TRIB
Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 01/12/2025, n. 2641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2641 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Giudice del lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella, all'esito dell'udienza di discussione dell'01/12/2025, ha pronunciato, con motivi contestuali, la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 4698/2022 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “indennità di accompagnamento” e vertente TRA
, rapp.to e difeso dagli avvocati Domenica Riello e Maria Gioconda Cimmino ed Parte_1 liata presso lo studio legale di quest'ultima sito in Caserta alla via Tanucci n°97 RICORRENTE E
, in persona del legale rapp.te p.t., - rapp.to e difeso Controparte_1
domiciliati in Caserta alla via Arena Località San Benedetto RESISTENTE FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato, in data 08/07/2022 il ricorrente, dopo aver contestato le risultanze medico-legali effettuate dal ctu nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis cpc, chiedeva, conseguentemente, non omologare le conclusioni rassegnate dal ctu nella precedente fase di mancato riconoscimento del requisito sanitario per ottenere l'assegno ordinario di invalidità, concludeva chiedendo di disporsi il rinnovo delle operazioni peritali, al fine di accertare che la capacità di lavoro della parte ricorrente è ridotta, in modo permanente, a meno di un terzo.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' Controparte_2 concludendo come in atti e, segnatamente, per la conferma delle conclusioni del perito d'ufficio nominato nel procedimento presupposto.
Preliminarmente occorre rilevare che il procedimento in esame, proveniente da altro ruolo, veniva riassegnato alla scrivente, in data 13.10.25, in forza di decreto del Presidente di Sezione del 8.10.25 ai fini del raggiungimento del II obiettivo del PNRR, con particolare riguardo alla riduzione, alla data del 30-
06-2026, del 90% del contenzioso iscritto a ruolo nel periodo 01-01-2017 / 31-12-2022
.
La causa veniva decisa, all'esito dell'odierna udienza, mediante pubblicazione della sentenza completa della motivazione ***
La controversia risulta disciplinata dall'art.445 bis c.p.c. introdotto dal 1/1/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale. Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per accertamento tecnico preventivo l'istante, all'esito delle operazioni di consulenza, è stato ritenuto privo del requisito sanitario utile al conseguimento delle prestazioni richieste.
Egli, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo, egli ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art.445 bis c.p.c.).
Occorre, altresì, precisare la natura giuridica del giudizio sottoposto all'attenzione del giudicante. Trattasi, secondo l'orientamento condiviso da questo giudice, della fase eventuale del procedimento instaurato ex art. 445 bis c.p.c., I co. e, pertanto, volta esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni di invalidità civile. Esulano, dunque, dal thema decidendum et probandum, i requisiti anagrafici e socio economici richiesti dalla legge per il riconoscimento delle diverse provvidenze e, di conseguenza, inammissibili devono reputarsi le domande di condanna dell' all'erogazione della prestazione ed al CP_1 pagamento dei ratei insoluti. In tal senso depone la lettera dell'art. 445 bis c.p.c., che impone, a pena di inammissibilità, l'indicazione in ricorso dei “motivi della contestazione”.
Evidente, pertanto, l'intenzione del legislatore di consentire un approfondimento giudiziale delle sole condizioni cliniche del ricorrente, configurando il giudizio proprio come diretto alla esplicitazione delle contestazioni – che, nella prima fase del procedimento, possono assumere anche i tratti della genericità e dell'impegno alla proposizione del successivo ricorso - alle conclusioni medico legali espresse nell'elaborato peritale.
Depone, altresì, nel medesimo senso anche il rapporto di alternatività che intercorre tra l'omologa giudiziale delle conclusioni del CTU – quale esito positivo della domanda ex art. 445 bis c.p.. – ed il giudizio instaurato a seguito di dissenso. Dovendosi il giudice esprimere, in sede di omologa, sul solo requisito sanitario analogamente dovrà fare in sede di opposizione ad ATP per il predetto rapporto di alternatività tra le due ipotesi.
Infine, la tesi sin qui esposta risulta confortata dall'ultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c. , con il quale si sancisce l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, in antitesi con i principi generali che regolano il giudizio ordinario ex art. 442 c.p.c. e a conferma del carattere speciale del giudizio di opposizione ad ATP dal contenuto ristretto alla valutazione delle condizioni sanitarie, piuttosto che all'accertamento di un diritto. Da ultimo la Corte di legittimità ha chiarito che anche con il ricorso in esame (di merito di ATPO ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.) si discetta unicamente del requisito sanitario previsto per la fattispecie in esame, per cui il giudice deve limitarsi ad accertare esclusivamente quest'ultimo (cfr. Corte di Cassazione.
6085/14).
*******
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Giova preliminarmente ricordare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di “contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio”, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella CTU.
Questo giudizio (o meglio, questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della consulenza impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, astratta e assoluta, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso postula in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d´individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, dovendo contenere l´indicazione, ancorché in forma succinta, degli errores o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
Ebbene, nel caso di specie, pur non apparendo l'opposizione inammissibile avendo la parte ricorrente comunque indicato i motivi del dissenso, si rileva, tuttavia, che le censure mosse alla perizia non denunciano affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (cfr. Cass. n. 11054/2003; Cass. n. 7341/2004).
Il CTU nominato nelle considerazioni medico – legali, contenute nell'esaustivo lavoro peritale, ha chiarito, che la parte ricorrente risulta affetta da “obesità con artrosi polidistrettuale;
diabete mellito di tipo II;
cardiopatia ischemica ipertensiva;
sindrome delle apnee notturne” e che, in conseguenza di tali menomazioni, la sua capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, non è ridotta in modo permanente a meno di un terzo.
Ciò premesso il Giudice ha ritenuto la superfluità di ulteriori approfondimenti istruttori richiesti da parte istante: non si è ritenuto opportuno procedere ad una rinnovazione della CTU, sia per la natura dei motivi di opposizione nonché per l'assenza di documentazione sanitaria attestante un effettivo aggravamento delle condizioni di salute della parte ricorrente. Difatti l'unica certificazione medica allegata al ricorso in opposizione - oltre a confermare le patologie già accertate dal consulente tecnico - si limita a rappresentare, genericamente, la sussistenza di un disturbo depressivo maggiore in capo all'istante.
Evidenzia, tuttavia, il Tribunale che trattasi di una certificazione unica ed isolata emessa nel lontano mese di maggio 2022 che non risulta assolutamente confermata da alcuna documentazione medica successiva tenuto conto della gravità della patologia certificata.
Al contrario, rileva il Tribunale come la sindrome depressiva maggiore sia una grave malattia che richiede un continuo monitoraggio, nonché terapie a volte molto impegnative, e come essa sia, conseguentemente, del tutto incompatibile con il compendio probatorio raccolto nel presente giudizio.
Inoltre né appare possibile disporre il rinnovo delle operazioni peritali, in assenza di successiva documentazione medica attestante l'effettivo aggravamento delle condizioni di salute del ricorrente, sul quale grave detto onere allegatorio e probatorio.
Invero, secondo il consolidato orientamento di legittimità la consulenza tecnica di ufficio non è un mezzo istruttorio in senso proprio, avendo essa la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, onde non può essere superata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prove, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti e circostanze non provati o non dedotti (Cass. n. 3130/2011)
Le risultanze della C.T.U. espletata nel giudizio di atp sono risultate coerenti intrinsecamente e compatibili con le altre risultanze istruttorie e con la documentazione prodotta, nonché immuni da vizi logici e complete, nella misura in cui rispondono secondo metodo corretto, rigoroso e fedele al quesito assegnato e pertanto meritano di essere condivise.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Alla luce delle valutazioni sopra riportate il ricorso va rigettato.
Nulla per le spese di lite stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. CP_ Le spese di CTU sono poste a definitivo carico dell e sono liquidate come da separato decreto
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa:
1) rigetta il ricorso e dichiara che parte ricorrente NON si trova nelle condizioni medico legali per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ai sensi della legge n.222/1984
2) nulla per le spese di lite CP_ 3) pone a definitivo carico dell' le spese della ctu, liquidate come da separato decreto
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere 01.12.2025
Il giudice
Dott.ssa Roberta Gambardella
, rapp.to e difeso dagli avvocati Domenica Riello e Maria Gioconda Cimmino ed Parte_1 liata presso lo studio legale di quest'ultima sito in Caserta alla via Tanucci n°97 RICORRENTE E
, in persona del legale rapp.te p.t., - rapp.to e difeso Controparte_1
domiciliati in Caserta alla via Arena Località San Benedetto RESISTENTE FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato, in data 08/07/2022 il ricorrente, dopo aver contestato le risultanze medico-legali effettuate dal ctu nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis cpc, chiedeva, conseguentemente, non omologare le conclusioni rassegnate dal ctu nella precedente fase di mancato riconoscimento del requisito sanitario per ottenere l'assegno ordinario di invalidità, concludeva chiedendo di disporsi il rinnovo delle operazioni peritali, al fine di accertare che la capacità di lavoro della parte ricorrente è ridotta, in modo permanente, a meno di un terzo.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' Controparte_2 concludendo come in atti e, segnatamente, per la conferma delle conclusioni del perito d'ufficio nominato nel procedimento presupposto.
Preliminarmente occorre rilevare che il procedimento in esame, proveniente da altro ruolo, veniva riassegnato alla scrivente, in data 13.10.25, in forza di decreto del Presidente di Sezione del 8.10.25 ai fini del raggiungimento del II obiettivo del PNRR, con particolare riguardo alla riduzione, alla data del 30-
06-2026, del 90% del contenzioso iscritto a ruolo nel periodo 01-01-2017 / 31-12-2022
.
La causa veniva decisa, all'esito dell'odierna udienza, mediante pubblicazione della sentenza completa della motivazione ***
La controversia risulta disciplinata dall'art.445 bis c.p.c. introdotto dal 1/1/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale. Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per accertamento tecnico preventivo l'istante, all'esito delle operazioni di consulenza, è stato ritenuto privo del requisito sanitario utile al conseguimento delle prestazioni richieste.
Egli, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo, egli ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art.445 bis c.p.c.).
Occorre, altresì, precisare la natura giuridica del giudizio sottoposto all'attenzione del giudicante. Trattasi, secondo l'orientamento condiviso da questo giudice, della fase eventuale del procedimento instaurato ex art. 445 bis c.p.c., I co. e, pertanto, volta esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni di invalidità civile. Esulano, dunque, dal thema decidendum et probandum, i requisiti anagrafici e socio economici richiesti dalla legge per il riconoscimento delle diverse provvidenze e, di conseguenza, inammissibili devono reputarsi le domande di condanna dell' all'erogazione della prestazione ed al CP_1 pagamento dei ratei insoluti. In tal senso depone la lettera dell'art. 445 bis c.p.c., che impone, a pena di inammissibilità, l'indicazione in ricorso dei “motivi della contestazione”.
Evidente, pertanto, l'intenzione del legislatore di consentire un approfondimento giudiziale delle sole condizioni cliniche del ricorrente, configurando il giudizio proprio come diretto alla esplicitazione delle contestazioni – che, nella prima fase del procedimento, possono assumere anche i tratti della genericità e dell'impegno alla proposizione del successivo ricorso - alle conclusioni medico legali espresse nell'elaborato peritale.
Depone, altresì, nel medesimo senso anche il rapporto di alternatività che intercorre tra l'omologa giudiziale delle conclusioni del CTU – quale esito positivo della domanda ex art. 445 bis c.p.. – ed il giudizio instaurato a seguito di dissenso. Dovendosi il giudice esprimere, in sede di omologa, sul solo requisito sanitario analogamente dovrà fare in sede di opposizione ad ATP per il predetto rapporto di alternatività tra le due ipotesi.
Infine, la tesi sin qui esposta risulta confortata dall'ultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c. , con il quale si sancisce l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, in antitesi con i principi generali che regolano il giudizio ordinario ex art. 442 c.p.c. e a conferma del carattere speciale del giudizio di opposizione ad ATP dal contenuto ristretto alla valutazione delle condizioni sanitarie, piuttosto che all'accertamento di un diritto. Da ultimo la Corte di legittimità ha chiarito che anche con il ricorso in esame (di merito di ATPO ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.) si discetta unicamente del requisito sanitario previsto per la fattispecie in esame, per cui il giudice deve limitarsi ad accertare esclusivamente quest'ultimo (cfr. Corte di Cassazione.
6085/14).
*******
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Giova preliminarmente ricordare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di “contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio”, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella CTU.
Questo giudizio (o meglio, questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della consulenza impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, astratta e assoluta, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso postula in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d´individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, dovendo contenere l´indicazione, ancorché in forma succinta, degli errores o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
Ebbene, nel caso di specie, pur non apparendo l'opposizione inammissibile avendo la parte ricorrente comunque indicato i motivi del dissenso, si rileva, tuttavia, che le censure mosse alla perizia non denunciano affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (cfr. Cass. n. 11054/2003; Cass. n. 7341/2004).
Il CTU nominato nelle considerazioni medico – legali, contenute nell'esaustivo lavoro peritale, ha chiarito, che la parte ricorrente risulta affetta da “obesità con artrosi polidistrettuale;
diabete mellito di tipo II;
cardiopatia ischemica ipertensiva;
sindrome delle apnee notturne” e che, in conseguenza di tali menomazioni, la sua capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, non è ridotta in modo permanente a meno di un terzo.
Ciò premesso il Giudice ha ritenuto la superfluità di ulteriori approfondimenti istruttori richiesti da parte istante: non si è ritenuto opportuno procedere ad una rinnovazione della CTU, sia per la natura dei motivi di opposizione nonché per l'assenza di documentazione sanitaria attestante un effettivo aggravamento delle condizioni di salute della parte ricorrente. Difatti l'unica certificazione medica allegata al ricorso in opposizione - oltre a confermare le patologie già accertate dal consulente tecnico - si limita a rappresentare, genericamente, la sussistenza di un disturbo depressivo maggiore in capo all'istante.
Evidenzia, tuttavia, il Tribunale che trattasi di una certificazione unica ed isolata emessa nel lontano mese di maggio 2022 che non risulta assolutamente confermata da alcuna documentazione medica successiva tenuto conto della gravità della patologia certificata.
Al contrario, rileva il Tribunale come la sindrome depressiva maggiore sia una grave malattia che richiede un continuo monitoraggio, nonché terapie a volte molto impegnative, e come essa sia, conseguentemente, del tutto incompatibile con il compendio probatorio raccolto nel presente giudizio.
Inoltre né appare possibile disporre il rinnovo delle operazioni peritali, in assenza di successiva documentazione medica attestante l'effettivo aggravamento delle condizioni di salute del ricorrente, sul quale grave detto onere allegatorio e probatorio.
Invero, secondo il consolidato orientamento di legittimità la consulenza tecnica di ufficio non è un mezzo istruttorio in senso proprio, avendo essa la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, onde non può essere superata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prove, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti e circostanze non provati o non dedotti (Cass. n. 3130/2011)
Le risultanze della C.T.U. espletata nel giudizio di atp sono risultate coerenti intrinsecamente e compatibili con le altre risultanze istruttorie e con la documentazione prodotta, nonché immuni da vizi logici e complete, nella misura in cui rispondono secondo metodo corretto, rigoroso e fedele al quesito assegnato e pertanto meritano di essere condivise.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Alla luce delle valutazioni sopra riportate il ricorso va rigettato.
Nulla per le spese di lite stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. CP_ Le spese di CTU sono poste a definitivo carico dell e sono liquidate come da separato decreto
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa:
1) rigetta il ricorso e dichiara che parte ricorrente NON si trova nelle condizioni medico legali per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ai sensi della legge n.222/1984
2) nulla per le spese di lite CP_ 3) pone a definitivo carico dell' le spese della ctu, liquidate come da separato decreto
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere 01.12.2025
Il giudice
Dott.ssa Roberta Gambardella