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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 05/11/2025, n. 1256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1256 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1467 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2018, vertente
TRA
nata il [...] a [...] ed ivi residente, Parte_1 rappresentata e difesa giusta dall'avv. Emanuela Di Paolo, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
, nato il [...] a [...] ed ivi residente, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Simone Feoli, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi. 2
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti precisavano le conclusioni a mezzo di note scritte depositate telematicamente e la causa veniva rimessa in decisione al Collegio in data 22.01.2025 con assegnazione ai difensori dei termini di cui all'art 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 03.05.2018, ritualmente notificato con pedissequo decreto di fissazione d'udienza, premesso che Parte_1 contraeva matrimonio concordatario in VI (RM) il 30.09.2000 con di e che dalla loro unione nascevano i figli CP_1 CP_1 Per_1
(02.03.2005) e (27.12.2007), venuta meno la comunione materiale e Per_2 spiritale alla base del rapporto, chiedeva al Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi, con ogni conseguente statuizione.
A fondamento delle domande la ricorrente deduceva:
- che le parti erano separate di fatto dal mese di febbraio 2017;
- che il marito aveva lasciato l'abitazione familiare di cui era proprietario, sita in VI (RM) alla via Alocci Giuseppe n. 2B;
- che la ricorrente era rimasta a vivere nella casa coniugale con i figli sino al mese di maggio 2017, quando l'immobile veniva venduto a terzi;
- che dopo la vendita dell'abitazione si era trasferita con i figli presso i propri genitori;
- che sino alla separazione la ricorrente gestiva con il marito una tabaccheria sita in VI (RM) alla via Achille Montanicci n. 40;
- che per l'attività prestata nel negozio non aveva percepito uno stipendio;
- che le parti erano economicamente autonome;
- che svolgeva lavori saltuari e riceveva un sostegno economico dai propri genitori;
- che i figli erano collocati presso di lei e vedevano il padre nei fine settimana alternati;
- che il padre non contribuiva al mantenimento ordinario e straordinario 3
dei figli e solo saltuariamente versava piccole somme di denaro;
- che in data 28.09.2011 aveva sottoscritto con Controparte_2 due contratti di concessione di credito e in particolare un finanziamento di euro
8.485,40 ed un fido di euro 1.600,00, aumentato sino a euro 5.500,00 per coprire le spese di rifacimento della facciata del palazzo della casa familiare;
- che in data 25.07.2012 aveva sottoscritto un nuovo contratto di credito per somma capitale di euro 31.820,25 impiegato per coprire i precedenti finanziamenti e un debito contratto dal marito nella gestione della tabaccheria;
- che aveva un debito complessivo con la società erogatrice del credito i euro 28.000,00; Controparte_2
- che aveva ricevuto in prestito dalla nonna euro 9.600,00 ed una parte del prestito ipotecario ottenuto dai genitori di complessivi euro 54.000,00;
- che aveva utilizzato le somme ricevute per fare fronte ai debiti contratti.
Tanto dedotto, la ricorrente chiedeva al Tribunale la pronuncia di separazione personale dei coniugi, disponendo l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori con collocamento degli stessi presso la madre, un assegno di mantenimento a carico del padre per i figli di euro 900,00 complessivi
(euro450,00 ciascuno), oltre spese straordinarie al 50%, la restituzione delle somme indicate e contratte a prestito nell'interesse dei debiti del marito ammontanti complessivamente ad euro 72.000,00 circa.
Con memoria difensiva del 17.06.2019 si costituiva in giudizio il resistente che contestava le avverse deduzioni e dichiarava:
- che in data 20.08.2018 l' aveva disposto la Controparte_3 chiusura della tabaccheria;
- che lavorava saltuariamente come operaio e contribuiva al mantenimento dei figli secondo le sue possibilità economiche;
- che abitava stabilmente presso di lui e si prendeva cura del Per_1 figlio direttamente;
- che aveva un'esposizione debitoria significativa con diversi Istituti di credito: Unicredit di euro 80.000,00, Banca Desio di euro 55.000,00, Banca
Popolare di euro 80.000,00, Credito Cooperativa di euro 3.000,00; Findomestic di euro 20.000,00 e di 15.000,00, nonché debiti personali in virtù di un pignoramento presso terzi di circa euro 9.000,00 e nei confronti della sorella per 4
euro 25.000,00.
Ciò premesso, il aderiva alla domanda di separazione, di CP_1 dichiarazione di autonomia economica delle parti e di affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori e chiedeva disporsi il collocamento di presso Per_2 la madre e di presso il padre con mantenimento diretto dei figli da Per_1 parte del genitore collocatario e disciplina del diritto di visita dei genitori.
All'udienza presidenziale del 6.2.2019 il difensore della ricorrente richiedeva un rinvio per trattative con la controparte non costituita.
All'udienza del 18.06.2019 comparivano le parti personalmente per l'audizione ed il Presidente, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, adottava con ordinanza i provvedimenti provvisori, disponendo l'affidamento condiviso dei minori a entrambi i genitori, il collocamento di presso la madre e di presso il padre, disciplina del diritto di Per_2 Per_1 visita delle parti con i figli, un assegno di mantenimento a carico del padre per collocato presso la madre di euro 300,00 al mese, ripartizione al 50% tra Per_2
i genitori delle spese straordinarie afferenti la prole e rinviava per il prosieguo della causa avanti al Giudice istruttore.
I procuratori delle parti depositavano le memorie integrative con le quali insistevano nell'accoglimento delle loro istanze e all'udienza del 30.01.2020 chiedevano la concessione dei termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.
Le difese depositavano le rispettive memorie e articolavano istanze istruttorie.
All'udienza cartolare del 23.07.2020 il Giudice, lette le note con i cui i procuratori insistevano nell'accoglimento delle istanze istruttorie formulate, riservava la decisione e con provvedimento del 07.08.20 ammetteva le prove orali nei limiti indicati e rinviava per la successiva udienza per l'interrogatorio formale delle parti.
Le parti venivano ascoltate all'udienza del 11.02.2021 ed all'esito il Giudice disponeva il rinvio per l'escussione dei testi ammessi e rimetteva al Collegio la decisione in merito alla richiesta della ricorrente di adozione di provvedimenti ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c. per il mancato pagamento del mantenimento a carico del in favore del figlio . CP_1 Per_2
In ragione della fase istruttoria ancora in corso, il Collegio rigettava la 5
suddetta istanza con ordinanza del 24.02.2021, onerava le parti al deposito di aggiornata documentazione reddituale e rimetteva quindi la causa sul ruolo del
Giudice istruttore per dare seguito alle prove già calendarizzate.
I testi venivano escussi alle udienze del 23.09.2021, 14.01.2022,
03.03.2023, 30.06.2023 e 23.02.2024 e, esaurita la prova testimoniale, il Giudice fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Disposta l'udienza cartolare al 13.12.2024, il Giudice lette le note depositate contenti la precisazione delle conclusioni, rimetteva in data
22.01.2025 la causa al Collegio per la decisione e assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
I procuratori delle parti depositavano le comparse conclusionali e le memorie di replica con le quali insistevano nell'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
Motivi della decisione
L'esame degli atti e l'atteggiamento processuale assunto evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza.
La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Riguardo alle pronunce accessorie va osservato quanto segue.
Con riferimento al regime di affidamento e collocamento dei figli deve rilevarsi che il figlio è divenuto maggiorenne mentre il figlio h Per_1 Per_2 diciassette anni e nel mese di dicembre compirà diciotto anni. Dunque, con riferimento al figlio deve essere confermato l'affidamento condiviso ai Per_2 genitori con collocamento presso la madre e la frequentazione libera con il padre e compatibilmente con i suoi impegni scolastici ed extrascolastici.
In merito alle statuizioni economiche deve rilevarsi che si è svolta una lunga e complessa istruttoria avendo i difensori delle parti articolato le richieste istruttorie mediante interrogatorio formale delle parti e prova testimoniale, che hanno richiesto numerose udienze necessarie per concludere l'attività istruttoria. 6
Con riferimento alla circostanza per cui il figlio risiede tuttora Per_1 presso l'abitazione paterna occorre rilevare che la in sede di Parte_1 interrogatorio formale in data 11.2.2021 ha dichiarato: “E' vero che dorme Per_1 stabilmente con il padre che si occupa dei pasti, dello stiro ed altre incombenze domestiche;
dell'attività sportiva si occupa prevalentemente il padre ma in caso di necessità lo prendo ed accompagno io. inoltre, circa due o tre volte a settimana viene da me a seconda delle Per_1 esigenze ma non si ferma a dormire” e tale circostanza è stata confermata anche dal
[...] che ha reso interrogatorio formale nella medesima data. CP_1
La circostanza, inoltre, è stata confermata in data 20.05.2021 anche dai testi sig.ra madre del e sig.ra amica Tes_1 CP_1 Testimone_2 della ricorrente, che hanno confermato che da quando le parti si sono Per_1 lasciate pernotta dal padre, e solo saltuariamente va a dormire dalla madre. In data
3 marzo 2023 la testimone sig.ra , amica della sorella del Testimone_3 CP_1 ha dichiarato “E' vero. So che quando sono andata a casa del sig. ho visto che il CP_1 figlio stava con lui. Mi risulta che il figlio viva con il padre e, da quanto ho visto, se ne occupa il sig. ”. CP_1
Alla luce dell'istruttoria espletata deve ritenersi che la circostanza per cui l figlio dal padre che si occupa in via prevalente delle sue Persona_3 esigenze deve ritenersi pienamente provata e non è stata smentita di successivi atti depositati dalle parti.
Pertanto, deve essere confermato che il mantenimento ordinario del figlio dovrà essere corrisposto in via diretta ed esclusiva, fermo restando che Per_1 entrambi i genitori provvederanno al pagamento delle spese straordinarie per i figli al 50% tra loro.
Con riferimento al mantenimento del figlio occorre rilevare che Per_4 la situazione reddituale delle parti risulta così ricostruita all'esito dell'istruttoria svolta.
Relativamente al lavoro intrapreso dalla uccessivamente alla Parte_1 separazione di fatto delle parti, la ricorrente ha dichiarato in data 11.2.2021: “E' vero che ho prestato attività lavorativa come domestica presso la Sig.ra la cui CP_4 abitazione era sita in VI località “Le Boccelle” dalla fine del 2017 fino a settembre del 2020 in nero per un giorno settimanale il giovedì o il venerdì e per tre ore giornaliere percependo 10 euro l'ora. A settembre 2020 è stato venduto l'appartamento e la Sig.ra si CP_4 7
è trasferita ed è inoltre per lavoro spesso è imbarcata, per cui non ha avuto ulteriormente necessità di un aiuto nelle faccende domestiche”.
In merito al lavoro svolto dalla presso la tabaccheria fino Parte_1 all'anno 2017, i testi escussi hanno confermato che la stessa vi ha lavorato fino alla chiusura e che la medesima coadiuvava il marito di regola una volta alla settimana, il giovedì pomeriggio, mentre negli altri giorni si occupava della cura e delle esigenze dei figli.
Dalla documentazione reddituale depositata a seguito di ordine di esibizione emesso ex art. 210 c.p.c. in data 23.2.2024 è risultato che la ricorrente lavora in maniera saltuaria facendo pulizie in abitazioni e guadagnando in media circa 1.500,00 euro complessivi annui ed abita con la madre che percepisce una pensione di circa 970,00 euro mensile, mentre il figlio ha dichiarato di Per_1 essere disoccupato – anche se risulta avere lavorato in maniera saltuaria e con modesti importi percepiti – e di dormire presso l'abitazione paterna. Infine, la ricorrente ha documentato di essere stata destinataria di un atto di precetto per debiti legati all'attività di tabaccheria di euro 97.000,00 circa per debiti pregressi.
Il resistente ha dichiarato di avere lavorato come operaio fino al mese di settembre 2024 e di avere percepito in seguito a NASPI di circa 290,00 euro mensili con Isee dichiarato di euro 2923,40 per l'anno 2023 e di non avere conti correnti. Inoltre, dalle dichiarazioni dei redditi depositate risultano per l'anno 2023 redditi di euro 4702,34 per lavoro alle dipendenze della e nel 2022 Controparte_5 redditi di euro 3033,40 dalla Punto Zeta in liquidazione s.r.l.s. e di euro 3652,58 dalla Inoltre, in corso di causa il resistente ha documentato di essere Controparte_5 gravato da debiti ingenti per l'attività di tabaccheria che è stata posta in liquidazione nell'1nno 2017.
Alla luce della situazione reddituale delle parti come sopra ricostruita devono essere confermati i provvedimenti presidenziali disponendo che il
[...] corrisponda un assegno di mantenimento di euro 300,00 mensili a favore CP_1 del figlio convivente con la madre, tuttora minorenne, con decorrenza dal Per_2 mese di maggio 2018 (domanda giudiziale) ed aggiornamento annuale secondo gli indici Istat fermo restando che le spese straordinarie devono essere corrisposte dai genitori al 50% a suo favore. Tale importo deve ritenersi congruo considerato che il resistente deve mettere a frutto la propria capacità lavorativa per fare fronte al mantenimento del figlio e che le sue esigenze economiche sono Per_2 8
aumentate essendo decorsi sei anni dall'emissione dei provvedimenti presidenziali
(cfr. Cassazione, ordinanza 13664/2022: “In tema di assegno di mantenimento del figlio,
l'aumento delle esigenze economiche del minore è notoriamente legato alla sua crescita e non è necessaria una specifica dimostrazione circa l'esistenza di nuove e aumentate necessità”).
Con riferimento alle ulteriori domande proposte dalla ricorrente di restituzione delle somme indicate e contratte a prestito nell'interesse dei debiti del marito ammontanti complessivamente ad euro 72.000,00 circa ed il valore corrispondente al 40% della impresa familiare, anche in caso di cessione della medesima, le richieste devono essere dichiarate inammissibili nel presente giudizio, in quanto estranee al contenuto tipico del giudizio di separazione e non connesse alla domanda principale (cfr. Cass.
8.9.2014 n. 18870 secondo cui: “L'art.
40 cod. proc. civ., nel testo novellato dalla L. n. 353 del 1990, consente il cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione c.d. "per subordinazione" o "forte" (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 cod. proc. civ.), stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale, qualora una di esse riguardi una controversia di lavoro o previdenziale, e quindi esclude la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 o dell'art. 103 cod. proc. civ., e soggette a riti diversi
(v. Cass., sent. n. 20638 del 2004). Nella specie, la connessione tra la domanda di risarcimento danni e quella di separazione personale con addebito è riconducibile alla previsione dell'art. 33 cod. proc. civ. - trattandosi di cause tra le stesse parti e connesse solo parzialmente per causa petendi -, rimanendo pertanto esclusa una ipotesi di connessione "forte". Ne consegue che le due domande non potevano essere proposte nel medesimo giudizio.)”.
Nel caso di specie trattasi di domande restitutorie estranee al giudizio di famiglia in quanto relative a somme inerenti debiti contratti per l'attività di tabaccheria di cui i coniugi erano contitolari nelle rispettive quote rispettivamente il marito del 51% e la moglie del 49%.
Le natura della controversia e le ragioni della decisione giustificano la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1467/2018 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione così provvede: 9
1) dichiara la separazione personale dei coniugi nata il Parte_1
18.08.1971 a VI (RM) e nato il [...] a Controparte_1
VI (RM), aventi contratto matrimonio in ER (RM) il
12.06.1999;
2) affida il figlio ad entrambi i genitori che eserciteranno Per_2 congiuntamente la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la potestà potrà essere esercitata separatamente;
3) dispone il collocamento del figlio presso l'abitazione materna;
Per_2
4) dispone che il padre possa incontrare il figlio, che ha diciassette anni, liberamente secondo la volontà del minore e compatibilmente alle sue esigenze scolastiche ed extrascolastiche, con alternanza durante le festività;
5) attribuisce mensilmente a un assegno di euro 300,00 Parte_1 per il mantenimento del figlio , minorenne, da corrispondersi da Per_4 parte del dal mese di maggio 2018 al domicilio dell'avente diritto, CP_1 entro i primi cinque giorni di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici dell'ISTAT relativi alle variazioni dei pressi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati;
6) dispone che provveda in maniera diretta ed esclusiva alle Controparte_1 spese di mantenimento ordinario del figlio maggiorenne non Per_1 autosufficiente;
7) dispone che ciascuno dei coniugi contribuisca alla metà delle spese mediche,
d'istruzione e sportive relative ai figli secondo le disposizioni del Protocollo in vigore presso il Tribunale di VI;
8) dichiara inammissibili le ulteriori domande avanzate dalla ricorrente per i motivi sopra esposti;
9) manda a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
10) dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso, in VI il 28 ottobre 2025. 10
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1467 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2018, vertente
TRA
nata il [...] a [...] ed ivi residente, Parte_1 rappresentata e difesa giusta dall'avv. Emanuela Di Paolo, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
, nato il [...] a [...] ed ivi residente, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Simone Feoli, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi. 2
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti precisavano le conclusioni a mezzo di note scritte depositate telematicamente e la causa veniva rimessa in decisione al Collegio in data 22.01.2025 con assegnazione ai difensori dei termini di cui all'art 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 03.05.2018, ritualmente notificato con pedissequo decreto di fissazione d'udienza, premesso che Parte_1 contraeva matrimonio concordatario in VI (RM) il 30.09.2000 con di e che dalla loro unione nascevano i figli CP_1 CP_1 Per_1
(02.03.2005) e (27.12.2007), venuta meno la comunione materiale e Per_2 spiritale alla base del rapporto, chiedeva al Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi, con ogni conseguente statuizione.
A fondamento delle domande la ricorrente deduceva:
- che le parti erano separate di fatto dal mese di febbraio 2017;
- che il marito aveva lasciato l'abitazione familiare di cui era proprietario, sita in VI (RM) alla via Alocci Giuseppe n. 2B;
- che la ricorrente era rimasta a vivere nella casa coniugale con i figli sino al mese di maggio 2017, quando l'immobile veniva venduto a terzi;
- che dopo la vendita dell'abitazione si era trasferita con i figli presso i propri genitori;
- che sino alla separazione la ricorrente gestiva con il marito una tabaccheria sita in VI (RM) alla via Achille Montanicci n. 40;
- che per l'attività prestata nel negozio non aveva percepito uno stipendio;
- che le parti erano economicamente autonome;
- che svolgeva lavori saltuari e riceveva un sostegno economico dai propri genitori;
- che i figli erano collocati presso di lei e vedevano il padre nei fine settimana alternati;
- che il padre non contribuiva al mantenimento ordinario e straordinario 3
dei figli e solo saltuariamente versava piccole somme di denaro;
- che in data 28.09.2011 aveva sottoscritto con Controparte_2 due contratti di concessione di credito e in particolare un finanziamento di euro
8.485,40 ed un fido di euro 1.600,00, aumentato sino a euro 5.500,00 per coprire le spese di rifacimento della facciata del palazzo della casa familiare;
- che in data 25.07.2012 aveva sottoscritto un nuovo contratto di credito per somma capitale di euro 31.820,25 impiegato per coprire i precedenti finanziamenti e un debito contratto dal marito nella gestione della tabaccheria;
- che aveva un debito complessivo con la società erogatrice del credito i euro 28.000,00; Controparte_2
- che aveva ricevuto in prestito dalla nonna euro 9.600,00 ed una parte del prestito ipotecario ottenuto dai genitori di complessivi euro 54.000,00;
- che aveva utilizzato le somme ricevute per fare fronte ai debiti contratti.
Tanto dedotto, la ricorrente chiedeva al Tribunale la pronuncia di separazione personale dei coniugi, disponendo l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori con collocamento degli stessi presso la madre, un assegno di mantenimento a carico del padre per i figli di euro 900,00 complessivi
(euro450,00 ciascuno), oltre spese straordinarie al 50%, la restituzione delle somme indicate e contratte a prestito nell'interesse dei debiti del marito ammontanti complessivamente ad euro 72.000,00 circa.
Con memoria difensiva del 17.06.2019 si costituiva in giudizio il resistente che contestava le avverse deduzioni e dichiarava:
- che in data 20.08.2018 l' aveva disposto la Controparte_3 chiusura della tabaccheria;
- che lavorava saltuariamente come operaio e contribuiva al mantenimento dei figli secondo le sue possibilità economiche;
- che abitava stabilmente presso di lui e si prendeva cura del Per_1 figlio direttamente;
- che aveva un'esposizione debitoria significativa con diversi Istituti di credito: Unicredit di euro 80.000,00, Banca Desio di euro 55.000,00, Banca
Popolare di euro 80.000,00, Credito Cooperativa di euro 3.000,00; Findomestic di euro 20.000,00 e di 15.000,00, nonché debiti personali in virtù di un pignoramento presso terzi di circa euro 9.000,00 e nei confronti della sorella per 4
euro 25.000,00.
Ciò premesso, il aderiva alla domanda di separazione, di CP_1 dichiarazione di autonomia economica delle parti e di affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori e chiedeva disporsi il collocamento di presso Per_2 la madre e di presso il padre con mantenimento diretto dei figli da Per_1 parte del genitore collocatario e disciplina del diritto di visita dei genitori.
All'udienza presidenziale del 6.2.2019 il difensore della ricorrente richiedeva un rinvio per trattative con la controparte non costituita.
All'udienza del 18.06.2019 comparivano le parti personalmente per l'audizione ed il Presidente, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, adottava con ordinanza i provvedimenti provvisori, disponendo l'affidamento condiviso dei minori a entrambi i genitori, il collocamento di presso la madre e di presso il padre, disciplina del diritto di Per_2 Per_1 visita delle parti con i figli, un assegno di mantenimento a carico del padre per collocato presso la madre di euro 300,00 al mese, ripartizione al 50% tra Per_2
i genitori delle spese straordinarie afferenti la prole e rinviava per il prosieguo della causa avanti al Giudice istruttore.
I procuratori delle parti depositavano le memorie integrative con le quali insistevano nell'accoglimento delle loro istanze e all'udienza del 30.01.2020 chiedevano la concessione dei termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.
Le difese depositavano le rispettive memorie e articolavano istanze istruttorie.
All'udienza cartolare del 23.07.2020 il Giudice, lette le note con i cui i procuratori insistevano nell'accoglimento delle istanze istruttorie formulate, riservava la decisione e con provvedimento del 07.08.20 ammetteva le prove orali nei limiti indicati e rinviava per la successiva udienza per l'interrogatorio formale delle parti.
Le parti venivano ascoltate all'udienza del 11.02.2021 ed all'esito il Giudice disponeva il rinvio per l'escussione dei testi ammessi e rimetteva al Collegio la decisione in merito alla richiesta della ricorrente di adozione di provvedimenti ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c. per il mancato pagamento del mantenimento a carico del in favore del figlio . CP_1 Per_2
In ragione della fase istruttoria ancora in corso, il Collegio rigettava la 5
suddetta istanza con ordinanza del 24.02.2021, onerava le parti al deposito di aggiornata documentazione reddituale e rimetteva quindi la causa sul ruolo del
Giudice istruttore per dare seguito alle prove già calendarizzate.
I testi venivano escussi alle udienze del 23.09.2021, 14.01.2022,
03.03.2023, 30.06.2023 e 23.02.2024 e, esaurita la prova testimoniale, il Giudice fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Disposta l'udienza cartolare al 13.12.2024, il Giudice lette le note depositate contenti la precisazione delle conclusioni, rimetteva in data
22.01.2025 la causa al Collegio per la decisione e assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
I procuratori delle parti depositavano le comparse conclusionali e le memorie di replica con le quali insistevano nell'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
Motivi della decisione
L'esame degli atti e l'atteggiamento processuale assunto evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza.
La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Riguardo alle pronunce accessorie va osservato quanto segue.
Con riferimento al regime di affidamento e collocamento dei figli deve rilevarsi che il figlio è divenuto maggiorenne mentre il figlio h Per_1 Per_2 diciassette anni e nel mese di dicembre compirà diciotto anni. Dunque, con riferimento al figlio deve essere confermato l'affidamento condiviso ai Per_2 genitori con collocamento presso la madre e la frequentazione libera con il padre e compatibilmente con i suoi impegni scolastici ed extrascolastici.
In merito alle statuizioni economiche deve rilevarsi che si è svolta una lunga e complessa istruttoria avendo i difensori delle parti articolato le richieste istruttorie mediante interrogatorio formale delle parti e prova testimoniale, che hanno richiesto numerose udienze necessarie per concludere l'attività istruttoria. 6
Con riferimento alla circostanza per cui il figlio risiede tuttora Per_1 presso l'abitazione paterna occorre rilevare che la in sede di Parte_1 interrogatorio formale in data 11.2.2021 ha dichiarato: “E' vero che dorme Per_1 stabilmente con il padre che si occupa dei pasti, dello stiro ed altre incombenze domestiche;
dell'attività sportiva si occupa prevalentemente il padre ma in caso di necessità lo prendo ed accompagno io. inoltre, circa due o tre volte a settimana viene da me a seconda delle Per_1 esigenze ma non si ferma a dormire” e tale circostanza è stata confermata anche dal
[...] che ha reso interrogatorio formale nella medesima data. CP_1
La circostanza, inoltre, è stata confermata in data 20.05.2021 anche dai testi sig.ra madre del e sig.ra amica Tes_1 CP_1 Testimone_2 della ricorrente, che hanno confermato che da quando le parti si sono Per_1 lasciate pernotta dal padre, e solo saltuariamente va a dormire dalla madre. In data
3 marzo 2023 la testimone sig.ra , amica della sorella del Testimone_3 CP_1 ha dichiarato “E' vero. So che quando sono andata a casa del sig. ho visto che il CP_1 figlio stava con lui. Mi risulta che il figlio viva con il padre e, da quanto ho visto, se ne occupa il sig. ”. CP_1
Alla luce dell'istruttoria espletata deve ritenersi che la circostanza per cui l figlio dal padre che si occupa in via prevalente delle sue Persona_3 esigenze deve ritenersi pienamente provata e non è stata smentita di successivi atti depositati dalle parti.
Pertanto, deve essere confermato che il mantenimento ordinario del figlio dovrà essere corrisposto in via diretta ed esclusiva, fermo restando che Per_1 entrambi i genitori provvederanno al pagamento delle spese straordinarie per i figli al 50% tra loro.
Con riferimento al mantenimento del figlio occorre rilevare che Per_4 la situazione reddituale delle parti risulta così ricostruita all'esito dell'istruttoria svolta.
Relativamente al lavoro intrapreso dalla uccessivamente alla Parte_1 separazione di fatto delle parti, la ricorrente ha dichiarato in data 11.2.2021: “E' vero che ho prestato attività lavorativa come domestica presso la Sig.ra la cui CP_4 abitazione era sita in VI località “Le Boccelle” dalla fine del 2017 fino a settembre del 2020 in nero per un giorno settimanale il giovedì o il venerdì e per tre ore giornaliere percependo 10 euro l'ora. A settembre 2020 è stato venduto l'appartamento e la Sig.ra si CP_4 7
è trasferita ed è inoltre per lavoro spesso è imbarcata, per cui non ha avuto ulteriormente necessità di un aiuto nelle faccende domestiche”.
In merito al lavoro svolto dalla presso la tabaccheria fino Parte_1 all'anno 2017, i testi escussi hanno confermato che la stessa vi ha lavorato fino alla chiusura e che la medesima coadiuvava il marito di regola una volta alla settimana, il giovedì pomeriggio, mentre negli altri giorni si occupava della cura e delle esigenze dei figli.
Dalla documentazione reddituale depositata a seguito di ordine di esibizione emesso ex art. 210 c.p.c. in data 23.2.2024 è risultato che la ricorrente lavora in maniera saltuaria facendo pulizie in abitazioni e guadagnando in media circa 1.500,00 euro complessivi annui ed abita con la madre che percepisce una pensione di circa 970,00 euro mensile, mentre il figlio ha dichiarato di Per_1 essere disoccupato – anche se risulta avere lavorato in maniera saltuaria e con modesti importi percepiti – e di dormire presso l'abitazione paterna. Infine, la ricorrente ha documentato di essere stata destinataria di un atto di precetto per debiti legati all'attività di tabaccheria di euro 97.000,00 circa per debiti pregressi.
Il resistente ha dichiarato di avere lavorato come operaio fino al mese di settembre 2024 e di avere percepito in seguito a NASPI di circa 290,00 euro mensili con Isee dichiarato di euro 2923,40 per l'anno 2023 e di non avere conti correnti. Inoltre, dalle dichiarazioni dei redditi depositate risultano per l'anno 2023 redditi di euro 4702,34 per lavoro alle dipendenze della e nel 2022 Controparte_5 redditi di euro 3033,40 dalla Punto Zeta in liquidazione s.r.l.s. e di euro 3652,58 dalla Inoltre, in corso di causa il resistente ha documentato di essere Controparte_5 gravato da debiti ingenti per l'attività di tabaccheria che è stata posta in liquidazione nell'1nno 2017.
Alla luce della situazione reddituale delle parti come sopra ricostruita devono essere confermati i provvedimenti presidenziali disponendo che il
[...] corrisponda un assegno di mantenimento di euro 300,00 mensili a favore CP_1 del figlio convivente con la madre, tuttora minorenne, con decorrenza dal Per_2 mese di maggio 2018 (domanda giudiziale) ed aggiornamento annuale secondo gli indici Istat fermo restando che le spese straordinarie devono essere corrisposte dai genitori al 50% a suo favore. Tale importo deve ritenersi congruo considerato che il resistente deve mettere a frutto la propria capacità lavorativa per fare fronte al mantenimento del figlio e che le sue esigenze economiche sono Per_2 8
aumentate essendo decorsi sei anni dall'emissione dei provvedimenti presidenziali
(cfr. Cassazione, ordinanza 13664/2022: “In tema di assegno di mantenimento del figlio,
l'aumento delle esigenze economiche del minore è notoriamente legato alla sua crescita e non è necessaria una specifica dimostrazione circa l'esistenza di nuove e aumentate necessità”).
Con riferimento alle ulteriori domande proposte dalla ricorrente di restituzione delle somme indicate e contratte a prestito nell'interesse dei debiti del marito ammontanti complessivamente ad euro 72.000,00 circa ed il valore corrispondente al 40% della impresa familiare, anche in caso di cessione della medesima, le richieste devono essere dichiarate inammissibili nel presente giudizio, in quanto estranee al contenuto tipico del giudizio di separazione e non connesse alla domanda principale (cfr. Cass.
8.9.2014 n. 18870 secondo cui: “L'art.
40 cod. proc. civ., nel testo novellato dalla L. n. 353 del 1990, consente il cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione c.d. "per subordinazione" o "forte" (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 cod. proc. civ.), stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale, qualora una di esse riguardi una controversia di lavoro o previdenziale, e quindi esclude la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 o dell'art. 103 cod. proc. civ., e soggette a riti diversi
(v. Cass., sent. n. 20638 del 2004). Nella specie, la connessione tra la domanda di risarcimento danni e quella di separazione personale con addebito è riconducibile alla previsione dell'art. 33 cod. proc. civ. - trattandosi di cause tra le stesse parti e connesse solo parzialmente per causa petendi -, rimanendo pertanto esclusa una ipotesi di connessione "forte". Ne consegue che le due domande non potevano essere proposte nel medesimo giudizio.)”.
Nel caso di specie trattasi di domande restitutorie estranee al giudizio di famiglia in quanto relative a somme inerenti debiti contratti per l'attività di tabaccheria di cui i coniugi erano contitolari nelle rispettive quote rispettivamente il marito del 51% e la moglie del 49%.
Le natura della controversia e le ragioni della decisione giustificano la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1467/2018 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione così provvede: 9
1) dichiara la separazione personale dei coniugi nata il Parte_1
18.08.1971 a VI (RM) e nato il [...] a Controparte_1
VI (RM), aventi contratto matrimonio in ER (RM) il
12.06.1999;
2) affida il figlio ad entrambi i genitori che eserciteranno Per_2 congiuntamente la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la potestà potrà essere esercitata separatamente;
3) dispone il collocamento del figlio presso l'abitazione materna;
Per_2
4) dispone che il padre possa incontrare il figlio, che ha diciassette anni, liberamente secondo la volontà del minore e compatibilmente alle sue esigenze scolastiche ed extrascolastiche, con alternanza durante le festività;
5) attribuisce mensilmente a un assegno di euro 300,00 Parte_1 per il mantenimento del figlio , minorenne, da corrispondersi da Per_4 parte del dal mese di maggio 2018 al domicilio dell'avente diritto, CP_1 entro i primi cinque giorni di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici dell'ISTAT relativi alle variazioni dei pressi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati;
6) dispone che provveda in maniera diretta ed esclusiva alle Controparte_1 spese di mantenimento ordinario del figlio maggiorenne non Per_1 autosufficiente;
7) dispone che ciascuno dei coniugi contribuisca alla metà delle spese mediche,
d'istruzione e sportive relative ai figli secondo le disposizioni del Protocollo in vigore presso il Tribunale di VI;
8) dichiara inammissibili le ulteriori domande avanzate dalla ricorrente per i motivi sopra esposti;
9) manda a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
10) dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso, in VI il 28 ottobre 2025. 10
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
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