Art. 3. Scuola di specializzazione in chirurgia oncologica
Art. 139. - E' istituita presso l'Universita' di Cagliari la scuola di specializzazione in chirurgia oncologica che conferisce il diploma di specialista in chirurgia oncologica.
Art. 140. - La direzione della scuola ha sede presso la cattedra di patologia chirurgica seconda, convenzionata con l'ospedale oncologico regionale "A. Businco", Cagliari.
Art. 141. - La scuola ha lo scopo di istruire gli specializzandi sui concetti biologici piu' moderni concernenti la problematica delle neoplasie ma soprattutto di addestrarli nelle tecniche chirurgiche peculiari che vengono adottate per il trattamento delle neoplasie.
Art. 142. - La durata del corso e' di 5 (cinque) anni e non e' suscettibile di abbreviazioni.
Art. 143. - Il numero degli iscritti e' di quattro per ogni anno e complessivamente di venti per l'intero corso di studi.
Art. 144. - Alla scuola sono ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale.
Art. 145. - Per l'ammissione alla scuola e' richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che dovra' svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e da una valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli:
a) la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione;
b) il voto di laurea;
c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione;
d) le pubblicazioni nelle predette materie.
Il punteggio dei predetti titoli e' quello stabilito dal decreto ministeriale 16 settembre 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 275 del 6 ottobre 1982).
Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero di posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato.
Art. 146. - Le materie di insegnamento, tutte afferenti alla facolta' di medicina e chirurgia, sono le seguenti:
1° Anno:
eziopatogenesi dei tumori e immunologia in oncologia;
anatomia ed istologia patologica dei tumori;
epidemiologia dei tumori;
oncologia clinica;
clinica chirurgica oncologica I;
senologia ed endocrinologia oncologica.
2° Anno:
clinica chirurgica oncologica II;
semeiotica chirurgica generale e speciale (mezzi di diagnosi precoce);
principi di programmazione terapeutica;
oncologia ginecologica;
oncologia maxillo-facciale e stomatologia;
oncologia otorino-laringoiatrica;
oncologia ortopedica.
3° Anno:
diagnostica radiologica generale e speciale, isotopi radioattivi e tecniche angiografiche di oncologia;
diagnostica citologica e istopatologica estemporanea;
principi di anestesia e rianimazione, terapia del dolore;
oncologia neurologica;
tecniche chirurgiche in oncologia (apparato digerente e ghiandole annesse) (I);
chirurgia plastica e ricostruttiva.
4° Anno:
tecniche chirurgiche speciali e trattamento chemio-terapico distrettuale;
radioterapia oncologica;
chemioterapia oncologica;
profilassi oncologica;
prognosi dei vari tipi di tumore e significato dei controlli periodici dei curati;
tecniche chirurgiche in oncologia (II).
5° Anno:
tecniche chirurgiche in oncologia: apparato respiratorio e mediastino;
tecniche chirurgiche in oncologia: apparato urinario e genitale maschile;
endocrinochirurgia oncologica;
chirurgia del dolore;
possibilita' e tecniche della riabilitazione e del recupero;
tecniche chirurgiche in oncologia (III).
Art. 147. - La frequenza ai corsi e' obbligatoria. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico pratico per il passaggio all'anno di corso successivo.
La commissione di esame, di cui fanno parte il direttore della scuola ed i docenti delle materie relative all'anno in corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attivita' pratiche prescritte per l'anno di corso.
Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta.
Art. 148. - Le attivita' pratiche connesse ai vari anni del corso di specializzazione sono cosi' riepilogabili:
a) frequenza delle corsie con visita dei pazienti oncologici e compilazione delle relative cartelle cliniche;
b) partecipazione effettiva all'attivita' ambulatoriale;
c) partecipazione, mediante inserimento nelle equipes operatorie, alla effettuazione degli interventi di chirurgia oncologica;
d) partecipazione alla attivita' del follow-up;, e) eventuale partecipazione alla effettuazione di ricerche cliniche o sperimentali.
La partecipazione a tutte le suddette attivita' presuppone una frequenza del reparto sede della scuola con orari pari a quelli di un assistente a tempo definito e per un periodo non inferiore a nove mesi.
Ai fini della frequenza e delle attivita' pratiche va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attivita' svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione, anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38 , in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.
Art. 149. - Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio della scuola di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o piu' materie del corso.
A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista.
Art. 150. - L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola e' quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione.
Art. 151. - Per ciascuna scuola di specializzazione, anche se comprendente piu' indirizzi, e' costituito un unico consiglio presieduto da un direttore.
Il consiglio e' composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall' art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 , ai quali sono affidate attivita' didattiche nella scuola, nonche' da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalita' di cui all' art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 .
Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento di insegnamenti.
La direzione della scuola e' affidata a un professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola e' affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.
Art. 139. - E' istituita presso l'Universita' di Cagliari la scuola di specializzazione in chirurgia oncologica che conferisce il diploma di specialista in chirurgia oncologica.
Art. 140. - La direzione della scuola ha sede presso la cattedra di patologia chirurgica seconda, convenzionata con l'ospedale oncologico regionale "A. Businco", Cagliari.
Art. 141. - La scuola ha lo scopo di istruire gli specializzandi sui concetti biologici piu' moderni concernenti la problematica delle neoplasie ma soprattutto di addestrarli nelle tecniche chirurgiche peculiari che vengono adottate per il trattamento delle neoplasie.
Art. 142. - La durata del corso e' di 5 (cinque) anni e non e' suscettibile di abbreviazioni.
Art. 143. - Il numero degli iscritti e' di quattro per ogni anno e complessivamente di venti per l'intero corso di studi.
Art. 144. - Alla scuola sono ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale.
Art. 145. - Per l'ammissione alla scuola e' richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che dovra' svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e da una valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli:
a) la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione;
b) il voto di laurea;
c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione;
d) le pubblicazioni nelle predette materie.
Il punteggio dei predetti titoli e' quello stabilito dal decreto ministeriale 16 settembre 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 275 del 6 ottobre 1982).
Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero di posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato.
Art. 146. - Le materie di insegnamento, tutte afferenti alla facolta' di medicina e chirurgia, sono le seguenti:
1° Anno:
eziopatogenesi dei tumori e immunologia in oncologia;
anatomia ed istologia patologica dei tumori;
epidemiologia dei tumori;
oncologia clinica;
clinica chirurgica oncologica I;
senologia ed endocrinologia oncologica.
2° Anno:
clinica chirurgica oncologica II;
semeiotica chirurgica generale e speciale (mezzi di diagnosi precoce);
principi di programmazione terapeutica;
oncologia ginecologica;
oncologia maxillo-facciale e stomatologia;
oncologia otorino-laringoiatrica;
oncologia ortopedica.
3° Anno:
diagnostica radiologica generale e speciale, isotopi radioattivi e tecniche angiografiche di oncologia;
diagnostica citologica e istopatologica estemporanea;
principi di anestesia e rianimazione, terapia del dolore;
oncologia neurologica;
tecniche chirurgiche in oncologia (apparato digerente e ghiandole annesse) (I);
chirurgia plastica e ricostruttiva.
4° Anno:
tecniche chirurgiche speciali e trattamento chemio-terapico distrettuale;
radioterapia oncologica;
chemioterapia oncologica;
profilassi oncologica;
prognosi dei vari tipi di tumore e significato dei controlli periodici dei curati;
tecniche chirurgiche in oncologia (II).
5° Anno:
tecniche chirurgiche in oncologia: apparato respiratorio e mediastino;
tecniche chirurgiche in oncologia: apparato urinario e genitale maschile;
endocrinochirurgia oncologica;
chirurgia del dolore;
possibilita' e tecniche della riabilitazione e del recupero;
tecniche chirurgiche in oncologia (III).
Art. 147. - La frequenza ai corsi e' obbligatoria. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico pratico per il passaggio all'anno di corso successivo.
La commissione di esame, di cui fanno parte il direttore della scuola ed i docenti delle materie relative all'anno in corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attivita' pratiche prescritte per l'anno di corso.
Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta.
Art. 148. - Le attivita' pratiche connesse ai vari anni del corso di specializzazione sono cosi' riepilogabili:
a) frequenza delle corsie con visita dei pazienti oncologici e compilazione delle relative cartelle cliniche;
b) partecipazione effettiva all'attivita' ambulatoriale;
c) partecipazione, mediante inserimento nelle equipes operatorie, alla effettuazione degli interventi di chirurgia oncologica;
d) partecipazione alla attivita' del follow-up;, e) eventuale partecipazione alla effettuazione di ricerche cliniche o sperimentali.
La partecipazione a tutte le suddette attivita' presuppone una frequenza del reparto sede della scuola con orari pari a quelli di un assistente a tempo definito e per un periodo non inferiore a nove mesi.
Ai fini della frequenza e delle attivita' pratiche va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attivita' svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione, anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38 , in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.
Art. 149. - Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio della scuola di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o piu' materie del corso.
A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista.
Art. 150. - L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola e' quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione.
Art. 151. - Per ciascuna scuola di specializzazione, anche se comprendente piu' indirizzi, e' costituito un unico consiglio presieduto da un direttore.
Il consiglio e' composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall' art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 , ai quali sono affidate attivita' didattiche nella scuola, nonche' da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalita' di cui all' art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 .
Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento di insegnamenti.
La direzione della scuola e' affidata a un professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola e' affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.