Articolo 62 quinquies del Codice dell'amministrazione digitale
Articolo 62 quaterArticolo 64
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31 luglio 2021
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22 aprile 2023
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30 gennaio 2025
Art. 62-quinquies. (( (Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore). )) (( 1. Per rafforzare gli interventi nel settore dell'universita' e della ricerca, accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini e le pubbliche amministrazioni, e' istituita, a cura del Ministero dell'universita' e della ricerca, l'Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore (ANIS).
2. L'ANIS e' alimentata, con le modalita' individuate con il decreto di cui al comma 5, dalle istituzioni della formazione superiore, che mantengono la titolarita' dei dati di propria competenza e ne assicurano l'aggiornamento, nonche' tramite l'Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore, di cui all' articolo 1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170 . L'ANIS assicura alla singola istituzione la disponibilita' dei dati e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza e garantisce l'accesso ai dati in essa contenuti da parte delle pubbliche amministrazioni per le relative finalita' istituzionali. L'ANIS rende disponibili i dati necessari per automatizzare le procedure di iscrizione on line alle istituzioni della formazione superiore e assicura l'interoperabilita' con le altre banche di dati di rilevanza nazionale che sono di interesse del Ministero dell'universita' e della ricerca per le relative finalita' istituzionali.
3. Ai sensi del comma 5 dell'articolo 62 del presente codice, l'ANIS e' costantemente allineata con l'ANPR per quanto riguarda i dati degli studenti e dei laureati.
4. I cittadini, per consultare i propri dati e ottenere il rilascio di certificazioni, possono accedere all'ANIS mediante le modalita' di cui al comma 2-quater dell'articolo 64 ovvero tramite il punto di accesso di cui all'articolo 64-bis.
5. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro il 31 dicembre 2021, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti:
a) i contenuti dell'ANIS, tra i quali i dati relativi alle iscrizioni degli studenti, all'istituzione di appartenenza e al relativo corso di studi, i titoli conseguiti e gli ulteriori dati relativi presenti nelle altre banche di dati di rilevanza nazionale di interesse del Ministero dell'universita' e della ricerca cui lo stesso puo' accedere per le relative finalita' istituzionali;
b) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare nonche' le modalita' di alimentazione da parte delle istituzioni della formazione superiore nonche' tramite l'Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e delle regole tecniche del sistema pubblico di connettivita'.
L'allineamento dell'ANIS con l'Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore, con l'ANPR e con le altre anagrafi di interesse del Ministero dell'universita' e della ricerca per le relative finalita' istituzionali avviene in conformita' alle linee guida adottate dall'AgID in materia di interoperabilita'))
Entrata in vigore il 30 gennaio 2025
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