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Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 13/07/2025, n. 798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 798 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) dott. Caterina Greco Consigliere
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 483 R.G.A. 2024, promossa in grado di appello D A
rappresentato e difeso dall'Avv.to Domenico Cantavenera Parte_1 ricorrente in riassunzione (già appellante) C O N T R O
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avvocatura
[...]
Distrettuale dello Stato di Palermo resistente in riassunzione (già appellato) all'udienza del 26 giugno 2025 i procuratori delle parti costituite hanno concluso come dai rispettivi atti difensivi. FATTO e DIRITTO 1) Con ricorso depositato il 26 luglio 2013 - già dipendente del Parte_1
con la qualifica di vice sovrintendente, transitato, nel luglio Controparte_2
2007, nel della Regione Sicilia ai sensi della L.R. n.36/2004 ed ivi Controparte_2 classificato nella categoria C posizione economica 1, con la qualifica di vice sovrintendente - aveva proposto appello avverso la sentenza n.453/2018 del Tribunale di Agrigento, con cui era stato rigettato il ricorso teso ad ottenere il riconoscimento del suo diritto ad essere inquadrato nella categoria D1 fin dal mese di febbraio 2006 e nella categoria D2 dal luglio 2007, previa disapplicazione della tabella di equiparazione di cui al DP del 20.04.2007. La decisione era stata confermata da questa la Corte, in diversa composizione, con sentenza n.310/2020 del 28.5.2020. Ricostruito il quadro normativo, la Corte aveva rilevato che la tabella di corrispondenza approvata con D.P. 20 aprile 2007, era stata emanata in conformità alle previsioni della legge regionale n. 4/2007, con la quale il personale non direttivo era stato inquadrato nella categoria B o nella categoria C, a seconda del ruolo di provenienza
Pag.1 previsto dalla legge n. 201/1995, ed era stato previsto l'inquadramento in C del personale che, come l'appellato, rientrava fra i lavoratori indicati dall'art. 7 (personale non direttivo) della richiamata legge n. 201 del 1995; ha aggiunto che il ricorrente aveva prospettato “un rinvio dinamico ai passaggi di carriera conseguiti dal personale regionale sulla scorta dell'ordinamento pre-vigente in nessun modo avallato dalla stessa normativa generale sul trasferimento e dalla disciplina attuativa la quale, significativamente, ha inteso circoscrivere l'effetto del trascinamento delle posizione economiche e giuridiche in essere ai soli dipendenti regionali ab origine”; che in ogni caso non era dimostrato che “qualora il trasferimento fosse stato diposto in data dell'8/2/2006 il Parte_1 avrebbe sicuramente fruito dei benefici di carriera concessi agli appartenenti al Corpo Forestale della Regione sulla base di presupposti giuridici e di vicende contrattuali pregresse non congruenti con le logiche di equiparazione funzionale e retributiva”; infine, ha condiviso le conclusioni del Tribunale circa l'inconferenza del richiamo alla equiparazione sancita dall'art. 77 L.R. n.16/96, trattandosi di disciplina dettata ai soli fini dell'attribuzione dell'indennità mensile pensionabile prevista dalla l.r. n. 41/1985. Con ordinanza n.3382/2024 del 6.02.2024, la Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso proposto da con il quale si lamentava la Parte_1 violazione e falsa applicazione degli artt. 4 comma 7 della Legge n36/2004, dell'art. 10, comma 9, della L.R. Sicilia n. 9/2006, e degli artt. 3 e 5 del D.M. del 5 luglio 2005; in particolare il ricorrente lamentava che, avendo presentato regolare e tempestiva domanda di trasferimento – quasi due anni prima della data di entrata in vigore della L. R. n. 4/2007 e del D.P. dell'aprile dello stesso anno – sarebbe stato obbligo del Dipartimento Regionale operare immediatamente l'equiparazione tra le qualifiche possedute dal personale proveniente dal Corpo Forestale dello Stato e quelle del personale del Corpo Forestale della Regione e procedere così al loro inquadramento;
se ciò fosse stato fatto, proseguiva il ricorrente, tenendo conto dei criteri di equiparazione previsti dal D.M. 5 luglio 2005, lo stesso avrebbe dovuto essere inquadrato nella qualifica di IG del Corpo Forestale Regionale categoria D1 a far data dall'8.2.2006; avrebbe, dunque, errato la Corte territoriale nell'escludere la sussistenza di un ritardo imputabile all'amministrazione nel provvedere al transito nel Corpo Forestale Regionale sia nel ritenere, conseguentemente, corretto l'inquadramento operato sulla scorta di una disciplina sopravvenuta, dovendosi, invece, avere riguardo alla disciplina in vigore al momento della domanda di trasferimento.
La suprema Corte ritenendo fondate tali doglianze, ha premesso che:
- la legge n. 36 del 2004 ha previsto, al comma 7 dell'art. 4, che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale del Corpo forestale dello Stato poteva chiedere di transitare, a domanda, ove consentito dalle singole normative regionali e nei limiti economici stabiliti dalla stessa previsione, nei ruoli dei servizi tecnici forestali della regione ove prestava servizio. I criteri per disciplinare i trasferimenti di cui al presente comma sono stati rimessi ad un provvedimento del Capo del Corpo forestale dello Stato, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (D.M. del 5 luglio 2005);
Pag.
2 - la Regione Sicilia ha consentito il passaggio con la L.R. n. 9 del 2006 il cui art. 10 comma 9 autorizzava il dipartimento regionale foreste ad inquadrare nei posti vacanti del ruolo del Corpo forestale della Regione, “nelle qualifiche professionali equivalenti a quelle possedute”, il personale del Corpo forestale dello Stato in servizio in Sicilia che abbia presentato domanda di trasferimento;
ai sensi del predetto articolo 4, comma 7 L. n. 36/2004, lo stato giuridico ed economico ed il trattamento di assistenza, previdenza e quiescenza del personale così inquadrato sarebbero stati disciplinati dalle norme relative al personale del Corpo forestale della Regione, facendo, tuttavia, salvo “lo stato giuridico ed economico posseduto alla data di inquadramento”;
- al momento dell'entrata in vigore della legge regionale n.9/2006 al personale del Corpo Forestale della Regione si applicavano l'art.5 della legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000 ed i decreti presidenziali nn. 9 e 10 del 22 giugno 2001, pubblicati sulla G.U. della n. 33 del 2 luglio 2001, che prevedevano la classificazione del Controparte_1 personale in quattro categorie (A, B, C, D) e stabilivano i criteri per il primo inquadramento del personale già in servizio, valorizzando il livello previsto dalla normativa previgente, il titolo di studio e l'anzianità di servizio;
- solo successivamente, con la legge regionale n. 4 del 27 febbraio 2007 la Regione Sicilia ha: a) istituito per il personale non direttivo del Corpo Forestale Regionale i medesimi ruoli (statali) previsti dagli artt. 1, 2, 7, 13, 25, 30, 34 e 39 del d.lgs. n. 201/1995; b) previsto l'inquadramento nella categoria B o C delle varie qualifiche funzionali ivi previste;
- con D.P. Reg. del 20 aprile 2007 sono stati disciplinati le competenze, l'ordinamento professionale e l'articolazione delle posizioni all'interno delle rispettive categorie, fissando, all'art. 44, le corrispondenze tra le qualifiche del Corpo Forestale Regionale e quelle del Corpo Forestale dello Stato. Così ricostruito il quadro normativo, la Suprema Corte ha rilevato che, sia al momento della presentazione della domanda ex art. 4, comma 7, della legge n. 36 del 2004, sia alla data di emanazione della legge regionale n. 9 del 2006, la classificazione del personale del
Corpo Forestale Regionale e lo stato giuridico ed economico dello stesso non erano quelli dettati - solo successivamente - dalla l.r. n. 4 del 2007, sicché il passaggio dal ruolo statale a quello regionale non poteva che avvenire sulla base della disciplina all'epoca vigente e le corrispondenze dovevano essere stabilite, a prescindere dall'adozione di tabelle di equiparazione, in relazione al contenuto professionale delle qualifiche dei due Corpi a confronto;
la l.r. n. 9 del 2006, ha soggiunto, “non condiziona il passaggio all'adozione delle tabelle medesime né lo differisce ad un momento successivo, e detta essa stessa i criteri per l'inquadramento, ossia, da un lato, la conservazione del trattamento giuridico ed economico già acquisito dal dipendente che aveva domandato il trasferimento, dall'altro l'applicazione della disciplina valevole per gli appartenenti al Corpo Forestale Regionale, previa individuazione del profilo professionale corrispondente”; valutazione, quest'ultima che, secondo la Corte, poteva e doveva essere espressa in relazione alle declaratorie dei profili nei rispettivi ordinamenti, sicché andavano valutati anche i criteri dettati dall'art.5 della legge regionale 15 maggio 2000
Pag.3 n.10 e dai decreti presidenziali nn. 9 e 10 del 22 giugno 2001 ai fini dell'inquadramento nelle categorie A, B, C e D. Ha quindi, concluso, affermando che aveva errato la Corte territoriale nel ritenere corretto l'inquadramento del ricorrente valorizzando i criteri dettati dalla L.R.. n. 4 del 2007, atteso che la legge in parola è entrata in vigore in un momento successivo a quello nel quale si erano realizzate le condizioni richieste dalla legge nazionale e da quella regionale per il passaggio (ovvero la domanda del dipendente e l'autorizzazione regionale all'inquadramento nei limiti delle vacanze). Ritenuta, dunque, assorbita la seconda censura, ha cassato la sentenza impugnata e rinviato a questa Corte in diversa composizione, al fine di procedere ad un nuovo esame, attenendosi al principio di diritto enunciato, e provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. Con ricorso depositato il 30 aprile 2024 ha riassunto il giudizio, Parte_1 insistendo per l'accoglimento delle domande spiegate col ricorso di primo grado. L' si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto delle Controparte_3 pretese di controparte. All'odierna udienza, la causa è stata decisa come da dispositivo steso in calce.
2) Va premesso che, nell'analisi delle domande formulate, questa Corte, quale giudice di rinvio, ai sensi dell'art.384 c.2 c.p.c., è certamente vincolata ad un criterio di stretta devoluzione nel quale il giudice è chiamato ad applicare nel riesame del merito, il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione e a non esorbitare dal solco delle questioni di fatto e di diritto che ne costituiscono l'indefettibile antecedente logico- giuridico;
si parla, infatti, di giudizio chiuso per definire una tipologia di accertamento nel quale le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza cassata (art. 394 comma 2° c.p.c.) cosicché è preclusa ad esse ogni possibilità di presentare nuove domande, eccezioni, nonché conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Corte di Cassazione. Conseguentemente, nel giudizio di rinvio non possono essere proposti dalle parti, né presi in esame dal giudice, motivi di impugnazione differenti da quelli che erano stati formulati nel giudizio di appello conclusosi con la sentenza cassata e che continuano a delimitare, da un lato, l'effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall'altro, la formazione del giudicato interno (Cass. n. 5137 del 21/02/2019). Trasfusi i concetti che precedono nell'odierna fattispecie processuale, limitato il thema decidendum nei sensi indicati dalla Suprema Corte, ritiene questo collegio che, in applicazione del principio di diritto e delle considerazioni in fatto espressi dalla Suprema Corte, la sentenza di primo grado vada riformata. La pretesa del ricorrente si fonda sulle seguenti considerazioni:
- al momento in cui sarebbe dovuto avvenire il transito nei ruoli del FRS, egli ricopriva la qualifica di Vice sovrintendente nel Corpo Forestale Statale - corrispondente alla VI qualifica funzionale e 6° livello retributivo – rientrante nella qualifica iniziale del
Pag.4 ruolo dei sottufficiali;
che anche secondo le tabelle di cui all'art. 5 della L.R. n.41/85 il sottufficiale del FRS era collocato in sesta fascia;
- l'inquadramento del personale appartenente al Corpo forestale regionale in servizio nel 2000 è avvenuto sulla base delle tabelle di cui ai D.D. Presidenziali 22.06.2001 nn.9 e 10, con cui sono stati recepiti, rispettivamente, l'accordo sulla riclassificazione del personale regionale non di ruolo dirigenziale, del 28/02/2001 (ai sensi dell'art.5 L.r. n.10/2000) e al cui interno era inserita la tabella “A” di corrispondenza fra gli ex livelli e le categorie e le posizioni economiche previste dal nuovo sistema di inquadramento del personale (che ha suddiviso, appunto, il personale in 4 categorie A, B, C, D, con le relative posizioni economiche all'interno di ciascuna) e l'ordinamento professionale del personale regionale e degli Enti, che teneva altresì conto della permanenza nella qualifica ossia dell'anzianità di servizio, del titolo di studio e delle mansioni svolte;
- in base alla suddetta tabella A allegata al D.P. n. 9 del 22.06.2001, il personale del Corpo Forestale già appartenente al VI° livello, corrispondente alla categoria C, è transitato in cat. C5;
- inoltre, secondo la tabella di cui all'art.13 del D.P. n.10/2001, “il personale che in virtù dell'accordo del 28 febbraio 2001 era collocato nelle posizioni C5 (situazione nella quale versava il nostro ricorrente, n.d.e) e C6 passa alla posizione D1”;
- che ancora, essendo il ricorrente stato promosso sovrintendente con decorrenza 1.1.2007, egli doveva essere inquadrato nella posizione D2, con decorrenza dal 2.3.2007.
- le mansioni svolte dal ricorrente nella qualità di dipendente del Corpo Controparte_2
con l'inquadramento di vice Sovrintendente prima del passaggio al Corpo Forestale
[...] regionale erano identiche a quelle svolte dai dipendenti del Corpo Forestale della regione Sicilia con l'inquadramento di IG (controparte non ha contestato in fatto la superiore circostanza né durante il giudizio di primo grado, né in appello, né naturalmente durante il giudizio davanti la Suprema Corte);
- la tabella di cui all'art. 77 della L.R. 6 aprile 1996, n. 16 (rubricato: Equiparazioni tra Corpo forestale della Regione e Stato ai fini dell'attribuzione Controparte_2 dell'indennità mensile pensionabile) ha equiparato il profilo di “Vice IG” del CFS al profilo di “IG” nel FRS;
tale equiparazione, seppure predisposta ai fini dell'indennità mensile pensionabile, può essere utilizzata come ulteriore parametro di riferimento anche tenuto conto del parere di cui alla nota prot. 11219 del 21.6.2006 dell'Ufficio Legislativo e Legale della stessa Amministrazione datrice di lavoro. Ciò posto, va rammentato che la Suprema Corte, con l'ordinanza di rinvio, nell'affermare che il passaggio dal ruolo statale del CFS a quello del FR doveva avvenire sulla base della L.r. n.9/2006, vigente ratione temporis, (e non secondo la successiva L.r. n.4/2007), ha parimenti precisato che “le corrispondenze dovevano essere stabilite, a prescindere dall'adozione di tabelle di equiparazione, in relazione al contenuto professionale delle qualifiche dei due Corpi a confronto”, sottolineando che “la L.r. n.9/2006 non condiziona il passaggio all'adozione delle tabelle”, ma detta essa stessa i criteri per l'inquadramento nel FR, stabilendo sia “la conservazione del trattamento giuridico ed economico già acquisito dal dipendente che aveva domandato il trasferimento”, sia “l'applicazione della disciplina
Pag.5 valevole per gli appartamenti al Corpo Forestale Regionale, previa individuazione del profilo professionale corrispondente”; valutazione, quest'ultima, da compiersi secondo “le declaratorie dei profili nei rispettivi ordinamenti” (ossia secondo i criteri dettati dalla l.r. n.10/2000 art.5 e dai DD. Pres n.9 e 10/2001, ai fini dell'inquadramento nella categoria A, B, C, D). Le argomentazioni del ricorrente che correttamente, quindi, riconducono alla previsione della L.r. n.10/2000 e ai Decreti Presidenziali citati, si basano sul presupposto della corrispondenza fra l'inquadramento e le mansioni proprie del Vice Sovrintendente CFS, qualifica di provenienza, a quelle tipiche dei sottufficiali del FRS ossia del IG. Assume che la loro equivalenza vada rinvenuta nelle declaratorie dei rispettivi ordinamenti;
in particolare:
- quanto all'ordinamento statale, fa riferimento all'art. 8 del D. Lgs. n. 201/1995 che così dispone con riferimento alle funzioni dei sovrintendenti: “1. Al personale del ruolo dei sovrintendenti sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza ed ufficiale di polizia giudiziaria.
2. Detto personale nell'ambito dei compiti istituzionali, svolge anche in collaborazione con personale delle qualifiche superiori attività istruttoria nel contesto di prescrizioni di massima e di procedure predeterminate con ricorso a margini di iniziativa e di discrezionalità inerenti anche alle qualifiche attribuite, con mansioni progressive di coordinamento di personale con qualifica inferiore o di direzione di piccole unità operative nonché di sostituzione del superiore gerarchico in caso di assenza o di impedimento;
provvede alle attività accessorie necessarie all'assolvimento delle proprie mansioni, con l'utilizzazione anche di apparecchiature e sistemi di uso complesso. Il personale del ruolo dei sovrintendenti in relazione alla professionalità posseduta svolge anche compiti di addestramento”
- con riferimento, invece, all'ordinamento regionale, fa riferimento all'art. 14 del D.P. n. 10 del 22.06.2001 che, a sua volta rimanda alle categorie fissate dal CCNL del comparto Regioni- autonomie locali valido per il quadriennio 1998/2001 che ascriveva la figura dell'Agente con attribuzione di funzioni di polizia alla cat. C, indicandone le seguenti caratteristiche:
“- approfondite conoscenze mono specialistiche (la base teorica di conoscenza è acquisibile con la scuola superiore) e un grado di esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento;
- contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi- amministrativi;
- media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili;
- relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di tipo diretto. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale. Esemplificazione dei profili:
- lavoratore che, anche coordinando altri addetti, provvede alla gestione dei rapporti con tutte le tipologie di utenza relativamente all'unità di appartenenza;
Pag.6 - lavoratore che svolge attività istruttoria nel campo amministrativo, tecnico e contabile, curando nel rispetto delle procedure e degli adempimenti di legge ed avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del profilo, la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati. Appartengono, ad esempio, alla categoria i seguenti profili: esperto di attività socioculturali, agente con attribuzioni di funzioni di polizia, ragioniere, maestra di scuola materna, istruttore amministrativo, assistente amministrativo del registro di imprese”. Dalla comparazione dei summenzionati profili emerge, pertanto, un'effettiva sovrapponibilità delle mansioni proprie del ruolo del sovrintendente inquadrato nel corpo forestale statale con quelle dell'Agente con attribuzioni di funzioni di polizia, sia quanto alle competenze iniziali (“mansioni progressive di coordinamento di personale con qualifica inferiore
o di direzione di piccole unità …” per il primo e “un grado di esperienza pluriennale…con necessità di aggiornamento”, per il secondo ), sia con riguardo al grado di autonomia (“svolge anche in collaborazione con personale delle qualifiche superiori attività istruttoria nel contesto di prescrizioni di massima … con ricorso a margini di iniziativa e di discrezionalità” per il primo e “contenuto di concetto con responsabilità dei risultati relativi a specifici processi produttivi -amministrativi”, il secondo); che, ancora, con riferimento al livello di responsabilità (“coordinamento di personale con qualifica inferiore o di direzione di piccole unità operative nonché sostituzione del superiore gerarchico … svolge anche compiti di addestramento”, il primo, mentre il secondo “anche coordinando altri addetti, provvede alla gestione dei rapporti con tutte le tipologie di utenza relativamente all'unità di appartenenza”). A quanto or ora detto va aggiunto che ad entrambi i suddetti profili è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza ed ufficiale di polizia giudiziaria, per come è evincibile dall'art. 8 del D.Lg.vo n.201/1995 sopra richiamato (per i sovrintendenti del ruolo statale) e dall'art. 3, comma 1, della L.R. n.24/1972 (secondo cui “al personale di ruolo dei sottufficiali e guardie forestali sono riconosciute …. Funzioni di polizia giudiziaria con riconoscimento della qualifica di ufficiali di polizia per i dirigenti ed i sottufficiali e di agente di polizia giudiziaria per le guardie”) per i sottufficiali del Corpo Forestale della . Controparte_1
Se tale comparazione conduce, dunque a ritenere coincidente il profilo di Vice sovrintendente con quello del sottufficiale del corpo forestale (evincibile dalla declaratoria di cui all'art. 14 del D.P. n. 10 del 22.06.2001) in virtù quanto meno di una continenza delle mansioni di quest'ultimo in quelle proprie del primo, ciò induce a ritenere che, sebbene il vice sovrintendente si trovi inquadrato, secondo il sistema classificatorio regionale in cat. C pos. Ec. 5 (in conformità alla tabella A allegata al D.P. n. 9 del 22.06.2001), il personale del Corpo Forestale già appartenente a tale livello (come il
[...]
doveva transitare in cat. D1 secondo quanto espressamente stabilito dalla Pt_1 tabella di cui all'art.13 del D.P. n.10/2001 (“il personale che in virtù dell'accordo del 28 febbraio 2001 era collocato nelle posizioni C5 e C6 passa alla posizione D1”). Infine, una volta inquadrato in cat. D, secondo la normativa vigente al momento in cui si erano realizzate le condizioni richieste dalla legge nazionale e da quella regionale per il passaggio (ovvero la domanda del dipendente e l'autorizzazione regionale all'inquadramento nei limiti delle vacanze), al dipendente si applicava tutta la normativa sopravvenuta ai fini delle successive vicende del rapporto contrattuale;
pertanto, lo stesso
Pag.7 si sarebbe potuto successivamente giovare del disposto di cui all'art. 1, comma 8, della legge regionale n. 4 del 2007, secondo cui al personale già nei ruoli del FR (posizione di cui avrebbe dovuto beneficiare il ricorrente sin dal 2006, secondo il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte) è stato riconosciuto anche l'inquadramento giuridico equivalente a quello economico che era stato già ottenuto ai sensi della L.R. n. 10/2000 e dei decreti presidenziali nn. 9 e 10 del 22.06.2001 (“In fase di prima applicazione della presente legge, il personale già dei ruoli del Corpo forestale della , tenuto conto del disposto Controparte_1 dell'articolo 5 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, essendo già inquadrato in categorie e posizioni di cui ai decreti presidenziali nn. 9 e 10 del 22 giugno 2001, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della n. 33 del 2 luglio 2001, è inquadrato, anche in soprannumero, nelle Controparte_1 qualifiche del ruolo previsto con la presente legge nella rispettiva categoria di appartenenza, mantiene la propria posizione economica e percepisce la relativa indennità mensile pensionabile”); cosicché, all'attribuzione della posizione economica D1, deve essere attribuito al ricorrente anche l'inquadramento giuridico di commissario forestale, secondo il medesimo sistema di classificazione. Per quanto suesposto, la sentenza di primo grado va riformata e dichiarato il diritto di ad essere inquadrato - sin dal momento del transito effettivo (ossia Parte_1 il 4 luglio 2007 cfr. doc. fascicolo di parte) - nella categoria D posizione economica 1; per l'effetto, parte resistente in riassunzione deve essere condannata a provvedere al relativo inquadramento e alla corresponsione in favore del predetto delle differenze retributive maturate, dalla data dianzi citata, tra la posizione economica C1 e la posizione economica D1, oltre interessi legali nella misura e con decorrenza di legge.
3) Le spese di tutti i gradi di giudizio seguono la soccombenza di parte resistente in riassunzione e si liquidano come da dispositivo in favore del Parte_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando in sede di rinvio dalla Corte Suprema di Cassazione, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n.453/2018 del Tribunale G.L. di
Agrigento, disattesa ogni altra domanda, così provvede:
- dichiara il diritto di ad essere inquadrato nella categoria D Parte_1 posizione economica 1 con decorrenza dal 4 luglio 2007 e per l'effetto condanna parte resistente in riassunzione a provvedere al relativo inquadramento e alla corresponsione in favore di delle relative differenze retributive maturate, dalla Parte_1 predetta data, tra la posizione economica C1 e la posizione economica D1, oltre interessi legali nella misura e con decorrenza di legge.
- Condanna l'amministrazione regionale resistente in riassunzione a pagare a Parte_1
le spese del primo grado di giudizio, del precedente giudizio di appello, di
[...] quello di legittimità e di questo grado di rinvio, che liquida rispettivamente in €2.768,00,
€3.308,00, €2.757,00 ed €3.473,00, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA. Palermo, 26 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Carmelo Ioppolo Maria G. Di Marco Pag.8