Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 07/03/2025, n. 786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 786 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
n. 6138/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
Contenzioso Fallimentare CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rita Di Salvo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6138/2023 promossa da:
nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, in proprio e nella qualità di genitore esercente la C.F._1
responsabilità genitoriale sui minori nato a [...] C.V., il Persona_1
30.09.2012 C.F. e nato a [...] il C.F._2 Parte_2
08.09.2016 , rappresentato, assistito e difeso, C.F._3
elettivamente domiciliato Via De Gasperi II P.zzo Rossetti n. 3 S.Maria C.V.
(CE), presso lo studio dell'avv. Concetta Rauccio C.F. C.F._4
OPPONENTE contro
(C.F./P.IVA ), con sede legale a Parigi, 21 rue de CP_1 P.IVA_1
Châteaudun, in persona del legale rappresentante pro tempore della sede secondaria sita in Italia, a Roma in Via Sardegna n. 40, Dott. Controparte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Petri (C.F. ) ed C.F._5
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma alla Via E. Jenner n. 48
pagina 1 di 5
CONCLUSIONI come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge 69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
; si premette la conoscenza dell' atto di citazione , della comparsa di costituzione e risposta delle parti convenute , delle memorie autorizzate e di tutti gli altri atti e documenti di causa , che qui integralmente si richiamano
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato
, in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità Parte_1
genitoriale sui minori e conveniva in giudizio Per_1 Parte_2
l'odierna opposta che in data 01/08/2023 le aveva notificato, in CP_1
proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sui minori il decreto ingiuntivo n. 1631/2023 RG 4838/2023 emesso dal Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere in data 12/07/2023, con cui era stato ingiunto il pagamento in favore di della complessiva somma di € 11.796,05 .oltre gli CP_1
interessi legali come da domanda, nonché le spese della procedura liquidate in complessivi € 745,00 oltre IVA e C.P.A.
L'opponente proponeva opposizione al citato decreto ingiuntivo, e ne chiedeva la revoca in quanto essendo moglie dell'originario debitore non Persona_1
aveva assunta la qualità di erede in quanto aveva deciso di rinunciare del tutto, senza alcuna accettazione neanche con beneficio di inventario, all'eredità sia per lei che per i figli minori anch'essi chiamati all'eredità paterna: Persona_1
nato a [...] C.V., il 30.09.2012 C.F. e C.F._2 Parte_2
nato a [...] il [...] che hanno in
[...] C.F._3
pagina 2 di 5 effetti rinunciato all'eredità del padre, , in data 18.05.2023, n. Persona_1
cron. 2498/2023 rep n. 172/2023 del 18.05.2023, Rg. 1267/2023 V.G., del
Tribunale di santa Maria C.V. I predetti atti di rinuncia effettuati con dichiarazione presso la Volontaria Giurisdizione del Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere sono stati tutti ritualmente depositati.
Si è costituita l'opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Negata la provvisoria esecuzione del d.i. la causa è stata riserbata in decisione sull'eccezione preliminari di parte opponente.
Fatte queste premesse va osservato che "In tema di successioni "mortis causa", la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sè sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, essendo a tale effetto necessaria anche, da parte del chiamato, l'accettazione, mediante "aditio" oppure per effetto di "pro herede gestio" oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 c.c.. Ne consegue che, in ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del "de cuius", incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697
c.c., l'onere di provare l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, la quale non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta, quindi, un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità." -, Cass. sez. 2, 6 maggio 2002 n. 6479 - per cui "la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sè sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, perchè a tale effetto è necessaria anche, da parte del chiamato, l'accettazione mediante "aditio" oppure per effetto di "pro herede gestio" oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 c.c.. Pertanto, in ipotesi di giudizio pagina 3 di 5 instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del "de cuius", incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale contenuto nell'art. 2697 c.c.
In ogni caso, il chiamato all'eredità, pur non assumendo la qualità di erede per il solo fatto di aver accettato la notifica dell'atto giudiziario, ha l'onere di contestare, costituendosi in giudizio, l'effettiva assunzione di tale qualità di erede.
Sovviene al riguardo il generale principio di vicinanza della prova, in quanto il chiamato all'eredità ha l'agevole possibilità di costituirsi e di allegare di non aver accettato l'eredità.
Nel caso di specie l'opponente si è conformata a tale principio ed ha tempestivamente dedotto ed eccepito la carenza di legittimazione essendo pienamente nei termini per effettuare la rinuncia all'eredità
Deve, dunque, ritenersi che l'eccezione di carenza di legittimazione passiva come sollevata dall'opposta sia evidentemente fondata sia per la medesima in proprio che per i figli minori come documentalmente dedotto sin dall'atto di opposizione e successivamente provato dalla parte opponente.
A ciò consegue l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del d.i. opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza a norma dell'art. 91 c.p.c., e vengono liquidate tenendo conto di una complessità bassa ai valori minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione, richiesta e difesa così provvede:
Accoglie l'opposizione e per l'effetto accerta e dichiara che che la CP_1
(CF/P.IVA non vanta nei confronti dell'opponente alcun credito e P.IVA_1
revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna l'opposta al pagamento in favore di parte opponente delle spese di lite pagina 4 di 5 che liquida in € 1650,00 per onorari oltre rimborso forfettario delle spese di lite,
i.v.a., c.p.a. come per legge in favore del procuratore anticipatario.
S. Maria C.V., 07/03/2025
Il Giudice
dott. Rita Di Salvo
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