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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIV, sentenza 05/01/2026, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 95/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GARZO ELISABETTA, Giudice monocratico in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7870/2025 depositato il 24/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249048901421 IRPEF-ALTRO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19262/2025 depositato il
10/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Si riporta alle memorie dell'udienza precedente
Resistente/Appellato: Insiste per il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 avverso l' intimazione 07120249048901421 afferente IRPEF 2008, notificata il 14.2.2025 e già richiesta con cartella 07120130085964655 presuntivamente notificata
06/05/2013 per €.715,00 per sorte e €.739,09 per interessi e accessori deducendo:
-la mancata notifica dell'accertamento nonché di tutti gli atti ad esso prodromici e successivi, con conseguente inesistenza delle pretesa a carico del ricorrente;
-la decadenza dal diritto dalla riscossione delle somme da parte degli enti impositori.
-l'inosservanza dell'obbligo di deposito degli originali dell'accertamento e degli atti prodromici e successivi.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate chiedendo il rigetto del ricorso in quanto la cartella di pagamento n.
07120130085964655, unico atto sotteso all'intimazione impugnata, era stata correttamente notificata al contribuente che aveva presentato istanza di definizione agevolata in relazione alla stessa e ad altre cartelle emesse a suo carico, pur risultando decaduto dal richiesto beneficio per mancato rispetto dei termini di pagamento del piano rateale.
Quanto alla eccepita decadenza rileva l'Ufficio che la notifica della cartella di pagamento n.07120130085964655 in data 06/05/2013 è del tutto tempestiva;
ed invero,trattandosi di controllo formale ex art 36-ter del DPR n. 600/1973 la cartella di pagamento doveva essere notificata ex art 25 del
DPR n. 602/1973 entro il 31 dicembre del quarto anno dalla presentazione della dichiarazione e quindi entro il 31.12.2013.
Quanto alla dedotta prescrizione, il credito di imposta in contestazione è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, ex art. 2946 cod. civ.,al quale vanno aggiunte le seguenti proroghe di legge:
1) In primo luogo, il ruolo n. 400074 relativo alla cartella di pagamento n.
07120130085964655 consegnata il 25/03/2013 ,rientra tra quelli per cui l'art. 1 comma 618 della L. n.
147/2013 (Legge di stabilità 2014) prevedeva la possibilità di estinzione agevolata (cosiddetta
“rottamazione”), con relativa sospensione del termine di prescrizione ai sensi del successivo comma 683, stabilita fino al 31/05/2014, poi prorogata fino al 15/06/2014 dall'art. 2 del D.L. n.16/2014, convertito nella
L. 68/2014. Pertanto, per tutti i ruoli consegnati fino al 31/10/2013, si applica la sospensione del termine di prescrizione pari alla durata del periodo indicato nel comma 683: dal 01/01/2014 al 15/06/2014 pari a
166 giorni.
2) In secondo luogo, operano altresì le proroghe di legge di cui all'art. 12
DLGS 159/2015, così come espressamente richiamate dall'art. 68, comma
13 DL 18/2020, convertito nella L. 27/2020, che ha disposto la sospensione dell'attività di riscossione dal 08/03/2020 al 31/08/2021, applicabile ai ruoli già iscritti prima del 08/03/2020, come nel caso di specie. Nello specifico al caso di specie si applica il comma 1, che disciplina il caso di termine che ha scadenza originaria in anno successivo al termine della sospensione, quindi successivo al 2021, prevedendo la mera aggiunta, a ristoro del periodo di inattività per legge dell'attività di riscossione, della durata del periodo della sospensione, che come detto sopra è pari a 542 giorni (08/03/20-31/08/21).
Alla cartella di pagamento qui impugnata si applica la previsione del comma 1 dell'art. 12 DLGS
159/2015; ciò in quanto il termine ordinario di prescrizione avrebbe avuto compimento dopo il 2021, ovvero il 19/10/2023 (con aggiunta dei 166 gg alla scadenza originaria del 6/5/2023) cui va aggiunto un periodo pari alla durata della sospensione di 542 giorni, con nuovo termine rideterminato al 13/04/2025. Conseguentemente la notifica dell'intimazione di pagamento n.
07120249048901421 del 14/02/2025 qui impugnata è del tutto tempestiva.
Sulla dedotta prescrizione quinquennale degli interessi e delle sanzioni erariali (ex art. 20 D.LGS.
472/1997), rileva l'Agenzia delle Entrate che con ordinanza n. 10549/2019 la Suprema Corte ha ribadito un fondamentale principio in tema di prescrizione degli accessori del tributo nel senso che “ …il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario (cfr. Cass. S.U. n. 25790/2009, Cass. n.
8814/2008); …” : per essi, dunque, vale la caratteristica di accessorietà, la quale impedisce, per sua natura e in conformità al senso comune, che essi possano prescriversi in un termine inferiore o comunque diverso rispetto a quello previsto per il credito principale… “
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Giudice che il ricorso è infondato.
Ed invero in ordine alla dedotta inosservanza dell'obbligo di deposito degli originali dell'accertamento e degli atti prodromici e successivi,va osservato che la doglianza di Parte è del tutto generica e pertanto va respinta.
In materia di efficacia probatoria di copie fotografiche o fotostatiche di scritture si registra una corposa produzione giurisprudenziale, sia di merito che di legittimità.
In particolare, secondo il consolidato orientamento della suprema Corte, l'articolo 2719 del codice civile –
a norma del quale dette copie “hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta” – esige l'espresso disconoscimento della conformità della copia rispetto all'originale e si applica, oltre che a tale fattispecie, anche al disconoscimento dell'autenticità di scrittura o di sottoscrizione.
Sul punto, essenzialmente al fine di evitare un utilizzo indiscriminato e pretestuoso deldisconoscimento di cui si discute, il Collegio di nomofilachìa ha inoltre reiteratamente affermato che la contestazione della conformità di un documento prodotto in copia al relativo originale non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata a pena di inefficacia in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume che la copia differisce dall'originale (cfr Cassazione nn. 21491, 19855,17834, 13387, del 2020).
Tutti gli ulteriori motivi di ricorso vanno disattesi, condividendosi integralmente le deduzioni dell'Ufficio, risultando documentalmente provata la regolare notifica degli atti presupposti ed il rispetto dei termini di prescrizione e decadenza sia con riferimento alla sottesa cartella di pagamento che alla impugnata intimazione.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro
200,00 per ciascuna parte resistente
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GARZO ELISABETTA, Giudice monocratico in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7870/2025 depositato il 24/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249048901421 IRPEF-ALTRO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19262/2025 depositato il
10/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Si riporta alle memorie dell'udienza precedente
Resistente/Appellato: Insiste per il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 avverso l' intimazione 07120249048901421 afferente IRPEF 2008, notificata il 14.2.2025 e già richiesta con cartella 07120130085964655 presuntivamente notificata
06/05/2013 per €.715,00 per sorte e €.739,09 per interessi e accessori deducendo:
-la mancata notifica dell'accertamento nonché di tutti gli atti ad esso prodromici e successivi, con conseguente inesistenza delle pretesa a carico del ricorrente;
-la decadenza dal diritto dalla riscossione delle somme da parte degli enti impositori.
-l'inosservanza dell'obbligo di deposito degli originali dell'accertamento e degli atti prodromici e successivi.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate chiedendo il rigetto del ricorso in quanto la cartella di pagamento n.
07120130085964655, unico atto sotteso all'intimazione impugnata, era stata correttamente notificata al contribuente che aveva presentato istanza di definizione agevolata in relazione alla stessa e ad altre cartelle emesse a suo carico, pur risultando decaduto dal richiesto beneficio per mancato rispetto dei termini di pagamento del piano rateale.
Quanto alla eccepita decadenza rileva l'Ufficio che la notifica della cartella di pagamento n.07120130085964655 in data 06/05/2013 è del tutto tempestiva;
ed invero,trattandosi di controllo formale ex art 36-ter del DPR n. 600/1973 la cartella di pagamento doveva essere notificata ex art 25 del
DPR n. 602/1973 entro il 31 dicembre del quarto anno dalla presentazione della dichiarazione e quindi entro il 31.12.2013.
Quanto alla dedotta prescrizione, il credito di imposta in contestazione è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, ex art. 2946 cod. civ.,al quale vanno aggiunte le seguenti proroghe di legge:
1) In primo luogo, il ruolo n. 400074 relativo alla cartella di pagamento n.
07120130085964655 consegnata il 25/03/2013 ,rientra tra quelli per cui l'art. 1 comma 618 della L. n.
147/2013 (Legge di stabilità 2014) prevedeva la possibilità di estinzione agevolata (cosiddetta
“rottamazione”), con relativa sospensione del termine di prescrizione ai sensi del successivo comma 683, stabilita fino al 31/05/2014, poi prorogata fino al 15/06/2014 dall'art. 2 del D.L. n.16/2014, convertito nella
L. 68/2014. Pertanto, per tutti i ruoli consegnati fino al 31/10/2013, si applica la sospensione del termine di prescrizione pari alla durata del periodo indicato nel comma 683: dal 01/01/2014 al 15/06/2014 pari a
166 giorni.
2) In secondo luogo, operano altresì le proroghe di legge di cui all'art. 12
DLGS 159/2015, così come espressamente richiamate dall'art. 68, comma
13 DL 18/2020, convertito nella L. 27/2020, che ha disposto la sospensione dell'attività di riscossione dal 08/03/2020 al 31/08/2021, applicabile ai ruoli già iscritti prima del 08/03/2020, come nel caso di specie. Nello specifico al caso di specie si applica il comma 1, che disciplina il caso di termine che ha scadenza originaria in anno successivo al termine della sospensione, quindi successivo al 2021, prevedendo la mera aggiunta, a ristoro del periodo di inattività per legge dell'attività di riscossione, della durata del periodo della sospensione, che come detto sopra è pari a 542 giorni (08/03/20-31/08/21).
Alla cartella di pagamento qui impugnata si applica la previsione del comma 1 dell'art. 12 DLGS
159/2015; ciò in quanto il termine ordinario di prescrizione avrebbe avuto compimento dopo il 2021, ovvero il 19/10/2023 (con aggiunta dei 166 gg alla scadenza originaria del 6/5/2023) cui va aggiunto un periodo pari alla durata della sospensione di 542 giorni, con nuovo termine rideterminato al 13/04/2025. Conseguentemente la notifica dell'intimazione di pagamento n.
07120249048901421 del 14/02/2025 qui impugnata è del tutto tempestiva.
Sulla dedotta prescrizione quinquennale degli interessi e delle sanzioni erariali (ex art. 20 D.LGS.
472/1997), rileva l'Agenzia delle Entrate che con ordinanza n. 10549/2019 la Suprema Corte ha ribadito un fondamentale principio in tema di prescrizione degli accessori del tributo nel senso che “ …il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario (cfr. Cass. S.U. n. 25790/2009, Cass. n.
8814/2008); …” : per essi, dunque, vale la caratteristica di accessorietà, la quale impedisce, per sua natura e in conformità al senso comune, che essi possano prescriversi in un termine inferiore o comunque diverso rispetto a quello previsto per il credito principale… “
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Giudice che il ricorso è infondato.
Ed invero in ordine alla dedotta inosservanza dell'obbligo di deposito degli originali dell'accertamento e degli atti prodromici e successivi,va osservato che la doglianza di Parte è del tutto generica e pertanto va respinta.
In materia di efficacia probatoria di copie fotografiche o fotostatiche di scritture si registra una corposa produzione giurisprudenziale, sia di merito che di legittimità.
In particolare, secondo il consolidato orientamento della suprema Corte, l'articolo 2719 del codice civile –
a norma del quale dette copie “hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta” – esige l'espresso disconoscimento della conformità della copia rispetto all'originale e si applica, oltre che a tale fattispecie, anche al disconoscimento dell'autenticità di scrittura o di sottoscrizione.
Sul punto, essenzialmente al fine di evitare un utilizzo indiscriminato e pretestuoso deldisconoscimento di cui si discute, il Collegio di nomofilachìa ha inoltre reiteratamente affermato che la contestazione della conformità di un documento prodotto in copia al relativo originale non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata a pena di inefficacia in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume che la copia differisce dall'originale (cfr Cassazione nn. 21491, 19855,17834, 13387, del 2020).
Tutti gli ulteriori motivi di ricorso vanno disattesi, condividendosi integralmente le deduzioni dell'Ufficio, risultando documentalmente provata la regolare notifica degli atti presupposti ed il rispetto dei termini di prescrizione e decadenza sia con riferimento alla sottesa cartella di pagamento che alla impugnata intimazione.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro
200,00 per ciascuna parte resistente