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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 29/11/2025, n. 898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 898 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 155/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta da: dott.ssa Anna Rita PASCA - Presidente dott. Riccardo MELE - Consigliere dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 155 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024
T R A
(p.i. ) rappresentata da oggi Parte_1 P.IVA_1 CP_1 CP_2
(p.i. ) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e
[...] P.IVA_2
difesa dall'avv. Mara Lippolis, come da mandato in atti;
- APPELLANTE -
E
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Armando CP_3 CodiceFiscale_1
D'Ippolito, come da mandato in atti;
(c.f. ) ed (c.f. Parte_2 CodiceFiscale_2 Parte_3 C.F._3
), rappresentati e difesi dall'avv. Nicola D'Ippolito come da mandato in atti;
[...]
- APPELLATI -
Controparte_4
- APPELLATO CONTUMACE -
All'udienza di discussione del 12 novembre 2025 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e rispettivamente debitore principale e fideiussori, CP_5 Parte_3 Parte_2
citavano in giudizio , al fine di sentire accertare la Controparte_6
pagina 1 di 8 nullità di due contratti di mutuo per asserito anatocismo e usura, con condanna al pagamento dell'indebito, oltre al danno per ritardato frazionamento del mutuo.
Si costituiva la banca convenuta, contestando la domanda, chiedendo la chiamata in causa dell'altro fideiussore, , e spiegando domanda riconvenzionale con la quale chiedeva CP_3
di accertare che la banca andava creditrice, nei confronti della società e dei suoi fideiussori, della complessiva somma di € 887.656,15 e per l'effetto condannare , CP_5 CP_3
e quest'ultimi nei limiti della garanzia prestata, al pagamento Parte_3 Parte_2
in favore di della somma complessiva di € 887.656,15. Controparte_6
All'uopo MPS allegava che il contratto di mutuo del 05/02/2010, dell'importo di € 800.000,00, era stato erogato per la minor somma di € 624.000,00 e che il contratto di mutuo del
25/01/2012, dell'importo di € 500.000,00, era stato erogato per la minor somma di €
390.000,00; contestava l'asserita usurarietà degli interessi e specificava che la società attrice non aveva provveduto al pagamento di n. 5 rate del mutuo a partire dalla scadenza del
01/07/2014 sino al 01/07/2016, data in cui il contratto di mutuo era stato portato a sofferenza.
Inoltre il contratto di conto corrente, sottoscritto dalla società in data 25/01/2012, presentava un saldo negativo di € 631.062,32 ed infine la era debitrice anche della somma di € CP_5
256.593,83 in forza del contratto di anticipi fatture, sottoscritto in data 07/06/2013.
Si costituiva il terzo chiamato, , eccependo la nullità dei contratti di fideiussione in CP_3
aumento per: - violazione dell'art.117 TUB;
- carenza di informazione periodica, in assenza di rinnovata contrattazione;
- omessa individuazione delle obbligazioni future oggetto di copertura;
- difetto di buona fede nella esecuzione del contratto consistente nella concessione di credito a soggetto in difficoltà economica.
A seguito dell'intervenuta dichiarazione di fallimento di il giudizio veniva CP_5
interrotto, con dichiarazione resa all'udienza del 15/11/2017, per poi essere riassunto dalla sola curatela fallimentare, la quale si riportava a tutte le domande proposte dalla società attrice in bonis, ovviamente esclusivamente nei confronti della Banca convenuta.
Nel corso del giudizio riassunto Banca MPS, rilevato che la TE attrice non aveva notificato il suo atto di riassunzione ai fideiussori, chiedeva ed otteneva dal G.I. la concessione di termine per la notificazione nei confronti di questi, cui notificava atto di riassunzione.
All'udienza successiva si costituivano e con differente Parte_3 Parte_2
difensore, il quale si riportavano alle precedenti difese, richieste e deduzioni;
nessuno si costituiva per il terzo chiamato . CP_3
La causa, istruita con produzione documentale e CTU contabile, veniva decisa con sentenza n.
pagina 2 di 8 1072/2023, pubblicata in data 10/07/2023, con la quale il Tribunale di Brindisi così decideva: definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da per come proseguita CP_5
dalla curatela fallimentare nei confronti di in persona Controparte_6 del legale rapp.te, nonché sulla domanda riconvenzionale spiegata da quest'ultima nei confronti della prima nonché sulle domande proposta da e contro , Parte_2 [...]
ed ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede: Pt_3 CP_3
1. rigetta la domanda attorea;
2. dichiara la domanda riconvenzionale proposta da Banca MPS SpA improseguibile nei confronti della TE Fallimentare della CP_5
3. dichiara l'estinzione del giudizio relativamente e limitatamente alle domande proposte da e contro , ed ; Parte_2 Parte_3 CP_3
4. compensa le spese processuali integralmente fra le parti, ivi comprese quelle di CTU che graveranno in egual misura su ciascuna parte.
Si riporta la motivazione del Tribunale in ordine alla decisione di cui al punto 3 del dispositivo, unica statuizione censurata con il presente appello: “Altra questione attiene alla proseguibilità della domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta nei confronti CP_6
dei fideiussori, i quali avevano assunto rispettivamente la qualità di attori – e Parte_3
– e di terzo chiamato – -. Come già sopra riportato, la curatela Parte_2 CP_3
fallimentare della si limitava – peraltro del tutto correttamente, agendo in CP_5
prosecuzione del giudizio nei limiti del proprio interesse ex art. 100 cod. proc. civ. né ricorrendo fra debitore principale e fideiussori alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 cod. proc. civ. – a riassumere tempestivamente il giudizio nei confronti della sola
Banca MPS SpA, laddove la prosecuzione del giudizio – peraltro dichiarato interrotto senza che fosse operata alcuna distinzione fra le singole posizioni - nei confronti anche dei predetti fideiussori, veniva operata soltanto su iniziativa della Banca convenuta, attraverso una mera istanza a verbale di rifissazione dell'udienza e di concessione del termine per la notifica, avanzata per la prima volta all'udienza del 16 febbraio 2018 e dunque – al di là della forma dell'atto di riassunzione avvenuto con mera istanza a verbale in luogo del ricorso ex art. 303 cod. proc. civ. – quando il termine perentorio di cui all'art. 305 cod. proc. civ. era ormai decorso. Sulla questione in esame la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che: “Nel caso di cumulo di cause scindibili, ove il giudice - a fronte di un evento che concerna uno solo dei soggetti coinvolti nelle diverse vertenze - non separi le cause ma interrompa l'intero processo, la riassunzione, effettuata mediante deposito del relativo ricorso in cancelleria nel
pagina 3 di 8 termine semestrale previsto dall'articolo 305 del cpc , deve ritenersi tempestiva rispetto a tutte le parti e non può essere dichiarata, rispetto a costoro, l'estinzione parziale del processo, qualora le stesse - destinatarie della notifica dell'atto di riassunzione - si siano costituite in giudizio e abbiano riproposto tutte le domande, principali e riconvenzionali, già appartenenti alle cause riunite, senza che sia necessario che ciascuna di esse proceda formalmente a un'autonoma riassunzione” (Cass. civ. n. 4653/2021). Nel caso di specie, come detto, il tempestivo atto di riassunzione operato dalla curatela fallimentare, veniva notificato unicamente alla Banca MPS SpA e non anche ai fideiussori, con la conseguenza che rispetto a questi – e dunque rispetto alle domande da essi proposte così come rispetto alle domande proposte nei loro confronti - il processo non può dirsi utilmente riassunto dalla curatela, mentre la riassunzione operata dalla – istanza resa soltanto all'udienza del 16/2/2018 - CP_6
, per essere intervenuta oltre il termine perentorio di tre mesi previsto dall'art. 305 cod. proc. civ. e decorrente ex art. 43 co. III l.fall. dalla legale conoscenza dell'evento interruttivo (Cass.
n. 34247/2022 “In caso di apertura del fallimento, l'interruzione del processo è automatica ai sensi della l. fall. art. 43, comma 3, ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all' art. 305 c.p.c. e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi della l. fall. artt. 52 e 93 per le domande di credito, decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte tale dichiarazione, qualora non già conosciuta in ragione della sua pronuncia in udienza ai sensi dell' art. 176, comma 2, c.p.c. , va notificata alle parti o al curatore da uno degli interessati o comunque comunicata dall'ufficio giudiziario”, non era idonea ad evitare la parziale estinzione del giudizio relativamente alle domande concernenti i fideiussori
(Cassazione civile SS.UU. n. 9686/2013). Invero, sebbene l'interruzione del giudizio veniva dichiarata soltanto all'udienza del 15/12/2017, risulta per tabulas che la sentenza dichiarativa di fallimento n. 25/2017, depositata dal Tribunale di Brindisi in data 26/09/2017, veniva portata a legale conoscenza delle parti del giudizio, con pec inoltrata dal procuratore costituito della società fallita avv. Silvestre, pervenuta, fra gli altri, al procuratore costituito di Banca MPS SpA avv. Lippolis, in data 10/10/2017. Deve ritenersi, pertanto, che per Banca
MPS SpA – così come per i fideiussori - il termine per riassumere il giudizio relativamente alle domande scindibili non divenute improseguibili per effetto del fallimento, decorresse dalla predetta data di ricezione della pec, con la conseguenza che, a norma dell'art. 305 cod. proc. civ., la riassunzione doveva avvenire al più tardi entro il 10 gennaio 2018. Pur in difetto di eccezione di parte, l'estinzione del giudizio opera di diritto e va dichiarata di ufficio a
pagina 4 di 8 norma dell'art.307 co. IV cod. proc. civ. vigente ratione temporis”.
Avverso tale sentenza, non notificata, nella sua qualità di cessionaria Parte_1 del credito della banca MPS, avvenuta nell'ambito di una operazione di cessioni in blocco, ha proposto il presente appello con atto di citazione notificato in data 08/02/2024, chiedendone la parziale riforma con unico motivo.
Assume in particolare l'appellante che il Tribunale abbia errato nel ritenere interrotto il giudizio limitatamente alla domanda riconvenzionale esperita dalla banca nei confronti dei suoi fideiussori, ancorché azionata in solido anche verso la poi dichiarata fallita, CP_5
atteso che, vertendosi in fattispecie di cause scindibili, l'evento interruttivo non operava in relazione alla domanda riconvenzionale della banca nei confronti dei fideiussori. In tale contesto, il primo giudice non avrebbe dovuto disporre l'interruzione dell'intero giudizio, ma disporne il prosieguo limitatamente alla “causa scindibile” tra banca e fideiussori, con conseguente assenza di un obbligo di riassunzione per la prosecuzione del contenzioso.
In considerazione di quanto innanzi chiede a questa Corte di appello di:
- “riformare la sentenza impugnata dichiarando la prosecuzione del giudizio” fra MPS e fideiussori;
- “rimettere il giudizio innanzi la Tribunale onde accertare...” il credito preteso dalla banca
(e, oggi, da ) in riconvenzionale. Parte_1
In data 16/05/2024Si sono costituiti e eccependo e deducendo: Parte_3 Parte_2
1) l'inammissibilità del gravame, non rientrando la fattispecie di cui si discute nell'appello fra le ipotesi di remissione al primo giudice a norma dell'art. 354 cod. proc. civ. e non avendo domandato l'appellante alla Corte di Appello l'accoglimento della domanda nel merito;
2) in subordine, l'infondatezza dell'appello nel merito per nullità della fideiussione per mancato coinvolgimento dei fideiussori nell'ampliamento delle linee di credito e, comunque, la decadenza ex art. 1957 cod. civ., fermo restando che in ogni caso i fideiussori risponderebbero solo nei limiti della fideiussione prestata.
In data 20/05/2024 si è costituito , resistendo al gravame sulla base di analoghe CP_3
eccezioni e deduzioni.
Non si è costituito il fallimento rimasto contumace. CP_5
All'udienza di discussione ex art. 352 cod. proc. civ. del 12 novembre 2025, tenutasi a trattazione scritta, l'appello è stato rimesso al Collegio per la decisione sulla base delle conclusioni rassegnate dalle parti come da rispettive note di udienza.
pagina 5 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - L'eccezione di inammissibilità dell'appello, formulata in via preliminare dai fideiussori, è fondata, atteso che con lo stesso viene proposta solo una censura in rito, con richiesta di devoluzione al primo giudice ex art. 354 cod. proc. civ., omettendo di reiterare dinanzi a questa Corte la domanda nel merito.
Sul punto deve premettersi che la fattispecie non rientra nelle tassative ipotesi di remissione del contenzioso al primo giudice a norma dell'art. 354 co. II cod. proc. civ.. Come noto, la
Cassazione, sull'assunto che la remissione al primo giudice ha carattere eccezionale e non può essere disposta oltre i casi previsti né è estensibile a fattispecie simili o analoghe, ha evidenziato che detta remissione nel caso previsto dall'art. 354 co. II cod. proc. civ. deve intendersi strettamente limitata alla prevista ipotesi di riforma della sentenza con la quale il
Tribunale in base all'art 308 co. II cod. proc. civ. abbia respinto il reclamo contro l'ordinanza del giudice istruttore che ha dichiarato l'estinzione del processo, senza possibilità di estenderla ai casi in cui tale estinzione sia stata dichiarata direttamente dal Tribunale con sentenza emessa nelle forme ordinarie ai sensi dell'art. 307 cod. proc. civ., come chiaramente avvenuto nella fattispecie (cfr. sentenza Cass. n. 11722/2011 “Dal principio che la rimessione del processo al primo giudice ha carattere eccezionale e non può essere disposta oltre i casi espressamente previsti né è estensibile a fattispecie simili od analoghe, discende che detta rimessione, nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 354 cod. proc. civ., deve intendersi strettamente limitata alla prevista ipotesi di riforma della sentenza con la quale il tribunale, in base all'art. 308, secondo comma, dello stesso codice, abbia respinto il reclamo contro la ordinanza del giudice istruttore che ha dichiarato l'estinzione del processo, senza alcuna possibilità di estenderla ai casi in cui tale estinzione sia stata dichiarata direttamente dal tribunale con sentenza emessa nelle forme ordinarie, ai sensi dell'art. 307, ult. comma, cod. proc. civ..”).
Pertanto, premesso che nel caso in esame non è ex lege in ogni caso consentita la rimessione della causa al Tribunale per la decisione nel merito, deve rilevarsi che l'impugnazione, nei termini in cui è stata proposta, non investe ritualmente la Corte della decisione nel merito per assenza di domanda nel merito rivolta alla stessa.
In particolare, come reiteratamente affermato dalla Cassazione con orientamento oramai consolidato, è inammissibile l'appello cover con lo stesso vengano dedotti solo vizi di rito, senza riproporre al giudice del gravame le questioni di merito, atteso che, fuori dai casi tassativi di rimessione al primo giudice, l'appellante deve sempre dedurre anche il merito pagina 6 di 8 della controversia, pena l'inammissibilità per carenza di interesse (ex plurimis, Cassazione, sez. I, ordinanza n. 14073/2024).
2. – In ogni caso, ove per mera ipotesi fosse consentito l'esame nel merito,
l'appello è comunque infondato.
Infatti la doglianza in rito non coglie nel segno, poiché omette di considerare che il Giudice di primo grado, pur in presenza di cause scindibili, ha comunque dichiarato l'interruzione dell'intero processo e che in tale contesti la banca non ha chiesto al Tribunale la fissazione di un'udienza per la prosecuzione della sola domanda riconvenzionale verso i fideiussori, né ha proceduto ad una tempestiva riassunzione, con conseguente estinzione di tale domanda, correttamente dichiarata nell'appellata sentenza.
In particolare, la banca, per evitare in tale contesto l'estinzione del contenzioso avente ad oggetto la sua domanda riconvenzionale nei confronti dei soli fideiussori, avrebbe dovuto riassumerla nei termini nei confronti degli stessi, né le conseguenze di tale mancata riassunzione possono essere elise dalla riassunzione operata dalla TE (in relazione alla domanda di danni della stessa) nei confronti della banca, correttamente dalla stessa non notificata ai fideiussori della in bonis per carenza di interesse. CP_5
A tali conclusioni deve pervenirsi anche sulla base dei principi di diritto di recente affermati dalla Cassazione con sentenza n. 16883/2025 del 24/06/2025, nella quale la Suprema Corte, dopo aver premesso che, in caso di trattazione unitaria di più procedimenti relativi a cause connesse e scindibili, l'evento interruttivo relativo a una delle parti delle cause connesse opera solo in riferimento al procedimento di cui è parte il soggetto colpito dall'evento, precisa appunto che in caso di mancata separazione e di omessa fissazione dell'udienza (verificatosi nella presente fattispecie) per il prosieguo della controversia non colpita dall'evento interruttivo la parte interessata deve proporre tempestiva istanza di riassunzione
(analogamente a quanto previsto dall'art. 289 c.p.c.), in difetto verificandosi l'estinzione del giudizio.
Nel caso in esame è incontestato che la banca, a fronte dell'interruzione dell'intero processo, non ha formalizzato nei termini di legge la riassunzione della domanda riconvenzionale nei confronti dei fideiussori, sicché correttamente il Tribunale risulta ne ha dichiarata in sentenza l'estinzione.
Atteso l'esito dell'appello, è tenuta al pagamento delle spese di questo Parte_1
grado in favore di , e, per questi, in favore del loro procuratore Parte_3 Parte_2
dichiaratosi anticipatario, nonché in favore di . I compensi vengono liquidati CP_3
pagina 7 di 8 tenendosi conto del valore della controversia, dell'attività svolta (limitata a decisione in rito e senza attività istruttoria) e dei valori di legge superiori ma prossimi ai minimi, oltre che, per il difensore dichiaratosi antistatario, della difesa di più parti sulla stessa posizione processuale.
Poiché il presente giudizio è iniziato innanzi a questa Corte successivamente al 30/01/2013, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, co. 17, della Legge 24/12/2012, n.
228, che ha aggiunto il co. I-quater all'art. 13 del D.P.R. 30/05/2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (Cass. Civ. SSUU,
18/02/2014, n. 3774)
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello;
2. condanna al pagamento in favore dell'avv. Nicola D'Ippolito, Parte_1
dichiaratosi anticipatario di e delle spese di questo Parte_3 Parte_2
grado, che liquida in complessivi € 13.000,00, oltre IVA, CAP e RF al 15%;
3. condanna al pagamento, in favore di , delle spese di Parte_1 CP_3 questo grado che liquida in complessivi € 9.500,00, oltre IVA, CAP e RF al 15%;
4. da atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. I-quater, del DPR n.
115/2012 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 20 novembre 2025.
Il Giudice Aus. Estensore Il Presidente dott.ssa Crescenza Dongiovanni dott.ssa Anna Rita Pasca
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta da: dott.ssa Anna Rita PASCA - Presidente dott. Riccardo MELE - Consigliere dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 155 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024
T R A
(p.i. ) rappresentata da oggi Parte_1 P.IVA_1 CP_1 CP_2
(p.i. ) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e
[...] P.IVA_2
difesa dall'avv. Mara Lippolis, come da mandato in atti;
- APPELLANTE -
E
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Armando CP_3 CodiceFiscale_1
D'Ippolito, come da mandato in atti;
(c.f. ) ed (c.f. Parte_2 CodiceFiscale_2 Parte_3 C.F._3
), rappresentati e difesi dall'avv. Nicola D'Ippolito come da mandato in atti;
[...]
- APPELLATI -
Controparte_4
- APPELLATO CONTUMACE -
All'udienza di discussione del 12 novembre 2025 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e rispettivamente debitore principale e fideiussori, CP_5 Parte_3 Parte_2
citavano in giudizio , al fine di sentire accertare la Controparte_6
pagina 1 di 8 nullità di due contratti di mutuo per asserito anatocismo e usura, con condanna al pagamento dell'indebito, oltre al danno per ritardato frazionamento del mutuo.
Si costituiva la banca convenuta, contestando la domanda, chiedendo la chiamata in causa dell'altro fideiussore, , e spiegando domanda riconvenzionale con la quale chiedeva CP_3
di accertare che la banca andava creditrice, nei confronti della società e dei suoi fideiussori, della complessiva somma di € 887.656,15 e per l'effetto condannare , CP_5 CP_3
e quest'ultimi nei limiti della garanzia prestata, al pagamento Parte_3 Parte_2
in favore di della somma complessiva di € 887.656,15. Controparte_6
All'uopo MPS allegava che il contratto di mutuo del 05/02/2010, dell'importo di € 800.000,00, era stato erogato per la minor somma di € 624.000,00 e che il contratto di mutuo del
25/01/2012, dell'importo di € 500.000,00, era stato erogato per la minor somma di €
390.000,00; contestava l'asserita usurarietà degli interessi e specificava che la società attrice non aveva provveduto al pagamento di n. 5 rate del mutuo a partire dalla scadenza del
01/07/2014 sino al 01/07/2016, data in cui il contratto di mutuo era stato portato a sofferenza.
Inoltre il contratto di conto corrente, sottoscritto dalla società in data 25/01/2012, presentava un saldo negativo di € 631.062,32 ed infine la era debitrice anche della somma di € CP_5
256.593,83 in forza del contratto di anticipi fatture, sottoscritto in data 07/06/2013.
Si costituiva il terzo chiamato, , eccependo la nullità dei contratti di fideiussione in CP_3
aumento per: - violazione dell'art.117 TUB;
- carenza di informazione periodica, in assenza di rinnovata contrattazione;
- omessa individuazione delle obbligazioni future oggetto di copertura;
- difetto di buona fede nella esecuzione del contratto consistente nella concessione di credito a soggetto in difficoltà economica.
A seguito dell'intervenuta dichiarazione di fallimento di il giudizio veniva CP_5
interrotto, con dichiarazione resa all'udienza del 15/11/2017, per poi essere riassunto dalla sola curatela fallimentare, la quale si riportava a tutte le domande proposte dalla società attrice in bonis, ovviamente esclusivamente nei confronti della Banca convenuta.
Nel corso del giudizio riassunto Banca MPS, rilevato che la TE attrice non aveva notificato il suo atto di riassunzione ai fideiussori, chiedeva ed otteneva dal G.I. la concessione di termine per la notificazione nei confronti di questi, cui notificava atto di riassunzione.
All'udienza successiva si costituivano e con differente Parte_3 Parte_2
difensore, il quale si riportavano alle precedenti difese, richieste e deduzioni;
nessuno si costituiva per il terzo chiamato . CP_3
La causa, istruita con produzione documentale e CTU contabile, veniva decisa con sentenza n.
pagina 2 di 8 1072/2023, pubblicata in data 10/07/2023, con la quale il Tribunale di Brindisi così decideva: definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da per come proseguita CP_5
dalla curatela fallimentare nei confronti di in persona Controparte_6 del legale rapp.te, nonché sulla domanda riconvenzionale spiegata da quest'ultima nei confronti della prima nonché sulle domande proposta da e contro , Parte_2 [...]
ed ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede: Pt_3 CP_3
1. rigetta la domanda attorea;
2. dichiara la domanda riconvenzionale proposta da Banca MPS SpA improseguibile nei confronti della TE Fallimentare della CP_5
3. dichiara l'estinzione del giudizio relativamente e limitatamente alle domande proposte da e contro , ed ; Parte_2 Parte_3 CP_3
4. compensa le spese processuali integralmente fra le parti, ivi comprese quelle di CTU che graveranno in egual misura su ciascuna parte.
Si riporta la motivazione del Tribunale in ordine alla decisione di cui al punto 3 del dispositivo, unica statuizione censurata con il presente appello: “Altra questione attiene alla proseguibilità della domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta nei confronti CP_6
dei fideiussori, i quali avevano assunto rispettivamente la qualità di attori – e Parte_3
– e di terzo chiamato – -. Come già sopra riportato, la curatela Parte_2 CP_3
fallimentare della si limitava – peraltro del tutto correttamente, agendo in CP_5
prosecuzione del giudizio nei limiti del proprio interesse ex art. 100 cod. proc. civ. né ricorrendo fra debitore principale e fideiussori alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 cod. proc. civ. – a riassumere tempestivamente il giudizio nei confronti della sola
Banca MPS SpA, laddove la prosecuzione del giudizio – peraltro dichiarato interrotto senza che fosse operata alcuna distinzione fra le singole posizioni - nei confronti anche dei predetti fideiussori, veniva operata soltanto su iniziativa della Banca convenuta, attraverso una mera istanza a verbale di rifissazione dell'udienza e di concessione del termine per la notifica, avanzata per la prima volta all'udienza del 16 febbraio 2018 e dunque – al di là della forma dell'atto di riassunzione avvenuto con mera istanza a verbale in luogo del ricorso ex art. 303 cod. proc. civ. – quando il termine perentorio di cui all'art. 305 cod. proc. civ. era ormai decorso. Sulla questione in esame la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che: “Nel caso di cumulo di cause scindibili, ove il giudice - a fronte di un evento che concerna uno solo dei soggetti coinvolti nelle diverse vertenze - non separi le cause ma interrompa l'intero processo, la riassunzione, effettuata mediante deposito del relativo ricorso in cancelleria nel
pagina 3 di 8 termine semestrale previsto dall'articolo 305 del cpc , deve ritenersi tempestiva rispetto a tutte le parti e non può essere dichiarata, rispetto a costoro, l'estinzione parziale del processo, qualora le stesse - destinatarie della notifica dell'atto di riassunzione - si siano costituite in giudizio e abbiano riproposto tutte le domande, principali e riconvenzionali, già appartenenti alle cause riunite, senza che sia necessario che ciascuna di esse proceda formalmente a un'autonoma riassunzione” (Cass. civ. n. 4653/2021). Nel caso di specie, come detto, il tempestivo atto di riassunzione operato dalla curatela fallimentare, veniva notificato unicamente alla Banca MPS SpA e non anche ai fideiussori, con la conseguenza che rispetto a questi – e dunque rispetto alle domande da essi proposte così come rispetto alle domande proposte nei loro confronti - il processo non può dirsi utilmente riassunto dalla curatela, mentre la riassunzione operata dalla – istanza resa soltanto all'udienza del 16/2/2018 - CP_6
, per essere intervenuta oltre il termine perentorio di tre mesi previsto dall'art. 305 cod. proc. civ. e decorrente ex art. 43 co. III l.fall. dalla legale conoscenza dell'evento interruttivo (Cass.
n. 34247/2022 “In caso di apertura del fallimento, l'interruzione del processo è automatica ai sensi della l. fall. art. 43, comma 3, ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all' art. 305 c.p.c. e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi della l. fall. artt. 52 e 93 per le domande di credito, decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte tale dichiarazione, qualora non già conosciuta in ragione della sua pronuncia in udienza ai sensi dell' art. 176, comma 2, c.p.c. , va notificata alle parti o al curatore da uno degli interessati o comunque comunicata dall'ufficio giudiziario”, non era idonea ad evitare la parziale estinzione del giudizio relativamente alle domande concernenti i fideiussori
(Cassazione civile SS.UU. n. 9686/2013). Invero, sebbene l'interruzione del giudizio veniva dichiarata soltanto all'udienza del 15/12/2017, risulta per tabulas che la sentenza dichiarativa di fallimento n. 25/2017, depositata dal Tribunale di Brindisi in data 26/09/2017, veniva portata a legale conoscenza delle parti del giudizio, con pec inoltrata dal procuratore costituito della società fallita avv. Silvestre, pervenuta, fra gli altri, al procuratore costituito di Banca MPS SpA avv. Lippolis, in data 10/10/2017. Deve ritenersi, pertanto, che per Banca
MPS SpA – così come per i fideiussori - il termine per riassumere il giudizio relativamente alle domande scindibili non divenute improseguibili per effetto del fallimento, decorresse dalla predetta data di ricezione della pec, con la conseguenza che, a norma dell'art. 305 cod. proc. civ., la riassunzione doveva avvenire al più tardi entro il 10 gennaio 2018. Pur in difetto di eccezione di parte, l'estinzione del giudizio opera di diritto e va dichiarata di ufficio a
pagina 4 di 8 norma dell'art.307 co. IV cod. proc. civ. vigente ratione temporis”.
Avverso tale sentenza, non notificata, nella sua qualità di cessionaria Parte_1 del credito della banca MPS, avvenuta nell'ambito di una operazione di cessioni in blocco, ha proposto il presente appello con atto di citazione notificato in data 08/02/2024, chiedendone la parziale riforma con unico motivo.
Assume in particolare l'appellante che il Tribunale abbia errato nel ritenere interrotto il giudizio limitatamente alla domanda riconvenzionale esperita dalla banca nei confronti dei suoi fideiussori, ancorché azionata in solido anche verso la poi dichiarata fallita, CP_5
atteso che, vertendosi in fattispecie di cause scindibili, l'evento interruttivo non operava in relazione alla domanda riconvenzionale della banca nei confronti dei fideiussori. In tale contesto, il primo giudice non avrebbe dovuto disporre l'interruzione dell'intero giudizio, ma disporne il prosieguo limitatamente alla “causa scindibile” tra banca e fideiussori, con conseguente assenza di un obbligo di riassunzione per la prosecuzione del contenzioso.
In considerazione di quanto innanzi chiede a questa Corte di appello di:
- “riformare la sentenza impugnata dichiarando la prosecuzione del giudizio” fra MPS e fideiussori;
- “rimettere il giudizio innanzi la Tribunale onde accertare...” il credito preteso dalla banca
(e, oggi, da ) in riconvenzionale. Parte_1
In data 16/05/2024Si sono costituiti e eccependo e deducendo: Parte_3 Parte_2
1) l'inammissibilità del gravame, non rientrando la fattispecie di cui si discute nell'appello fra le ipotesi di remissione al primo giudice a norma dell'art. 354 cod. proc. civ. e non avendo domandato l'appellante alla Corte di Appello l'accoglimento della domanda nel merito;
2) in subordine, l'infondatezza dell'appello nel merito per nullità della fideiussione per mancato coinvolgimento dei fideiussori nell'ampliamento delle linee di credito e, comunque, la decadenza ex art. 1957 cod. civ., fermo restando che in ogni caso i fideiussori risponderebbero solo nei limiti della fideiussione prestata.
In data 20/05/2024 si è costituito , resistendo al gravame sulla base di analoghe CP_3
eccezioni e deduzioni.
Non si è costituito il fallimento rimasto contumace. CP_5
All'udienza di discussione ex art. 352 cod. proc. civ. del 12 novembre 2025, tenutasi a trattazione scritta, l'appello è stato rimesso al Collegio per la decisione sulla base delle conclusioni rassegnate dalle parti come da rispettive note di udienza.
pagina 5 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - L'eccezione di inammissibilità dell'appello, formulata in via preliminare dai fideiussori, è fondata, atteso che con lo stesso viene proposta solo una censura in rito, con richiesta di devoluzione al primo giudice ex art. 354 cod. proc. civ., omettendo di reiterare dinanzi a questa Corte la domanda nel merito.
Sul punto deve premettersi che la fattispecie non rientra nelle tassative ipotesi di remissione del contenzioso al primo giudice a norma dell'art. 354 co. II cod. proc. civ.. Come noto, la
Cassazione, sull'assunto che la remissione al primo giudice ha carattere eccezionale e non può essere disposta oltre i casi previsti né è estensibile a fattispecie simili o analoghe, ha evidenziato che detta remissione nel caso previsto dall'art. 354 co. II cod. proc. civ. deve intendersi strettamente limitata alla prevista ipotesi di riforma della sentenza con la quale il
Tribunale in base all'art 308 co. II cod. proc. civ. abbia respinto il reclamo contro l'ordinanza del giudice istruttore che ha dichiarato l'estinzione del processo, senza possibilità di estenderla ai casi in cui tale estinzione sia stata dichiarata direttamente dal Tribunale con sentenza emessa nelle forme ordinarie ai sensi dell'art. 307 cod. proc. civ., come chiaramente avvenuto nella fattispecie (cfr. sentenza Cass. n. 11722/2011 “Dal principio che la rimessione del processo al primo giudice ha carattere eccezionale e non può essere disposta oltre i casi espressamente previsti né è estensibile a fattispecie simili od analoghe, discende che detta rimessione, nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 354 cod. proc. civ., deve intendersi strettamente limitata alla prevista ipotesi di riforma della sentenza con la quale il tribunale, in base all'art. 308, secondo comma, dello stesso codice, abbia respinto il reclamo contro la ordinanza del giudice istruttore che ha dichiarato l'estinzione del processo, senza alcuna possibilità di estenderla ai casi in cui tale estinzione sia stata dichiarata direttamente dal tribunale con sentenza emessa nelle forme ordinarie, ai sensi dell'art. 307, ult. comma, cod. proc. civ..”).
Pertanto, premesso che nel caso in esame non è ex lege in ogni caso consentita la rimessione della causa al Tribunale per la decisione nel merito, deve rilevarsi che l'impugnazione, nei termini in cui è stata proposta, non investe ritualmente la Corte della decisione nel merito per assenza di domanda nel merito rivolta alla stessa.
In particolare, come reiteratamente affermato dalla Cassazione con orientamento oramai consolidato, è inammissibile l'appello cover con lo stesso vengano dedotti solo vizi di rito, senza riproporre al giudice del gravame le questioni di merito, atteso che, fuori dai casi tassativi di rimessione al primo giudice, l'appellante deve sempre dedurre anche il merito pagina 6 di 8 della controversia, pena l'inammissibilità per carenza di interesse (ex plurimis, Cassazione, sez. I, ordinanza n. 14073/2024).
2. – In ogni caso, ove per mera ipotesi fosse consentito l'esame nel merito,
l'appello è comunque infondato.
Infatti la doglianza in rito non coglie nel segno, poiché omette di considerare che il Giudice di primo grado, pur in presenza di cause scindibili, ha comunque dichiarato l'interruzione dell'intero processo e che in tale contesti la banca non ha chiesto al Tribunale la fissazione di un'udienza per la prosecuzione della sola domanda riconvenzionale verso i fideiussori, né ha proceduto ad una tempestiva riassunzione, con conseguente estinzione di tale domanda, correttamente dichiarata nell'appellata sentenza.
In particolare, la banca, per evitare in tale contesto l'estinzione del contenzioso avente ad oggetto la sua domanda riconvenzionale nei confronti dei soli fideiussori, avrebbe dovuto riassumerla nei termini nei confronti degli stessi, né le conseguenze di tale mancata riassunzione possono essere elise dalla riassunzione operata dalla TE (in relazione alla domanda di danni della stessa) nei confronti della banca, correttamente dalla stessa non notificata ai fideiussori della in bonis per carenza di interesse. CP_5
A tali conclusioni deve pervenirsi anche sulla base dei principi di diritto di recente affermati dalla Cassazione con sentenza n. 16883/2025 del 24/06/2025, nella quale la Suprema Corte, dopo aver premesso che, in caso di trattazione unitaria di più procedimenti relativi a cause connesse e scindibili, l'evento interruttivo relativo a una delle parti delle cause connesse opera solo in riferimento al procedimento di cui è parte il soggetto colpito dall'evento, precisa appunto che in caso di mancata separazione e di omessa fissazione dell'udienza (verificatosi nella presente fattispecie) per il prosieguo della controversia non colpita dall'evento interruttivo la parte interessata deve proporre tempestiva istanza di riassunzione
(analogamente a quanto previsto dall'art. 289 c.p.c.), in difetto verificandosi l'estinzione del giudizio.
Nel caso in esame è incontestato che la banca, a fronte dell'interruzione dell'intero processo, non ha formalizzato nei termini di legge la riassunzione della domanda riconvenzionale nei confronti dei fideiussori, sicché correttamente il Tribunale risulta ne ha dichiarata in sentenza l'estinzione.
Atteso l'esito dell'appello, è tenuta al pagamento delle spese di questo Parte_1
grado in favore di , e, per questi, in favore del loro procuratore Parte_3 Parte_2
dichiaratosi anticipatario, nonché in favore di . I compensi vengono liquidati CP_3
pagina 7 di 8 tenendosi conto del valore della controversia, dell'attività svolta (limitata a decisione in rito e senza attività istruttoria) e dei valori di legge superiori ma prossimi ai minimi, oltre che, per il difensore dichiaratosi antistatario, della difesa di più parti sulla stessa posizione processuale.
Poiché il presente giudizio è iniziato innanzi a questa Corte successivamente al 30/01/2013, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, co. 17, della Legge 24/12/2012, n.
228, che ha aggiunto il co. I-quater all'art. 13 del D.P.R. 30/05/2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (Cass. Civ. SSUU,
18/02/2014, n. 3774)
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello;
2. condanna al pagamento in favore dell'avv. Nicola D'Ippolito, Parte_1
dichiaratosi anticipatario di e delle spese di questo Parte_3 Parte_2
grado, che liquida in complessivi € 13.000,00, oltre IVA, CAP e RF al 15%;
3. condanna al pagamento, in favore di , delle spese di Parte_1 CP_3 questo grado che liquida in complessivi € 9.500,00, oltre IVA, CAP e RF al 15%;
4. da atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. I-quater, del DPR n.
115/2012 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 20 novembre 2025.
Il Giudice Aus. Estensore Il Presidente dott.ssa Crescenza Dongiovanni dott.ssa Anna Rita Pasca
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