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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 21/05/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (scioglimento matrimonio)
Tribunal e O rdinari o di Piacen za
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
*.*.*
Il Tribunal e Civil e di Piacenza, Sezione Uni ca, riuni to in C amera di
Consiglio nelle pers one dei Si gg. Magist rat i:
Dott.ssa Maris ella Gatti Presid en te Rel. Est.
Dott.ssa Laura Ven tri glia Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapin a GOP
ha pronunciat o l a seguent e
S E N T E N Z A
nell a caus a ci vil e di 1° grado prom ossa con ri corso ex art t. 473 bis.
47 e 473 bis.51 c.p.c. deposit ato in dat a 21.12.2023
da
(C.F. ), nat a il Parte_1 C.F._1
12.7.1972 a L'Avana (Cuba), rappresentata e difesa dall' Avv.
Alessandro Zanell i, eletti vam ente domi cil iat a presso il loro st udio in Piacenza, Vi a Vigol eno n.2/B, in vi rtù di procura in cal ce al ri corso su fogli o s eparato.
- RICO RRENTE -
e
(C .F. ), nato il CP_1 C.F._2
17.10.1965 a Milano, rappresentato e difeso dall' Avv. Alessandro
Zanell i, elet tivam ent e domi cil iat o presso il l oro studi o in Pi acenza,
Via Vigol eno n.2/B , in vi rtù di procura i n cal ce al ri corso su fogl io separato.
- RICO RRENTE –
con l'intervento del
PUBBLICO MI NI STERO in persona del P rocuratore dell a
Repubbli ca Dott . Grazia Pradell a.
- INTERVE NUTO -
ha pronunciat o l a seguent e
SENTENZ A
Visto i l ri cors o con dom anda congiunta di separazi one e divorzio ex artt . 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. deposit ato i n dat a
21.12.2023 con il qual e l e Parti hanno congiuntam ente chi esto di dichiarare l a s eparazione consensual e dei coni ug i, omol ogando l e condi zioni concordate dagli st essi e, successivam ent e, decorsi i termini di legge e previo pas saggi o in giudi cat o dell a sent enza di separazi one, lo s cioglimento del matrim onio dall e stesse cont ratto i n
ASAT (PC) in data 13.5.2006, alle seguenti
CONDIZIONI
“- Conferma l'assegnazione al Sig. dell'ex dimora coniugale ubicata CP_1 nel Comune di Vernasca (Pc), Via Mocomero n. 15, già di proprietà del medesimo, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, nella quale vi abita stabilmente con i figli minori conviventi e . “ Persona_1 Persona_2
Rilevato che con sentenza non definitiva n. 470/2024 emessa in data
30.5.2024 veniva dichiarata la separazione personale dei coniugi Parte_1
e , omologando le condizioni di separazione inerenti
[...] CP_1 alla prole ed ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle condizioni concordate tra i coniugi e prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le Parti.
Considerato che, in questi casi, il Tribunale, all'esito positivo dell'esame della domanda di separazione personale, è tenuto a “rimettere la causa, con separata ordinanza, dinanzi al giudice relatore perché questi acquisisca la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio” (Cassazione civile sez. I, 16/10/2023,
n. 28727).
Rilevato che con ordinanza in data 28.5.2024 la causa veniva rimessa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio e la pronuncia della sentenza di divorzio, assegnando termine sino al 28.1.2025 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, da intendersi fissata nella stessa data.
Posto che con note congiunte di trattazione scritta le Parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, confermando la volontà di sentire dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate ivi trascritte.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Rilevato che con ordinanza ex art. 473 bis.51 c.p.c., emessa in data
27.3.2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.1.2025, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del P.M.
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
“Voglia il Tri bunale Ill.mo di chi arare la separazi one e di vorzi o dei coni ugi di cui è causa, con tutt e l e conseguenze e gl i adempimenti di l egge”. DIRITTO
Ciò premesso, è noto che il d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 ha introdotto la facoltà di presentare contestualmente la domanda di separazione e quella di divorzio, pur restando la seconda procedibile unicamente decorso il termine a tal fine previsto dalla legge (6 o 12 mesi, secondo i casi, in ragione della procedura consensuale o contenziosa, ai sensi dell'art. 3 della legge sul divorzio).
Sul punto, rileva considerare che l'ammissibilità della domanda cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata espressamente prevista solo con riferimento al giudizio contenzioso, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., mentre analoga previsione non è contenuta nell'art. 473 bis.51 c.p.c. – norma dedicata al “procedimento su domanda congiunta” – che detta una specifica disciplina relativa a tutti i procedimenti di cui all'art. 473 bis.47 c.p.c. laddove presentati in forma congiunta. A fronte di ciò, la Suprema Corte ha chiarito che “da un punto di vista sistematico, con riferimento ai principi generali, non si rinvengono ostacoli alla ammissibilità del cumulo anche con riferimento alle domande congiunte di separazione e divorzio: la trattazione della domanda congiunta di divorzio sarà condizionata all'omologazione (con sentenza passata in giudicato) della separazione consensuale, oltre che al decorso del termine minimo di separazione (sei mesi) previsto dalla legge, ed avverrà con il rito "comune" di cui all'art. 473 -bis.51 c.p.c. Ne' può dirsi che la proposizione cumulativa delle domande congiunte di separazione e divorzio non realizzi quel "risparmio di energie processuali" nel quale consisterebbe una delle rationes della previsione dell'art. 473 -bis.49 c.p.c.: trovare per le parti, a fronte della irreversibilità della crisi matrimoniale, in un'unica sede, un accordo complessivo sia sulle condizioni di separazione che sulle condizioni di divorzio, concentrando in un unico ricorso
l'esito della negoziazione delle modalità di gestione complessiva di tale crisi, disciplinando una volta per tutte i rapporti economici e patrimoniali tra loro e i rapporti tra ciascuno di essi e i figli minorenni o maggiorenni non ancora autosufficienti, realizza indubbiamente un "risparmio di energie processuali" che può indurre le stesse a far ricorso al predetto cumulo di domande congiunte.” (Cassazione civile sez. I, 16/10/2023, n. 28727)
Nella specie, essendo intervenuto il passaggio in giudicato della sentenza che ha omologato la separazione consensuale ed essendo decorsi sei mesi dall'udienza di comparizione in sede di separazione personale, tenuto altresì conto che tramite lo scambio di note scritte, le Parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, per l'effetto confermando le condizioni già concordate, la domanda diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio merita di essere accolta, dovendo ritenersi cessata ogni comunione materiale e spirituale tra le Parti.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto dei figli minori non è necessario, ai sensi dell'art. 473 bis.4 c.p.c., alla luce dell'intervenuto accordo e del contenuto dello stesso.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, esse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c. così decide:
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra Parte_1
e , matrimonio celebrato in data 13.5.2006 a
[...] CP_1
ASAT (PC) e trascritto nei Registri dello Stato Civile dell'anzidetto
Comune al n. 6 , parte I, anno 2006 serie C alle condizioni così convenute dalle
Parti in domanda e da intendersi qui integralmente trascritte;
- Dispone che la presente sentenza dopo il passaggio in giudicato sia trasmessa, in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di ASAT (PC) per le annotazioni e le incombenze previste dalla legge.
- Spese di lite compensate tra le parti.
Piacenza, 20.5.2025
Il Presidente rel. est.
Dott.ssa Marisella Gatti
Tribunal e O rdinari o di Piacen za
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
*.*.*
Il Tribunal e Civil e di Piacenza, Sezione Uni ca, riuni to in C amera di
Consiglio nelle pers one dei Si gg. Magist rat i:
Dott.ssa Maris ella Gatti Presid en te Rel. Est.
Dott.ssa Laura Ven tri glia Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapin a GOP
ha pronunciat o l a seguent e
S E N T E N Z A
nell a caus a ci vil e di 1° grado prom ossa con ri corso ex art t. 473 bis.
47 e 473 bis.51 c.p.c. deposit ato in dat a 21.12.2023
da
(C.F. ), nat a il Parte_1 C.F._1
12.7.1972 a L'Avana (Cuba), rappresentata e difesa dall' Avv.
Alessandro Zanell i, eletti vam ente domi cil iat a presso il loro st udio in Piacenza, Vi a Vigol eno n.2/B, in vi rtù di procura in cal ce al ri corso su fogli o s eparato.
- RICO RRENTE -
e
(C .F. ), nato il CP_1 C.F._2
17.10.1965 a Milano, rappresentato e difeso dall' Avv. Alessandro
Zanell i, elet tivam ent e domi cil iat o presso il l oro studi o in Pi acenza,
Via Vigol eno n.2/B , in vi rtù di procura i n cal ce al ri corso su fogl io separato.
- RICO RRENTE –
con l'intervento del
PUBBLICO MI NI STERO in persona del P rocuratore dell a
Repubbli ca Dott . Grazia Pradell a.
- INTERVE NUTO -
ha pronunciat o l a seguent e
SENTENZ A
Visto i l ri cors o con dom anda congiunta di separazi one e divorzio ex artt . 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. deposit ato i n dat a
21.12.2023 con il qual e l e Parti hanno congiuntam ente chi esto di dichiarare l a s eparazione consensual e dei coni ug i, omol ogando l e condi zioni concordate dagli st essi e, successivam ent e, decorsi i termini di legge e previo pas saggi o in giudi cat o dell a sent enza di separazi one, lo s cioglimento del matrim onio dall e stesse cont ratto i n
ASAT (PC) in data 13.5.2006, alle seguenti
CONDIZIONI
“- Conferma l'assegnazione al Sig. dell'ex dimora coniugale ubicata CP_1 nel Comune di Vernasca (Pc), Via Mocomero n. 15, già di proprietà del medesimo, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, nella quale vi abita stabilmente con i figli minori conviventi e . “ Persona_1 Persona_2
Rilevato che con sentenza non definitiva n. 470/2024 emessa in data
30.5.2024 veniva dichiarata la separazione personale dei coniugi Parte_1
e , omologando le condizioni di separazione inerenti
[...] CP_1 alla prole ed ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle condizioni concordate tra i coniugi e prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le Parti.
Considerato che, in questi casi, il Tribunale, all'esito positivo dell'esame della domanda di separazione personale, è tenuto a “rimettere la causa, con separata ordinanza, dinanzi al giudice relatore perché questi acquisisca la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio” (Cassazione civile sez. I, 16/10/2023,
n. 28727).
Rilevato che con ordinanza in data 28.5.2024 la causa veniva rimessa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio e la pronuncia della sentenza di divorzio, assegnando termine sino al 28.1.2025 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, da intendersi fissata nella stessa data.
Posto che con note congiunte di trattazione scritta le Parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, confermando la volontà di sentire dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate ivi trascritte.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Rilevato che con ordinanza ex art. 473 bis.51 c.p.c., emessa in data
27.3.2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.1.2025, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del P.M.
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
“Voglia il Tri bunale Ill.mo di chi arare la separazi one e di vorzi o dei coni ugi di cui è causa, con tutt e l e conseguenze e gl i adempimenti di l egge”. DIRITTO
Ciò premesso, è noto che il d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 ha introdotto la facoltà di presentare contestualmente la domanda di separazione e quella di divorzio, pur restando la seconda procedibile unicamente decorso il termine a tal fine previsto dalla legge (6 o 12 mesi, secondo i casi, in ragione della procedura consensuale o contenziosa, ai sensi dell'art. 3 della legge sul divorzio).
Sul punto, rileva considerare che l'ammissibilità della domanda cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata espressamente prevista solo con riferimento al giudizio contenzioso, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., mentre analoga previsione non è contenuta nell'art. 473 bis.51 c.p.c. – norma dedicata al “procedimento su domanda congiunta” – che detta una specifica disciplina relativa a tutti i procedimenti di cui all'art. 473 bis.47 c.p.c. laddove presentati in forma congiunta. A fronte di ciò, la Suprema Corte ha chiarito che “da un punto di vista sistematico, con riferimento ai principi generali, non si rinvengono ostacoli alla ammissibilità del cumulo anche con riferimento alle domande congiunte di separazione e divorzio: la trattazione della domanda congiunta di divorzio sarà condizionata all'omologazione (con sentenza passata in giudicato) della separazione consensuale, oltre che al decorso del termine minimo di separazione (sei mesi) previsto dalla legge, ed avverrà con il rito "comune" di cui all'art. 473 -bis.51 c.p.c. Ne' può dirsi che la proposizione cumulativa delle domande congiunte di separazione e divorzio non realizzi quel "risparmio di energie processuali" nel quale consisterebbe una delle rationes della previsione dell'art. 473 -bis.49 c.p.c.: trovare per le parti, a fronte della irreversibilità della crisi matrimoniale, in un'unica sede, un accordo complessivo sia sulle condizioni di separazione che sulle condizioni di divorzio, concentrando in un unico ricorso
l'esito della negoziazione delle modalità di gestione complessiva di tale crisi, disciplinando una volta per tutte i rapporti economici e patrimoniali tra loro e i rapporti tra ciascuno di essi e i figli minorenni o maggiorenni non ancora autosufficienti, realizza indubbiamente un "risparmio di energie processuali" che può indurre le stesse a far ricorso al predetto cumulo di domande congiunte.” (Cassazione civile sez. I, 16/10/2023, n. 28727)
Nella specie, essendo intervenuto il passaggio in giudicato della sentenza che ha omologato la separazione consensuale ed essendo decorsi sei mesi dall'udienza di comparizione in sede di separazione personale, tenuto altresì conto che tramite lo scambio di note scritte, le Parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, per l'effetto confermando le condizioni già concordate, la domanda diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio merita di essere accolta, dovendo ritenersi cessata ogni comunione materiale e spirituale tra le Parti.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto dei figli minori non è necessario, ai sensi dell'art. 473 bis.4 c.p.c., alla luce dell'intervenuto accordo e del contenuto dello stesso.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, esse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c. così decide:
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra Parte_1
e , matrimonio celebrato in data 13.5.2006 a
[...] CP_1
ASAT (PC) e trascritto nei Registri dello Stato Civile dell'anzidetto
Comune al n. 6 , parte I, anno 2006 serie C alle condizioni così convenute dalle
Parti in domanda e da intendersi qui integralmente trascritte;
- Dispone che la presente sentenza dopo il passaggio in giudicato sia trasmessa, in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di ASAT (PC) per le annotazioni e le incombenze previste dalla legge.
- Spese di lite compensate tra le parti.
Piacenza, 20.5.2025
Il Presidente rel. est.
Dott.ssa Marisella Gatti