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Sentenza 20 settembre 2025
Sentenza 20 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 20/09/2025, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 175/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, dr.ssa Monica Bellini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 175/2024 promossa da:
(C.F. ), e (C.F. ), con Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 il patrocinio dell'avv. Alberto Savoini ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Vercelli C.so
Libertà n. 127, giusta delega in atti;
-attori/opponenti- contro
C.F. ), e per essa quale mandataria Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(P.Iva: , con il patrocinio dell'avv. Roberta Frojo ed elettivamente domiciliata presso
[...] P.IVA_2 il suo studio in Biella, via Mazzini n. 8, giusta delega in atti;
-convenuta/ opposta-
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni di parte attrice/opponente: Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, In via principale: revocare decreto ingiuntivo n. 913/2023 emesso in data 12/12/2023 dal Tribunale di
AR, Giudice Dott.ssa Boido (R.G. n. 1315/2023); Nel merito: rigettare in toto le domande avverse, previo accertamento e previa dichiarazione di avvenuta prescrizione del diritto al credito vantato da parte convenuta opposta. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre IVA e CPA
Conclusioni di parte convenuta/opposta: , nel termine per il deposito di note CP_2 conclusive ai sensi dell'art 189 nr 1 cpc, precisa le seguenti Conclusioni In via principale Rigettarsi tutte le domanda proposte da parte opponente siccome infondate in fatto ed in diritto con conferma del decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata Previa revoca del decreto ingiuntivo opposto e sentenza accertativa dell'obbligo di parte opponente ad adempiere alle obbligazioni contrattuali sottoscritte, condannarsi (nata il [...] a [...], C.F ) e Parte_2 C.F._2 Pt_1 pagina 1 di 5 (nato il [...] AR (NO) C.F. ), in solido tra loro, per il titolo Pt_1 C.F._1 dedotto in giudizio al pagamento, in favore di suo legale rapp.te p.t., della Controparte_1 somma di euro 19.736,72, oltre interessi dal 5.10.2021 al saldo, ovvero la diversa somma CP_3 inferiore o superiore istruttoriamente risultanda o ritenuta secondo giustizia. In via istruttoria
Richiamata l'eccezione di improcedibilità dell'eccezione di disconoscimento per mancata querela di falso, e solo per scrupolo, dichiarando di volersi avvalere del documento prodotto, chiede procedersi a verificazione giudiziale ex art 216 cpc diretta ad accertare l'autenticità della firma di apposta Parte_2 in calce alla cartolina di notifica della diffida di cui al doc 10 fasc monitorio indicando quale firma di comparazione quelle che verranno raccolte dal CTU. Vinte le spese.
Fatto e motivi della decisione
e proponevano opposizione avverso al decreto ingiuntivo n. 913/2023 emesso Parte_2 Parte_1 in data 12/12/2023 dal Tribunale di AR, su richiesta di quale mandataria di CP_2 [...]
con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di € 19.736,72, oltre a interessi Controparte_1
e spese legali.
A fondamento della svolta opposizione gli attori rilevavano come il diritto al credito sulla base del quale controparte aveva avviato il procedimento monitorio fosse ormai prescritto.
Infatti, il credito fatto valere trovava origine dal contratto di conto corrente e apertura di una linea di credito del 20/06/2003 ; tale credito era stato fatto valere dal creditore originario Controparte_4 con insinuazione al fallimento della società Planet Web Sas di fallimento Parte_3 che si era concluso in data 25/01/2013. Da tale data non era intervenuto alcun atto idoneo ad interrompere la prescrizione. Invero, l'atto di diffida e messa in mora ex adverso prodotto non poteva essere considerato come interruttivo del termine decennale di prescrizione in quanto inefficace giacchè le relative notificazioni a mezzo servizio postale erano state effettuate in maniera irregolare e non erano mai pervenute ai rispettivi destinatari.
In particolare, contestava l'autenticità della sottoscrizione apposta all'avviso di ricevimento Parte_2 del 09/01/2020 , disconoscendo la firma in oggetto e con riserva di promuovere opportuna querela di falso in via incidentale, qualora fosse risultato necessario.; la stessa evidenziava di non aver mai ricevuto né ritirato alcun atto a lei rivolto in tale data.
invece, rilevava che dalle produzioni avversarie emergeva chiaramente come la notifica Parte_1 della diffida allo stesso indirizzata era stata effettuata tramite raccomandata consegnata in data
27/12/2019 alla sig.ra sorella del destinatario. Quest'ultima, tuttavia, non essendo Persona_1 convivente con lo stesso né residente presso la medesima abitazione, come comprovato dal certificato pagina 2 di 5 di stato di famiglia prodotto sub doc. 1, non poteva essere considerata alla stregua di un soggetto abilitato per legge a ricevere notifiche in sua vece. In altre parole, la diffida in oggetto non era mai giunta al sig. in quanto ricevuta da persona non presente presso la casa del destinatario. Parte_1
Si costituiva in giudizio l'opposta contestando in fatto e in diritto la svolta opposizione.
La stessa sottolineava l'infondatezza della nullità della notifica della diffida quale atto interruttivo della prescrizione, eccepita da , atteso il disposto di cui all'art 139, comma 2, cpc e la Parte_1 giurisprudenza formatasi sul punto prevedeva che non sia necessario un rapporto di convivenza, ma che fosse sufficiente un vincolo di affinità o di parentela con il soggetto ricevente la notifica ai fini della validità della notifica stessa.
Parimenti infondata si palesava l'eccezione da . Tale eccezione in assenza di querela di Parte_4 falso, considerato il fatto che non ricorreva alcuna delle ipotesi di cui all'art 160 cpc, si presentava infondata e pretestuosa e la notifica andava ritenuta come valida. In ogni caso per scrupolo, atteso che la stessa intendeva avvalersi del documento proponeva istanza di verificazione ex art 216 cpc.
Orbene così riportati sommariamente i termini della questione, l'opposizione si palesa infondata.
In proposito, valgono le considerazioni di seguito esposte.
Quale unico motivo d'opposizione si eccepisce l'intervenuta prescrizione del credito portato dal decreto ingiuntivo opposto in quanto, a dir degli attori, le relative notificazioni a mezzo servizio postale erano state effettuate in maniera irregolare e non erano mai pervenute ai rispettivi destinatari.
La convenuta, nel costituirsi, ha evidenziato l'infondatezza delle eccezioni sollevate e in ogni caso anche qualora il Giudicante avesse rilevato il fumus della infondatezza dell'eccezione di nullità del ricevimento dell'atto di diffida, anche con riferimento ad uno solo dei due condebitori in solido, l'opposizione doveva essere comunque respinta, in quanto ai sensi dell'art 1310 cc risultava provata l'interruzione della prescrizione anche verso l'altro condebitore.
Tale allegazione pare risolutiva e dirimente, ai fini che ora ne occupa.
Infatti in relazione all'eccezione sollevata da deve rilevarsi che La consegna dell'atto da Parte_1 notificare a una “persona di famiglia” ai sensi dell'art. 139, comma 2, c.p.c., non richiede necessariamente la convivenza, risultando sufficiente l'esistenza del vincolo parentale o di affinità, che giustifica una presunzione “iuris tantum” di consegna al destinatario.
Il Supremo Consesso, in particolare, ha affermato che “la consegna dell'atto da notificare “a persona di famiglia”, secondo il disposto dell'art. 139, secondo comma, c.p.c., non postula necessariamente né il solo rapporto di parentela – cui è da ritenersi equiparato quello di affinità, nè l'ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell'atto, non espressamente menzionato dalla norma,
pagina 3 di 5 risultando, a tal fine, sufficiente l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità il quale giustifichi la presunzione, “iuris tantum”, che la “persona di famiglia” consegnerà l'atto al destinatario stesso e che resta, in ogni caso, a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare” (Cassazione civile, sez. I, 28/04/2021, n. 11228) .
Inoltre, la Corte ha aggiunto che incombe sul destinatario dell'atto l'onere di provare l'occasionalità della presenza della persona di famiglia che lo ha ricevuto materialmente nella casa di abitazione, non essendo invece sufficiente ad inficiare la validità della notificazione dell'atto da lui ricevuto la prova di una diversa residenza anagrafica.
Ed ancora recentemente la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che la consegna dell'atto da notificare "a persona di famiglia", secondo il disposto dell'art. 139, secondo comma, c.p.c., non postula necessariamente né il solo rapporto di parentela - cui è da ritenersi equiparato quello di affinità, nè
l'ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell'atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando, a tal fine, sufficiente l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità il quale giustifichi la presunzione, "iuris tantum", che la "persona di famiglia" consegnerà l'atto al destinatario stesso;
in ogni caso è su colui che assume di non aver ricevuto l'atto, che cade l'onere di fornire la prova circa il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria.
A tal fine sono irrilevanti le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo( cfr.
Cass.2154/2025).
Pertanto , alla luce del principio in precedenza richiamato, la diffida consegnata alla sorella dell'odierno opponente, considerata l'irrilevanza delle certificazioni anagrafiche e in mancanza di prova dell'occasionalità della presenza della consegnataria nella casa dell'attore, deve ritenersi valida con conseguente infondatezza della svolta eccezione.
E' noto, inoltre, che “gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei condebitori in solido… hanno effetto riguardo agli altri debitori” (art. 1310 c.c., dettato in materia di prescrizione nelle obbligazioni solidali).
Ora, nel caso de quo risulta documentato ( doc 9 fascicolo monitorio ) che il fallimento è stato chiuso il
25.1.2013. Da tale data è decorso nuovo termine prescrizionale. Avendo l'opposta notificato a Pt_1 atto di diffida e messa in mora in data 27.12.2019 a mani della sorella che ne ha curato il ritiro (
[...] cfr. doc 10 fascicolo monitorio) deve reputarsi che la prescrizione del credito portato dal decreto ingiuntivo sia stata interrotta per effetto della notificazione della diffida al condebitore solidale anche nei confronti di Parte_2
pagina 4 di 5 Poiché, dunque, il termine di prescrizione decennale, nuovamente decorso dalla data di chiusura del fallimento (come già detto 25.01.2013) è stato interrotto validamente nei confronti di tutti i condebitori solidali ( in data 27.12.2019) deve concludersi che detto termine non era spirato alla data della notifica del decreto ingiuntivo oggi opposto.
Pertanto, assorbita ogni ulteriore eccezione, l'opposizione va respinta.
Deve infine essere disattesa l'istanza di verificazione giudiziale ex art 216 cpc diretta ad accertare l'autenticità della firma di apposta in calce alla cartolina di notifica della diffida di cui al doc Parte_2
10 fasc monitorio in quanto superflua ai fini del decidere.
La soccombenza regola le spese di lite e si liquidano come in dispositivo in base al D: 55714 ( con applicazione dei minimi in relazione alla fase trattazione/istruttoria in assenza di attività istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di AR, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così pronuncia:
Rigetta l'opposizione e conseguentemente conferma il decreto ingiuntivo n. 913/2023 emesso in data 12/12/2023 dal Tribunale di AR;
Condanna e al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi Parte_2 Parte_1 euro 4.237,00 per compensi, oltre rimb. forfet. , cpa e Iva di legge.
Così deciso in AR, 18 settembre 2025
Il Giudice Onorario
(dr.ssa Monica Bellini)
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, dr.ssa Monica Bellini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 175/2024 promossa da:
(C.F. ), e (C.F. ), con Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 il patrocinio dell'avv. Alberto Savoini ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Vercelli C.so
Libertà n. 127, giusta delega in atti;
-attori/opponenti- contro
C.F. ), e per essa quale mandataria Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(P.Iva: , con il patrocinio dell'avv. Roberta Frojo ed elettivamente domiciliata presso
[...] P.IVA_2 il suo studio in Biella, via Mazzini n. 8, giusta delega in atti;
-convenuta/ opposta-
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni di parte attrice/opponente: Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, In via principale: revocare decreto ingiuntivo n. 913/2023 emesso in data 12/12/2023 dal Tribunale di
AR, Giudice Dott.ssa Boido (R.G. n. 1315/2023); Nel merito: rigettare in toto le domande avverse, previo accertamento e previa dichiarazione di avvenuta prescrizione del diritto al credito vantato da parte convenuta opposta. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre IVA e CPA
Conclusioni di parte convenuta/opposta: , nel termine per il deposito di note CP_2 conclusive ai sensi dell'art 189 nr 1 cpc, precisa le seguenti Conclusioni In via principale Rigettarsi tutte le domanda proposte da parte opponente siccome infondate in fatto ed in diritto con conferma del decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata Previa revoca del decreto ingiuntivo opposto e sentenza accertativa dell'obbligo di parte opponente ad adempiere alle obbligazioni contrattuali sottoscritte, condannarsi (nata il [...] a [...], C.F ) e Parte_2 C.F._2 Pt_1 pagina 1 di 5 (nato il [...] AR (NO) C.F. ), in solido tra loro, per il titolo Pt_1 C.F._1 dedotto in giudizio al pagamento, in favore di suo legale rapp.te p.t., della Controparte_1 somma di euro 19.736,72, oltre interessi dal 5.10.2021 al saldo, ovvero la diversa somma CP_3 inferiore o superiore istruttoriamente risultanda o ritenuta secondo giustizia. In via istruttoria
Richiamata l'eccezione di improcedibilità dell'eccezione di disconoscimento per mancata querela di falso, e solo per scrupolo, dichiarando di volersi avvalere del documento prodotto, chiede procedersi a verificazione giudiziale ex art 216 cpc diretta ad accertare l'autenticità della firma di apposta Parte_2 in calce alla cartolina di notifica della diffida di cui al doc 10 fasc monitorio indicando quale firma di comparazione quelle che verranno raccolte dal CTU. Vinte le spese.
Fatto e motivi della decisione
e proponevano opposizione avverso al decreto ingiuntivo n. 913/2023 emesso Parte_2 Parte_1 in data 12/12/2023 dal Tribunale di AR, su richiesta di quale mandataria di CP_2 [...]
con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di € 19.736,72, oltre a interessi Controparte_1
e spese legali.
A fondamento della svolta opposizione gli attori rilevavano come il diritto al credito sulla base del quale controparte aveva avviato il procedimento monitorio fosse ormai prescritto.
Infatti, il credito fatto valere trovava origine dal contratto di conto corrente e apertura di una linea di credito del 20/06/2003 ; tale credito era stato fatto valere dal creditore originario Controparte_4 con insinuazione al fallimento della società Planet Web Sas di fallimento Parte_3 che si era concluso in data 25/01/2013. Da tale data non era intervenuto alcun atto idoneo ad interrompere la prescrizione. Invero, l'atto di diffida e messa in mora ex adverso prodotto non poteva essere considerato come interruttivo del termine decennale di prescrizione in quanto inefficace giacchè le relative notificazioni a mezzo servizio postale erano state effettuate in maniera irregolare e non erano mai pervenute ai rispettivi destinatari.
In particolare, contestava l'autenticità della sottoscrizione apposta all'avviso di ricevimento Parte_2 del 09/01/2020 , disconoscendo la firma in oggetto e con riserva di promuovere opportuna querela di falso in via incidentale, qualora fosse risultato necessario.; la stessa evidenziava di non aver mai ricevuto né ritirato alcun atto a lei rivolto in tale data.
invece, rilevava che dalle produzioni avversarie emergeva chiaramente come la notifica Parte_1 della diffida allo stesso indirizzata era stata effettuata tramite raccomandata consegnata in data
27/12/2019 alla sig.ra sorella del destinatario. Quest'ultima, tuttavia, non essendo Persona_1 convivente con lo stesso né residente presso la medesima abitazione, come comprovato dal certificato pagina 2 di 5 di stato di famiglia prodotto sub doc. 1, non poteva essere considerata alla stregua di un soggetto abilitato per legge a ricevere notifiche in sua vece. In altre parole, la diffida in oggetto non era mai giunta al sig. in quanto ricevuta da persona non presente presso la casa del destinatario. Parte_1
Si costituiva in giudizio l'opposta contestando in fatto e in diritto la svolta opposizione.
La stessa sottolineava l'infondatezza della nullità della notifica della diffida quale atto interruttivo della prescrizione, eccepita da , atteso il disposto di cui all'art 139, comma 2, cpc e la Parte_1 giurisprudenza formatasi sul punto prevedeva che non sia necessario un rapporto di convivenza, ma che fosse sufficiente un vincolo di affinità o di parentela con il soggetto ricevente la notifica ai fini della validità della notifica stessa.
Parimenti infondata si palesava l'eccezione da . Tale eccezione in assenza di querela di Parte_4 falso, considerato il fatto che non ricorreva alcuna delle ipotesi di cui all'art 160 cpc, si presentava infondata e pretestuosa e la notifica andava ritenuta come valida. In ogni caso per scrupolo, atteso che la stessa intendeva avvalersi del documento proponeva istanza di verificazione ex art 216 cpc.
Orbene così riportati sommariamente i termini della questione, l'opposizione si palesa infondata.
In proposito, valgono le considerazioni di seguito esposte.
Quale unico motivo d'opposizione si eccepisce l'intervenuta prescrizione del credito portato dal decreto ingiuntivo opposto in quanto, a dir degli attori, le relative notificazioni a mezzo servizio postale erano state effettuate in maniera irregolare e non erano mai pervenute ai rispettivi destinatari.
La convenuta, nel costituirsi, ha evidenziato l'infondatezza delle eccezioni sollevate e in ogni caso anche qualora il Giudicante avesse rilevato il fumus della infondatezza dell'eccezione di nullità del ricevimento dell'atto di diffida, anche con riferimento ad uno solo dei due condebitori in solido, l'opposizione doveva essere comunque respinta, in quanto ai sensi dell'art 1310 cc risultava provata l'interruzione della prescrizione anche verso l'altro condebitore.
Tale allegazione pare risolutiva e dirimente, ai fini che ora ne occupa.
Infatti in relazione all'eccezione sollevata da deve rilevarsi che La consegna dell'atto da Parte_1 notificare a una “persona di famiglia” ai sensi dell'art. 139, comma 2, c.p.c., non richiede necessariamente la convivenza, risultando sufficiente l'esistenza del vincolo parentale o di affinità, che giustifica una presunzione “iuris tantum” di consegna al destinatario.
Il Supremo Consesso, in particolare, ha affermato che “la consegna dell'atto da notificare “a persona di famiglia”, secondo il disposto dell'art. 139, secondo comma, c.p.c., non postula necessariamente né il solo rapporto di parentela – cui è da ritenersi equiparato quello di affinità, nè l'ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell'atto, non espressamente menzionato dalla norma,
pagina 3 di 5 risultando, a tal fine, sufficiente l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità il quale giustifichi la presunzione, “iuris tantum”, che la “persona di famiglia” consegnerà l'atto al destinatario stesso e che resta, in ogni caso, a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare” (Cassazione civile, sez. I, 28/04/2021, n. 11228) .
Inoltre, la Corte ha aggiunto che incombe sul destinatario dell'atto l'onere di provare l'occasionalità della presenza della persona di famiglia che lo ha ricevuto materialmente nella casa di abitazione, non essendo invece sufficiente ad inficiare la validità della notificazione dell'atto da lui ricevuto la prova di una diversa residenza anagrafica.
Ed ancora recentemente la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che la consegna dell'atto da notificare "a persona di famiglia", secondo il disposto dell'art. 139, secondo comma, c.p.c., non postula necessariamente né il solo rapporto di parentela - cui è da ritenersi equiparato quello di affinità, nè
l'ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell'atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando, a tal fine, sufficiente l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità il quale giustifichi la presunzione, "iuris tantum", che la "persona di famiglia" consegnerà l'atto al destinatario stesso;
in ogni caso è su colui che assume di non aver ricevuto l'atto, che cade l'onere di fornire la prova circa il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria.
A tal fine sono irrilevanti le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo( cfr.
Cass.2154/2025).
Pertanto , alla luce del principio in precedenza richiamato, la diffida consegnata alla sorella dell'odierno opponente, considerata l'irrilevanza delle certificazioni anagrafiche e in mancanza di prova dell'occasionalità della presenza della consegnataria nella casa dell'attore, deve ritenersi valida con conseguente infondatezza della svolta eccezione.
E' noto, inoltre, che “gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei condebitori in solido… hanno effetto riguardo agli altri debitori” (art. 1310 c.c., dettato in materia di prescrizione nelle obbligazioni solidali).
Ora, nel caso de quo risulta documentato ( doc 9 fascicolo monitorio ) che il fallimento è stato chiuso il
25.1.2013. Da tale data è decorso nuovo termine prescrizionale. Avendo l'opposta notificato a Pt_1 atto di diffida e messa in mora in data 27.12.2019 a mani della sorella che ne ha curato il ritiro (
[...] cfr. doc 10 fascicolo monitorio) deve reputarsi che la prescrizione del credito portato dal decreto ingiuntivo sia stata interrotta per effetto della notificazione della diffida al condebitore solidale anche nei confronti di Parte_2
pagina 4 di 5 Poiché, dunque, il termine di prescrizione decennale, nuovamente decorso dalla data di chiusura del fallimento (come già detto 25.01.2013) è stato interrotto validamente nei confronti di tutti i condebitori solidali ( in data 27.12.2019) deve concludersi che detto termine non era spirato alla data della notifica del decreto ingiuntivo oggi opposto.
Pertanto, assorbita ogni ulteriore eccezione, l'opposizione va respinta.
Deve infine essere disattesa l'istanza di verificazione giudiziale ex art 216 cpc diretta ad accertare l'autenticità della firma di apposta in calce alla cartolina di notifica della diffida di cui al doc Parte_2
10 fasc monitorio in quanto superflua ai fini del decidere.
La soccombenza regola le spese di lite e si liquidano come in dispositivo in base al D: 55714 ( con applicazione dei minimi in relazione alla fase trattazione/istruttoria in assenza di attività istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di AR, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così pronuncia:
Rigetta l'opposizione e conseguentemente conferma il decreto ingiuntivo n. 913/2023 emesso in data 12/12/2023 dal Tribunale di AR;
Condanna e al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi Parte_2 Parte_1 euro 4.237,00 per compensi, oltre rimb. forfet. , cpa e Iva di legge.
Così deciso in AR, 18 settembre 2025
Il Giudice Onorario
(dr.ssa Monica Bellini)
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