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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 29/04/2025, n. 1323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1323 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
Nella persona del giudice dr.ssa Federica Girfatti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento avente RG 4606/2024 pendente
TRA
quale procuratore di se stesso;
Parte_1
OPPONENTE
CONTRO
in persona dall'Avvocatura Distrettuale Controparte_1
dello Stato;
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUCIONI come da note depositate per l'udienza del 28.04.2025
1 FATTO E DIRITTO
Il presente giudizio ha ad oggetto il ricorso in opposizione proposto dall'avv.to avverso il decreto reso in data 12.09.2024 con cui il giudice Parte_1
dr. Geremia Casaburi aveva dichiarato inammissibile l'istanza di liquidazione dei compensi a carico dello Stato per avere esaurito con la pubblicazione della sentenza, la propria potestà decisoria.
Tanto brevemente premesso, va innanzitutto chiarito che il ricorso è stato tempestivamente proposto atteso che il decreto del 12.09.2024 veniva comunicato in pari data (laddove analogo decreto reso in data 11.06.2024 non veniva mai comunicato all'avv.to ) mentre l'opposizione veniva Pt_1
proposta in data 20.09.2024.
Va altresì dichiarata la contumacia del resistente il quale non si è costituito in giudizio nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza.
Trascorrendo al merito, l'opposizione si è rivelata fondata e merita pertanto di essere accolta. Il giudice di merito rigettava l'istanza in quanto l'istanza di liquidazione non era stata presentata tempestivamente secondo le indicazioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 83, comma 3 bis, sostenendo che il decreto di liquidazione doveva essere emesso contemporaneamente alla pronuncia definitiva della causa. In tale ipotesi, ha precisato il giudice, il difensore avrebbe dovuto avanzare la propria pretesa, instaurando un procedimento ordinario ovvero chiedendo l'emissione di un decreto ingiuntivo. Le predette argomentazioni non possono essere condivise.
E' noto al riguardo che con la recentissima sentenza n. 2404 del 25 gennaio
2 tema di patrocinio a spese dello Stato. In particolare, la Suprema Corte,
richiamando la propria giurisprudenza, in riferimento all'art. 83, comma 3 bis,
ha precisato che non sussiste alcuna decadenza in capo al difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio “che abbia depositato l'istanza di liquidazione
del compenso dopo la pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui la
richiesta stessa inerisce, né impedisce al giudice di potersi pronunziare su di
essa dopo aver pronunciato definitivamente sul merito, avendo tale norma la
finalità, in chiave acceleratoria, di raccomandare che la pronuncia del decreto
di pagamento avvenga contestualmente al provvedimento che chiude il
giudizio” (cit. Cass. n. 22448/2019; da ultimo Cass. n. 34241/2022).
Nel caso di specie, la Suprema Corte era intervenuta per sciogliere un contrasto sorto per via della legge Finanziaria del 2016 (legge n. 208/2015, art. 1, co.
783), che prevedeva la contestualità tra la «pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta» ed il «decreto di pagamento emesso dal giudice», chiarendo che il concetto di contestualità va inteso in chiave meramente acceleratoria e non come termine decadenziale.
Acclarata per tal via la tempestiva dell'istanza e la potestà giudicante del giudice opposto, occorre a questo punto verificare se sussistono i presupposti per procedere alla liquidazione dei compensi in favore dell'opponente.
Al riguardo si rileva che parte opponente ha depositato delibera di ammissione al patrocinio in favore della propria assistita del 26.01.2021 richiesta al
Consiglio dell'Ordine in data 13.03.2020, quindi prima dell'introduzione del giudizio rg 4413/2020, documentazione reddituale relativa alla signora Pt_2
e ai membri del suo nucleo familiare da cui si evincono redditi inferiori,
[...]
per gli anni dal 2019 al 2023, ai limiti reddituali previsti per l'ammissione al
3 patrocinio ex art. 76 DPR 2002 n. 115 , certificazione del consiglio dell'ordine degli avvocati di Nola in merito all'iscrizione dell'avv.to nell'elenco Pt_1
del patrocinio a spese dello Stato.
In ordine al quantum, acquisito il fascicolo rg 4431/2020 e verificati gli atti prodotti da parte opponente, a questa vanno riconosciuti compensi per attività
introduttiva, di studio, istruttoria e decisoria.
Si farà applicazione dei parametri medi di cui al DM 55/2024 tenuto conto del valore della controversia determinato dal valore della domanda (nella specie tenuto conto del disposto di cui all'art. 5 DM 140/2002) rappresentato dal
decisum e cioè “dalla somma attribuita alla parte vincitrice e non alla somma domandata”, dalla complessità dell'attività svolta e dell'opera prestata, importo,
poi, ridotto della metà ex art. 130 DPR 115/2002.
In particolare, tenuto conto dell'importo riconosciuto in sentenza in euro
2000,00, applicato lo scaglione corrispondente, andranno determinati per la fase introduttiva euro 425,00, per la fase di studio euro 425,00, per la fase istruttoria euro 851,00, per la fase decisoria euro 851,00 per un importo complessivo di euro 2.552,00.
Ne deriva che, applicata la riduzione di cui all'art.139 DPR 115/2002, per l'attività svolta dall'avv.to nella difesa tecnica della Parte_1
signora nel procedimento 4413/2020 va liquidato l'importo di Parte_2
euro 1276,00 oltre IVA se dovuta, CPA, rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
Nulla per le spese stante la circostanza che l'opponente è procuratore di se stesso e l'accoglimento, parziale, nel quantum delle richieste dell'avv.to
. Pt_1
4
PQM
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il decreto di liquidazione impugnato;
2) Determina in euro 1276,00 l'importo dovuto all'opponente da parte dell'Erario oltre IVA se dovuta, CPA, rimborso forfettario come per legge nella misura del 15%.
3) Nulla per le spese di lite
Si comunichi.
Così deciso in Nola lì 29.04.2025.
Il Giudice
(dr.ssa Federica Girfatti)
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2024 la Suprema Corte, Sez. II, sono stati fissati alcuni importanti principi in
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
Nella persona del giudice dr.ssa Federica Girfatti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento avente RG 4606/2024 pendente
TRA
quale procuratore di se stesso;
Parte_1
OPPONENTE
CONTRO
in persona dall'Avvocatura Distrettuale Controparte_1
dello Stato;
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUCIONI come da note depositate per l'udienza del 28.04.2025
1 FATTO E DIRITTO
Il presente giudizio ha ad oggetto il ricorso in opposizione proposto dall'avv.to avverso il decreto reso in data 12.09.2024 con cui il giudice Parte_1
dr. Geremia Casaburi aveva dichiarato inammissibile l'istanza di liquidazione dei compensi a carico dello Stato per avere esaurito con la pubblicazione della sentenza, la propria potestà decisoria.
Tanto brevemente premesso, va innanzitutto chiarito che il ricorso è stato tempestivamente proposto atteso che il decreto del 12.09.2024 veniva comunicato in pari data (laddove analogo decreto reso in data 11.06.2024 non veniva mai comunicato all'avv.to ) mentre l'opposizione veniva Pt_1
proposta in data 20.09.2024.
Va altresì dichiarata la contumacia del resistente il quale non si è costituito in giudizio nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza.
Trascorrendo al merito, l'opposizione si è rivelata fondata e merita pertanto di essere accolta. Il giudice di merito rigettava l'istanza in quanto l'istanza di liquidazione non era stata presentata tempestivamente secondo le indicazioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 83, comma 3 bis, sostenendo che il decreto di liquidazione doveva essere emesso contemporaneamente alla pronuncia definitiva della causa. In tale ipotesi, ha precisato il giudice, il difensore avrebbe dovuto avanzare la propria pretesa, instaurando un procedimento ordinario ovvero chiedendo l'emissione di un decreto ingiuntivo. Le predette argomentazioni non possono essere condivise.
E' noto al riguardo che con la recentissima sentenza n. 2404 del 25 gennaio
2 tema di patrocinio a spese dello Stato. In particolare, la Suprema Corte,
richiamando la propria giurisprudenza, in riferimento all'art. 83, comma 3 bis,
ha precisato che non sussiste alcuna decadenza in capo al difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio “che abbia depositato l'istanza di liquidazione
del compenso dopo la pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui la
richiesta stessa inerisce, né impedisce al giudice di potersi pronunziare su di
essa dopo aver pronunciato definitivamente sul merito, avendo tale norma la
finalità, in chiave acceleratoria, di raccomandare che la pronuncia del decreto
di pagamento avvenga contestualmente al provvedimento che chiude il
giudizio” (cit. Cass. n. 22448/2019; da ultimo Cass. n. 34241/2022).
Nel caso di specie, la Suprema Corte era intervenuta per sciogliere un contrasto sorto per via della legge Finanziaria del 2016 (legge n. 208/2015, art. 1, co.
783), che prevedeva la contestualità tra la «pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta» ed il «decreto di pagamento emesso dal giudice», chiarendo che il concetto di contestualità va inteso in chiave meramente acceleratoria e non come termine decadenziale.
Acclarata per tal via la tempestiva dell'istanza e la potestà giudicante del giudice opposto, occorre a questo punto verificare se sussistono i presupposti per procedere alla liquidazione dei compensi in favore dell'opponente.
Al riguardo si rileva che parte opponente ha depositato delibera di ammissione al patrocinio in favore della propria assistita del 26.01.2021 richiesta al
Consiglio dell'Ordine in data 13.03.2020, quindi prima dell'introduzione del giudizio rg 4413/2020, documentazione reddituale relativa alla signora Pt_2
e ai membri del suo nucleo familiare da cui si evincono redditi inferiori,
[...]
per gli anni dal 2019 al 2023, ai limiti reddituali previsti per l'ammissione al
3 patrocinio ex art. 76 DPR 2002 n. 115 , certificazione del consiglio dell'ordine degli avvocati di Nola in merito all'iscrizione dell'avv.to nell'elenco Pt_1
del patrocinio a spese dello Stato.
In ordine al quantum, acquisito il fascicolo rg 4431/2020 e verificati gli atti prodotti da parte opponente, a questa vanno riconosciuti compensi per attività
introduttiva, di studio, istruttoria e decisoria.
Si farà applicazione dei parametri medi di cui al DM 55/2024 tenuto conto del valore della controversia determinato dal valore della domanda (nella specie tenuto conto del disposto di cui all'art. 5 DM 140/2002) rappresentato dal
decisum e cioè “dalla somma attribuita alla parte vincitrice e non alla somma domandata”, dalla complessità dell'attività svolta e dell'opera prestata, importo,
poi, ridotto della metà ex art. 130 DPR 115/2002.
In particolare, tenuto conto dell'importo riconosciuto in sentenza in euro
2000,00, applicato lo scaglione corrispondente, andranno determinati per la fase introduttiva euro 425,00, per la fase di studio euro 425,00, per la fase istruttoria euro 851,00, per la fase decisoria euro 851,00 per un importo complessivo di euro 2.552,00.
Ne deriva che, applicata la riduzione di cui all'art.139 DPR 115/2002, per l'attività svolta dall'avv.to nella difesa tecnica della Parte_1
signora nel procedimento 4413/2020 va liquidato l'importo di Parte_2
euro 1276,00 oltre IVA se dovuta, CPA, rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
Nulla per le spese stante la circostanza che l'opponente è procuratore di se stesso e l'accoglimento, parziale, nel quantum delle richieste dell'avv.to
. Pt_1
4
PQM
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il decreto di liquidazione impugnato;
2) Determina in euro 1276,00 l'importo dovuto all'opponente da parte dell'Erario oltre IVA se dovuta, CPA, rimborso forfettario come per legge nella misura del 15%.
3) Nulla per le spese di lite
Si comunichi.
Così deciso in Nola lì 29.04.2025.
Il Giudice
(dr.ssa Federica Girfatti)
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2024 la Suprema Corte, Sez. II, sono stati fissati alcuni importanti principi in