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Sentenza 9 maggio 2024
Sentenza 9 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 09/05/2024, n. 1737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1737 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice unico, dott.ssa Manuela Pellerino, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 51/2010 R.G.
TRA
Parte_1
elettivamente domiciliato in Lecce, alla , presso lo studio dell'Avv. Raffaele Indirizzo_1
Fatano, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
ATTORE
E in persona del procuratore speciale elettivamente Controparte_1 CP_2 domiciliata in Lecce, alla , presso lo studio dell'Avv. Silvio Bonea, Indirizzo_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Ciaccia e dall'Avv. Eligio Curci, giusta procura in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come da verbale di causa del 15.12.2023.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO ALLA BASE DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato per la notifica il 30.12.2009, conveniva in Parte_1 giudizio deducendo: di essere titolare dell'azienda agricola omonima con sede Controparte_1
operativa in Lequile, località Casine Vittorio, presso cui vi era una serra dove si coltivavano prodotti ortofrutticoli;
che, in data 19.8.2009, aveva denunciato alla locale Procura, di aver subito gravi danni alla serra, divenuta totalmente inutilizzabile, così come gli impianti e i macchinari ivi presenti, e di aver totalmente perduto la coltivazione di angurie;
che in data 3.4.2009 aveva stipulato con la filiale di Lecce, un contratto di assicurazione (polizza che copriva CP_1 Numero_1 anche “atti vandalici o dolosi”, oltre che le spese per “demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico residuati del sinistro”; che, nella medesima data del 19.8.2009 aveva denunciato, mediante raccomandata, il sinistro alla Compagnia assicurativa convenuta;
che l'attore aveva pienamente collaborato col perito inviato dall'Assicurazione, trasmettendo numerosi documenti;
che la convenuta non aveva formulato alcuna proposta risarcitoria.
Tanto premesso, domandava il risarcimento dei danni subiti e la condanna della convenuta al pagamento, secondo quanto previsto nel contratto o nella misura che sarebbe stata accertata in corso di causa, nonché il maggior danno subito ex art. 1224, comma 2 c. c., oltre rivalutazione e interessi legali, dalla data del sinistro sino al soddisfo;
con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio, con comparsa di risposta depositata il 9.6.2010, la compagnia assicurativa convenuta che, eccepiva, in via preliminare, l'incompetenza in favore del Tribunale di Torino e l'inammissibilità dell'azione essendo previsto in contratto che l'ammontare di un eventuale danno sarebbe stato determinato, in caso di disaccordo tra le parti, da un collegio di periti.
Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda, ritenendo non vi fossero Controparte_1
responsabilità di terzi e, in via gradata, una riduzione del risarcimento;
con vittoria di spese.
La causa veniva istruita tramite prove documentali, orali e CTU e, ritenuta matura per la decisione, in data 15.12.2023, previa precisazione delle conclusioni, veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
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Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di incompetenza in favore del Tribunale di
Torino, quale sede legale della compagnia assicurativa. Infatti, come stabilito dall'art. 20 c.p.c. “Per le cause relative a diritti di obbligazione è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio”. Inoltre, l'art. 9 della polizza assicurativa prevede quale foro esclusivo in via alternativa a quello della sede della compagnia assicurativa, “quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza”. Nel caso di specie, la polizza assicurativa era stata stipulata presso una filiale di Lecce della CP_1
Infondata è anche l'eccezione di inammissibilità della domanda poiché le parti avevano convenuto di rimettere alla valutazione di un collegio di periti, in mancanza di accordo diretto, la quantificazione del danno. In proposito, deve osservarsi che l'art. 18 del contratto di assicurazione stipulato prevede che il danno possa essere valutato da un collegio di periti, a richiesta di una delle parti. La previsione contrattuale è, dunque, facoltativa e riguarda, ad ogni buon conto, esclusivamente la determinazione del quantum del danno. La presente controversia ha invece ad oggetto anche l'an dell'indennizzo e non vi è alcuna clausola di arbitrato nel contratto che escluda la possibilità di rivolgersi al Tribunale, a pena di inammissibilità della domanda. Nel merito, deve osservarsi, che l'attore ha provato la sussistenza della polizza assicurativa, che, peraltro, non è contestata, la quale prevede esplicitamente la copertura assicurativa in caso di atti vandalici. E', altresì, provato il fatto che si sia verificato l'evento dannoso, denunciato dall'attore e accertato dal perito della compagnia assicurativa, e che l'attore abbia denunciato il sinistro alla compagnia assicurativa.
La società convenuta sostiene, tuttavia, che l'evento dannoso non sia stato cagionato da terzi.
Non vi è alcuna prova in atti di quanto sostenuto dalla compagnia assicurativa;
infatti il procedimento penale a carico di si è concluso con decreto di archiviazione e tutti i Parte_1 familiari (parenti e affini) dell'attore, titolari di aziende limitrofe, sono stati penalmente assolti.
In particolare, la circostanza che l'introduzione nel fondo di terzi non sia stata segnalata dall'allarme dell'azienda è stata spiegata dai testi ascoltati, i quali hanno concordemente specificato che l'allarme proteggeva solo il viale d'ingresso dell'azienda, mentre gli ignoti autori del danneggiamento si erano introdotti nel fondo da altro lato non protetto dall'allarme.
Né si può sostenere che abbia omesso di notiziare l'assicurazione in relazione a Parte_1
circostanze che avrebbero potuto influire sulla valutazione del rischio;
infatti la polizza assicurativa era stata stipulata il 3.4.2009, mentre la prima denuncia di danneggiamento subita non dall'attore ma dal padre, non convivente, risale al successivo 17.4.2009. L'azienda di Controparte_3
era comunque separata da quella di , quest'ultima gestita Controparte_3 Parte_1 esclusivamente dall'attore sotto il profilo economico e fiscale, come testimoniato dai testi escussi.
Anche la circostanza che l'attore abbia, prima della stipula della polizza, denunciato due furti di mezzi, non appare connessa con il danneggiamento dell'azienda agricola, non essendovi prova che abbia mai ricevuto richieste estorsive. Parte_1
D'altra parte, deve osservarsi che i danni subiti dall'attore, all'esito della CTU effettuata, sono risultati di ammontare maggiore rispetto all'importo risarcibile.
E', dunque, dovuto all'attore l'indennizzo, nei limiti di quanto previsto della polizza assicurativa.
Questo giudice ritiene di dover pienamente condividere le conclusioni cui è giunto il consulente d'ufficio, ragionevoli e prive di vizi logici, così come le repliche fornite alle osservazioni dei consulenti di parte.
Dunque, poiché il valore delle serre e pertinenze è stato quantificato, tenuto conto della vetustà, in €
811.953,00 e poiché, coprendo la polizza solo il 60%, si arriva ad € 478.171,80, poiché il valore di impianti e macchinari è stato quantificato in un importo notevolmente superiore alla somma assicurata, la quale ultima è pari a € 350.000,00, il cui 60% è pari a € 210.000,00, poiché il valore delle colture è stato quantificato in € 50.000,00, il cui 60% è pari a € 30.000,00, poiché il valore delle somme spese per “demolizione e sgombero”, pure coperte dalla polizza, in adempimento di quanto disposto da un'ordinanza sindacale e a seguito degli accertamenti effettuati dal perito dell'assicurazione, è stato quantificato in un importo superiore alla somma assicurata, la quale ultima è pari a € 25.000,00, ne consegue che il danno da indennizzare è complessivamente pari a €
752.171,80. Su questo importo va calcolata la svalutazione monetaria dalla data del sinistro alla data della presente sentenza.
Come sostenuto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, infatti, in tema di assicurazione contro i danni “il debito di indennizzo dell'assicuratore, ancorché venga convenzionalmente contenuto, nella sua espressione monetaria, nei limiti di un massimale, configura debito di valore, non di valuta, in quanto assolve una funzione reintegrativa della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato, e, pertanto, è suscettibile di automatico adeguamento alla stregua della sopravvenuta svalutazione della moneta” (Cass. SS.UU. 11.1.2007, n. 395).
Sulla somma rivalutata annualmente sono, inoltre, dovuti gli interessi nella misura legale dalla domanda sino al soddisfo.
Si ritiene che le spese di lite debbano seguire il criterio della soccombenza e pertanto vadano poste a carico della compagnia assicurativa convenuta nell'importo liquidato in dispositivo.
Per le stesse ragioni le spese della C.T.U. espletata devono essere definitivamente poste a carico della compagnia assicurativa convenuta.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'eccezione preliminare di incompetenza per territorio;
2) rigetta l'eccezione di inammissibilità dell'azione;
3) in accoglimento della domanda di condanna a Parte_1 Controparte_1 corrispondere a , a titolo di indennizzo, € 752.171,80, oltre rivalutazione Parte_1
monetaria dalla data del sinistro alla presente sentenza e oltre interessi legali sulla somma rivalutata annualmente dalla data della domanda sino al soddisfo.
4) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_1 che liquida in € 1.127,43 per spese ed € 20.000,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso di spese forfettarie nella misura del 15,00%, IVA e CPA, come per legge;
5) pone, definitivamente, in capo a le spese della C.T.U., già liquidate con Controparte_1
separato decreto.
Lecce, 8.5.2024
IL GIUDICE
Dott.ssa Manuela Pellerino