Art. 6.
Il Ministro per il tesoro e gli Enti ed Istituti di cui ai precedenti articoli potranno regolare con apposite convenzioni i rapporti nascenti dalla applicazione della presente legge.
Le convenzioni predette sono esenti da tassa di bollo e di registro.
Il Ministro per il tesoro e gli Enti ed Istituti di cui ai precedenti articoli potranno regolare con apposite convenzioni i rapporti nascenti dalla applicazione della presente legge.
Le convenzioni predette sono esenti da tassa di bollo e di registro.