Articolo 17 della Legge 4 agosto 1990, n. 240
Articolo 16Articolo 18
Versione
2 settembre 1990
Art. 17. 1. Per le finalita' di cui al presente capo e' autorizzata la spesa nel limite complessivo di lire 155 miliardi, in ragione di lire 12,5 miliardi per l'anno 1989, di lire 35 miliardi per l'anno 1990, di lire 5 miliardi per l'anno 1991, di lire 52,5 miliardi per l'anno 1992 e di lire 50 miliardi per l'anno 1993.
Entrata in vigore il 2 settembre 1990