CGT1
Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XX, sentenza 24/02/2026, n. 3205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3205 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3205/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
D'AMORE ASSUNTA, Presidente
IC FABIO, Relatore
AIROMA DOMENICO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16384/2025 depositato il 29/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_4 Ag.entrate - OS - Napoli
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Consorzio Di Bonifica Della Conca Di Agnano E Dei Bacini Fle - 80015780630
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202500007524000 IMU
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120180049028202000 CONS.BONIFICA 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120180068139088000 IMU 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120180068139088000 IMU 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190106692831000 CONS.BONIFICA 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120170008333742000 I.C.I. 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120170072277310000 CONS.BONIFICA 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200080719227000 CONS.BONIFICA 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230023254266000 IRPEF-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230124786111000 IRPEF-ALTRO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240015238053000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240097093219000 CONS.BONIFICA 2024
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240135202490000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1259/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da verbali e atti di causa.
Resistente/Appellato: come da verbali e atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 29.9.2025 all'Agenzia delle Entrate-OS, alla Direzione Provinciale 1 dell'Agenzia delle Entrate, al Comune di Napoli, alla Regione Campania e al Consorzio bonifica della Conca di Agnano e dei Bacini Flegrei, Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202500007524000 notificatagli in data 29.7.2025, con la quale gli è stato chiesto il pagamento della somma di 28.424,56 euro, in relazione a una pluralità di tributi oggetto di distinte cartelle di pagamento (una sola delle quali, non impugnata, riferita a contravvenzioni al Codice della Strada estranee a questa giurisdizione). Nel chiedere l'annullamento del provvedimento impugnato, il ricorrente ha dedotto di non aver mai validamente ricevuto la notifica delle cartelle in questione e dei relativi atti prodromici e ha eccepito la prescrizione dei crediti erariali azionati.
Si è costituito il Consorzio di Bonifica della Conca di Agnano e dei Bacini Flegrei che, quanto ai contributi di bonifica per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020 e 2024, ha chiesto di rigettare il ricorso, rilevando che il contributo di bonifica oggetto di impugnazione è soggetto alla prescrizione decennale, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (da ultimo Cass. n. 12189/2025) ed evidenziando che le cartelle di pagamento contenenti richiesta di contributo di bonifica per gli anni 2020 e 2024, contrariamente a quanto dichiarato dal ricorrente, sono state regolarmente notificate.
Si è costituita la Direzione Provinciale 1 dell'Agenzia delle Entrate, che, quanto ai tributi di propria spettanza, ha chiesto di rigettare il ricorso, allegando la notifica delle cartelle impugnate, precisando al riguardo che la cartella di pagamento n. 07120230023254266000 (Irpef 2018) è stata notificata in data 04/10/2023, mentre la cartella di pagamento n. 07120230124786111000 (Irpef 2020) è stata notificata in data 28/08/2024.
Si è costituita la Regione Campania, che, rispetto alle tasse automobilistiche, ha chiesto di rigettare il ricorso, allegando la notifica delle cartelle impugnate e degli ulteriori atti interruttivi emessi.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate OS, che ha chiesto di rigettare il ricorso, precisando che tutte le cartelle di pagamento sono state regolarmente notificate al contribuente.
Si è costituito il Comune di Napoli, che, rispetto all'imu 2012-2013 e all'ici 2011, ha chiesto di rigettare il ricorso, evidenziando che l'iscrizione a ruolo è stata regolarmente preceduta dai seguenti atti: 1) avviso in rettifica ICI per l'anno 2009 prot. n. 356765/11128 del 10/11/2014, regolarmente notificato in data 05/05/2014;
2) avviso in rettifica IMU per l'anno 2012 prot. n. 694571/107 del 06/09/2016, regolarmente notificato in data
18/10/2016; 3) avviso in rettifica IMU per l'anno 2013 prot. n. 694573/429 del 06/09/2016, regolarmente notificato in data 18/10/2016. Tali avvisi, ritualmente notificati, non sono stati mai impugnati, né per essi si
è provveduto al pagamento delle somme richieste, e pertanto, l'Ufficio ha reso esecutivo il ruolo, rispettivamente, in data 08/11/2016 per l'anno 2011 ed in data 10/07/2018 per gli anni 2012-2013.
All'udienza del 27 gennaio 2026, aveva luogo la trattazione del processo e la causa veniva decisa come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
.
Il ricorso è infondato.
Dalla documentazione prodotta dalle parti resistenti (e in particolare dall'Agenzia delle Entrate-OS), si evince che le 11 cartelle indicate nel provvedimento impugnato e riguardanti tributi di competenza di questa
Corte di giustizia sono state ritualmente notificate al contribuente, o in mani di familiare convivente o per compiuta giacenza: nello specifico, la cartella esattoriale n. 07120170008333742000 (ici 2011) è stata regolarmente notificata il 17/07/2017; la cartella esattoriale n. 07120170072277310000 (contributi consortili
2017) è stata regolarmente notificata il 12/02/2018; la cartella esattoriale n. 07120180049028202000
(contributi consortili 2018) è stata regolarmente notificata il 05/09/2019; la cartella esattoriale n.
07120180068139088000 (imu 2012) è stata regolarmente notificata il 05/03/2020; la cartella esattoriale n.
07120190106692831000 (contributi consortili 2019) è stata regolarmente notificata in data 12/03/2020; la cartella esattoriale n. 07120200080719227000 (contributi consortili 2020) è stata regolarmente notificata in data 24/02/2022; la cartella esattoriale n. 07120230023254266000 (irpef 2018) è stata regolarmente notificata in data 04/10/2023; la cartella esattoriale n. 07120230124786111000 (irpef 2020) è stata regolarmente notificata in data 28/08/2024; la cartella esattoriale n. 07120240015238053000 (tassa auto
2018) è stata regolarmente notificata in data 23/03/2024; la cartella esattoriale n. 07120240097093219000
(contributi consortili 2024) è stata regolarmente notificata in data 28/08/2024; infine, la cartella esattoriale n. 07120240135202490000 (tassa auto 2017) è stata regolarmente notificata in data 28/11/2024. Inoltre, quanto all'ici e all'imu (soggetti alla prescrizione quinquennale), risulta che al contribuente sono stati notificati l'avviso in rettifica ICI per l'anno 2011 (05/05/2014) e gli avvisi in rettifica IMU per gli anni 2012-2013
(18.10.2016), mentre, quanto alle tasse automobilistiche, soggette alla prescrizione triennale, risulta che al contribuente sono stati notificati gli avvisi di accertamento n. 734306985912 (31/10/2020) e n. 734073167311
2017 (11/11/2020). Tali notifiche non sono state peraltro disconosciute dalla parte resistente, per cui, stante l'esistenza dei predetti atti interruttivi, la prescrizione non è maturata per alcuna imposta azionata, dovendosi solo precisare al riguardo che, al pari dell'irpef, anche i contributi consortili sono soggetti alla prescrizione decennale (cfr. Cass. civ. n. 12189 del 23/4/2025 e n. 21625 del 20/07/2023, Rv. 668383). Ne consegue che il ricorso proposto nell'interesse di Ricorrente_1 deve essere disatteso, sussistendo tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio, in ragione della peculiarità e dell'entità della vicenda.
P.Q.M.
La Corte così decide: Rigetta il ricorso. Compensa le spese. Così deciso in Napoli il 27 gennaio 2026. La
Presidente dr.ssa Assunta d'Amore
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
D'AMORE ASSUNTA, Presidente
IC FABIO, Relatore
AIROMA DOMENICO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16384/2025 depositato il 29/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_4 Ag.entrate - OS - Napoli
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Consorzio Di Bonifica Della Conca Di Agnano E Dei Bacini Fle - 80015780630
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202500007524000 IMU
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120180049028202000 CONS.BONIFICA 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120180068139088000 IMU 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120180068139088000 IMU 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190106692831000 CONS.BONIFICA 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120170008333742000 I.C.I. 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120170072277310000 CONS.BONIFICA 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200080719227000 CONS.BONIFICA 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230023254266000 IRPEF-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230124786111000 IRPEF-ALTRO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240015238053000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240097093219000 CONS.BONIFICA 2024
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240135202490000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1259/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da verbali e atti di causa.
Resistente/Appellato: come da verbali e atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 29.9.2025 all'Agenzia delle Entrate-OS, alla Direzione Provinciale 1 dell'Agenzia delle Entrate, al Comune di Napoli, alla Regione Campania e al Consorzio bonifica della Conca di Agnano e dei Bacini Flegrei, Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202500007524000 notificatagli in data 29.7.2025, con la quale gli è stato chiesto il pagamento della somma di 28.424,56 euro, in relazione a una pluralità di tributi oggetto di distinte cartelle di pagamento (una sola delle quali, non impugnata, riferita a contravvenzioni al Codice della Strada estranee a questa giurisdizione). Nel chiedere l'annullamento del provvedimento impugnato, il ricorrente ha dedotto di non aver mai validamente ricevuto la notifica delle cartelle in questione e dei relativi atti prodromici e ha eccepito la prescrizione dei crediti erariali azionati.
Si è costituito il Consorzio di Bonifica della Conca di Agnano e dei Bacini Flegrei che, quanto ai contributi di bonifica per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020 e 2024, ha chiesto di rigettare il ricorso, rilevando che il contributo di bonifica oggetto di impugnazione è soggetto alla prescrizione decennale, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (da ultimo Cass. n. 12189/2025) ed evidenziando che le cartelle di pagamento contenenti richiesta di contributo di bonifica per gli anni 2020 e 2024, contrariamente a quanto dichiarato dal ricorrente, sono state regolarmente notificate.
Si è costituita la Direzione Provinciale 1 dell'Agenzia delle Entrate, che, quanto ai tributi di propria spettanza, ha chiesto di rigettare il ricorso, allegando la notifica delle cartelle impugnate, precisando al riguardo che la cartella di pagamento n. 07120230023254266000 (Irpef 2018) è stata notificata in data 04/10/2023, mentre la cartella di pagamento n. 07120230124786111000 (Irpef 2020) è stata notificata in data 28/08/2024.
Si è costituita la Regione Campania, che, rispetto alle tasse automobilistiche, ha chiesto di rigettare il ricorso, allegando la notifica delle cartelle impugnate e degli ulteriori atti interruttivi emessi.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate OS, che ha chiesto di rigettare il ricorso, precisando che tutte le cartelle di pagamento sono state regolarmente notificate al contribuente.
Si è costituito il Comune di Napoli, che, rispetto all'imu 2012-2013 e all'ici 2011, ha chiesto di rigettare il ricorso, evidenziando che l'iscrizione a ruolo è stata regolarmente preceduta dai seguenti atti: 1) avviso in rettifica ICI per l'anno 2009 prot. n. 356765/11128 del 10/11/2014, regolarmente notificato in data 05/05/2014;
2) avviso in rettifica IMU per l'anno 2012 prot. n. 694571/107 del 06/09/2016, regolarmente notificato in data
18/10/2016; 3) avviso in rettifica IMU per l'anno 2013 prot. n. 694573/429 del 06/09/2016, regolarmente notificato in data 18/10/2016. Tali avvisi, ritualmente notificati, non sono stati mai impugnati, né per essi si
è provveduto al pagamento delle somme richieste, e pertanto, l'Ufficio ha reso esecutivo il ruolo, rispettivamente, in data 08/11/2016 per l'anno 2011 ed in data 10/07/2018 per gli anni 2012-2013.
All'udienza del 27 gennaio 2026, aveva luogo la trattazione del processo e la causa veniva decisa come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
.
Il ricorso è infondato.
Dalla documentazione prodotta dalle parti resistenti (e in particolare dall'Agenzia delle Entrate-OS), si evince che le 11 cartelle indicate nel provvedimento impugnato e riguardanti tributi di competenza di questa
Corte di giustizia sono state ritualmente notificate al contribuente, o in mani di familiare convivente o per compiuta giacenza: nello specifico, la cartella esattoriale n. 07120170008333742000 (ici 2011) è stata regolarmente notificata il 17/07/2017; la cartella esattoriale n. 07120170072277310000 (contributi consortili
2017) è stata regolarmente notificata il 12/02/2018; la cartella esattoriale n. 07120180049028202000
(contributi consortili 2018) è stata regolarmente notificata il 05/09/2019; la cartella esattoriale n.
07120180068139088000 (imu 2012) è stata regolarmente notificata il 05/03/2020; la cartella esattoriale n.
07120190106692831000 (contributi consortili 2019) è stata regolarmente notificata in data 12/03/2020; la cartella esattoriale n. 07120200080719227000 (contributi consortili 2020) è stata regolarmente notificata in data 24/02/2022; la cartella esattoriale n. 07120230023254266000 (irpef 2018) è stata regolarmente notificata in data 04/10/2023; la cartella esattoriale n. 07120230124786111000 (irpef 2020) è stata regolarmente notificata in data 28/08/2024; la cartella esattoriale n. 07120240015238053000 (tassa auto
2018) è stata regolarmente notificata in data 23/03/2024; la cartella esattoriale n. 07120240097093219000
(contributi consortili 2024) è stata regolarmente notificata in data 28/08/2024; infine, la cartella esattoriale n. 07120240135202490000 (tassa auto 2017) è stata regolarmente notificata in data 28/11/2024. Inoltre, quanto all'ici e all'imu (soggetti alla prescrizione quinquennale), risulta che al contribuente sono stati notificati l'avviso in rettifica ICI per l'anno 2011 (05/05/2014) e gli avvisi in rettifica IMU per gli anni 2012-2013
(18.10.2016), mentre, quanto alle tasse automobilistiche, soggette alla prescrizione triennale, risulta che al contribuente sono stati notificati gli avvisi di accertamento n. 734306985912 (31/10/2020) e n. 734073167311
2017 (11/11/2020). Tali notifiche non sono state peraltro disconosciute dalla parte resistente, per cui, stante l'esistenza dei predetti atti interruttivi, la prescrizione non è maturata per alcuna imposta azionata, dovendosi solo precisare al riguardo che, al pari dell'irpef, anche i contributi consortili sono soggetti alla prescrizione decennale (cfr. Cass. civ. n. 12189 del 23/4/2025 e n. 21625 del 20/07/2023, Rv. 668383). Ne consegue che il ricorso proposto nell'interesse di Ricorrente_1 deve essere disatteso, sussistendo tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio, in ragione della peculiarità e dell'entità della vicenda.
P.Q.M.
La Corte così decide: Rigetta il ricorso. Compensa le spese. Così deciso in Napoli il 27 gennaio 2026. La
Presidente dr.ssa Assunta d'Amore