CA
Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 31/07/2025, n. 681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 681 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1334/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rossana Zappasodi Presidente dott.ssa Anna Bonfilio Consigliere Relatore dott. Francesco Rizzi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1334/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MANZOLI STEFANO Parte_1 C.F._1
e dell'avv. VERDUCI GIUSEPPINA ( ) VIA CIALDINI, 36 10138 TORINO, C.F._2
elettivamente domiciliato in VIA CIALDINI, 36 10138 TORINO presso il difensore avv. MANZOLI
STEFANO appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SOLA ANDREA e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. CROCE BERMONDI EUGENIA ( ) VIALE SOLFERINO, 20 43100 C.F._3
PARMA; AD HE ( ) Indirizzo Telematico;
C.F._4 CP_2
( ) VIA DEL LAURO, 7 20121 MILANO, elettivamente
[...] C.F._5
domiciliato in CORSO MONTEVECCHIO 50 10128 TORINO presso il difensore avv. SOLA
ANDREA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CONTI MAURIZIO , Parte_2 C.F._6
elettivamente domiciliato in VIA CRISPI, 55 33100 UDINE presso il difensore avv. CONTI
MAURIZIO appellati
Udienza ex artt. 352 e 127ter c.p.c. in data 3.07.2025
pagina 1 di 12 OGGETTO: risarcimento danni da illecito
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.am Corte d'Appello di Torino, contrariis reiectis,
- in totale riforma della sentenza n. 3685/2023 emessa dal Tribunale di Torino in data 26.9.2023 e notificata in data 12.10.2023 da parte di ed in data 13.10.2023 da parte di;
CP_1 Parte_2
IN VIA ISTRUTTORIA:
- ammettere la prova per interpello e testi sui capitoli di prova dedotti nella seconda memoria di cui all'art. 183 comma 6 cpc;
- disporre la rinnovazione della disposta CTU stanti le gravi carenze delle medesima per i motivi esposti all'udienza del 13.4.2022 nonché nell'istanza di revoca dell'ordinanza del 23.5.2022;
- disporre necessitando perizia contabile volta a determinare l'importo delle perdite subite dal patrimonio del sig. in conseguenza alle operazioni poste in essere sulla base degli ordini Parte_1
sottoscritti con firma contraffatta.
NEL MERITO: condannare la convenuta al risarcimento dei danni subiti dal sig. in Parte_1
conseguenza degli atti illeciti posti in essere dal sig. come descritti in atti e così Parte_2
quantificabili:
- € 27.474,52 per il danno patrimoniale diretto, ovvero quella diversa somma, maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia e/o di equità;
- € 19.955,64 per il danno da perdita di chance, ovvero quella diversa somma, maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia e/o di equità ;
- oltre al risarcimento dei conseguenti danni morali, da determinarsi nella misura che verrà ritenuta di giustizia e/o di equità;
- oltre accessori di legge dalla data della domanda al soddisfo.
IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e oneri di patrocinio del presente grado di giudizio”.
Per l'appellata Controparte_1
“IN VIA PRINCIPALE
1) Rigettare l'appello e le domande proposte dal sig. nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, perché inammissibili, infondate in fatto e in diritto e comunque indimostrate per tutti i motivi
[...] esposti in narrativa e per l'effetto confermare la sentenza n. 3685/2023 pronunciata dal Tribunale di
Torino in data 26 settembre 2023 ex adverso impugnata.
IN VIA SUBORDINATA
pagina 2 di 12 2) Nella remota e non creduta ipotesi di accoglimento, totale o parziale, dell'impugnativa avversaria, determinare gli effetti risarcitori in favore dell'appellante tenendo conto di tutti i rilievi e delle eccezioni sollevati nelle difese da con ogni conseguente statuizione in merito al Controparte_1
quantum debeatur.
IN VIA SUBORDINATA E RICONVENZIONALE
3) Nella remota e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avanzate dal sig.
, condannare il co-appellato sig. (C.F. ), a tenere Parte_1 Parte_2 C.F._6
mallevata e indenne per qualsivoglia importo la stessa fosse condannata a Controparte_1
versare in favore del sig. e, dunque, a risarcire a medesima i Parte_1 Controparte_1 danni di qualsivoglia natura da quest'ultima sofferti nella misura che risulterà in corso di causa o che, comunque, sarà ritenuta di equità ex art. 1226 cod. civ..
IN VIA ISTRUTTORIA
4) Respingere le istanze istruttorie avanzate dal sig. in quanto inammissibili e/o irrilevanti e, Parte_1 ove occorrer possa, ammettere all'interrogatorio formale del sig. sui CP_1 Parte_1
seguenti capitoli:
a) Vero che, dopo aver chiesto l'attivazione del servizio di internet banking in data 2 maggio 2006 come da documento n. 4 che le si rammostra, lei ha ricevuto da in busta chiusa presso CP_1
la sua residenza in Strada dei Lecci 13-2, Campoformido (UD) due buste contenenti rispettivamente: (i) il codice identificativo cliente e la security card, che le sono stati spediti da per posta CP_1
ordinaria il 10 maggio 2006 e (ii) il codice segreto, che è stato spedito da mediante CP_1
corriere SDA (traking n. 112520000217E) in data 13 luglio 2006?
b) Vero che lei ha eseguito un accesso alla sua pagina personale di home banking in data 3 agosto 2006
e in tale occasione ha personalizzato i suoi codici di accesso e li ha successivamente cambiati altre volte fino al 28 novembre 2008, quando ha cambiato i codici di accesso per l'ultima volta?
c) Vero che dal 3 agosto 2006 al 28 novembre 2008 ha utilizzato il servizio di internet banking fornito da CP_1
IN OGNI CASO
5) Con vittoria di onorari, spese e competenze del presente giudizio, oltre oneri accessori.”.
Per l'appellato sig. : Parte_2
“Nel merito : respingersi l'appello proposto da e confermarsi la sentenza di primo Parte_1
grado, eventualmente con diversa motivazione accertando la autenticità delle sottoscrizioni contestate dall'appellante e la conseguente infondatezza della domanda risarcitoria.
Spese del grado rifuse, gravate di spese generali, IVA e contributo previdenziale.
pagina 3 di 12 In via istruttoria : ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie reiterate dall'appellante in quanto inammissibili e superflue”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 8.05.2020 il sig. conveniva in giudizio Parte_1
cui aveva affidato sin dal 2006 la gestione del proprio patrimonio, riferendo che Controparte_1
la gli aveva assegnato quindi un consulente finanziario per guidarlo ed assisterlo nelle CP_1
operazioni di investimento, designando a tale incarico il sig. che, nel corso degli anni, Parte_2
aveva quindi proposto all'esponente diverse soluzioni di investimento e disinvestimento, che venivano accettate e ratificate dal cliente con la sottoscrizione dei vari moduli periodicamente sottopostigli.
Riferiva tuttavia che nel mese di ottobre 2008, esaminando i rendiconti della gestione inviati dalla egli aveva riscontrato indicazione di talune operazioni, sia di investimento, sia di CP_1
disinvestimento, mai autorizzate ed avvenute a sua totale insaputa, sicché con lettera in data 4.11.2008 egli aveva quindi richiesto a un estratto riassuntivo di tutte le operazioni effettuate, CP_1 nonché copia degli ordini dal luglio 2006 e, dall'esame della documentazione inoltratagli, aveva accertato che alcune operazioni erano state eseguite previa redazione e sottoscrizione di ordinativi da parte di soggetto diverso dal sig. . In data 17.2.2009 egli aveva perciò sporto denuncia- Parte_1
querela contro ignoti per i reati di cui agli artt. 485 e 640 c.p. ed infine, con lettera del 5.2.2009, aveva contestato i fatti riscontrati alla Banca. Part Con sentenza n. 1484 del 5.9.2015 del Tribunale di Udine il sig. veniva quindi riconosciuto responsabile dei reati contestatigli, ed in specie di aver contraffatto la sottoscrizione del sig. Parte_1 su alcuni mandati di acquisto o rimborso di titoli finanziari, pervenuti nel portafoglio dell'esponente a sua insaputa, in particolare quote dei fondi di investimento JPM Singapore e JPM Russia.
Assumeva l'esponente che le operazioni così compiute in relazione ai suddetti fondi di investimento gli avessero comportato quindi cospicue perdite. Chiedeva pertanto condannarsi la convenuta al CP_1
Part ristoro dei danni subiti in conseguenza degli illeciti compiuti dal sig. assumendo l'Istituto Part responsabile per i fatti posti in essere dal collaboratore esterno della convenuta, ex att. 1228 e
2049 c.c., nonché in forza del disposto di cui al comma 3 dell'art. 31 TUF, anche a prescindere dal dolo o dalla colpa del consulente, assumendo comprovati danni almeno pari ad € 27.474,52, solo con riferimento ai fondi di investimento JPM Singapore e JPM Russia, oltre a quelli ulteriori connessi al compimento di operazioni ulteriori, nonché danni conseguenti alla perdita della possibilità, da parte del sig. , di investire il proprio denaro in operazioni dallo stesso scelte, con rendimenti positivi e Parte_1
rischi inferiori. si costituiva nel giudizio contestando ogni avversa pretesa, assumendo prescritta Controparte_1
pagina 4 di 12 ogni pretesa attorea e comunque infondata l'avversa domanda risarcitoria, chiedendo di chiamare in Part causa il sig. per esserne manlevata.
Part Si costituiva quindi il sig. contestando fermamente di aver mai assunto comportamenti non corretti o finanche illeciti e lesivi nella gestione delle operazioni finanziarie affidategli per conto del sig.
, negando in specie di aver mai contraffatto o altrimenti falsificato sottoscrizioni del cliente, Parte_1
chiedendo quindi rigettarsi ogni avversa pretesa.
Con sentenza n. 3685/2023 in data 26.09.2023 il Tribunale di Torino, qualificato in termini di responsabilità extracontrattuale ex artt. 1228 cc, 2049 cc e 31 Tuf il titolo della pretesa risarcitoria invocata dall'attore per il ristoro dei danni subiti in conseguenza dei fatti illeciti posti in essere dal terzo chiamato, quale consulente finanziario, quantificati, in sede di precisazione delle conclusioni, in complessivi € 47.430,16, di cui € 27.474,52 per danno patrimoniale diretto ed € 19.955,64 per danno da perdita di chance, oltre al danno morale, la riteneva perciò prescritta ex art. 2947, comma I, c.c., rilevando in specie come la responsabilità fatta valere dall'attore abbia natura extracontrattuale, avendo egli fatto esclusivamente riferimento a comportamenti del consulente finanziario, che avrebbe contraffatto la sua firma “su alcuni mandati di acquisto o di rimborso di titoli finanziari”, senza allegare specifiche condotte relative a una responsabilità diretta della ex artt. 21 e 23 Tuf. CP_1
Rigettava quindi ogni pretesa attorea, condannando il sig. al pagamento delle spese Parte_1
Part processuali in favore della convenuta e del sig. chiamato in causa. CP_1
Avverso la predetta sentenza ha promosso appello il sig. , lamentando, con primo Parte_1
motivo di gravame, che il Tribunale di Torino, sul presupposto – peraltro erroneo - che la responsabilità invocata sia di natura extracontrattuale, abbia ritenuto perciò prescritto il diritto azionato, essendo la domanda di mediazione intervenuta in data 25.8.2014, oltre cinque anni dopo l'ultima lettera di denuncia dei fatti inviata alla Banca con raccomandata in data 5.2.2009. Rileva infatti che, anche ammesso che la responsabilità invocata sia di natura extracontrattuale ex art. 2049 c.c., il relativo diritto non sarebbe comunque prescritto ex art. 2947, comma III, c.c., secondo cui “se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica
Part anche all'azione civile”. In specie, sino alla pubblicazione del DLgs 7/2016, i fatti contestati al sig. erano previsti dalla legge come reato e, pertanto, sino a tale data, vigeva per gli stessi il disposto richiamato, dovendosi perciò ritenere che, in relazione ai fatti costituenti già reato di cui all'art. 485
c.p., dalla data di commissione del 5.6.2008 alla data di proposizione della domanda di mediazione
(25.8.2014), i termini di prescrizione ex art. 2947 c. 3 c.c. non fossero ancora decorsi, non soltanto nei confronti dell'autore materiale del reato, ma anche nei confronti di CP_1
Lamenta altresì l'appellante, con secondo motivo di gravame, che erroneamente il Tribunale abbia pagina 5 di 12 qualificato la domanda risarcitoria promossa nei confronti della Banca convenuta a titolo di responsabilità extracontrattuale, evidenziando come il disposto ex art. 31 comma TUF ponga in effetti a carico dell'intermediario la responsabilità solidale per i danni arrecati a terzi dal consulente finanziario, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità penale, sul presupposto della mera sussistenza di una connessione tra l'esercizio delle mansioni affidate al promotore ed il danno da questi arrecato all'investitore, definita quale “occasionalità necessaria”. Assume quindi in specie pacifico che l'esponente intrattenesse rapporti di conto corrente e deposito titoli con con cui CP_1
Part pertanto sussisteva il rapporto contrattuale in cui si è poi inserito il sig. quale collaboratore della stessa, assumendo perciò che la convenuta sia chiamata a rispondere a titolo contrattuale dei CP_1
Part danni da lui subiti in conseguenza del fatto illecito posto in essere dal proprio in forza del nesso di
“occasionalità necessaria” fra le mansioni a questi affidate ed il pregiudizio riportato dal sig. , Parte_1
nel contesto dei rapporti contrattuali intercorrenti fra attore e convenuta.
Evidenzia peraltro come l'esponente abbia in effetti sin dall'atto di citazione invocato l'applicabilità dell'art. 1228 c.c., secondo cui il debitore che, nell'adempimento dell'obbligazione, si avvale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, contestando sia necessario, per invocare la responsabilità contrattuale, “allegare specifiche condotte relative ad una responsabilità diretta della banca“, come erroneamente assunto dal Tribunale.
L'appellante chiede pertanto accogliersi le conclusioni già rassegnate in primo grado, rinnovando altresì le istanze istruttorie formulate nel primo giudizio.
Si è costituita nel gravame , eccependo in via preliminare la manifesta Controparte_1 infondatezza ed inammissibilità dell'avversa impugnazione. Nel merito assume comunque inammissibile il primo motivo di gravame ex adverso formulato, non avendo l'attore mai invocato in primo grado l'applicazione del disposto ex art. 2947, III comma c.c. Assume peraltro infondata ogni doglianza in merito alla declaratoria di prescrizione della pretesa attorea di cui alla sentenza impugnata, risultando prevista ex art. 3 del D. Lgs. n. 7/2016 l'applicabilità del solo disposto ex art. 2947, comma
I, c.c. ai fatti integranti illeciti depenalizzati. Rileva peraltro come essa sia rimasta del tutto estranea al
Part processo penale esperito a carico del sig. avendo appreso solo nel 2018 – allorché la condotta
Part addebitata al sig. era stata già depenalizzata - che le pretese risarcitorie del sig. si Parte_1
Part fondavano sul reato di falsità in scrittura privata contestato al sig. per falsificazione di sottoscrizioni dell'attore apposte su ordini di investimento o disinvestimento di titoli. Assume comunque inapplicabile il dettato ex art. 2947, comma III, c.c. nei confronti di condebitore solidale per fatto costituente unicamente illecito civile. Lamenta inoltre che l'appellante abbia sempre sottaciuto nel Part giudizio di aver già ottenuto in sede civile dal sig. il pagamento di un ristoro di € 10.000,00 per i pagina 6 di 12 medesimi danni contestati in questa sede e rivendicati anche nei confronti dell'esponente.
La Banca appellata contesta altresì il secondo avverso motivo di gravame, evidenziando come il sig.
, pur richiamando nella domanda risarcitoria promossa in primo grado anche il disposto ex art. Parte_1
1228 c.c., non abbia mai allegato a fondamento della propria pretesa l'inadempimento di uno specifico contratto tra quelli in essere con la né una specifica condotta inadempiente imputabile, pure in CP_1 via indiretta, anche alla stessa, contestando perciò che l'attore abbia mai in effetti invocato una CP_1 responsabilità diretta dell' . CP_3
In via subordinata, nel denegato caso di riforma della pronuncia di intervenuta prescrizione di ogni pretesa attorea, la Banca appellata ne contesta nel merito la fondatezza, evidenziando come dalla
C.T.U. esperita nel giudizio sia emersa infine l'autenticità di tutte le sottoscrizioni pure disconosciute dal sig. . Si oppone infine all'accoglimento delle istanze istruttorie ribadite dall'appellante in Parte_1 sede di gravame, eccependone l'inammissibilità ed irrilevanza.
Chiede pertanto confermarsi integralmente la sentenza impugnata o, in subordine, limitarsi la propria
Part responsabilità nei limiti di quanto effettivamente dovuto, con manleva comunque del sig. in suo favore;
con vittoria delle spese del giudizio.
Si è costituito nel gravame anche il sig. ribadendo le allegazioni già svolte nel Parte_2
primo giudizio, contestando quindi di aver mai commesso alcuna irregolarità nella gestione del portafoglio del cliente sig. . Conferma peraltro di aver già corrisposto all'odierno appellante, Parte_1
in esito ad opposizione a decreto ingiuntivo, da lui stesso richiesto, a seguito di intervenuta assoluzione in sede penale per sopraggiunta depenalizzazione del fatto ascrittogli, per la restituzione della provvisionale di € 5.000,00 in precedenza versata al sig. , la somma di € 10.000,00 a titolo di Parte_1
ristoro per i fatti oggetti del presente giudizio, come tale richiesta dal stesso a tacitazione di Parte_1
ogni danno conseguente, assumendo perciò che egli non possa più legittimamente vantare alcuna ulteriore pretesa per i medesimi fatti, contestando comunque in merito la fondatezza della stessa domanda di ristoro. Chiede pertanto confermarsi integralmente la sentenza impugnata, con vittoria delle spese del gravame, opponendosi all'accoglimento delle istanze istruttorie rinnovate dall'appellante.
Rigettate le istanze istruttorie reiterate dall'appellante, il Consigliere istruttore formulava proposta conciliativa alle parti, che veniva tuttavia respinta dalle appellate.
La causa veniva quindi rimessa in decisione e, dopo il deposito delle difese di rito, perviene infine dinanzi al Collegio.
Pregiudiziale e virtualmente assorbente, ove fondato, merita preventiva disamina il secondo dei motivi di gravame formulati dall'odierno appellante, che non può ritenersi, tuttavia, meritevole di pagina 7 di 12 accoglimento.
Risulta infatti che nell'atto introduttivo del giudizio promosso in primo grado l'attore, premesso che;
“a decorrere dal mese di luglio 2006 l'esponente affidava la gestione del proprio patrimonio alla
[...]
; la convenuta assegnava al cliente un consulente finanziario per CP_4 Parte_1
l'ottimizzazione di tale patrimonio, nella persona del sig. , nato ad [...], il Parte_2
Part 25.3.1964; il sig. nel corso degli anni, proponeva all'esponente diverse soluzioni di investimento e disinvestimento, che venivano accettate/ratificate dal cliente con la sottoscrizione dei vari moduli periodicamente sottopostigli”;
ha quindi laconicamente allegato a fondamento della pretesa creditoria svolta che, avendo richiesto alla documentazione relativa alle operazioni di investimento/disinvestimento compiute, CP_1
“dall'esame di tale documentazione l'esponente poteva accertare che alcune operazioni erano state eseguite previa redazione e sottoscrizione di ordinativi da parte di soggetto diverso dal sig.
, tanto che in data 17.2.2009 veniva pertanto depositata denuncia-querela contro ignoti per i Parte_1
reati di cui agli artt. 485 e 640 c.p. ( v. atto di citazione in primo grado, pagg. 1e 2, alle “premesse in fatto”).
L'attore ha quindi argomentato la propria pretesa, precisando che “l'esponente rivendica con il presente Part atto, il risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza del fatto illecito posto in essere dal siano tali danni di natura diretta, che di natura indiretta.
Part La convenuta è infatti responsabile per i fatti posti in essere dal come sopra descritti ed accertati giudizialmente, ex artt. 1228 e 2049 c.c., posto che il predetto, collaboratore esterno della convenuta, ha posto in essere una condotta dolosa di cui deve rispondere il debitore/committente, ovverosia la banca con cui intratteneva il rapporto l'esponente”.
Solo in prima memoria depositata ex art. 183, comma VI, c.p.c., a fronte dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla Banca in sede di costituzione, il sig. ha integrato la propria domanda, Parte_1
contestando possa ritenersi “pacifico che la responsabilità che l'attore evoca in capo alla Banca ha natura extracontrattuale“ come allegato dalla Banca convenuta, assumendo semmai “pacifico il contrario, posto che in atto di citazione vengono espressamente menzionati gli artt. 1228 e 2049 c.c., nonché il comma 3 dell'art. 31 TUF.”, ed aggiungendo che, per consolidato orientamento della
Suprema Corte, nel caso di danno causato dall'intermediario finanziario, sussiste la responsabilità solidale di natura contrattuale della banca che crea il rapporto (deposito titoli, conto corrente) sul quale poggia l'operazione (Cass. 18928/2017).
Orbene, è di tutta evidenza che fra l'odierno appellante e la sussistessero rapporti Controparte_1
Part contrattuali e la stessa ha documentato di aver stipulato con il sig. un contratto di agenzia, CP_1
pagina 8 di 12 nondimeno la pretesa risarcitoria attorea, alla luce dei fatti dedotti a fondamento e del titolo invocato –
e quindi della causa petendi – non può che qualificarsi, anche alla luce della stessa giurisprudenza invocata dal sig. , in termini di responsabilità extracontrattuale, poiché il sig. , anche Parte_1 Parte_1 negli atti difensivi successivi all'atto introduttivo, non ha in effetti mai dedotto o lamentato condotte colpose e lesive della stessa tali da giustificare una pretesa risarcitoria contrattuale nei suoi CP_1
confronti.
Ed infatti, secondo principi ormai da tempo chiariti dalla Suprema Corte in materia, “la norma già contenuta nell'abrogato art. 5, comma 4, della legge n. 1 del 1991 (recante la disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare) e successivamente riformulata nell'art.31, comma 3, del d.lgs. n. 58 del
1998 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), pone a carico dell'intermediario la responsabilità solidale per i danni arrecati a terzi dal promotore finanziario nello svolgimento delle incombenze affidategli, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.
Il fondamento di questa responsabilità va ravvisato, per un verso, nel rilievo che l'agire del promotore è uno degli strumenti dei quali l'intermediario si avvale nell'organizzazione della propria impresa, traendone benefici ai quali è ragionevole far corrispondere i rischi, in ossequio al principio ubi commoda ibi et incommoda; per altro verso, nell'esigenza di offrire un'adeguata garanzia ai destinatari delle offerte fuori sede loro rivolte dall'intermediario per il tramite del promotore, giacché appunto per le caratteristiche di questo genere di offerte la buona fede dei clienti può più facilmente esserne sorpresa e aggirata (Cass. 04/03/2014, n. 5020)” ( Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 7533 del 2018, pagg.
9 e 10 in motivazione ).
E, dunque, “presupposto della responsabilità dell'intermediario è la sussistenza di una connessione tra l'esercizio delle mansioni affidate al promotore finanziario e il danno da questi arrecato all'investitore, che la giurisprudenza di questa Corte inquadra nell'ampio significato del nesso di "occasionalità necessaria", con ciò evidenziando la relazione di continuità tra la norma speciale contenuta nel testo unico della finanza e la disposizione generale sulla responsabilità dei preponenti di cui all'art. 2049 c.c.
(Cass. 22/10/2004, n. 20588; Cass. 13/12/2007, n. 26172; Cass. 31/07/2017, n. 18928).
La norma esclude, nella sostanza, che il comportamento doloso del preposto interrompa il nesso causale fra l'esercizio delle incombenze ed il danno, ancorché tale comportamento costituisca reato e rivesta, quindi, particolare gravità. Di conseguenza, perché sussista la responsabilità del preponente,
è necessario (e sufficiente) che le attività svolte dal preposto abbiano determinato semplicemente una situazione tale da agevolare o comunque rendere possibile il comportamento produttivo di danno, restando irrilevante che il preposto abbia superato i limiti delle mansioni o incombenze
pagina 9 di 12 affidategli od abbia agito con dolo o per finalità strettamente personali. Anche in questi casi, infatti, occorre accertare se l'esistenza del rapporto di preposizione abbia istituito quel nesso di occasionalità necessaria fra l'esercizio delle incombenze e il verificarsi del danno, su cui si fonda la responsabilità indiretta della preponente intermediaria (Cass. 04/03/2014, n. 5020)”. ( ibidem ).
E, dunque, “la responsabilità dell'istituto di credito che agisce come intermediario finanziario autorizzato per il fatto illecito del suo promotore si fonda sull'art. 31, terzo comma, del d.lgs. n. 58 del 1998, in forza del quale il soggetto abilitato allo svolgimento dei servizi e delle attività di investimento è solidalmente responsabile dei danni arrecati ai terzi dal promotore finanziario, nel periodo in cui questi ha agito appunto quale promotore sulla base del rapporto contrattuale in essere con la banca. La responsabilità dell'istituto di credito, di cui al menzionato art. 31, terzo comma, costituisce applicazione del generale principio di cui all'art. 2049 c.c.. Perché lo stesso possa operare questa Corte ha più volte affermato che non è necessario altro che il rapporto di occasionalità necessaria tra la condotta antigiuridica posta in essere dall'agente o promotore e le incombenze che gli erano state affidate dal preponente o intermediario finanziario autorizzato. Ciò significa, come chiarisce la corte d'appello, che non è richiesto un nesso di causalità fra l'incarico e il danno al terzo, ma è sufficiente che le mansioni affidate dal proponente o committente abbiano determinato una situazione tale da agevolare o rendere possibile il fatto illecito e l'evento dannoso, anche se l'agente abbia operato al di là dei limiti delle sue incombenze e perfino, come pure è stato precisato, trasgredendo gli ordini ricevuti e con dolo (Cass. n. 4951 del 2002)” ( Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n.
18612 del 2015 ).
Per contro “la previsione di cui all'art. 23, comma 6, del d.lgs. n. 58 del 1998, che pone a carico del soggetto abilitato all'esercizio dell'attività di intermediazione mobiliare «l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta», riguarda esclusivamente il giudizio di risarcimento del danno che il cliente abbia promosso a titolo di responsabilità contrattuale, sicché non si applica nel giudizio con il quale il danneggiato intende far valere la responsabilità extracontrattuale dell'intermediario per fatto altrui” ( Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 16616 del 08/08/2016 ).
Dunque “gli artt. 21 e 23, comma sesto, T.U.F., si riferiscono ai comportamenti imputabili in via diretta ai soggetti abilitati ivi contemplati - vale a dire, per quanto qui rileva, alle società di intermediazione mobiliare ed alle banche- dato che solo rispetto alla responsabilità diretta si può porre la questione, risolta appunto dall'art. 23, della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta”
(… ); tuttavia, “qualora, poi, risulti necessario accertare la responsabilità contrattuale dell'intermediario finanziario per danni subiti dall'investitore, questa Corte - facendo applicazione specifica della regola generale che fa gravare sull'attore l'onere della mera allegazione pagina 10 di 12 dell'inadempimento della controparte (cfr. Cass. S.U. n. 13533/2001 e giurisprudenza successiva)- così ritiene disciplinato il riparto dell'onere della prova: l'investitore deve soltanto allegare
l'inadempimento delle obbligazioni specificamente poste a carico della controparte, nonché fornire la prova del danno e del nesso di causalità tra questo e l'inadempimento, anche sulla base di presunzioni;
l'intermediario finanziario deve provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte, e, sotto il profilo soggettivo, di avere agito con la specifica diligenza richiesta” ( Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 18928 del 31/07/2017 ).
In specie, nel laconico atto di citazione promosso dal sig. , l'attore non ha mai allegato Parte_1
Part alcun inadempimento specifico del promotore finanziario sig. né della stessa, ma ha chiesto CP_1 unicamente “il risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza del fatto illecito posto in essere dal Part
siano tali danni di natura diretta, che di natura indiretta”, invocando così apertamente – ed esclusivamente – la responsabilità extracontrattuale del promotore stesso e quella indiretta, ex art. 31
TUF della stessa, a nulla rilevando il mero richiamo del disposto normativo ex art. 1228 CP_1
unitamente al dettato ex art. 2049 c.c.
Dovendosi qualificare, dunque, la domanda attorea quale istanza di risarcimento extracontrattuale, deve esaminarsi anche, ai fini del decidere, il primo motivo di gravame formulato dal sig. , nel rilevare che la propria pretesa non potrebbe ritenersi comunque prescritta in Parte_1
applicazione del dettato ex art. 2947, comma III, c.c., posto che solo in forza del dettato ex art. 1 del D.
Lgs. n. 7/2016, a seguito di abrogazione dell'art. 485 c.p., l'illecito penale già accertato a carico del Part sig. con sentenza del Tribunale di Udine pur non passata in giudicato ( v. doc. n. 6 di parte attrice in primo grado ) è stato quindi depenalizzato;
assume infatti che “alla data di proposizione della domanda di mediazione (25.8.2014), la prescrizione ex art. 2947 c. 3 c.c. non era ancora decorsa”.
L'assunto si appalesa con ogni evidenza infondato, benché il motivo di gravame così posto debba ritenersi comunque ammissibile, anche se mai, nel corso del primo giudizio, l'odierno appellante aveva in effetti invocato il più ampio termine di prescrizione ex art. 2947, comma III, c.c.
Ed infatti “l'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l'inerzia del titolare, senza che rilevi l'erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte” ( Cass. Civ. .Sez. L - , Ordinanza n. 30303 del 27/10/2021 ).
Anche tale motivo risulta però infondato.
Nel disporre infatti la depenalizzazione dell'illecito di falsità in scrittura privata, contestato ed accertato Part a carico del sig. con la pronuncia innanzi richiamata, il legislatore ha infatti espressamente pagina 11 di 12 previsto, ex art. 3 del D. Lgs. n. 7/2016, che “i fatti previsti dall'articolo seguente” – tra cui l'illecito ora civile di cui all'art. 4, comma IV, già punito ex art. 485 c.p. – “se dolosi, obbligano, oltre che alle restituzioni e al risarcimento del danno secondo le leggi civili, anche al pagamento della sanzione pecuniaria civile ivi stabilita” ( norma richiamata, comma I ).
E tuttavia “si osserva la disposizione di cui all'articolo 2947, primo comma, del codice civile” ( comma
II ). E, dunque, il termine di prescrizione per l'azione risarcitoria relativa a detti illeciti resta comunque quinquennale, poiché, ex art. 12 del medesimo D. Lgs. n. 7/2016, recante “disposizioni transitorie”, “le disposizioni relative alle sanzioni pecuniarie civili del presente decreto si applicano anche ai fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore dello stesso, salvo che il procedimento penale sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili”.
Addivenendosi pertanto ad integrale rigetto dell'impugnazione in esame, anche le spese del gravame di entrambe le parti appellate seguono la piena soccombenza dell'appellante, sig. , e Parte_1
si liquidano come da dispositivo in applicazione di valori medi dei parametri normativi in vigore e di cui al D.M. n. 55/2014 come attualmente in vigore, avuto riguardo al valore della controversia, alla sua media complessità ed all'attività difensiva concretamente svolta dalle parti nel giudizio, che ha comportato pieno svolgimento delle fasi di studio della controversia, introduttiva e di decisione, esclusa invece ogni attività istruttoria.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 l'appellante è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata, n. 3685/2023 depositata in data 26.09.2023 dal Tribunale di Torino;
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della
[...]
in persona del legale rappresentante, e del sig. , che si liquidano, per Controparte_1 Parte_2
ciascuno degli appellati, € 6.946,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA come per legge;
3) Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di parte appellante.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 23/07/2025
Il Consigliere est Il Presidente
Dott.ssa Anna Bonfilio Dott.ssa Rossana Zappasodi
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rossana Zappasodi Presidente dott.ssa Anna Bonfilio Consigliere Relatore dott. Francesco Rizzi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1334/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MANZOLI STEFANO Parte_1 C.F._1
e dell'avv. VERDUCI GIUSEPPINA ( ) VIA CIALDINI, 36 10138 TORINO, C.F._2
elettivamente domiciliato in VIA CIALDINI, 36 10138 TORINO presso il difensore avv. MANZOLI
STEFANO appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SOLA ANDREA e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. CROCE BERMONDI EUGENIA ( ) VIALE SOLFERINO, 20 43100 C.F._3
PARMA; AD HE ( ) Indirizzo Telematico;
C.F._4 CP_2
( ) VIA DEL LAURO, 7 20121 MILANO, elettivamente
[...] C.F._5
domiciliato in CORSO MONTEVECCHIO 50 10128 TORINO presso il difensore avv. SOLA
ANDREA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CONTI MAURIZIO , Parte_2 C.F._6
elettivamente domiciliato in VIA CRISPI, 55 33100 UDINE presso il difensore avv. CONTI
MAURIZIO appellati
Udienza ex artt. 352 e 127ter c.p.c. in data 3.07.2025
pagina 1 di 12 OGGETTO: risarcimento danni da illecito
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.am Corte d'Appello di Torino, contrariis reiectis,
- in totale riforma della sentenza n. 3685/2023 emessa dal Tribunale di Torino in data 26.9.2023 e notificata in data 12.10.2023 da parte di ed in data 13.10.2023 da parte di;
CP_1 Parte_2
IN VIA ISTRUTTORIA:
- ammettere la prova per interpello e testi sui capitoli di prova dedotti nella seconda memoria di cui all'art. 183 comma 6 cpc;
- disporre la rinnovazione della disposta CTU stanti le gravi carenze delle medesima per i motivi esposti all'udienza del 13.4.2022 nonché nell'istanza di revoca dell'ordinanza del 23.5.2022;
- disporre necessitando perizia contabile volta a determinare l'importo delle perdite subite dal patrimonio del sig. in conseguenza alle operazioni poste in essere sulla base degli ordini Parte_1
sottoscritti con firma contraffatta.
NEL MERITO: condannare la convenuta al risarcimento dei danni subiti dal sig. in Parte_1
conseguenza degli atti illeciti posti in essere dal sig. come descritti in atti e così Parte_2
quantificabili:
- € 27.474,52 per il danno patrimoniale diretto, ovvero quella diversa somma, maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia e/o di equità;
- € 19.955,64 per il danno da perdita di chance, ovvero quella diversa somma, maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia e/o di equità ;
- oltre al risarcimento dei conseguenti danni morali, da determinarsi nella misura che verrà ritenuta di giustizia e/o di equità;
- oltre accessori di legge dalla data della domanda al soddisfo.
IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e oneri di patrocinio del presente grado di giudizio”.
Per l'appellata Controparte_1
“IN VIA PRINCIPALE
1) Rigettare l'appello e le domande proposte dal sig. nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, perché inammissibili, infondate in fatto e in diritto e comunque indimostrate per tutti i motivi
[...] esposti in narrativa e per l'effetto confermare la sentenza n. 3685/2023 pronunciata dal Tribunale di
Torino in data 26 settembre 2023 ex adverso impugnata.
IN VIA SUBORDINATA
pagina 2 di 12 2) Nella remota e non creduta ipotesi di accoglimento, totale o parziale, dell'impugnativa avversaria, determinare gli effetti risarcitori in favore dell'appellante tenendo conto di tutti i rilievi e delle eccezioni sollevati nelle difese da con ogni conseguente statuizione in merito al Controparte_1
quantum debeatur.
IN VIA SUBORDINATA E RICONVENZIONALE
3) Nella remota e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avanzate dal sig.
, condannare il co-appellato sig. (C.F. ), a tenere Parte_1 Parte_2 C.F._6
mallevata e indenne per qualsivoglia importo la stessa fosse condannata a Controparte_1
versare in favore del sig. e, dunque, a risarcire a medesima i Parte_1 Controparte_1 danni di qualsivoglia natura da quest'ultima sofferti nella misura che risulterà in corso di causa o che, comunque, sarà ritenuta di equità ex art. 1226 cod. civ..
IN VIA ISTRUTTORIA
4) Respingere le istanze istruttorie avanzate dal sig. in quanto inammissibili e/o irrilevanti e, Parte_1 ove occorrer possa, ammettere all'interrogatorio formale del sig. sui CP_1 Parte_1
seguenti capitoli:
a) Vero che, dopo aver chiesto l'attivazione del servizio di internet banking in data 2 maggio 2006 come da documento n. 4 che le si rammostra, lei ha ricevuto da in busta chiusa presso CP_1
la sua residenza in Strada dei Lecci 13-2, Campoformido (UD) due buste contenenti rispettivamente: (i) il codice identificativo cliente e la security card, che le sono stati spediti da per posta CP_1
ordinaria il 10 maggio 2006 e (ii) il codice segreto, che è stato spedito da mediante CP_1
corriere SDA (traking n. 112520000217E) in data 13 luglio 2006?
b) Vero che lei ha eseguito un accesso alla sua pagina personale di home banking in data 3 agosto 2006
e in tale occasione ha personalizzato i suoi codici di accesso e li ha successivamente cambiati altre volte fino al 28 novembre 2008, quando ha cambiato i codici di accesso per l'ultima volta?
c) Vero che dal 3 agosto 2006 al 28 novembre 2008 ha utilizzato il servizio di internet banking fornito da CP_1
IN OGNI CASO
5) Con vittoria di onorari, spese e competenze del presente giudizio, oltre oneri accessori.”.
Per l'appellato sig. : Parte_2
“Nel merito : respingersi l'appello proposto da e confermarsi la sentenza di primo Parte_1
grado, eventualmente con diversa motivazione accertando la autenticità delle sottoscrizioni contestate dall'appellante e la conseguente infondatezza della domanda risarcitoria.
Spese del grado rifuse, gravate di spese generali, IVA e contributo previdenziale.
pagina 3 di 12 In via istruttoria : ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie reiterate dall'appellante in quanto inammissibili e superflue”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 8.05.2020 il sig. conveniva in giudizio Parte_1
cui aveva affidato sin dal 2006 la gestione del proprio patrimonio, riferendo che Controparte_1
la gli aveva assegnato quindi un consulente finanziario per guidarlo ed assisterlo nelle CP_1
operazioni di investimento, designando a tale incarico il sig. che, nel corso degli anni, Parte_2
aveva quindi proposto all'esponente diverse soluzioni di investimento e disinvestimento, che venivano accettate e ratificate dal cliente con la sottoscrizione dei vari moduli periodicamente sottopostigli.
Riferiva tuttavia che nel mese di ottobre 2008, esaminando i rendiconti della gestione inviati dalla egli aveva riscontrato indicazione di talune operazioni, sia di investimento, sia di CP_1
disinvestimento, mai autorizzate ed avvenute a sua totale insaputa, sicché con lettera in data 4.11.2008 egli aveva quindi richiesto a un estratto riassuntivo di tutte le operazioni effettuate, CP_1 nonché copia degli ordini dal luglio 2006 e, dall'esame della documentazione inoltratagli, aveva accertato che alcune operazioni erano state eseguite previa redazione e sottoscrizione di ordinativi da parte di soggetto diverso dal sig. . In data 17.2.2009 egli aveva perciò sporto denuncia- Parte_1
querela contro ignoti per i reati di cui agli artt. 485 e 640 c.p. ed infine, con lettera del 5.2.2009, aveva contestato i fatti riscontrati alla Banca. Part Con sentenza n. 1484 del 5.9.2015 del Tribunale di Udine il sig. veniva quindi riconosciuto responsabile dei reati contestatigli, ed in specie di aver contraffatto la sottoscrizione del sig. Parte_1 su alcuni mandati di acquisto o rimborso di titoli finanziari, pervenuti nel portafoglio dell'esponente a sua insaputa, in particolare quote dei fondi di investimento JPM Singapore e JPM Russia.
Assumeva l'esponente che le operazioni così compiute in relazione ai suddetti fondi di investimento gli avessero comportato quindi cospicue perdite. Chiedeva pertanto condannarsi la convenuta al CP_1
Part ristoro dei danni subiti in conseguenza degli illeciti compiuti dal sig. assumendo l'Istituto Part responsabile per i fatti posti in essere dal collaboratore esterno della convenuta, ex att. 1228 e
2049 c.c., nonché in forza del disposto di cui al comma 3 dell'art. 31 TUF, anche a prescindere dal dolo o dalla colpa del consulente, assumendo comprovati danni almeno pari ad € 27.474,52, solo con riferimento ai fondi di investimento JPM Singapore e JPM Russia, oltre a quelli ulteriori connessi al compimento di operazioni ulteriori, nonché danni conseguenti alla perdita della possibilità, da parte del sig. , di investire il proprio denaro in operazioni dallo stesso scelte, con rendimenti positivi e Parte_1
rischi inferiori. si costituiva nel giudizio contestando ogni avversa pretesa, assumendo prescritta Controparte_1
pagina 4 di 12 ogni pretesa attorea e comunque infondata l'avversa domanda risarcitoria, chiedendo di chiamare in Part causa il sig. per esserne manlevata.
Part Si costituiva quindi il sig. contestando fermamente di aver mai assunto comportamenti non corretti o finanche illeciti e lesivi nella gestione delle operazioni finanziarie affidategli per conto del sig.
, negando in specie di aver mai contraffatto o altrimenti falsificato sottoscrizioni del cliente, Parte_1
chiedendo quindi rigettarsi ogni avversa pretesa.
Con sentenza n. 3685/2023 in data 26.09.2023 il Tribunale di Torino, qualificato in termini di responsabilità extracontrattuale ex artt. 1228 cc, 2049 cc e 31 Tuf il titolo della pretesa risarcitoria invocata dall'attore per il ristoro dei danni subiti in conseguenza dei fatti illeciti posti in essere dal terzo chiamato, quale consulente finanziario, quantificati, in sede di precisazione delle conclusioni, in complessivi € 47.430,16, di cui € 27.474,52 per danno patrimoniale diretto ed € 19.955,64 per danno da perdita di chance, oltre al danno morale, la riteneva perciò prescritta ex art. 2947, comma I, c.c., rilevando in specie come la responsabilità fatta valere dall'attore abbia natura extracontrattuale, avendo egli fatto esclusivamente riferimento a comportamenti del consulente finanziario, che avrebbe contraffatto la sua firma “su alcuni mandati di acquisto o di rimborso di titoli finanziari”, senza allegare specifiche condotte relative a una responsabilità diretta della ex artt. 21 e 23 Tuf. CP_1
Rigettava quindi ogni pretesa attorea, condannando il sig. al pagamento delle spese Parte_1
Part processuali in favore della convenuta e del sig. chiamato in causa. CP_1
Avverso la predetta sentenza ha promosso appello il sig. , lamentando, con primo Parte_1
motivo di gravame, che il Tribunale di Torino, sul presupposto – peraltro erroneo - che la responsabilità invocata sia di natura extracontrattuale, abbia ritenuto perciò prescritto il diritto azionato, essendo la domanda di mediazione intervenuta in data 25.8.2014, oltre cinque anni dopo l'ultima lettera di denuncia dei fatti inviata alla Banca con raccomandata in data 5.2.2009. Rileva infatti che, anche ammesso che la responsabilità invocata sia di natura extracontrattuale ex art. 2049 c.c., il relativo diritto non sarebbe comunque prescritto ex art. 2947, comma III, c.c., secondo cui “se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica
Part anche all'azione civile”. In specie, sino alla pubblicazione del DLgs 7/2016, i fatti contestati al sig. erano previsti dalla legge come reato e, pertanto, sino a tale data, vigeva per gli stessi il disposto richiamato, dovendosi perciò ritenere che, in relazione ai fatti costituenti già reato di cui all'art. 485
c.p., dalla data di commissione del 5.6.2008 alla data di proposizione della domanda di mediazione
(25.8.2014), i termini di prescrizione ex art. 2947 c. 3 c.c. non fossero ancora decorsi, non soltanto nei confronti dell'autore materiale del reato, ma anche nei confronti di CP_1
Lamenta altresì l'appellante, con secondo motivo di gravame, che erroneamente il Tribunale abbia pagina 5 di 12 qualificato la domanda risarcitoria promossa nei confronti della Banca convenuta a titolo di responsabilità extracontrattuale, evidenziando come il disposto ex art. 31 comma TUF ponga in effetti a carico dell'intermediario la responsabilità solidale per i danni arrecati a terzi dal consulente finanziario, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità penale, sul presupposto della mera sussistenza di una connessione tra l'esercizio delle mansioni affidate al promotore ed il danno da questi arrecato all'investitore, definita quale “occasionalità necessaria”. Assume quindi in specie pacifico che l'esponente intrattenesse rapporti di conto corrente e deposito titoli con con cui CP_1
Part pertanto sussisteva il rapporto contrattuale in cui si è poi inserito il sig. quale collaboratore della stessa, assumendo perciò che la convenuta sia chiamata a rispondere a titolo contrattuale dei CP_1
Part danni da lui subiti in conseguenza del fatto illecito posto in essere dal proprio in forza del nesso di
“occasionalità necessaria” fra le mansioni a questi affidate ed il pregiudizio riportato dal sig. , Parte_1
nel contesto dei rapporti contrattuali intercorrenti fra attore e convenuta.
Evidenzia peraltro come l'esponente abbia in effetti sin dall'atto di citazione invocato l'applicabilità dell'art. 1228 c.c., secondo cui il debitore che, nell'adempimento dell'obbligazione, si avvale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, contestando sia necessario, per invocare la responsabilità contrattuale, “allegare specifiche condotte relative ad una responsabilità diretta della banca“, come erroneamente assunto dal Tribunale.
L'appellante chiede pertanto accogliersi le conclusioni già rassegnate in primo grado, rinnovando altresì le istanze istruttorie formulate nel primo giudizio.
Si è costituita nel gravame , eccependo in via preliminare la manifesta Controparte_1 infondatezza ed inammissibilità dell'avversa impugnazione. Nel merito assume comunque inammissibile il primo motivo di gravame ex adverso formulato, non avendo l'attore mai invocato in primo grado l'applicazione del disposto ex art. 2947, III comma c.c. Assume peraltro infondata ogni doglianza in merito alla declaratoria di prescrizione della pretesa attorea di cui alla sentenza impugnata, risultando prevista ex art. 3 del D. Lgs. n. 7/2016 l'applicabilità del solo disposto ex art. 2947, comma
I, c.c. ai fatti integranti illeciti depenalizzati. Rileva peraltro come essa sia rimasta del tutto estranea al
Part processo penale esperito a carico del sig. avendo appreso solo nel 2018 – allorché la condotta
Part addebitata al sig. era stata già depenalizzata - che le pretese risarcitorie del sig. si Parte_1
Part fondavano sul reato di falsità in scrittura privata contestato al sig. per falsificazione di sottoscrizioni dell'attore apposte su ordini di investimento o disinvestimento di titoli. Assume comunque inapplicabile il dettato ex art. 2947, comma III, c.c. nei confronti di condebitore solidale per fatto costituente unicamente illecito civile. Lamenta inoltre che l'appellante abbia sempre sottaciuto nel Part giudizio di aver già ottenuto in sede civile dal sig. il pagamento di un ristoro di € 10.000,00 per i pagina 6 di 12 medesimi danni contestati in questa sede e rivendicati anche nei confronti dell'esponente.
La Banca appellata contesta altresì il secondo avverso motivo di gravame, evidenziando come il sig.
, pur richiamando nella domanda risarcitoria promossa in primo grado anche il disposto ex art. Parte_1
1228 c.c., non abbia mai allegato a fondamento della propria pretesa l'inadempimento di uno specifico contratto tra quelli in essere con la né una specifica condotta inadempiente imputabile, pure in CP_1 via indiretta, anche alla stessa, contestando perciò che l'attore abbia mai in effetti invocato una CP_1 responsabilità diretta dell' . CP_3
In via subordinata, nel denegato caso di riforma della pronuncia di intervenuta prescrizione di ogni pretesa attorea, la Banca appellata ne contesta nel merito la fondatezza, evidenziando come dalla
C.T.U. esperita nel giudizio sia emersa infine l'autenticità di tutte le sottoscrizioni pure disconosciute dal sig. . Si oppone infine all'accoglimento delle istanze istruttorie ribadite dall'appellante in Parte_1 sede di gravame, eccependone l'inammissibilità ed irrilevanza.
Chiede pertanto confermarsi integralmente la sentenza impugnata o, in subordine, limitarsi la propria
Part responsabilità nei limiti di quanto effettivamente dovuto, con manleva comunque del sig. in suo favore;
con vittoria delle spese del giudizio.
Si è costituito nel gravame anche il sig. ribadendo le allegazioni già svolte nel Parte_2
primo giudizio, contestando quindi di aver mai commesso alcuna irregolarità nella gestione del portafoglio del cliente sig. . Conferma peraltro di aver già corrisposto all'odierno appellante, Parte_1
in esito ad opposizione a decreto ingiuntivo, da lui stesso richiesto, a seguito di intervenuta assoluzione in sede penale per sopraggiunta depenalizzazione del fatto ascrittogli, per la restituzione della provvisionale di € 5.000,00 in precedenza versata al sig. , la somma di € 10.000,00 a titolo di Parte_1
ristoro per i fatti oggetti del presente giudizio, come tale richiesta dal stesso a tacitazione di Parte_1
ogni danno conseguente, assumendo perciò che egli non possa più legittimamente vantare alcuna ulteriore pretesa per i medesimi fatti, contestando comunque in merito la fondatezza della stessa domanda di ristoro. Chiede pertanto confermarsi integralmente la sentenza impugnata, con vittoria delle spese del gravame, opponendosi all'accoglimento delle istanze istruttorie rinnovate dall'appellante.
Rigettate le istanze istruttorie reiterate dall'appellante, il Consigliere istruttore formulava proposta conciliativa alle parti, che veniva tuttavia respinta dalle appellate.
La causa veniva quindi rimessa in decisione e, dopo il deposito delle difese di rito, perviene infine dinanzi al Collegio.
Pregiudiziale e virtualmente assorbente, ove fondato, merita preventiva disamina il secondo dei motivi di gravame formulati dall'odierno appellante, che non può ritenersi, tuttavia, meritevole di pagina 7 di 12 accoglimento.
Risulta infatti che nell'atto introduttivo del giudizio promosso in primo grado l'attore, premesso che;
“a decorrere dal mese di luglio 2006 l'esponente affidava la gestione del proprio patrimonio alla
[...]
; la convenuta assegnava al cliente un consulente finanziario per CP_4 Parte_1
l'ottimizzazione di tale patrimonio, nella persona del sig. , nato ad [...], il Parte_2
Part 25.3.1964; il sig. nel corso degli anni, proponeva all'esponente diverse soluzioni di investimento e disinvestimento, che venivano accettate/ratificate dal cliente con la sottoscrizione dei vari moduli periodicamente sottopostigli”;
ha quindi laconicamente allegato a fondamento della pretesa creditoria svolta che, avendo richiesto alla documentazione relativa alle operazioni di investimento/disinvestimento compiute, CP_1
“dall'esame di tale documentazione l'esponente poteva accertare che alcune operazioni erano state eseguite previa redazione e sottoscrizione di ordinativi da parte di soggetto diverso dal sig.
, tanto che in data 17.2.2009 veniva pertanto depositata denuncia-querela contro ignoti per i Parte_1
reati di cui agli artt. 485 e 640 c.p. ( v. atto di citazione in primo grado, pagg. 1e 2, alle “premesse in fatto”).
L'attore ha quindi argomentato la propria pretesa, precisando che “l'esponente rivendica con il presente Part atto, il risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza del fatto illecito posto in essere dal siano tali danni di natura diretta, che di natura indiretta.
Part La convenuta è infatti responsabile per i fatti posti in essere dal come sopra descritti ed accertati giudizialmente, ex artt. 1228 e 2049 c.c., posto che il predetto, collaboratore esterno della convenuta, ha posto in essere una condotta dolosa di cui deve rispondere il debitore/committente, ovverosia la banca con cui intratteneva il rapporto l'esponente”.
Solo in prima memoria depositata ex art. 183, comma VI, c.p.c., a fronte dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla Banca in sede di costituzione, il sig. ha integrato la propria domanda, Parte_1
contestando possa ritenersi “pacifico che la responsabilità che l'attore evoca in capo alla Banca ha natura extracontrattuale“ come allegato dalla Banca convenuta, assumendo semmai “pacifico il contrario, posto che in atto di citazione vengono espressamente menzionati gli artt. 1228 e 2049 c.c., nonché il comma 3 dell'art. 31 TUF.”, ed aggiungendo che, per consolidato orientamento della
Suprema Corte, nel caso di danno causato dall'intermediario finanziario, sussiste la responsabilità solidale di natura contrattuale della banca che crea il rapporto (deposito titoli, conto corrente) sul quale poggia l'operazione (Cass. 18928/2017).
Orbene, è di tutta evidenza che fra l'odierno appellante e la sussistessero rapporti Controparte_1
Part contrattuali e la stessa ha documentato di aver stipulato con il sig. un contratto di agenzia, CP_1
pagina 8 di 12 nondimeno la pretesa risarcitoria attorea, alla luce dei fatti dedotti a fondamento e del titolo invocato –
e quindi della causa petendi – non può che qualificarsi, anche alla luce della stessa giurisprudenza invocata dal sig. , in termini di responsabilità extracontrattuale, poiché il sig. , anche Parte_1 Parte_1 negli atti difensivi successivi all'atto introduttivo, non ha in effetti mai dedotto o lamentato condotte colpose e lesive della stessa tali da giustificare una pretesa risarcitoria contrattuale nei suoi CP_1
confronti.
Ed infatti, secondo principi ormai da tempo chiariti dalla Suprema Corte in materia, “la norma già contenuta nell'abrogato art. 5, comma 4, della legge n. 1 del 1991 (recante la disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare) e successivamente riformulata nell'art.31, comma 3, del d.lgs. n. 58 del
1998 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), pone a carico dell'intermediario la responsabilità solidale per i danni arrecati a terzi dal promotore finanziario nello svolgimento delle incombenze affidategli, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.
Il fondamento di questa responsabilità va ravvisato, per un verso, nel rilievo che l'agire del promotore è uno degli strumenti dei quali l'intermediario si avvale nell'organizzazione della propria impresa, traendone benefici ai quali è ragionevole far corrispondere i rischi, in ossequio al principio ubi commoda ibi et incommoda; per altro verso, nell'esigenza di offrire un'adeguata garanzia ai destinatari delle offerte fuori sede loro rivolte dall'intermediario per il tramite del promotore, giacché appunto per le caratteristiche di questo genere di offerte la buona fede dei clienti può più facilmente esserne sorpresa e aggirata (Cass. 04/03/2014, n. 5020)” ( Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 7533 del 2018, pagg.
9 e 10 in motivazione ).
E, dunque, “presupposto della responsabilità dell'intermediario è la sussistenza di una connessione tra l'esercizio delle mansioni affidate al promotore finanziario e il danno da questi arrecato all'investitore, che la giurisprudenza di questa Corte inquadra nell'ampio significato del nesso di "occasionalità necessaria", con ciò evidenziando la relazione di continuità tra la norma speciale contenuta nel testo unico della finanza e la disposizione generale sulla responsabilità dei preponenti di cui all'art. 2049 c.c.
(Cass. 22/10/2004, n. 20588; Cass. 13/12/2007, n. 26172; Cass. 31/07/2017, n. 18928).
La norma esclude, nella sostanza, che il comportamento doloso del preposto interrompa il nesso causale fra l'esercizio delle incombenze ed il danno, ancorché tale comportamento costituisca reato e rivesta, quindi, particolare gravità. Di conseguenza, perché sussista la responsabilità del preponente,
è necessario (e sufficiente) che le attività svolte dal preposto abbiano determinato semplicemente una situazione tale da agevolare o comunque rendere possibile il comportamento produttivo di danno, restando irrilevante che il preposto abbia superato i limiti delle mansioni o incombenze
pagina 9 di 12 affidategli od abbia agito con dolo o per finalità strettamente personali. Anche in questi casi, infatti, occorre accertare se l'esistenza del rapporto di preposizione abbia istituito quel nesso di occasionalità necessaria fra l'esercizio delle incombenze e il verificarsi del danno, su cui si fonda la responsabilità indiretta della preponente intermediaria (Cass. 04/03/2014, n. 5020)”. ( ibidem ).
E, dunque, “la responsabilità dell'istituto di credito che agisce come intermediario finanziario autorizzato per il fatto illecito del suo promotore si fonda sull'art. 31, terzo comma, del d.lgs. n. 58 del 1998, in forza del quale il soggetto abilitato allo svolgimento dei servizi e delle attività di investimento è solidalmente responsabile dei danni arrecati ai terzi dal promotore finanziario, nel periodo in cui questi ha agito appunto quale promotore sulla base del rapporto contrattuale in essere con la banca. La responsabilità dell'istituto di credito, di cui al menzionato art. 31, terzo comma, costituisce applicazione del generale principio di cui all'art. 2049 c.c.. Perché lo stesso possa operare questa Corte ha più volte affermato che non è necessario altro che il rapporto di occasionalità necessaria tra la condotta antigiuridica posta in essere dall'agente o promotore e le incombenze che gli erano state affidate dal preponente o intermediario finanziario autorizzato. Ciò significa, come chiarisce la corte d'appello, che non è richiesto un nesso di causalità fra l'incarico e il danno al terzo, ma è sufficiente che le mansioni affidate dal proponente o committente abbiano determinato una situazione tale da agevolare o rendere possibile il fatto illecito e l'evento dannoso, anche se l'agente abbia operato al di là dei limiti delle sue incombenze e perfino, come pure è stato precisato, trasgredendo gli ordini ricevuti e con dolo (Cass. n. 4951 del 2002)” ( Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n.
18612 del 2015 ).
Per contro “la previsione di cui all'art. 23, comma 6, del d.lgs. n. 58 del 1998, che pone a carico del soggetto abilitato all'esercizio dell'attività di intermediazione mobiliare «l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta», riguarda esclusivamente il giudizio di risarcimento del danno che il cliente abbia promosso a titolo di responsabilità contrattuale, sicché non si applica nel giudizio con il quale il danneggiato intende far valere la responsabilità extracontrattuale dell'intermediario per fatto altrui” ( Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 16616 del 08/08/2016 ).
Dunque “gli artt. 21 e 23, comma sesto, T.U.F., si riferiscono ai comportamenti imputabili in via diretta ai soggetti abilitati ivi contemplati - vale a dire, per quanto qui rileva, alle società di intermediazione mobiliare ed alle banche- dato che solo rispetto alla responsabilità diretta si può porre la questione, risolta appunto dall'art. 23, della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta”
(… ); tuttavia, “qualora, poi, risulti necessario accertare la responsabilità contrattuale dell'intermediario finanziario per danni subiti dall'investitore, questa Corte - facendo applicazione specifica della regola generale che fa gravare sull'attore l'onere della mera allegazione pagina 10 di 12 dell'inadempimento della controparte (cfr. Cass. S.U. n. 13533/2001 e giurisprudenza successiva)- così ritiene disciplinato il riparto dell'onere della prova: l'investitore deve soltanto allegare
l'inadempimento delle obbligazioni specificamente poste a carico della controparte, nonché fornire la prova del danno e del nesso di causalità tra questo e l'inadempimento, anche sulla base di presunzioni;
l'intermediario finanziario deve provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte, e, sotto il profilo soggettivo, di avere agito con la specifica diligenza richiesta” ( Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 18928 del 31/07/2017 ).
In specie, nel laconico atto di citazione promosso dal sig. , l'attore non ha mai allegato Parte_1
Part alcun inadempimento specifico del promotore finanziario sig. né della stessa, ma ha chiesto CP_1 unicamente “il risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza del fatto illecito posto in essere dal Part
siano tali danni di natura diretta, che di natura indiretta”, invocando così apertamente – ed esclusivamente – la responsabilità extracontrattuale del promotore stesso e quella indiretta, ex art. 31
TUF della stessa, a nulla rilevando il mero richiamo del disposto normativo ex art. 1228 CP_1
unitamente al dettato ex art. 2049 c.c.
Dovendosi qualificare, dunque, la domanda attorea quale istanza di risarcimento extracontrattuale, deve esaminarsi anche, ai fini del decidere, il primo motivo di gravame formulato dal sig. , nel rilevare che la propria pretesa non potrebbe ritenersi comunque prescritta in Parte_1
applicazione del dettato ex art. 2947, comma III, c.c., posto che solo in forza del dettato ex art. 1 del D.
Lgs. n. 7/2016, a seguito di abrogazione dell'art. 485 c.p., l'illecito penale già accertato a carico del Part sig. con sentenza del Tribunale di Udine pur non passata in giudicato ( v. doc. n. 6 di parte attrice in primo grado ) è stato quindi depenalizzato;
assume infatti che “alla data di proposizione della domanda di mediazione (25.8.2014), la prescrizione ex art. 2947 c. 3 c.c. non era ancora decorsa”.
L'assunto si appalesa con ogni evidenza infondato, benché il motivo di gravame così posto debba ritenersi comunque ammissibile, anche se mai, nel corso del primo giudizio, l'odierno appellante aveva in effetti invocato il più ampio termine di prescrizione ex art. 2947, comma III, c.c.
Ed infatti “l'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l'inerzia del titolare, senza che rilevi l'erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte” ( Cass. Civ. .Sez. L - , Ordinanza n. 30303 del 27/10/2021 ).
Anche tale motivo risulta però infondato.
Nel disporre infatti la depenalizzazione dell'illecito di falsità in scrittura privata, contestato ed accertato Part a carico del sig. con la pronuncia innanzi richiamata, il legislatore ha infatti espressamente pagina 11 di 12 previsto, ex art. 3 del D. Lgs. n. 7/2016, che “i fatti previsti dall'articolo seguente” – tra cui l'illecito ora civile di cui all'art. 4, comma IV, già punito ex art. 485 c.p. – “se dolosi, obbligano, oltre che alle restituzioni e al risarcimento del danno secondo le leggi civili, anche al pagamento della sanzione pecuniaria civile ivi stabilita” ( norma richiamata, comma I ).
E tuttavia “si osserva la disposizione di cui all'articolo 2947, primo comma, del codice civile” ( comma
II ). E, dunque, il termine di prescrizione per l'azione risarcitoria relativa a detti illeciti resta comunque quinquennale, poiché, ex art. 12 del medesimo D. Lgs. n. 7/2016, recante “disposizioni transitorie”, “le disposizioni relative alle sanzioni pecuniarie civili del presente decreto si applicano anche ai fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore dello stesso, salvo che il procedimento penale sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili”.
Addivenendosi pertanto ad integrale rigetto dell'impugnazione in esame, anche le spese del gravame di entrambe le parti appellate seguono la piena soccombenza dell'appellante, sig. , e Parte_1
si liquidano come da dispositivo in applicazione di valori medi dei parametri normativi in vigore e di cui al D.M. n. 55/2014 come attualmente in vigore, avuto riguardo al valore della controversia, alla sua media complessità ed all'attività difensiva concretamente svolta dalle parti nel giudizio, che ha comportato pieno svolgimento delle fasi di studio della controversia, introduttiva e di decisione, esclusa invece ogni attività istruttoria.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 l'appellante è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata, n. 3685/2023 depositata in data 26.09.2023 dal Tribunale di Torino;
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della
[...]
in persona del legale rappresentante, e del sig. , che si liquidano, per Controparte_1 Parte_2
ciascuno degli appellati, € 6.946,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA come per legge;
3) Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di parte appellante.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 23/07/2025
Il Consigliere est Il Presidente
Dott.ssa Anna Bonfilio Dott.ssa Rossana Zappasodi
pagina 12 di 12