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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 02/04/2025, n. 755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 755 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2509/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Antonella Guerra Presidente
Dr. Massimo Vaccari Giudice
Dr.ssa E. Tommasi di Vignano Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2509/2021
promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
PIANURA MARIA GRAZIA, presso il cui studio in Vibo Valentia via J.Palach
35 ha eletto domicilio, come da mandato difensivo allegato a nota dep.
12/05/22;
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
BUSTI MARCO, presso il cui studio in VIA TRAINOTTI N. 10 37122 VERONA ha eletto domicilio, come da mandato difensivo in atti;
PARTE CONVENUTA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AR C.F._3
PERUSI STEFANO presso il cui studio in VIA INT. DELL'ACQUA MORTA, 62
37129 VERONA è elettivamente domiciliata, come da mandato difensivo in pagina 1 di 9 atti;
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE
PER PARTE CONVENUTA
1) in via preliminare disporsi differimento della prima udienza ex art. 269 cpc per consentire la chiamata in causa della IGnora , nata a [...] il AR
31.8.1958, C.F. alla quale la causa è comune nella sua C.F._3 qualità di coerede legittima del IG. ; SO
2) respingersi, in rito ed in merito, le domande svolte con l'atto introduttivo del giudizio, per le ragioni esposte in narrativa, dichiarandosi la piena validità del testamento del IG. pubblicato il 18.5.2020; SO
3) in via riconvenzionale: accertarsi natura e composizione del legato disposto dal IG. , nato a Villa Bartolomea l'[...], in [...] SO
, nata a [...] il [...], con il testamento olografo Controparte_3 indicato dal notaio con suo verbale rep. n. 50786 raccolta n. 29402; in Persona_2 particolare accertarsi che in forza del predetto atto di ultime volontà la IGnora
è unica e piena proprietaria del complesso immobiliare costituito da Controparte_3 abitazione, rustici, cortili, terreno agricolo ed orto pertinenziali situati in Villa
Bartolomea, via Brancaglia, 7, distinti nel Catasto Fabbricati di Villa Bartolomea con il mappale n. 149 del foglio 11 e nel Catasto Terreni con i mappali n. 149, 7 ed 8 del foglio 11, salvi gli estremi più precisi ed attuali;
4) all'esito revocarsi il provvedimento di sequestro ordinandosi al custode di consegnare alla IGnora il bene sequestrato (fabbricato abitativo sito in Villa CP_3
Bartolomea via Brancaglie, 7, distinto in Catasto Fabbricati con il mappale n. 149 del pagina 2 di 9 foglio 11 di Villa Bartolomea); in ogni caso ordinarsi alle IGnore ed Pt_1 P_
, quali eredi del IG. , di rilasciare e consegnare alla IGnora
[...] SO
tutti i beni, come sopra accertati, ricompresi nel lascito per causa di Controparte_3 morte di cui al testamento olografo pubblicato dal notaio con suo Persona_2 verbale rep. n. 50786 raccolta n. 29402;
5) spese di lite rifuse e risarcimento danni ex art. 96 cpc.
PER PARTE CHIAMATA
1.) rigettarsi tutte le domande, anche riconvenzionali, istanze, anche istruttorie, eccezioni e conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta con istanza di differimento udienza ex art. 269 c.p.c. del 19.07.2021 depositata dalla IG.ra CP_3
nel presente giudizio e di cui all'atto di citazione per la chiamata in causa
[...] della IG.ra notificato a quest'ultima dalla IG.ra in AR Controparte_3 data 30.07.2021;
2.) dichiarare l'invalidità e/o nullità e/o annullabilità e/o inefficacia del testamento olografo asseritamente redatto da il 13.12.2019 e ubblicato il SO
18.05.2020 dal Notaio (Rep. n.50786 Raccolta n. 29402) notaio in Persona_2
Legnago ed iscritto presso il Collegio notarile di Verona, comunicato all'Agenzia delle
Entrate al Reg. gen. 15144 e reg.part.10643 presentazione 208 del 22.05.2020, registrato all'Agenzia delle Entrate di Verona il 21.05.2020 n.13210 Serie IT (doc.2) per i motivi di cui al presente atto e per l'effetto
3.) condannare la IG.ra , come in epigrafe identificata, a restituire Controparte_1 all'eredità l'immobile attualmente detenuto senza titolo censito al Catasto Fabbricati del Comune di Villa Bartolomea (VR) al foglio 11, particella 149 natura A3, sito in via
Brancaglia n.7; 4.) condannare la IG.ra , come in epigrafe Controparte_1 identificata, al risarcimento dei danni a favore della IG.ra , quale AR erede legittima unitamente alla sorella IG.ra del IG. Parte_1 Per_1
, per l'occupazione illegittima del suddetto immobile dal decesso del IG.
[...]
sino all'effettivo rilascio, danni da liquidarsi in via equitativa;
SO
5.) ordinare alla IG.ra che vengano messi a disposizione della Controparte_1 IG.ra e della IG.ra , quali uniche eredi legittime del AR Parte_1 IG. , le pertinenze, gli arredi, le suppellettili, le macchine agricole, SO
l'attrezzatura agricola e tutti i beni presenti nell'immobile oggetto del testamento, come specificati nel presente atto, considerato che la disposizione testamentaria, che si contesta, riguarda comunque solo la casa.
In ogni caso: con vittoria di competenze e spese del presente giudizio, oltre rimb. forf., IVA e CPA, come per legge;
pagina 3 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr.
Cass. 3636/07; Cass. Sez. Lav. 8053 del 22/5/12 e Cass. 11199 del 4/7/12) ed evidenziato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare 'concisamente' la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp.att.c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - che risultano “…rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata (Cass. n. 17145/06; Cass. Sez. 3, n. 22801 del 28/10/09; Cass. Sez. 2, n. 5241 del 04/03/11); richiamata adesivamente Cass. SS.UU. 16 gennaio 2015, n. 642, secondo la quale nel processo civile - ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992 - non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti (cfr. anche, nel medesimo senso,
Cass. ord. 22562 del 07/11/2016; Cass. n. 9334 del 08/05/2015); richiamata la nota 13/10/16 prot. n. 5093/1.2.1/3 del Presidente della Corte
d'Appello di Venezia, che rimanda al provvedimento 14/9/16 del primo
Presidente della Corte di Cassazione sulla motivazione sintetica dei provvedimenti civili;
osservato, innanzitutto, che, con ricorso ante causam, l'attrice Parte_1
ha depositato ricorso per sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c.
[...] recante la data 11/09/20, chiedendo l'autorizzazione al sequestro giudiziario dell'immobile oggetto della presente causa che alla data era nella disponibilità
pagina 4 di 9 della IG.ra a seguito del lascito testamentario del de cuius Controparte_1
; SO
osservato che, inizialmente, il giudice della domanda cautelare, con provvedimento 26/10/20, ha respinto la richiesta di emissione di provvedimento inaudita altera parte, ritenendo che la domanda non fosse supportata da elementi concreti ed oggettivi, neppure allegati;
osservato che, nel corso del procedimento cautelare, è intervenuta P_
, in veste di coerede dell'attrice;
[...]
rilevato che, successivamente, con decreto 16/12/20, il giudice, a fronte della memoria attorea dep. 14/12/20, ha autorizzato inaudita altera parte il sequestro giudiziario dell'immobile sul presupposto della ritenuta sussistenza dei requisiti di fumus boni iuris e periculum in mora, nominando custode dell'immobile l'Avv. Dall'Ora; rilevato che, infine, con ordinanza in data 22/01/21, il giudice del cautelare, ribadita la ricorrenza dei presupposti ex art. 670 c.p.c., ha confermato il decreto inaudita altera parte emesso in data 16/12/20 (che l'odierna NV non ha impugnato condividendo l'eIGenza dell'apertura di custodia dell'immobile: cfr. comparsa di risposta nel giudizio di merito di , pag. CP_3
12); richiamato integralmente per relationem il contenuto dell'atto di citazione, con il quale l'attrice ha chiesto dichiararsi la nullità del testamento Parte_1 reso dal de cuius in data 13/12/19 per l'asserita incapacità SO
naturale del testatore al momento della redazione del testamento e per essere stato lo stesso indotto dalla NV a redigere il testamento medesimo;
richiamato per relationem il contenuto della comparsa di risposta della NV , con il quale la NV, richiesta l'integrazione Controparte_1 del contraddittorio nei confronti dell'altra coerede del de cuius AR
(non evocata in causa dall'attrice), ha eccepito in via preliminare la nullità dell'atto di citazione: i) per difetto di procura, essendo stata allegata dall'attrice una procura relativa ad altro giudizio presso altra autorità giudiziaria;
ii) per irritualità del deposito dell'atto di citazione tramite scansione di atto analogico senza certificazione di conformità; iii) per deposito di documenti diversi da quelli indicati in citazione attraverso il richiamo ad un foliario documenti non pagina 5 di 9 prodotto. Nel merito, ha fermamente contestato gli assunti attorei, deducendo:
a) che il testatore era pienamente capace di intendere e di volere al momento della redazione del testamento olografo, che è stato da lui spontaneamente e liberamente redatto alla presenza del suo amministratore di sostegno;
b) che la volontà del testatore di lasciare alla NV la casa indicata nel testamento era libera, consapevole e determinata dal desiderio di compensare la NV per l'assistenza dalla stessa resa al de cuius negli anni nei quali la stessa era stata alle sue dipendenze. Su tali presupposti, la NV ha chiesto l'integrale rigetto della domanda attorea, precisando le conclusioni sopra riportate in epigrafe;
richiamato integralmente per relationem il contenuto della comparsa di risposta con la quale la IG.ra , coerede del de cuius AR unitamente all'attrice, chiamata in causa dalla NV, ha integralmente aderito alle domande attoree, precisando le conclusioni sopra riportate in epigrafe;
osservato che, in corso di causa, con la richiesta di concessione dei termini ex art. 183,6 comma, parte NV ha implicitamente rinunciato alle eccezioni preliminari di nullità dell'atto di citazione (per difetto di procura, irritualità del deposito analogico dell'atto di citazione e disordine nelle produzioni documentali) sopra compendiate, anche in ragione della produzione da parte dell'attrice di valida procura alle liti e di riordino documentale;
osservato che, con la prima memoria ex art. 183,6 comma, c.p.c., parte attrice ha presentato querela di falso in via incidentale diretta ad accertare “…la falsità materiale di tutto il testamento olografo, accertando che la scrittura, la data e la sottoscrizione che figurano nella scheda testamentaria non sono autografe in quanto non vergate da ” (cfr. prima memoria SO
attorea ex art. 183,6 comma, c.p.c.); osservato che la NV , già con la seconda memoria Controparte_1 istruttoria ex art. 183,3 comma, c.p.c., ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità della querela di falso presentata dall'attrice; osservato che sulla questione dell'ammissibilità della querela di falso presentata dall'attrice il giudice ha autorizzato lo scambio di memorie illustrative, che le parti hanno depositato nel termine assegnato, insistendo pagina 6 di 9 attrice e chiamata in causa nella ammissibilità della attorea querela di falso in relazione al testamento per asserito falso materiale (cfr. memoria attorea dep.
12/01/23 nonché memoria della chiamata in causa dep. 12/01/23) e ribadendo la NV l'inammissibilità della querela di falso, tenuto conto che: i) la querela di falso non è funzionale alla domanda formulata in atto di citazione e diretta solo all'accertamento della nullità del testamento olografo per incapacità naturale del testatore;
ii) la domanda in atto di citazione è, infatti, domanda che presuppone logicamente l'autografia della scheda testamentaria e che, quindi, non può essere presentata in via incidentale nel corso della presente causa ma può, al più, essere presentata con atto di citazione introduttivo di causa autonoma di accertamento della falsità materiale del documento (cfr. memoria della NV dep. 08/02/23); così sinteticamente riepilogate le contrapposte posizioni delle parti;
ritenuta l'inammissibilità della querela di falso presentata da parte attrice con la prima memoria ex art. 183,3 comma, c.p.c.; osservato, invero, che la proposizione in via incidentale della querela di falso non può essere svolta in via incidentale in seno a causa già pendente qualora non sia funzionale alle domande svolte, dovendo altrimenti essere proposta in via autonoma in apposito giudizio di cognizione;
rilevato, infatti, che l'attrice e la chiamata in causa non hanno svolto alcuna domanda diretta all'accertamento della falsificazione materiale del testamento del IG. , né nei rispettivi atti introduttivi né nelle rispettive memorie ex Per_1
art. 183, 6 comma, c.p.c., avendo entrambe richiesto esclusivamente la dichiarazione di nullità per incapacità a testare del defunto, conseguente a sua asserita incapacità naturale, per poi esercitare l'attrice, solo in sede di prima memoria ex art. 183,6 comma, c.p.c., querela di falso in via incidentale nei confronti della scheda testamentaria;
osservato, in tale prospettiva, che l'estraneità del falso materiale all'oggetto del presente giudizio, così come circoscritto dagli atti di costituzione e dalle prime memorie ex art. 183 6 comma, c.p.c., impone di escludere la possibilità di proporre querela di falso in via incidentale, potendo la parte che eccepisce il falso unicamente instaurare un nuovo ed autonomo giudizio, se del caso chiedendo la sospensione del primo procedimento;
pagina 7 di 9 osservato, ad ulteriore conferma di quanto sopra, che le due domande successivamente introdotte dall'attrice (nullità del testamento per incapacità naturale, prima, e querela di falso materiale della scheda testamentaria, poi) risultano del tutto contraddittorie e logicamente inconciliabili tra loro, tenuto conto che l'impugnazione di un testamento per incapacità naturale del testatore presuppone la paternità dell'atto in capo al medesimo e, quindi,
l'autografia della scheda, mentre la querela per falso materiale presuppone che la scheda testamentaria sia apocrifa e non sia, quindi, riferibile alla mano del suo apparente redattore;
ritenuto che
il rilievo che precede consente anche di escludere la fondatezza dell'assunto difensivo di attrice e chiamata in causa circa la pretesa che entrambe le domande siano state 'implicitamente' formulate fin dall'atto di citazione, tenuto conto che, a ben vedere, in nessuno degli atti di attrice e chiamata in causa è mai stata neanche solo adombrata l'apocrifia della scheda, avendo entrambe le parti dedotto esclusivamente in ordine alla pretesa incapacità naturale del de cuius ed alla sua asserita, conseguente soggezione psicologica alla NV;
ritenuto che
tanto basta per la declaratoria di inammissibilità della querela di falso proposta dall'attrice; dato atto che la causa va rimessa in istruttoria come da separata ordinanza per la decisione sull'impugnativa del testamento per incapacità naturale del testatore;
osservato che le spese di fase saranno regolate all'esito del giudizio definitivo di merito;
P.Q.M.
Il Tribunale, NON DEFINITIVAMENTE DECIDENDO, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:
1) dichiara inammissibile la querela di falso presentata dall'attrice con la prima memoria ex art. 183, 6 comma, c.p.c..
2) rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
3) spese al definitivo.
pagina 8 di 9 Così deciso in Verona, nella camera di conIGlio del 26/03/25
IL GIUDICE ESTENSORE
Dr.ssa E. Tommasi di Vignano
IL PRESIDENTE
Dr.ssa Antonella Guerra
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Antonella Guerra Presidente
Dr. Massimo Vaccari Giudice
Dr.ssa E. Tommasi di Vignano Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2509/2021
promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
PIANURA MARIA GRAZIA, presso il cui studio in Vibo Valentia via J.Palach
35 ha eletto domicilio, come da mandato difensivo allegato a nota dep.
12/05/22;
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
BUSTI MARCO, presso il cui studio in VIA TRAINOTTI N. 10 37122 VERONA ha eletto domicilio, come da mandato difensivo in atti;
PARTE CONVENUTA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AR C.F._3
PERUSI STEFANO presso il cui studio in VIA INT. DELL'ACQUA MORTA, 62
37129 VERONA è elettivamente domiciliata, come da mandato difensivo in pagina 1 di 9 atti;
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE
PER PARTE CONVENUTA
1) in via preliminare disporsi differimento della prima udienza ex art. 269 cpc per consentire la chiamata in causa della IGnora , nata a [...] il AR
31.8.1958, C.F. alla quale la causa è comune nella sua C.F._3 qualità di coerede legittima del IG. ; SO
2) respingersi, in rito ed in merito, le domande svolte con l'atto introduttivo del giudizio, per le ragioni esposte in narrativa, dichiarandosi la piena validità del testamento del IG. pubblicato il 18.5.2020; SO
3) in via riconvenzionale: accertarsi natura e composizione del legato disposto dal IG. , nato a Villa Bartolomea l'[...], in [...] SO
, nata a [...] il [...], con il testamento olografo Controparte_3 indicato dal notaio con suo verbale rep. n. 50786 raccolta n. 29402; in Persona_2 particolare accertarsi che in forza del predetto atto di ultime volontà la IGnora
è unica e piena proprietaria del complesso immobiliare costituito da Controparte_3 abitazione, rustici, cortili, terreno agricolo ed orto pertinenziali situati in Villa
Bartolomea, via Brancaglia, 7, distinti nel Catasto Fabbricati di Villa Bartolomea con il mappale n. 149 del foglio 11 e nel Catasto Terreni con i mappali n. 149, 7 ed 8 del foglio 11, salvi gli estremi più precisi ed attuali;
4) all'esito revocarsi il provvedimento di sequestro ordinandosi al custode di consegnare alla IGnora il bene sequestrato (fabbricato abitativo sito in Villa CP_3
Bartolomea via Brancaglie, 7, distinto in Catasto Fabbricati con il mappale n. 149 del pagina 2 di 9 foglio 11 di Villa Bartolomea); in ogni caso ordinarsi alle IGnore ed Pt_1 P_
, quali eredi del IG. , di rilasciare e consegnare alla IGnora
[...] SO
tutti i beni, come sopra accertati, ricompresi nel lascito per causa di Controparte_3 morte di cui al testamento olografo pubblicato dal notaio con suo Persona_2 verbale rep. n. 50786 raccolta n. 29402;
5) spese di lite rifuse e risarcimento danni ex art. 96 cpc.
PER PARTE CHIAMATA
1.) rigettarsi tutte le domande, anche riconvenzionali, istanze, anche istruttorie, eccezioni e conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta con istanza di differimento udienza ex art. 269 c.p.c. del 19.07.2021 depositata dalla IG.ra CP_3
nel presente giudizio e di cui all'atto di citazione per la chiamata in causa
[...] della IG.ra notificato a quest'ultima dalla IG.ra in AR Controparte_3 data 30.07.2021;
2.) dichiarare l'invalidità e/o nullità e/o annullabilità e/o inefficacia del testamento olografo asseritamente redatto da il 13.12.2019 e ubblicato il SO
18.05.2020 dal Notaio (Rep. n.50786 Raccolta n. 29402) notaio in Persona_2
Legnago ed iscritto presso il Collegio notarile di Verona, comunicato all'Agenzia delle
Entrate al Reg. gen. 15144 e reg.part.10643 presentazione 208 del 22.05.2020, registrato all'Agenzia delle Entrate di Verona il 21.05.2020 n.13210 Serie IT (doc.2) per i motivi di cui al presente atto e per l'effetto
3.) condannare la IG.ra , come in epigrafe identificata, a restituire Controparte_1 all'eredità l'immobile attualmente detenuto senza titolo censito al Catasto Fabbricati del Comune di Villa Bartolomea (VR) al foglio 11, particella 149 natura A3, sito in via
Brancaglia n.7; 4.) condannare la IG.ra , come in epigrafe Controparte_1 identificata, al risarcimento dei danni a favore della IG.ra , quale AR erede legittima unitamente alla sorella IG.ra del IG. Parte_1 Per_1
, per l'occupazione illegittima del suddetto immobile dal decesso del IG.
[...]
sino all'effettivo rilascio, danni da liquidarsi in via equitativa;
SO
5.) ordinare alla IG.ra che vengano messi a disposizione della Controparte_1 IG.ra e della IG.ra , quali uniche eredi legittime del AR Parte_1 IG. , le pertinenze, gli arredi, le suppellettili, le macchine agricole, SO
l'attrezzatura agricola e tutti i beni presenti nell'immobile oggetto del testamento, come specificati nel presente atto, considerato che la disposizione testamentaria, che si contesta, riguarda comunque solo la casa.
In ogni caso: con vittoria di competenze e spese del presente giudizio, oltre rimb. forf., IVA e CPA, come per legge;
pagina 3 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr.
Cass. 3636/07; Cass. Sez. Lav. 8053 del 22/5/12 e Cass. 11199 del 4/7/12) ed evidenziato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare 'concisamente' la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp.att.c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - che risultano “…rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata (Cass. n. 17145/06; Cass. Sez. 3, n. 22801 del 28/10/09; Cass. Sez. 2, n. 5241 del 04/03/11); richiamata adesivamente Cass. SS.UU. 16 gennaio 2015, n. 642, secondo la quale nel processo civile - ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992 - non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti (cfr. anche, nel medesimo senso,
Cass. ord. 22562 del 07/11/2016; Cass. n. 9334 del 08/05/2015); richiamata la nota 13/10/16 prot. n. 5093/1.2.1/3 del Presidente della Corte
d'Appello di Venezia, che rimanda al provvedimento 14/9/16 del primo
Presidente della Corte di Cassazione sulla motivazione sintetica dei provvedimenti civili;
osservato, innanzitutto, che, con ricorso ante causam, l'attrice Parte_1
ha depositato ricorso per sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c.
[...] recante la data 11/09/20, chiedendo l'autorizzazione al sequestro giudiziario dell'immobile oggetto della presente causa che alla data era nella disponibilità
pagina 4 di 9 della IG.ra a seguito del lascito testamentario del de cuius Controparte_1
; SO
osservato che, inizialmente, il giudice della domanda cautelare, con provvedimento 26/10/20, ha respinto la richiesta di emissione di provvedimento inaudita altera parte, ritenendo che la domanda non fosse supportata da elementi concreti ed oggettivi, neppure allegati;
osservato che, nel corso del procedimento cautelare, è intervenuta P_
, in veste di coerede dell'attrice;
[...]
rilevato che, successivamente, con decreto 16/12/20, il giudice, a fronte della memoria attorea dep. 14/12/20, ha autorizzato inaudita altera parte il sequestro giudiziario dell'immobile sul presupposto della ritenuta sussistenza dei requisiti di fumus boni iuris e periculum in mora, nominando custode dell'immobile l'Avv. Dall'Ora; rilevato che, infine, con ordinanza in data 22/01/21, il giudice del cautelare, ribadita la ricorrenza dei presupposti ex art. 670 c.p.c., ha confermato il decreto inaudita altera parte emesso in data 16/12/20 (che l'odierna NV non ha impugnato condividendo l'eIGenza dell'apertura di custodia dell'immobile: cfr. comparsa di risposta nel giudizio di merito di , pag. CP_3
12); richiamato integralmente per relationem il contenuto dell'atto di citazione, con il quale l'attrice ha chiesto dichiararsi la nullità del testamento Parte_1 reso dal de cuius in data 13/12/19 per l'asserita incapacità SO
naturale del testatore al momento della redazione del testamento e per essere stato lo stesso indotto dalla NV a redigere il testamento medesimo;
richiamato per relationem il contenuto della comparsa di risposta della NV , con il quale la NV, richiesta l'integrazione Controparte_1 del contraddittorio nei confronti dell'altra coerede del de cuius AR
(non evocata in causa dall'attrice), ha eccepito in via preliminare la nullità dell'atto di citazione: i) per difetto di procura, essendo stata allegata dall'attrice una procura relativa ad altro giudizio presso altra autorità giudiziaria;
ii) per irritualità del deposito dell'atto di citazione tramite scansione di atto analogico senza certificazione di conformità; iii) per deposito di documenti diversi da quelli indicati in citazione attraverso il richiamo ad un foliario documenti non pagina 5 di 9 prodotto. Nel merito, ha fermamente contestato gli assunti attorei, deducendo:
a) che il testatore era pienamente capace di intendere e di volere al momento della redazione del testamento olografo, che è stato da lui spontaneamente e liberamente redatto alla presenza del suo amministratore di sostegno;
b) che la volontà del testatore di lasciare alla NV la casa indicata nel testamento era libera, consapevole e determinata dal desiderio di compensare la NV per l'assistenza dalla stessa resa al de cuius negli anni nei quali la stessa era stata alle sue dipendenze. Su tali presupposti, la NV ha chiesto l'integrale rigetto della domanda attorea, precisando le conclusioni sopra riportate in epigrafe;
richiamato integralmente per relationem il contenuto della comparsa di risposta con la quale la IG.ra , coerede del de cuius AR unitamente all'attrice, chiamata in causa dalla NV, ha integralmente aderito alle domande attoree, precisando le conclusioni sopra riportate in epigrafe;
osservato che, in corso di causa, con la richiesta di concessione dei termini ex art. 183,6 comma, parte NV ha implicitamente rinunciato alle eccezioni preliminari di nullità dell'atto di citazione (per difetto di procura, irritualità del deposito analogico dell'atto di citazione e disordine nelle produzioni documentali) sopra compendiate, anche in ragione della produzione da parte dell'attrice di valida procura alle liti e di riordino documentale;
osservato che, con la prima memoria ex art. 183,6 comma, c.p.c., parte attrice ha presentato querela di falso in via incidentale diretta ad accertare “…la falsità materiale di tutto il testamento olografo, accertando che la scrittura, la data e la sottoscrizione che figurano nella scheda testamentaria non sono autografe in quanto non vergate da ” (cfr. prima memoria SO
attorea ex art. 183,6 comma, c.p.c.); osservato che la NV , già con la seconda memoria Controparte_1 istruttoria ex art. 183,3 comma, c.p.c., ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità della querela di falso presentata dall'attrice; osservato che sulla questione dell'ammissibilità della querela di falso presentata dall'attrice il giudice ha autorizzato lo scambio di memorie illustrative, che le parti hanno depositato nel termine assegnato, insistendo pagina 6 di 9 attrice e chiamata in causa nella ammissibilità della attorea querela di falso in relazione al testamento per asserito falso materiale (cfr. memoria attorea dep.
12/01/23 nonché memoria della chiamata in causa dep. 12/01/23) e ribadendo la NV l'inammissibilità della querela di falso, tenuto conto che: i) la querela di falso non è funzionale alla domanda formulata in atto di citazione e diretta solo all'accertamento della nullità del testamento olografo per incapacità naturale del testatore;
ii) la domanda in atto di citazione è, infatti, domanda che presuppone logicamente l'autografia della scheda testamentaria e che, quindi, non può essere presentata in via incidentale nel corso della presente causa ma può, al più, essere presentata con atto di citazione introduttivo di causa autonoma di accertamento della falsità materiale del documento (cfr. memoria della NV dep. 08/02/23); così sinteticamente riepilogate le contrapposte posizioni delle parti;
ritenuta l'inammissibilità della querela di falso presentata da parte attrice con la prima memoria ex art. 183,3 comma, c.p.c.; osservato, invero, che la proposizione in via incidentale della querela di falso non può essere svolta in via incidentale in seno a causa già pendente qualora non sia funzionale alle domande svolte, dovendo altrimenti essere proposta in via autonoma in apposito giudizio di cognizione;
rilevato, infatti, che l'attrice e la chiamata in causa non hanno svolto alcuna domanda diretta all'accertamento della falsificazione materiale del testamento del IG. , né nei rispettivi atti introduttivi né nelle rispettive memorie ex Per_1
art. 183, 6 comma, c.p.c., avendo entrambe richiesto esclusivamente la dichiarazione di nullità per incapacità a testare del defunto, conseguente a sua asserita incapacità naturale, per poi esercitare l'attrice, solo in sede di prima memoria ex art. 183,6 comma, c.p.c., querela di falso in via incidentale nei confronti della scheda testamentaria;
osservato, in tale prospettiva, che l'estraneità del falso materiale all'oggetto del presente giudizio, così come circoscritto dagli atti di costituzione e dalle prime memorie ex art. 183 6 comma, c.p.c., impone di escludere la possibilità di proporre querela di falso in via incidentale, potendo la parte che eccepisce il falso unicamente instaurare un nuovo ed autonomo giudizio, se del caso chiedendo la sospensione del primo procedimento;
pagina 7 di 9 osservato, ad ulteriore conferma di quanto sopra, che le due domande successivamente introdotte dall'attrice (nullità del testamento per incapacità naturale, prima, e querela di falso materiale della scheda testamentaria, poi) risultano del tutto contraddittorie e logicamente inconciliabili tra loro, tenuto conto che l'impugnazione di un testamento per incapacità naturale del testatore presuppone la paternità dell'atto in capo al medesimo e, quindi,
l'autografia della scheda, mentre la querela per falso materiale presuppone che la scheda testamentaria sia apocrifa e non sia, quindi, riferibile alla mano del suo apparente redattore;
ritenuto che
il rilievo che precede consente anche di escludere la fondatezza dell'assunto difensivo di attrice e chiamata in causa circa la pretesa che entrambe le domande siano state 'implicitamente' formulate fin dall'atto di citazione, tenuto conto che, a ben vedere, in nessuno degli atti di attrice e chiamata in causa è mai stata neanche solo adombrata l'apocrifia della scheda, avendo entrambe le parti dedotto esclusivamente in ordine alla pretesa incapacità naturale del de cuius ed alla sua asserita, conseguente soggezione psicologica alla NV;
ritenuto che
tanto basta per la declaratoria di inammissibilità della querela di falso proposta dall'attrice; dato atto che la causa va rimessa in istruttoria come da separata ordinanza per la decisione sull'impugnativa del testamento per incapacità naturale del testatore;
osservato che le spese di fase saranno regolate all'esito del giudizio definitivo di merito;
P.Q.M.
Il Tribunale, NON DEFINITIVAMENTE DECIDENDO, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:
1) dichiara inammissibile la querela di falso presentata dall'attrice con la prima memoria ex art. 183, 6 comma, c.p.c..
2) rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
3) spese al definitivo.
pagina 8 di 9 Così deciso in Verona, nella camera di conIGlio del 26/03/25
IL GIUDICE ESTENSORE
Dr.ssa E. Tommasi di Vignano
IL PRESIDENTE
Dr.ssa Antonella Guerra
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