TRIB
Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 15/09/2025, n. 2111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2111 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Genova in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Tommaso Sdogati, nel contraddittorio tra le parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G. 6653/2024 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), all'avv il cui C.F._2 iroli 11/21 sono elettivamente domiciliati;
OPPONENTE
contro
(P. IVA ) in qualità di mandataria di Controparte_1 P.IVA_1 [...]
A ), in per Controparte_2 P.IVA_2 resentata avv. Francesco Fera presso il cui studio in Genova, Via XII ottobre 12/5 B, è elettivamente domiciliata;
OPPOSTA
Conclusioni: come da note scritte del 03.09.2025 parte opponente;
come da note scritte del 04.09.2025 parte opposta.
IN FATTO
Con atto di opposizione a precetto ex art. 615 co. 1 c.p.c. in data 24.06.2024 Pt_1
e proponevano opposizione avverso l'atto di precett
[...] Parte_2 notificato da quale mandataria di Controparte_1 Controparte_2 ul contratto di mutu
[...]
e per la cifra di euro 240.000,00 a Pt_2 Controparte_3 front io di ipoteca di primo grado, Pt_1 ciascuno sulla propria quota pari al 50%, dell'immobile di loro proprietà in Genova, Via degli Orefici 6/7. Gli opponenti deducevano che corrispondeva regolarmente le rate Parte_2 dovute fino al marzo 2014, mo ravvenute problematiche di natura
1 personale, non era più in grado di far fronte agli impegni assunti;
che quindi CP_1 notificava atto di precetto nel maggio 2024 per il recupero di quanto
[...] ari al 31.01.2024 a complessivi euro 208.963,38 oltre interessi semplici sul debito residuo di euro 149.237,88 dall'1.02.2024; che nel suddetto precetto si affermava che gli opponenti acconsentivano a che “il successivo 29.01.2020 (ai nn. 501/2939) l'Istituto iscrivesse, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi scaturenti dal finanziamento suddetto, ipoteca per Euro 480.000,00 sul compendio sito in Genova – Via degli Orefici n. 6” e che “con atto separato del 15.01.2020 i signori e ha Parte_1 Parte_3 rilasciato fideiussione specifica nell'interesse del signor or no Parte_2 alla concorrenza di Euro 240.000,00”; che le aff ate contenute nell'atto di precetto non risultavano veritiere, giacché gli opponenti rilasciavano garanzia ipotecaria in data 29.01.2010, come si evincerebbe dall'art. 3 del contratto di mutuo de quo (doc. 1 opponente), ma negavano di aver acconsentito al rilascio di altre garanzie successivamente, in particolare al 29.01.2020; che quindi le garanzie ipotecarie dagli stessi prestate erano solo quelle assunte con il contratto di mutuo fondiario 22 gennaio 2010 not. rep. 3379 fasc. 2392, con contestuale concessione di ipoteca di Per_1 primo gra ta 29 gennaio 2010. reg. gen. 2939 reg. part. 501; che allo stesso modo si contestava che con atto separato del 15.01.2020 veniva rilasciata fideiussione specifica nell'interesse del ed a favore della Banca;
che comunque il diritto Pt_2 di controparte doveva ritenersi prescritto, avendo essa agito oltre il termine di dieci anni previsto a pena di prescrizione stante il combinato disposto degli artt. 2934, 2935 e 2946; che anche la pretesa nei confronti della terza datrice di ipoteca Parte_1 doveva considerarsi prescritta a fronte dell'inerzia protrattasi per olt quest'ultima inoltre doveva ritenersi liberata per fatto del creditore, avendo l'istituto mutuante fatto credito al garantito senza speciale autorizzazione del garante nonostante la consapevolezza delle difficili condizioni economiche in cui versava il garantito, ai sensi dell'art. 2869 c.c.; che risultavano prescritti altresì gli interessi indicati nel precetto stante l'avvenuto decorso del termine quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4, c.c.; che in ogni caso si contestava la quantificazione delle somme indicate come dovute a titolo di capitale e interessi, attesa l'erroneità dei criteri di calcolo adottati. Per tali motivi concludeva chiedendo “Piaccia al Tribunale Ill.mo; Previe le pronunce e le declaratorie del caso;
Accertare e dichiarare che gli esponenti hanno concesso garanzia ipotecaria di primo grado sulle quote dell'immobile di loro proprietà contestualmente alla sottoscrizione del contratto di mutuo fondiario 22 gennaio 2010 a rogito not. Saguato di Imperia rep. n. 3379 fasc. n. 2392, registrato il successivo 26 gennaio, di cui all'iscrizione ipotecaria 29 gennaio 2010, n. pres. 92 reg. gen. 2939 reg. part. 501, e che nessuna ulteriore garanzia, ipotecaria e/o di altra natura, risulta dagli stessi concessa in data 22 gennaio 2020 e/o in altro momento;
Accertare e dichiarare che la signora non ha sottoscritto alcun contratto e/o rilasciato alcuna garanzia, tanto meno Parte_1 una fid a nell'interesse del signor , in data 15 gennaio 2020, né Parte_2 in altro momento nei confronti dell'istante; Accertare e dichiarare che la parte istante non ha il diritto di procedere ad esecuzione forzata sulla base del titolo 3 marzo 2010, notificato contestualmente al precetto opposto in data 03/13 maggio 2024, per avvenuto decorso dell'applicabile termine di prescrizione;
Accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione dei diritti dell'istante fatti valere nei
2 confronti della signora quale parte datrice di ipoteca, e nei confronti del signor Parte_1 [...]
quale mut di ipoteca per le causali indicate in narrativa;
In og Pt_2
dichiarare l'avvenuta prescrizione ex art. 2948 n. 4 cod. civ. degli importi richiesti dall'istante di “Euro 50.268,32 per rate morose ed interessi di mora all'11.11.2019, Euro 9.457,18 per interessi sul debito residuo dal 12.11.2019 al 31.01.2024 al tasso annuo del 1,500%, il tutto oltre interessi semplici sul debito residuo di Euro 149.237,88 dall'1.02.2024 come da contratto e comunque entro i limiti di cui alla L.108/96 (il tasso attualmente praticato è pari al 1,500%) al soddisfo” e, comunque di tutte le somme richieste dall'istante a titolo di interessi moratori e legali;
Accertare e dichiarare l'avvenuta liberazione della signora per fatto della Parte_1 parte istante per le causali indicate in narrativa;
In subordine, accert he la garanzia della signora è venuta meno con la risoluzione del contratto di mutuo con conseguente Parte_1 liberazione dalla garanzia dalla stessa prestata con il contratto di mutuo fondiario 20 gennaio 2010; Ordinare al Conservatore, ove ricorrano i presupposti ex art. 2878 n. 3 cod. civ., la cancellazione dell'iscrizione 29 gennaio 2010 reg. gen. 2939 reg. part. 501 quanto alla ipoteca di primo grado concessa dalla signora sulla quota pari al 50% della piena proprietà dell'immobile in Parte_1
Genova Via degli Orefici 6/7 con il mutuo 22 gennaio 2010, e quanto alla ipoteca di primo grado concessa in pari data dal signor sulla restante quota di proprietà dello stesso Parte_2 immobile;
In ogni caso, ordinare a icorrano i relativi presupposti, la cancellazione di qualsivoglia ulteriore iscrizione contro gli esponenti in favore dell'istante, ad eccezione di quella già esistente del 29 gennaio 2010 reg. gen. 2939 reg. part. 501; In ogni caso, accertare e dichiarare che gli importi richiesti dall'istante con il precetto opposto non sono dovuti e, comunque, risultano erroneamente quantificati, e in relazione ai quali parte istante non ha fornito prova;
Porre a carico di parte istante, le spese tutte del presente giudizio”. Si costituiva in giudizio in qualità di mandataria di Controparte_1 [...]
quanto dedotto da controp Controparte_2
9.01.2020 riportata nell'atto di precetto quale data di iscrizione di ipoteca fosse frutto di un errore materiale e che doveva ritenersi pacifico che il gravame posto a fondamento dell'azione sarebbe quello recante la data del 29.01.2010 (RG 2939/Rp 501); che analogamente doveva ritenersi per la fideiussione rilasciata in data 15.01.2010; che in ordine alla prescrizione eccepita da controparte, essa non poteva ritenersi decorsa, configurando il contratto di mutuo un'obbligazione unica e non potendo considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata, momento dal quale decorre la prescrizione;
che anche l'eccezione di prescrizione quinquennale degli interessi non doveva trovare accoglimento, stante l'unitarietà dell'obbligazione costituita dal pagamento delle rate comprensive di capitale e di interessi;
che la terza datrice di ipoteca non poteva considerarsi liberata e che il richiamo normativo di controparte all'art. 2869 c.c. era inconferente;
che la contestazione della somma oggetto di precetto doveva ritenersi inammissibile per la sua genericità, fondandosi su di un'asserita e indimostrata “erroneità dei criteri di calcolo adottati” e non potendo comunque incidere sulla validità del precetto stesso, che rimarrebbe efficace per l'eventuale minore somma effettivamente accertata dal Giudice;
che le avversarie argomentazioni per la loro palese infondatezza conferivano alla domanda profili di temerarietà.
3 Per tali motivi concludeva chiedendo “si chiede il rigetto di tutte le avverse domande, nessuna esclusa, perché del tutto infondate, con condanna di controparte alle spese del presente giudizio, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”. Le parti depositavano le memorie ai sensi dell'art. 171-ter c.p.c. e gli opponenti chiedevano ammettersi prova per testi, nonché ctu contabile al fine di determinare il corretto ammontare del credito vantato da controparte oltre all'acquisizione degli atti relativi al ricorso per sequestro conservativo presentato nel corso del giudizio dinanzi il Tribunale di Imperia R.G. n. 16/08. Con ordinanza del 19.02.2025 il Tribunale rigettava le richieste istruttorie di parte opponente e, ritenendo la causa matura per la decisione, rinviava per la decisione ex art. 189 c.p.c. all'udienza del 9.09.2025 con le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c. All'esito di tale udienza, lette le memorie conclusionali depositate, la causa veniva trattenuta in decisione.
IN DIRITTO
La presente controversia ha ad oggetto una pluralità di questioni, dedotte da parte opponente, in particolare l'erronea indicazione nell'atto di precetto delle date di iscrizione dell'ipoteca da parte del e della e della fideiussione Pt_2 Pt_1 rilasciata dalla seconda, nonché la pr el diritto in Controparte_1 qualità di mandataria di ad agire per il recupero del credito, essendo il CP_2 contratto di mutuo risale 10 e l'atto di precetto notificato nel maggio 2024, motivi di opposizione principali avanzati dall'opponente. Per quanto riguarda la prima questione, appare pacifico che le date indicate da parte opposta nel precetto siano frutto di un mero errore materiale, non potendo incidere sulla validità dell'atto e non potendo peraltro impedire agli opponenti la comprensione corretta degli eventi ivi richiamati. Risulta pertanto pacifica la data degli atti contestati in base alle produzioni di parte opposta e, precisamente, che il contratto di mutuo è stato stipulato il 22.1.2010 (all. D alla comparsa di costituzione), che l'ipoteca è stata iscritta il 29.1.2010 (all. B alla comparsa di costituzione) e che la fideiussione è stata rilasciata il 15.1.2010 (all. C alla comparsa di costituzione). L'erronea indicazione delle suddette date non può comportare la nullità del titolo e del precetto, non determinando incertezza circa la pretesa azionata da parte opposta nonché circa le parti del rapporto processuale. Al riguardo, infatti, gli elementi normativi che deve possedere l'atto di precetto a pena di nullità consistono solamente in quelli previsti dall'art. 480 co. 2 e 3 c.p.c. a cui deve aggiungersi la sottoscrizione della parte e dei loro difensori. La mancanza e/o l'erronea individuazione di elementi diversi da questi ultimi non può mai comportare la nullità del precetto medesimo, in quanto tale conseguenza processuale è comminata, dall'ordinamento, solo in quanto legislativamente prevista. La mera erroneità materiale dell'indicazione dell'anno in relazione al contratto di mutuo ed ai correlati diritti di garanzia rilasciati dagli opponenti risulta quindi inidonea a generare una così radicale conseguenza come la nullità ex art. 156 c.p.c., in quanto un
4 tale errore (indicazione dell'anno 2020 anziché 2010 dell'anno di stipula del mutuo e del rilascio della relativa garanzia) non è idoneo ad alterare sostanzialmente, nei suoi contenuti specifici, il diritto di credito azionato nella presente sede contro l'opponente impedendo a quest'ultimo di comprendere, con esattezza, il titolo di credito azionato da controparte. Diverso discorso poteva effettuarsi nella seguente ipotesi astratta, ossia qualora parte opponente e parte opposta avessero stipulato, nel tempo, una pluralità di contratti di mutuo errando poi il precettante, all'atto di notifica del precetto, nell'indicazione dell'esatto contratto costituente il titolo esecutivo fondante la pretesa. In una fattispecie del genere, ben potrebbe l'errore del precettante incidere sulla corretta comprensione e cognizione dei contenuti dell'atto di precetto in capo al precetto e, pertanto, condurre ad una declatoria di nullità del precetto medesimo ai sensi dell'art. 480 co. 2 c.p.c. Ad ogni buon conto nel caso di specie non si configura un tale scenario e, pertanto, il mero errore materiale sopra riportato non è suscettibile di scaturire in alcuna radicale patologia processuale. Ne consegue che tale motivo di opposizione risulta infondato e, per l'effetto, va rigettato. Ugualmente per quanto riguarda il motivo afferente la prescrizione avente ad oggetto il credito fondato sul contratto di mutuo sia in relazione al capitale sia in relazione agli interessi. Anzitutto deve infatti rilevarsi che il momento temporale in cui il si è reso Pt_2 inadempiente va collocato nell'aprile 2016, secondo quanto emer duzione di parte opposta (all. E alla memoria ex art. 171-ter, n. 2, c.p.c.), in cui si riscontra che i versamenti rateali sono stati eseguiti sino al 31.3.2016. Risulta pertanto evidente come non sia decorso il termine di prescrizione decennale invocato da parte opponente, avuto riguardo al suddetto dies a quo, in quanto nel contratto di mutuo il pagamento delle rate configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata. Pertanto, il momento da cui decorre la prescrizione deve essere individuato con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo (Cass. Civ. n. 2301/04; Cass. Civ. n. 19291/2019; Cass. Civ. n. 17798/2011; Cass. Civ. n. 4232/2023). Il mutuo è un contratto in cui la restituzione del capitale mutuato e l'inerente dovere costituiscono l'effetto del contratto e, al contempo, la causa di estinzione. La differita restituzione del capitale conferisce al mutuo il carattere di contratto di durata e le diverse rate non costituiscono obbligazioni autonome e distinte ma, diversamente, l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione. Il mutuatario può poi adempiere l'obbligazione di restituzione in una sola soluzione o in più rate ma, a ben vedere, la rateizzazione non implica l'esistenza di obbligazioni autonome e distinte, poiché le diverse rate costituiscono l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione restitutoria. Il fatto che il debito sia frazionato in rate non modifica la natura unitaria del contratto di mutuo. Pertanto, non esistono tante prescrizioni quante sono le rate del mutuo ma un unico termine di prescrizione
5 decennale che decorre non dalla scadenza delle singole rate ma dalla scadenza dell'ultima rata. L'unicità del debito contratto, poi, non determina il frazionamento di esso neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, o agli interessi moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento, cosicché non opera la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, cod. civ. (Cass. Civ. n. 1110/1994; Cass. Civ. n. 12707/2002; Cass. Civ. n. 18915/2013). La disposizione legislativa prevede che il debitore sia liberato dalle prestazioni periodiche scadute, ovvero quelle che devono essere effettuate più volte all'anno o in periodi più brevi. Questo criterio non si applica invece al debito unico rateizzato in più pagamenti periodici e pertanto, se gli interessi sono inclusi nei pagamenti rateali, il debito di interessi segue la stessa causa del debito principale e quindi non è soggetto alla prescrizione quinquennale. Per quanto poi riguarda l'asserita liberazione della dall'ipoteca rilasciata Parte_1
a garanzia del mutuo, deve rilevarsi come appaia ichiamo all'art. 2869 c.c., secondo cui “L'ipoteca costituita dal terzo si estingue se, per fatto del creditore, non può avere effetto la surrogazione del terzo nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore”, essendo semmai riconducibile la doglianza degli opponenti all'art. 1956 c.c., secondo cui “il fideiussore per un'obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito”, che, tuttavia, appare estraneo alla fattispecie oggetto del presente giudizio. Ad ogni buon conto, i tre capitoli di prova formulati da parte opponente risultavano non utili al fine di dare dimostrazione di una tale circostanza, ossia la conoscenza in capo al creditore del deterioramento delle condizioni patrimoniali del debitore idonei a rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito: infatti, trattandosi di norma a tutela delle ragioni del fideiussore, l'estinzione della garanzia non opera di diritto ma deve essere eccepita dall'interessato e l'onere della prova è a carico del fideiussore ex art. 2697 c.c. (Cass. Civ. n. 6685/2024; Cass. Civ. n. 2524/2006). Inoltre, a ben vedere, secondo la giurisprudenza deve operarsi una comparazione tra la situazione patrimoniale del debitore al momento del rilascio della garanzia e quella esistente alla concessione del credito per verificare se il divario è tale da dover fondatamente temere l'insolvenza irreversibile del debitore (Cass. Civ. n. 11269/2004). Non appare al riguardo versato agli atti alcun elemento probatorio utile atto a dimostrare che le condizioni patrimoniali del sarebbero divenuti tali da Pt_2 configurare un'insolvenza irreversibile, nel senso che non vi è prova né di un effettivo peggioramento di tali condizioni, né che tale peggioramento fosse conosciuto dall'ente mutuante, né che tale peggioramento avrebbe comportato l'impossibilità di adempiere la propria obbligazione. Pertanto, anche tale doglianza risulta infondata. Con riferimento al motivo di opposizione riguardante l'errata e non chiara quantificazione del credito vantato dall'opposta, non trovano accoglimento le deduzioni a supporto che si configurano come generiche, astrattamente ipotetiche e
6 del tutto sfornite di un c.d. principio di prova persuasivo atto a fondare l'accoglimento della richiesta istruttoria avente ad oggetto la richiesta di esperimento di apposita c.t.u. contabile;
quest'ultima, infatti, veniva rigettata proprio perché esplorativa in ragione delle considerazioni che precedono e che in questa si confermano. Inoltre, al contrario, la pretesa appare corretta alla luce del contratto di mutuo stipulato tra il e versato agli atti e, Pt_2 Controparte_3 pertanto, l'asso el alle parti dall'art. 2697 c.c. da parte opponente risulta rispettato, correlandosi anche al difetto di prova di controparte sopra evidenziato. Si conferma quindi in questa sede quanto deciso con ordinanza del 19.02.2025, con la quale si sono respinte le istanze istruttorie di parte opponente, in quanto ritenute la prova per testi inammissibile e irrilevante, la c.t.u. contabile inammissibile perché esplorativa, l'acquisizione documentale in riferimento ai due procedimenti giudiziari dinanzi al Tribunale di Imperia irrilevanti. Da ultimo, quanto alla domanda di parte opposta ex art. 96 c.p.c. volta ad ottenere la condanna per lite temeraria, essa non trova accoglimento, non essendo essa supportata da un valido quadro probatorio che giustifichi la condanna di controparte. La regolamentazione delle spese di lite segue il regime della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e devono essere quantificate tenendo conto del valore della controversia e dell'attività difensiva espletata, secondo quanto previsto dal D.M. n.55/2014 (Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247) come aggiornato dal D.M. n. 147/2022. Il valore della presente controversia non risulta indeterminato dovendosi fare riferimento, per la sua individuazione, all'importo contenuto nell'atto di precetto. Consistendo quest'ultimo in euro 208.963,38, la presente controversia rientra nello scaglione “da euro 52.000,01 ad euro 260.000,00” di cui alla Tabella n. 2 allegata al D.M. 147/2022. Considerata la semplicità delle questioni versate agli atti, i compensi riguardanti le quattro fasi di giudizio vengono decurtati del 50% e gli opponenti condannati in solido. Nei loro rapporti interni, invece, l'obbligazione pecuniaria va ripartita in ragione del 50% ciascuno – ai fini dell'eventuale esercizio del diritto di regresso – in ragione della mancanza di un interesse processuale preponderante di una parte sull'altra.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in persona del dott. Tommaso Sdogati, definitivamente pronunciando sull'opposizione iscritta al N.RG. 6653/2024 proposta da Pt_1
e contro quale mandataria di
[...] Parte_2 Controparte_1 [...]
, nel contraddittorio tra le parti, così provvede: CP_5
- rigetta l'opposizione per le causali di cui in motivazione;
- rigetta la domanda per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. avanzata di parte opposta;
7 - condanna e , in solido tra loro e con Parte_1 Parte_2 ripartizione asc l'eventuale diritto di regresso esercitabile, al rimborso delle spese di lite in favore di che Controparte_1 si quantificano in euro 7.051,50 per compenso professionale oltre accessori di legge se dovuti.
Genova, 15.09.2025
Il Giudice Dott. Tommaso Sdogati
8
Sezione VII Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Genova in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Tommaso Sdogati, nel contraddittorio tra le parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G. 6653/2024 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), all'avv il cui C.F._2 iroli 11/21 sono elettivamente domiciliati;
OPPONENTE
contro
(P. IVA ) in qualità di mandataria di Controparte_1 P.IVA_1 [...]
A ), in per Controparte_2 P.IVA_2 resentata avv. Francesco Fera presso il cui studio in Genova, Via XII ottobre 12/5 B, è elettivamente domiciliata;
OPPOSTA
Conclusioni: come da note scritte del 03.09.2025 parte opponente;
come da note scritte del 04.09.2025 parte opposta.
IN FATTO
Con atto di opposizione a precetto ex art. 615 co. 1 c.p.c. in data 24.06.2024 Pt_1
e proponevano opposizione avverso l'atto di precett
[...] Parte_2 notificato da quale mandataria di Controparte_1 Controparte_2 ul contratto di mutu
[...]
e per la cifra di euro 240.000,00 a Pt_2 Controparte_3 front io di ipoteca di primo grado, Pt_1 ciascuno sulla propria quota pari al 50%, dell'immobile di loro proprietà in Genova, Via degli Orefici 6/7. Gli opponenti deducevano che corrispondeva regolarmente le rate Parte_2 dovute fino al marzo 2014, mo ravvenute problematiche di natura
1 personale, non era più in grado di far fronte agli impegni assunti;
che quindi CP_1 notificava atto di precetto nel maggio 2024 per il recupero di quanto
[...] ari al 31.01.2024 a complessivi euro 208.963,38 oltre interessi semplici sul debito residuo di euro 149.237,88 dall'1.02.2024; che nel suddetto precetto si affermava che gli opponenti acconsentivano a che “il successivo 29.01.2020 (ai nn. 501/2939) l'Istituto iscrivesse, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi scaturenti dal finanziamento suddetto, ipoteca per Euro 480.000,00 sul compendio sito in Genova – Via degli Orefici n. 6” e che “con atto separato del 15.01.2020 i signori e ha Parte_1 Parte_3 rilasciato fideiussione specifica nell'interesse del signor or no Parte_2 alla concorrenza di Euro 240.000,00”; che le aff ate contenute nell'atto di precetto non risultavano veritiere, giacché gli opponenti rilasciavano garanzia ipotecaria in data 29.01.2010, come si evincerebbe dall'art. 3 del contratto di mutuo de quo (doc. 1 opponente), ma negavano di aver acconsentito al rilascio di altre garanzie successivamente, in particolare al 29.01.2020; che quindi le garanzie ipotecarie dagli stessi prestate erano solo quelle assunte con il contratto di mutuo fondiario 22 gennaio 2010 not. rep. 3379 fasc. 2392, con contestuale concessione di ipoteca di Per_1 primo gra ta 29 gennaio 2010. reg. gen. 2939 reg. part. 501; che allo stesso modo si contestava che con atto separato del 15.01.2020 veniva rilasciata fideiussione specifica nell'interesse del ed a favore della Banca;
che comunque il diritto Pt_2 di controparte doveva ritenersi prescritto, avendo essa agito oltre il termine di dieci anni previsto a pena di prescrizione stante il combinato disposto degli artt. 2934, 2935 e 2946; che anche la pretesa nei confronti della terza datrice di ipoteca Parte_1 doveva considerarsi prescritta a fronte dell'inerzia protrattasi per olt quest'ultima inoltre doveva ritenersi liberata per fatto del creditore, avendo l'istituto mutuante fatto credito al garantito senza speciale autorizzazione del garante nonostante la consapevolezza delle difficili condizioni economiche in cui versava il garantito, ai sensi dell'art. 2869 c.c.; che risultavano prescritti altresì gli interessi indicati nel precetto stante l'avvenuto decorso del termine quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4, c.c.; che in ogni caso si contestava la quantificazione delle somme indicate come dovute a titolo di capitale e interessi, attesa l'erroneità dei criteri di calcolo adottati. Per tali motivi concludeva chiedendo “Piaccia al Tribunale Ill.mo; Previe le pronunce e le declaratorie del caso;
Accertare e dichiarare che gli esponenti hanno concesso garanzia ipotecaria di primo grado sulle quote dell'immobile di loro proprietà contestualmente alla sottoscrizione del contratto di mutuo fondiario 22 gennaio 2010 a rogito not. Saguato di Imperia rep. n. 3379 fasc. n. 2392, registrato il successivo 26 gennaio, di cui all'iscrizione ipotecaria 29 gennaio 2010, n. pres. 92 reg. gen. 2939 reg. part. 501, e che nessuna ulteriore garanzia, ipotecaria e/o di altra natura, risulta dagli stessi concessa in data 22 gennaio 2020 e/o in altro momento;
Accertare e dichiarare che la signora non ha sottoscritto alcun contratto e/o rilasciato alcuna garanzia, tanto meno Parte_1 una fid a nell'interesse del signor , in data 15 gennaio 2020, né Parte_2 in altro momento nei confronti dell'istante; Accertare e dichiarare che la parte istante non ha il diritto di procedere ad esecuzione forzata sulla base del titolo 3 marzo 2010, notificato contestualmente al precetto opposto in data 03/13 maggio 2024, per avvenuto decorso dell'applicabile termine di prescrizione;
Accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione dei diritti dell'istante fatti valere nei
2 confronti della signora quale parte datrice di ipoteca, e nei confronti del signor Parte_1 [...]
quale mut di ipoteca per le causali indicate in narrativa;
In og Pt_2
dichiarare l'avvenuta prescrizione ex art. 2948 n. 4 cod. civ. degli importi richiesti dall'istante di “Euro 50.268,32 per rate morose ed interessi di mora all'11.11.2019, Euro 9.457,18 per interessi sul debito residuo dal 12.11.2019 al 31.01.2024 al tasso annuo del 1,500%, il tutto oltre interessi semplici sul debito residuo di Euro 149.237,88 dall'1.02.2024 come da contratto e comunque entro i limiti di cui alla L.108/96 (il tasso attualmente praticato è pari al 1,500%) al soddisfo” e, comunque di tutte le somme richieste dall'istante a titolo di interessi moratori e legali;
Accertare e dichiarare l'avvenuta liberazione della signora per fatto della Parte_1 parte istante per le causali indicate in narrativa;
In subordine, accert he la garanzia della signora è venuta meno con la risoluzione del contratto di mutuo con conseguente Parte_1 liberazione dalla garanzia dalla stessa prestata con il contratto di mutuo fondiario 20 gennaio 2010; Ordinare al Conservatore, ove ricorrano i presupposti ex art. 2878 n. 3 cod. civ., la cancellazione dell'iscrizione 29 gennaio 2010 reg. gen. 2939 reg. part. 501 quanto alla ipoteca di primo grado concessa dalla signora sulla quota pari al 50% della piena proprietà dell'immobile in Parte_1
Genova Via degli Orefici 6/7 con il mutuo 22 gennaio 2010, e quanto alla ipoteca di primo grado concessa in pari data dal signor sulla restante quota di proprietà dello stesso Parte_2 immobile;
In ogni caso, ordinare a icorrano i relativi presupposti, la cancellazione di qualsivoglia ulteriore iscrizione contro gli esponenti in favore dell'istante, ad eccezione di quella già esistente del 29 gennaio 2010 reg. gen. 2939 reg. part. 501; In ogni caso, accertare e dichiarare che gli importi richiesti dall'istante con il precetto opposto non sono dovuti e, comunque, risultano erroneamente quantificati, e in relazione ai quali parte istante non ha fornito prova;
Porre a carico di parte istante, le spese tutte del presente giudizio”. Si costituiva in giudizio in qualità di mandataria di Controparte_1 [...]
quanto dedotto da controp Controparte_2
9.01.2020 riportata nell'atto di precetto quale data di iscrizione di ipoteca fosse frutto di un errore materiale e che doveva ritenersi pacifico che il gravame posto a fondamento dell'azione sarebbe quello recante la data del 29.01.2010 (RG 2939/Rp 501); che analogamente doveva ritenersi per la fideiussione rilasciata in data 15.01.2010; che in ordine alla prescrizione eccepita da controparte, essa non poteva ritenersi decorsa, configurando il contratto di mutuo un'obbligazione unica e non potendo considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata, momento dal quale decorre la prescrizione;
che anche l'eccezione di prescrizione quinquennale degli interessi non doveva trovare accoglimento, stante l'unitarietà dell'obbligazione costituita dal pagamento delle rate comprensive di capitale e di interessi;
che la terza datrice di ipoteca non poteva considerarsi liberata e che il richiamo normativo di controparte all'art. 2869 c.c. era inconferente;
che la contestazione della somma oggetto di precetto doveva ritenersi inammissibile per la sua genericità, fondandosi su di un'asserita e indimostrata “erroneità dei criteri di calcolo adottati” e non potendo comunque incidere sulla validità del precetto stesso, che rimarrebbe efficace per l'eventuale minore somma effettivamente accertata dal Giudice;
che le avversarie argomentazioni per la loro palese infondatezza conferivano alla domanda profili di temerarietà.
3 Per tali motivi concludeva chiedendo “si chiede il rigetto di tutte le avverse domande, nessuna esclusa, perché del tutto infondate, con condanna di controparte alle spese del presente giudizio, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”. Le parti depositavano le memorie ai sensi dell'art. 171-ter c.p.c. e gli opponenti chiedevano ammettersi prova per testi, nonché ctu contabile al fine di determinare il corretto ammontare del credito vantato da controparte oltre all'acquisizione degli atti relativi al ricorso per sequestro conservativo presentato nel corso del giudizio dinanzi il Tribunale di Imperia R.G. n. 16/08. Con ordinanza del 19.02.2025 il Tribunale rigettava le richieste istruttorie di parte opponente e, ritenendo la causa matura per la decisione, rinviava per la decisione ex art. 189 c.p.c. all'udienza del 9.09.2025 con le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c. All'esito di tale udienza, lette le memorie conclusionali depositate, la causa veniva trattenuta in decisione.
IN DIRITTO
La presente controversia ha ad oggetto una pluralità di questioni, dedotte da parte opponente, in particolare l'erronea indicazione nell'atto di precetto delle date di iscrizione dell'ipoteca da parte del e della e della fideiussione Pt_2 Pt_1 rilasciata dalla seconda, nonché la pr el diritto in Controparte_1 qualità di mandataria di ad agire per il recupero del credito, essendo il CP_2 contratto di mutuo risale 10 e l'atto di precetto notificato nel maggio 2024, motivi di opposizione principali avanzati dall'opponente. Per quanto riguarda la prima questione, appare pacifico che le date indicate da parte opposta nel precetto siano frutto di un mero errore materiale, non potendo incidere sulla validità dell'atto e non potendo peraltro impedire agli opponenti la comprensione corretta degli eventi ivi richiamati. Risulta pertanto pacifica la data degli atti contestati in base alle produzioni di parte opposta e, precisamente, che il contratto di mutuo è stato stipulato il 22.1.2010 (all. D alla comparsa di costituzione), che l'ipoteca è stata iscritta il 29.1.2010 (all. B alla comparsa di costituzione) e che la fideiussione è stata rilasciata il 15.1.2010 (all. C alla comparsa di costituzione). L'erronea indicazione delle suddette date non può comportare la nullità del titolo e del precetto, non determinando incertezza circa la pretesa azionata da parte opposta nonché circa le parti del rapporto processuale. Al riguardo, infatti, gli elementi normativi che deve possedere l'atto di precetto a pena di nullità consistono solamente in quelli previsti dall'art. 480 co. 2 e 3 c.p.c. a cui deve aggiungersi la sottoscrizione della parte e dei loro difensori. La mancanza e/o l'erronea individuazione di elementi diversi da questi ultimi non può mai comportare la nullità del precetto medesimo, in quanto tale conseguenza processuale è comminata, dall'ordinamento, solo in quanto legislativamente prevista. La mera erroneità materiale dell'indicazione dell'anno in relazione al contratto di mutuo ed ai correlati diritti di garanzia rilasciati dagli opponenti risulta quindi inidonea a generare una così radicale conseguenza come la nullità ex art. 156 c.p.c., in quanto un
4 tale errore (indicazione dell'anno 2020 anziché 2010 dell'anno di stipula del mutuo e del rilascio della relativa garanzia) non è idoneo ad alterare sostanzialmente, nei suoi contenuti specifici, il diritto di credito azionato nella presente sede contro l'opponente impedendo a quest'ultimo di comprendere, con esattezza, il titolo di credito azionato da controparte. Diverso discorso poteva effettuarsi nella seguente ipotesi astratta, ossia qualora parte opponente e parte opposta avessero stipulato, nel tempo, una pluralità di contratti di mutuo errando poi il precettante, all'atto di notifica del precetto, nell'indicazione dell'esatto contratto costituente il titolo esecutivo fondante la pretesa. In una fattispecie del genere, ben potrebbe l'errore del precettante incidere sulla corretta comprensione e cognizione dei contenuti dell'atto di precetto in capo al precetto e, pertanto, condurre ad una declatoria di nullità del precetto medesimo ai sensi dell'art. 480 co. 2 c.p.c. Ad ogni buon conto nel caso di specie non si configura un tale scenario e, pertanto, il mero errore materiale sopra riportato non è suscettibile di scaturire in alcuna radicale patologia processuale. Ne consegue che tale motivo di opposizione risulta infondato e, per l'effetto, va rigettato. Ugualmente per quanto riguarda il motivo afferente la prescrizione avente ad oggetto il credito fondato sul contratto di mutuo sia in relazione al capitale sia in relazione agli interessi. Anzitutto deve infatti rilevarsi che il momento temporale in cui il si è reso Pt_2 inadempiente va collocato nell'aprile 2016, secondo quanto emer duzione di parte opposta (all. E alla memoria ex art. 171-ter, n. 2, c.p.c.), in cui si riscontra che i versamenti rateali sono stati eseguiti sino al 31.3.2016. Risulta pertanto evidente come non sia decorso il termine di prescrizione decennale invocato da parte opponente, avuto riguardo al suddetto dies a quo, in quanto nel contratto di mutuo il pagamento delle rate configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata. Pertanto, il momento da cui decorre la prescrizione deve essere individuato con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo (Cass. Civ. n. 2301/04; Cass. Civ. n. 19291/2019; Cass. Civ. n. 17798/2011; Cass. Civ. n. 4232/2023). Il mutuo è un contratto in cui la restituzione del capitale mutuato e l'inerente dovere costituiscono l'effetto del contratto e, al contempo, la causa di estinzione. La differita restituzione del capitale conferisce al mutuo il carattere di contratto di durata e le diverse rate non costituiscono obbligazioni autonome e distinte ma, diversamente, l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione. Il mutuatario può poi adempiere l'obbligazione di restituzione in una sola soluzione o in più rate ma, a ben vedere, la rateizzazione non implica l'esistenza di obbligazioni autonome e distinte, poiché le diverse rate costituiscono l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione restitutoria. Il fatto che il debito sia frazionato in rate non modifica la natura unitaria del contratto di mutuo. Pertanto, non esistono tante prescrizioni quante sono le rate del mutuo ma un unico termine di prescrizione
5 decennale che decorre non dalla scadenza delle singole rate ma dalla scadenza dell'ultima rata. L'unicità del debito contratto, poi, non determina il frazionamento di esso neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, o agli interessi moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento, cosicché non opera la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, cod. civ. (Cass. Civ. n. 1110/1994; Cass. Civ. n. 12707/2002; Cass. Civ. n. 18915/2013). La disposizione legislativa prevede che il debitore sia liberato dalle prestazioni periodiche scadute, ovvero quelle che devono essere effettuate più volte all'anno o in periodi più brevi. Questo criterio non si applica invece al debito unico rateizzato in più pagamenti periodici e pertanto, se gli interessi sono inclusi nei pagamenti rateali, il debito di interessi segue la stessa causa del debito principale e quindi non è soggetto alla prescrizione quinquennale. Per quanto poi riguarda l'asserita liberazione della dall'ipoteca rilasciata Parte_1
a garanzia del mutuo, deve rilevarsi come appaia ichiamo all'art. 2869 c.c., secondo cui “L'ipoteca costituita dal terzo si estingue se, per fatto del creditore, non può avere effetto la surrogazione del terzo nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore”, essendo semmai riconducibile la doglianza degli opponenti all'art. 1956 c.c., secondo cui “il fideiussore per un'obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito”, che, tuttavia, appare estraneo alla fattispecie oggetto del presente giudizio. Ad ogni buon conto, i tre capitoli di prova formulati da parte opponente risultavano non utili al fine di dare dimostrazione di una tale circostanza, ossia la conoscenza in capo al creditore del deterioramento delle condizioni patrimoniali del debitore idonei a rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito: infatti, trattandosi di norma a tutela delle ragioni del fideiussore, l'estinzione della garanzia non opera di diritto ma deve essere eccepita dall'interessato e l'onere della prova è a carico del fideiussore ex art. 2697 c.c. (Cass. Civ. n. 6685/2024; Cass. Civ. n. 2524/2006). Inoltre, a ben vedere, secondo la giurisprudenza deve operarsi una comparazione tra la situazione patrimoniale del debitore al momento del rilascio della garanzia e quella esistente alla concessione del credito per verificare se il divario è tale da dover fondatamente temere l'insolvenza irreversibile del debitore (Cass. Civ. n. 11269/2004). Non appare al riguardo versato agli atti alcun elemento probatorio utile atto a dimostrare che le condizioni patrimoniali del sarebbero divenuti tali da Pt_2 configurare un'insolvenza irreversibile, nel senso che non vi è prova né di un effettivo peggioramento di tali condizioni, né che tale peggioramento fosse conosciuto dall'ente mutuante, né che tale peggioramento avrebbe comportato l'impossibilità di adempiere la propria obbligazione. Pertanto, anche tale doglianza risulta infondata. Con riferimento al motivo di opposizione riguardante l'errata e non chiara quantificazione del credito vantato dall'opposta, non trovano accoglimento le deduzioni a supporto che si configurano come generiche, astrattamente ipotetiche e
6 del tutto sfornite di un c.d. principio di prova persuasivo atto a fondare l'accoglimento della richiesta istruttoria avente ad oggetto la richiesta di esperimento di apposita c.t.u. contabile;
quest'ultima, infatti, veniva rigettata proprio perché esplorativa in ragione delle considerazioni che precedono e che in questa si confermano. Inoltre, al contrario, la pretesa appare corretta alla luce del contratto di mutuo stipulato tra il e versato agli atti e, Pt_2 Controparte_3 pertanto, l'asso el alle parti dall'art. 2697 c.c. da parte opponente risulta rispettato, correlandosi anche al difetto di prova di controparte sopra evidenziato. Si conferma quindi in questa sede quanto deciso con ordinanza del 19.02.2025, con la quale si sono respinte le istanze istruttorie di parte opponente, in quanto ritenute la prova per testi inammissibile e irrilevante, la c.t.u. contabile inammissibile perché esplorativa, l'acquisizione documentale in riferimento ai due procedimenti giudiziari dinanzi al Tribunale di Imperia irrilevanti. Da ultimo, quanto alla domanda di parte opposta ex art. 96 c.p.c. volta ad ottenere la condanna per lite temeraria, essa non trova accoglimento, non essendo essa supportata da un valido quadro probatorio che giustifichi la condanna di controparte. La regolamentazione delle spese di lite segue il regime della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e devono essere quantificate tenendo conto del valore della controversia e dell'attività difensiva espletata, secondo quanto previsto dal D.M. n.55/2014 (Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247) come aggiornato dal D.M. n. 147/2022. Il valore della presente controversia non risulta indeterminato dovendosi fare riferimento, per la sua individuazione, all'importo contenuto nell'atto di precetto. Consistendo quest'ultimo in euro 208.963,38, la presente controversia rientra nello scaglione “da euro 52.000,01 ad euro 260.000,00” di cui alla Tabella n. 2 allegata al D.M. 147/2022. Considerata la semplicità delle questioni versate agli atti, i compensi riguardanti le quattro fasi di giudizio vengono decurtati del 50% e gli opponenti condannati in solido. Nei loro rapporti interni, invece, l'obbligazione pecuniaria va ripartita in ragione del 50% ciascuno – ai fini dell'eventuale esercizio del diritto di regresso – in ragione della mancanza di un interesse processuale preponderante di una parte sull'altra.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in persona del dott. Tommaso Sdogati, definitivamente pronunciando sull'opposizione iscritta al N.RG. 6653/2024 proposta da Pt_1
e contro quale mandataria di
[...] Parte_2 Controparte_1 [...]
, nel contraddittorio tra le parti, così provvede: CP_5
- rigetta l'opposizione per le causali di cui in motivazione;
- rigetta la domanda per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. avanzata di parte opposta;
7 - condanna e , in solido tra loro e con Parte_1 Parte_2 ripartizione asc l'eventuale diritto di regresso esercitabile, al rimborso delle spese di lite in favore di che Controparte_1 si quantificano in euro 7.051,50 per compenso professionale oltre accessori di legge se dovuti.
Genova, 15.09.2025
Il Giudice Dott. Tommaso Sdogati
8