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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/10/2025, n. 9135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9135 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 21628/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott. FA LO, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 21628/2024 r.g.a.c.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Adelchi Cestaro; Parte_1
- OPPONENTE -
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
LE ZU dall'avv. Andrea Ornati;
- OPPOSTA –
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, spiegava opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 3956/2024, con il quale questo Tribunale gli ordinava di pagare, in favore di l'importo di euro 12.570,52, a titolo di saldo debitorio del contratto di Controparte_1 finanziamento n. 10023641855090.
Resisteva all'opposizione Controparte_1
Con ordinanza del 14/3/2025, il Tribunale, rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 3956/2024, assegnava il termine di quindici giorni per l'instaurazione del procedimento di mediazione obbligatoria ex art. 5, D.lgs. n. 28/2010 e rinviava all'udienza del 3/10/2025.
Con le note di trattazione scritta, depositate in data 26/9/2026, parte opposta dava atto del mancato espletamento del procedimento di mediazione e chiedeva rinvio per la precisazione delle conclusioni. Con ordinanza del 3/10/2025 la causa veniva rinviata per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
La Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 19596/2020, ha affermato il seguente principio di diritto: “Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo” (Cass. SS.UU. n. 19596/20).
Nella sentenza citata la Suprema Corte fonda il proprio orientamento, innanzitutto sul dato normativo, ed, in particolare, sul disposto di cui agli artt. 4, comma 2, 5 comma 1 bis e 5, comma 6 del D.lgs. n. 28/2010.
L'art. 4, comma 2 D.Lgs. n. 28/2010, nel regolare l'accesso alla mediazione, stabilisce come debba essere proposta la relativa domanda e specificamente dispone, al comma 2, che "l'istanza deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa". E' una caratteristica tipica del nostro sistema processuale il fatto che sia l'attore, cioè colui il quale assume l'iniziativa processuale,
a dover chiarire, tra le altre cose, l'oggetto e le ragioni della pretesa. Appare almeno curioso, quindi, ipotizzare che l'opponente, cioè il debitore - ossia chi si è limitato a reagire all'iniziativa del creditore - sia costretto ad indicare l'oggetto e le ragioni di una pretesa che non è la sua.
La seconda disposizione è contenuta nel D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 1-bis, il quale dispone, tra l'altro, che chi "intende esercitare in giudizio un'azione" relativa a una controversia nelle materie ivi indicate "è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto". Anche qui si deve confermare quanto si
è detto a proposito dell'art. 4, comma 2; l'obbligo di esperire il procedimento di mediazione è posto dalla legge a carico di chi intende esercitare in giudizio un'azione, e non c'è alcun dubbio che tale posizione sia quella dell'attore, che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è il creditore opposto (c.d. attore in senso sostanziale). Non a caso, infatti, l'art. 643 c.p.c., comma 3, stabilisce che la notificazione del decreto ingiuntivo determina la pendenza della lite.
La terza disposizione significativa è quella del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 6, il quale dispone che "dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale". E' agevole collegare questa previsione con gli artt. 2943 e 2945 c.c., i quali regolano gli effetti della domanda giudiziale sull'interruzione della prescrizione e l'ultrattività dell'effetto interruttivo in caso di estinzione del processo (art. 2945, comma 3, cit.). L'art. 5, comma 6, anzi, prevede pure un effetto impeditivo della decadenza "per una sola volta". Va da sè che non appare logico che un effetto favorevole all'attore come l'interruzione della prescrizione si determini grazie ad un'iniziativa assunta dal debitore, posto che l'opponente nella fase di opposizione al monitorio è, appunto, il debitore (convenuto in senso sostanziale).
E' possibile, dunque, secondo quanto affermato dalla Cassazione a Sezioni Unite, trarre una prima conclusione di carattere testuale e cioè che le tre norme ora richiamate sono univoche nel senso che l'onere di attivarsi per promuovere la mediazione debba essere posto a carico del creditore, che è appunto l'opposto.
A questi argomenti letterali la Suprema Corte affianca ragioni di ordine logico e sistematico.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è l'opposto ad avere la qualità di creditore in senso sostanziale. La legge ha voluto che nel giudizio monitorio l'onere di attivazione della procedura di mediazione obbligatoria fosse collocato in un momento successivo alla decisione delle istanze sulla provvisoria esecuzione;
a quel punto, non solo è certa la pendenza del giudizio di opposizione, ma può anche dirsi che la causa si è incanalata lungo un percorso ordinario, per cui sarà il creditore a dover assumere l'iniziativa di promuovere la mediazione.
Un secondo argomento sistematico si deduce confrontando le diverse conseguenze derivanti dall'inerzia delle parti a seconda che si propenda per l'una o per l'altra soluzione.
Se, infatti, si pone l'onere in questione a carico dell'opponente e questi rimane inerte, la conseguenza è che alla pronuncia di improcedibilità farà seguito l'irrevocabilità del decreto ingiuntivo;
se l'onere, invece, è a carico dell'opposto, la sua inerzia comporterà l'improcedibilità e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo;
il quale ben potrà essere riproposto, senza quell'effetto preclusivo che consegue alla irrevocabilità del decreto. Nella prima ipotesi, quindi, definitività del risultato;
nella seconda, mero onere di riproposizione per il creditore, il quale non perde nulla.
Si giunge, così, ai rilievi di natura costituzionale.
Com'è noto, la Corte costituzionale è stata chiamata più volte a pronunciarsi sulla legittimità della c.d. giurisdizione condizionata ed ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di numerose disposizioni che prevedevano, appunto, simili forme di giurisdizione.
La giurisprudenza costituzionale, quindi, fornisce un ulteriore e decisivo argomento nel senso che si
è delineato.
Dovendo scegliere tra due contrapposte interpretazioni, le Sezioni Unite non possono che preferire quella che appare in maggiore armonia con il dettato costituzionale;
porre l'onere di promuovere il procedimento di mediazione a carico dell'opponente si traduce, in caso di sua inerzia, nella irrevocabilità del decreto ingiuntivo come conseguenza del mancato esperimento di un procedimento che non è giurisdizionale.
Nel conflitto tra il principio di efficienza (e ragionevole durata) e la garanzia del diritto di difesa, la
Cassazione afferma che quest'ultimo deve necessariamente prevalere.
In conclusione, in applicazione del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte a Sezioni
Unite, deve essere dichiarata l'improcedibilità della domanda proposta in via monitoria per mancato esperimento della mediazione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 3956/2024.
Ogni ulteriore questione di merito, pur sollevata dalle parti in lite, rimane assorbita nella pronuncia di cui sopra.
Quanto al riparto delle spese di lite, le stesse, liquidate secondo il valore della controversia e la complessità dell'attività svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o respinta, dichiara l'improcedibilità della domanda monitoria e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
3956/2024 emesso da questo Tribunale;
condanna in persona del legale rappresentante p.t., alla refusione delle spese del Controparte_1 presente giudizio in favore di parte opponente che liquida in euro 49,00 per spese vive ed euro
1.696,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA e rimborso forfetario al 15%, con attribuzione all'avvocato Vincenzo Adelchi Cestaro, dichiaratosi antistatario.
Napoli, 13/10/2025
Il giudice
FA LO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott. FA LO, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 21628/2024 r.g.a.c.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Adelchi Cestaro; Parte_1
- OPPONENTE -
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
LE ZU dall'avv. Andrea Ornati;
- OPPOSTA –
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, spiegava opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 3956/2024, con il quale questo Tribunale gli ordinava di pagare, in favore di l'importo di euro 12.570,52, a titolo di saldo debitorio del contratto di Controparte_1 finanziamento n. 10023641855090.
Resisteva all'opposizione Controparte_1
Con ordinanza del 14/3/2025, il Tribunale, rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 3956/2024, assegnava il termine di quindici giorni per l'instaurazione del procedimento di mediazione obbligatoria ex art. 5, D.lgs. n. 28/2010 e rinviava all'udienza del 3/10/2025.
Con le note di trattazione scritta, depositate in data 26/9/2026, parte opposta dava atto del mancato espletamento del procedimento di mediazione e chiedeva rinvio per la precisazione delle conclusioni. Con ordinanza del 3/10/2025 la causa veniva rinviata per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
La Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 19596/2020, ha affermato il seguente principio di diritto: “Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo” (Cass. SS.UU. n. 19596/20).
Nella sentenza citata la Suprema Corte fonda il proprio orientamento, innanzitutto sul dato normativo, ed, in particolare, sul disposto di cui agli artt. 4, comma 2, 5 comma 1 bis e 5, comma 6 del D.lgs. n. 28/2010.
L'art. 4, comma 2 D.Lgs. n. 28/2010, nel regolare l'accesso alla mediazione, stabilisce come debba essere proposta la relativa domanda e specificamente dispone, al comma 2, che "l'istanza deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa". E' una caratteristica tipica del nostro sistema processuale il fatto che sia l'attore, cioè colui il quale assume l'iniziativa processuale,
a dover chiarire, tra le altre cose, l'oggetto e le ragioni della pretesa. Appare almeno curioso, quindi, ipotizzare che l'opponente, cioè il debitore - ossia chi si è limitato a reagire all'iniziativa del creditore - sia costretto ad indicare l'oggetto e le ragioni di una pretesa che non è la sua.
La seconda disposizione è contenuta nel D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 1-bis, il quale dispone, tra l'altro, che chi "intende esercitare in giudizio un'azione" relativa a una controversia nelle materie ivi indicate "è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto". Anche qui si deve confermare quanto si
è detto a proposito dell'art. 4, comma 2; l'obbligo di esperire il procedimento di mediazione è posto dalla legge a carico di chi intende esercitare in giudizio un'azione, e non c'è alcun dubbio che tale posizione sia quella dell'attore, che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è il creditore opposto (c.d. attore in senso sostanziale). Non a caso, infatti, l'art. 643 c.p.c., comma 3, stabilisce che la notificazione del decreto ingiuntivo determina la pendenza della lite.
La terza disposizione significativa è quella del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 6, il quale dispone che "dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale". E' agevole collegare questa previsione con gli artt. 2943 e 2945 c.c., i quali regolano gli effetti della domanda giudiziale sull'interruzione della prescrizione e l'ultrattività dell'effetto interruttivo in caso di estinzione del processo (art. 2945, comma 3, cit.). L'art. 5, comma 6, anzi, prevede pure un effetto impeditivo della decadenza "per una sola volta". Va da sè che non appare logico che un effetto favorevole all'attore come l'interruzione della prescrizione si determini grazie ad un'iniziativa assunta dal debitore, posto che l'opponente nella fase di opposizione al monitorio è, appunto, il debitore (convenuto in senso sostanziale).
E' possibile, dunque, secondo quanto affermato dalla Cassazione a Sezioni Unite, trarre una prima conclusione di carattere testuale e cioè che le tre norme ora richiamate sono univoche nel senso che l'onere di attivarsi per promuovere la mediazione debba essere posto a carico del creditore, che è appunto l'opposto.
A questi argomenti letterali la Suprema Corte affianca ragioni di ordine logico e sistematico.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è l'opposto ad avere la qualità di creditore in senso sostanziale. La legge ha voluto che nel giudizio monitorio l'onere di attivazione della procedura di mediazione obbligatoria fosse collocato in un momento successivo alla decisione delle istanze sulla provvisoria esecuzione;
a quel punto, non solo è certa la pendenza del giudizio di opposizione, ma può anche dirsi che la causa si è incanalata lungo un percorso ordinario, per cui sarà il creditore a dover assumere l'iniziativa di promuovere la mediazione.
Un secondo argomento sistematico si deduce confrontando le diverse conseguenze derivanti dall'inerzia delle parti a seconda che si propenda per l'una o per l'altra soluzione.
Se, infatti, si pone l'onere in questione a carico dell'opponente e questi rimane inerte, la conseguenza è che alla pronuncia di improcedibilità farà seguito l'irrevocabilità del decreto ingiuntivo;
se l'onere, invece, è a carico dell'opposto, la sua inerzia comporterà l'improcedibilità e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo;
il quale ben potrà essere riproposto, senza quell'effetto preclusivo che consegue alla irrevocabilità del decreto. Nella prima ipotesi, quindi, definitività del risultato;
nella seconda, mero onere di riproposizione per il creditore, il quale non perde nulla.
Si giunge, così, ai rilievi di natura costituzionale.
Com'è noto, la Corte costituzionale è stata chiamata più volte a pronunciarsi sulla legittimità della c.d. giurisdizione condizionata ed ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di numerose disposizioni che prevedevano, appunto, simili forme di giurisdizione.
La giurisprudenza costituzionale, quindi, fornisce un ulteriore e decisivo argomento nel senso che si
è delineato.
Dovendo scegliere tra due contrapposte interpretazioni, le Sezioni Unite non possono che preferire quella che appare in maggiore armonia con il dettato costituzionale;
porre l'onere di promuovere il procedimento di mediazione a carico dell'opponente si traduce, in caso di sua inerzia, nella irrevocabilità del decreto ingiuntivo come conseguenza del mancato esperimento di un procedimento che non è giurisdizionale.
Nel conflitto tra il principio di efficienza (e ragionevole durata) e la garanzia del diritto di difesa, la
Cassazione afferma che quest'ultimo deve necessariamente prevalere.
In conclusione, in applicazione del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte a Sezioni
Unite, deve essere dichiarata l'improcedibilità della domanda proposta in via monitoria per mancato esperimento della mediazione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 3956/2024.
Ogni ulteriore questione di merito, pur sollevata dalle parti in lite, rimane assorbita nella pronuncia di cui sopra.
Quanto al riparto delle spese di lite, le stesse, liquidate secondo il valore della controversia e la complessità dell'attività svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o respinta, dichiara l'improcedibilità della domanda monitoria e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
3956/2024 emesso da questo Tribunale;
condanna in persona del legale rappresentante p.t., alla refusione delle spese del Controparte_1 presente giudizio in favore di parte opponente che liquida in euro 49,00 per spese vive ed euro
1.696,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA e rimborso forfetario al 15%, con attribuzione all'avvocato Vincenzo Adelchi Cestaro, dichiaratosi antistatario.
Napoli, 13/10/2025
Il giudice
FA LO