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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 23/10/2025, n. 3901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3901 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
R. G. N. 12454/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Parte_1 LOPORCARO DONATO;
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 con l'assistenza e difesa dell'avv. Carmelina La Gatta;
a seguito di trattazione scritta ha emesso la seguente sentenza:
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
La domanda – volta ad ottenere la declaratoria dell'insussistenza dell'indebito di Euro 11.227,78 prospettato dall' con missiva del 20.06.2023 in relazione CP_1 all'indennità di disoccupazione percepita dal ricorrente in relazione al periodo dal 20.01.2013 al 20.12.2013 – è fondata.
Venendo all'esame del merito della controversia è pacifica (in quanto allegata in ricorso e non contestata dall' ) la CP_1 sussistenza in capo al ricorrente di tutti i requisiti legittimanti la corresponsione dell'indennità di disoccupazione nel periodo raffigurato nella predetta missiva.
A fronte di tanto, l' (al di là del non pertinente, per le CP_1 ragioni di cui sopra, richiamo ai principi in tema di onere probatorio sulla spettanza della prestazione nei giudizi di opposizione alla richiesta di restituzione) ha tentato di giustificare la propria richiesta prospettando che il ricorrente avrebbe ottenuto un rateo non spettante di altra prestazione (mini ASPI), peraltro in relazione ad una mensilità non interessata dalla richiesta di restituzione di cui alla missiva del 20.06.2023 (cioè dicembre 2012) e per un importo assolutamente inferiore a quello raffigurato all'interno della missiva del 20.06.2023 (e cioè per Euro 990).
1 In ragione di tanto è quindi assolutamente evidente l'assenza di ragioni giustificative relative alla domandata restituzione della prestazione oggetto della missiva del 20.06.2023 (oggetto del presente giudizio).
In ragione di quanto illustrato la domanda deve essere integralmente accolta con conseguente declaratoria dell'insussistenza del pagamento indebito oggetto di causa.
Le spese di lite seguono la soccombenza con distrazione in favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'insussistenza del pagamento indebito oggetto di causa;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida CP_1 in complessivi Euro 3.727,00 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e cpa con distrazione.
Bari, 23/10/2025 Il Giudice
dott. Giuseppe Craca
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Parte_1 LOPORCARO DONATO;
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 con l'assistenza e difesa dell'avv. Carmelina La Gatta;
a seguito di trattazione scritta ha emesso la seguente sentenza:
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
La domanda – volta ad ottenere la declaratoria dell'insussistenza dell'indebito di Euro 11.227,78 prospettato dall' con missiva del 20.06.2023 in relazione CP_1 all'indennità di disoccupazione percepita dal ricorrente in relazione al periodo dal 20.01.2013 al 20.12.2013 – è fondata.
Venendo all'esame del merito della controversia è pacifica (in quanto allegata in ricorso e non contestata dall' ) la CP_1 sussistenza in capo al ricorrente di tutti i requisiti legittimanti la corresponsione dell'indennità di disoccupazione nel periodo raffigurato nella predetta missiva.
A fronte di tanto, l' (al di là del non pertinente, per le CP_1 ragioni di cui sopra, richiamo ai principi in tema di onere probatorio sulla spettanza della prestazione nei giudizi di opposizione alla richiesta di restituzione) ha tentato di giustificare la propria richiesta prospettando che il ricorrente avrebbe ottenuto un rateo non spettante di altra prestazione (mini ASPI), peraltro in relazione ad una mensilità non interessata dalla richiesta di restituzione di cui alla missiva del 20.06.2023 (cioè dicembre 2012) e per un importo assolutamente inferiore a quello raffigurato all'interno della missiva del 20.06.2023 (e cioè per Euro 990).
1 In ragione di tanto è quindi assolutamente evidente l'assenza di ragioni giustificative relative alla domandata restituzione della prestazione oggetto della missiva del 20.06.2023 (oggetto del presente giudizio).
In ragione di quanto illustrato la domanda deve essere integralmente accolta con conseguente declaratoria dell'insussistenza del pagamento indebito oggetto di causa.
Le spese di lite seguono la soccombenza con distrazione in favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'insussistenza del pagamento indebito oggetto di causa;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida CP_1 in complessivi Euro 3.727,00 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e cpa con distrazione.
Bari, 23/10/2025 Il Giudice
dott. Giuseppe Craca
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