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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXV, sentenza 23/02/2026, n. 3097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3097 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3097/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
EL ROBERTO, Presidente
CAMINITI MARIANGELA, RE
PRISCO EMILIO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 15047/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120140030125216000 IRAP 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120140030125216000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Regione Campania
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120160009862805000 IRAP, IRPEF IVA 2012
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120160027276243000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120160027276243000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120160109519072000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120170097428853000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120170108214429000 IRPEF 2014 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190003293613000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - INTIMAZIONE n. 07120219016356530000 CCIAA 2013
- INTIMAZIONE n. 07120219016356530000 CCIAA 2015
- INTIMAZIONE n. 07120219016356530000 CCIAA E IRAP 2011
- INTIMAZIONE n. 07120219016356530000 CCIAA E IRPEF 2014
- INTIMAZIONE n. 07120219016356530000 IRAP, IRPEF IVA 2012
- INTIMAZIONE n. 07120219016356530000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21867/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da verbali e atti di causa
Resistente/Appellato: come da verbali e atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha proposto atto di riassunzione a seguito di dichiarazione del difetto di giurisdizione da parte del Giudice Ordinario sul ricorso proposto avverso l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe.
In particolare riferisce che l'Agenzia delle Entrate NE gli ha notificato, in data 10.02.2022, un'intimazione di pagamento contenenti vari tributi, per l'importo complessivo di € 115.501,79; ha proposto opposizione in data 08.04.2022 e a seguito di eccezione del difetto di giurisdizione sollevata da AdER, il
Tribunale di Torre Annunziata con sentenza n. 1161/25, depositata il 09.05.2025, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, in favore della Corte di Giustizia Tributaria di 1 grado di Napoli, concedendo il termine dei 90 gg per la riassunzione.
Con il ricorso in esame il sig. Ricorrente_1 ha riassunto la causa dinnanzi a questa Corte avverso l'intimazione di pagamento n. 07120219016356530/000, limitatamente alle cartelle esattoriali n. 07120140030125216000,
n.07120160009862805000, n.07120160027276243000, n.07120160109519072000, n.07120170097428853000,
n. 07120170108214429000, n.07120190003293613000, ed ha censurato la mancata notifica degli atti presupposti per assenza della prova della regolare notifica degli atti a base dell'intimazione nonché la prescrizione della pretesa per le sanzioni e gli interessi per i crediti erariali (IRAP e IRPEF), ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 co. 3, il quale, prevede: … 3. Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento”.
Inoltre il ricorrente ha eccepito la prescrizione anche per le sanzioni e gli interessi, risalenti al 2010, 2012 e
2014, per il principio del favor rei, in assenza della data corretta, dovendosi intendere il 1.01.2010, 01.01.2012
e 01.01.2014, con conseguente nullità di quanto preteso.
Parte ricorrente ha eccepito anche la prescrizione delle somme a titolo di imposta per le somme dovute per i crediti erariali, essendo gli importi risalenti ad oltre 10 anni.
In merito al tributo contestato nell'atto ricevuto, riguardante il diritto annuale della Camera di Commercio, ha eccepito la prescrizione in quanto riferito all'annualità 2015, essendo decorso il termine quinquennale, previsto dall'art. 2948, quarto comma cod. civ., con conseguente declaratoria di nullità alla luce anche dell'orientamento della Corte di Cassazione (ordinanza n. 34890/23).
Riguardo alle pretese relative alle tasse auto per l'anno 2011 il ricorrente ha eccepito la prescrizione attesa la notifica dell'atto esattoriale impugnato in data 10.02.2022, essendo trascorsi più di 3 anni dalle varie annualità contestate, rilevando altresì il ricorrente di non aver ricevuto alcun atto interruttivo della prescrizione
(disconoscendo la ricezione di qualsiasi atto richiamato nel documento impugnato).
In conclusione parte ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'intimazione di pagamento n.07120219016356530/000 dell'importo di euro centoquindicimilacinquecentouno/79, limitatamente alle cartelle esattoriali n. 07120140030125216000 dell'importo di euro tremilanovecentosettantasette/19,
n.07120160009862805000 dell'importo di euro ottantanovemilanovecentocinquantadue/21, n.07120160027276243000 dell'importo di euro trecentoventisei/99, n. 07120160109519072000 dell'importo di euro settantuno/80, n.
07120170097428853000 dell'importo di euro ventimiladiciassette/73, n. 07120170108214429000 dell'importo di euro novecentoquarantasette/20, n.07120190003293613000 dell'importo di euro ottantuno/83, notificato in data 13.12.2021, con riserva di ripetizione in separata sede delle somme coattivamente riscosse ed ha chiesto altresì la condanna della parte intimata al pagamento delle spese e competenze di lite dell'intero giudizio con attribuzione al legale antistatario.
Si è costituita in giudizio in resistenza la Regione Campania per quanto di competenza di detta
Amministrazione, che riguardo alla cartella esattoriale n. 07120160109519072000, concernente il mancato pagamento della tassa automobilistica annualità 2011, sottostante alla intimazione impugnata, ha eccepito preliminarmente il difetto di legittimazione passiva relativamente alle censure concernenti la fase della riscossione e riguardanti l'operato dell'Agente della riscossione e non della fase di imposizione di propria competenza.
Riguardo alla eccepita prescrizione del termine entro cui chiedere il pagamento del tributo ha richiamato l'art. 5, comma 51, del D.L. 30/12/1982 n. 953 convertito con Legge 28/02/1983 n. 53 e quindi il termine ivi previsto del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento. Nella specie gli avvisi sono stati notificati entro il suddetto termine (come documentato dal deposito della cartolina di notifica) e non sono stati impugnati nei 60 giorni successivi, consolidandosi la pretesa fiscale, con residuale possibilità di poter impugnare l'atto della riscossione solo per vizi propri ex art.19, comma 3, del D.Lgs. n. 546/92.
In riferimento alla emissione della successiva cartella esattoriale,la Regione ha precisato che l'azione di accertamento, quale atto di messa in mora del debitore ex art. 2943, è atto interruttivo della prescrizione e che pertanto da esso decorre un nuovo periodo di prescrizione uguale al precedente, cioè triennale, per l'iscrizione a ruolo delle somme ancora dovute. Infatti l'avviso di accertamento è stato notificato al contribuente con semplice raccomandata A/R, modalità espressamente prevista, per le tasse automobilistiche, dall'art.
3 - comma 5 - del D.L. n. 261/90, come modificato dall'art. 38 bis del D.L. n. 248/2007 (Cass. n. 27319/2014).
Pertanto, nel caso di specie, alla spedizione dell'avviso di accertamento avvenuta a mezzo posta raccomandata A/R, non risulta applicabile la normativa di cui alla Legge n. 890/82, concernente la notifica eseguita dall'Ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c., ma esclusivamente la normativa sul servizio postale ordinario, regolato dal D.M. del 9 aprile 2001 del Ministero delle Comunicazioni, nonché da ultimo con
Delibera 385/13/CONS del 20 giugno 2013 dell'AGCOM - Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
Pertanto la Regione resistente ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
L'Agenzia delle Entrate – NE si è costituita in giudizio per resistere al ricorso ed ha eccepito la nullità- inammissibilità del ricorso, in quanto non visibile in SIGIT mediante regolare verifica. L'Agente della
NE ha appreso dell'esistenza dell'iscrizione a ruolo solo a seguito di trasmissione alla Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria Provinciale di Napoli, di un elenco di ricorsi patrocinati dall'avv. Difensore_1, per i quali non risultava esserci iscrizione a ruolo. L'assenza di visibilità del ricorso sul SIGIT lede fortemente la posizione dell'Ente in quanto impossibilitato ad espletare qualsivoglia difesa.
Detta circostanza non si è verificata unicamente nell'odierno giudizio, ma in svariati giudizi dove il legale di parte ricorrente ha effettuato la notifica del ricorso alle parti del giudizio in tempi diversi, depositando solo la notifica all'ente impositore e successivamente, a volte anche a distanza di mesi, con deposito della notifica nei confronti di AD, con indicazione di “altri atti”.
Pertanto l'Agenzia ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, non risultando regolarmente instaurato il contraddittorio tra le parti citate. Peraltro l'atto introduttivo strumentalmente non individua né le parti vocate né la data del ricorso.
Nel caso di specie, la prescrizione delle cartella/e sottese all'atto impugnato non può dirsi maturata tenuto conto degli atti di seguito indicati interruttivi del decorso del termine:
avviso di intimazione n.07120199011823222000 notificato il 01/10/2019;
avviso di intimazione n. 07120219016356530000 notificato il 10/02/2022;
avviso di intimazione n.07120249032447802000 notificato il 28/08/2024;
comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202200003588000 notificata il 28/09/2022.
Riguardo alle censure ed eccezioni relative all'attività propria dell'ente impositore, l'Agenzia ha eccepito il difetto di legittimazione passiva riguardo ai vizi censurati riconducibili a tale ente, invece riguardo ai vizi propri riferiti all'atto impugnato per mancata indicazione del tasso di interesse applicato e del metodo di calcolo utilizzato con riferimento agli interessi, l'Agenzia ha rilevato che gli interessi di mora e i compensi di riscossione non prevedono un contraddittorio con il ricorrente (cfr . Sentenza del 29/10/2013 n. 119 - Comm.
Trib. Prov. Asti); peraltro la mancata indicazione analitica del calcolo degli interessi non determina un vizio della cartella di pagamento e del ruolo, non rientrando tale indicazione né nel contenuto minimo della cartella di pagamento né tra gli elementi che ai sensi dell'art. 1 del D.m. n. 321/1999 devono necessariamente essere indicati nel ruolo. Quanto agli interessi moratori dovuti successivamente alla notificazione della cartella, e non iscritti a ruolo dall'ente impositore, l'importo non è definito restando a carico del destinatario, in quanto gli interessi non sono applicati, ma soltanto menzionati in cartella per avvertire il contribuente della conseguenza del mancato pagamento della cartella stessa, trattandosi di accessori ed eventuali. Tali interessi non vengono, e non possono, essere calcolati nella cartella di pagamento proprio perché la loro applicazione inizia a decorrere solo una volta trascorsi infruttuosamente 60 giorni dalla notifica della stessa, che non è elemento noto al momento della redazione dell'atto, e solo nella misura in cui il pagamento sia successivo a tale termine, ma anche tale eventualità non è affatto nota al momento della redazione della cartella. Peraltro, il tasso di interesse vigente di anno in anno è determinato anch'esso normativamente, ed è quindi conoscibile da ogni cittadino come qualsiasi altro dato normativo. Infine riguardo al decorso del termine di prescrizione l'Agenzia rileva l'applicazione della sospensione del termine prescrizionale in virtù della disciplina emergenziale. L'Agenzia ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite da attribuire al difensore anticipatario.
La Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Napoli si è costituita in giudizio in resistenza contestando le doglianze del ricorrente limitatamente alle cartelle di pagamento di competenza e cioè:
n. 07120140030125216000 che Agenzia delle Entrate–NE assume essere stata notificata in data
08.11.2014, afferenti al Diritto Annuale della Camera di Commercio di Napoli per l'anno 2011, per un totale pari ad Euro 143,95 otre interessi;
n. 07120160027276243000 che Agenzia delle Entrate–NE assume essere stata notificata in data
11.06.2016, afferenti al Diritto Annuale della Camera di Commercio di Napoli per gli anni 2012-2013, per un totale pari ad Euro 278,78 oltre interessi;
n. 07120170097428853000 che Agenzia delle Entrate–NE assume essere stata notificata in data
15.05.2018, afferenti al Diritto Annuale della Camera di Commercio di Napoli per l'anno 2014, per un totale pari ad Euro107,39 oltre interessi;
n. 07120190003293613000 che Agenzia delle Entrate–NE assume essere stata notificata in data
01.07.2019, afferenti al Diritto Annuale della Camera di Commercio di Napoli per l'anno 2015, per un totale pari ad Euro 69,60 oltre interessi.
L'ente si è opposto all'eccezione di prescrizione sia in relazione alla regolare notifica dell'avviso di pagamento e delle cartelle impugnate, sia con riguardo al termine prescrizionale applicabile, che è quello ordinario decennale. Il diritto camerale non presenta carattere di periodicità in senso tecnico, atteso che ciascun periodo d'imposta è autonomo e dà luogo a una nuova e distinta obbligazione, fondata su una rinnovata verifica dei presupposti impositivi.
In prossimità dell'odierna udienza parte ricorrente ha depositato articolata memoria difensiva con la quale ha contestato le argomentazioni delle parti resistenti sia sui profili di rito che sulla prova documentale relativa al procedimento di notifica degli atti presupposti ed ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
Alla udienza del 10 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversa vicenda contenziosa verte sulla legittimità dell'intimazione di pagamento n.
07120219016356530/000, notificata dall'Agenzia delle entrate riscossione in data 10.02.2022, per l'importo complessivo di € 115.501,79 riferito al mancato pagamento di diversi tributi di cui al ricorso proposto in riassunzione dal ricorrente a seguito del dichiarato difetto di giurisdizione da parte del G.O., originariamente investito della questione. Con il ricorso in esame il sig. Ricorrente_1 ha riassunto il giudizio dinnanzi a questa Corte avverso la predetta intimazione di pagamento, limitatamente alle cartelle esattoriali n.
07120140030125216000, n.07120160009862805000, n.07120160027276243000, n.07120160109519072000,
n.07120170097428853000, n. 07120170108214429000, n.07120190003293613000, ed ha censurato nella sostanza la mancata notifica degli atti presupposti per assenza della prova della regolare notifica degli atti presupposti a base dell'intimazione nonché la prescrizione della pretesa per decorso del termine triennale
(per la tassa auto), quinquennale (per il diritto annuale della Camera di Commercio, l'Irpef e l'Irap) e per le sanzioni e gli interessi per i crediti erariali, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472.
Gli Enti intimati si sono costituiti in giudizio in resistenza opponendosi al ricorso con articolate memorie con cui hanno documentato la legittimità del loro operato riguardo al procedimento di notifica degli atti presupposti;
in particolare, l'Agenzia delle entrate riscossione ha preliminarmente eccepito la inammissibilità del gravame attesa la non corretta instaurazione del giudizio da parte del ricorrente nei suoi confronti con iscrizione a ruolo immediata del ricorso solo nei confronti dell'ente impositore non con la dimostrata notifica effettuata all'Agente della riscossione, impedendo il corretto e tempestivo esercizio di difesa dell'intimato.
Il Collegio in via preliminare esamina i profili di ammissibilità del ricorso alla luce della eccezione sollevata dall'Agenzia delle entrate riscossione.
Va osservato che parte ricorrente ha replicato con una memoria conclusionale allegando diverse schermate del fascicolo digitale ai fini della asserita migliore rappresentazione della procedura, ma alla luce di quanto rappresentato e documentato emerge che effettivamente il difensore di parte ricorrente ha depositato le ricevute di accettazione e consegna PEC del ricorso in riassunzione alla Regione Campania e alla Camera di commercio di Napoli nonchè la relazione di notifica del detto ricorso in riassunzione effettuata nei confronti dei soli predetti enti intimati Ric. N. 25082912202571094 del 29.8.2025.
Nella seconda schermata del fascicolo digitale invece sono depositate in data 29.8.2025 le attestazioni di notifica all'Agenzia delle entrate riscossione dell'atto di citazione al Tribunale ordinario di Torre Annunziata dell'8.4.2025. Segue poi nella sequenza degli atti presenti nel fascicolo digitale la Ricevuta di iscrizione a ruolo depositata il 29.8.2025 recante l'attestazione “Gentile Utente, in data 29/08/2025 , alle ore 12:29, il ricorso trasmesso con ricevuta n.25082912202571094 dal Codice Fiscale CF_Difensore_1 è stato iscritto nel Registro Generale dei Ricorsi con il seguente numero RGR: 15047/2025 della CORTE
GIUSTIZIATRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI NAPOLI” e il documento denominato NIR di iscrizione a ruolo identificativo : T-1373530/2025 nel quale sono riportati i dati del ricorrente , la lista degli atti impugnati,
i dati del difensore, e quelle delle parti resistenti ossia la Regione Campania e la Camera di commercio di
Napoli con la specifica indicazione delle cartelle di pagamento e altri atti emesse dalle stesse e impugnate con il ricorso in riassunzione.
In detto documento NIR di iscrizione a ruolo non vi è alcun riferimento alla notifica e intimazione dell'Agenzia delle entrate riscossione con il ricorso in riassunzione.
Si dà atto che dal controllo e verifica del fascicolo digitale risulta una “generica” attestazione di relazione di notifica del ricorso in riassunzione all'Agenzia delle entrate riscossione depositata in data 5.9.2025; seguono due ricevute di consegna di notifica effettuata il 5.9.2025 all'indirizzo pec avvrosarionovaco@pec. ordineforense.salerno.it , non corrispondente ad indirizzo pec dell'AD.
Pertanto risulta evidente e riscontrabile dall'esame del fascicolo digitale che effettivamente – come eccepito dall'AD – il ricorso in riassunzione non risulta visibile all'AD stessa in quanto nell'iscrizione a ruolo operata dalla parte ricorrente (che ha formato digitalmente il documento NIR) la medesima Agenzia non è stata inserita quale ente resistente a cui è stato notificato il ricorso, nonostante sia il soggetto che ha adottato l'intimazione di pagamento impugnata e le cartelle di pagamento sottostanti anche gravate dallo stesso ricorrente per il difetto di notifica;
dal riscontro del fascicolo digitale manca altresì la prova documentale della effettiva notifica del ricorso in riassunzione all'AD (Ricevute pec), depositate invece per gli altri Enti impositori intimati.
A nulla rilevano le argomentazioni da ultimo rappresentate dal difensore del ricorrente con la memoria conclusiva che non documentano né comprovano quanto effettivamente esistente nel fascicolo digitale relativo alla causa instaurata, ossia la documentazione depositata e attestante il concreto operato riguardo alla notifica del ricorso e degli atti alle parti chiamate in causa con l'iscrizione a ruolo (Regione Campania
e Camera di Commercio) non risultando intimate tutte le parti necessarie alla luce anche degli atti impugnati
(Cartelle di pagamento e intimazione di pagamento emesse dall'Agenzia delle entrate riscossione) e ciò nell'ottica della tutela delle parti in posizioni di parità e nel rispetto della corretta instaurazione del contraddittorio.
Va anche rilevato che nello stesso ricorso in riassunzione non sono indicate espressamente le parti chiamate in giudizio e pertanto il ricorso in riassunzione, come proposto, non indica uno dei requisiti essenziali previsti dall'art. 18 del d.lgs. n. 546 del 1992 ( “deve contenere l'indicazione:….
3. dell'ufficio nei cui confronti il ricorso
è proposto”). L'indicazione dell'ente ( ente impositore /Agente della riscossione) resistente costituisce un elemento essenziale del ricorso, prescritto dalla predetta norma, a pena di inammissibilità, tenuto conto anche nella specie che i tributi pretesi riguardano la competenza di diversi enti impositori e la riscossione dell'Agente della riscossione competente, quindi diversi Enti.
La corretta instaurazione del contraddittorio è un principio costituzionale e processuale ed è fondamentale per garantire il corretto diritto di difesa. La corretta costituzione del rapporto processuale presuppone la regolare notificazione del ricorso alla parte convenuta e dagli atti di causa, come sopra descritti nella loro presenza nel fascicolo digitale, emerge la violazione del contraddittorio, non avendo dimostrato il difensore del ricorrente anche in corso di causa la correttezza della notifica e del procedimento contestato.
Tanto premesso in disparte i riscontrati rilievi sui profili di inammissibilità del ricorso deve comunque rilevarsi la infondatezza dello stesso con riferimento alle censure riferite alla mancata notifica degli atti presupposti riguardanti il mancato pagamento della tassa auto per l'anno 2011, avendo la Regione Campania adeguatamente comprovato la correttezza e tempestività (nel triennio) della notifica degli stessi, cui si rinvia agli atti dalla stessa depositati.
Parimenti la Camera di Commercio di Napoli resistente, limitatamente alle cartelle di sua competenza, ha fornito adeguati elementi di prova di corretto adempimento notificatorio e alla interruzione della prescrizione quinquennale.
In ogni caso anche considerando la sanatoria del difetto della instaurazione del contraddittorio da parte dell'AD con la sua costituzione in giudizio e i limiti della stessa va comunque rilevato che la medesima ha comprovato la correttezza del suo operato depositando le ricevute delle notifiche degli atti presupposti all'atto impugnato che hanno interrotto la prescrizione rilevando l'assenza di vizi propri dell'atto impugnato contenente gli elementi essenziali secondo lo schema ministeriale sul contenuto dell'atto.
Va infatti ricordato che in materia di riscossione delle imposte e tributi la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto della sequenza procedimentale di determinati atti con le relative notificazioni e perfezionamento delle stesse, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario (cfr. Corte Cass., Sez. trib., 19 luglio 2013, n. 17687 idem, Cass. civ. 26 gennaio 2024, n. 2552); tale modulo procedimentale con la descritta sequenza degli atti
è stato rispettato nei termini di legge dagli Enti preposti.
Si rileva quindi che sostanzialmente l'omessa impugnazione degli atti prodromici rende l'atto in questione inoppugnabile riguardo al pagamento della somma accertata e non riscossa e non più idonea a riaprire, attraverso l'istituto del rimborso, un termine scaduto, al fine di contestare un rapporto tributario ormai esaurito
(cfr. Cassazione civile, sez. VI, 31 ottobre 2017, n. 25995; Cassazione civile, sez. trib., 10 aprile 2013, n.8704; Associazione_1 trib. reg. Venezia (Veneto), sez. XI, 05 luglio 2017, n. 756).
In definitiva il ricorso, in disparte i profili di inammissibilità, va respinto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle parti costituite che liquida in euro 1.500,00, per ciascuna parte costiuita, oltre accessori di legge se dovuti, con attribuzione ove richiesto.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
EL ROBERTO, Presidente
CAMINITI MARIANGELA, RE
PRISCO EMILIO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 15047/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120140030125216000 IRAP 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120140030125216000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Regione Campania
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120160009862805000 IRAP, IRPEF IVA 2012
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120160027276243000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120160027276243000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120160109519072000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120170097428853000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120170108214429000 IRPEF 2014 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190003293613000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - INTIMAZIONE n. 07120219016356530000 CCIAA 2013
- INTIMAZIONE n. 07120219016356530000 CCIAA 2015
- INTIMAZIONE n. 07120219016356530000 CCIAA E IRAP 2011
- INTIMAZIONE n. 07120219016356530000 CCIAA E IRPEF 2014
- INTIMAZIONE n. 07120219016356530000 IRAP, IRPEF IVA 2012
- INTIMAZIONE n. 07120219016356530000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21867/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da verbali e atti di causa
Resistente/Appellato: come da verbali e atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha proposto atto di riassunzione a seguito di dichiarazione del difetto di giurisdizione da parte del Giudice Ordinario sul ricorso proposto avverso l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe.
In particolare riferisce che l'Agenzia delle Entrate NE gli ha notificato, in data 10.02.2022, un'intimazione di pagamento contenenti vari tributi, per l'importo complessivo di € 115.501,79; ha proposto opposizione in data 08.04.2022 e a seguito di eccezione del difetto di giurisdizione sollevata da AdER, il
Tribunale di Torre Annunziata con sentenza n. 1161/25, depositata il 09.05.2025, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, in favore della Corte di Giustizia Tributaria di 1 grado di Napoli, concedendo il termine dei 90 gg per la riassunzione.
Con il ricorso in esame il sig. Ricorrente_1 ha riassunto la causa dinnanzi a questa Corte avverso l'intimazione di pagamento n. 07120219016356530/000, limitatamente alle cartelle esattoriali n. 07120140030125216000,
n.07120160009862805000, n.07120160027276243000, n.07120160109519072000, n.07120170097428853000,
n. 07120170108214429000, n.07120190003293613000, ed ha censurato la mancata notifica degli atti presupposti per assenza della prova della regolare notifica degli atti a base dell'intimazione nonché la prescrizione della pretesa per le sanzioni e gli interessi per i crediti erariali (IRAP e IRPEF), ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 co. 3, il quale, prevede: … 3. Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento”.
Inoltre il ricorrente ha eccepito la prescrizione anche per le sanzioni e gli interessi, risalenti al 2010, 2012 e
2014, per il principio del favor rei, in assenza della data corretta, dovendosi intendere il 1.01.2010, 01.01.2012
e 01.01.2014, con conseguente nullità di quanto preteso.
Parte ricorrente ha eccepito anche la prescrizione delle somme a titolo di imposta per le somme dovute per i crediti erariali, essendo gli importi risalenti ad oltre 10 anni.
In merito al tributo contestato nell'atto ricevuto, riguardante il diritto annuale della Camera di Commercio, ha eccepito la prescrizione in quanto riferito all'annualità 2015, essendo decorso il termine quinquennale, previsto dall'art. 2948, quarto comma cod. civ., con conseguente declaratoria di nullità alla luce anche dell'orientamento della Corte di Cassazione (ordinanza n. 34890/23).
Riguardo alle pretese relative alle tasse auto per l'anno 2011 il ricorrente ha eccepito la prescrizione attesa la notifica dell'atto esattoriale impugnato in data 10.02.2022, essendo trascorsi più di 3 anni dalle varie annualità contestate, rilevando altresì il ricorrente di non aver ricevuto alcun atto interruttivo della prescrizione
(disconoscendo la ricezione di qualsiasi atto richiamato nel documento impugnato).
In conclusione parte ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'intimazione di pagamento n.07120219016356530/000 dell'importo di euro centoquindicimilacinquecentouno/79, limitatamente alle cartelle esattoriali n. 07120140030125216000 dell'importo di euro tremilanovecentosettantasette/19,
n.07120160009862805000 dell'importo di euro ottantanovemilanovecentocinquantadue/21, n.07120160027276243000 dell'importo di euro trecentoventisei/99, n. 07120160109519072000 dell'importo di euro settantuno/80, n.
07120170097428853000 dell'importo di euro ventimiladiciassette/73, n. 07120170108214429000 dell'importo di euro novecentoquarantasette/20, n.07120190003293613000 dell'importo di euro ottantuno/83, notificato in data 13.12.2021, con riserva di ripetizione in separata sede delle somme coattivamente riscosse ed ha chiesto altresì la condanna della parte intimata al pagamento delle spese e competenze di lite dell'intero giudizio con attribuzione al legale antistatario.
Si è costituita in giudizio in resistenza la Regione Campania per quanto di competenza di detta
Amministrazione, che riguardo alla cartella esattoriale n. 07120160109519072000, concernente il mancato pagamento della tassa automobilistica annualità 2011, sottostante alla intimazione impugnata, ha eccepito preliminarmente il difetto di legittimazione passiva relativamente alle censure concernenti la fase della riscossione e riguardanti l'operato dell'Agente della riscossione e non della fase di imposizione di propria competenza.
Riguardo alla eccepita prescrizione del termine entro cui chiedere il pagamento del tributo ha richiamato l'art. 5, comma 51, del D.L. 30/12/1982 n. 953 convertito con Legge 28/02/1983 n. 53 e quindi il termine ivi previsto del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento. Nella specie gli avvisi sono stati notificati entro il suddetto termine (come documentato dal deposito della cartolina di notifica) e non sono stati impugnati nei 60 giorni successivi, consolidandosi la pretesa fiscale, con residuale possibilità di poter impugnare l'atto della riscossione solo per vizi propri ex art.19, comma 3, del D.Lgs. n. 546/92.
In riferimento alla emissione della successiva cartella esattoriale,la Regione ha precisato che l'azione di accertamento, quale atto di messa in mora del debitore ex art. 2943, è atto interruttivo della prescrizione e che pertanto da esso decorre un nuovo periodo di prescrizione uguale al precedente, cioè triennale, per l'iscrizione a ruolo delle somme ancora dovute. Infatti l'avviso di accertamento è stato notificato al contribuente con semplice raccomandata A/R, modalità espressamente prevista, per le tasse automobilistiche, dall'art.
3 - comma 5 - del D.L. n. 261/90, come modificato dall'art. 38 bis del D.L. n. 248/2007 (Cass. n. 27319/2014).
Pertanto, nel caso di specie, alla spedizione dell'avviso di accertamento avvenuta a mezzo posta raccomandata A/R, non risulta applicabile la normativa di cui alla Legge n. 890/82, concernente la notifica eseguita dall'Ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c., ma esclusivamente la normativa sul servizio postale ordinario, regolato dal D.M. del 9 aprile 2001 del Ministero delle Comunicazioni, nonché da ultimo con
Delibera 385/13/CONS del 20 giugno 2013 dell'AGCOM - Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
Pertanto la Regione resistente ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
L'Agenzia delle Entrate – NE si è costituita in giudizio per resistere al ricorso ed ha eccepito la nullità- inammissibilità del ricorso, in quanto non visibile in SIGIT mediante regolare verifica. L'Agente della
NE ha appreso dell'esistenza dell'iscrizione a ruolo solo a seguito di trasmissione alla Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria Provinciale di Napoli, di un elenco di ricorsi patrocinati dall'avv. Difensore_1, per i quali non risultava esserci iscrizione a ruolo. L'assenza di visibilità del ricorso sul SIGIT lede fortemente la posizione dell'Ente in quanto impossibilitato ad espletare qualsivoglia difesa.
Detta circostanza non si è verificata unicamente nell'odierno giudizio, ma in svariati giudizi dove il legale di parte ricorrente ha effettuato la notifica del ricorso alle parti del giudizio in tempi diversi, depositando solo la notifica all'ente impositore e successivamente, a volte anche a distanza di mesi, con deposito della notifica nei confronti di AD, con indicazione di “altri atti”.
Pertanto l'Agenzia ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, non risultando regolarmente instaurato il contraddittorio tra le parti citate. Peraltro l'atto introduttivo strumentalmente non individua né le parti vocate né la data del ricorso.
Nel caso di specie, la prescrizione delle cartella/e sottese all'atto impugnato non può dirsi maturata tenuto conto degli atti di seguito indicati interruttivi del decorso del termine:
avviso di intimazione n.07120199011823222000 notificato il 01/10/2019;
avviso di intimazione n. 07120219016356530000 notificato il 10/02/2022;
avviso di intimazione n.07120249032447802000 notificato il 28/08/2024;
comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202200003588000 notificata il 28/09/2022.
Riguardo alle censure ed eccezioni relative all'attività propria dell'ente impositore, l'Agenzia ha eccepito il difetto di legittimazione passiva riguardo ai vizi censurati riconducibili a tale ente, invece riguardo ai vizi propri riferiti all'atto impugnato per mancata indicazione del tasso di interesse applicato e del metodo di calcolo utilizzato con riferimento agli interessi, l'Agenzia ha rilevato che gli interessi di mora e i compensi di riscossione non prevedono un contraddittorio con il ricorrente (cfr . Sentenza del 29/10/2013 n. 119 - Comm.
Trib. Prov. Asti); peraltro la mancata indicazione analitica del calcolo degli interessi non determina un vizio della cartella di pagamento e del ruolo, non rientrando tale indicazione né nel contenuto minimo della cartella di pagamento né tra gli elementi che ai sensi dell'art. 1 del D.m. n. 321/1999 devono necessariamente essere indicati nel ruolo. Quanto agli interessi moratori dovuti successivamente alla notificazione della cartella, e non iscritti a ruolo dall'ente impositore, l'importo non è definito restando a carico del destinatario, in quanto gli interessi non sono applicati, ma soltanto menzionati in cartella per avvertire il contribuente della conseguenza del mancato pagamento della cartella stessa, trattandosi di accessori ed eventuali. Tali interessi non vengono, e non possono, essere calcolati nella cartella di pagamento proprio perché la loro applicazione inizia a decorrere solo una volta trascorsi infruttuosamente 60 giorni dalla notifica della stessa, che non è elemento noto al momento della redazione dell'atto, e solo nella misura in cui il pagamento sia successivo a tale termine, ma anche tale eventualità non è affatto nota al momento della redazione della cartella. Peraltro, il tasso di interesse vigente di anno in anno è determinato anch'esso normativamente, ed è quindi conoscibile da ogni cittadino come qualsiasi altro dato normativo. Infine riguardo al decorso del termine di prescrizione l'Agenzia rileva l'applicazione della sospensione del termine prescrizionale in virtù della disciplina emergenziale. L'Agenzia ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite da attribuire al difensore anticipatario.
La Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Napoli si è costituita in giudizio in resistenza contestando le doglianze del ricorrente limitatamente alle cartelle di pagamento di competenza e cioè:
n. 07120140030125216000 che Agenzia delle Entrate–NE assume essere stata notificata in data
08.11.2014, afferenti al Diritto Annuale della Camera di Commercio di Napoli per l'anno 2011, per un totale pari ad Euro 143,95 otre interessi;
n. 07120160027276243000 che Agenzia delle Entrate–NE assume essere stata notificata in data
11.06.2016, afferenti al Diritto Annuale della Camera di Commercio di Napoli per gli anni 2012-2013, per un totale pari ad Euro 278,78 oltre interessi;
n. 07120170097428853000 che Agenzia delle Entrate–NE assume essere stata notificata in data
15.05.2018, afferenti al Diritto Annuale della Camera di Commercio di Napoli per l'anno 2014, per un totale pari ad Euro107,39 oltre interessi;
n. 07120190003293613000 che Agenzia delle Entrate–NE assume essere stata notificata in data
01.07.2019, afferenti al Diritto Annuale della Camera di Commercio di Napoli per l'anno 2015, per un totale pari ad Euro 69,60 oltre interessi.
L'ente si è opposto all'eccezione di prescrizione sia in relazione alla regolare notifica dell'avviso di pagamento e delle cartelle impugnate, sia con riguardo al termine prescrizionale applicabile, che è quello ordinario decennale. Il diritto camerale non presenta carattere di periodicità in senso tecnico, atteso che ciascun periodo d'imposta è autonomo e dà luogo a una nuova e distinta obbligazione, fondata su una rinnovata verifica dei presupposti impositivi.
In prossimità dell'odierna udienza parte ricorrente ha depositato articolata memoria difensiva con la quale ha contestato le argomentazioni delle parti resistenti sia sui profili di rito che sulla prova documentale relativa al procedimento di notifica degli atti presupposti ed ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
Alla udienza del 10 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversa vicenda contenziosa verte sulla legittimità dell'intimazione di pagamento n.
07120219016356530/000, notificata dall'Agenzia delle entrate riscossione in data 10.02.2022, per l'importo complessivo di € 115.501,79 riferito al mancato pagamento di diversi tributi di cui al ricorso proposto in riassunzione dal ricorrente a seguito del dichiarato difetto di giurisdizione da parte del G.O., originariamente investito della questione. Con il ricorso in esame il sig. Ricorrente_1 ha riassunto il giudizio dinnanzi a questa Corte avverso la predetta intimazione di pagamento, limitatamente alle cartelle esattoriali n.
07120140030125216000, n.07120160009862805000, n.07120160027276243000, n.07120160109519072000,
n.07120170097428853000, n. 07120170108214429000, n.07120190003293613000, ed ha censurato nella sostanza la mancata notifica degli atti presupposti per assenza della prova della regolare notifica degli atti presupposti a base dell'intimazione nonché la prescrizione della pretesa per decorso del termine triennale
(per la tassa auto), quinquennale (per il diritto annuale della Camera di Commercio, l'Irpef e l'Irap) e per le sanzioni e gli interessi per i crediti erariali, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472.
Gli Enti intimati si sono costituiti in giudizio in resistenza opponendosi al ricorso con articolate memorie con cui hanno documentato la legittimità del loro operato riguardo al procedimento di notifica degli atti presupposti;
in particolare, l'Agenzia delle entrate riscossione ha preliminarmente eccepito la inammissibilità del gravame attesa la non corretta instaurazione del giudizio da parte del ricorrente nei suoi confronti con iscrizione a ruolo immediata del ricorso solo nei confronti dell'ente impositore non con la dimostrata notifica effettuata all'Agente della riscossione, impedendo il corretto e tempestivo esercizio di difesa dell'intimato.
Il Collegio in via preliminare esamina i profili di ammissibilità del ricorso alla luce della eccezione sollevata dall'Agenzia delle entrate riscossione.
Va osservato che parte ricorrente ha replicato con una memoria conclusionale allegando diverse schermate del fascicolo digitale ai fini della asserita migliore rappresentazione della procedura, ma alla luce di quanto rappresentato e documentato emerge che effettivamente il difensore di parte ricorrente ha depositato le ricevute di accettazione e consegna PEC del ricorso in riassunzione alla Regione Campania e alla Camera di commercio di Napoli nonchè la relazione di notifica del detto ricorso in riassunzione effettuata nei confronti dei soli predetti enti intimati Ric. N. 25082912202571094 del 29.8.2025.
Nella seconda schermata del fascicolo digitale invece sono depositate in data 29.8.2025 le attestazioni di notifica all'Agenzia delle entrate riscossione dell'atto di citazione al Tribunale ordinario di Torre Annunziata dell'8.4.2025. Segue poi nella sequenza degli atti presenti nel fascicolo digitale la Ricevuta di iscrizione a ruolo depositata il 29.8.2025 recante l'attestazione “Gentile Utente, in data 29/08/2025 , alle ore 12:29, il ricorso trasmesso con ricevuta n.25082912202571094 dal Codice Fiscale CF_Difensore_1 è stato iscritto nel Registro Generale dei Ricorsi con il seguente numero RGR: 15047/2025 della CORTE
GIUSTIZIATRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI NAPOLI” e il documento denominato NIR di iscrizione a ruolo identificativo : T-1373530/2025 nel quale sono riportati i dati del ricorrente , la lista degli atti impugnati,
i dati del difensore, e quelle delle parti resistenti ossia la Regione Campania e la Camera di commercio di
Napoli con la specifica indicazione delle cartelle di pagamento e altri atti emesse dalle stesse e impugnate con il ricorso in riassunzione.
In detto documento NIR di iscrizione a ruolo non vi è alcun riferimento alla notifica e intimazione dell'Agenzia delle entrate riscossione con il ricorso in riassunzione.
Si dà atto che dal controllo e verifica del fascicolo digitale risulta una “generica” attestazione di relazione di notifica del ricorso in riassunzione all'Agenzia delle entrate riscossione depositata in data 5.9.2025; seguono due ricevute di consegna di notifica effettuata il 5.9.2025 all'indirizzo pec avvrosarionovaco@pec. ordineforense.salerno.it , non corrispondente ad indirizzo pec dell'AD.
Pertanto risulta evidente e riscontrabile dall'esame del fascicolo digitale che effettivamente – come eccepito dall'AD – il ricorso in riassunzione non risulta visibile all'AD stessa in quanto nell'iscrizione a ruolo operata dalla parte ricorrente (che ha formato digitalmente il documento NIR) la medesima Agenzia non è stata inserita quale ente resistente a cui è stato notificato il ricorso, nonostante sia il soggetto che ha adottato l'intimazione di pagamento impugnata e le cartelle di pagamento sottostanti anche gravate dallo stesso ricorrente per il difetto di notifica;
dal riscontro del fascicolo digitale manca altresì la prova documentale della effettiva notifica del ricorso in riassunzione all'AD (Ricevute pec), depositate invece per gli altri Enti impositori intimati.
A nulla rilevano le argomentazioni da ultimo rappresentate dal difensore del ricorrente con la memoria conclusiva che non documentano né comprovano quanto effettivamente esistente nel fascicolo digitale relativo alla causa instaurata, ossia la documentazione depositata e attestante il concreto operato riguardo alla notifica del ricorso e degli atti alle parti chiamate in causa con l'iscrizione a ruolo (Regione Campania
e Camera di Commercio) non risultando intimate tutte le parti necessarie alla luce anche degli atti impugnati
(Cartelle di pagamento e intimazione di pagamento emesse dall'Agenzia delle entrate riscossione) e ciò nell'ottica della tutela delle parti in posizioni di parità e nel rispetto della corretta instaurazione del contraddittorio.
Va anche rilevato che nello stesso ricorso in riassunzione non sono indicate espressamente le parti chiamate in giudizio e pertanto il ricorso in riassunzione, come proposto, non indica uno dei requisiti essenziali previsti dall'art. 18 del d.lgs. n. 546 del 1992 ( “deve contenere l'indicazione:….
3. dell'ufficio nei cui confronti il ricorso
è proposto”). L'indicazione dell'ente ( ente impositore /Agente della riscossione) resistente costituisce un elemento essenziale del ricorso, prescritto dalla predetta norma, a pena di inammissibilità, tenuto conto anche nella specie che i tributi pretesi riguardano la competenza di diversi enti impositori e la riscossione dell'Agente della riscossione competente, quindi diversi Enti.
La corretta instaurazione del contraddittorio è un principio costituzionale e processuale ed è fondamentale per garantire il corretto diritto di difesa. La corretta costituzione del rapporto processuale presuppone la regolare notificazione del ricorso alla parte convenuta e dagli atti di causa, come sopra descritti nella loro presenza nel fascicolo digitale, emerge la violazione del contraddittorio, non avendo dimostrato il difensore del ricorrente anche in corso di causa la correttezza della notifica e del procedimento contestato.
Tanto premesso in disparte i riscontrati rilievi sui profili di inammissibilità del ricorso deve comunque rilevarsi la infondatezza dello stesso con riferimento alle censure riferite alla mancata notifica degli atti presupposti riguardanti il mancato pagamento della tassa auto per l'anno 2011, avendo la Regione Campania adeguatamente comprovato la correttezza e tempestività (nel triennio) della notifica degli stessi, cui si rinvia agli atti dalla stessa depositati.
Parimenti la Camera di Commercio di Napoli resistente, limitatamente alle cartelle di sua competenza, ha fornito adeguati elementi di prova di corretto adempimento notificatorio e alla interruzione della prescrizione quinquennale.
In ogni caso anche considerando la sanatoria del difetto della instaurazione del contraddittorio da parte dell'AD con la sua costituzione in giudizio e i limiti della stessa va comunque rilevato che la medesima ha comprovato la correttezza del suo operato depositando le ricevute delle notifiche degli atti presupposti all'atto impugnato che hanno interrotto la prescrizione rilevando l'assenza di vizi propri dell'atto impugnato contenente gli elementi essenziali secondo lo schema ministeriale sul contenuto dell'atto.
Va infatti ricordato che in materia di riscossione delle imposte e tributi la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto della sequenza procedimentale di determinati atti con le relative notificazioni e perfezionamento delle stesse, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario (cfr. Corte Cass., Sez. trib., 19 luglio 2013, n. 17687 idem, Cass. civ. 26 gennaio 2024, n. 2552); tale modulo procedimentale con la descritta sequenza degli atti
è stato rispettato nei termini di legge dagli Enti preposti.
Si rileva quindi che sostanzialmente l'omessa impugnazione degli atti prodromici rende l'atto in questione inoppugnabile riguardo al pagamento della somma accertata e non riscossa e non più idonea a riaprire, attraverso l'istituto del rimborso, un termine scaduto, al fine di contestare un rapporto tributario ormai esaurito
(cfr. Cassazione civile, sez. VI, 31 ottobre 2017, n. 25995; Cassazione civile, sez. trib., 10 aprile 2013, n.8704; Associazione_1 trib. reg. Venezia (Veneto), sez. XI, 05 luglio 2017, n. 756).
In definitiva il ricorso, in disparte i profili di inammissibilità, va respinto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle parti costituite che liquida in euro 1.500,00, per ciascuna parte costiuita, oltre accessori di legge se dovuti, con attribuzione ove richiesto.