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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. IV, sentenza 29/01/2026, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 153/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 4, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore
12:30 in composizione monocratica:
DI BIASE RAFFAELLA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1977/2025 depositato il 07/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di ND - P.zza Umberto I N.1 76123 ND BT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. ING 903 2024 2032 IMU 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:come da atti
Resistente/Appellato: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel ruolo di udienza dl 12 gennaio 2026 risulta inserito il fascicolo iscritto al n 1977/2025, cui corrisponde acquisito il seguente atto (si riproduce letteralmente ) Oggetto: Istanza di annullamento in autotutela ingiunzione di pagamento n. ING/903- 2024-2032 del 11/06/202 proposta da Ricorrente_1 rapp.to dall'avv .Difensore_1.
L'istanza risulta così come di seguito indirizzata“ COMUNE DI ANDRIA (BT) Indirizzo_1 Indirizzo_2 – ND (BT) pec: Email_2 Email_3 Indirizzo_3 Indirizzo_2 – ND (BT) Fax: Telefono_1 pec: Email_4 e risulta Trasmessa tramite pec”al Comune di ND,e successivamente iscritta a ruolo avanti questa Corte di Giustizia.
Successivamente la parte con l'assistenza di altro difensore in aggiunta al primo,depositava note difensive indirizzate a questa Corte con cui ribadiva la legittimità della inoltrata istanza di annullamento in autotutela e denominando detto atto anche istanza di” correzione di errore materiale “.
Il Comune di ND non si costituiva in giudizio
Esaminata la controversia-in camera di consiglio- alla udienza del 12 gennaio 2026,questa Corte riservava la causa in decisione +
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
L'art 19 DLS 546 al comma 2 lettera “a” prescrive che il ricorso deve contenere “l'indicazione della Corte di Giustizia adita”,e al successivo comma 4 prevede la inammissibilità del ricorso se manca o è assolutamente incerta una della indicazioni del comma 2
Nella fattispecie che ci interessa si è verificata la ipotesi sopra disciplinata ,considerato che,come indicato in narrativa ,l'atto pervenuto a questa Corte di Giustizia e intestato e inoltrato al Comune di ND e non risulta assolutamente alcuna indicazione della Corte di Giustizia che si voleva adire e a cui l'atto era destinato.
Ad abundantiam ,nelle note difensive depositate agli atti la parte nella richiesta di correzione materiale parla di tutt'altro e non mira a correggere l'errore inizialmente commesso. Per tale ragione dichiara inammissibile il ricorso. Stante la mancata costituzione del Comune di ND nulla per le spese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.Nulla per le spese
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 4, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore
12:30 in composizione monocratica:
DI BIASE RAFFAELLA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1977/2025 depositato il 07/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di ND - P.zza Umberto I N.1 76123 ND BT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. ING 903 2024 2032 IMU 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:come da atti
Resistente/Appellato: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel ruolo di udienza dl 12 gennaio 2026 risulta inserito il fascicolo iscritto al n 1977/2025, cui corrisponde acquisito il seguente atto (si riproduce letteralmente ) Oggetto: Istanza di annullamento in autotutela ingiunzione di pagamento n. ING/903- 2024-2032 del 11/06/202 proposta da Ricorrente_1 rapp.to dall'avv .Difensore_1.
L'istanza risulta così come di seguito indirizzata“ COMUNE DI ANDRIA (BT) Indirizzo_1 Indirizzo_2 – ND (BT) pec: Email_2 Email_3 Indirizzo_3 Indirizzo_2 – ND (BT) Fax: Telefono_1 pec: Email_4 e risulta Trasmessa tramite pec”al Comune di ND,e successivamente iscritta a ruolo avanti questa Corte di Giustizia.
Successivamente la parte con l'assistenza di altro difensore in aggiunta al primo,depositava note difensive indirizzate a questa Corte con cui ribadiva la legittimità della inoltrata istanza di annullamento in autotutela e denominando detto atto anche istanza di” correzione di errore materiale “.
Il Comune di ND non si costituiva in giudizio
Esaminata la controversia-in camera di consiglio- alla udienza del 12 gennaio 2026,questa Corte riservava la causa in decisione +
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
L'art 19 DLS 546 al comma 2 lettera “a” prescrive che il ricorso deve contenere “l'indicazione della Corte di Giustizia adita”,e al successivo comma 4 prevede la inammissibilità del ricorso se manca o è assolutamente incerta una della indicazioni del comma 2
Nella fattispecie che ci interessa si è verificata la ipotesi sopra disciplinata ,considerato che,come indicato in narrativa ,l'atto pervenuto a questa Corte di Giustizia e intestato e inoltrato al Comune di ND e non risulta assolutamente alcuna indicazione della Corte di Giustizia che si voleva adire e a cui l'atto era destinato.
Ad abundantiam ,nelle note difensive depositate agli atti la parte nella richiesta di correzione materiale parla di tutt'altro e non mira a correggere l'errore inizialmente commesso. Per tale ragione dichiara inammissibile il ricorso. Stante la mancata costituzione del Comune di ND nulla per le spese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.Nulla per le spese