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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/08/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, Sezione IV Civile – Feriale, riunito in camera di consiglio, composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Rita Paola Terramagra Presidente
Dott.ssa Angela Notaro Giudice
Dott.ssa Floriana Lupo Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 219/2025 P.U. (Liquidazione Controllata), promosso da
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], già titolare della omonima ditta individuale, (P. IVA
), cancellata in data 19.10.2022, rappresentato e difeso dall'Avv. Dario De Santis, per P.IVA_1 procura rilasciata su foglio separato, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Palermo, Via
Dante n. 119
Ricorrente
Oggetto: liquidazione controllata del sovraindebitato
❖❖❖
Letto il ricorso depositato in data 28 luglio 2025, con cui ha chiesto l'apertura Parte_1 della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni ex artt. 268 e ss. CCII;
ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale ex art. 27 CCII, posto che il centro degli interessi principali del debitore – da presumersi coincidente con la residenza (o il domicilio) – si trova a Palermo;
ritenuto che
il ricorrente versa in una situazione di sovraindebitamento, da definirsi come lo stato di crisi o di insolvenza di ogni tipo di debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (cfr. art. 2, comma 1, lett. c, CCII); letta la relazione del professionista nominato, quale gestore della crisi, dall'ODCEC di Palermo, dott.ssa recante una valutazione positiva sulla completezza e l'attendibilità della Persona_1 documentazione depositata a corredo della domanda, nonché l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice (art. 269, comma 2, CCII); osservato, come illustrato nella Relazione del gestore della crisi, che il ricorrente era titolare della omonima ditta individuale (P. IVA ), formalmente cancellata dal registro delle imprese P.IVA_1 in data 19.10.2022 [cfr. visura camerale, all. 4 al ricorso introduttivo]; considerato che la cancellazione dell'impresa da oltre un anno legittima il debitore all'attivazione della procedura di liquidazione controllata, in virtù del disposto di cui all'art. 33, comma 1-bis, CCII
a tenore del quale: “Il debitore persona fisica, dopo la cancellazione dell'impresa individuale, può chiedere
l'apertura della liquidazione controllata anche oltre il termine di cui al comma 1”; rilevato, quanto all'attivo acquisibile alla procedura (rappresentato, nella specie, dal ricavato della vendita delle quote di immobili di proprietà del debitore analiticamente elencate alla pagina
12 della Relazione del gestore della crisi), che la dott.ssa n.q. ha reso un'attestazione positiva Per_1 in ordine alla possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori [cfr., al riguardo, il novellato ultimo capoverso del terzo comma dell'art. 268 CCII a tenore del quale “Quando la domanda di apertura della liquidazione controllata è proposta dal debitore persona fisica, si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se
l'OCC attesta, nella relazione di cui all'art. 269, comma 2, che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie”]; rilevato che non risulta la presentazione di domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV del CCII;
ritenuta, pertanto, la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per l'apertura della procedura;
considerato che
va demandata al giudice delegato, sentito il liquidatore e previa istanza del debitore, l'indicazione del limite di cui all'art. 268, comma 4, lett. b), CCII;
rilevato che il ricorrente non ha formulato richiesta di poter utilizzare i beni oggetto di liquidazione;
evidenziato che l'art. 150 CCII (applicabile alla liquidazione controllata in virtù del richiamo operato dall'art. 270, comma 5, CCII) prevede il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sui beni compresi nella procedura, anche per crediti maturati durante la procedura medesima;
rilevato che per il ruolo di liquidatore va confermato il medesimo professionista già nominato dall'OCC, la quale risulta iscritta nell'elenco dei gestori della crisi di cui al D.M. Giustizia 202/2014; rammentato che competono al liquidatore gli adempimenti previsti dall'art. 270, comma 2, lett. f)
e g), nonché i compiti stabiliti dagli artt. 272-275 CCII;
P.Q.M.
visti gli artt. 268, 269 e 270 CCII;
Dichiara
l'apertura della liquidazione controllata dei beni di (C.F. Parte_1
), nato a [...] il [...] e residente a [...], già C.F._1 titolare della omonima ditta individuale, (P. IVA ), cancellata in data 19.10.2022, P.IVA_1
Nomina giudice delegato la dott.ssa Floriana Lupo;
Nomina liquidatore la dott.ssa con studio in Palermo, Via F.P. Di Blasi n. 49, invitandola: Persona_1
1) a procedere all'accettazione della nomina entro i due giorni successivi al ricevimento della relativa comunicazione, rendendo contestualmente la dichiarazione di cui all'art. 35.1
D.Lgs. 159/2011;
2) a curare l'inserimento della presente sentenza, con esclusione dei dati sensibili, sul sito internet del Tribunale di Palermo e, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, anche la pubblicazione presso il Registro delle Imprese;
3) a curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
4) a notificare la sentenza ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
5) ad aggiornare l'elenco dei creditori entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza;
6) a completare l'inventario dei beni del debitore e a redigere un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata;
7) a procedere alle operazioni di formazione del passivo previste dall'art. 273 CCII;
8) a riferire per iscritto ogni sei mesi al giudice delegato in ordine all'esecuzione del programma di liquidazione (con la precisazione che il mancato deposito delle relazioni semestrali costituisce causa di revoca dell'incarico ed è oggetto di valutazione ai fini della liquidazione del compenso);
Ordina al debitore il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
Assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni dalla notificazione della presente sentenza, a pena di inammissibilità, per trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
Ordina la consegna o il rilascio, in favore del liquidatore, dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
Demanda
al giudice delegato, sentito il liquidatore e previa istanza del debitore, l'indicazione del limite di cui all'art. 268, comma 4, lett. b), CCII;
Dispone che, salvo diversa disposizione di legge, dal giorno di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura, anche per crediti maturati durante la procedura medesima;
Manda la Cancelleria per la notificazione della presente sentenza al debitore e per la comunicazione al liquidatore nominato, dott.ssa Persona_1
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio della Sezione IV Civile – Feriale del 31 luglio
2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Floriana Lupo Rita Paola Terramagra
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dalla Giudice dott.ssa
Floriana Lupo e dal Presidente dott.ssa Rita Paola Terramagra in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011,
n. 44.