Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/09/2023, n. 43947
CASS
Sentenza 19 settembre 2023

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Massime1

Non è ricorribile per cassazione l'ordinanza con cui il giudice, contestualmente alla pronuncia di sentenza di patteggiamento, fissi apposita udienza, ai sensi degli artt. 448, comma 1-bis, e 545-bis cod. proc. pen., per decidere sulla richiesta di applicazione della pena sostitutiva concordata tra le parti. (In motivazione la Corte ha precisato che si tratta di provvedimento interlocutorio che non può essere considerato abnorme e non ha effetti pregiudizievoli per l'imputato, atteso che nelle more dell'udienza di rinvio il processo rimane sospeso).

Commentario1

  • 1Patteggiamento sconto di pena e pene sostitutive
    Matteo Cremonesi · https://www.filodiritto.com/ · 17 maggio 2024

    Abstract: Il presente contributo si propone di affrontare la questione della possibilità di applicare lo sconto di pena di un terzo previsto dall'art. 444 c.p.p. nel caso di patteggiamento con applicazione di pene sostitutive delle pene detentive brevi previste dall'articolo 20-bis del codice penale. Abstract ENG: This paper aims to address the issue of the possibility of applying the one-third sentence discount provided for in article 444 of the Code of Criminal Procedure in the case of plea bargaining with the application of substitutive punishment provided for in Article 20-bis of the Criminal Code. Premessa Come noto, l'art. 444 c.p.p. consente – con alcune eccezioni - il cd. …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/09/2023, n. 43947
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 43947
Data del deposito : 19 settembre 2023

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