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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XII, sentenza 09/01/2026, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 350/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
FUCCI FRANCESCA, Giudice monocratico in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11233/2025 depositato il 12/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2025 00103304 64 000 TASSE REGIONALI a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19670/2025 depositato il
13/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento n. n.071 2025 00103304 64 000, notificata in data
29/04/2025 dall'Agenzia delle Entrate OS – prov. di Napoli – per € 399,01 dovuti, quale Ente creditore, alla Regione Campania, a titolo di Tasse automobilistiche regionali anno 2019 su veicolo targato Targa_1 (RUOLO N.2025/002459).
Evidenziava che a tale cartella era sotteso l'AVVISO ACCERTAMENTO n. 964021051958 notificato il
20/07/2022 ed eccepiva l'illegittimità della pretesa creditoria per difetto di motivazione ed erroneità dell'iscrizione a ruolo, atteso che la tassa era stata regolarmente pagata con bonifico bancario SEPA – numero operazione 104332915 del 26/06/2019, di cui avevav inviato comunicazione alla Regione. Eccepiva altresì la prescrizione e concludeva nei seguentoi termini: “1) accertare e dichiarare l'illegittimità e/o infondatezza della pretesa creditoria asseritamente vantata dall'Ente impositore e quindi il diritto della
Regione Campania c/o Agenzia delle Entrate OS di Napoli a procedere eventualmente a fermo amministrativo di beni mobili registrati, beni immobili, mobili e crediti;
- ovvero in via gradata 2) accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e/o inesistenza del titolo in oggetto di cui alla predetta cartella per l'importo complessivo pari a 399,01 per la non debenza della tassa automobilistica per l'anno 2019 – targa Targa_1 – perchè non dovuta dall'esponente stante l'avvenuto regolare pagamento;
ovvero - dichiarare l'estinzione del diritto alla riscossione in virtù degli atti impugnati per le motivazioni di cui al presente RICORSO in opposizione ed in particolare per intervenuto regolare pagamento nell'anno 2019 della tassa automobilistica vantata dall'Ente per tutti i motivi indicati nel presente atto”.
Costituendosi l'ADER eccepiva l'inammissibilità del ricorso in quanto proposto tardivamente atteso che la cartella di pagamento n. 07120250010330464000 era stata notificata a mezzo posta in data 29/04/2025
(cfr. ALL.4), come peraltro dichiarato dalla stessa parte ricorrente a pag. 1 del ricorso, per cui il ricorso avrebbe dovuto essere notificato entro e non oltre il giorno 28/06/2025, laddove la notifica del ricorso avveniva solo in data 29/07/2025.
Si costitutiva altresì la REGIONE CAMPANIA che deduceva l'infondatezza del ricorso evidenziando che la parte, se avesse voluto far valere vizi di merito, avrebbe dovuto farlo avverso l'atto di accertamento notificatole nel 2022 e concludeva per il rigetto del ricorso.
Letti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta il Collegio decideva come dalla presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va in limine dichiarato inammissibile.
Ed invero, l'art. 21 del Dlgs n. 546/1992 recita “Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo”. Nel caso di specie, come dedotto nello stesso ricorso introduttivo, la cartella esattoriale era notificata al contribuente in data 29/4/2025 per cui del tutto tardiva si palesa la notifica del ricorso avvenuta in data
29/7/2025.
In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.
La natura della pronuncia in rito induce a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
FUCCI FRANCESCA, Giudice monocratico in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11233/2025 depositato il 12/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2025 00103304 64 000 TASSE REGIONALI a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19670/2025 depositato il
13/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento n. n.071 2025 00103304 64 000, notificata in data
29/04/2025 dall'Agenzia delle Entrate OS – prov. di Napoli – per € 399,01 dovuti, quale Ente creditore, alla Regione Campania, a titolo di Tasse automobilistiche regionali anno 2019 su veicolo targato Targa_1 (RUOLO N.2025/002459).
Evidenziava che a tale cartella era sotteso l'AVVISO ACCERTAMENTO n. 964021051958 notificato il
20/07/2022 ed eccepiva l'illegittimità della pretesa creditoria per difetto di motivazione ed erroneità dell'iscrizione a ruolo, atteso che la tassa era stata regolarmente pagata con bonifico bancario SEPA – numero operazione 104332915 del 26/06/2019, di cui avevav inviato comunicazione alla Regione. Eccepiva altresì la prescrizione e concludeva nei seguentoi termini: “1) accertare e dichiarare l'illegittimità e/o infondatezza della pretesa creditoria asseritamente vantata dall'Ente impositore e quindi il diritto della
Regione Campania c/o Agenzia delle Entrate OS di Napoli a procedere eventualmente a fermo amministrativo di beni mobili registrati, beni immobili, mobili e crediti;
- ovvero in via gradata 2) accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e/o inesistenza del titolo in oggetto di cui alla predetta cartella per l'importo complessivo pari a 399,01 per la non debenza della tassa automobilistica per l'anno 2019 – targa Targa_1 – perchè non dovuta dall'esponente stante l'avvenuto regolare pagamento;
ovvero - dichiarare l'estinzione del diritto alla riscossione in virtù degli atti impugnati per le motivazioni di cui al presente RICORSO in opposizione ed in particolare per intervenuto regolare pagamento nell'anno 2019 della tassa automobilistica vantata dall'Ente per tutti i motivi indicati nel presente atto”.
Costituendosi l'ADER eccepiva l'inammissibilità del ricorso in quanto proposto tardivamente atteso che la cartella di pagamento n. 07120250010330464000 era stata notificata a mezzo posta in data 29/04/2025
(cfr. ALL.4), come peraltro dichiarato dalla stessa parte ricorrente a pag. 1 del ricorso, per cui il ricorso avrebbe dovuto essere notificato entro e non oltre il giorno 28/06/2025, laddove la notifica del ricorso avveniva solo in data 29/07/2025.
Si costitutiva altresì la REGIONE CAMPANIA che deduceva l'infondatezza del ricorso evidenziando che la parte, se avesse voluto far valere vizi di merito, avrebbe dovuto farlo avverso l'atto di accertamento notificatole nel 2022 e concludeva per il rigetto del ricorso.
Letti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta il Collegio decideva come dalla presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va in limine dichiarato inammissibile.
Ed invero, l'art. 21 del Dlgs n. 546/1992 recita “Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo”. Nel caso di specie, come dedotto nello stesso ricorso introduttivo, la cartella esattoriale era notificata al contribuente in data 29/4/2025 per cui del tutto tardiva si palesa la notifica del ricorso avvenuta in data
29/7/2025.
In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.
La natura della pronuncia in rito induce a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.