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Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 27/08/2025, n. 3505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3505 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, nella persona del giudice onorario Francesco Saverio
Ruggiero, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al N. R.G. 6326 dell'anno 2017
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Paturzo Viviana, e presso la stessa Parte_1 elettivamente domiciliato in Sorrento, alla Via Capo n.4, come da procura in atti,
ATTORE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Agostino Amendola, e presso lo stesso Controparte_1 elettivamente domiciliato in Praiano, alla Via G. Capriglione n.203, come da procura in atti,
CONVENUTO
E in persona del legale rappresentante p.t, con sede in Roma, Controparte_2 al Viale Cesare Pavese n.385,
TERZO CHIAMATO IN CAUSA/CONTUMACE
OGGETTO: azione di risarcimento danni ex art. 2052 c.c.
Conclusioni: come in atti, come richiamate nello svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. conveniva in giudizio Parte_1 il sig. , affinché venisse condannato, ex art. 2052 c.c., alla rifusione dei danni Controparte_1 patiti, sia non patrimoniali che patrimoniali, e quantificati in euro 15.882,60, vinte le spese di lite. A sostegno deduceva che in data 26/8/2015, alle ore 11,30 circa, mentre passeggiava in Positano, alla
Via Pozzillo, con al guinzaglio il proprio cane di razza “Barbone gigante”: “in modo del tutto imprevisto un cane di razza “bull terrier” notoriamente aggressiva, privo di museruola e di ogni altro dispositivo di protezione, azzannava al collo il barbone gigante di proprietà dell'attore” (in citazione). Che l'attore:” nel tentativo di liberare il proprio cane dalla morsa del bull terrier veniva
1 da quest'ultimo aggredito alla mano sinistra riportando lesioni personali di notevole gravità”. A seguito di tanto si portava presso il Presidio Ospedaliero di Sorrento dove gli veniva suturata la ferita alla mano, ma che a causa della sintomatologia dolorosa persistente si sottoponeva ad ulteriori accertamenti che riscontravano, in data 21/9/2015, una “frattura completa della falange ungueale del terzo dito della mano sinistra”. Che, per i detti fatti, in data 3/9/2015 sporgeva querela presso la
Stazione dei Carabinieri di Positano. Che il cane “bull terrier” era risultato essere di proprietà del sig.
, al quale aveva formulato richiesta risarcitoria, rimasta inevasa. Da qui la Controparte_1 proposizione dell'azione giudiziaria.
Con comparsa del 31/10/2017 si costituiva il che declinava ogni responsabilità Controparte_1 sull'accaduto. Formulava eccezione in ordine alla nullità dell'atto di citazione per carenza dei requisiti;
chiedeva di chiamare in causa la Compagnia con la Controparte_2 quale aveva accesso apposita polizza assicurativa. Nel merito, pur affermando di essere proprietario del cane” bull terrier”, contestava tutto l'avverso dedotto. Precisava che il cane dell'attore si era introdotto nella sua proprietà ove avveniva la zuffa fra i cani, e non sull'adiacente Via Pozzillo;
che l'attore si feriva la mano nel tentativo di separare i due cani, e non vi era certezza che ad aggredirlo fosse stato il suo “bull terrier”; che la richiesta risarcitoria era esosa e non giustificata. Ha, pertanto, concluso, previamente per l'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, con spostamento della prima udienza, e nel merito, per il rigetto della domanda con vittoria delle spese di lite.
Il primo istruttore della causa autorizzava la chiamata del terzo Controparte_2
.
[...]
A tanto provvedeva il convenuto con atto di chiamata in causa, che risulta notificato, a mezzo del servizio postale, in data 23/02/2018, per l'udienza del 28/5/2018. Nessuno si costituiva per il terzo chiamato, per cui ne va dichiarata la contumacia.
In corso di causa venivano espletate le prove orali ammesse e disposta C.T.U. medico legale sulla persona dell'attore, indi, fatte precisare le conclusioni dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
I risultati della svolta istruttoria impongono l'accoglimento della domanda di parte attrice, nei termini che seguono.
1. In via preliminare, va rigettata l'eccezione di nullità della citazione di cui all'articolo 164, comma quarto, c.p.c.
2 In vero, questa nullità si verifica quando l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda è stata omessa o risulti assolutamente incerta. La valutazione, però, deve essere fatta con riferimento al caso specifico tenendo conto che per identificare la causa petendi va fatto riferimento all'insieme delle indicazioni contenute nella citazione e dei documenti allegati. Bisogna anche tenere conto che la nullità della citazione per incertezza della domanda ha la sua ratio nell'esigenza di consentire al convenuto di apprestare le proprie difese (Cassazione civile sezione III del 15/05/2013 n. 11751)
Ebbene, nel caso in esame, seppure vi sia una scarna e “semplicistica” esposizione dei fatti, tuttavia emergono, anche dalla documentazione allegata, quali sono le ragioni giuridiche della domanda, i fatti costitutivi della domanda attorea sia con riferimento alla causa petendi, che l'oggetto della domanda (risarcimento danni), ivi compresi i mezzi istruttori dedotti, nonché dai documenti prodotti e offerti in comunicazione alla controparte (cfr. Cass. 25.11.03 n. 1741).
2. Ciò posto, è circostanza pacifica che in data 26/8/2015 il sig. , Parte_1 allorché si trovava a percorrere la Via Pozzillo in Positano, vedeva il proprio cane aggredito da un cane “bull terrier” di proprietà del convenuto. Tale circostanza di fatto è confermata dalle deposizioni di tutti i testi escussi dichiaratisi “testi oculari”. Così la teste di parte attrice “Ricordo Tes_1 che nell'occasione mi trovavo dietro l'attore, ad una distanza di circa quindici metri, ed ho assistito alla scena, ovvero all'aggressione da parte del cane “bull terrier” al “barbone gigante” dell'attore… Ricordo che dopo l'intervento del signore con il bastone, che ha allontanato il “bull terrier” l'attore, con il suo cane, si sono allontanati entrambi sanguinanti, in particolare, il sig. alla mano sinistra”. Il teste di parte convenuta, giardiniere che lavora alle Pt_1 Testimone_2 dipendenze del convenuto, riferisce:” Ricordo che la zuffa tra i cani è avvenuta vicino alla recinzione ed il sig. dall'esterno cercava di separare i cani, prima con un bastone e poi con le mani”. Pt_1
Aggiunge anche che: “Il sig. non fu aggredito dal cane del sig. ma lui che cercava
Pt_1 CP_1 di dividere i due animali”. Anche il teste , di parte convenuta, dichiara:” Ho Testimone_3 visto che i cani, sia quello del che del si sono azzuffati in prossimità della recinzione
Pt_1 CP_1 che era in parte aperta. In tale frangente il sig. ha cercato di separare i cani prima con un
Pt_1 bastone e poi con le mani tirare a sé il proprio cane”. Aggiunge: “Ho constatato che il sig.
Pt_1 riportava una ferita alla mano ma non so dire se provocata da un cane o dall'altro”. Ed infine la teste di parte attrice anch'essa presente nello stesso giorno e sullo stesso Testimone_4 percorso afferma:” All'improvviso ho sentito le urla di questo signore mi sono avvicinata, ma
Pt_1 non tanto, a circa venti metri, anche perché vi erano altre persone;
Ho visto però la lotta fra i cani ed in particolare un cane che non so di che razza fosse, ma pare un cane da combattimento, che aveva azzannato alla gola il cane di razza barbone del sig. Ho visto che l'attore cercava di Pt_2
3 tirare a sé il proprio cane, mentre l'altro che era senza guinzaglio continuava ad aggredire;
Ricordo che c'era qualcuno che dava bastonate al cane che aggrediva, ma non so chi fosse;
La cosa che mi ha maggiormente spaventata è stato il fatto di aver visto che il cane aggressore ha lasciato la presa del cane barbone ed ha aggredito la mano del sig. L'aggressione è avvenuta sulla strada e Pt_2 non all'interno di una proprietà; Il sig. aveva il proprio cane al guinzaglio, l'altro invece era Pt_2 senza guinzaglio. “
Ed anche gli altri testi hanno confermato, indirettamente, che il bull terrier era privo di guinzaglio e di museruola, e non vi era nessuno che lo sorvegliasse.
Dunque, assodato il fatto storico della zuffa fra i due cani, diventa rilevante verificare, ai fini della responsabilità ex art. 2052 c.c. ("il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito"), il comportamento tenuto dal cane, che assume rilevanza causale, atteso che la norma riferisce il “cagionare il danno” all'animale, sottendendo che esso debba causalmente ricollegarsi al comportamento dello stesso. Per cui, se tale collegamento causale sussiste, il danno cagionato dal cane viene imputato al proprietario o a chi se ne serve, spettando a quest'ultimo, per sottrarsi all'imputazione della responsabilità, la prova del caso fortuito, costituito da un fattore esterno, che può consistere anche nel fatto del terzo, o nella colpa del danneggiato, ma che deve comunque presentare i caratteri dell'imprevedibilità, inevitabilità e assoluta eccezionalità. Si tratta di una fattispecie di responsabilità oggettiva che non si fonda su un comportamento colposo in vigilando del proprietario dell'animale (o di chi temporaneamente se ne serve), ma esclusivamente sul fatto posto in essere dall'animale che con il proprio comportamento materiale cagioni un danno e sul rapporto di proprietà o di uso che giustifica l'imputazione del citato comportamento al proprietario o a chi se ne serve.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale “ai sensi dell'art. 2052 c.c., la responsabilità dei proprietari dell'animale è presunta, fondata non sulla colpa ma sul rapporto di fatto con
l'animale, di guisa che il proprietario risponde in ogni caso e in toto per i danni cagionati al terzo, a meno che non dia la prova del fortuito. Se la prova non è fornita, il giudice deve condannare il proprietario dell'animale ai danni per l'intero” (Cass., 3, n. 6454 del 19/3/2007; Cass., 3, n. 7260 del
22/3/2013; Cass., 3, n. 17091 del 28/7/2014; Cass., 3, n. 10402 del 20/5/2016).
Orbene, alla luce di quanto emerso alla istruttoria orale, appare evidente che il giorno dell'occorso i due cani si stavano azzuffando e che l'attore ha tentato di separarli, tirando il proprio cane dal guinzaglio, ed è stata azzannato alla mano.
4 Specifica e puntuale appare, al riguardo, la deposizione della teste del tutto Testimone_4 indifferente alle parti, laddove dichiara:” che il cane aggressore ha lasciato la presa del cane barbone ed ha aggredito la mano del sig. , ed ha precisato:” Ho visto che l'attore cercava di tirare a Pt_2 sé il proprio cane, mentre l'altro che era senza guinzaglio continuava ad aggredire”, aggiungendo
“Il sig. aveva il proprio cane al guinzaglio, l'altro invece era senza guinzaglio”. Pt_2
Il convenuto, dal canto suo, eccepisce la responsabilità dell'attore in quanto avrebbe utilizzato le mani per separare i due animali, giungendo ad affermare che il comportamento dell'attore di voler dividere i cani sia stato avventato “ponendo in essere un comportamento assolutamente vietato” (così in comparsa conclusionale).
Non vi è nulla di vietato nel tentativo dell'attore di sottrarre il proprio cane dall'aggressore, poiché ciò che rileva è il comportamento del cane del che, in quanto privo di guinzaglio, ha potuto CP_1 dirigersi verso l'altro cane, tenuto invece al guinzaglio, e come affermato da tutti i testi il cane “B terrier” non era accompagnato dal padrone ed era senza museruola e, di contro, non risulta provato alcun gesto avventato o imprudente da parte dell'attore.
In ogni caso, non risulta necessario verificare chi dei due animali abbia dato per primo causa alla zuffa in quanto ciò che è decisivo è l'omessa custodia dell'animale, da parte del padrone, che non ha adottato le fondamentali e necessarie cautele per evitare danni a terzi.
Risulta, pertanto, dimostrato il nesso di causalità tra il comportamento del cane bull terrier e l'evento dannoso, come rilevato dalle menzionate deposizioni che, pur divergendo sulle modalità dell'accaduto, concordano tutte nel rilevare che il cane del convenuto era privo di guinzaglio e di museruola ed ha aggredito il cane dell'attore scatenando la zuffa nella quale l'attore riportava i lamentati danni. Tutto ciò rilevato, consente di ritenere sostanzialmente provata l'effettiva verificazione del sinistro per cui si procede nei termini prospettati nell'atto di citazione.
Il invece, non ha provato - come era suo onere - l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua CP_1 sfera oggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale con conseguente sua tenutezza al risarcimento dei danni in favore dell'attore.
A riguardo, la giurisprudenza della Suprema Corte ha avuto modo di precisare come il caso fortuito si identifichi "in un quid imponderabile ed imprevedibile, che si inserisca all'improvviso nel meccanismo causale, soverchiando ogni possibilità di resistenza o contrasto da parte dell'uomo" (v.
Cass. n. 9037 del 15.4.2010).
Nel caso di specie, a ben vedere, non pare in alcun modo ravvisabile una siffatta ipotesi di caso fortuito. Non solo perché nulla è stato provato dal convenuto in corso di causa, ma anche perché i
5 testi presenti al momento dell'aggressione subita dall'attore hanno dichiarato, e comunque fatto intendere che, all'epoca, il cane del convenuto aveva un'ampia possibilità di movimento, essendo libero e privo di museruola.
3. L'occorsa aggressione da parte del cane del convenuto emerge, altresì, anche in via documentale dal referto di pronto soccorso ASL Napoli 3 del 26/8/2025, nel quale si fa riferimento ad un accesso in Pronto Soccorso da parte dell'attore, alle ore 17,58, ed ove viene refertato "ferita delle dita della mano sinistra senza menzione di complicazioni 3 dito a sx” (v. doc. 2 di parte attrice).
Venendo, quindi, alla determinazione delle lesioni subite dal sig. , il dott. Parte_3
, CTU officiato, con relazione dimessa in data 05/6/2023, correttamente motivata in Persona_1 ogni sua parte, ha affermato:“ In definitiva, è possibile affermare che la lesione obiettivata al Fowler
dai medici del P.S. dell'ospedale di Sorrento e dagli specialisti che successivamente lo Parte_1 ebbero in cura risulta del tutto compatibile con la dinamica dell'evento lesivo evincibile dagli Atti.”
Rileva il Consulente che, dopo il primo accesso al Pronto soccorso da parte dell'attore, la perdurante sintomatologia dolorosa al dito terzo della mano sinistra, la comparsa di tumefazione allo stesso dito, con gemizio di materiale purulento, inducevano il ad ulteriori indagini diagnostiche che Pt_1 rilevavano: “postumi di ferita lacero-contusa con frattura esposta della falange ungueale del 3° dito della mano sinistra in pseudoartrosi e posta indicazione al trattamento chirurgico”. Intervento eseguito, poi, in data 30/9/2015.
Parte convenuta ha contestato gli esiti della CTU espletata, ritenendo le conclusioni del CTU: “del tutto discrezionali e prive di fondamento scientifico”. In particolare, afferma:” che la frattura è localizzata nella stessa sede del morso non ha alcun significato scientifico e soprattutto non esclude che l'istante abbia potuto subire un trauma successivo. Così come la purulenza e l'infezione non sono certamente ricollegabili esclusivamente ad una frattura ma possono tranquillamente derivare da una ferita lacero contusa”.
Orbene, premesso che il convenuto non ha provato che l'attore si sia provocato in altro modo la detta frattura, ad ogni modo il CTU ha fornito ampia ed esaustiva risposta alle formulate eccezioni.
In primis, ha sottolineato come i sanitari del primo accesso non intesero eseguire nemmeno un rx per accertare un eventuale frattura al dito, che sarebbe sicuramente emersa;
inoltre, che la fattura era già presente dopo sei giorni dall'accaduto, atteso che il medico curante dell'attore certifica, nella prescrizione del 02/9/2015: “evidenzia la complicazione purulenta della ferita lacero contusa che venne trattata con farmaci antibiotici con prognosi di 10 giorni.” (doc. in atti). Il che induce il
6 Consulente dell'Ufficio ad affermare che: l'infezione ben si spiega con la presenza di una frattura esposta della falange distale e rappresenta il continuum che prova la sussistenza del nesso di causalità tra l'evento e la lesione rilevata e successivamente trattata il 30/09/2015 con l'intervento chirurgico ambulatoriale di riduzione della frattura ed osteosintesi mediante fili meccanici”.
Del resto, è noto in campo medico che il trauma ungueale può avere uno sviluppo prolungato nel tempo, e che si evidenzia con:” dolore intenso, ematoma subungueale, con mutamento di colore
(macchia scura sotto l'unghia), o deformità dell'unghia, arrossamento o gonfiore del tessuto periungueale, ed infezioni fungine (pus)” (così dall'IDE -Istituto Dermatologico Europeo).
Chiarito quanto sopra, il CTU ha proceduto, quindi, all'accertamento degli esiti temporanei e permanenti della lesione patita da parte attrice, quantificando nella misura del 2% il danno permanente biologico complessivo e il danno biologico temporaneo nella misura di 30 gg. di ITP al
75%, ed ulteriore 30 gg. di ITP al 50%. Spese mediche sostenute per euro 132,56.
Passando al quantum debeatur, applicate le tabelle per le micropermanenti ex D.M. 8.6.2022, aggiornate al D.M. 18/7/2025, tenuto conto dell'età dell'attore all'epoca del sinistro (41 anni), a titolo di danno biologico temporaneo si liquidano euro 2.106,75 (1.264,05+ 842,70), mentre a titolo di danno biologico permanente (2% di danno per valore punto euro 963,40) si liquidano euro €. 1.926,80 per un totale di euro 4.033,55 che, aumentato delle spese mediche (euro 132,56) giunge all'importo finale di euro 4.166,11.
All'importo così determinato, dovuto a titolo risarcitorio, dovranno aggiungersi interessi e rivalutazione monetaria da calcolare su detta somma devalutata al momento del sinistro (agosto
2015), e via via rivalutata anno per anno far data dall'agosto 2015 (Cass. S.U. 17 febbraio 1995 n.
1712) secondo gli indici Istat sino alla pubblicazione della sentenza. Dalla pubblicazione della sentenza sino al saldo, sulla somma così determinata decorreranno poi gli interessi di mora in misura legale ex art. 1284, comma 1°, c.c.
Parte attrice ha chiesto di rivedere in melius la detta liquidazione del CTU in considerazione dello stato di ipovedente dell'attore, e “della perdita di sensibilità discriminativa al livello del polpastrello”.
Tuttavia, la stessa difesa dell'attore deve convenire che di quanto dedotto nessuna prova è stata fornita in giudizio, e comunque nessuna richiesta di precisazione e/ o osservazioni sul punto è stata formulata alla espletata CTU.
7 4. In ordine alla terza chiamata in causa , va rilevato che il Controparte_2 convenuto, pur negando la sussistenza di una sua responsabilità in ordine all'accaduto, ha esteso il contraddittorio nei confronti della terza chiamata, dallo stesso indicata come tenuta a rispondere in via esclusiva della pretesa dell'attore, e nei cui confronti ha proposto anche domanda subordinata di garanzia.
Trattasi con ogni evidenza di chiamata in causa del terzo responsabile, che comporta di per sé
l'estensione al terzo chiamato della domanda dell'attore.
In atti, il ha allegato la polizza 102278298 -” Qui abito-Casa” – della Controparte_1
, sottoscritta in data 30/9/2013 e valida fino al 30/9/2014, poi Controparte_2 rinnovata sino al 30/9/2015, come da ricevuta di pagamento del premio allegata con la memoria n.2 ex art. 183, VI comma c.p.c. A pag. 2 della detta polizza, nella voce garanzia aggiuntive operanti è inserita la dicitura “Garanzia facoltativa cane “.
Ad ogni modo, non essendovi contestazione tra il convenuto e la terza chiamata
[...] in merito alla piena operatività della polizza assicurativa in relazione Controparte_2 all'evento oggetto di causa, la deve essere condannata a Controparte_2 tenere indenne e manlevare il convenuto delle somme versate all'attore in Controparte_1 esecuzione della sentenza, ivi incluse quelle per le spese processuali (v. ex multis v. Cass.
18076/2020).
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. n. 55/2014 (come aggiornata dal D.M. 147/2022), in base al valore, alla natura e alla complessità (media) della controversia, e con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore dell'attore, dichiaratasi antistataria (dichiarazione in alcun modo sindacabile dal giudice: v. da ultimo Cass. 8436/2019).
Per la medesima ragione le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con decreto emesso in corso di causa, devono porsi a carico solidale del convenuto e della terza chiamata, ferma restando la solidarietà passiva ex lege di tutte le parti nei confronti del consulente (v. Cass. 3239/2018, Cass.
17739/2016, Cass. 23133/2015, Cass. 25179/2013 e Cass. 28094/09).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , con la chiamata in causa Parte_1 Controparte_1 della , ogni altra istanza disattesa e reietta, così provvede: Controparte_2
-dichiara la contumacia della;
Controparte_2
8 - accertata la responsabilità del convenuto in relazione alle lesioni subite da Controparte_1
e, per l'effetto, condanna il convenuto al pagamento in favore Parte_1 dell'attore, della somma di euro 4.166,11, oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva;
- condanna, altresì, il convenuto alla rifusione delle spese processuali in favore dell'attore, che liquida in complessivi euro 2.814,53, di cui euro 274,53 per spese, oltre la maggiorazione del 15% per spese generali, IVA e C.P.A. come per legge, con attribuzione all'Avv. Paturzo Viviana per dichiarato anticipo;
- pone a definitivo carico di parte convenuta le spese di C.T.U., come già liquidate;
- condanna la a tenere indenne e manlevare Controparte_2 CP_1
delle somme versate all'attore e al difensore dell'attore in esecuzione delle predette
[...] condanne.
Così deciso in Salerno, lì 27/8/2025. Il Giudice onorario
avv. Francesco Saverio Ruggiero
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, nella persona del giudice onorario Francesco Saverio
Ruggiero, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al N. R.G. 6326 dell'anno 2017
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Paturzo Viviana, e presso la stessa Parte_1 elettivamente domiciliato in Sorrento, alla Via Capo n.4, come da procura in atti,
ATTORE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Agostino Amendola, e presso lo stesso Controparte_1 elettivamente domiciliato in Praiano, alla Via G. Capriglione n.203, come da procura in atti,
CONVENUTO
E in persona del legale rappresentante p.t, con sede in Roma, Controparte_2 al Viale Cesare Pavese n.385,
TERZO CHIAMATO IN CAUSA/CONTUMACE
OGGETTO: azione di risarcimento danni ex art. 2052 c.c.
Conclusioni: come in atti, come richiamate nello svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. conveniva in giudizio Parte_1 il sig. , affinché venisse condannato, ex art. 2052 c.c., alla rifusione dei danni Controparte_1 patiti, sia non patrimoniali che patrimoniali, e quantificati in euro 15.882,60, vinte le spese di lite. A sostegno deduceva che in data 26/8/2015, alle ore 11,30 circa, mentre passeggiava in Positano, alla
Via Pozzillo, con al guinzaglio il proprio cane di razza “Barbone gigante”: “in modo del tutto imprevisto un cane di razza “bull terrier” notoriamente aggressiva, privo di museruola e di ogni altro dispositivo di protezione, azzannava al collo il barbone gigante di proprietà dell'attore” (in citazione). Che l'attore:” nel tentativo di liberare il proprio cane dalla morsa del bull terrier veniva
1 da quest'ultimo aggredito alla mano sinistra riportando lesioni personali di notevole gravità”. A seguito di tanto si portava presso il Presidio Ospedaliero di Sorrento dove gli veniva suturata la ferita alla mano, ma che a causa della sintomatologia dolorosa persistente si sottoponeva ad ulteriori accertamenti che riscontravano, in data 21/9/2015, una “frattura completa della falange ungueale del terzo dito della mano sinistra”. Che, per i detti fatti, in data 3/9/2015 sporgeva querela presso la
Stazione dei Carabinieri di Positano. Che il cane “bull terrier” era risultato essere di proprietà del sig.
, al quale aveva formulato richiesta risarcitoria, rimasta inevasa. Da qui la Controparte_1 proposizione dell'azione giudiziaria.
Con comparsa del 31/10/2017 si costituiva il che declinava ogni responsabilità Controparte_1 sull'accaduto. Formulava eccezione in ordine alla nullità dell'atto di citazione per carenza dei requisiti;
chiedeva di chiamare in causa la Compagnia con la Controparte_2 quale aveva accesso apposita polizza assicurativa. Nel merito, pur affermando di essere proprietario del cane” bull terrier”, contestava tutto l'avverso dedotto. Precisava che il cane dell'attore si era introdotto nella sua proprietà ove avveniva la zuffa fra i cani, e non sull'adiacente Via Pozzillo;
che l'attore si feriva la mano nel tentativo di separare i due cani, e non vi era certezza che ad aggredirlo fosse stato il suo “bull terrier”; che la richiesta risarcitoria era esosa e non giustificata. Ha, pertanto, concluso, previamente per l'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, con spostamento della prima udienza, e nel merito, per il rigetto della domanda con vittoria delle spese di lite.
Il primo istruttore della causa autorizzava la chiamata del terzo Controparte_2
.
[...]
A tanto provvedeva il convenuto con atto di chiamata in causa, che risulta notificato, a mezzo del servizio postale, in data 23/02/2018, per l'udienza del 28/5/2018. Nessuno si costituiva per il terzo chiamato, per cui ne va dichiarata la contumacia.
In corso di causa venivano espletate le prove orali ammesse e disposta C.T.U. medico legale sulla persona dell'attore, indi, fatte precisare le conclusioni dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
I risultati della svolta istruttoria impongono l'accoglimento della domanda di parte attrice, nei termini che seguono.
1. In via preliminare, va rigettata l'eccezione di nullità della citazione di cui all'articolo 164, comma quarto, c.p.c.
2 In vero, questa nullità si verifica quando l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda è stata omessa o risulti assolutamente incerta. La valutazione, però, deve essere fatta con riferimento al caso specifico tenendo conto che per identificare la causa petendi va fatto riferimento all'insieme delle indicazioni contenute nella citazione e dei documenti allegati. Bisogna anche tenere conto che la nullità della citazione per incertezza della domanda ha la sua ratio nell'esigenza di consentire al convenuto di apprestare le proprie difese (Cassazione civile sezione III del 15/05/2013 n. 11751)
Ebbene, nel caso in esame, seppure vi sia una scarna e “semplicistica” esposizione dei fatti, tuttavia emergono, anche dalla documentazione allegata, quali sono le ragioni giuridiche della domanda, i fatti costitutivi della domanda attorea sia con riferimento alla causa petendi, che l'oggetto della domanda (risarcimento danni), ivi compresi i mezzi istruttori dedotti, nonché dai documenti prodotti e offerti in comunicazione alla controparte (cfr. Cass. 25.11.03 n. 1741).
2. Ciò posto, è circostanza pacifica che in data 26/8/2015 il sig. , Parte_1 allorché si trovava a percorrere la Via Pozzillo in Positano, vedeva il proprio cane aggredito da un cane “bull terrier” di proprietà del convenuto. Tale circostanza di fatto è confermata dalle deposizioni di tutti i testi escussi dichiaratisi “testi oculari”. Così la teste di parte attrice “Ricordo Tes_1 che nell'occasione mi trovavo dietro l'attore, ad una distanza di circa quindici metri, ed ho assistito alla scena, ovvero all'aggressione da parte del cane “bull terrier” al “barbone gigante” dell'attore… Ricordo che dopo l'intervento del signore con il bastone, che ha allontanato il “bull terrier” l'attore, con il suo cane, si sono allontanati entrambi sanguinanti, in particolare, il sig. alla mano sinistra”. Il teste di parte convenuta, giardiniere che lavora alle Pt_1 Testimone_2 dipendenze del convenuto, riferisce:” Ricordo che la zuffa tra i cani è avvenuta vicino alla recinzione ed il sig. dall'esterno cercava di separare i cani, prima con un bastone e poi con le mani”. Pt_1
Aggiunge anche che: “Il sig. non fu aggredito dal cane del sig. ma lui che cercava
Pt_1 CP_1 di dividere i due animali”. Anche il teste , di parte convenuta, dichiara:” Ho Testimone_3 visto che i cani, sia quello del che del si sono azzuffati in prossimità della recinzione
Pt_1 CP_1 che era in parte aperta. In tale frangente il sig. ha cercato di separare i cani prima con un
Pt_1 bastone e poi con le mani tirare a sé il proprio cane”. Aggiunge: “Ho constatato che il sig.
Pt_1 riportava una ferita alla mano ma non so dire se provocata da un cane o dall'altro”. Ed infine la teste di parte attrice anch'essa presente nello stesso giorno e sullo stesso Testimone_4 percorso afferma:” All'improvviso ho sentito le urla di questo signore mi sono avvicinata, ma
Pt_1 non tanto, a circa venti metri, anche perché vi erano altre persone;
Ho visto però la lotta fra i cani ed in particolare un cane che non so di che razza fosse, ma pare un cane da combattimento, che aveva azzannato alla gola il cane di razza barbone del sig. Ho visto che l'attore cercava di Pt_2
3 tirare a sé il proprio cane, mentre l'altro che era senza guinzaglio continuava ad aggredire;
Ricordo che c'era qualcuno che dava bastonate al cane che aggrediva, ma non so chi fosse;
La cosa che mi ha maggiormente spaventata è stato il fatto di aver visto che il cane aggressore ha lasciato la presa del cane barbone ed ha aggredito la mano del sig. L'aggressione è avvenuta sulla strada e Pt_2 non all'interno di una proprietà; Il sig. aveva il proprio cane al guinzaglio, l'altro invece era Pt_2 senza guinzaglio. “
Ed anche gli altri testi hanno confermato, indirettamente, che il bull terrier era privo di guinzaglio e di museruola, e non vi era nessuno che lo sorvegliasse.
Dunque, assodato il fatto storico della zuffa fra i due cani, diventa rilevante verificare, ai fini della responsabilità ex art. 2052 c.c. ("il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito"), il comportamento tenuto dal cane, che assume rilevanza causale, atteso che la norma riferisce il “cagionare il danno” all'animale, sottendendo che esso debba causalmente ricollegarsi al comportamento dello stesso. Per cui, se tale collegamento causale sussiste, il danno cagionato dal cane viene imputato al proprietario o a chi se ne serve, spettando a quest'ultimo, per sottrarsi all'imputazione della responsabilità, la prova del caso fortuito, costituito da un fattore esterno, che può consistere anche nel fatto del terzo, o nella colpa del danneggiato, ma che deve comunque presentare i caratteri dell'imprevedibilità, inevitabilità e assoluta eccezionalità. Si tratta di una fattispecie di responsabilità oggettiva che non si fonda su un comportamento colposo in vigilando del proprietario dell'animale (o di chi temporaneamente se ne serve), ma esclusivamente sul fatto posto in essere dall'animale che con il proprio comportamento materiale cagioni un danno e sul rapporto di proprietà o di uso che giustifica l'imputazione del citato comportamento al proprietario o a chi se ne serve.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale “ai sensi dell'art. 2052 c.c., la responsabilità dei proprietari dell'animale è presunta, fondata non sulla colpa ma sul rapporto di fatto con
l'animale, di guisa che il proprietario risponde in ogni caso e in toto per i danni cagionati al terzo, a meno che non dia la prova del fortuito. Se la prova non è fornita, il giudice deve condannare il proprietario dell'animale ai danni per l'intero” (Cass., 3, n. 6454 del 19/3/2007; Cass., 3, n. 7260 del
22/3/2013; Cass., 3, n. 17091 del 28/7/2014; Cass., 3, n. 10402 del 20/5/2016).
Orbene, alla luce di quanto emerso alla istruttoria orale, appare evidente che il giorno dell'occorso i due cani si stavano azzuffando e che l'attore ha tentato di separarli, tirando il proprio cane dal guinzaglio, ed è stata azzannato alla mano.
4 Specifica e puntuale appare, al riguardo, la deposizione della teste del tutto Testimone_4 indifferente alle parti, laddove dichiara:” che il cane aggressore ha lasciato la presa del cane barbone ed ha aggredito la mano del sig. , ed ha precisato:” Ho visto che l'attore cercava di tirare a Pt_2 sé il proprio cane, mentre l'altro che era senza guinzaglio continuava ad aggredire”, aggiungendo
“Il sig. aveva il proprio cane al guinzaglio, l'altro invece era senza guinzaglio”. Pt_2
Il convenuto, dal canto suo, eccepisce la responsabilità dell'attore in quanto avrebbe utilizzato le mani per separare i due animali, giungendo ad affermare che il comportamento dell'attore di voler dividere i cani sia stato avventato “ponendo in essere un comportamento assolutamente vietato” (così in comparsa conclusionale).
Non vi è nulla di vietato nel tentativo dell'attore di sottrarre il proprio cane dall'aggressore, poiché ciò che rileva è il comportamento del cane del che, in quanto privo di guinzaglio, ha potuto CP_1 dirigersi verso l'altro cane, tenuto invece al guinzaglio, e come affermato da tutti i testi il cane “B terrier” non era accompagnato dal padrone ed era senza museruola e, di contro, non risulta provato alcun gesto avventato o imprudente da parte dell'attore.
In ogni caso, non risulta necessario verificare chi dei due animali abbia dato per primo causa alla zuffa in quanto ciò che è decisivo è l'omessa custodia dell'animale, da parte del padrone, che non ha adottato le fondamentali e necessarie cautele per evitare danni a terzi.
Risulta, pertanto, dimostrato il nesso di causalità tra il comportamento del cane bull terrier e l'evento dannoso, come rilevato dalle menzionate deposizioni che, pur divergendo sulle modalità dell'accaduto, concordano tutte nel rilevare che il cane del convenuto era privo di guinzaglio e di museruola ed ha aggredito il cane dell'attore scatenando la zuffa nella quale l'attore riportava i lamentati danni. Tutto ciò rilevato, consente di ritenere sostanzialmente provata l'effettiva verificazione del sinistro per cui si procede nei termini prospettati nell'atto di citazione.
Il invece, non ha provato - come era suo onere - l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua CP_1 sfera oggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale con conseguente sua tenutezza al risarcimento dei danni in favore dell'attore.
A riguardo, la giurisprudenza della Suprema Corte ha avuto modo di precisare come il caso fortuito si identifichi "in un quid imponderabile ed imprevedibile, che si inserisca all'improvviso nel meccanismo causale, soverchiando ogni possibilità di resistenza o contrasto da parte dell'uomo" (v.
Cass. n. 9037 del 15.4.2010).
Nel caso di specie, a ben vedere, non pare in alcun modo ravvisabile una siffatta ipotesi di caso fortuito. Non solo perché nulla è stato provato dal convenuto in corso di causa, ma anche perché i
5 testi presenti al momento dell'aggressione subita dall'attore hanno dichiarato, e comunque fatto intendere che, all'epoca, il cane del convenuto aveva un'ampia possibilità di movimento, essendo libero e privo di museruola.
3. L'occorsa aggressione da parte del cane del convenuto emerge, altresì, anche in via documentale dal referto di pronto soccorso ASL Napoli 3 del 26/8/2025, nel quale si fa riferimento ad un accesso in Pronto Soccorso da parte dell'attore, alle ore 17,58, ed ove viene refertato "ferita delle dita della mano sinistra senza menzione di complicazioni 3 dito a sx” (v. doc. 2 di parte attrice).
Venendo, quindi, alla determinazione delle lesioni subite dal sig. , il dott. Parte_3
, CTU officiato, con relazione dimessa in data 05/6/2023, correttamente motivata in Persona_1 ogni sua parte, ha affermato:“ In definitiva, è possibile affermare che la lesione obiettivata al Fowler
dai medici del P.S. dell'ospedale di Sorrento e dagli specialisti che successivamente lo Parte_1 ebbero in cura risulta del tutto compatibile con la dinamica dell'evento lesivo evincibile dagli Atti.”
Rileva il Consulente che, dopo il primo accesso al Pronto soccorso da parte dell'attore, la perdurante sintomatologia dolorosa al dito terzo della mano sinistra, la comparsa di tumefazione allo stesso dito, con gemizio di materiale purulento, inducevano il ad ulteriori indagini diagnostiche che Pt_1 rilevavano: “postumi di ferita lacero-contusa con frattura esposta della falange ungueale del 3° dito della mano sinistra in pseudoartrosi e posta indicazione al trattamento chirurgico”. Intervento eseguito, poi, in data 30/9/2015.
Parte convenuta ha contestato gli esiti della CTU espletata, ritenendo le conclusioni del CTU: “del tutto discrezionali e prive di fondamento scientifico”. In particolare, afferma:” che la frattura è localizzata nella stessa sede del morso non ha alcun significato scientifico e soprattutto non esclude che l'istante abbia potuto subire un trauma successivo. Così come la purulenza e l'infezione non sono certamente ricollegabili esclusivamente ad una frattura ma possono tranquillamente derivare da una ferita lacero contusa”.
Orbene, premesso che il convenuto non ha provato che l'attore si sia provocato in altro modo la detta frattura, ad ogni modo il CTU ha fornito ampia ed esaustiva risposta alle formulate eccezioni.
In primis, ha sottolineato come i sanitari del primo accesso non intesero eseguire nemmeno un rx per accertare un eventuale frattura al dito, che sarebbe sicuramente emersa;
inoltre, che la fattura era già presente dopo sei giorni dall'accaduto, atteso che il medico curante dell'attore certifica, nella prescrizione del 02/9/2015: “evidenzia la complicazione purulenta della ferita lacero contusa che venne trattata con farmaci antibiotici con prognosi di 10 giorni.” (doc. in atti). Il che induce il
6 Consulente dell'Ufficio ad affermare che: l'infezione ben si spiega con la presenza di una frattura esposta della falange distale e rappresenta il continuum che prova la sussistenza del nesso di causalità tra l'evento e la lesione rilevata e successivamente trattata il 30/09/2015 con l'intervento chirurgico ambulatoriale di riduzione della frattura ed osteosintesi mediante fili meccanici”.
Del resto, è noto in campo medico che il trauma ungueale può avere uno sviluppo prolungato nel tempo, e che si evidenzia con:” dolore intenso, ematoma subungueale, con mutamento di colore
(macchia scura sotto l'unghia), o deformità dell'unghia, arrossamento o gonfiore del tessuto periungueale, ed infezioni fungine (pus)” (così dall'IDE -Istituto Dermatologico Europeo).
Chiarito quanto sopra, il CTU ha proceduto, quindi, all'accertamento degli esiti temporanei e permanenti della lesione patita da parte attrice, quantificando nella misura del 2% il danno permanente biologico complessivo e il danno biologico temporaneo nella misura di 30 gg. di ITP al
75%, ed ulteriore 30 gg. di ITP al 50%. Spese mediche sostenute per euro 132,56.
Passando al quantum debeatur, applicate le tabelle per le micropermanenti ex D.M. 8.6.2022, aggiornate al D.M. 18/7/2025, tenuto conto dell'età dell'attore all'epoca del sinistro (41 anni), a titolo di danno biologico temporaneo si liquidano euro 2.106,75 (1.264,05+ 842,70), mentre a titolo di danno biologico permanente (2% di danno per valore punto euro 963,40) si liquidano euro €. 1.926,80 per un totale di euro 4.033,55 che, aumentato delle spese mediche (euro 132,56) giunge all'importo finale di euro 4.166,11.
All'importo così determinato, dovuto a titolo risarcitorio, dovranno aggiungersi interessi e rivalutazione monetaria da calcolare su detta somma devalutata al momento del sinistro (agosto
2015), e via via rivalutata anno per anno far data dall'agosto 2015 (Cass. S.U. 17 febbraio 1995 n.
1712) secondo gli indici Istat sino alla pubblicazione della sentenza. Dalla pubblicazione della sentenza sino al saldo, sulla somma così determinata decorreranno poi gli interessi di mora in misura legale ex art. 1284, comma 1°, c.c.
Parte attrice ha chiesto di rivedere in melius la detta liquidazione del CTU in considerazione dello stato di ipovedente dell'attore, e “della perdita di sensibilità discriminativa al livello del polpastrello”.
Tuttavia, la stessa difesa dell'attore deve convenire che di quanto dedotto nessuna prova è stata fornita in giudizio, e comunque nessuna richiesta di precisazione e/ o osservazioni sul punto è stata formulata alla espletata CTU.
7 4. In ordine alla terza chiamata in causa , va rilevato che il Controparte_2 convenuto, pur negando la sussistenza di una sua responsabilità in ordine all'accaduto, ha esteso il contraddittorio nei confronti della terza chiamata, dallo stesso indicata come tenuta a rispondere in via esclusiva della pretesa dell'attore, e nei cui confronti ha proposto anche domanda subordinata di garanzia.
Trattasi con ogni evidenza di chiamata in causa del terzo responsabile, che comporta di per sé
l'estensione al terzo chiamato della domanda dell'attore.
In atti, il ha allegato la polizza 102278298 -” Qui abito-Casa” – della Controparte_1
, sottoscritta in data 30/9/2013 e valida fino al 30/9/2014, poi Controparte_2 rinnovata sino al 30/9/2015, come da ricevuta di pagamento del premio allegata con la memoria n.2 ex art. 183, VI comma c.p.c. A pag. 2 della detta polizza, nella voce garanzia aggiuntive operanti è inserita la dicitura “Garanzia facoltativa cane “.
Ad ogni modo, non essendovi contestazione tra il convenuto e la terza chiamata
[...] in merito alla piena operatività della polizza assicurativa in relazione Controparte_2 all'evento oggetto di causa, la deve essere condannata a Controparte_2 tenere indenne e manlevare il convenuto delle somme versate all'attore in Controparte_1 esecuzione della sentenza, ivi incluse quelle per le spese processuali (v. ex multis v. Cass.
18076/2020).
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. n. 55/2014 (come aggiornata dal D.M. 147/2022), in base al valore, alla natura e alla complessità (media) della controversia, e con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore dell'attore, dichiaratasi antistataria (dichiarazione in alcun modo sindacabile dal giudice: v. da ultimo Cass. 8436/2019).
Per la medesima ragione le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con decreto emesso in corso di causa, devono porsi a carico solidale del convenuto e della terza chiamata, ferma restando la solidarietà passiva ex lege di tutte le parti nei confronti del consulente (v. Cass. 3239/2018, Cass.
17739/2016, Cass. 23133/2015, Cass. 25179/2013 e Cass. 28094/09).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , con la chiamata in causa Parte_1 Controparte_1 della , ogni altra istanza disattesa e reietta, così provvede: Controparte_2
-dichiara la contumacia della;
Controparte_2
8 - accertata la responsabilità del convenuto in relazione alle lesioni subite da Controparte_1
e, per l'effetto, condanna il convenuto al pagamento in favore Parte_1 dell'attore, della somma di euro 4.166,11, oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva;
- condanna, altresì, il convenuto alla rifusione delle spese processuali in favore dell'attore, che liquida in complessivi euro 2.814,53, di cui euro 274,53 per spese, oltre la maggiorazione del 15% per spese generali, IVA e C.P.A. come per legge, con attribuzione all'Avv. Paturzo Viviana per dichiarato anticipo;
- pone a definitivo carico di parte convenuta le spese di C.T.U., come già liquidate;
- condanna la a tenere indenne e manlevare Controparte_2 CP_1
delle somme versate all'attore e al difensore dell'attore in esecuzione delle predette
[...] condanne.
Così deciso in Salerno, lì 27/8/2025. Il Giudice onorario
avv. Francesco Saverio Ruggiero
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