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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 08/10/2025, n. 1693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1693 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro di Salerno, Dr. A.M. D'Antonio, all'udienza del 7 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 4391/2025 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “indennità di accompagnamento nonché i benefici di cui alla L. 104/92, art. 3, comma 3 “e vertente
T R A
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Armando Salvatore Parte_1 C.F._1
Esposito giusto convenzione con il Patronato ENAPA sede Provinciale di Salerno – sede zonale di
Contursi Terme (SA), come da procura in calce al ricorso per accertamento tecnico preventivo, tutti elettivamente domiciliati in Salerno al Lungomare Marconi n° 69 presso lo studio del legale
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Bove CP_1
RESISTENTE
Conclusioni rassegnate all'odierna udienza:
i procuratori delle parti hanno trasmesso note di trattazione scritta riportandosi alle conclusioni di cui ai rispettivi atti
Succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 21 luglio 2025 , premesso: che aveva promosso un Parte_1 ricorso per ottenere, ex art. 445 bis c.p.c., l'accertamento del proprio stato invalidante per il riconoscimento dell' indennità di accompagnamento nonché dei benefici di cui alla L. 104/92, art. 3, comma 3; che il giudice assegnava al consulente tecnico dott. l'incarico di accertare Persona_1 la sussistenza delle condizioni sanitare per poter accedere ai benefici connessi allo stato invalidante sopra detto;
che, espletato l'incarico, il esprimeva il proprio motivato dissenso ex art. 445, bis Pt_1 co.4 c.p.c.; tanto premesso il ricorrente adiva il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, perché verificate le incongruità della consulenza tecnica, dichiarasse che il proprio stato patologico era tale da integrare i presupposti per il riconoscimento dell' indennità di accompagnamento nonché dei benefici di cui alla L. 104/92, art. 3, comma 3, sin dalla data della domanda amministrativa. Chiedeva infine di condannare, altresì, l' , in persona del Presidente p.t. al pagamento delle spese ed CP_1 onorario del difensore, con attribuzione.
Costituitosi il contraddittorio il convenuto contestava l'avverso dedotto riportandosi alle CP_2 argomentazioni di cui alla consulenza tecnica in atti;
in subordine indicava dei consulenti di parte qualora il giudice del lavoro si fosse determinato per disporre una nuova consulenza tecnica d'ufficio.
All'odierna udienza la causa è stata decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
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Il ricorso è soltanto parzialmente fondato e , nei limiti che si diranno , merita accoglimento .
Lamenta il ricorrente che il quadro patologico riscontrato avrebbe consentito l'attribuzione della indennità di accompagnamento e il riconoscimento della condizione di portatore di handicap
Handicap grave con necessità di assistenza permanente, continuativa e globale e chiede pertanto il rinnovo delle operazioni peritali .
Sennonché , ritiene il giudicante che la documentazione in atti consente di poter accedere parzialmente alla domanda proposta prescindendo dall'espletamento di una nuova consulenza tecnica. Parzialmente condivisibili , infatti , appaiono le censure mosse dalla ricorrente avverso l'elaborato peritale espletato nel procedimento per ATP e, in particolare , quelle relative al riconoscimento della condizione di portatore di handicap grave .
Ed invero , in maniera convincente il TU , nominato nel procedimento per atp ha ritenuto che le gravi patologie sofferte dal ricorrente non incidono comunque sulla sua capacità a deambulare o a provvedere ai bisogni minuti della vita e quindi ha negato il diritto alla indennità di accompagnamento.
Invero, requisito necessario alla concessione del beneficio , in alternativa rispetto alla non deambulazione , è quello costituito dalla inidoneità al compimento degli atti quotidiani della vita determinante la necessità di un'assistenza continua . Con tale requisito, di autonoma rilevanza rispetto a quello della non deambulazione, veniva dal legislatore del 1980 così notevolmente allargata l'area di discrezionalità nel riconoscimento del diritto al trattamento in quanto il concetto di inidoneità ("non essendo in grado di compiere") agli atti quotidiani della vita appare ben più elastico e di soggettiva valutazione rispetto a quello della cecità ovvero della non deambulazione, identificandosi con quello abbastanza generico di non autonomia ( di soggetti "non autosufficienti" parla infatti la legge interpretativa del 26.7.84 n. 392). Anche se ciò non consente di estendere la portata della interpretazione al punto di far coincidere il requisito per la concessione della indennità di accompagnamento con quello relativo alla concessione della pensione di inabilità, tuttavia occorre valutare con attenzione il quadro complessivo costituito dalle patologie riscontrate dal Consulente.
La circolare ministeriale n. 14 del 1992 definisce gli atti quotidiani della vita con riferimento a " quel minimo di funzioni vegetative e di relazione indispensabili per garantire gli atti quotidiani, non lavorativi, della vita" ponendo tra gli altri proprio la vestizione, nutrizione, igiene personale, espletamento bisogni fisiologici, spostamento in ambiente domestico che sono appunto il nucleo essenziale conservato dal soggetto in esame fino alla data della domanda amministrativa.
Del resto nei confronti delle osservazioni svolte dal TU il ricorrente nel presente giudizio, non ha richiamato specifici documenti sanitari che sarebbero stati trascurati, limitandosi a sostenere apoditticamente che il quadro complessivo sarebbe rimasto sempre immutato, il che deve escludersi alla stregua delle condivisibili argomentazioni svolte dal TU.
Dalla consulenza in atti , tuttavia, emerge che il ricorrente è affetto da una patologia tumorale che rende necessari controlli costanti , controlli che , considerata l'età avanzata del ricorrente , non possono essere svolti se non con l'assistenza costante di un care giver .
Pertanto ,questo giudicante ritiene sussistente la condizione di portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 104/92 .
Non sono necessari ulteriori accertamenti, in ossequio al principio del carattere meramente facoltativo della rinnovazione della consulenza tecnica in sede di appello, che il giudice può ritenere superflua quando non siano stati allegati rilevanti fatti patologici posteriori agli accertamenti tecnici eseguiti in primo grado ( cass.1183/1988) ed in mancanza di significativi nuovi documenti ovvero in presenza di una inadeguata consulenza di parte ( Cass.
8.11.1994 n. 9228)
Il ricorso va pertanto accolto nei limiti sopra detti .
Tenuto conto dell'esito complessivo della causa , le spese restano interamente compensate tra le parti.
P. Q. M.
1) accoglie il ricorso per quanto di ragione e , per l'effetto , dichiara che il ricorrente è portatore di handicap grave con necessità di assistenza permanente, continuativa e globale ai sensi dell'art. 3 , comma 3, legge 104/1992; 2) compensa tra le parti le spese di lite .
Salerno, 7 ottobre 2025
Il Giudice
A.M. D'Antonio