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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Imperia, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Imperia |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 17/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di IMPERIA Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BOCCHIARDO GIOVANNI MARIA, Presidente e Relatore
BU OL, IU
PREVOSTO ALDO, IU
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 103/2024 depositato il 25/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 Ricorrente_4 - CF_Ricorrente_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_5 - CF_Ricorrente_5
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Imperia - Corso Matuzia 183 18038 Sanremo IM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2021888888189/23 SUCCESSIONI E DONAZIONI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accogliere il ricorso. Vinte le Spese.
Resistente/Appellato: Respingere il ricorso. Vinte le spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 5/12/2023 i sigg.ri Ricorrente_1, Rappresentante_1, Ricorrente_2, Ricorrente_3, Ricorrente_5 e Ricorrente_4 impugnavano davanti a questa Corte l'avviso di rettifica e liquidazione emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Imperia relativamente alla dichiarazione di successione n. 2021-88888-8189 presentata in data 12/01/2021 in morte di Nominativo_3 deceduta in data 13/01/2020. Con tale avviso l'Ufficio aveva infatti provveduto a rideterminare in aumento i valori attribuiti , in sede di dichiarazione di successione, ad alcuni cespiti ereditari (terreni, con entro stante fabbricato) , sul presupposto di una valutazione comparativa eseguita considerando il valore riportato in un atto di compravendita dall'anno 2020 relativo a terreni di analoghe dimensioni e ricadenti nella stessa zona. I ricorrenti rappresentavano dunque che il valore da loro assegnato i fini successori
(mediamente € 10,00/mq) era stato il frutto di una valutazione peritale commissionata ad esperto professionista il quale, tra l'altro, aveva confermato in pieno la sua stima anche dopo aver preso visione dell'atto di riferimento indicato dall'Ufficio. Pur confortati da tale valutazione peritale i ricorrenti rappresentavano inoltre di aver, per scrupolo, richiesto quindi procedura di accertamento con adesione per meglio poter contraddire con lo stesso Ufficio, nell'ambito della quale venivano commissionate , ad altri due diversi professionisti, ben altre due relazioni peritali, che entrambe confermavano tuttavia la congruità dei valori indicati. I terreni in questione, invero, ricadevano , a loro dire, in un zona non di particolare pregio, risultavano di conformazione non ottimale ed esponevano un indice territoriale pari addirittura a 0,00 mc/ mq , non risultando consentita alcuna nuova volumetria. Il valore attribuito a tali beni , d'altra parte , risultava congruo anche rispetto alle c.d. tabelle VAM ( valori agricoli medi) predisposte dalla competente Commissione
Provinciale per le espropriazioni, mentre non si poteva certo ritenere pertinente , a loro dire, l'atto di riferimento utilizzato dall'Ufficio che aveva avuto ad oggetto un terreno , con entro stante una prestigiosa villa disposta su quattro livelli, con piscina. Alla luce di tutte tali considerazioni , ritenendo pertanto corretta la valutazione operata al momento della presentazione della dichiarazione di successione, i ricorrenti insistevano per l'annullamento dell'atto impugnato , previa eventuale licenziamento di CTU finalizzata ad accertare il reale valore dei beni controversi.
L'Ufficio si costituiva in regolare contraddittorio, depositando controdeduzioni scritte con le quali, sostanzialmente, si opponeva all'accoglimento del ricorso , chiedendone la reiezione con il favore delle spese di lite. In particolare , lo stesso , dopo aver rappresentato che , in sede stragiudiziale, era stata respinta dai ricorrenti, una proposta di mediazione, confermava la correttezza della valutazione in rettifica compiuta relativamente ai cespiti ereditari. Rettifica che aveva portato ad attribuire a tali beni il valore di € 70,00/mq
. In merito evidenziava , infatti, come i terreni comparati ricadevano nelle medesima zona urbanistica e risultavano quindi soggetti alle medesime prescrizioni di quelli rettificati, ricadendo tutti in zona non agricola
, con conseguente impossibilità di potere comunque far riferimento, per una corretta attribuzione del loro valore, ai valori agricoli medi (VAM).
All'odierna udienza fissata per la discussione nel merito le parti insistevano nelle rispettive , contrapposte argomentazioni, concludendo quindi come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminati gli atti ed i documenti di causa , acquisita all'odierna udienza informale comunicazione dal rappresentante dell'Ufficio che ha partecipato che la proposta conciliativa formulata in sede di accertamento con adesione ai ricorrenti , e dagli stessi non accettata, consisteva nella riduzione di 1/5 di maggior valore accertato, questa Corte ritiene che il ricorso sia meritevole di accoglimento , seppur parziale, nei limiti meglio infra chiariti. In proposito questo Collegio osserva , infatti , che gli stessi contribuenti, ancor prima di presentare la dichiarazione di successione i cui valori sono stati in seguito oggetto di rettifica, si siano premurati di affidare ad un tecnico una valutazione peritale dei valori da poter attribuire ai cespiti caduti in successione.
Da tale relazione ( datata 29/9/22) emerge peraltro che il tecnico abbia, a quella data, accentrato la propria attenzione soprattutto sul fabbricato esistente all'interno dei terreni in questione ( e non oggetto di rettifica da parte dell'Ufficio), mentre per quanto riguarda i terreni , era stato attribuito un valore di € 10/mq , senza in alcun modo soffermarsi sui criteri valutativi di una tale stima. Con la seconda e successiva relazione di stima prodotta in atti dai ricorrenti , lo stesso perito approfondisce invece le motivazioni della propria valutazione riguardo ai terreni che, corredata da documentazione e produzioni fotografiche, conferma , in ogni caso, integralmente. Da tale seconda relazione , e dalla documentazione allegata, emerge dunque che i terreni in questione , non ricadenti in zona agricola, non esprimono per contro alcun indice di fabbricabilità
, risultando ammissibili in tale zona solo opere di demolizione e ricostruzione, senza alcun aumento della volumetria già esistente ( vedi il CDU allegato) . Ancora , le fotografie dei terreni in questione risultano di per sé alquanto eloquenti , per quanto riguarda l'attribuzione agli stessi di uno scarso valore economico, comunque non certo pari al valore attribuito in sede di verifica. In ogni caso , tali beni risultano , in effetti, non correttamente comparabili con il bene indicato dall'Ufficio, sicuramente con caratteristiche di esposizione e destinazione, nel complesso, maggiormente di pregio. Da tali argomentazioni ne discende dunque che , pur non potendosi accogliere in toto le valutazioni peritali espresse nella richiamata relazione di stima del
27/10/23 , se non altro in quanto la stessa non risulta “asseverata” e, come tale, di minor valore probatorio, sicuramente deve ritenersi del tutto eccessiva la rettifica operata dall'Ufficio, che ha ritenuto di elevare il valore dei terreni dichiarato in € 10/mq addirittura al maggior valore di € 70/mq. AL , d'altra parte
, neppure , in ipotesi, potrebbe ritenersi accettabile la riduzione del valore proposta dall'Ufficio in sede di preliminare procedura di accertamento con adesione che, secondo quanto riferito, avrebbe portato ad una riduzione a soli € 55/ mq circa. Tutto quanto sopra premesso, in conclusione questo Collegio ritiene congruo determinare il valore unitario dei beni caduti in successione e per i quali è sorta lite in € 30/mq. Sanzioni al minimo e , proporzionalmente, di conseguenza.
Quanto alle spese di lite, considerato il parziale accoglimento del ricorso, non par dubbio che le stesse possano essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento del ricorso, determina in € 30/mq il valore unitario dei terreni caduti in successione. Spese di lite interamente compensate tra le parti.
Il Presidente Est.
IO AR DO
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di IMPERIA Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BOCCHIARDO GIOVANNI MARIA, Presidente e Relatore
BU OL, IU
PREVOSTO ALDO, IU
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 103/2024 depositato il 25/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 Ricorrente_4 - CF_Ricorrente_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_5 - CF_Ricorrente_5
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Imperia - Corso Matuzia 183 18038 Sanremo IM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2021888888189/23 SUCCESSIONI E DONAZIONI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accogliere il ricorso. Vinte le Spese.
Resistente/Appellato: Respingere il ricorso. Vinte le spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 5/12/2023 i sigg.ri Ricorrente_1, Rappresentante_1, Ricorrente_2, Ricorrente_3, Ricorrente_5 e Ricorrente_4 impugnavano davanti a questa Corte l'avviso di rettifica e liquidazione emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Imperia relativamente alla dichiarazione di successione n. 2021-88888-8189 presentata in data 12/01/2021 in morte di Nominativo_3 deceduta in data 13/01/2020. Con tale avviso l'Ufficio aveva infatti provveduto a rideterminare in aumento i valori attribuiti , in sede di dichiarazione di successione, ad alcuni cespiti ereditari (terreni, con entro stante fabbricato) , sul presupposto di una valutazione comparativa eseguita considerando il valore riportato in un atto di compravendita dall'anno 2020 relativo a terreni di analoghe dimensioni e ricadenti nella stessa zona. I ricorrenti rappresentavano dunque che il valore da loro assegnato i fini successori
(mediamente € 10,00/mq) era stato il frutto di una valutazione peritale commissionata ad esperto professionista il quale, tra l'altro, aveva confermato in pieno la sua stima anche dopo aver preso visione dell'atto di riferimento indicato dall'Ufficio. Pur confortati da tale valutazione peritale i ricorrenti rappresentavano inoltre di aver, per scrupolo, richiesto quindi procedura di accertamento con adesione per meglio poter contraddire con lo stesso Ufficio, nell'ambito della quale venivano commissionate , ad altri due diversi professionisti, ben altre due relazioni peritali, che entrambe confermavano tuttavia la congruità dei valori indicati. I terreni in questione, invero, ricadevano , a loro dire, in un zona non di particolare pregio, risultavano di conformazione non ottimale ed esponevano un indice territoriale pari addirittura a 0,00 mc/ mq , non risultando consentita alcuna nuova volumetria. Il valore attribuito a tali beni , d'altra parte , risultava congruo anche rispetto alle c.d. tabelle VAM ( valori agricoli medi) predisposte dalla competente Commissione
Provinciale per le espropriazioni, mentre non si poteva certo ritenere pertinente , a loro dire, l'atto di riferimento utilizzato dall'Ufficio che aveva avuto ad oggetto un terreno , con entro stante una prestigiosa villa disposta su quattro livelli, con piscina. Alla luce di tutte tali considerazioni , ritenendo pertanto corretta la valutazione operata al momento della presentazione della dichiarazione di successione, i ricorrenti insistevano per l'annullamento dell'atto impugnato , previa eventuale licenziamento di CTU finalizzata ad accertare il reale valore dei beni controversi.
L'Ufficio si costituiva in regolare contraddittorio, depositando controdeduzioni scritte con le quali, sostanzialmente, si opponeva all'accoglimento del ricorso , chiedendone la reiezione con il favore delle spese di lite. In particolare , lo stesso , dopo aver rappresentato che , in sede stragiudiziale, era stata respinta dai ricorrenti, una proposta di mediazione, confermava la correttezza della valutazione in rettifica compiuta relativamente ai cespiti ereditari. Rettifica che aveva portato ad attribuire a tali beni il valore di € 70,00/mq
. In merito evidenziava , infatti, come i terreni comparati ricadevano nelle medesima zona urbanistica e risultavano quindi soggetti alle medesime prescrizioni di quelli rettificati, ricadendo tutti in zona non agricola
, con conseguente impossibilità di potere comunque far riferimento, per una corretta attribuzione del loro valore, ai valori agricoli medi (VAM).
All'odierna udienza fissata per la discussione nel merito le parti insistevano nelle rispettive , contrapposte argomentazioni, concludendo quindi come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminati gli atti ed i documenti di causa , acquisita all'odierna udienza informale comunicazione dal rappresentante dell'Ufficio che ha partecipato che la proposta conciliativa formulata in sede di accertamento con adesione ai ricorrenti , e dagli stessi non accettata, consisteva nella riduzione di 1/5 di maggior valore accertato, questa Corte ritiene che il ricorso sia meritevole di accoglimento , seppur parziale, nei limiti meglio infra chiariti. In proposito questo Collegio osserva , infatti , che gli stessi contribuenti, ancor prima di presentare la dichiarazione di successione i cui valori sono stati in seguito oggetto di rettifica, si siano premurati di affidare ad un tecnico una valutazione peritale dei valori da poter attribuire ai cespiti caduti in successione.
Da tale relazione ( datata 29/9/22) emerge peraltro che il tecnico abbia, a quella data, accentrato la propria attenzione soprattutto sul fabbricato esistente all'interno dei terreni in questione ( e non oggetto di rettifica da parte dell'Ufficio), mentre per quanto riguarda i terreni , era stato attribuito un valore di € 10/mq , senza in alcun modo soffermarsi sui criteri valutativi di una tale stima. Con la seconda e successiva relazione di stima prodotta in atti dai ricorrenti , lo stesso perito approfondisce invece le motivazioni della propria valutazione riguardo ai terreni che, corredata da documentazione e produzioni fotografiche, conferma , in ogni caso, integralmente. Da tale seconda relazione , e dalla documentazione allegata, emerge dunque che i terreni in questione , non ricadenti in zona agricola, non esprimono per contro alcun indice di fabbricabilità
, risultando ammissibili in tale zona solo opere di demolizione e ricostruzione, senza alcun aumento della volumetria già esistente ( vedi il CDU allegato) . Ancora , le fotografie dei terreni in questione risultano di per sé alquanto eloquenti , per quanto riguarda l'attribuzione agli stessi di uno scarso valore economico, comunque non certo pari al valore attribuito in sede di verifica. In ogni caso , tali beni risultano , in effetti, non correttamente comparabili con il bene indicato dall'Ufficio, sicuramente con caratteristiche di esposizione e destinazione, nel complesso, maggiormente di pregio. Da tali argomentazioni ne discende dunque che , pur non potendosi accogliere in toto le valutazioni peritali espresse nella richiamata relazione di stima del
27/10/23 , se non altro in quanto la stessa non risulta “asseverata” e, come tale, di minor valore probatorio, sicuramente deve ritenersi del tutto eccessiva la rettifica operata dall'Ufficio, che ha ritenuto di elevare il valore dei terreni dichiarato in € 10/mq addirittura al maggior valore di € 70/mq. AL , d'altra parte
, neppure , in ipotesi, potrebbe ritenersi accettabile la riduzione del valore proposta dall'Ufficio in sede di preliminare procedura di accertamento con adesione che, secondo quanto riferito, avrebbe portato ad una riduzione a soli € 55/ mq circa. Tutto quanto sopra premesso, in conclusione questo Collegio ritiene congruo determinare il valore unitario dei beni caduti in successione e per i quali è sorta lite in € 30/mq. Sanzioni al minimo e , proporzionalmente, di conseguenza.
Quanto alle spese di lite, considerato il parziale accoglimento del ricorso, non par dubbio che le stesse possano essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento del ricorso, determina in € 30/mq il valore unitario dei terreni caduti in successione. Spese di lite interamente compensate tra le parti.
Il Presidente Est.
IO AR DO