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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 05/05/2025, n. 807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 807 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
n. 275/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Lara Seccacini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 275/2024 R.G. promossa congiuntamente da:
, rappresentato e difeso dall'avv. CIRILLI GABRIELE per procura in calce al Parte_1
ricorso introduttivo e
, rappresentata e difesa dall'avv. RICCI MASSIMILIANO per Parte_2
procura in calce al ricorso introduttivo, domiciliata in Jesi via Pasquinelli 2/A presso il difensore. con l'intervento della Procura della Repubblica di Ancona in persona del Procuratore pro tempore, avente ad oggetto: SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI precisate congiuntamente all'udienza del 15.4.2025, ovvero:
“concludono chiedendo lo scioglimento del matrimonio contratto dai SIg.ri e Parte_1 con compensazione delle spese di lite.” Parte_2
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 17.1.2024, il SI. ha adìto questo Tribunale Parte_1
affermando:
- di avere contratto matrimonio civile in Jesi in data 20.6.1998 con la SI.ra ; Parte_2
- che dall'unione non sono nati figli;
pagina 1 - che è divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale.
Ha chiesto pertanto dichiararsi la separazione personale dei coniugi e, successivamente, lo scioglimento del matrimonio, chiedendo darsi atto della indipendenza economica dei coniugi e dell'assenza di presupposti per l'assegno di mantenimento o l'assegno divorzile.
Costituitasi la SI.ra , il Tribunale di Ancona, con sentenza n. 811, emessa in data Parte_2
19.4.2024, ha dichiarato la separazione dei coniugi.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che, in data 30.4.2024, ha espresso parere favorevole in relazione al giudizio di divorzio.
2. Rimessa la causa sul ruolo per la fase di divorzio, le parti sono comparse all'udienza del
15.4.2025 dichiarando di concordare sulle condizioni di divorzio come da accordo già raggiunto in sede di separazione e riportato nella sentenza del 17-19/4/2024 (“CONDIZIONI – i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, provvedendo altresì Pt_2 Parte_2
a traferire altrove la propria residenza;
- e essendo Parte_1 Parte_2 economicamente autosufficienti rinunciano reciprocamente al proprio mantenimento”), dando atto che avverso la stessa non è stato interposto appello.
3. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla legge n. 898 del 1970.
Va premesso che il nuovo art. 473-bis.49 c.p.c. consente ai coniugi di proporre, in via cumulativa, la domanda di separazione e la domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, precisando che “le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale”.
Ora, dalla documentazione prodotta risulta che la sentenza n. 811/2024 del 19.4.2024, con cui questo Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, è divenuta definitiva.
Risulta, altresì, trascorso il termine di un anno decorrente dalla data di comparizione dei coniugi davanti al giudice deSInato nel giudizio di separazione.
Non è, inoltre, contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca.
Il lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente.
Va pertanto dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto a Jesi il 20.6.1998 e trascritto nel
Registro dello Stato Civile del Comune di Jesi al n. 10 parte 1, serie // dell'anno 1998.
pagina 2 4. I coniugi, che non hanno avuto figli, hanno dato atto di essere entrambi economicamente autosufficienti e di rinunciare a richiedere alcun assegno divorzile. Il Collegio è pertanto esentato dallo scrutinio di domande ulteriori.
5. La definizione concordata del giudizio giustifica la integrale compensazione delle spese di lite
(come peraltro dalle stesse concordato).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.,
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1 Parte_2
in Jesi il 20/06/1998, atto trascritto al n. 10, parte 1, serie //, anno 1998 dei registri degli
[...]
atti di matrimonio del comune di Jesi,
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Jesi di procedere alle annotazioni di legge.
COMPENSA integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Ancona, nella camera di conSIlio del 23/04/2025
Il Presidente est.
dott. Silvia Corinaldesi
pagina 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Lara Seccacini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 275/2024 R.G. promossa congiuntamente da:
, rappresentato e difeso dall'avv. CIRILLI GABRIELE per procura in calce al Parte_1
ricorso introduttivo e
, rappresentata e difesa dall'avv. RICCI MASSIMILIANO per Parte_2
procura in calce al ricorso introduttivo, domiciliata in Jesi via Pasquinelli 2/A presso il difensore. con l'intervento della Procura della Repubblica di Ancona in persona del Procuratore pro tempore, avente ad oggetto: SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI precisate congiuntamente all'udienza del 15.4.2025, ovvero:
“concludono chiedendo lo scioglimento del matrimonio contratto dai SIg.ri e Parte_1 con compensazione delle spese di lite.” Parte_2
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 17.1.2024, il SI. ha adìto questo Tribunale Parte_1
affermando:
- di avere contratto matrimonio civile in Jesi in data 20.6.1998 con la SI.ra ; Parte_2
- che dall'unione non sono nati figli;
pagina 1 - che è divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale.
Ha chiesto pertanto dichiararsi la separazione personale dei coniugi e, successivamente, lo scioglimento del matrimonio, chiedendo darsi atto della indipendenza economica dei coniugi e dell'assenza di presupposti per l'assegno di mantenimento o l'assegno divorzile.
Costituitasi la SI.ra , il Tribunale di Ancona, con sentenza n. 811, emessa in data Parte_2
19.4.2024, ha dichiarato la separazione dei coniugi.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che, in data 30.4.2024, ha espresso parere favorevole in relazione al giudizio di divorzio.
2. Rimessa la causa sul ruolo per la fase di divorzio, le parti sono comparse all'udienza del
15.4.2025 dichiarando di concordare sulle condizioni di divorzio come da accordo già raggiunto in sede di separazione e riportato nella sentenza del 17-19/4/2024 (“CONDIZIONI – i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, provvedendo altresì Pt_2 Parte_2
a traferire altrove la propria residenza;
- e essendo Parte_1 Parte_2 economicamente autosufficienti rinunciano reciprocamente al proprio mantenimento”), dando atto che avverso la stessa non è stato interposto appello.
3. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla legge n. 898 del 1970.
Va premesso che il nuovo art. 473-bis.49 c.p.c. consente ai coniugi di proporre, in via cumulativa, la domanda di separazione e la domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, precisando che “le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale”.
Ora, dalla documentazione prodotta risulta che la sentenza n. 811/2024 del 19.4.2024, con cui questo Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, è divenuta definitiva.
Risulta, altresì, trascorso il termine di un anno decorrente dalla data di comparizione dei coniugi davanti al giudice deSInato nel giudizio di separazione.
Non è, inoltre, contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca.
Il lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente.
Va pertanto dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto a Jesi il 20.6.1998 e trascritto nel
Registro dello Stato Civile del Comune di Jesi al n. 10 parte 1, serie // dell'anno 1998.
pagina 2 4. I coniugi, che non hanno avuto figli, hanno dato atto di essere entrambi economicamente autosufficienti e di rinunciare a richiedere alcun assegno divorzile. Il Collegio è pertanto esentato dallo scrutinio di domande ulteriori.
5. La definizione concordata del giudizio giustifica la integrale compensazione delle spese di lite
(come peraltro dalle stesse concordato).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.,
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1 Parte_2
in Jesi il 20/06/1998, atto trascritto al n. 10, parte 1, serie //, anno 1998 dei registri degli
[...]
atti di matrimonio del comune di Jesi,
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Jesi di procedere alle annotazioni di legge.
COMPENSA integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Ancona, nella camera di conSIlio del 23/04/2025
Il Presidente est.
dott. Silvia Corinaldesi
pagina 3