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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/12/2025, n. 7252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7252 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
composta dai magistrati
Geremia CASABURI Presidente
Antonella Miryam STERLICCHIO Consigliere rel.
Biagio Roberto CIMINI Consigliere riunita in camera di consiglio, pronuncia la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6094 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2015, vertente tra
Parte_1
Avv. ARILLI GIOVANNI Avv. FERRARA GIANCARLO
e
Parte_2
Avv. MARINO PATRIZIA Avv. PANIZ MAURIZIO Avv. BULF CLAUDIO e
Controparte_1
Avv. BRUNI MARINA
Rileva la Corte che il presente giudizio è stato interrotto con ordinanza del 24 novembre 2020 e che non è stato riassunto. Pertanto, ritenuto che:
-i procedimenti civili interrotti ai sensi degli art. 299 ss c.p.c. e non riassunti nel termine perentorio di tre mesi, ex art. 305 c.p.c., devono considerarsi estinti;
-l'estinzione “opera di diritto” e, pertanto, deve essere dichiarata d'ufficio, giusta quanto si evince dalla modifica dell''art. 307 u.c. c.p.c. (nel testo novellato dalla l. 69\09, art. 46, comma 15, lett. c), che ha soppresso la previgente disposizione, nella parte in cui disponeva che l'estinzione “deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa”;
- l'estinzione deve essere dichiarata d'ufficio dal giudice, una volta verificata la sussistenza dei presupposti di legge, anche in ipotesi di riassunzione tardiva;
- l'art. 307 u.c. c.p.c. cit. dispone che l'estinzione va dichiarata dal Collegio con sentenza;
- al riguardo, trattandosi di una sanzione processuale che - come detto - opera “di diritto” ed è rilevabile “d'ufficio” è stata fissata l'udienza, al fine di consentire l'eventuale, pur se non necessaria, interlocuzione con le parti ancora costituite, sostituita da note contenenti richieste e conclusioni, ex art. 127 ter c.p.c.; rilevato che solo la società appellata ha depositato le note ove ha sollecitato l'esercizio del potere officioso di dichiarare l'estinzione del giudizio per mancata riassunzione nei termini di legge;
P.Q.M
Dichiara l'estinzione del giudizio e dispone la cancellazione della causa dal ruolo.
Così deciso nella camera di consiglio del 2.12.2025.
Il Presidente Il Consigliere estensore pag. 2/2
composta dai magistrati
Geremia CASABURI Presidente
Antonella Miryam STERLICCHIO Consigliere rel.
Biagio Roberto CIMINI Consigliere riunita in camera di consiglio, pronuncia la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6094 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2015, vertente tra
Parte_1
Avv. ARILLI GIOVANNI Avv. FERRARA GIANCARLO
e
Parte_2
Avv. MARINO PATRIZIA Avv. PANIZ MAURIZIO Avv. BULF CLAUDIO e
Controparte_1
Avv. BRUNI MARINA
Rileva la Corte che il presente giudizio è stato interrotto con ordinanza del 24 novembre 2020 e che non è stato riassunto. Pertanto, ritenuto che:
-i procedimenti civili interrotti ai sensi degli art. 299 ss c.p.c. e non riassunti nel termine perentorio di tre mesi, ex art. 305 c.p.c., devono considerarsi estinti;
-l'estinzione “opera di diritto” e, pertanto, deve essere dichiarata d'ufficio, giusta quanto si evince dalla modifica dell''art. 307 u.c. c.p.c. (nel testo novellato dalla l. 69\09, art. 46, comma 15, lett. c), che ha soppresso la previgente disposizione, nella parte in cui disponeva che l'estinzione “deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa”;
- l'estinzione deve essere dichiarata d'ufficio dal giudice, una volta verificata la sussistenza dei presupposti di legge, anche in ipotesi di riassunzione tardiva;
- l'art. 307 u.c. c.p.c. cit. dispone che l'estinzione va dichiarata dal Collegio con sentenza;
- al riguardo, trattandosi di una sanzione processuale che - come detto - opera “di diritto” ed è rilevabile “d'ufficio” è stata fissata l'udienza, al fine di consentire l'eventuale, pur se non necessaria, interlocuzione con le parti ancora costituite, sostituita da note contenenti richieste e conclusioni, ex art. 127 ter c.p.c.; rilevato che solo la società appellata ha depositato le note ove ha sollecitato l'esercizio del potere officioso di dichiarare l'estinzione del giudizio per mancata riassunzione nei termini di legge;
P.Q.M
Dichiara l'estinzione del giudizio e dispone la cancellazione della causa dal ruolo.
Così deciso nella camera di consiglio del 2.12.2025.
Il Presidente Il Consigliere estensore pag. 2/2