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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/01/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 7943/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
III Sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice, Dott.ssa Annafrancesca Capone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7943/2021 promossa da:
in liquidazione, in persona del liquidatore, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Parte_1
Viola, giusta mandato in atti;
ATTRICE
CONTRO
, , ; Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI delle parti: quelle precisate dall'attrice a mezzo di note scritte per l'udienza cartolare del 2.7.2024
Svolgimento del processo
Con atto di citazione, ha convenuto in giudizio Parte_2 CP_1
, e al fine di sentir accogliere le seguenti testuali
[...] Controparte_2 Controparte_3 conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lecce adito, respinta ogni avversa difesa, eccezione
e deduzione, così disporre: <<1) Accertare e dichiarare che l'atto di compravendita del
30.9.2016 per notar avente num. rep. 5273 e racc. 3639 registrato il Persona_1
pagina 1 di 7 04.10.2016, col quale è stato alienato l'immobile sito in AM IN (LE) alla via Aldo
Moro n. 5, già di proprietà del debitore e della moglie e meglio censito nel Controparte_2
N.C.T.U. del predetto Comune al foglio 42 particella 802 sub 4 classamento cat. C/6 classe 3 consistenza 48 mq rendita euro 114,03, e foglio 42 particella 802 sub 3 classamento cat. A/3 classe 4 consistenza 8,5 vani rendita euro 504,84, è stato posto in essere in pregiudizio delle ragioni creditorie di “ ”, e che nella specie ricorre l'ipotesi di cui Parte_2 all'art. 2901 c.c., per l'effetto dichiarare l'inefficacia e l'inopponibilità, e quindi revocare ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 2901 e 2902 c.c. nei confronti di
ogni effetto dell'atto di compravendita del 30.9.2016 per notar Parte_2 [...]
avente num. rep. 5273 e racc. 3639 registrato il 04.10.2016; 2) in via Persona_1
alternativa e subordinata a quanto innanzi, accertare e dichiarare la simulazione assoluta dell'atto di compravendita del 30.9.2016 per notar avente num. rep. Persona_1
5273 e racc. 3639 registrato il 04.10.2016, e per l'effetto dichiarare che l'immobile sito in
AM IN (Le) alla via alla via Aldo Moro n. 5, già di proprietà del debitore e della moglie e meglio censito nel N.C.T.U. del predetto Comune al foglio 42 Controparte_2
particella 802 sub 4 classamento cat. C/6 classe 3 consistenza 48 mq rendita euro 114,03, e foglio 42 particella 802 sub 3 classamento cat. A/3 classe 4 consistenza 8,5 vani, rendita euro
504,84, è ancora di proprietà, così come lo è sempre stato, del sig. e CP_1 CP_2
3) per l'effetto di tutto quanto innanzi ordinare al Conservatore dei P.P. R.R. I.I. di
[...]
Lecce di annotare l'emananda sentenza a margine della trascrizione dell'atto di compravendita del 30.9.2016 per notar avente num. rep. 5273 e racc. Persona_1
3639 registrato il 04.10.2016, col quale è stato alienato l'immobile sito in AM IN
(Le) alla via alla via Aldo Moro n. 5, già di proprietà del debitore e della moglie
[...]
e meglio censito nel N.C.T.U. del predetto Comune al foglio 42 particella 802 sub 4 CP_2
classamento cat. C/6 classe 3 consistenza 48 mq rendita euro 114,03, e foglio 42 particella
802 sub 3 classamento cat. A/3 classe 4 consistenza 8,5 vani rendita euro 504,84; 4) con vittoria di spese e compensi professionali da distarsi a favore del deducente difensore anticipatario>>”.
Ha dedotto a sostegno della domanda:
- di essere creditrice di della somma di €.15.000,00, oltre interessi e Controparte_1
spese, in virtù di decreto ingiuntivo n. 2384/2014 del 9.9.2014 emesso nei suoi confronti, dal
Tribunale di Lecce, derivante da transazione intercorsa tra l'attore e in Controparte_1
data 11.2.2013;
pagina 2 di 7 - la sussistenza di tutti i presupposti per l'azione revocatoria, nonché quelli per l'esercizio dell'azione di simulazione ex art. 1414 c.c., non essendo mai il bene alienato effettivamente uscito dal patrimonio dei venditori.
Ha quindi concluso come in atti.
I convenuti non si sono costituiti nel presente giudizio, e ne è stata dichiarata la contumacia in data 15.2.2022
All'udienza del 6.4.2022 il Giudice ha ammesso l'interrogatorio formale dei convenuti richiesto dalla difesa dell'attrice ed ha rinviato per l'assunzione della prova al 7.2.2023, quando si è dato atto del mancato interrogatorio formale, non essendo i convenuti contumaci comparsi a renderlo.
All'udienza del 2.7.2024, precisate le conclusioni da parte dell'attrice a mezzo di note di trattazione scritta, il giudice ha trattenuto la causa per la decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Motivi della decisione
1. - Reputa il Tribunale di dover valutare preliminarmente l'azione revocatoria proposta dalla società in via subordinata ovvero in via alternativa, in Parte_2 Parte_2
considerazione del principio della decisione della causa sulla base della cosiddetta ragione più liquida, reiteratamente affermato dalla Cassazione.
2. – Nel merito la domanda tesa alla dichiarazione di inefficacia dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale nei confronti dell'attrice ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. è fondata.
Ricorrono, dall'esame degli atti, gli estremi necessari per l'accoglimento dell'azione revocatoria, con conseguente declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto dispositivo dagli effetti reali in esame, che possono così riassumersi:
1. l'esistenza di un valido rapporto di credito tra creditori in revocatoria ed il debitore;
2. l'effettività del danno (eventus damni), inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell'atto traslativo;
3. la conoscenza del pregiudizio da parte del debitore (scientia damni);
4. nell'ipotesi di atto a titolo oneroso, la conoscenza del pregiudizio da parte del terzo
(consilium fraudis);
pagina 3 di 7 5. la dolosa preordinazione se il compimento dell'atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito.
Nel caso di specie, come accennato, il credito dell'attrice risulta senz'altro anteriore all'atto dispositivo, traendo origine dal decreto ingiuntivo n. 2384/2014 del 9.9.2014 emesso nei suoi confronti, dal Tribunale di Lecce, derivante da transazione intercorsa tra l'attore e
[...]
in data 11.2.2013, avente ad oggetto il riconoscimento e la quantificazione CP_1
delle somme dovute dal alla per dei lavori di nuova costruzione relativi CP_1 Parte_2 all'immobile per cui è causa;
pertanto, il presupposto di cui al punto 5. non necessita di accertamento nel caso di specie.
Quanto al presupposto oggettivo dell'eventus damni, costituito dal pregiudizio cagionato per effetto dell'atto di disposizione, va precisato che non è necessaria la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, e dunque la impossibilità del creditore di conseguire aliunde la prestazione, risultando sufficiente che con il compimento dell'atto si sia reso più incerto o difficile il soddisfacimento del credito (ex multis: Cass. Sez. 3, sent.
17.11.2001, n. 12678 e ib. sent. 27.10.2004, n. 20813).
Una volta, perciò, che il creditore che agisca in revocatoria abbia provato il concretizzarsi di una variazione quantitativa o anche qualitativa del patrimonio del debitore, costituisce onere di quest'ultimo, al fine di sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria, fornire la prova che il patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cass. Sez. 3, sent. 29.3.2007, n. 7767; ib., sent. 4.7.2006, n. 15265).
Dal compendio probatorio emerge come parte attrice abbia sufficientemente assolto al proprio obbligo, avendo offerto idonea prova della compravendita intercorsa tra le parti convenute e quindi del mutamento quantitativo e qualitativo apportato al patrimonio del debitore.
Fornita da parte creditrice tale prova, costituisce onere del debitore, al fine di sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria, fornire la prova che il patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (vd. in tal senso: Cass., Sez. 3, sent., 29.3.2007, n. 7767; ib., sent., 4.7.2006, n. 15265), ciò che non è avvenuto nel caso di specie, essendo i convenuti rimasti contumaci nel giudizio.
Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, per orientamento della Suprema Corte, è sufficiente la mera consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (scientia damni) ovvero la previsione di un mero danno potenziale, da accertarsi anche a mezzo del ricorso a pagina 4 di 7 criteri probatori di carattere presuntivo (Cass. Sez. 3, sent.
7.7.2007 n. 15310; ib., sent.
7.10.2008 n. 24757; ib., sent. 5.32009, n. 5359).
Quanto, invece, alla partecipatio del terzo, è ormai pacifico in giurisprudenza che la stessa possa essere desunta anche da presunzioni semplici quali, ad esempio, i rapporti qualificati (ad es. di affectio societatis o di parentela o vicinanza familiare) tra il debitore e il terzo o, più in generale, da tutte quelle circostanze fattuali che denotino un'anomalia del comportamento delle parti, tali da far ragionevolmente dedurre la sussistenza di tale consapevolezza in capo all'acquirente in riferimento alla qualità delle parti ed alla tempistica negoziale: “In tema di azione revocatoria ordinaria, allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, l'unica condizione per l'esercizio della stessa è che il debitore fosse a conoscenza del pregiudizio delle ragioni del creditore e, trattandosi di atto a titolo oneroso, che di esso fosse consapevole il terzo, la cui posizione - per quanto riguarda i presupposti soggettivi dell'azione
- è sostanzialmente analoga a quella del debitore;
la prova del predetto atteggiamento soggettivo può essere fornita tramite presunzioni il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato” (Cass. Sez. 2 sent.
n. 17327 del 17.8.2011; Cass. Sez. 3, sent. n. 13330 del 19.7.2004; ib., Sez. 3, sent. n. 18315 del 18.9.2015).
Tra queste presunzioni va ricompresa, come detto, la sussistenza di un vincolo di parentela tra il terzo acquirente ed il debitore, “quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente” (Cass. sent.
22591/2017).
Nel caso di specie, a riprova del fatto che le tre operazioni fossero state concepite al fine di sottrarre l'immobile alla garanzia patrimoniale della creditrice, rileva il dato relativo ai rapporti di vicinanza familiare che caratterizza le parti degli atti dispositivi oggetto del presente giudizio, ossia gli alienanti e l'acquirente. Tale dato risulta pacificamente dall'atto notarile impugnato, al cui art. 7 si legge: “ART.
7 - Ai fini fiscali le Parti dichiarano che tra alienante ed acquirente intercorrono rapporti di parentela in linea retta”.
In definitiva, è evidente all'esito del giudizio che l'impugnato atto di trasferimento sia stato posto in essere precipuamente al fine di sottrarre il compendio immobiliare all'aggressione dei creditori, in evidente pregiudizio delle ragioni creditorie dell'odierna attrice.
pagina 5 di 7 Sussistono quindi i presupposti di legge per la dichiarazione di inefficacia dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale nei confronti di parte attrice ai sensi dell'art. 2901 c.c.,.
La domanda tesa alla declaratoria di nullità per simulazione dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale resta assorbita dall'accoglimento dell'azione revocatoria sulla base della motivazione che precede, tuttavia è opportuno specificare quanto segue: va premesso che l'azione di simulazione e quella revocatoria sono del tutto diverse per contenuto e finalità: la prima mira ad accertare l'esistenza di un negozio apparente in quanto insussistente
(simulazione assoluta) o la declaratoria di nullità; la seconda tende ad ottenere la declaratoria di inefficacia di un contratto esistente e realmente voluto, previo accertamento dell'eventus damni e, nei negozi a titolo oneroso, anche dell'esistenza del consilium fraudis, elementi da cui si prescinde nella simulazione (Cass. 11372/05).
Proprio in considerazione della diversità di presupposti esistenti tra negozio simulato e negozio soggetto ad azione revocatoria, ad integrare gli estremi della simulazione non è sufficiente la prova che, attraverso l'alienazione di un bene, il debitore abbia inteso sottrarlo alla garanzia generica dei creditori, ma è necessario provare specificamente che questa alienazione sia stata soltanto apparente, nel senso che né l'alienante abbia inteso dismettere la titolarità del diritto, né l'altra parte abbia inteso acquisirla (Cass. 25490/08).
Nella specie risulta che il convenuto acquirente abbia acquistato l'immobile Controparte_4
oggetto di compravendita immobiliare corrispondendone il relativo prezzo.
In altri termini, a prescindere dalle ragioni per cui le parti convenute hanno posto in essere l'atto di trasferimento contestato nella presente sede, a parere di questo giudice tale atto era realmente voluto sul piano giuridico, e dunque, per quanto gli elementi individuati da parte attrice non siano irragionevoli allo scopo, ritiene il giudice che non siano tuttavia idonei a supportare adeguatamente la prova presuntiva della simulazione assoluta del contratto per cui
è causa.
IV. Le spese, liquidate come da dispositivo che segue, tenendosi conto dei parametri di legge, dell'attività svolta e del valore della controversia, vanno posti a carico dei convenuti in applicazione del principio di soccombenza, al quale non vi sono ragioni per derogare. Le spese vanno liquidate in favore dell'avv.to Mario Viola, che ne ha chiesta la distrazione in sede di atto di citazione in giudizio.
P.Q.M
.
pagina 6 di 7 Il Tribunale di Lecce, sezione commerciale, in composizione monocratica, ritenuta assorbita ogni diversa domanda o eccezione, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dal nei confronti di , e Parte_2 Controparte_1 Controparte_3
così provvede: Controparte_2
- in accoglimento dell'azione revocatoria proposta da parte attrice ai sensi dell'art. 2901 c.c., dichiara inefficace nei confronti di l'atto di compravendita del Parte_2
30.9.2016 per notar avente num. rep. 5273 e racc. 3639 registrato il Persona_1
04.10.2016, col quale è stato alienato l'immobile sito in AM IN (LE) alla via Aldo
Moro n. 5, già di proprietà del debitore e della moglie e meglio censito nel Controparte_2
N.C.T.U. del predetto Comune al foglio 42 particella 802 sub 4 classamento cat. C/6 classe 3 consistenza 48 mq rendita euro 114,03, e foglio 42 particella 802 sub 3 classamento cat. A/3 classe 4 consistenza 8,5 vani rendita euro 504,84;
- Autorizza il Conservatore dei Registri Immobiliari di Lecce ad effettuare le relative annotazioni e trascrizioni di legge, con esonero da ogni responsabilità;
- Condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore di in liquidazione, di Pt_2
spese e competenze del giudizio, liquidate in complessivi euro 2.009,00, di cui euro 308,00 per spese ed euro € 1.701,00 per compensi, oltre, Iva, Cap e rimborso forfettario del 15% come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario avv.
Mario Viola.
Lecce, 27.01.2025
Il Giudice unico
Dott.ssa Annafrancesca Capone
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
III Sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice, Dott.ssa Annafrancesca Capone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7943/2021 promossa da:
in liquidazione, in persona del liquidatore, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Parte_1
Viola, giusta mandato in atti;
ATTRICE
CONTRO
, , ; Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI delle parti: quelle precisate dall'attrice a mezzo di note scritte per l'udienza cartolare del 2.7.2024
Svolgimento del processo
Con atto di citazione, ha convenuto in giudizio Parte_2 CP_1
, e al fine di sentir accogliere le seguenti testuali
[...] Controparte_2 Controparte_3 conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lecce adito, respinta ogni avversa difesa, eccezione
e deduzione, così disporre: <<1) Accertare e dichiarare che l'atto di compravendita del
30.9.2016 per notar avente num. rep. 5273 e racc. 3639 registrato il Persona_1
pagina 1 di 7 04.10.2016, col quale è stato alienato l'immobile sito in AM IN (LE) alla via Aldo
Moro n. 5, già di proprietà del debitore e della moglie e meglio censito nel Controparte_2
N.C.T.U. del predetto Comune al foglio 42 particella 802 sub 4 classamento cat. C/6 classe 3 consistenza 48 mq rendita euro 114,03, e foglio 42 particella 802 sub 3 classamento cat. A/3 classe 4 consistenza 8,5 vani rendita euro 504,84, è stato posto in essere in pregiudizio delle ragioni creditorie di “ ”, e che nella specie ricorre l'ipotesi di cui Parte_2 all'art. 2901 c.c., per l'effetto dichiarare l'inefficacia e l'inopponibilità, e quindi revocare ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 2901 e 2902 c.c. nei confronti di
ogni effetto dell'atto di compravendita del 30.9.2016 per notar Parte_2 [...]
avente num. rep. 5273 e racc. 3639 registrato il 04.10.2016; 2) in via Persona_1
alternativa e subordinata a quanto innanzi, accertare e dichiarare la simulazione assoluta dell'atto di compravendita del 30.9.2016 per notar avente num. rep. Persona_1
5273 e racc. 3639 registrato il 04.10.2016, e per l'effetto dichiarare che l'immobile sito in
AM IN (Le) alla via alla via Aldo Moro n. 5, già di proprietà del debitore e della moglie e meglio censito nel N.C.T.U. del predetto Comune al foglio 42 Controparte_2
particella 802 sub 4 classamento cat. C/6 classe 3 consistenza 48 mq rendita euro 114,03, e foglio 42 particella 802 sub 3 classamento cat. A/3 classe 4 consistenza 8,5 vani, rendita euro
504,84, è ancora di proprietà, così come lo è sempre stato, del sig. e CP_1 CP_2
3) per l'effetto di tutto quanto innanzi ordinare al Conservatore dei P.P. R.R. I.I. di
[...]
Lecce di annotare l'emananda sentenza a margine della trascrizione dell'atto di compravendita del 30.9.2016 per notar avente num. rep. 5273 e racc. Persona_1
3639 registrato il 04.10.2016, col quale è stato alienato l'immobile sito in AM IN
(Le) alla via alla via Aldo Moro n. 5, già di proprietà del debitore e della moglie
[...]
e meglio censito nel N.C.T.U. del predetto Comune al foglio 42 particella 802 sub 4 CP_2
classamento cat. C/6 classe 3 consistenza 48 mq rendita euro 114,03, e foglio 42 particella
802 sub 3 classamento cat. A/3 classe 4 consistenza 8,5 vani rendita euro 504,84; 4) con vittoria di spese e compensi professionali da distarsi a favore del deducente difensore anticipatario>>”.
Ha dedotto a sostegno della domanda:
- di essere creditrice di della somma di €.15.000,00, oltre interessi e Controparte_1
spese, in virtù di decreto ingiuntivo n. 2384/2014 del 9.9.2014 emesso nei suoi confronti, dal
Tribunale di Lecce, derivante da transazione intercorsa tra l'attore e in Controparte_1
data 11.2.2013;
pagina 2 di 7 - la sussistenza di tutti i presupposti per l'azione revocatoria, nonché quelli per l'esercizio dell'azione di simulazione ex art. 1414 c.c., non essendo mai il bene alienato effettivamente uscito dal patrimonio dei venditori.
Ha quindi concluso come in atti.
I convenuti non si sono costituiti nel presente giudizio, e ne è stata dichiarata la contumacia in data 15.2.2022
All'udienza del 6.4.2022 il Giudice ha ammesso l'interrogatorio formale dei convenuti richiesto dalla difesa dell'attrice ed ha rinviato per l'assunzione della prova al 7.2.2023, quando si è dato atto del mancato interrogatorio formale, non essendo i convenuti contumaci comparsi a renderlo.
All'udienza del 2.7.2024, precisate le conclusioni da parte dell'attrice a mezzo di note di trattazione scritta, il giudice ha trattenuto la causa per la decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Motivi della decisione
1. - Reputa il Tribunale di dover valutare preliminarmente l'azione revocatoria proposta dalla società in via subordinata ovvero in via alternativa, in Parte_2 Parte_2
considerazione del principio della decisione della causa sulla base della cosiddetta ragione più liquida, reiteratamente affermato dalla Cassazione.
2. – Nel merito la domanda tesa alla dichiarazione di inefficacia dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale nei confronti dell'attrice ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. è fondata.
Ricorrono, dall'esame degli atti, gli estremi necessari per l'accoglimento dell'azione revocatoria, con conseguente declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto dispositivo dagli effetti reali in esame, che possono così riassumersi:
1. l'esistenza di un valido rapporto di credito tra creditori in revocatoria ed il debitore;
2. l'effettività del danno (eventus damni), inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell'atto traslativo;
3. la conoscenza del pregiudizio da parte del debitore (scientia damni);
4. nell'ipotesi di atto a titolo oneroso, la conoscenza del pregiudizio da parte del terzo
(consilium fraudis);
pagina 3 di 7 5. la dolosa preordinazione se il compimento dell'atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito.
Nel caso di specie, come accennato, il credito dell'attrice risulta senz'altro anteriore all'atto dispositivo, traendo origine dal decreto ingiuntivo n. 2384/2014 del 9.9.2014 emesso nei suoi confronti, dal Tribunale di Lecce, derivante da transazione intercorsa tra l'attore e
[...]
in data 11.2.2013, avente ad oggetto il riconoscimento e la quantificazione CP_1
delle somme dovute dal alla per dei lavori di nuova costruzione relativi CP_1 Parte_2 all'immobile per cui è causa;
pertanto, il presupposto di cui al punto 5. non necessita di accertamento nel caso di specie.
Quanto al presupposto oggettivo dell'eventus damni, costituito dal pregiudizio cagionato per effetto dell'atto di disposizione, va precisato che non è necessaria la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, e dunque la impossibilità del creditore di conseguire aliunde la prestazione, risultando sufficiente che con il compimento dell'atto si sia reso più incerto o difficile il soddisfacimento del credito (ex multis: Cass. Sez. 3, sent.
17.11.2001, n. 12678 e ib. sent. 27.10.2004, n. 20813).
Una volta, perciò, che il creditore che agisca in revocatoria abbia provato il concretizzarsi di una variazione quantitativa o anche qualitativa del patrimonio del debitore, costituisce onere di quest'ultimo, al fine di sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria, fornire la prova che il patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cass. Sez. 3, sent. 29.3.2007, n. 7767; ib., sent. 4.7.2006, n. 15265).
Dal compendio probatorio emerge come parte attrice abbia sufficientemente assolto al proprio obbligo, avendo offerto idonea prova della compravendita intercorsa tra le parti convenute e quindi del mutamento quantitativo e qualitativo apportato al patrimonio del debitore.
Fornita da parte creditrice tale prova, costituisce onere del debitore, al fine di sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria, fornire la prova che il patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (vd. in tal senso: Cass., Sez. 3, sent., 29.3.2007, n. 7767; ib., sent., 4.7.2006, n. 15265), ciò che non è avvenuto nel caso di specie, essendo i convenuti rimasti contumaci nel giudizio.
Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, per orientamento della Suprema Corte, è sufficiente la mera consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (scientia damni) ovvero la previsione di un mero danno potenziale, da accertarsi anche a mezzo del ricorso a pagina 4 di 7 criteri probatori di carattere presuntivo (Cass. Sez. 3, sent.
7.7.2007 n. 15310; ib., sent.
7.10.2008 n. 24757; ib., sent. 5.32009, n. 5359).
Quanto, invece, alla partecipatio del terzo, è ormai pacifico in giurisprudenza che la stessa possa essere desunta anche da presunzioni semplici quali, ad esempio, i rapporti qualificati (ad es. di affectio societatis o di parentela o vicinanza familiare) tra il debitore e il terzo o, più in generale, da tutte quelle circostanze fattuali che denotino un'anomalia del comportamento delle parti, tali da far ragionevolmente dedurre la sussistenza di tale consapevolezza in capo all'acquirente in riferimento alla qualità delle parti ed alla tempistica negoziale: “In tema di azione revocatoria ordinaria, allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, l'unica condizione per l'esercizio della stessa è che il debitore fosse a conoscenza del pregiudizio delle ragioni del creditore e, trattandosi di atto a titolo oneroso, che di esso fosse consapevole il terzo, la cui posizione - per quanto riguarda i presupposti soggettivi dell'azione
- è sostanzialmente analoga a quella del debitore;
la prova del predetto atteggiamento soggettivo può essere fornita tramite presunzioni il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato” (Cass. Sez. 2 sent.
n. 17327 del 17.8.2011; Cass. Sez. 3, sent. n. 13330 del 19.7.2004; ib., Sez. 3, sent. n. 18315 del 18.9.2015).
Tra queste presunzioni va ricompresa, come detto, la sussistenza di un vincolo di parentela tra il terzo acquirente ed il debitore, “quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente” (Cass. sent.
22591/2017).
Nel caso di specie, a riprova del fatto che le tre operazioni fossero state concepite al fine di sottrarre l'immobile alla garanzia patrimoniale della creditrice, rileva il dato relativo ai rapporti di vicinanza familiare che caratterizza le parti degli atti dispositivi oggetto del presente giudizio, ossia gli alienanti e l'acquirente. Tale dato risulta pacificamente dall'atto notarile impugnato, al cui art. 7 si legge: “ART.
7 - Ai fini fiscali le Parti dichiarano che tra alienante ed acquirente intercorrono rapporti di parentela in linea retta”.
In definitiva, è evidente all'esito del giudizio che l'impugnato atto di trasferimento sia stato posto in essere precipuamente al fine di sottrarre il compendio immobiliare all'aggressione dei creditori, in evidente pregiudizio delle ragioni creditorie dell'odierna attrice.
pagina 5 di 7 Sussistono quindi i presupposti di legge per la dichiarazione di inefficacia dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale nei confronti di parte attrice ai sensi dell'art. 2901 c.c.,.
La domanda tesa alla declaratoria di nullità per simulazione dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale resta assorbita dall'accoglimento dell'azione revocatoria sulla base della motivazione che precede, tuttavia è opportuno specificare quanto segue: va premesso che l'azione di simulazione e quella revocatoria sono del tutto diverse per contenuto e finalità: la prima mira ad accertare l'esistenza di un negozio apparente in quanto insussistente
(simulazione assoluta) o la declaratoria di nullità; la seconda tende ad ottenere la declaratoria di inefficacia di un contratto esistente e realmente voluto, previo accertamento dell'eventus damni e, nei negozi a titolo oneroso, anche dell'esistenza del consilium fraudis, elementi da cui si prescinde nella simulazione (Cass. 11372/05).
Proprio in considerazione della diversità di presupposti esistenti tra negozio simulato e negozio soggetto ad azione revocatoria, ad integrare gli estremi della simulazione non è sufficiente la prova che, attraverso l'alienazione di un bene, il debitore abbia inteso sottrarlo alla garanzia generica dei creditori, ma è necessario provare specificamente che questa alienazione sia stata soltanto apparente, nel senso che né l'alienante abbia inteso dismettere la titolarità del diritto, né l'altra parte abbia inteso acquisirla (Cass. 25490/08).
Nella specie risulta che il convenuto acquirente abbia acquistato l'immobile Controparte_4
oggetto di compravendita immobiliare corrispondendone il relativo prezzo.
In altri termini, a prescindere dalle ragioni per cui le parti convenute hanno posto in essere l'atto di trasferimento contestato nella presente sede, a parere di questo giudice tale atto era realmente voluto sul piano giuridico, e dunque, per quanto gli elementi individuati da parte attrice non siano irragionevoli allo scopo, ritiene il giudice che non siano tuttavia idonei a supportare adeguatamente la prova presuntiva della simulazione assoluta del contratto per cui
è causa.
IV. Le spese, liquidate come da dispositivo che segue, tenendosi conto dei parametri di legge, dell'attività svolta e del valore della controversia, vanno posti a carico dei convenuti in applicazione del principio di soccombenza, al quale non vi sono ragioni per derogare. Le spese vanno liquidate in favore dell'avv.to Mario Viola, che ne ha chiesta la distrazione in sede di atto di citazione in giudizio.
P.Q.M
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pagina 6 di 7 Il Tribunale di Lecce, sezione commerciale, in composizione monocratica, ritenuta assorbita ogni diversa domanda o eccezione, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dal nei confronti di , e Parte_2 Controparte_1 Controparte_3
così provvede: Controparte_2
- in accoglimento dell'azione revocatoria proposta da parte attrice ai sensi dell'art. 2901 c.c., dichiara inefficace nei confronti di l'atto di compravendita del Parte_2
30.9.2016 per notar avente num. rep. 5273 e racc. 3639 registrato il Persona_1
04.10.2016, col quale è stato alienato l'immobile sito in AM IN (LE) alla via Aldo
Moro n. 5, già di proprietà del debitore e della moglie e meglio censito nel Controparte_2
N.C.T.U. del predetto Comune al foglio 42 particella 802 sub 4 classamento cat. C/6 classe 3 consistenza 48 mq rendita euro 114,03, e foglio 42 particella 802 sub 3 classamento cat. A/3 classe 4 consistenza 8,5 vani rendita euro 504,84;
- Autorizza il Conservatore dei Registri Immobiliari di Lecce ad effettuare le relative annotazioni e trascrizioni di legge, con esonero da ogni responsabilità;
- Condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore di in liquidazione, di Pt_2
spese e competenze del giudizio, liquidate in complessivi euro 2.009,00, di cui euro 308,00 per spese ed euro € 1.701,00 per compensi, oltre, Iva, Cap e rimborso forfettario del 15% come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario avv.
Mario Viola.
Lecce, 27.01.2025
Il Giudice unico
Dott.ssa Annafrancesca Capone
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