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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 05/02/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 5810/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO SEZIONE PRIMA CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore dr.ssa Elena Contessi Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di divorzio congiunto depositato in data 28/09/2023, da:
nata a [...] il [...], con il proc. dom. Parte_1 avv. ROTA PATRIZIA, giusta procura in atti, e ato a CLUSONE (BG) il 07/09/1960, con il proc. dom. Parte_2 avv. ROTA PATRIZIA, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso congiunto.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 I coniugi menzionati in epigrafe hanno contratto matrimonio concordatario in data
7.06.1993 a Bergamo.
Dalla loro unione sono nati e entrambi maggiorenni ed Per_1 Per_2
economicamente autonomi, maggiorenne ma non economicamente Per_3
autonomo.
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. regolarmente depositato e personalmente sottoscritto, gli odierni ricorrente hanno cumulativamente richiesto la pronuncia della separazione personale e del divorzio alle condizioni da questi concordate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
In data 9.11.2023, l'adito Tribunale ha omologato la separazione personale dei coniugi e, contestualmente, ha rimesso la causa sul ruolo del Giudice relatore per la pronuncia di divorzio.
Tanto premesso, la domanda di divorzio è fondata e, pertanto, merita di essere accolta.
I coniugi vivono separati da più di sei mesi, successivamente alla prima udienza di comparizione, celebrata in data 8.11.2023 in forma scritta.
Con le note difensive d'udienza, entrambi hanno credibilmente dichiarato di non volersi riconciliare e l'eventuale interruzione degli effetti della separazione non potrebbe essere in ogni caso rilevata d'ufficio.
Deve quindi ritenersi accertato che la separazione dei coniugi è durata ininterrottamente per il periodo previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970 n. 898 e che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita.
Pertanto, a norma dell'art. 2 della citata legge 1° dicembre 1970 n. 898, sussistono i presupposti per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo decorso il periodo temporale richiesto ex lege ed essendo la pronuncia di separazione divenuta definitiva.
Può dunque decidersi in conformità alle condizioni concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
2 Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti del matrimonio concordatario celebrato da e in data 7 giugno 1993 a Parte_1 Parte_2
Bergamo. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del comune di Albino (atto n. 194, parte II, serie A, anno 1993); recepisce le condizioni di cui al ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 23.01.2025.
Il Presidente
Veronica Marrapodi
Il Giudice relatore
Liboria Maria Stancampiano
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO SEZIONE PRIMA CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore dr.ssa Elena Contessi Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di divorzio congiunto depositato in data 28/09/2023, da:
nata a [...] il [...], con il proc. dom. Parte_1 avv. ROTA PATRIZIA, giusta procura in atti, e ato a CLUSONE (BG) il 07/09/1960, con il proc. dom. Parte_2 avv. ROTA PATRIZIA, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso congiunto.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 I coniugi menzionati in epigrafe hanno contratto matrimonio concordatario in data
7.06.1993 a Bergamo.
Dalla loro unione sono nati e entrambi maggiorenni ed Per_1 Per_2
economicamente autonomi, maggiorenne ma non economicamente Per_3
autonomo.
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. regolarmente depositato e personalmente sottoscritto, gli odierni ricorrente hanno cumulativamente richiesto la pronuncia della separazione personale e del divorzio alle condizioni da questi concordate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
In data 9.11.2023, l'adito Tribunale ha omologato la separazione personale dei coniugi e, contestualmente, ha rimesso la causa sul ruolo del Giudice relatore per la pronuncia di divorzio.
Tanto premesso, la domanda di divorzio è fondata e, pertanto, merita di essere accolta.
I coniugi vivono separati da più di sei mesi, successivamente alla prima udienza di comparizione, celebrata in data 8.11.2023 in forma scritta.
Con le note difensive d'udienza, entrambi hanno credibilmente dichiarato di non volersi riconciliare e l'eventuale interruzione degli effetti della separazione non potrebbe essere in ogni caso rilevata d'ufficio.
Deve quindi ritenersi accertato che la separazione dei coniugi è durata ininterrottamente per il periodo previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970 n. 898 e che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita.
Pertanto, a norma dell'art. 2 della citata legge 1° dicembre 1970 n. 898, sussistono i presupposti per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo decorso il periodo temporale richiesto ex lege ed essendo la pronuncia di separazione divenuta definitiva.
Può dunque decidersi in conformità alle condizioni concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
2 Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti del matrimonio concordatario celebrato da e in data 7 giugno 1993 a Parte_1 Parte_2
Bergamo. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del comune di Albino (atto n. 194, parte II, serie A, anno 1993); recepisce le condizioni di cui al ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 23.01.2025.
Il Presidente
Veronica Marrapodi
Il Giudice relatore
Liboria Maria Stancampiano
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