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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 10/07/2025, n. 2465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2465 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile
Verbale di udienza della causa n. 1699/2024 r.g.a.
Oggi 10 luglio 2025 ad ore 11:35 avanti alla Corte d'Appello di Venezia, composta dai seguenti magistrati: dott.ssa Gabriella Zanon Presidente dott. Alessandro Rizzieri Consigliere dott. Luca Marani Consigliere
con l'assistenza del cancelliere Francesca De Carlo
Sono comparsi: per l'appellante l'avv. Renata Baldan in sostituzione dell'avv. Lisa Barbiero;
per l'appellata l'avv. Matteo Meggiorin;
Controparte_1
per l'avv. Maria Cristina Baldisserotto. Controparte_2
Le parti richiamano le conclusioni già precisate con il deposito di note scritte.
La Corte invita le parti a discutere oralmente la causa.
Le parti discutono brevemente riportandosi ai rispettivi atti.
La Corte si ritira in Camera di Consiglio ad ore 11:40.
1 Alle ore 16:05 la Corte rientra e, dato atto che nessuno è presente, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. di seguito allegata, parte integrante del presente verbale, e provvede alla sua pubblicazione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Venezia
Prima Sezione civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Gabriella Zanon Presidente dott. Alessandro Rizzieri Consigliere rel. dott. Luca Marani Consigliere
ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di appello promossa da:
(c.f. ), difeso dall'avv. Lisa Parte_1 C.F._1
Barbiero e domiciliato in Cervarese S.C. (Pd) presso lo studio del difensore
(appellante) nei confronti di
con sede in Torri di Quartesolo (Vi) (c.f. e p. iva n. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante P.IVA_1 Controparte_3
difesa dall'avv. Matteo Meggiorin e domiciliata in Padova
[...]
presso lo studio del difensore
2 (appellata)
e di
(c.f. ), quale socio Controparte_2 C.F._2
accomandatario di difeso dall'avv. Controparte_4
Maria Cristina Baldisserotto e domiciliato in Padova presso lo studio del difensore
(appellato)
sulle seguenti conclusioni: per l'appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, contrariis reiectis:
Nel merito
Previ gli accertamenti e le declaratorie del caso, accogliere il proposto appello per tutti i motivi indicati in atti, e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n.
563/2024 emessa dal Tribunale di Vicenza in data 11.03.24 e pubblicata il 13.03.24 nel procedimento R.G. n. 11099/2014, non notificata, accogliere le seguenti conclusioni:
- condannare le società e Controparte_1 Controparte_4
(entrambe in persona del legale rapp.te pro tempore), anche in solido tra
[...]
loro, alla rifusione delle spese tecniche di c.t.u. del procedimento di primo grado
R.G. n. 11099/2014 tenutosi avanti al Tribunale di Vicenza, in uno con le spese non imponibili di causa e alle competenze del giudizio di primo, aumentate del 30% in applicazione del D.M. n. 55/2014 e n. 147/2022, oltre accessori di legge.
Con vittoria delle spese e competenze, oltre accessori di legge, del presente giudizio con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dello scrivente procuratore.
per l'appellata Controparte_1
3 Dichiarare inammissibile il primo motivo d'appello e, laddove il predetto motivo fosse ritenuto ammissibile, si rimette alla decisione dell'Ecc.ma Corte di Appello;
- Chiede il rigetto del secondo motivo di gravame.
- Per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza impugnata.
- Chiede la rifusione dei compensi e delle spese di lite del grado di appello.
Si richiamano i documenti allegati alla comparsa di costituzione.
Il procuratore della convenuta appellata dichiara sin d'ora di non accettare il contraddittorio sulle eventuali domande, eccezioni, istanze nuove ex adverso formulate perché tardive quindi inammissibili.
per : Controparte_2
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello Adita, ogni diversa difesa, eccezione e domanda disattesa,
- rigettare, nel merito, l'appello proposto, in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa, e, per l'effetto, confermare la sentenza gravata in ogni sua statuizione;
- in ogni caso, con rifusione delle spese di lite del secondo grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito di procedimento per accertamento tecnico preventivo, Parte_1
conveniva, davanti al Tribunale di Vicenza, (già
[...] Controparte_1
, e , Controparte_5 CP_6 Controparte_4
affinché fossero condannate al risarcimento dei danni conseguenti a difetti di un impianto fotovoltaico installato sul tetto dell'abitazione dell'attore, situata in Castegnero (Vi).
4 Si costituiva in giudizio negando di essere responsabile Controparte_1
per i difetti dell'impianto.
Si costituiva in giudizio anche eccependo la carenza di CP_4
legittimazione passiva, non avendo intrattenuto rapporti direttamente con l'attore.
Il processo, riassunto dall'attore dopo la dichiarazione d'interruzione per cancellazione di dal registro delle imprese, era istruito con CP_6
l'assunzione di prove testimoniali e con l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.
Con sentenza n. 563/2024, depositata il 12 marzo 2024, il Tribunale di
Vicenza condannava e in solido tra loro, a Controparte_1 CP_4
corrispondere a a titolo risarcitorio, la somma di Euro Parte_1
11.834,00, oltre interessi al saggio legale dal 4 dicembre 2014 al saldo, nonché alla rifusione delle spese processuali, liquidate in Euro 5.077,00, oltre accessori. era inoltre condannata a rifondere a Controparte_1
le spese del procedimento per a.t.p., liquidate in Euro 6.519,61. Pt_1
Il giudice, qualificata l'azione esercitata da ai sensi dell'art. Pt_1
1669 c.c., riteneva provata l'esistenza di vizi, che avevano portato alla parziale rovina dell'opera, giudicando responsabili sia la fornitrice dell'impianto ( sia l'installatrice ( , la quale Controparte_1 CP_4
aveva rilasciato il 10 maggio 2012 dichiarazione di conformità dell'impianto alle regole dell'arte. Il danno era liquidato in base alle risultanze della consulenza tecnica. Le spese di a.t.p. erano poste esclusivamente a carico di in quanto non era Controparte_1 CP_4
stata chiamata a partecipare al procedimento.
5 Con atto di citazione notificato il 10 dicembre 2024, Parte_1
proponeva appello, lamentando che il giudice non avesse riconosciuto il suo diritto alla rifusione delle spese di c.t.u. Inoltre, nella liquidazione delle spese processuali, il giudice non aveva applicato la maggiorazione del 30% del compenso prevista dall'art. 4, 2° co., d.m. n. 55/2014 e non aveva condannato le controparti al rimborso delle spese non imponibili
(Euro 237,00 per contributo unificato, Euro 27,00 per marca da bollo,
Euro 34,72 per spese di notificazione dell'atto di citazione ed Euro 19,50 per la citazione dei testimoni).
L'appellante chiedeva che, in riforma dell'impugnata sentenza, CP_1
e fossero condannate, in solido tra loro, alla
[...] CP_4
corresponsione delle spese suddette.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
L'appellata affermava che: - l'omessa statuizione sulle spese di c.t.u. rappresentasse un errore materiale, che non rendeva necessaria l'introduzione del giudizio di appello;
- non fosse applicabile l'art. 4, 2° co., d.m. n. 55/2014, poiché non erano state svolte difese differenziate rispetto alle due convenute;
- la condanna delle convenute alla rifusione delle spese processuali già consentiva all'attrice di recuperare le anticipazioni, anche se non espressamente menzionate in dispositivo.
L'avv. Maria Cristina Baldisserotto, dichiarandosi difensore di
[...]
depositava comparsa di costituzione Controparte_4
per conto di detta società, chiedendo il rigetto dell'appello.
Con ordinanza del 17 gennaio 2025, il consigliere istruttore, rilevato che era stata cancellata dal Controparte_4
6 registro delle imprese il 20 febbraio 2024 e che non poteva perciò considerarsi costituita in giudizio (tanto più che l'avv. Maria Cristina
Baldisserotto aveva depositato in causa procura non conferita dalla società), dichiarava l'interruzione del processo.
La causa era riassunta da con ricorso depositato il 12 Parte_1
marzo 2025 nei confronti di e di Controparte_1 CP_2
, già socio accomandatario di i quali chiedevano
[...] CP_4
il rigetto dell'appello.
Le conclusioni erano precisate con note scritte depositate nel termine fissato con ordinanza del 15 aprile 2025.
All'udienza odierna, fissata ex art. 281 sexies c.p.c., le parti hanno discusso oralmente la causa.
***
1. Si rileva, preliminarmente, che la sentenza n. 563/2024 pronunciata dal
Tribunale di Vicenza è divenuta definitiva circa l'accertamento del danno e la condanna delle convenute al risarcimento a favore di Parte_1
liquidato in Euro 11.834, oltre interessi al saggio legale dal 4
[...]
dicembre 2014 al saldo.
La lite permane sulla regolamentazione delle spese processuali.
2. L'omessa pronuncia sulle spese della consulenza tecnica d'ufficio e sulle anticipazioni può considerarsi un mero errore materiale, atteso che il giudice non ha disconosciuto il diritto di al relativo Parte_1
rimborso, il quale conseguiva necessariamente alla statuizione, che si legge in motivazione, per cui “le spese di lite seguono la soccombenza”.
7 non aveva necessità di proporre appello, potendo senz'altro Pt_1
ricorrere al procedimento ex art. 287 c.p.c. per correzione di errore materiale (v. Cass. civ., ord., 11 dicembre 2020, n. 28309: “in tema di condanna alle spese processuali e con riferimento agli esborsi sostenuti dalle parti per consulenze, la mancata determinazione nella sentenza del compenso spettante al consulente tecnico d'ufficio integra un mero errore materiale per omissione, suscettibile di correzione da parte del giudice d'appello con riferimento all'importo della liquidazione effettuata in favore del consulente”).
Ciò nonostante l'appello è ammissibile, in quanto l'appellante ha pure contestato la determinazione del compenso liquidato dal Tribunale. In ogni caso, il giudice del gravame è tenuto a pronunciarsi sulla richiesta di correzione della sentenza, sia o meno formulata come motivo di gravame
(cfr. Cass. civ., ord., 12 gennaio 2022, n. 683).
Pertanto, il compenso del c.t.u. ing. – liquidato dal Tribunale Per_1
con decreto del 16 dicembre 2019 in Euro 3.825,13, oltre iva – dev'essere posto interamente a carico di e di Controparte_1 CP_2
(quest'ultimo, quale socio accomandatario dell'estinta
[...] CP_4
risponde illimitatamente delle obbligazioni della società).
[...]
e devono essere inoltre Controparte_1 Controparte_2
condannati, in solido tra loro, a rifondere a le Parte_1
anticipazioni e le spese di notifica, complessivamente Euro 318,22.
3. L'appellante si duole che al compenso di Euro 5.077,00 non sia stata applicata la maggiorazione prevista dall'art. 4, 2° co., d.m. n. 55/2014.
Il motivo d'impugnazione è fondato.
8 Per quanto nel sintetico atto di citazione , dopo avere richiamato Pt_1
gli esiti dell'a.t.p., si limitasse a richiedere la condanna delle convenute al risarcimento del danno, senza curarsi di qualificare l'azione esercitata e distinguere la posizione delle controparti (v. atto di citazione del 1° dicembre 2014), con memoria del 1° marzo 2018 la difesa dell'attore, dovendo replicare alle eccezioni delle convenute (assistite da difensori diversi), fu costretta a differenziare le argomentazioni difensive (v. memoria ex art. 183, 6° co., n. 1, c.p.c., depositata il 1° marzo 2018). Lo stesso avvenne con la comparsa conclusionale del 7 dicembre 2023.
Trovava perciò applicazione l'art. 4, 2° co., d.m. n. 55/2014, ai sensi del quale, nel caso in cui l'avvocato assista un solo soggetto contro più soggetti, il compenso può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento.
Il giudice ha liquidato il compenso applicando i parametri medi previsti dal d.m. n. 147/2022 con riferimento alle cause di valore compreso tra
Euro 5.201 ed Euro 26.000, senza però compiere la maggiorazione suddetta.
Conseguentemente, il compenso dev'essere aumentato di Euro 1.523,10 e rideterminato nell'importo complessivo di Euro 6.600,10.
4. In conclusione, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, e Controparte_1 Controparte_2
sono condannati in solido tra loro a rifondere a le Parte_1
spese processuali del primo grado di giudizio, liquidate in Euro 6.600,10 per compensi e in Euro 318,22 per anticipazioni, oltre spese generali in misura del 15%, iva e cpa nella misura di legge.
9 Inoltre, e devono interamente Controparte_1 Controparte_2
sopportare le spese di c.t.u., nell'ammontare già liquidato dal Tribunale di
Vicenza.
5. Le spese del giudizio di appello sono per metà compensate, atteso quanto osservato al punto 2 della presente motivazione, e per la rimanente metà seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri minimi previsti dal d.m. n. 147/2022 (attesa la modestissima complessità del giudizio di appello, vertente esclusivamente sulle spese processuali del primo grado di giudizio, e la semplificazione della fase decisoria) per le cause di valore compreso tra
Euro 1.101 ed Euro 5.200, escluso il compenso per la fase istruttoria che non si è tenuta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo l'appello civile n. 1699/2024 r.g.a. promosso con atto di citazione da (appellante) nei confronti di Parte_1 CP_1
(appellata) e di (appellato), ogni contraria
[...] Controparte_2
domanda ed eccezione disattesa, così ha deciso:
1) in accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 563/2024 pronunciata dal Tribunale di Vicenza, condanna e , in solido tra Controparte_1 Controparte_2
loro, a rifondere a le spese processuali del primo Parte_1
grado di giudizio, che ridetermina in Euro 6.600,10 per compensi e in Euro 318,22 per anticipazioni, oltre spese generali in misura del
15%, iva e cpa nella misura di legge;
10 2) pone interamente a carico di e di Controparte_1 CP_2
le spese di c.t.u., liquidate dal Tribunale di Vicenza
[...]
con decreto del 16 dicembre 2019 a favore dell'ing. in Per_1
Euro 3.825,13, oltre iva;
3) condanna e , in solido tra Controparte_1 Controparte_2
loro, a rifondere all'appellante la metà delle le spese processuali del presente grado, che liquida per l'intero in Euro 962,00 per compensi e in Euro 174,00 per esborsi, oltre spese generali, iva e cpa nella misura di legge;
compensa le spese processuali del grado per la rimanente metà;
4) le spese processuali liquidate ai precedenti punti 1 e 3 sono distratte a favore dell'avv. Lisa Barbiero, dichiaratasi antistataria.
Venezia, 10 luglio 2025
Il Presidente
(dott.ssa Gabriella Zanon)
Il Consigliere est.
(dott. Alessandro Rizzieri)
11
Prima Sezione civile
Verbale di udienza della causa n. 1699/2024 r.g.a.
Oggi 10 luglio 2025 ad ore 11:35 avanti alla Corte d'Appello di Venezia, composta dai seguenti magistrati: dott.ssa Gabriella Zanon Presidente dott. Alessandro Rizzieri Consigliere dott. Luca Marani Consigliere
con l'assistenza del cancelliere Francesca De Carlo
Sono comparsi: per l'appellante l'avv. Renata Baldan in sostituzione dell'avv. Lisa Barbiero;
per l'appellata l'avv. Matteo Meggiorin;
Controparte_1
per l'avv. Maria Cristina Baldisserotto. Controparte_2
Le parti richiamano le conclusioni già precisate con il deposito di note scritte.
La Corte invita le parti a discutere oralmente la causa.
Le parti discutono brevemente riportandosi ai rispettivi atti.
La Corte si ritira in Camera di Consiglio ad ore 11:40.
1 Alle ore 16:05 la Corte rientra e, dato atto che nessuno è presente, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. di seguito allegata, parte integrante del presente verbale, e provvede alla sua pubblicazione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Venezia
Prima Sezione civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Gabriella Zanon Presidente dott. Alessandro Rizzieri Consigliere rel. dott. Luca Marani Consigliere
ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di appello promossa da:
(c.f. ), difeso dall'avv. Lisa Parte_1 C.F._1
Barbiero e domiciliato in Cervarese S.C. (Pd) presso lo studio del difensore
(appellante) nei confronti di
con sede in Torri di Quartesolo (Vi) (c.f. e p. iva n. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante P.IVA_1 Controparte_3
difesa dall'avv. Matteo Meggiorin e domiciliata in Padova
[...]
presso lo studio del difensore
2 (appellata)
e di
(c.f. ), quale socio Controparte_2 C.F._2
accomandatario di difeso dall'avv. Controparte_4
Maria Cristina Baldisserotto e domiciliato in Padova presso lo studio del difensore
(appellato)
sulle seguenti conclusioni: per l'appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, contrariis reiectis:
Nel merito
Previ gli accertamenti e le declaratorie del caso, accogliere il proposto appello per tutti i motivi indicati in atti, e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n.
563/2024 emessa dal Tribunale di Vicenza in data 11.03.24 e pubblicata il 13.03.24 nel procedimento R.G. n. 11099/2014, non notificata, accogliere le seguenti conclusioni:
- condannare le società e Controparte_1 Controparte_4
(entrambe in persona del legale rapp.te pro tempore), anche in solido tra
[...]
loro, alla rifusione delle spese tecniche di c.t.u. del procedimento di primo grado
R.G. n. 11099/2014 tenutosi avanti al Tribunale di Vicenza, in uno con le spese non imponibili di causa e alle competenze del giudizio di primo, aumentate del 30% in applicazione del D.M. n. 55/2014 e n. 147/2022, oltre accessori di legge.
Con vittoria delle spese e competenze, oltre accessori di legge, del presente giudizio con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dello scrivente procuratore.
per l'appellata Controparte_1
3 Dichiarare inammissibile il primo motivo d'appello e, laddove il predetto motivo fosse ritenuto ammissibile, si rimette alla decisione dell'Ecc.ma Corte di Appello;
- Chiede il rigetto del secondo motivo di gravame.
- Per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza impugnata.
- Chiede la rifusione dei compensi e delle spese di lite del grado di appello.
Si richiamano i documenti allegati alla comparsa di costituzione.
Il procuratore della convenuta appellata dichiara sin d'ora di non accettare il contraddittorio sulle eventuali domande, eccezioni, istanze nuove ex adverso formulate perché tardive quindi inammissibili.
per : Controparte_2
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello Adita, ogni diversa difesa, eccezione e domanda disattesa,
- rigettare, nel merito, l'appello proposto, in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa, e, per l'effetto, confermare la sentenza gravata in ogni sua statuizione;
- in ogni caso, con rifusione delle spese di lite del secondo grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito di procedimento per accertamento tecnico preventivo, Parte_1
conveniva, davanti al Tribunale di Vicenza, (già
[...] Controparte_1
, e , Controparte_5 CP_6 Controparte_4
affinché fossero condannate al risarcimento dei danni conseguenti a difetti di un impianto fotovoltaico installato sul tetto dell'abitazione dell'attore, situata in Castegnero (Vi).
4 Si costituiva in giudizio negando di essere responsabile Controparte_1
per i difetti dell'impianto.
Si costituiva in giudizio anche eccependo la carenza di CP_4
legittimazione passiva, non avendo intrattenuto rapporti direttamente con l'attore.
Il processo, riassunto dall'attore dopo la dichiarazione d'interruzione per cancellazione di dal registro delle imprese, era istruito con CP_6
l'assunzione di prove testimoniali e con l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.
Con sentenza n. 563/2024, depositata il 12 marzo 2024, il Tribunale di
Vicenza condannava e in solido tra loro, a Controparte_1 CP_4
corrispondere a a titolo risarcitorio, la somma di Euro Parte_1
11.834,00, oltre interessi al saggio legale dal 4 dicembre 2014 al saldo, nonché alla rifusione delle spese processuali, liquidate in Euro 5.077,00, oltre accessori. era inoltre condannata a rifondere a Controparte_1
le spese del procedimento per a.t.p., liquidate in Euro 6.519,61. Pt_1
Il giudice, qualificata l'azione esercitata da ai sensi dell'art. Pt_1
1669 c.c., riteneva provata l'esistenza di vizi, che avevano portato alla parziale rovina dell'opera, giudicando responsabili sia la fornitrice dell'impianto ( sia l'installatrice ( , la quale Controparte_1 CP_4
aveva rilasciato il 10 maggio 2012 dichiarazione di conformità dell'impianto alle regole dell'arte. Il danno era liquidato in base alle risultanze della consulenza tecnica. Le spese di a.t.p. erano poste esclusivamente a carico di in quanto non era Controparte_1 CP_4
stata chiamata a partecipare al procedimento.
5 Con atto di citazione notificato il 10 dicembre 2024, Parte_1
proponeva appello, lamentando che il giudice non avesse riconosciuto il suo diritto alla rifusione delle spese di c.t.u. Inoltre, nella liquidazione delle spese processuali, il giudice non aveva applicato la maggiorazione del 30% del compenso prevista dall'art. 4, 2° co., d.m. n. 55/2014 e non aveva condannato le controparti al rimborso delle spese non imponibili
(Euro 237,00 per contributo unificato, Euro 27,00 per marca da bollo,
Euro 34,72 per spese di notificazione dell'atto di citazione ed Euro 19,50 per la citazione dei testimoni).
L'appellante chiedeva che, in riforma dell'impugnata sentenza, CP_1
e fossero condannate, in solido tra loro, alla
[...] CP_4
corresponsione delle spese suddette.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
L'appellata affermava che: - l'omessa statuizione sulle spese di c.t.u. rappresentasse un errore materiale, che non rendeva necessaria l'introduzione del giudizio di appello;
- non fosse applicabile l'art. 4, 2° co., d.m. n. 55/2014, poiché non erano state svolte difese differenziate rispetto alle due convenute;
- la condanna delle convenute alla rifusione delle spese processuali già consentiva all'attrice di recuperare le anticipazioni, anche se non espressamente menzionate in dispositivo.
L'avv. Maria Cristina Baldisserotto, dichiarandosi difensore di
[...]
depositava comparsa di costituzione Controparte_4
per conto di detta società, chiedendo il rigetto dell'appello.
Con ordinanza del 17 gennaio 2025, il consigliere istruttore, rilevato che era stata cancellata dal Controparte_4
6 registro delle imprese il 20 febbraio 2024 e che non poteva perciò considerarsi costituita in giudizio (tanto più che l'avv. Maria Cristina
Baldisserotto aveva depositato in causa procura non conferita dalla società), dichiarava l'interruzione del processo.
La causa era riassunta da con ricorso depositato il 12 Parte_1
marzo 2025 nei confronti di e di Controparte_1 CP_2
, già socio accomandatario di i quali chiedevano
[...] CP_4
il rigetto dell'appello.
Le conclusioni erano precisate con note scritte depositate nel termine fissato con ordinanza del 15 aprile 2025.
All'udienza odierna, fissata ex art. 281 sexies c.p.c., le parti hanno discusso oralmente la causa.
***
1. Si rileva, preliminarmente, che la sentenza n. 563/2024 pronunciata dal
Tribunale di Vicenza è divenuta definitiva circa l'accertamento del danno e la condanna delle convenute al risarcimento a favore di Parte_1
liquidato in Euro 11.834, oltre interessi al saggio legale dal 4
[...]
dicembre 2014 al saldo.
La lite permane sulla regolamentazione delle spese processuali.
2. L'omessa pronuncia sulle spese della consulenza tecnica d'ufficio e sulle anticipazioni può considerarsi un mero errore materiale, atteso che il giudice non ha disconosciuto il diritto di al relativo Parte_1
rimborso, il quale conseguiva necessariamente alla statuizione, che si legge in motivazione, per cui “le spese di lite seguono la soccombenza”.
7 non aveva necessità di proporre appello, potendo senz'altro Pt_1
ricorrere al procedimento ex art. 287 c.p.c. per correzione di errore materiale (v. Cass. civ., ord., 11 dicembre 2020, n. 28309: “in tema di condanna alle spese processuali e con riferimento agli esborsi sostenuti dalle parti per consulenze, la mancata determinazione nella sentenza del compenso spettante al consulente tecnico d'ufficio integra un mero errore materiale per omissione, suscettibile di correzione da parte del giudice d'appello con riferimento all'importo della liquidazione effettuata in favore del consulente”).
Ciò nonostante l'appello è ammissibile, in quanto l'appellante ha pure contestato la determinazione del compenso liquidato dal Tribunale. In ogni caso, il giudice del gravame è tenuto a pronunciarsi sulla richiesta di correzione della sentenza, sia o meno formulata come motivo di gravame
(cfr. Cass. civ., ord., 12 gennaio 2022, n. 683).
Pertanto, il compenso del c.t.u. ing. – liquidato dal Tribunale Per_1
con decreto del 16 dicembre 2019 in Euro 3.825,13, oltre iva – dev'essere posto interamente a carico di e di Controparte_1 CP_2
(quest'ultimo, quale socio accomandatario dell'estinta
[...] CP_4
risponde illimitatamente delle obbligazioni della società).
[...]
e devono essere inoltre Controparte_1 Controparte_2
condannati, in solido tra loro, a rifondere a le Parte_1
anticipazioni e le spese di notifica, complessivamente Euro 318,22.
3. L'appellante si duole che al compenso di Euro 5.077,00 non sia stata applicata la maggiorazione prevista dall'art. 4, 2° co., d.m. n. 55/2014.
Il motivo d'impugnazione è fondato.
8 Per quanto nel sintetico atto di citazione , dopo avere richiamato Pt_1
gli esiti dell'a.t.p., si limitasse a richiedere la condanna delle convenute al risarcimento del danno, senza curarsi di qualificare l'azione esercitata e distinguere la posizione delle controparti (v. atto di citazione del 1° dicembre 2014), con memoria del 1° marzo 2018 la difesa dell'attore, dovendo replicare alle eccezioni delle convenute (assistite da difensori diversi), fu costretta a differenziare le argomentazioni difensive (v. memoria ex art. 183, 6° co., n. 1, c.p.c., depositata il 1° marzo 2018). Lo stesso avvenne con la comparsa conclusionale del 7 dicembre 2023.
Trovava perciò applicazione l'art. 4, 2° co., d.m. n. 55/2014, ai sensi del quale, nel caso in cui l'avvocato assista un solo soggetto contro più soggetti, il compenso può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento.
Il giudice ha liquidato il compenso applicando i parametri medi previsti dal d.m. n. 147/2022 con riferimento alle cause di valore compreso tra
Euro 5.201 ed Euro 26.000, senza però compiere la maggiorazione suddetta.
Conseguentemente, il compenso dev'essere aumentato di Euro 1.523,10 e rideterminato nell'importo complessivo di Euro 6.600,10.
4. In conclusione, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, e Controparte_1 Controparte_2
sono condannati in solido tra loro a rifondere a le Parte_1
spese processuali del primo grado di giudizio, liquidate in Euro 6.600,10 per compensi e in Euro 318,22 per anticipazioni, oltre spese generali in misura del 15%, iva e cpa nella misura di legge.
9 Inoltre, e devono interamente Controparte_1 Controparte_2
sopportare le spese di c.t.u., nell'ammontare già liquidato dal Tribunale di
Vicenza.
5. Le spese del giudizio di appello sono per metà compensate, atteso quanto osservato al punto 2 della presente motivazione, e per la rimanente metà seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri minimi previsti dal d.m. n. 147/2022 (attesa la modestissima complessità del giudizio di appello, vertente esclusivamente sulle spese processuali del primo grado di giudizio, e la semplificazione della fase decisoria) per le cause di valore compreso tra
Euro 1.101 ed Euro 5.200, escluso il compenso per la fase istruttoria che non si è tenuta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo l'appello civile n. 1699/2024 r.g.a. promosso con atto di citazione da (appellante) nei confronti di Parte_1 CP_1
(appellata) e di (appellato), ogni contraria
[...] Controparte_2
domanda ed eccezione disattesa, così ha deciso:
1) in accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 563/2024 pronunciata dal Tribunale di Vicenza, condanna e , in solido tra Controparte_1 Controparte_2
loro, a rifondere a le spese processuali del primo Parte_1
grado di giudizio, che ridetermina in Euro 6.600,10 per compensi e in Euro 318,22 per anticipazioni, oltre spese generali in misura del
15%, iva e cpa nella misura di legge;
10 2) pone interamente a carico di e di Controparte_1 CP_2
le spese di c.t.u., liquidate dal Tribunale di Vicenza
[...]
con decreto del 16 dicembre 2019 a favore dell'ing. in Per_1
Euro 3.825,13, oltre iva;
3) condanna e , in solido tra Controparte_1 Controparte_2
loro, a rifondere all'appellante la metà delle le spese processuali del presente grado, che liquida per l'intero in Euro 962,00 per compensi e in Euro 174,00 per esborsi, oltre spese generali, iva e cpa nella misura di legge;
compensa le spese processuali del grado per la rimanente metà;
4) le spese processuali liquidate ai precedenti punti 1 e 3 sono distratte a favore dell'avv. Lisa Barbiero, dichiaratasi antistataria.
Venezia, 10 luglio 2025
Il Presidente
(dott.ssa Gabriella Zanon)
Il Consigliere est.
(dott. Alessandro Rizzieri)
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