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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 26/05/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine
I Sezione Civile composto dai magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 2428/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 28/02/2025 da con il proc. e dom. avv. CUDICIO SABINA Parte_1
e da AL IU con il proc. e dom. avv.ti FORGIARINI FABRIZIO e
COCEANI MICHELE avente ad oggetto: separazione consensuale;
- sentito il giudice relatore, dott.ssa Elisabetta Sartor;
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto di sostituire l'udienza con il deposito delle note scritte;
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.;
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 15/09/2001 in REANA DEL
ROJALE (UD), con atto trascritto presso il Comune di REANA DEL ROJALE (UD) al numero 19, parte 2, serie A, ufficio 1, anno 2001;
- dato atto che dall'unione sono nate le figlie (il 27/03/2005), maggiorenne ma Per_1
non economicamente indipendente, e (il 08/12/2007), minore;
Per_2
- dato atto che i ricorrenti hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
1 - dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge, nonché agli interessi della IA minore;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
letto l'art. 473 bis.51 c.p.c., in accoglimento dell'istanza,
P.Q.M.
omologa la separazione personale dei sig.ri e AL Parte_1
IU, il cui matrimonio è stato celebrato in data 15/09/2001, in REANA DEL
ROJALE (UD), con atto trascritto presso il comune di REANA DEL ROJALE (UD) al n. 19,
Parte 2, Serie A, ufficio 1, anno 2001, alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare la residenza ove meglio riterrà;
2) dà atto che i coniugi si prestano reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo di qualsiasi documento valido per l'espatrio per sé e per la IA minorenne;
Persona_3
3) nulla per il mantenimento reciproco dei coniugi in quanto gli stessi sono economicamente autosufficienti;
4) nulla in relazione ai diritti di visita rispetto alla IA , in quanto maggiorenne;
Per_1
5) dà atto che la IA maggiorenne , salvo sue diverse determinazioni, Persona_4
risiederà – come già ora - con la madre;
6) impregiudicati i diritti della IA , dispone che i ricorrenti Persona_4 corrispondano direttamente alla IA la somma mensile di € 950,00 Persona_4
(novecentocinquanta/00), oltre a rivalutazione annuale ISTAT, quale contributo al suo mantenimento e per le spese straordinarie di cui al punto 1b) e 1c) del Protocollo del
Tribunale di Udine n. 3477/15 dd. 28/8/2015 allegato sub 04. Detta somma di € 950,00
(novecentocinquanta/00) oltre a rivalutazione annuale ISTAT verrà corrisposta dai ricorrenti alla IA come segue: i) il sig. corrisponderà alla IA Per_1 PE
, in via anticipata entro il giorno 2 di ogni mese, la somma di € 570,00 Per_1
(cinquecentosettanta/00), oltre a rivalutazione annuale ISTAT;
ii) la sig.ra GI corrisponderà alla IA , in via anticipata entro il giorno 2 di ogni mese, la Per_1 somma di € 380,00 (trecentoottanta/00), oltre a rivalutazione annuale ISTAT, somme con
2 cui provvederà a pagare anche l'alloggio universitario e relative utenze. Prima Per_1
rivalutazione a gennaio 2026;
7) prende atto che le parti dichiarano che, per le mensilità di ottobre-novembre-dicembre
2024 e gennaio-febbraio 2025, la IA ha anticipato con proprio denaro alcune Per_1
delle spese di cui al precedente punto 6 (es. pagamento canone di locazione, spese quotidiane, ecc.). I ricorrenti concordano che i genitori provvederanno a corrispondere a
, anche per ognuna di tali mensilità, la somma di euro 950,00 Per_1
(novecentocinquanta/00), ripartita tra di essi come indicato al precedente punto 6, a titolo di mantenimento ordinario e a concorso delle spese straordinarie, al netto di quanto eventualmente già dagli stessi anticipato a a tale titolo;
Per_1
8) dà atto che le parti concordano che il deposito cauzionale di € 1.200,00 versato da in relazione alla locazione dell'alloggio universitario, verrà da Persona_4
stessa incassato e trattenuto a fine locazione;
Per_1
9) dà atto che i coniugi concordano di considerare “spesa straordinaria” - non ricompresa nell'importo mensile che i genitori corrisponderanno a per il suo mantenimento Per_1
- i costi per l'acquisto di particolari capi di abbigliamento per quali calzature, Per_1 capispalla, giubbotti, cappotti, borse, zaini, valige: dette spese, se superano l'ammontare mensile di € 200,00 (duecento/00) dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori;
10) per il resto le spese straordinarie per la IA saranno regolate come da Per_1
Protocollo del Tribunale di Udine n. 3477/15 dd. 28/8/2015 allegato sub 04 del ricorso con le seguenti modifiche:
• le spese straordinarie per sono poste a carico per il 60% del sig. e per Per_1 PE
il restante 40% della sig.ra GI;
• le spese di cui ai punti 1b) e 1c) sono comprese nella somma mensile corrisposta dai genitori a che provvederà direttamente al pagamento delle stesse;
Per_1
• il testo del punto 5 è sostituito dal seguente: “La detrazione per spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. L'Assegno Unico Universale sarà ripartito a metà tra i genitori”;
• i punti 1d) e 1e) sono eliminati;
11) dispone che la IA minorenne rimanga affidata congiuntamente ai Persona_3
genitori, con residenza presso la madre;
3 12) salvo diversi accordi tra i genitori e tenuto conto degli impegni e della volontà della IA, dispone che il sig. tenga con sé la IA come segue: Parte_1 Per_2
• Settimana A: dal mercoledì sera prima di cena sino al venerdì mattina prima dell'inizio della scuola o, nel periodo non scolastico, fino all'orario del pranzo che consumerà Per_2
con la madre;
• Settimana B: dal martedì sera prima di cena, sino al giovedì mattina prima dell'inizio della scuola e dal venerdì sera prima di cena, sino al lunedì mattina prima dell'inizio della scuola o, nel periodo non scolastico, fino all'orario del pranzo che consumerà con Per_2
la madre;
• tre settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive da concordarsi tra i genitori entro il 30 maggio, salvo che i rispettivi datori di lavoro esigano diversamente.
Pari tempo sarà riservato alla sig.ra GI. In tali periodi i diritti di visita dell'altro genitore saranno sospesi;
13) dispone che, a titolo di concorso nel mantenimento della IA , il sig. Per_2 PE
corrisponda alla sig.ra GI un assegno mensile di € 150,00 (centocinquanta/00) da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, con rivalutazione annuale
ISTAT, mediante bonifico bancario sul c/c intestato alla sig.ra GI avente IBAN
IT 61 H 02008 64301 000106443803. Prima rivalutazione a gennaio 2026;
14) dispone che le spese per l'acquisto di capi di abbigliamento per dovranno essere Per_2
preventivamente concordate tra i genitori e verranno tra gli stessi suddivise come segue:
60% a carico del sig. e per il 40% a carico della sig.ra GI;
PE
15) le spese straordinarie per la IA sono poste a carico del sig. nella misura Per_2 PE
del 60% e della sig.ra GI nella misura del 40%, regolate come da Protocollo del
Tribunale di Udine n. 3477/15 dd. 28/8/2015 allegato sub 04 con le seguenti modifiche:
• il testo del punto 1b) è sostituito dal seguente: “Spese scolastiche, ossia rette, imposte
e costi di iscrizione alla scuola pubblica di tutti i gradi, esclusa l'Università. Libri di testo, corredo di inizio anno scolastico richiesto dagli insegnanti, tutto il materiale e le attrezzature inerenti l'attività scolastica, il trasporto pubblico da e per la scuola (con scuola-bus o altro mezzo pubblico), fino al completamento del percorso di studi, sempre esclusa l'Università. Gite e attività scolastiche che comportino un costo massimo complessivo di € 300,00 per tutto l'anno scolastico, sempre esclusa l'Università. Lezioni
4 private di sostegno scolastico consigliate dagli insegnanti di riferimento, sempre esclusa
l'Università.”;
• il testo del punto 5 è sostituito dal seguente: “La detrazione per spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. L'Assegno Unico Universale sarà ripartito a metà tra i genitori”;
• i punti 1d) e 1e) sono eliminati;
16) dà atto che i genitori concorderanno la “paghetta” settimanale (che includerà anche le ricariche del credito del telefono cellulare) da dare alla IA , dividendosene il costo Per_2
a metà;
17) dispone che qualora , conseguito il diploma di scuola superiore, frequentasse Per_2
l'Università fuori dalla provincia di residenza, reperendo un alloggio autonomo, sin dall'inizio del primo anno accademico le condizioni relative al suo mantenimento
(ordinario e per spese straordinarie) saranno conformi a quelle per;
Per_1
18) dà atto che per le corresponsioni e rinunce economiche di seguito previste, i ricorrenti intendono avvalersi dei benefici e delle esenzioni di legge e così anche di quelle fiscali e da ogni imposta e tassa di cui all'art. 19 legge 74/1987 (anche come chiarito con circolare
Ag. Entrate n. 27 del 21.06.2012), in quanto attuazione degli accordi presi ai fini della risoluzione della crisi coniugale, altrimenti non componibile, per la quale tali corresponsioni sono funzionali e indispensabili;
19) dà atto che a definizione di ogni reciproco rapporto di debito/credito, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, il sig. preleverà l'intero saldo del PE
conto corrente n. 3515652 acceso presso la filiale di Tavagnacco -UD- di CP_1
(cointestato tra i ricorrenti) e la sig.ra GI, ove necessario e/o richiesto, darà corso a tutte le attività necessarie a consentire al sig. il prelievo dell'intero saldo e PE
l'estinzione del predetto conto corrente. Eventuali beni mobili comuni a far data dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione, saranno di proprietà esclusiva di quello dei coniugi che ad oggi ne sia detentore/possessore/intestatario;
20) dà atto che con l'esatto adempimento di quanto concordato i ricorrenti non avranno null'altro a pretendere l'uno dall'altro a nessun titolo, nemmeno per spese relative all'ex abitazione coniugale, mantenimento pregresso, somme prelevate dal conto corrente comune, risarcimento danni per condotte tenute dall'altro coniuge in costanza di matrimonio, spese legali anche di negoziazione assistita, avendo gli stessi in questa sede
5 definito ogni reciproca debenza e pretesa, anche in ordine alla ex casa coniugale e a tutti i beni comuni nonché ogni ulteriore e/o diverso rapporto di debito/credito
21) Le spese del presente giudizio sono interamente compensate tra le parti. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di REANA DEL ROJALE (UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 19, parte 2, serie A, ufficio 1, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2001.
Udine, li 22/05/2025
Il giudice relatore Il Presidente dott.ssa Elisabetta Sartor dott.ssa Annamaria Antonini
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