TRIB
Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 14/10/2025, n. 1064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1064 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1710/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Luigi Cirillo Presidente
Carmine Di Fulvio UD Relatore
LU ZI EL UD
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1710/2025 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIOVANNA Parte_1 C.F._1
MASCIOLI, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 28.5.2025 ha agito nei confronti del coniuge separato Parte_1
chiedendo fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in Controparte_1
San AL (PE) in data 3.12.2022.
La convenuta è rimasta contumace.
Nulla osta all'accoglimento della domanda di divorzio ai sensi dell'art.3 L.898/1970, essendosi separati i coniugi a seguito di accordo concluso dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San
AL in data 15.3.2024 ed essendo decorso il termine minimo previsto da detta disposizione a decorrere dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile e non essendo stata eccepita dalla parte convenuta, contumace, l'interruzione della separazione.
Tale situazione obiettiva e l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione evidenziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale, onde la domanda va accolta.
Le spese vanno dichiarate compensate, non essendo configurabile la soccombenza della parte resistente che non si è opposta alla predetta domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 CP_1
il 3.12.2022 in San AL in Abruzzo Citeriore (PE), matrimonio trascritto nei registri degli
[...] atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 3, parte I, anno 2022;
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di San AL in Abruzzo Citeriore di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Pescara 13 ottobre 2025
Il UD relatore Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio Dott. Luigi Cirillo
pagina 2 di 3 Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Luigi Cirillo Presidente
Carmine Di Fulvio UD Relatore
LU ZI EL UD
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1710/2025 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIOVANNA Parte_1 C.F._1
MASCIOLI, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 28.5.2025 ha agito nei confronti del coniuge separato Parte_1
chiedendo fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in Controparte_1
San AL (PE) in data 3.12.2022.
La convenuta è rimasta contumace.
Nulla osta all'accoglimento della domanda di divorzio ai sensi dell'art.3 L.898/1970, essendosi separati i coniugi a seguito di accordo concluso dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San
AL in data 15.3.2024 ed essendo decorso il termine minimo previsto da detta disposizione a decorrere dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile e non essendo stata eccepita dalla parte convenuta, contumace, l'interruzione della separazione.
Tale situazione obiettiva e l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione evidenziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale, onde la domanda va accolta.
Le spese vanno dichiarate compensate, non essendo configurabile la soccombenza della parte resistente che non si è opposta alla predetta domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 CP_1
il 3.12.2022 in San AL in Abruzzo Citeriore (PE), matrimonio trascritto nei registri degli
[...] atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 3, parte I, anno 2022;
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di San AL in Abruzzo Citeriore di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Pescara 13 ottobre 2025
Il UD relatore Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio Dott. Luigi Cirillo
pagina 2 di 3 Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.
pagina 3 di 3