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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 11/12/2025, n. 1382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1382 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2374/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente dott.ssa Manuela Palvarini Giudice dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Estensore
pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2374/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LUPI MARZIA Parte_1 C.F._1 LE
RICORRENTE
Contro
, contumace Controparte_1 RESISTENTE
Con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate nel termine del 9.12.2025. pagina 1 di 2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I Sigg.ri e contraevano matrimonio in Zambia il 29/06/1991 (trascritto nei Pt_1 CP_1 registri degli atti di matrimonio del Comune di Magnago al n. 7, parte II, serie C, anno 1995).
Dall'unione non nascevano figli.
Con ricorso depositato in data 24/06/2024 il Sig. , premesso che non era intervenuta alcuna Pt_1 riconciliazione tra i coniugi e che la frattura della comunione spirituale e materiale doveva ritenersi ormai irreversibile, chiedeva, sussistendone i presupposti di legge, di pronunciare la separazione e, passata in giudicato la sentenza di separazione, l'emissione della pronuncia divorzile.
La Sig.ra irreperibile, non si costituiva e veniva dichiarata contumace. Dall'unione CP_1 non nascevano figli.
Con sentenza n. 1402 del 26.11.2024, ad oggi già passata in giudicato, veniva, quindi, pronunciata la separazione e la causa veniva rimessa sul ruolo affinchè divenisse procedibile la domanda di divorzio.
All'udienza del 9.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti dichiaravano di non essersi riconciliate e chiedevano che venisse emessa sentenza divorzile.
Tutto ciò premesso va, quindi, ritenuto accertato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Pertanto, essendo provato che lo stato di separazione legale tra i coniugi si è protratto per il termine di legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 01/12/1970 n. 898.
*
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili, essendo state proposte domande relative al solo status.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando fra le parti di cui in epigrafe:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto fra i Sigg.ri e Parte_1
che in Zambia il 29/06/1991 (trascritto nei registri degli atti di Controparte_1 matrimonio del Comune di Magnago al n. 7, p. II, s. C, a. 1995);
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Magnano per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Alessandra Ardito dott.ssa Maria Eugenia Pupa
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente dott.ssa Manuela Palvarini Giudice dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Estensore
pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2374/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LUPI MARZIA Parte_1 C.F._1 LE
RICORRENTE
Contro
, contumace Controparte_1 RESISTENTE
Con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate nel termine del 9.12.2025. pagina 1 di 2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I Sigg.ri e contraevano matrimonio in Zambia il 29/06/1991 (trascritto nei Pt_1 CP_1 registri degli atti di matrimonio del Comune di Magnago al n. 7, parte II, serie C, anno 1995).
Dall'unione non nascevano figli.
Con ricorso depositato in data 24/06/2024 il Sig. , premesso che non era intervenuta alcuna Pt_1 riconciliazione tra i coniugi e che la frattura della comunione spirituale e materiale doveva ritenersi ormai irreversibile, chiedeva, sussistendone i presupposti di legge, di pronunciare la separazione e, passata in giudicato la sentenza di separazione, l'emissione della pronuncia divorzile.
La Sig.ra irreperibile, non si costituiva e veniva dichiarata contumace. Dall'unione CP_1 non nascevano figli.
Con sentenza n. 1402 del 26.11.2024, ad oggi già passata in giudicato, veniva, quindi, pronunciata la separazione e la causa veniva rimessa sul ruolo affinchè divenisse procedibile la domanda di divorzio.
All'udienza del 9.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti dichiaravano di non essersi riconciliate e chiedevano che venisse emessa sentenza divorzile.
Tutto ciò premesso va, quindi, ritenuto accertato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Pertanto, essendo provato che lo stato di separazione legale tra i coniugi si è protratto per il termine di legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 01/12/1970 n. 898.
*
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili, essendo state proposte domande relative al solo status.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando fra le parti di cui in epigrafe:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto fra i Sigg.ri e Parte_1
che in Zambia il 29/06/1991 (trascritto nei registri degli atti di Controparte_1 matrimonio del Comune di Magnago al n. 7, p. II, s. C, a. 1995);
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Magnano per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Alessandra Ardito dott.ssa Maria Eugenia Pupa
pagina 2 di 2