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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 03/12/2025, n. 2058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2058 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Contenzioso - TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Lazzara ha pronunciato, all'udienza del 3/12/2025, mediante lettura in udienza ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4327/2023 promossa da:
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. IADAROLA CLAUDIO, elettivamente domiciliato P.IVA_1 presso il difensore ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SEPE Controparte_1 C.F._1 AN e dell'avv. ORSITTO ENRICOMARIA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. SEPE AN CONVENUTO
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 22.09.2023, la Curatela “ Parte_1 [...]
”, ha impugnato le cessioni di credito, per la complessiva somma di Parte_1
€.421.386,23, operate in data 22.12.2020 dalla società “ ” Pt_1 Parte_1 dichiarata fallita in data 24.11.2021 a favore di . Controparte_1
A sostegno dell'impianto difensivo, la Curatela ha dedotto la gratuità delle cessioni, ed ha asserito che la gratuità delle cessioni si evinceva anche dai rapporti di commistione tra la società fallita e il cessionario, ed in particolare dal fatto che il cessionario, , era marito Controparte_1 dell'amministratrice della società fallita, nonché socio al 99% della detta società.
In relazione agli atti di cessione di credito la Curatela ha formulato le seguenti conclusioni: “in via principale: - presupposta ogni dichiarazione del caso, in accoglimento della domanda proposta ex art. 64, comma 1, l. fall. dichiarare inefficaci nei confronti della procedura fallimentare gli atti
1 dispositivi compiuti il 22 dicembre 2020, siccome nel dettaglio indicati in atto, con i quali la società fallita ” cedeva a crediti per un importo Parte_1 Parte_1 Controparte_1 complessivo di €.421.386,23, con conseguente condanna a carico di parte convenuta al pagamento in favore del fallimento della corrispondente somma di €.421.386,23 oltre interessi legali dalla data delle cessioni ( 22.12.2020) o, in subordine, dalla data della domanda al saldo;
in via subordinata: - presupposta ogni dichiarazione del caso , in accoglimento della domanda revocatoria ai sensi dell'art. 67, comma 1, l. fall. dichiarare la revoca e la conseguente inefficacia nei confronti della procedura fallimentare degli atti dispositivi compiuti in data 22 dicembre 2020, siccome nel dettaglio indicati in atto, con i quali la società fallita ” cedeva a Parte_1
crediti per un importo complessivo di €.421.386,23, con conseguente condanna Controparte_1
a carico di parte convenuta al pagamento in favore del fallimento della corrispondente somma di
€.421.386,23 oltre interessi legali dalla data delle cessioni ( 22.12.2020) o, in subordine, dalla data della domanda al saldo;
in ogni caso condannare parte convenuta al pagamento delle spese e del compenso del presente giudizio, da disporre in favore dello Stato ex art. 133 D.P.R. n. 115/2002 essendo stata la Curatela ammessa al cd. Gratuito patrocinio ex art. 144 L.F.”
Si è costituito in giudizio il convenuto , , contestando quanto ex adverso dedotto e Controparte_1 chiedendo il rigetto delle domande. Ha eccepito l'assenza della gratuità del rapporto di cessione del credito, asserendo la sussistenza di un suo credito verso la cedente avendo, negli anni, personalmente liberato la fallita da diversi debiti al solo fine di salvaguardare il buon andamento dell'odierna “ ” e scongiurare il deposito di istanze di fallimento da Parte_1 parte dei creditori;
consequenzialmente, le cessioni di credito, oggetto di causa, avrebbero realizzato la parziale rifusione del credito sussistente nei confronti della società fallita.
Con memoria difensiva ex art. 171 ter, n. 1, c.p.c. del 23.05.2024, la Curatela ha modificato le sue conclusioni precisando che le due azioni proposte non erano subordinate l'una all'altra bensì alternative e chiedendo, dunque, all'esito della pronuncia di inefficacia, la condanna alla restituzione dei “titoli e/o documenti probatori a sostegno di ciascuna cessione di credito al medesimo consegnati ex art. 1262 c.c.” , in luogo della condanna al pagamento della somma di € 421.386,23.
La causa è stata istruita documentalmente e rinviata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
********
La domanda di revocatoria fallimentare ex art. 64 l. fall. proposta dalla Curatela è fondata e merita accoglimento.
2 La curatela attrice ha proposto azione revocatoria delle seguenti cessioni di credito, operate in data
22.10.2022 dalla , poi fallita, in favore del convenuto Parte_1 [...]
: CP_1
per il complessivo importo di € 421.386,23.
Prevede l'art. 64, primo comma, l. fall., in tema di revocatoria fallimentare, che: “sono privi di effetti rispetto ai creditori, se compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, gli atti a titolo gratuito”.
Ricorre in primo luogo nel caso di specie l'elemento temporale richiesto dall'art. 64 l. fall. essendo le cessioni di credito impugnate in questa sede del 22.12.2020, quindi perfezionate nei due anni antecedenti la dichiarazione di fallimento intervenuta in data 24.11.2021.
Destituito di fondamento è poi l'assunto di parte convenuta della asserita inefficacia delle cessioni nei confronti del , per non avere questi mai ricevuto alcun vantaggio economico Controparte_1 dalle stesse.
Sul punto, basti osservare che la cessione di credito ha natura consensuale, di talché il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario per effetto del quale si verifica una successione a titolo particolare nel credito (cfr. Cass. 4713/2019). E' evidente dunque, che le cessioni de qua si sono validamente perfezionate nei confronti del CP_1
3 producendo gli effetti giuridici previsti dall'ordinamento. La circostanza per la quale il convenuto non avrebbe incassato alcuno dei crediti cedutigli, pur ove rispondente al vero, rimane irrilevante quanto al profilo della efficacia delle cessioni di credito.
Per quanto concerne il requisito della gratuità, si osservi quanto segue.
La cessione di credito è un contratto a forma libera con causa variabile, col quale si determina una modificazione del lato attivo del rapporto obbligatorio, trasferendosi la titolarità del credito dal patrimonio del cedente a quello del cessionario. La cessione può essere a titolo oneroso o a titolo gratuito.
Ha chiarito la Corte di Cassazione (Cass. n. 13087/2015) che, ai fini dell'azione di inefficacia di cui all'art. 64 legge fall., atti a titolo gratuito non sono solo quelli posti in essere per spirito di liberalità, ma anche gli atti caratterizzati semplicemente da una prestazione in assenza di corrispettivo.
La valutazione di gratuità od onerosità di un negozio va compiuta con esclusivo riguardo alla causa concreta, costituita dalla sintesi degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare, dipendendo invece dall'apprezzamento dell'interesse sotteso all'intera operazione da parte del soggetto poi dichiarato fallito, sicché il negozio posto in essere dal soggetto poi fallito può dirsi gratuito quando dall'operazione egli non tragga nessun concreto vantaggio patrimoniale, avendo inteso recarne uno ad altri, mentre sarà oneroso tutte le volte che il fallito riceva un vantaggio per questa sua prestazione tanto da elidere quel pregiudizio cui l'ordinamento pone rimedio con l'inefficacia "ex lege" (cfr. Cass. n. 12357/2025; Cass. n. 23140/2020; Cass. SS. UU. 6538/2010).
Quanto all'onere della prova della gratuità dell'atto di cui si vuole che venga dichiarata l'inefficacia, se esso va posto a carico della Curatela che può servirsi, al riguardo, anche di presunzioni, non può non convenirsi che la prova della corrispettività ricadrà sulla parte convenuta nella misura in cui la
Curatela non può essere chiamata a dare prova di un fatto negativo quale quello che non sarebbe stato alcun versato alcun corrispettivo o pagamento.
Posti tali principi, nel caso di specie non vi è prova che a fronte delle cessioni di credito, registrate nella contabilità della società fallita ed ammesse dal convenuto, la società cedente, successivamente dichiarata fallita abbia ricevuto alcun corrispettivo o alcun vantaggio di sorta.
In primo luogo nessuna posta, registrata nei documenti contabili versati in atti, attesta il pagamento di un corrispettivo da parte del d'altro canto, lo stesso convenuto non ha mai affermato né CP_1 documentato tale circostanza sostenendo egli che i crediti ceduti rappresentassero una compensazione per la sussistenza di debiti della società fallita nei suoi confronti. Assume, in
4 particolare, il socio della fallita, che egli avrebbe ripetutamente nel tempo finanziato la CP_1 società provvedendo al pagamento, con risorse personali, di debiti della società.
Tuttavia, di tanto non fornisce alcuna prova, non avendo il documentato o diversamente CP_1 dimostrato (con prove orali) i suddetti pagamenti, per complessivi oltre 450mila euro, né risultando iscritti in contabilità debiti verso soci. Quanto alla prova per testi ed all'interrogatorio formale del curatore richiesti ed articolati dal convenuto vanno ribadite le ragioni del rigetto delle relative istanze di ammissione, come da ordinanza del 4-7.4.2025 (“ … la prova per testi è inammissibile, essendo le circostanze del tutto generiche, se non addirittura vaghe, sia in merito alla entità del singolo debito della nei confronti di ciascuno dei soggetti indicati nei capitoli di Parte_2 prova, sia in ordine alla entità dei pagamenti asseritamente eseguiti da ed Controparte_1 all'epoca dei pagamenti. Tale genericità rende la prova anche superflua ai fini della decisione perché inidonea, per come formulata, a dimostrare gli assunti della parte;
- inammissibile è pure
l'interrogatorio formale del Curatore, specie in quanto involge vicende contrattuali del fallito o le scritture contabili ad esse inerenti, non avendo il nominato organo della procedura la disponibilità del diritto conteso cioè la capacità di disporre del diritto, e non potendo, pertanto, rendere alcuna confessione”). Superfluo ai fini della decisione è anche l'accertamento relativo al subentro della
Curatela nei giudizi di recupero di alcuni crediti compresi tra quelli ceduti al che quest'ultimo CP_1 vorrebbe dimostrare tramite l'interrogatorio formale del curatore. La Curatela, invero, potrà assumere la indiscussa ed incontestabile veste di titolare dei crediti (oggetto dei suddetti giudizi) solo in esito della invocata declaratoria di inefficacia delle cessioni di credito, rimanendo irrilevante che essa si sia già costituita nei giudizi suddetti, sussistendo e permanendo l'interesse della stessa alla pronuncia di inefficacia delle cessioni.
Alla acclarata la gratuità degli atti, ne consegue, ai sensi dell'art. 64 L.F. la inefficacia delle cessioni rispetto ai creditori sociali.
L'accoglimento della domanda principale esime il giudicante dall'esame delle ulteriori domande, proposte in via alternativa o subordinata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo con dimezzamento dei compensi della fase decisionale stante il mancato deposito di atti conclusionali.
Il pagamento, senza dimidiazione ex art. 130 DPR 115/2002 (Cass. 2021, n. 777), va disposto in favore dello Stato, essendo la Curatela attrice ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione notificato in data 22.09.2023, dalla Curatela del fallimento “ ”, nei confronti Parte_1 di;
sentiti i procuratori delle parti;
ogni contraria istanza od eccezione disattesa, Controparte_1 così provvede:
- accoglie la domanda ex art. 64 l. fall., e per l'effetto, dichiara l'inefficacia nei confronti del
Fallimento attore degli atti di cessione di crediti del 22.12.2020, specificatamente indicati in motivazione;
- condanna alla restituzione dei titoli e\o documenti probatori dei crediti ceduti;
Controparte_1
- condanna il convenuto al pagamento a favore della Curatela del fallimento “ Controparte_1 [...]
” del pagamento delle spese di lite che liquida in € 19.375,00 a titolo di Parte_1 compensi, oltre rimborso spese generali, Cpa ed Iva come per legge, disponendone il pagamento in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 DPR 115/2002.
Foggia, 03.12.2025 Il Giudice
dott. Caterina Lazzara
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Contenzioso - TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Lazzara ha pronunciato, all'udienza del 3/12/2025, mediante lettura in udienza ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4327/2023 promossa da:
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. IADAROLA CLAUDIO, elettivamente domiciliato P.IVA_1 presso il difensore ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SEPE Controparte_1 C.F._1 AN e dell'avv. ORSITTO ENRICOMARIA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. SEPE AN CONVENUTO
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 22.09.2023, la Curatela “ Parte_1 [...]
”, ha impugnato le cessioni di credito, per la complessiva somma di Parte_1
€.421.386,23, operate in data 22.12.2020 dalla società “ ” Pt_1 Parte_1 dichiarata fallita in data 24.11.2021 a favore di . Controparte_1
A sostegno dell'impianto difensivo, la Curatela ha dedotto la gratuità delle cessioni, ed ha asserito che la gratuità delle cessioni si evinceva anche dai rapporti di commistione tra la società fallita e il cessionario, ed in particolare dal fatto che il cessionario, , era marito Controparte_1 dell'amministratrice della società fallita, nonché socio al 99% della detta società.
In relazione agli atti di cessione di credito la Curatela ha formulato le seguenti conclusioni: “in via principale: - presupposta ogni dichiarazione del caso, in accoglimento della domanda proposta ex art. 64, comma 1, l. fall. dichiarare inefficaci nei confronti della procedura fallimentare gli atti
1 dispositivi compiuti il 22 dicembre 2020, siccome nel dettaglio indicati in atto, con i quali la società fallita ” cedeva a crediti per un importo Parte_1 Parte_1 Controparte_1 complessivo di €.421.386,23, con conseguente condanna a carico di parte convenuta al pagamento in favore del fallimento della corrispondente somma di €.421.386,23 oltre interessi legali dalla data delle cessioni ( 22.12.2020) o, in subordine, dalla data della domanda al saldo;
in via subordinata: - presupposta ogni dichiarazione del caso , in accoglimento della domanda revocatoria ai sensi dell'art. 67, comma 1, l. fall. dichiarare la revoca e la conseguente inefficacia nei confronti della procedura fallimentare degli atti dispositivi compiuti in data 22 dicembre 2020, siccome nel dettaglio indicati in atto, con i quali la società fallita ” cedeva a Parte_1
crediti per un importo complessivo di €.421.386,23, con conseguente condanna Controparte_1
a carico di parte convenuta al pagamento in favore del fallimento della corrispondente somma di
€.421.386,23 oltre interessi legali dalla data delle cessioni ( 22.12.2020) o, in subordine, dalla data della domanda al saldo;
in ogni caso condannare parte convenuta al pagamento delle spese e del compenso del presente giudizio, da disporre in favore dello Stato ex art. 133 D.P.R. n. 115/2002 essendo stata la Curatela ammessa al cd. Gratuito patrocinio ex art. 144 L.F.”
Si è costituito in giudizio il convenuto , , contestando quanto ex adverso dedotto e Controparte_1 chiedendo il rigetto delle domande. Ha eccepito l'assenza della gratuità del rapporto di cessione del credito, asserendo la sussistenza di un suo credito verso la cedente avendo, negli anni, personalmente liberato la fallita da diversi debiti al solo fine di salvaguardare il buon andamento dell'odierna “ ” e scongiurare il deposito di istanze di fallimento da Parte_1 parte dei creditori;
consequenzialmente, le cessioni di credito, oggetto di causa, avrebbero realizzato la parziale rifusione del credito sussistente nei confronti della società fallita.
Con memoria difensiva ex art. 171 ter, n. 1, c.p.c. del 23.05.2024, la Curatela ha modificato le sue conclusioni precisando che le due azioni proposte non erano subordinate l'una all'altra bensì alternative e chiedendo, dunque, all'esito della pronuncia di inefficacia, la condanna alla restituzione dei “titoli e/o documenti probatori a sostegno di ciascuna cessione di credito al medesimo consegnati ex art. 1262 c.c.” , in luogo della condanna al pagamento della somma di € 421.386,23.
La causa è stata istruita documentalmente e rinviata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
********
La domanda di revocatoria fallimentare ex art. 64 l. fall. proposta dalla Curatela è fondata e merita accoglimento.
2 La curatela attrice ha proposto azione revocatoria delle seguenti cessioni di credito, operate in data
22.10.2022 dalla , poi fallita, in favore del convenuto Parte_1 [...]
: CP_1
per il complessivo importo di € 421.386,23.
Prevede l'art. 64, primo comma, l. fall., in tema di revocatoria fallimentare, che: “sono privi di effetti rispetto ai creditori, se compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, gli atti a titolo gratuito”.
Ricorre in primo luogo nel caso di specie l'elemento temporale richiesto dall'art. 64 l. fall. essendo le cessioni di credito impugnate in questa sede del 22.12.2020, quindi perfezionate nei due anni antecedenti la dichiarazione di fallimento intervenuta in data 24.11.2021.
Destituito di fondamento è poi l'assunto di parte convenuta della asserita inefficacia delle cessioni nei confronti del , per non avere questi mai ricevuto alcun vantaggio economico Controparte_1 dalle stesse.
Sul punto, basti osservare che la cessione di credito ha natura consensuale, di talché il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario per effetto del quale si verifica una successione a titolo particolare nel credito (cfr. Cass. 4713/2019). E' evidente dunque, che le cessioni de qua si sono validamente perfezionate nei confronti del CP_1
3 producendo gli effetti giuridici previsti dall'ordinamento. La circostanza per la quale il convenuto non avrebbe incassato alcuno dei crediti cedutigli, pur ove rispondente al vero, rimane irrilevante quanto al profilo della efficacia delle cessioni di credito.
Per quanto concerne il requisito della gratuità, si osservi quanto segue.
La cessione di credito è un contratto a forma libera con causa variabile, col quale si determina una modificazione del lato attivo del rapporto obbligatorio, trasferendosi la titolarità del credito dal patrimonio del cedente a quello del cessionario. La cessione può essere a titolo oneroso o a titolo gratuito.
Ha chiarito la Corte di Cassazione (Cass. n. 13087/2015) che, ai fini dell'azione di inefficacia di cui all'art. 64 legge fall., atti a titolo gratuito non sono solo quelli posti in essere per spirito di liberalità, ma anche gli atti caratterizzati semplicemente da una prestazione in assenza di corrispettivo.
La valutazione di gratuità od onerosità di un negozio va compiuta con esclusivo riguardo alla causa concreta, costituita dalla sintesi degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare, dipendendo invece dall'apprezzamento dell'interesse sotteso all'intera operazione da parte del soggetto poi dichiarato fallito, sicché il negozio posto in essere dal soggetto poi fallito può dirsi gratuito quando dall'operazione egli non tragga nessun concreto vantaggio patrimoniale, avendo inteso recarne uno ad altri, mentre sarà oneroso tutte le volte che il fallito riceva un vantaggio per questa sua prestazione tanto da elidere quel pregiudizio cui l'ordinamento pone rimedio con l'inefficacia "ex lege" (cfr. Cass. n. 12357/2025; Cass. n. 23140/2020; Cass. SS. UU. 6538/2010).
Quanto all'onere della prova della gratuità dell'atto di cui si vuole che venga dichiarata l'inefficacia, se esso va posto a carico della Curatela che può servirsi, al riguardo, anche di presunzioni, non può non convenirsi che la prova della corrispettività ricadrà sulla parte convenuta nella misura in cui la
Curatela non può essere chiamata a dare prova di un fatto negativo quale quello che non sarebbe stato alcun versato alcun corrispettivo o pagamento.
Posti tali principi, nel caso di specie non vi è prova che a fronte delle cessioni di credito, registrate nella contabilità della società fallita ed ammesse dal convenuto, la società cedente, successivamente dichiarata fallita abbia ricevuto alcun corrispettivo o alcun vantaggio di sorta.
In primo luogo nessuna posta, registrata nei documenti contabili versati in atti, attesta il pagamento di un corrispettivo da parte del d'altro canto, lo stesso convenuto non ha mai affermato né CP_1 documentato tale circostanza sostenendo egli che i crediti ceduti rappresentassero una compensazione per la sussistenza di debiti della società fallita nei suoi confronti. Assume, in
4 particolare, il socio della fallita, che egli avrebbe ripetutamente nel tempo finanziato la CP_1 società provvedendo al pagamento, con risorse personali, di debiti della società.
Tuttavia, di tanto non fornisce alcuna prova, non avendo il documentato o diversamente CP_1 dimostrato (con prove orali) i suddetti pagamenti, per complessivi oltre 450mila euro, né risultando iscritti in contabilità debiti verso soci. Quanto alla prova per testi ed all'interrogatorio formale del curatore richiesti ed articolati dal convenuto vanno ribadite le ragioni del rigetto delle relative istanze di ammissione, come da ordinanza del 4-7.4.2025 (“ … la prova per testi è inammissibile, essendo le circostanze del tutto generiche, se non addirittura vaghe, sia in merito alla entità del singolo debito della nei confronti di ciascuno dei soggetti indicati nei capitoli di Parte_2 prova, sia in ordine alla entità dei pagamenti asseritamente eseguiti da ed Controparte_1 all'epoca dei pagamenti. Tale genericità rende la prova anche superflua ai fini della decisione perché inidonea, per come formulata, a dimostrare gli assunti della parte;
- inammissibile è pure
l'interrogatorio formale del Curatore, specie in quanto involge vicende contrattuali del fallito o le scritture contabili ad esse inerenti, non avendo il nominato organo della procedura la disponibilità del diritto conteso cioè la capacità di disporre del diritto, e non potendo, pertanto, rendere alcuna confessione”). Superfluo ai fini della decisione è anche l'accertamento relativo al subentro della
Curatela nei giudizi di recupero di alcuni crediti compresi tra quelli ceduti al che quest'ultimo CP_1 vorrebbe dimostrare tramite l'interrogatorio formale del curatore. La Curatela, invero, potrà assumere la indiscussa ed incontestabile veste di titolare dei crediti (oggetto dei suddetti giudizi) solo in esito della invocata declaratoria di inefficacia delle cessioni di credito, rimanendo irrilevante che essa si sia già costituita nei giudizi suddetti, sussistendo e permanendo l'interesse della stessa alla pronuncia di inefficacia delle cessioni.
Alla acclarata la gratuità degli atti, ne consegue, ai sensi dell'art. 64 L.F. la inefficacia delle cessioni rispetto ai creditori sociali.
L'accoglimento della domanda principale esime il giudicante dall'esame delle ulteriori domande, proposte in via alternativa o subordinata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo con dimezzamento dei compensi della fase decisionale stante il mancato deposito di atti conclusionali.
Il pagamento, senza dimidiazione ex art. 130 DPR 115/2002 (Cass. 2021, n. 777), va disposto in favore dello Stato, essendo la Curatela attrice ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione notificato in data 22.09.2023, dalla Curatela del fallimento “ ”, nei confronti Parte_1 di;
sentiti i procuratori delle parti;
ogni contraria istanza od eccezione disattesa, Controparte_1 così provvede:
- accoglie la domanda ex art. 64 l. fall., e per l'effetto, dichiara l'inefficacia nei confronti del
Fallimento attore degli atti di cessione di crediti del 22.12.2020, specificatamente indicati in motivazione;
- condanna alla restituzione dei titoli e\o documenti probatori dei crediti ceduti;
Controparte_1
- condanna il convenuto al pagamento a favore della Curatela del fallimento “ Controparte_1 [...]
” del pagamento delle spese di lite che liquida in € 19.375,00 a titolo di Parte_1 compensi, oltre rimborso spese generali, Cpa ed Iva come per legge, disponendone il pagamento in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 DPR 115/2002.
Foggia, 03.12.2025 Il Giudice
dott. Caterina Lazzara
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