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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 09/10/2025, n. 1757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1757 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 383/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Giovanni Gerace Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 383/2022 promossa da:
(cf: ) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
AL FU (cf: ) e dell' Avv. Prof. Antonio D'Alessio C.F._1
(cf: Appellante C.F._2
contro
(P.iva ) con il patrocinio degli Avv.ti Francesco CP_2 P.IVA_2
LA (cf: ) e FA LE (cf: ) C.F._3 C.F._4
Appellata avverso la sentenza n. 2105/2021 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il
16/8/2021 RG. n. 9950/2018. CONCLUSIONI
In data 29.5.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Voglia l'ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis rejectis, in riforma della sentenza N. 2105/2021 resa dal Tribunale di Firenze in data 16/8/2021, non notificata, dichiarare inammissibile e/o rigettare l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo n. 2500/2018, notificato il 4/7/2018 dalla (ora Controparte_3
, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo emesso dal Controparte_2
Tribunale di Firenze in data 17 maggio 2018 n. 2500 per l'importo di euro
1.000.000,00, oltre interessi e spese della procedura monitoria su ricorso della nei confronti della (ora Controparte_1 Controparte_3 CP_2
e notificato il 28.05. 2018 e per l'effetto condannare la
[...] CP_3
(ora al pagamento in favore della
[...] Controparte_2 Controparte_1 della somma di euro 1.000.000 (euro un milione) oltre interessi dalle
[...] scadenze delle singole fatture sino al soddisfo. Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Per la parte appellata:
“l'Ecc.ma Corte di Appello adita Voglia rigettare l'appello proposto da
condannandola al pagamento di spese e competenze Controparte_1 del presente giudizio, da adeguarsi ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori, che si dichiarano antistatari ex art. 93 c.p.c.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 2105/2021 pubblicata il 16/8/2021 il Tribunale di Firenze ha così deciso: “a. Revoca il decreto ingiuntivo n. 2500/2018, emesso dal
Tribunale di Firenze in data 17.5.2018; b. Rigetta la domanda proposta da nei confronti della società opponente;
c. Condanna Controparte_1 al pagamento in favore di parte opponente delle Controparte_1 spese di giudizio (incluse quelle relative alla fase cautelare svolta in corso di causa), che liquida in complessivi € 38.000,00 (di cui € 850,00 per esborsi), oltre RSG, IVA e CPA come per legge”.
Tale sentenza è stata emessa sull'opposizione promossa da CP_3 al decreto ingiuntivo n. 2500/2018 del 17/5/2018, con il quale le era
[...] stato ingiunto il pagamento in favore di della Controparte_1 somma di € 1.000.000,00, oltre interessi e spese, corrispondente al valore di undici auto d'epoca trasferite da alla opponente in Controparte_1 adempimento degli obblighi assunti nei confronti di e Controparte_4 [...]
(Convenzione del 13 novembre 2015). CP_3
A sostegno dell'opposizione aveva dedotto che attraverso Controparte_3 tale Convenzione la intendeva acquisire, tramite la Controparte_1 partecipata le concessioni per la vendita di auto a marchio Controparte_3
gestite dalla (società, quest'ultima, facente parte del CP_4 CP_3 CP_3 gruppo societario “PA”) e che il trasferimento di auto d'epoca era stato effettuato come un versamento in conto capitale, ripetibile solo in caso di scioglimento della società e comunque nei limiti dell'attivo; che in ogni caso, aveva espressamente rinunciato al credito nei Controparte_1 confronti di con apposita dichiarazione del legale Controparte_3 rappresentante successivamente confermata anche dall'assemblea dei soci. Per tali motivi si era opposta chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo. si era costituita in giudizio contestando l'opposizione e Controparte_1 formulando richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del d.i., che veniva respinta dal Tribunale. In corso di causa aveva promosso procedimento cautelare con richiesta di autorizzazione al sequestro preventivo nei confronti della opponente, richiesta anch'essa rigettata;
avverso il provvedimento aveva proposto reclamo, anch'esso rigettato.
La causa, istruita documentalmente, veniva decisa come sopra indicato.
Con atto di citazione ritualmente notificato, Controparte_1
(di seguito o anche APPELLANTE) ha convenuto in giudizio, innanzi questa CP_5
Corte di Appello, (di seguito solo o anche CP_2 CP_2
APPELLATA), quale società incorporante (di seguito anche Controparte_3
Cont
) con atto di fusione ai rogiti per Notaio di Corato (BA) Persona_1 del 29.12.2021, proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
I) Errata interpretazione e travisamento dei documenti prodotti in atti. Erronea qualificazione del trasferimento delle auto di epoca dalla Controparte_7 alla quale “finanziamento irripetibile”;
[...] Controparte_3
II) Errata interpretazione e travisamento dei documenti prodotti in atti.
Erronea qualificazione – sotto altri profili - del trasferimento delle auto di epoca dalla alla quale “finanziamento Controparte_7 Controparte_3 irripetibile, non condizionato o subordinato all'esito positivo della complessa operazione”. contraddittorietà della motivazione;
III) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1324 e 1442, u.c. c.c. nonché dell'art. 2475 ter c.c., in relazione all'eccezione di inefficacia della rinuncia al credito compiuta dall'amministratore per conflitto di interessi con la Società rappresentata;
omessa pronuncia sull'eccezione di inefficacia probatoria della rinuncia al credito.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, ha CP_2 contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, per contro, la conferma.
In data 29.5.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti precisate come in epigrafe trascritte a seguito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Si riporta per comodità espositiva un estratto della sentenza. “Il credito azionato con il ricorso monitorio è fondato genericamente su fatture commerciali inerenti automobili, per un totale di € 1.000.000,00. E' pacifico tuttavia che tali fatture commerciali non siano state emesse a fronte di una operazione di vendita, o comunque riconducibile ad una fornitura, ma che si sia trattato della modalità con la quale ha adempiuto Controparte_1 quanto a suo carico in forza della convenzione del 13.11.15 (doc. 4 fascicolo parte opponente), cioè trasferimento delle auto alla controllata CP_3
e successivo trasferimento da questa a Porsche Italia s.r.l., in
[...] compensazione di crediti da questa vantati nei confronti di Tale CP_3 operazione è indicata con il termine di trasferimento “a titolo di finanza nuova”, dunque parrebbe in sostanza trattarsi di un finanziamento erogato dalla opposta in favore di al CP_3 Controparte_8 fine di “sostenere la continuità aziendale di tali ultime tre società” (pag. 4 convenzione), al fine di rendere la controllata poi concessionaria in affitto delle aziende, le quali avevano presentato domanda di accesso a concordato preventivo o di accordo di ristrutturazione di debiti. E' altresì pacifico che, pur essendo stata autorizzata dal Tribunale di Chieti “la definizione transattiva dei rapporti...con Porsche Italia s.r.l. nei termini di cui alla convenzione 13.11.15”,
l'operazione non sia poi giunta a buon fine, non essendo la opposta riuscita ad ottenere gli standard finanziari richiesti da , con conseguente subentro CP_4 di nella in quanto dotata dei predetti Parte_1 Controparte_3 standard;
tutta la vicenda è efficacemente riassunta nel verbale di assemblea del 6.2.17 (doc. 14 fascicolo opponente). Controparte_1
Oggetto di discussione è, in realtà, la sorte di tale finanziamento, e prima ancora la sua natura, in quanto considerato dalla società opponente un finanziamento irripetibile (come tale espressamente indicato anche nel verbale di assemblea di del 9.5.16), mentre dalla opposta un CP_3 finanziamento la cui efficacia era subordinata al buon esito della complessa operazione in precedenza indicata.
Il trasferimento delle auto d'epoca va tuttavia ritenuto un'operazione di finanziamento “irripetibile”, non condizionato o subordinato all'esito positivo della complessiva operazione. In primo luogo, non emerge dalla convenzione stipulata in data 13.11.2015 alcuna espressa previsione condizionale che subordini l'efficacia del finanziamento alla conduzione dell'affitto di azienda da parte della CP_3
, controllata da .
[...] Controparte_1
Neppure potrebbe parlarsi di presupposizione. Manca, nel caso di specie, il tratto indefettibile di tale istituto, rappresentato dalla prova della comune consapevolezza dell'evento supposto: il trasferimento delle auto d'epoca era infatti volto espressamente a ripianare i debiti di nei confronti di CP_3
per cui non può desumersi né dal tenore della convenzione né CP_4 dal comportamento delle parti che il buon esito dell'intera operazione di affitto, cui tendeva tramite la sua partecipata, costituisse il Controparte_1 presupposto indefettibile del contratto di finanziamento.
A tal fine, non potrebbe soccorrere neanche la qualificazione del finanziamento in termini di “finanza dedicata ad uno specifico affare”, ai sensi dell'art. 2447 decies c.c.. Il finanziamento destinato si qualifica come una particolare forma di patrimonio separato, formato dai proventi prodotti dall'esecuzione di un affare specifico alla cui realizzazione sia stato destinato il finanziamento di un soggetto terzo. Nel caso di specie, manca la finalizzazione del finanziamento alla realizzazione di un affare i cui proventi possano rimborsare il finanziamento stesso: come si è detto, infatti, il trasferimento aveva il solo espresso scopo di compensare i debiti della , per cui le parti non hanno CP_3 previsto alcun piano di rimborso in favore del “terzo” finanziatore.
Il finanziamento così come realizzatosi può ricomprendersi, piuttosto, fra quei negozi atipici a titolo gratuito in cui il socio di una società ( CP_1
effettua un finanziamento a titolo gratuito, senza alcuna contropartita
[...] diretta, a favore della società cui partecipa ( ), mosso dalla CP_3 CP_3 volontà di incrementare il patrimonio di quest'ultima al fine di esercitare la sua attività (in particolare ripianare i debiti di ed ottenere da questa l'affitto CP_3
d'azienda). È proprio questo interesse, di natura patrimoniale, a costituire la causa in concreto di tale negozio e dunque il “corrispettivo indiretto” dello spostamento patrimoniale unilaterale, che dunque non può dirsi privo di giustificazione (e per questo ripetibile). Va inoltre esclusa anche la possibilità di qualificare il trasferimento in termini di
“credito commerciale”. Sono tali quei crediti che derivano da una dilazione di pagamento concessa normalmente dai fornitori ai propri clienti, in relazione alla vendita di prodotti, merci e servizi. Tali crediti possono essere ricompresi fra le operazioni di finanziamento, poiché di fatto il fornitore effettua un prestito al cliente, rinunciando alla disponibilità dell'utilità corrispondente al corrispettivo, la cui erogazione viene semplicemente postergata per un certo periodo. Non sembra tuttavia essere questa la circostanza verificatasi nei fatti, poiché il trasferimento è stato espressamente qualificato come “irripetibile”.
Il finanziamento assume, piuttosto, i tratti di un vero e proprio “versamento in conto capitale”. Questo tipo di versamenti ha una causa del tutto diversa da quelli realizzati a titolo di mutuo, ed assimilabile a quella del capitale di rischio.
Nel primo caso, infatti, il socio effettua un finanziamento a favore della società al fine di incrementarne il patrimonio che, seppur non incidente sul capitale sociale, non dà luogo a crediti esigibili e può essere restituito solo allo scioglimento della società nei limiti del residuo attivo;
nel secondo caso, invece, il socio effettua un versamento a titolo di mutuo, riservandosi così il diritto alla restituzione anche durante la vita della società. Se i soci non forniscono una denominazione esplicita all'operazione di versamento, si pone un problema di interpretazione della volontà negoziale delle parti (Cass. civ.
31.03.2006, n. 7692): nel caso di specie, tale volontà si dirige nel senso del versamento “in conto capitale”, in ragione della espressa qualificazione del credito come “irripetibile”.
Del resto nella domanda di concordato in continuità in (doc. 5), cui è CP_3 allegata altresì una dichiarazione nello stesso senso dell'amministratore unico della opposta, si qualifica espressamente tale finanziamento come non ripetibile;
nel parere reso dai commissari al Tribunale si ribadisce la predetta natura del finanziamento, specificando altresì che i commissari avevano appunto richiesto di corredare la richiesta con una dichiarazione, tra l'altro, da parte di , circa la non ripetibilità delle somme in questione Controparte_1
(pag. 2) ed anche sulla scorta di tale elemento è stato espresso dagli stessi un parere positivo ed il Tribunale ha provveduto di conseguenza (doc. 6). non può dunque oggi, mutata la compagine sociale, Controparte_1 richiedere ad , la quale ha rivestito nell'occasione il ruolo di mero CP_3 tramite per far pervenire ad un finanziamento non ripetibile, la CP_3 restituzione di tale finanziamento, finendo per far ricadere su di questa le conseguenze di una complessa operazione che non ha avuto buon esito.
In questo senso vanno pertanto lette la dichiarazione di “rinuncia al credito”
(doc. 7) e “stralcio” di cui al verbale di assemblea del 6.2.17 (doc. 13), che valgono appunto anche a confermare la natura non ripetibile del finanziamento.
Pur volendo in via di mera ipotesi interpretare diversamente la volontà dei contraenti, la rinuncia al credito effettuata dall'allora amministratore unico della in data 23.5.2016 a favore della controllata Controparte_1 CP_3
condurrebbe comunque all'esclusione della sussistenza del credito di
[...]
. La rinuncia è stata compiuta dall'amministratore che, alla Controparte_1 luce delle visure camerali, era dotato di pieni poteri di rappresentanza, sostanziale e processuale. Essa, inoltre, non si può ritenere invalida per conflitto di interessi, così come asserito da parte ricorrente, tra l'altro tardivamente per la prima volta soltanto nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 2
c.p.c. (nulla era stato, significativamente, lamentato sul punto all'atto della costituzione in giudizio, nonostante la lamentata gravità di un simile conflitto).
Da un lato, infatti, quest'ultima non ha provato la situazione di conflitto di interessi che avrebbe determinato l'invalidità della rinuncia limitandosi ad allegare (come si è detto tardivamente), senza provare, una sorta di accordo tra il e il PA, per cui il primo avrebbe agito come prestanome del CP_9 secondo, non essendo sufficiente a tal fine limitarsi ad affermare che al momento della rinuncia il era amministratore sia della rinunciante che CP_9 della beneficiaria;
dall'altro la rinuncia non è stata impugnata nei termini prescrizionali previsti dalla legge (ex art. 1442 c.c.).
Oltretutto il negozio abdicativo, che comunque non sembra rientrare fra quelli che necessitano di una specifica autorizzazione dall'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2479 co.2 n.5 c.c., è stato avvalorato dal verbale dell'assemblea di del 6.2.2017, durante la quale l'allora amministratore Controparte_1 unico ha effettuato, ai sensi dell'art. 2446 c.c., la relazione attinente CP_9 alle perdite che avrebbero determinato la necessaria riduzione del capitale sociale. I soci infatti, venuti a conoscenza delle circostanze che hanno determinato le perdite prima della celebrazione dell'assemblea (poiché proprio al fine di permettere una cognizione completa della situazione economica della società, la disposizione prevede il deposito della relazione otto giorni prima dell'assemblea), nulla hanno avuto da contestare in merito alla rinuncia al credito, approvando il verbale nel quale si dava atto dello “stralcio” dello stesso.
Secondo la opposta la mancanza di qualsiasi ratifica sarebbe avvalorata dalla considerazione del predetto credito nei bilanci successivi alla rinuncia, ed in particolare nella relazione sulla gestione allegata al bilancio di CP_1 del 13.12.2017 (all. A alla seconda memoria di parte opposta nel
[...] giudizio di merito), nello stato patrimoniale attivo di Controparte_1 aggiornato al 2016 (all. B) e nel bilancio di aggiornato al CP_3
31.12.2016 (all.C). Ma da tali documenti non emerge con certezza la considerazione del predetto credito nella contabilità delle due diverse società, anche perché la ricorrente non indica con precisione quale fra le voci elencate nei bilanci corrisponda al credito oggetto del giudizio di merito. L'unico riferimento esplicito, relativo al debito di €1.546.676 riportato dal bilancio di
aggiornato al 31.12.2016, non sembra idoneo a sostenere la CP_3 tesi di poiché viene riportato alle voci “debiti verso Controparte_1 fornitori” e “altri debiti” che rendono difficilmente riconducibile lo stesso alla titolarità attiva della ricorrente. In ogni caso, poi, sotto il profilo dell'efficacia dell'atto dismissivo, una manifestazione di volontà negoziale espressa e valida, quale la rinuncia al credito realizzata dall'amministratore unico, non può certamente essere modificata o in qualche modo inficiata da un documento contabile come il bilancio, atto meramente dichiarativo e ricognitivo della situazione economico-finanziaria di una società.
L'interpretazione in precedenza fornita risulta del resto confermata dalla circostanza che abbia ceduto in favore di Controparte_1 [...] in data 9.5.16 – operazione significativamente Parte_2 stavolta non contestata dalla società opposta, quanto alla sussistenza dei relativi poteri in capo al – garantendo che “non risultano ad oggi CP_9 versamenti fatti dalla società cedente alla “ a titolo di Controparte_3 finanziamento...o ad altro titolo” e tale espressione, sia pure in modo non felice, pare avere avuto il senso di garantire appunto il cessionario circa
l'inesistenza, alla data della cessione, di somme oggetto di finanziamento ripetibile e dunque di un conseguente obbligo restitutorio, dichiarazione da ricollegare alla precedente “rinuncia al credito” del 20.3.16”.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
Il primo motivo di gravame (“I) Errata interpretazione e travisamento dei documenti prodotti in atti. Erronea qualificazione del trasferimento delle auto di epoca dalla alla quale Controparte_7 Controparte_3
“finanziamento irripetibile”) ed il secondo (“II) Errata interpretazione e travisamento dei documenti prodotti in atti. Erronea qualificazione – sotto altri profili - del trasferimento delle auto di epoca dalla alla Controparte_7 [...] quale “finanziamento irripetibile, non condizionato o Controparte_3 subordinato all'esito positivo della complessa operazione”. Contraddittorietà della motivazione”) vengono esaminati congiuntamente, attesa la stretta connessione.
L'appellante contesta la qualificazione di non ripetibile data al finanziamento dal Tribunale deducendo che: a) La formula “i finanziamenti erogati alla
[...] per quanto inerente il trasferimento a Porsche delle auto Controparte_3
d'epoca sono stati autorizzati dal Tribunale con vincolo di non ripetibilità”, contenuta nella rinuncia al credito del 20 marzo 2016, riguarderebbe la procedura concorsuale e il rapporto tra e in Controparte_3 CP_3 concordato, ma non i rapporti tra e;
b) Controparte_1 CP_3
l'emissione delle fatture, regolarmente contabilizzate, di per sé escluderebbe la volontà di trasferimento a titolo gratuito delle auto;
c) nei bilanci successivi alla rinuncia il “finanziamento” sarebbe riportato alle voci “Debiti verso fornitori” e “altri debiti” nello stato patrimoniale passivo allegato al bilancio di esercizio al 31.12.2016; nel bilancio della aggiornato al Controparte_3 31.12.2016 il debito di Euro 1.546.676,00, comprensivo del credito azionato in via monitoria, sarebbe come tale regolarmente riportato, con piena efficacia vincolante nei confronti di tutti i soggetti legati dal rapporto sociale (sul punto richiama Cass. Civ., ord. 25.5.2016, n. 10828); d) come evidenziato dal
Tribunale in sede di reclamo, la definizione del finanziamento come irripetibile sarebbe stata effettuata unilateralmente da nell'istanza del CP_3
23/11/2015 di autorizzazione alla definizione transattiva dei rapporti con
Porsche Italia, ma non risulterebbe da alcun documento avente data certa anteriore e sottoscritto dalla società .; e) il Tribunale in Controparte_1 sede di reclamo avrebbe accertato che la dichiarazione di , Persona_2 allora amministratore Unico di , con cui Controparte_10 CP_3 avrebbe dato atto che il trasferimento delle undici autovetture d'epoca in favore di consisteva in una prestazione e obbligazione autonoma CP_3 non oggetto di ripetizione, sarebbe sprovvista di data e non sarebbe in grado di provare che tale volontà fosse stata manifestata contestualmente al raggiungimento dell'intesa con e;
f) nella stessa CP_3 Controparte_4 dichiarazione resa dall'amministratore di in data Controparte_1
20.3.2016 sarebbe precisato: “La società è creditrice nei confronti della Ditta in indirizzo ( per Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) per Controparte_3 merce regolarmente fornita come da fatture 6-55, 6-56, 6-57, 6-58, 6-59, 6-
60, 6-61, 6-62, 6-63, 6-64 del del 30/11/2015 e n.
6-68 del 03/12/2015”; g) risulterebbe quindi che il trasferimento delle auto d'epoca fosse “credito commerciale”; h) essendo socia di i bilanci attestanti la posizione CP_5 CP_6 creditoria della prima nei confronti della seconda avrebbero in questa sede valore confessorio;
essendo venuto meno il fondamento giustificativo dell'operazione di ottenere l'affitto delle aziende, l'attribuzione sarebbe risultata priva di causa, essendovi un evidente collegamento funzionale e sinallagmatico tra il trasferimento delle auto d'epoca da a e la CP_5 CP_6 convenzione sottoscritta con sarebbe erronea la Controparte_4 qualificazione di “versamento in conto capitale”, atteso che non avrebbe CP_6 ricoperto il ruolo di “mero tramite” per far pervenire ad un finanziamento Pt_3 bensì di reale protagonista della complessa operazione, quale società costituita per l'ottenimento dell'affitto di azienda, come verificatosi una volta mutata la sua compagine sociale.
Parte appellata sostiene che l'operazione di trasferimento di auto d'epoca fosse come “versamento in conto capitale” eseguito dal socio Controparte_1 in favore della società partecipata e da tale qualificazione Controparte_3 discenderebbe l'irripetibilità di quanto versato;
in data 20 marzo 2016 CP_5 avrebbe rinunciato irrevocabilmente al credito vantato nei confronti di CP_6 in data 9 maggio 2016 la avrebbe ceduto tutte le quote Controparte_1 da essa detenute nella in favore di per il 70% e Controparte_3 CP_2 di per il 30%, dichiarando l'inesistenza di crediti nei Parte_2 confronti della società ceduta per finanziamenti o versamenti o ad altro titolo;
nella Convenzione del 13.11.2015 non vi sarebbe alcuna indicazione che il trasferimento d'auto d'epoca fosse condizionato al buon esito dell'operazione di affitto d'azienda.
Esaminate approfonditamente le contrapposte tesi, il Collegio rileva che alcune contestazioni alla sentenza formulate dall'appellante possono ritenersi fondate e sono state accolte anche dal Tribunale di Firenze con l'ordinanza emessa in data 23.7.2021 in sede di reclamo avverso il rigetto dell'istanza cautelare di sequestro conservativo: nella convenzione stipulata tra e CP_5 Pt_3 [...]
non vi è la definizione del finanziamento come irripetibile: è stata CP_4 così definita unilateralmente da nell' istanza al Tribunale di Chieti del Pt_3
23/11/15 di autorizzazione alla definizione transattiva dei rapporti con P.I. senza che ciò risultasse dal contenuto di alcun documento avente data certa anteriore e sottoscritta da inoltre, se avesse sin dall'inizio inteso il CP_5 CP_5 finanziamento come irripetibile non avrebbe avuto senso la successiva rinuncia del 20/03/16, che può quindi essere interpretata come atto dispositivo in relazione a un credito effettivamente sussistente.
Nell'atto di rinuncia al credito (doc.7) datata 20.3.2016 l'amministratore di
[...]
) ha dichiarato: “premesso -che La società è creditrice nei confronti CP_11 della Ditta in indirizzo ( per Euro 1.000.000,00 Controparte_3
(unmilione/00) per merce regolarmente fornita come da fatture [….]”. Con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 DPR n. 445/2000) datato 9.5.2016 (doc.12) in qualità di legale rappresentante di ha CP_9 CP_5 dichiarato “che il valore fiscale del credito commerciale al quale ha rinunciato in data 09 maggio 2016 ammontava ad Euro 1.000.000,00 e che rappresentava crediti di natura commerciale maturati nel corso del 2015 nei confronti della società “ , coincide con il suo valore nominale Controparte_3 ed è quindi pari ad Euro 1.000.000,00”.
Deve pertanto ritenersi, come sostenuto da parte appellante, che il trasferimento delle auto d'epoca tra e Controparte_1 CP_3 era stato concepito dalle parti in termini di “credito commerciale” e non in
[...] conto capitale.
Quanto all'assunto secondo cui l'attribuzione sarebbe risultata priva di causa essendo venuto meno il fondamento giustificativo dell'operazione di ottenere l'affitto delle aziende, si rileva che nella convenzione del 3.11.2015 (doc. 4) non sono state previste eventuali ricadute o effetti sul finanziamento per l'ipotesi di mancato rinnovo del mandato di concessionaria ad per CP_4 Pt_3 mancanza degli standard richiesti entro la data fissata al 31.1.2016; è stato comunque specificato che aveva interesse a sostenere la continuità CP_5 aziendale delle società concessionarie avendo il fine di ottenere mediante la Cont propria controllata la concessione in affitto delle stesse. Analoga precisazione risulta anche nella dichiarazione dell'amministratore di rinuncia al credito del 20.3.2016 (doc.7) e nella relazione dell'amministratore sulla C situazione patrimoniale di al 31.12.2016 di cui al verbale di assemblea del
6.2.2017 (doc.13).
E' quindi documentato, oltre che pacifico, sia che ha costituito CP_5 appositamente la società al fine di ottenere tramite detta società CP_6 partecipata al 100% la concessione in affitto delle aziende esercenti l'attività di concessionarie , sia che tale finalità era accettata da ed era nota CP_4 CP_6 ai partecipanti della Convenzione del 13.11.2015.
Può pertanto ritenersi che vi fosse un collegamento funzionale tra il trasferimento delle auto d'epoca da ad e la convenzione sottoscritta CP_5 CP_6 con;
tuttavia non risulta che, dopo il venir meno della Controparte_4 convenzione per mancanza degli standard richiesti da alla scadenza CP_4 del 31.1.2017, avesse chiesto alla propria partecipata la restituzione del CP_5 finanziamento effettuato, anzi tutt'altro.
Con dichiarazione diretta ad A.I.G. del 20.3.2016 (doc 7), n.q. di CP_9 amministratore unico di ha dichiarato di rinunciare al credito di un milione CP_5 di Euro nei confronti di di cui aveva il 100% delle quote, nonchè al CP_6 credito di € 475.000,00 nei confronti di e di € 70.000,00 nei confronti di Pt_3
Marche Motori Srl a favore di CP_6
C In data 9.5.2016 (amministratore ) ha venduto tutte le quote di CP_9
(valore nominale di capitale sociale € 10.000,00 prezzo € 10.000,00) il CP_6
70% ad ed il 30% ad dichiarando <che non CP_2 Parte_2 risultano ad oggi versamenti fatti dalla società cedente alla società “
[...]
a titolo di finanziamento, di versamento in conto capitale, in conto CP_3 futuro aumento di capitale o ad altro titolo>. In pari data n.q. di CP_9 amministratore di ha rilasciato la dichiarazione sostitutiva di notorietà CP_5 prima riportata, dichiarando la rinuncia al credito commerciale di Euro un Cont milione nei confronti di .
Tale rinuncia preclude naturalmente la ripetibilità del finanziamento, anche se credito commerciale ed anche considerando il collegamento funzionale tra il finanziamento e la convenzione. I due motivi vanno pertanto respinti.
L'appellante ha contestato la validità di tale rinuncia, per ragioni che vengono esaminate con il terzo motivo di appello.
La terza censura alla sentenza impugnata (“III) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1324 e 1442, u.c. c.c. nonché dell'art. 2475 ter c.c., in relazione all'eccezione di inefficacia della rinuncia al credito compiuta dall'amministratore per conflitto di interessi con la Società rappresentata.
Omessa pronuncia sull'eccezione di inefficacia probatoria della rinuncia al credito.”) è infondata. lamenta l'omesso esame delle eccezioni relative Controparte_1 all'efficacia probatoria del documento datato 20.03.2016, che presenterebbe vizi rilevabili anche ex officio, essendo formato da due pagine distinte e con il timbro postale apposto solo sulla seconda pagina, sicchè dovrebbe ritenersi apocrifo e privo di valore probatorio, oltre che nullo per illeceità imprescrittibile, non ratificato formalmente dall'assemblea; il Tribunale erroneamente avrebbe ritenuto tardiva l'eccezione che , Persona_2 nel rinunciare al credito della verso la Controparte_1 Controparte_3 avesse agito in conflitto di interessi, trattandosi di
contro
-eccezione alla produzione del documento;
l'atto dispositivo sarebbe stato compiuto una volta venuta meno la situazione di co-interessenza tra la e la Controparte_7 ed alla vigilia della sottoscrizione della nuova convenzione Controparte_3
Cont del 18.04.2016 di con la e la costituita dalla Parte_1 CP_12 famiglia per l'ottenimento dell'affitto di azienda, nonché della Parte_1 sottoscrizione, in data 28.4.2016, del contratto di affitto di azienda tra CP_3
rappresentata da , e la rappresentata
[...] Parte_4 Controparte_3 da , e della cessione, in data 9.05.2016, delle quote sociali Persona_2 della alla famiglia sarebbe evidente che le Controparte_3 Parte_1 esigenze delle due società rappresentate dallo stesso amministratore,
, fossero incompatibili in quanto la Persona_2 Controparte_1 aveva interesse a conservare le proprie ragioni creditorie, mentre
[...] aveva interesse a non rimborsare un debito così oneroso pur CP_3 godendone i frutti in termini di concessione del mandato;
il fatto che vi CP_4 fosse un accordo tra e e che Parte_4 Persona_2 quest'ultimo fosse il mero prestanome del primo emergerebbe dal fatto che in data 14.10.2013 si sarebbe fatto rilasciare dal Parte_4 CP_9 procura irrevocabile a vendere le quote della a qualunque Controparte_1 prezzo e a chiunque compreso se stesso;
nello stesso contesto si inquadrerebbe la vendita delle quote della al valore nominale CP_3 per euro 10.000,00, nonostante l'alto valore della società, in quel momento titolare del contratto di affitto di azienda con comprensivo degli CP_3 immobili di svolgimento dell'attività e dei premi vendita riconosciuti da CP_4 con la convenzione del 18.4.2016, nonché del contratto di mandato di assistenza e vendita a tempo indeterminato. Augurium sostiene che non avrebbe mai disconosciuto Controparte_1 la dichiarazione di rinuncia prodotta da inoltre, a Controparte_3 prescindere dalla presenza o meno del timbro postale sulla prima pagina, la data apposta sulla scrittura non potrebbe essere contestata da chi l'ha sottoscritta;
la rinuncia al credito sarebbe stata ratificata anche dall'assemblea dei soci della del 6 febbraio 2017; l'eccezione di Controparte_1 annullamento per conflitto di interessi sarebbe tardiva in quanto proposta da solamente con la seconda memoria istruttoria;
nell'atto Controparte_1 di cessione di quote della del 9 maggio 2016 l'odierna Controparte_3 appellante avrebbe dichiarato che non risultavano versamenti effettuati a favore della a titolo di finanziamento o ad altro titolo. Controparte_3
Il Collegio rileva che l'apposizione del timbro postale solo sulla seconda pagina non rende incerta la data dell'atto di rinuncia, considerato che è proprio in detta pagina che vi sono sia la dichiarazione di sia la sua CP_9 sottoscrizione.
Quanto all'asserita illiceità imprescrittibile dell'atto perché compiuto da CP_9 in conflitto di interessi e per un accordo con PA, si rileva che l'azione di annullamento si prescrive in cinque anni ma l'annullabilità può essere opposta senza limiti di tempo (art. 1442 c.c.).
Si osserva tuttavia che l'assunto secondo cui l'atto dispositivo del 20.3.2016 non sarebbe stato ratificato dall'assemblea è infondato.
C Risulta infatti letto ed approvato il verbale di assemblea di del 6.2.2017
(doc 13) in cui l'amministrazione ha esposto la relazione sulla situazione patrimoniale della Società al 31.12.2016, indicando analiticamente anche l'iter del finanziamento, l'esito della Convenzione e lo stralcio dei crediti vantati da C Cont
nei confronti di . L'assemblea ha altresì approvato con verbale del
21.2.2017 (doc 14) la situazione patrimoniale della società risultante dalla suddetta relazione ed ha deliberato di ripianare le perdite, quanto ad euro
1.000.000,00 azzerando il capitale sociale.
Non vi sono inoltre elementi né testuali, né derivanti da una serie di univoci indizi muniti dei requisiti di gravità, precisione e concordanza da cui possa fondatamente evincersi, secondo quanto sostenuto dalla odierna parte appellante, che l'”irripetibilità” del credito attenesse esclusivamente ai rapporti con la procedura concordataria, e al relativo esito, e non anche al rapporto interno tra la e la Controparte_1 Controparte_3
L'operato dell'amministratore è stato quindi fatto proprio e convalidato dall'assemblea della società; sicché, in mancanza di allegazione e prova che tale approvazione sia stata frutto di artifizi o raggiri per indurre l'assemblea in errore, deve ritenersi la piena validità della rinuncia al credito in esame.
L'appello va pertanto rigettato con diversa motivazione.
Le spese seguono la soccombenza.
In applicazione del principio di soccombenza, le spese del grado vanno poste a carico dell'appellante nella misura liquidata in Controparte_1 dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri medi esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio.
Il rigetto integrale dell'appello comporta l'obbligo di versamento di un ulteriore importo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la Controparte_1 CP_2 sentenza n. 2105/2021 emessa dal Tribunale di Firenze, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
Rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1
che liquida in € 18.511,00 oltre spese generali 15%, i.v.a. e CP_2
c.a.p. come per legge.
Dichiara sussistere l'obbligo di pagamento di un ulteriore importo di contributo unificato pari a quello di iscrizione a ruolo della presente causa Firenze, camera di consiglio del 8.10.2025
Il C.A. relatore ed estensore
Dott. Giovanni Gerace
Il Presidente
dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Giovanni Gerace Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 383/2022 promossa da:
(cf: ) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
AL FU (cf: ) e dell' Avv. Prof. Antonio D'Alessio C.F._1
(cf: Appellante C.F._2
contro
(P.iva ) con il patrocinio degli Avv.ti Francesco CP_2 P.IVA_2
LA (cf: ) e FA LE (cf: ) C.F._3 C.F._4
Appellata avverso la sentenza n. 2105/2021 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il
16/8/2021 RG. n. 9950/2018. CONCLUSIONI
In data 29.5.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Voglia l'ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis rejectis, in riforma della sentenza N. 2105/2021 resa dal Tribunale di Firenze in data 16/8/2021, non notificata, dichiarare inammissibile e/o rigettare l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo n. 2500/2018, notificato il 4/7/2018 dalla (ora Controparte_3
, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo emesso dal Controparte_2
Tribunale di Firenze in data 17 maggio 2018 n. 2500 per l'importo di euro
1.000.000,00, oltre interessi e spese della procedura monitoria su ricorso della nei confronti della (ora Controparte_1 Controparte_3 CP_2
e notificato il 28.05. 2018 e per l'effetto condannare la
[...] CP_3
(ora al pagamento in favore della
[...] Controparte_2 Controparte_1 della somma di euro 1.000.000 (euro un milione) oltre interessi dalle
[...] scadenze delle singole fatture sino al soddisfo. Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Per la parte appellata:
“l'Ecc.ma Corte di Appello adita Voglia rigettare l'appello proposto da
condannandola al pagamento di spese e competenze Controparte_1 del presente giudizio, da adeguarsi ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori, che si dichiarano antistatari ex art. 93 c.p.c.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 2105/2021 pubblicata il 16/8/2021 il Tribunale di Firenze ha così deciso: “a. Revoca il decreto ingiuntivo n. 2500/2018, emesso dal
Tribunale di Firenze in data 17.5.2018; b. Rigetta la domanda proposta da nei confronti della società opponente;
c. Condanna Controparte_1 al pagamento in favore di parte opponente delle Controparte_1 spese di giudizio (incluse quelle relative alla fase cautelare svolta in corso di causa), che liquida in complessivi € 38.000,00 (di cui € 850,00 per esborsi), oltre RSG, IVA e CPA come per legge”.
Tale sentenza è stata emessa sull'opposizione promossa da CP_3 al decreto ingiuntivo n. 2500/2018 del 17/5/2018, con il quale le era
[...] stato ingiunto il pagamento in favore di della Controparte_1 somma di € 1.000.000,00, oltre interessi e spese, corrispondente al valore di undici auto d'epoca trasferite da alla opponente in Controparte_1 adempimento degli obblighi assunti nei confronti di e Controparte_4 [...]
(Convenzione del 13 novembre 2015). CP_3
A sostegno dell'opposizione aveva dedotto che attraverso Controparte_3 tale Convenzione la intendeva acquisire, tramite la Controparte_1 partecipata le concessioni per la vendita di auto a marchio Controparte_3
gestite dalla (società, quest'ultima, facente parte del CP_4 CP_3 CP_3 gruppo societario “PA”) e che il trasferimento di auto d'epoca era stato effettuato come un versamento in conto capitale, ripetibile solo in caso di scioglimento della società e comunque nei limiti dell'attivo; che in ogni caso, aveva espressamente rinunciato al credito nei Controparte_1 confronti di con apposita dichiarazione del legale Controparte_3 rappresentante successivamente confermata anche dall'assemblea dei soci. Per tali motivi si era opposta chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo. si era costituita in giudizio contestando l'opposizione e Controparte_1 formulando richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del d.i., che veniva respinta dal Tribunale. In corso di causa aveva promosso procedimento cautelare con richiesta di autorizzazione al sequestro preventivo nei confronti della opponente, richiesta anch'essa rigettata;
avverso il provvedimento aveva proposto reclamo, anch'esso rigettato.
La causa, istruita documentalmente, veniva decisa come sopra indicato.
Con atto di citazione ritualmente notificato, Controparte_1
(di seguito o anche APPELLANTE) ha convenuto in giudizio, innanzi questa CP_5
Corte di Appello, (di seguito solo o anche CP_2 CP_2
APPELLATA), quale società incorporante (di seguito anche Controparte_3
Cont
) con atto di fusione ai rogiti per Notaio di Corato (BA) Persona_1 del 29.12.2021, proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
I) Errata interpretazione e travisamento dei documenti prodotti in atti. Erronea qualificazione del trasferimento delle auto di epoca dalla Controparte_7 alla quale “finanziamento irripetibile”;
[...] Controparte_3
II) Errata interpretazione e travisamento dei documenti prodotti in atti.
Erronea qualificazione – sotto altri profili - del trasferimento delle auto di epoca dalla alla quale “finanziamento Controparte_7 Controparte_3 irripetibile, non condizionato o subordinato all'esito positivo della complessa operazione”. contraddittorietà della motivazione;
III) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1324 e 1442, u.c. c.c. nonché dell'art. 2475 ter c.c., in relazione all'eccezione di inefficacia della rinuncia al credito compiuta dall'amministratore per conflitto di interessi con la Società rappresentata;
omessa pronuncia sull'eccezione di inefficacia probatoria della rinuncia al credito.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, ha CP_2 contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, per contro, la conferma.
In data 29.5.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti precisate come in epigrafe trascritte a seguito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Si riporta per comodità espositiva un estratto della sentenza. “Il credito azionato con il ricorso monitorio è fondato genericamente su fatture commerciali inerenti automobili, per un totale di € 1.000.000,00. E' pacifico tuttavia che tali fatture commerciali non siano state emesse a fronte di una operazione di vendita, o comunque riconducibile ad una fornitura, ma che si sia trattato della modalità con la quale ha adempiuto Controparte_1 quanto a suo carico in forza della convenzione del 13.11.15 (doc. 4 fascicolo parte opponente), cioè trasferimento delle auto alla controllata CP_3
e successivo trasferimento da questa a Porsche Italia s.r.l., in
[...] compensazione di crediti da questa vantati nei confronti di Tale CP_3 operazione è indicata con il termine di trasferimento “a titolo di finanza nuova”, dunque parrebbe in sostanza trattarsi di un finanziamento erogato dalla opposta in favore di al CP_3 Controparte_8 fine di “sostenere la continuità aziendale di tali ultime tre società” (pag. 4 convenzione), al fine di rendere la controllata poi concessionaria in affitto delle aziende, le quali avevano presentato domanda di accesso a concordato preventivo o di accordo di ristrutturazione di debiti. E' altresì pacifico che, pur essendo stata autorizzata dal Tribunale di Chieti “la definizione transattiva dei rapporti...con Porsche Italia s.r.l. nei termini di cui alla convenzione 13.11.15”,
l'operazione non sia poi giunta a buon fine, non essendo la opposta riuscita ad ottenere gli standard finanziari richiesti da , con conseguente subentro CP_4 di nella in quanto dotata dei predetti Parte_1 Controparte_3 standard;
tutta la vicenda è efficacemente riassunta nel verbale di assemblea del 6.2.17 (doc. 14 fascicolo opponente). Controparte_1
Oggetto di discussione è, in realtà, la sorte di tale finanziamento, e prima ancora la sua natura, in quanto considerato dalla società opponente un finanziamento irripetibile (come tale espressamente indicato anche nel verbale di assemblea di del 9.5.16), mentre dalla opposta un CP_3 finanziamento la cui efficacia era subordinata al buon esito della complessa operazione in precedenza indicata.
Il trasferimento delle auto d'epoca va tuttavia ritenuto un'operazione di finanziamento “irripetibile”, non condizionato o subordinato all'esito positivo della complessiva operazione. In primo luogo, non emerge dalla convenzione stipulata in data 13.11.2015 alcuna espressa previsione condizionale che subordini l'efficacia del finanziamento alla conduzione dell'affitto di azienda da parte della CP_3
, controllata da .
[...] Controparte_1
Neppure potrebbe parlarsi di presupposizione. Manca, nel caso di specie, il tratto indefettibile di tale istituto, rappresentato dalla prova della comune consapevolezza dell'evento supposto: il trasferimento delle auto d'epoca era infatti volto espressamente a ripianare i debiti di nei confronti di CP_3
per cui non può desumersi né dal tenore della convenzione né CP_4 dal comportamento delle parti che il buon esito dell'intera operazione di affitto, cui tendeva tramite la sua partecipata, costituisse il Controparte_1 presupposto indefettibile del contratto di finanziamento.
A tal fine, non potrebbe soccorrere neanche la qualificazione del finanziamento in termini di “finanza dedicata ad uno specifico affare”, ai sensi dell'art. 2447 decies c.c.. Il finanziamento destinato si qualifica come una particolare forma di patrimonio separato, formato dai proventi prodotti dall'esecuzione di un affare specifico alla cui realizzazione sia stato destinato il finanziamento di un soggetto terzo. Nel caso di specie, manca la finalizzazione del finanziamento alla realizzazione di un affare i cui proventi possano rimborsare il finanziamento stesso: come si è detto, infatti, il trasferimento aveva il solo espresso scopo di compensare i debiti della , per cui le parti non hanno CP_3 previsto alcun piano di rimborso in favore del “terzo” finanziatore.
Il finanziamento così come realizzatosi può ricomprendersi, piuttosto, fra quei negozi atipici a titolo gratuito in cui il socio di una società ( CP_1
effettua un finanziamento a titolo gratuito, senza alcuna contropartita
[...] diretta, a favore della società cui partecipa ( ), mosso dalla CP_3 CP_3 volontà di incrementare il patrimonio di quest'ultima al fine di esercitare la sua attività (in particolare ripianare i debiti di ed ottenere da questa l'affitto CP_3
d'azienda). È proprio questo interesse, di natura patrimoniale, a costituire la causa in concreto di tale negozio e dunque il “corrispettivo indiretto” dello spostamento patrimoniale unilaterale, che dunque non può dirsi privo di giustificazione (e per questo ripetibile). Va inoltre esclusa anche la possibilità di qualificare il trasferimento in termini di
“credito commerciale”. Sono tali quei crediti che derivano da una dilazione di pagamento concessa normalmente dai fornitori ai propri clienti, in relazione alla vendita di prodotti, merci e servizi. Tali crediti possono essere ricompresi fra le operazioni di finanziamento, poiché di fatto il fornitore effettua un prestito al cliente, rinunciando alla disponibilità dell'utilità corrispondente al corrispettivo, la cui erogazione viene semplicemente postergata per un certo periodo. Non sembra tuttavia essere questa la circostanza verificatasi nei fatti, poiché il trasferimento è stato espressamente qualificato come “irripetibile”.
Il finanziamento assume, piuttosto, i tratti di un vero e proprio “versamento in conto capitale”. Questo tipo di versamenti ha una causa del tutto diversa da quelli realizzati a titolo di mutuo, ed assimilabile a quella del capitale di rischio.
Nel primo caso, infatti, il socio effettua un finanziamento a favore della società al fine di incrementarne il patrimonio che, seppur non incidente sul capitale sociale, non dà luogo a crediti esigibili e può essere restituito solo allo scioglimento della società nei limiti del residuo attivo;
nel secondo caso, invece, il socio effettua un versamento a titolo di mutuo, riservandosi così il diritto alla restituzione anche durante la vita della società. Se i soci non forniscono una denominazione esplicita all'operazione di versamento, si pone un problema di interpretazione della volontà negoziale delle parti (Cass. civ.
31.03.2006, n. 7692): nel caso di specie, tale volontà si dirige nel senso del versamento “in conto capitale”, in ragione della espressa qualificazione del credito come “irripetibile”.
Del resto nella domanda di concordato in continuità in (doc. 5), cui è CP_3 allegata altresì una dichiarazione nello stesso senso dell'amministratore unico della opposta, si qualifica espressamente tale finanziamento come non ripetibile;
nel parere reso dai commissari al Tribunale si ribadisce la predetta natura del finanziamento, specificando altresì che i commissari avevano appunto richiesto di corredare la richiesta con una dichiarazione, tra l'altro, da parte di , circa la non ripetibilità delle somme in questione Controparte_1
(pag. 2) ed anche sulla scorta di tale elemento è stato espresso dagli stessi un parere positivo ed il Tribunale ha provveduto di conseguenza (doc. 6). non può dunque oggi, mutata la compagine sociale, Controparte_1 richiedere ad , la quale ha rivestito nell'occasione il ruolo di mero CP_3 tramite per far pervenire ad un finanziamento non ripetibile, la CP_3 restituzione di tale finanziamento, finendo per far ricadere su di questa le conseguenze di una complessa operazione che non ha avuto buon esito.
In questo senso vanno pertanto lette la dichiarazione di “rinuncia al credito”
(doc. 7) e “stralcio” di cui al verbale di assemblea del 6.2.17 (doc. 13), che valgono appunto anche a confermare la natura non ripetibile del finanziamento.
Pur volendo in via di mera ipotesi interpretare diversamente la volontà dei contraenti, la rinuncia al credito effettuata dall'allora amministratore unico della in data 23.5.2016 a favore della controllata Controparte_1 CP_3
condurrebbe comunque all'esclusione della sussistenza del credito di
[...]
. La rinuncia è stata compiuta dall'amministratore che, alla Controparte_1 luce delle visure camerali, era dotato di pieni poteri di rappresentanza, sostanziale e processuale. Essa, inoltre, non si può ritenere invalida per conflitto di interessi, così come asserito da parte ricorrente, tra l'altro tardivamente per la prima volta soltanto nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 2
c.p.c. (nulla era stato, significativamente, lamentato sul punto all'atto della costituzione in giudizio, nonostante la lamentata gravità di un simile conflitto).
Da un lato, infatti, quest'ultima non ha provato la situazione di conflitto di interessi che avrebbe determinato l'invalidità della rinuncia limitandosi ad allegare (come si è detto tardivamente), senza provare, una sorta di accordo tra il e il PA, per cui il primo avrebbe agito come prestanome del CP_9 secondo, non essendo sufficiente a tal fine limitarsi ad affermare che al momento della rinuncia il era amministratore sia della rinunciante che CP_9 della beneficiaria;
dall'altro la rinuncia non è stata impugnata nei termini prescrizionali previsti dalla legge (ex art. 1442 c.c.).
Oltretutto il negozio abdicativo, che comunque non sembra rientrare fra quelli che necessitano di una specifica autorizzazione dall'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2479 co.2 n.5 c.c., è stato avvalorato dal verbale dell'assemblea di del 6.2.2017, durante la quale l'allora amministratore Controparte_1 unico ha effettuato, ai sensi dell'art. 2446 c.c., la relazione attinente CP_9 alle perdite che avrebbero determinato la necessaria riduzione del capitale sociale. I soci infatti, venuti a conoscenza delle circostanze che hanno determinato le perdite prima della celebrazione dell'assemblea (poiché proprio al fine di permettere una cognizione completa della situazione economica della società, la disposizione prevede il deposito della relazione otto giorni prima dell'assemblea), nulla hanno avuto da contestare in merito alla rinuncia al credito, approvando il verbale nel quale si dava atto dello “stralcio” dello stesso.
Secondo la opposta la mancanza di qualsiasi ratifica sarebbe avvalorata dalla considerazione del predetto credito nei bilanci successivi alla rinuncia, ed in particolare nella relazione sulla gestione allegata al bilancio di CP_1 del 13.12.2017 (all. A alla seconda memoria di parte opposta nel
[...] giudizio di merito), nello stato patrimoniale attivo di Controparte_1 aggiornato al 2016 (all. B) e nel bilancio di aggiornato al CP_3
31.12.2016 (all.C). Ma da tali documenti non emerge con certezza la considerazione del predetto credito nella contabilità delle due diverse società, anche perché la ricorrente non indica con precisione quale fra le voci elencate nei bilanci corrisponda al credito oggetto del giudizio di merito. L'unico riferimento esplicito, relativo al debito di €1.546.676 riportato dal bilancio di
aggiornato al 31.12.2016, non sembra idoneo a sostenere la CP_3 tesi di poiché viene riportato alle voci “debiti verso Controparte_1 fornitori” e “altri debiti” che rendono difficilmente riconducibile lo stesso alla titolarità attiva della ricorrente. In ogni caso, poi, sotto il profilo dell'efficacia dell'atto dismissivo, una manifestazione di volontà negoziale espressa e valida, quale la rinuncia al credito realizzata dall'amministratore unico, non può certamente essere modificata o in qualche modo inficiata da un documento contabile come il bilancio, atto meramente dichiarativo e ricognitivo della situazione economico-finanziaria di una società.
L'interpretazione in precedenza fornita risulta del resto confermata dalla circostanza che abbia ceduto in favore di Controparte_1 [...] in data 9.5.16 – operazione significativamente Parte_2 stavolta non contestata dalla società opposta, quanto alla sussistenza dei relativi poteri in capo al – garantendo che “non risultano ad oggi CP_9 versamenti fatti dalla società cedente alla “ a titolo di Controparte_3 finanziamento...o ad altro titolo” e tale espressione, sia pure in modo non felice, pare avere avuto il senso di garantire appunto il cessionario circa
l'inesistenza, alla data della cessione, di somme oggetto di finanziamento ripetibile e dunque di un conseguente obbligo restitutorio, dichiarazione da ricollegare alla precedente “rinuncia al credito” del 20.3.16”.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
Il primo motivo di gravame (“I) Errata interpretazione e travisamento dei documenti prodotti in atti. Erronea qualificazione del trasferimento delle auto di epoca dalla alla quale Controparte_7 Controparte_3
“finanziamento irripetibile”) ed il secondo (“II) Errata interpretazione e travisamento dei documenti prodotti in atti. Erronea qualificazione – sotto altri profili - del trasferimento delle auto di epoca dalla alla Controparte_7 [...] quale “finanziamento irripetibile, non condizionato o Controparte_3 subordinato all'esito positivo della complessa operazione”. Contraddittorietà della motivazione”) vengono esaminati congiuntamente, attesa la stretta connessione.
L'appellante contesta la qualificazione di non ripetibile data al finanziamento dal Tribunale deducendo che: a) La formula “i finanziamenti erogati alla
[...] per quanto inerente il trasferimento a Porsche delle auto Controparte_3
d'epoca sono stati autorizzati dal Tribunale con vincolo di non ripetibilità”, contenuta nella rinuncia al credito del 20 marzo 2016, riguarderebbe la procedura concorsuale e il rapporto tra e in Controparte_3 CP_3 concordato, ma non i rapporti tra e;
b) Controparte_1 CP_3
l'emissione delle fatture, regolarmente contabilizzate, di per sé escluderebbe la volontà di trasferimento a titolo gratuito delle auto;
c) nei bilanci successivi alla rinuncia il “finanziamento” sarebbe riportato alle voci “Debiti verso fornitori” e “altri debiti” nello stato patrimoniale passivo allegato al bilancio di esercizio al 31.12.2016; nel bilancio della aggiornato al Controparte_3 31.12.2016 il debito di Euro 1.546.676,00, comprensivo del credito azionato in via monitoria, sarebbe come tale regolarmente riportato, con piena efficacia vincolante nei confronti di tutti i soggetti legati dal rapporto sociale (sul punto richiama Cass. Civ., ord. 25.5.2016, n. 10828); d) come evidenziato dal
Tribunale in sede di reclamo, la definizione del finanziamento come irripetibile sarebbe stata effettuata unilateralmente da nell'istanza del CP_3
23/11/2015 di autorizzazione alla definizione transattiva dei rapporti con
Porsche Italia, ma non risulterebbe da alcun documento avente data certa anteriore e sottoscritto dalla società .; e) il Tribunale in Controparte_1 sede di reclamo avrebbe accertato che la dichiarazione di , Persona_2 allora amministratore Unico di , con cui Controparte_10 CP_3 avrebbe dato atto che il trasferimento delle undici autovetture d'epoca in favore di consisteva in una prestazione e obbligazione autonoma CP_3 non oggetto di ripetizione, sarebbe sprovvista di data e non sarebbe in grado di provare che tale volontà fosse stata manifestata contestualmente al raggiungimento dell'intesa con e;
f) nella stessa CP_3 Controparte_4 dichiarazione resa dall'amministratore di in data Controparte_1
20.3.2016 sarebbe precisato: “La società è creditrice nei confronti della Ditta in indirizzo ( per Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) per Controparte_3 merce regolarmente fornita come da fatture 6-55, 6-56, 6-57, 6-58, 6-59, 6-
60, 6-61, 6-62, 6-63, 6-64 del del 30/11/2015 e n.
6-68 del 03/12/2015”; g) risulterebbe quindi che il trasferimento delle auto d'epoca fosse “credito commerciale”; h) essendo socia di i bilanci attestanti la posizione CP_5 CP_6 creditoria della prima nei confronti della seconda avrebbero in questa sede valore confessorio;
essendo venuto meno il fondamento giustificativo dell'operazione di ottenere l'affitto delle aziende, l'attribuzione sarebbe risultata priva di causa, essendovi un evidente collegamento funzionale e sinallagmatico tra il trasferimento delle auto d'epoca da a e la CP_5 CP_6 convenzione sottoscritta con sarebbe erronea la Controparte_4 qualificazione di “versamento in conto capitale”, atteso che non avrebbe CP_6 ricoperto il ruolo di “mero tramite” per far pervenire ad un finanziamento Pt_3 bensì di reale protagonista della complessa operazione, quale società costituita per l'ottenimento dell'affitto di azienda, come verificatosi una volta mutata la sua compagine sociale.
Parte appellata sostiene che l'operazione di trasferimento di auto d'epoca fosse come “versamento in conto capitale” eseguito dal socio Controparte_1 in favore della società partecipata e da tale qualificazione Controparte_3 discenderebbe l'irripetibilità di quanto versato;
in data 20 marzo 2016 CP_5 avrebbe rinunciato irrevocabilmente al credito vantato nei confronti di CP_6 in data 9 maggio 2016 la avrebbe ceduto tutte le quote Controparte_1 da essa detenute nella in favore di per il 70% e Controparte_3 CP_2 di per il 30%, dichiarando l'inesistenza di crediti nei Parte_2 confronti della società ceduta per finanziamenti o versamenti o ad altro titolo;
nella Convenzione del 13.11.2015 non vi sarebbe alcuna indicazione che il trasferimento d'auto d'epoca fosse condizionato al buon esito dell'operazione di affitto d'azienda.
Esaminate approfonditamente le contrapposte tesi, il Collegio rileva che alcune contestazioni alla sentenza formulate dall'appellante possono ritenersi fondate e sono state accolte anche dal Tribunale di Firenze con l'ordinanza emessa in data 23.7.2021 in sede di reclamo avverso il rigetto dell'istanza cautelare di sequestro conservativo: nella convenzione stipulata tra e CP_5 Pt_3 [...]
non vi è la definizione del finanziamento come irripetibile: è stata CP_4 così definita unilateralmente da nell' istanza al Tribunale di Chieti del Pt_3
23/11/15 di autorizzazione alla definizione transattiva dei rapporti con P.I. senza che ciò risultasse dal contenuto di alcun documento avente data certa anteriore e sottoscritta da inoltre, se avesse sin dall'inizio inteso il CP_5 CP_5 finanziamento come irripetibile non avrebbe avuto senso la successiva rinuncia del 20/03/16, che può quindi essere interpretata come atto dispositivo in relazione a un credito effettivamente sussistente.
Nell'atto di rinuncia al credito (doc.7) datata 20.3.2016 l'amministratore di
[...]
) ha dichiarato: “premesso -che La società è creditrice nei confronti CP_11 della Ditta in indirizzo ( per Euro 1.000.000,00 Controparte_3
(unmilione/00) per merce regolarmente fornita come da fatture [….]”. Con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 DPR n. 445/2000) datato 9.5.2016 (doc.12) in qualità di legale rappresentante di ha CP_9 CP_5 dichiarato “che il valore fiscale del credito commerciale al quale ha rinunciato in data 09 maggio 2016 ammontava ad Euro 1.000.000,00 e che rappresentava crediti di natura commerciale maturati nel corso del 2015 nei confronti della società “ , coincide con il suo valore nominale Controparte_3 ed è quindi pari ad Euro 1.000.000,00”.
Deve pertanto ritenersi, come sostenuto da parte appellante, che il trasferimento delle auto d'epoca tra e Controparte_1 CP_3 era stato concepito dalle parti in termini di “credito commerciale” e non in
[...] conto capitale.
Quanto all'assunto secondo cui l'attribuzione sarebbe risultata priva di causa essendo venuto meno il fondamento giustificativo dell'operazione di ottenere l'affitto delle aziende, si rileva che nella convenzione del 3.11.2015 (doc. 4) non sono state previste eventuali ricadute o effetti sul finanziamento per l'ipotesi di mancato rinnovo del mandato di concessionaria ad per CP_4 Pt_3 mancanza degli standard richiesti entro la data fissata al 31.1.2016; è stato comunque specificato che aveva interesse a sostenere la continuità CP_5 aziendale delle società concessionarie avendo il fine di ottenere mediante la Cont propria controllata la concessione in affitto delle stesse. Analoga precisazione risulta anche nella dichiarazione dell'amministratore di rinuncia al credito del 20.3.2016 (doc.7) e nella relazione dell'amministratore sulla C situazione patrimoniale di al 31.12.2016 di cui al verbale di assemblea del
6.2.2017 (doc.13).
E' quindi documentato, oltre che pacifico, sia che ha costituito CP_5 appositamente la società al fine di ottenere tramite detta società CP_6 partecipata al 100% la concessione in affitto delle aziende esercenti l'attività di concessionarie , sia che tale finalità era accettata da ed era nota CP_4 CP_6 ai partecipanti della Convenzione del 13.11.2015.
Può pertanto ritenersi che vi fosse un collegamento funzionale tra il trasferimento delle auto d'epoca da ad e la convenzione sottoscritta CP_5 CP_6 con;
tuttavia non risulta che, dopo il venir meno della Controparte_4 convenzione per mancanza degli standard richiesti da alla scadenza CP_4 del 31.1.2017, avesse chiesto alla propria partecipata la restituzione del CP_5 finanziamento effettuato, anzi tutt'altro.
Con dichiarazione diretta ad A.I.G. del 20.3.2016 (doc 7), n.q. di CP_9 amministratore unico di ha dichiarato di rinunciare al credito di un milione CP_5 di Euro nei confronti di di cui aveva il 100% delle quote, nonchè al CP_6 credito di € 475.000,00 nei confronti di e di € 70.000,00 nei confronti di Pt_3
Marche Motori Srl a favore di CP_6
C In data 9.5.2016 (amministratore ) ha venduto tutte le quote di CP_9
(valore nominale di capitale sociale € 10.000,00 prezzo € 10.000,00) il CP_6
70% ad ed il 30% ad dichiarando <che non CP_2 Parte_2 risultano ad oggi versamenti fatti dalla società cedente alla società “
[...]
a titolo di finanziamento, di versamento in conto capitale, in conto CP_3 futuro aumento di capitale o ad altro titolo>. In pari data n.q. di CP_9 amministratore di ha rilasciato la dichiarazione sostitutiva di notorietà CP_5 prima riportata, dichiarando la rinuncia al credito commerciale di Euro un Cont milione nei confronti di .
Tale rinuncia preclude naturalmente la ripetibilità del finanziamento, anche se credito commerciale ed anche considerando il collegamento funzionale tra il finanziamento e la convenzione. I due motivi vanno pertanto respinti.
L'appellante ha contestato la validità di tale rinuncia, per ragioni che vengono esaminate con il terzo motivo di appello.
La terza censura alla sentenza impugnata (“III) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1324 e 1442, u.c. c.c. nonché dell'art. 2475 ter c.c., in relazione all'eccezione di inefficacia della rinuncia al credito compiuta dall'amministratore per conflitto di interessi con la Società rappresentata.
Omessa pronuncia sull'eccezione di inefficacia probatoria della rinuncia al credito.”) è infondata. lamenta l'omesso esame delle eccezioni relative Controparte_1 all'efficacia probatoria del documento datato 20.03.2016, che presenterebbe vizi rilevabili anche ex officio, essendo formato da due pagine distinte e con il timbro postale apposto solo sulla seconda pagina, sicchè dovrebbe ritenersi apocrifo e privo di valore probatorio, oltre che nullo per illeceità imprescrittibile, non ratificato formalmente dall'assemblea; il Tribunale erroneamente avrebbe ritenuto tardiva l'eccezione che , Persona_2 nel rinunciare al credito della verso la Controparte_1 Controparte_3 avesse agito in conflitto di interessi, trattandosi di
contro
-eccezione alla produzione del documento;
l'atto dispositivo sarebbe stato compiuto una volta venuta meno la situazione di co-interessenza tra la e la Controparte_7 ed alla vigilia della sottoscrizione della nuova convenzione Controparte_3
Cont del 18.04.2016 di con la e la costituita dalla Parte_1 CP_12 famiglia per l'ottenimento dell'affitto di azienda, nonché della Parte_1 sottoscrizione, in data 28.4.2016, del contratto di affitto di azienda tra CP_3
rappresentata da , e la rappresentata
[...] Parte_4 Controparte_3 da , e della cessione, in data 9.05.2016, delle quote sociali Persona_2 della alla famiglia sarebbe evidente che le Controparte_3 Parte_1 esigenze delle due società rappresentate dallo stesso amministratore,
, fossero incompatibili in quanto la Persona_2 Controparte_1 aveva interesse a conservare le proprie ragioni creditorie, mentre
[...] aveva interesse a non rimborsare un debito così oneroso pur CP_3 godendone i frutti in termini di concessione del mandato;
il fatto che vi CP_4 fosse un accordo tra e e che Parte_4 Persona_2 quest'ultimo fosse il mero prestanome del primo emergerebbe dal fatto che in data 14.10.2013 si sarebbe fatto rilasciare dal Parte_4 CP_9 procura irrevocabile a vendere le quote della a qualunque Controparte_1 prezzo e a chiunque compreso se stesso;
nello stesso contesto si inquadrerebbe la vendita delle quote della al valore nominale CP_3 per euro 10.000,00, nonostante l'alto valore della società, in quel momento titolare del contratto di affitto di azienda con comprensivo degli CP_3 immobili di svolgimento dell'attività e dei premi vendita riconosciuti da CP_4 con la convenzione del 18.4.2016, nonché del contratto di mandato di assistenza e vendita a tempo indeterminato. Augurium sostiene che non avrebbe mai disconosciuto Controparte_1 la dichiarazione di rinuncia prodotta da inoltre, a Controparte_3 prescindere dalla presenza o meno del timbro postale sulla prima pagina, la data apposta sulla scrittura non potrebbe essere contestata da chi l'ha sottoscritta;
la rinuncia al credito sarebbe stata ratificata anche dall'assemblea dei soci della del 6 febbraio 2017; l'eccezione di Controparte_1 annullamento per conflitto di interessi sarebbe tardiva in quanto proposta da solamente con la seconda memoria istruttoria;
nell'atto Controparte_1 di cessione di quote della del 9 maggio 2016 l'odierna Controparte_3 appellante avrebbe dichiarato che non risultavano versamenti effettuati a favore della a titolo di finanziamento o ad altro titolo. Controparte_3
Il Collegio rileva che l'apposizione del timbro postale solo sulla seconda pagina non rende incerta la data dell'atto di rinuncia, considerato che è proprio in detta pagina che vi sono sia la dichiarazione di sia la sua CP_9 sottoscrizione.
Quanto all'asserita illiceità imprescrittibile dell'atto perché compiuto da CP_9 in conflitto di interessi e per un accordo con PA, si rileva che l'azione di annullamento si prescrive in cinque anni ma l'annullabilità può essere opposta senza limiti di tempo (art. 1442 c.c.).
Si osserva tuttavia che l'assunto secondo cui l'atto dispositivo del 20.3.2016 non sarebbe stato ratificato dall'assemblea è infondato.
C Risulta infatti letto ed approvato il verbale di assemblea di del 6.2.2017
(doc 13) in cui l'amministrazione ha esposto la relazione sulla situazione patrimoniale della Società al 31.12.2016, indicando analiticamente anche l'iter del finanziamento, l'esito della Convenzione e lo stralcio dei crediti vantati da C Cont
nei confronti di . L'assemblea ha altresì approvato con verbale del
21.2.2017 (doc 14) la situazione patrimoniale della società risultante dalla suddetta relazione ed ha deliberato di ripianare le perdite, quanto ad euro
1.000.000,00 azzerando il capitale sociale.
Non vi sono inoltre elementi né testuali, né derivanti da una serie di univoci indizi muniti dei requisiti di gravità, precisione e concordanza da cui possa fondatamente evincersi, secondo quanto sostenuto dalla odierna parte appellante, che l'”irripetibilità” del credito attenesse esclusivamente ai rapporti con la procedura concordataria, e al relativo esito, e non anche al rapporto interno tra la e la Controparte_1 Controparte_3
L'operato dell'amministratore è stato quindi fatto proprio e convalidato dall'assemblea della società; sicché, in mancanza di allegazione e prova che tale approvazione sia stata frutto di artifizi o raggiri per indurre l'assemblea in errore, deve ritenersi la piena validità della rinuncia al credito in esame.
L'appello va pertanto rigettato con diversa motivazione.
Le spese seguono la soccombenza.
In applicazione del principio di soccombenza, le spese del grado vanno poste a carico dell'appellante nella misura liquidata in Controparte_1 dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri medi esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio.
Il rigetto integrale dell'appello comporta l'obbligo di versamento di un ulteriore importo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la Controparte_1 CP_2 sentenza n. 2105/2021 emessa dal Tribunale di Firenze, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
Rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1
che liquida in € 18.511,00 oltre spese generali 15%, i.v.a. e CP_2
c.a.p. come per legge.
Dichiara sussistere l'obbligo di pagamento di un ulteriore importo di contributo unificato pari a quello di iscrizione a ruolo della presente causa Firenze, camera di consiglio del 8.10.2025
Il C.A. relatore ed estensore
Dott. Giovanni Gerace
Il Presidente
dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.