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Sentenza 7 novembre 2024
Sentenza 7 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/11/2024, n. 1768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1768 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2024 |
Testo completo
N. 7830/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Susanna Terni Presidente rel. Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 4.7.2024 da 1) Parte_1 nato/a CC cittadino/a: CP_1
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] -scala: W con l'Avv. Omar Guerrieri, del foro di CC (CF: ), C.F._2 presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) CP_2 nato/a CC cittadino/a: Italiano Cod. Fisc. C.F._3
W Controparte_3 con l'Avv. Paolo Marseglia, del foro di CC (CF: ) C.F._4 presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in CC (anno 2018 atto n. 42 reg. atti di matrimonio del Comune di CC pag. 92 parte 2 serie A) In separazione dei beni.
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
04/07/2024 hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: CONDIZIONI DELLA SEPARAZIONE
1) Autorizzare i coniugi a vivere separati e nel reciproco rispetto.
2) Per quanto attiene la casa coniugale sita in Assago (MI), alla via Cascina Sant'Ilario n.2 – scala: W, immobile, pertinenze ed accessori, (si veda allegata visura catastale), unità immobiliari censite nel Comune di ASSAGO (codice A473) Provincia di MILANO – Catasto fabbricati:
- n. 1, Sezione Urbana, foglio: 9, particella: 827, sub.: 45, zona Cens.: ---, Micro Zona: ---, Categoria: A/2, Classe: 2, Consistenza: 5 vani, Superficie catastale totale: 85 mq, totale escluse aree scoperte **: 80 mq;
Rendita: Euro 697,22;
- n. 2, Sezione Urbana, foglio: 9, particella: 827, sub.: 94, zona Cens.: ---, Micro Zona: ---, Categoria: C/2, Classe: 2, Consistenza: 4 mq, Superficie catastale totale: 5 mq;
Rendita: Euro 9,09;
- n. 3, Sezione Urbana, foglio: 9, particella: 827, sub.:127, zona Cens.: ---, Micro Zona: ---, Categoria: C/6, Classe: 3, Consistenza: 14 mq, Superficie catastale totale: 17 mq;
Rendita: Euro 42,66; in comproprietà dei coniugi al 50% (1/2), entro 90 giorni dal passaggio in giudicato del provvedimento di omologa della separazione personale dei coniugi: a) Il IG. nella sua qualità di comproprietario al (50% - ½), si impegna, CP_2 irrevocabilmente e fin d'ora, con separato atto notarile da stipularsi, senza ulteriore corrispettivo rispetto a quello costituito dall'accollo della sua quota parte di mutuo, a cedere e/o trasferire la sua quota di piena proprietà (50% - ½) delle unità immobiliari, site in Assago (MI), alla via Cascina Sant'Ilario n.2 – Scala: W, come sopra al punto n.2 specificate, in comproprietà al 50% (1/2), con accessori e pertinenze, nonché completo di tutti gli arredi e corredi esistenti alla data di sottoscrizione del presente, in favore della IG.ra che si obbliga ad accettare il trasferimento e/o la Parte_1 cessione in suo favore e che solo quale conseguenza di ciò non avrà più nulla a pretendere dal IG.
a tale titolo. CP_2
b) A fronte di ciò la IG.ra , unitamente al padre, IG. , già Parte_1 Persona_1 cointestatario del predetto contratto di mutuo, ottenuto il consenso della Banca mutuante, in parti uguali, si accolleranno e/o subentreranno, anche nella quota parte del contratto di mutuo gravante sul IG. , assumendone le relative ed ulteriori responsabilità, di modo che le predette unità CP_2 immobiliari, site in Assago (Mi), alla via Cascina Sant'Ilario n.2 – Scala: W, come sopra specificate al punto n.2, risulteranno intestate al 100% in esclusiva proprietà alla IG.ra , ed il Parte_1 relativo mutuo risulterà intestato alla IG.ra e al IG. , le garanzie Parte_1 Persona_1 accessorie resteranno immutate. c) Pertanto, in prospettiva tanto della separazione consensuale coniugi, quanto della cessione e/o del predetto trasferimento in suo favore della piena proprietà (50% - ½) delle predette unità immobiliari, pertinenze ed accessori, site in Assago (MI), alla via Cascina Sant'Ilario n.2 – Scala: W, specificate come sopra al punto 2, da parte del IG. alla IG.ra , CP_2 Parte_1 quest'ultima provvederà, inoltre, alla data di sottoscrizione del presente ricorso a versare in favore del IG. la somma di € 17.000,00, ( Euro diciassettemila/00), a mezzo assegno circolare CP_2
a questi intestato, a saldo e stralcio ed in un'unica soluzione, a titolo di rimborso:
- delle somme che il IG. ha pagato, sino al maggio 2024, quale quota parte di capitale, CP_2 interessi, spese inerenti il predetto contratto di mutuo e di quelle eventualmente connesse all'acquisto delle precitate unità immobiliari, pertinenze ed accessori, site in Assago (MI), alla via Cascina Sant'Ilario n.2 – Scala: W, come sopra specificate al punto 2;
- delle somme pagate dal IG. come partecipazione all'acquisto dei beni mobili (arredi) CP_2 in comunione presenti nella casa familiare, beni mobili che, pertanto, a seguito del pagamento della pregiata somma saranno da ritenere di esclusiva proprietà della IG.ra . Parte_1
A fronte del pagamento in suo favore dei 17.000,00 € il IG. , quindi, non avrà più nulla CP_2
a pretendere per i predetti titoli o ragioni dalla IG.ra e la firma del presente ricorso da Parte_1 parte del IG. ne costituirà quietanza. CP_2
3) Ancora, sempre in prospettiva tanto della separazione consensuale dei coniugi, quanto della cessione e/o del predetto trasferimento in suo favore della piena proprietà (50% - ½) delle predette unità immobiliari, pertinenze ed accessori, site in Assago (MI), alla via Cascina Sant'Ilario n.2 – Scala: W, da parte del IG. alla IG.ra , copra sopra specificate al punto CP_2 Parte_1
n.2, quest'ultima, come sta facendo dal giugno del 2024, si impegna a rimborsare mensilmente la quota parte di mutuo (50%) che sarà versata dal IG. . Ciò sino al passaggio definitivo di CP_2 proprietà delle unità immobiliari. Tutte dette disposizioni di trasferimento immobiliare sono funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale e della definizione dei rapporti tra i coniugi. I coniugi chiedono in relazione alle attribuzioni patrimoniali l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della sentenza Corte Costituzionale n. 154/1999. PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUZIONI
4) Per quanto, poi, attiene ai beni strettamente personali del IG. o quelli sui quali CP_2 questi riteneva di vantare un diritto esclusivo di proprietà sono stati già portati via, in parte, da quest'ultimo dal tetto coniugale con il consenso della IG.ra e le restanti saranno portate Parte_1 via entro 15 giorni dall'avvenuta omologa della separazione personale dei coniugi.
5) il IG. e la IG.ra si danno reciprocamente atto di avere CP_2 Parte_1 adeguati mezzi economici e, pertanto, i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti.
6) I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e si scambiano reciproco assenso per rilascio di qualsiasi documentazione amministrativa e, in particolare, del passaporto e/o di carta d'identità valida per l'espatrio.
7) I coniugi posseggono n. 2 vetture con la formula del noleggio a lungo termine ed entrambi i contratti risultano intestati al IG. Pertanto, i coniugi stabiliscono che la vettura Kia CP_2
Sportage, tg. GK461FT, resterà in uso alla IG.ra che provvederà al momento della Parte_1 sottoscrizione del presente atto a volturare il contratto di noleggio a suo nome, mentre la Fiat 500, tg GJ308SX, resterà in uso al IG. , già intestatario del contratto di noleggio. CP_2
8) I coniugi stabiliscono che con riferimento al c/c cointestato, Intesa Sanpaolo S.p.A. CP_4
(n. ), all'atto della stipula del contratto di vendita delle unità immobiliare suindicate P.IVA_1 al punto n. 2, resterà intestato solo alla IG.ra . Parte_1
9) La IG.ra , entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, si impegna Parte_1
a volturare a suo favore tutte le utenze di casa.
10) le condizioni di cui al presente atto, salvo che non sia prevista espressamente una scedenza diversa, si considerano tutte immediatamente efficaci ed operanti fra le parti a far data dalla sottoscrizione del presente accordo;
11) le parti con la sottoscrizione del presente accordo, salvo per le pattuizioni che sulla base del presente ricorso è stata prevista una scadenza e/o termine diverso, dichiarano di avere definito ogni reciproca pretesa economica e patrimoniale e di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altra per qualsivoglia ragione, diritto e interesse inerente il presente accordo. 12) Dichiarare compensate le spese legali. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c., hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare. Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno CP_2 Parte_1 contratto matrimonio in CC, il 26/05/2018;
1) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CC perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
6) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Delegato dr. Susanna Terni Così deciso in Milano, il 16.10.2024 Il Presidente rel.
Dott.ssa Susanna Terni