Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 15/05/2025, n. 561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 561 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Gerlando Lo Presti Seminerio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1172/2024 R.G.A.C.
FRA
IN Parte_1
PERSONA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DOTT.
Persona_1 rapp. e dif. dall'Avv. Carmela Santangelo
OPPONENTE
CONTRO
IN PERSONA Controparte_1
DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO E LEGALE
RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE DOTT. Per_2
[...] rapp. e dif. dall'Avv. Caterina de Tilla
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 16/05/2024 l Parte_1
conveniva in giudizio la in
[...] Controparte_1
tal modo proponendo opposizione avverso il provvedimento monitorio n. 243/2024 reso da questo Tribunale il 08/04/2024 in forza del quale le era stato ingiunto di pagare alla
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Eccepiva in primo luogo e nel rito l'opponente il difetto di legittimazione ad agire dell'opposta assumendo nel merito che l'impugnata ingiunzione doveva ritenersi priva di giuridica efficacia in quanto diritto di credito alcuno appariva sussistere in capo all'opposta per ottenere quanto richiesto.
Concludeva quindi instando affinché appunto il decreto ingiuntivo in avversione venisse revocato. La CP_1
costituitasi in giudizio con comparsa responsiva del
[...]
03/09/2024 contestava in toto l'assunto avversario deducendo in particolare l'infondatezza della proposta opposizione della quale chiedeva ovviamente il rigetto.
Celebrata l'istruzione esclusivamente attraverso produzioni documentali la causa veniva infine posta in decisione all'udienza del 14/05/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione ha meritato accoglimento. Piace preliminarmente ricordare come l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non costituisca azione d'impugnazione della validità del decreto stesso, ma introduca un ordinario giudizio di cognizione diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che assume la posizione sostanziale di attore) e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume la posizione sostanziale di convenuto) nell'ambito del quale il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fù emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla
2 legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione e, ove il credito risulti fondato, accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione era stata emanata, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura. E riprova del fatto che, comunque vogliano classificarsi accademicamente i rapporti fra il procedimento monitorio e il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, vi è certamente una incontrovertibile distinzione processuale fra i due procedimenti si trae dalla circostanza che l'opposto può restare contumace e tale essere dichiarato a tutti gli effetti nel giudizio di opposizione.
E, a questo punto, va osservato come, sempre al fine di assicurarsi che resti in capo all'opposto l'onere di provare il fondamento del suo preteso credito e per dare conferma alla tesi che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo attore sarebbe l'opposto, la Corte Suprema individui l'oggetto del giudizio di opposizione nella domanda proposta dall'opposto in sede monitoria: in questo senso tutte le sentenze citate da ultimo con riferimento al fatto che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione, il cui oggetto sarebbe, appunto, la domanda dell'opposto. Per tutte, ci si limita a richiamare qui la pronuncia della Suprema Corte, secondo la quale
«l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non costituisce
3 azione d'impugnazione della validità del decreto stesso, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che assume la posizione sostanziale di attore) e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume la posizione sostanziale di convenuto)». La questione controversa in questo giudizio rende concretamente irrilevante qui un'analisi approfondita del dibattito accademico sulla natura impugnatoria o no del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Peraltro, le considerazione svolte fin qui mettono in risalto i pericoli ai quali espone un approccio con gli istituti giuridici maggiormente se, come l'opposizione a decreto ingiuntivo, caratterizzati da numerosi e rilevanti profili di specificità ispirato al desiderio di catalogarli accademicamente in maniera omogenea piuttosto che ad analizzarli in maniera concreta e sgombra da pregiudizi (basti considerare che la principale preoccupazione prospettata dalla dottrina critica nei confronti della tesi che individua una natura impugnatoria nell'opposizione a decreto ingiuntivo consiste nel fatto che, in questo caso, il giudizio si articolerebbe in quattro gradi invece che in tre). E' opportuno solo segnalare che numerosissime pronunce della Suprema Corte si esprimono nel senso che il giudizio di opposizione avrebbe natura di giudizio impugnatorio del decreto ingiuntivo. Ed è evidente che la qualificazione dell'opposizione a decreto ingiuntivo come giudizio di natura impugnatoria confligge palesemente con la tesi che in esso attore seppure «in senso sostanziale»
4 sarebbe l'opposto. Ora, prescindendo da un approfondimento di questo tema, va osservato come tutti i problemi che la giurisprudenza della Corte Suprema ha inteso risolvere con la costruzione fin qui criticata scompaiono, sol che si consideri che oggetto principale e necessario del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è la domanda dell'opponente il cui petitum è: “Voglia il giudice revocare il decreto ingiuntivo opposto”. Alla quale il giudice risponderà revocando il decreto ingiuntivo o rigettando l'opposizione. Come si è già detto, gli oneri probatori si distribuiranno fra le parti in relazione alla causa petendi sulla quale l'opponente fonderà il petitum testé detto. Ricorrendo agli esempi già fatti sopra: se l'opponente dirà «il credito di controparte non esiste o ne manca la prova», dovrà essere l'opposto a dare quella prova;
se l'opponente dirà «ho estinto il mio debito, pagando la somma dovuta», sarà, invece, lui a dover provare il pagamento. Questo dovrebbe servire a conferma della tesi secondo la quale oggetto principale del giudizio di opposizione non sarebbe la domanda dell'opponente di revoca del decreto ingiuntivo, ma quella proposta dall'opposto in sede monitoria. Ma questa non è la conclusione necessaria del condivisibile ragionamento della
Corte Suprema testé riportato, che dimostra, invece, soltanto e con evidenza che il giudizio di opposizione non è un giudizio rescindente, nel quale ci si possa limitare a dedurre profili di illegittimità formale del provvedimento contestato.
Anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, invece, come in tutti gli altri giudizi di merito,
5 l'attore/opponente non potrà limitarsi a dedurre vizi di legittimità dell'atto controverso, ma dovrà contestare la concreta sussistenza del credito del quale con esso si ingiunge il pagamento. Esaminando a questo punto la vicenda che ci occupa occorre rilevare come il decreto ingiuntivo in avversione vada revocato per i motivi che seguono. Come è noto, il d.lgs. n. 28/2010 istituisce un procedimento obbligatorio di mediazione: chi intende esercitare un'azione in giudizio in certe aree del diritto deve necessariamente prima esperire un tentativo di conciliazione.
L'art. 5 d.lgs n. 28/2010, di attuazione della direttiva comunitaria, prevede uno spettro molto ampio di contenzioso, che va dalle controversie in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, sino alla responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, nonché ai contratti assicurativi, bancari e finanziari ed infine a seguito della riforma ai contratti di associazione in Pt_2
partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone, subfornitura. Il testo è inequivocabile: "Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di
6 pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari di associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone, subfornitura, è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero i procedimenti..." speciali all'uopo previsti. Va ricordato che l'introduzione della norma indicata ha avuto un precedente significativo nella Direttiva
2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale, il cui considerando afferma che "la mediazione può fornire una risoluzione extragiudiziale conveniente e rapida delle controversie in materia civile e commerciale attraverso procedure concepite in base alle esigenze delle parti. Gli accordi risultanti dalla mediazione hanno maggiori probabilità di essere rispettati volontariamente e preservano più facilmente una relazione amichevole e sostenibile tra le parti". Il Legislatore nazionale si è distaccato legittimamente dall'opzione contenuta nella citata direttiva, rendendo obbligatoria invece che semplicemente facoltativa la mediazione e rendendola altresì preventiva rispetto all'inizio della causa, a pena di improcedibilità. Tale scelta, peraltro, come è stato osservato, risulta compatibile con il diritto comunitario, posto che la direttiva lascia impregiudicata la legislazione nazionale che rende il ricorso alla mediazione obbligatorio oppure soggetto a incentivi o sanzioni, sia prima che dopo l'inizio del procedimento giudiziario, purché tale legislazione non
7 impedisca alle parti di esercitare il diritto di accesso al sistema giudiziario (art. 5, par. 2, dir. n. 52/2008). L'aver reso preventiva la mediazione e condizione di procedibilità dell'azione in giudizio risponde ad una precisa scelta del nostro legislatore, che oltre a favorire soluzioni basate sulle esigenze delle parti, risponde ad una logica chiaramente deflattiva, volta cioè a contenere i costi ed i tempi della giustizia civile senza al contempo rendere particolarmente complesso l'accesso alla stessa, qualora il previo tentativo abbia esito negativo. Del tutto superato è, altresì, l'iniziale eccesso di delega stigmatizzato dalla sentenza C. Cost. n.
272/2012, come recentemente affermato dal TAR Lazio,
26/01/2015. La finalità pubblicistica che sta alla base della
(re)introduzione della mediazione obbligatoria rende indisponibili dalle parti private sia l'an del suo esperimento in assoluto, sia il quomodo e quindi la stessa tempistica che il legislatore ha previsto per il suo svolgimento. La parte opposta infatti, non ha proceduto a proporre domanda di mediazione obbligatoria. Le Sezioni Unite, con decisione n.
19596 del 2020, componendo il contrasto di giurisprudenza sulla questione che ci occupa, hanno statuito che le disposizioni della L. 28 del 2010, sono univoche nel senso che l'onere di attivarsi per promuovere la mediazione spetta all'opposto e che l'attribuzione a quest'ultimo non è irrilevante sul piano delle conseguenze, in quanto, pur essendo la pronuncia quella di improcedibilità in ogni caso, se l'onere spetta all'opposto il decreto ingiuntivo è revocato, mentre se l'onere è fatto gravare sull'opponente l'ingiunzione diventa
8 irrevocabile. La decisione delle Sezioni Unite ha quindi risolto il contrasto prima esistente sulla individuazione della parte avente interesse a promuovere la procedura di mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ed in particolare è stato enunciato il seguente principio di diritto:
"Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo". Nella fattispecie, come già esposto parte opposta non ha attivato la procedura di mediazione obbligatoria. La
Suprema Corte con recente sentenza (sez. II sent. 40035 del
14-12-2021) ha affermato che: ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità di cui all'art. 5, comma 2 e comma
2 bis del d.lgs. 28/10, ciò che rileva nei casi di mediazione obbligatoria ope iudicis è l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo, e non già l'avvio di essa nel termine di 15 giorni eventualmente indicato dal medesimo giudice delegante con l'ordinanza che dispone la mediazione. In base a quanto statuito dalla Suprema Corte nella sopra citata sentenza il termine per la mediazione
9 demandata, ai sensi del comma 2 dell'art. 5 del D.Lgs.
28/2010, non può essere considerato come perentorio, sempre che il tentativo sia svolto prima dell'udienza fissata per la verifica dell'esito. Piace ricordare in linea generale, che l'improcedibilità si ha quando un processo, già validamente instaurato, non può più proseguire in quanto le parti hanno omesso il compimento di un atto di impulso del giudizio (ad esempio, il mancato deposito di un atto nei termini prescritti).
Infatti, come ha osservato attenta ed autorevole dottrina, il tratto caratteristico dell'improcedibilità della domanda consiste nell'attinenza della figura all'esclusiva sfera processuale, senza influsso dal o sul merito. Essa può definirsi dunque come la conseguenza, di natura sanzionatoria e perciò doverosamente testuale, di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto, espressamente configurato come necessario a tal fine, della sequenza di avvio di un dato processo. Proprio in virtù della sua intima natura nonché alla luce della sua cruciale importanza nell'economia globale del giudizio civile, l'improcedibilità viene pacificamente ritenuta rilevabile d'ufficio. Nella fattispecie non risulta che l'opposta abbia proposto domanda di mediazione e non risulta alcuna documentazione da cui risulti un giustificato motivo che abbia impedito a parte opposta di proporre domanda di mediazione in tempo utile. Deve pertanto ritenersi che la condizione di improcedibilità della domanda, non preceduta dal tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 D.Lgs. 28/2010, si sia cristallizzata definitivamente, conseguendone la radicale
10 improcedibilità della domanda azionata in sede monitoria. Si
è affermato che in tema di mediazione (ai sensi dell'art. 5 del d.lg. 28/2010), la implicita natura perentoria di un termine si evince dalla stessa gravità della sanzione prevista,
l'improcedibilità della domanda giudiziale, che comporta la necessità di emettere sentenza di puro rito, così impedendo al processo di pervenire al suo esito fisiologico. Apparirebbe assai strano che il legislatore, da un lato, abbia previsto la sanzione dell'improcedibilità per mancato esperimento della mediazione, prevedendo altresì che la stessa debba essere attivata entro il termine di 15 gg, e dall'altro, abbia voluto negare ogni rilevanza al mancato rispetto del suddetto termine. Deve pertanto concludersi nel senso che la mancata attivazione della mediazione rende improduttivo di effetti il relativo incombente, provocando gli stessi effetti del mancato esperimento di esso. Ne consegue l'applicazione della sanzione della improcedibilità della domanda giudiziale. Per i motivi esposti alla pronuncia di improcedibilità dell'opposizione conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo.
Trattandosi di pronuncia meramente procedurale null'altro potrà statuire questo decidente. Le spese del presente procedimento di opposizione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza seppur nel rito e, pertanto, devono essere sopportate dalla convenuta opposta. Infine alla revoca del decreto ingiuntivo opposto segue l'irripetibilità delle spese del procedimento monitorio, perciò da porre definitivamente a carico dell'allora ricorrente per ingiunzione, oggi convenuta opposta.
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P.Q.M.
definitivamente pronunciando;
dichiara l'improcedibilità della domanda monitoria proposta dall'opposta e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 243/2024; condanna parte opposta al pagamento delle spese processuali del presente giudizio che liquida in euro 2.000,00 oltre I.V.A. C.P.A. e spese generali;
lascia a carico di parte opposta le spese attinenti il procedimento monitorio.
AGRIGENTO 15/05/2025
IL GIUDICE
Gerlando Lo Presti Seminerio
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