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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/11/2025, n. 3471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3471 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 6581 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024,
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
OL EO, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f.: , rappresentata e difesa, dall'avv. CP_1 C.F._2
AB SA, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 3/10/2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/10/2024, ha esposto: di aver Parte_1 contratto matrimonio con in Lecce (LE), il 26/03/2010; che dalla CP_1 loro unione è nata la figlia , il 4/08/2010; che i coniugi si sono separati Per_1 con sentenza n. 4822/2015 del 30/09/2015 del Tribunale di Lecce, modificata con decreto n. 343/2018 dell'8/01/2018 relativamente all'assegno di mantenimento disposto in favore della minore;
che i coniugi hanno sempre, da allora, vissuto separati e che non vi è alcuna possibilità di riconciliazione.
1 Tanto premesso, ha chiesto che venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio con le ulteriori statuizioni indicate in atti.
Con memoria depositata il 18/02/2025 si è costituita , non CP_1 opponendosi alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dal ricorrente, diversamente opinando, tuttavia, sulle condizioni della stessa, come specificato in atti.
All'udienza del 3/10/2025 sono comparse le parti con i rispettivi difensori che dopo una breve discussione, hanno chiesto una pronuncia sullo status, rinunciando ai termini per conclusionali;
pertanto, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta. La domanda, tuttavia, deve essere riqualificata quale scioglimento del matrimonio avendo le parti celebrato il medesimo secondo il rito civile e non concordatario.
E' integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l. 898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché, quando il ricorso
è stato proposto, era stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione fra i coniugi ed era decorso il termine di legge dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione;
è rimasta, poi, incontestata la circostanza, espressamente dedotta in ricorso, che i coniugi non si siano mai riconciliati ovvero che abbiano comunque ripreso la convivenza. Inoltre, le concordi richieste dei coniugi in ordine allo scioglimento del matrimonio e il tempo trascorso dal giudizio di separazione consentono di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Deve, pertanto, dichiararsi lo scioglimento del matrimonio.
Il processo viene rimesso sul ruolo, come da separata ordinanza, in vista delle determinazioni in ordine al prosieguo del giudizio.
Il regolamento relativo alle spese di lite verrà adottato con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce,
2 non definitivamente pronunciando nel giudizio proposto da nei Parte_1 confronti di , così provvede: CP_1
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
in Lecce (LE) il 26/03/2010, trascritto nei registri di matrimonio CP_1 di quel Comune al n. 15, parte I, anno 2010, come specificato in parte motiva;
2) dispone come da separata ordinanza in ordine al prosieguo del giudizio;
3) spese al definitivo;
4) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 10/11/2025.
La Presidente Il Relatore
dott.ssa Cinzia Mondatore dott. Gianluca Fiorella
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 6581 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024,
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
OL EO, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f.: , rappresentata e difesa, dall'avv. CP_1 C.F._2
AB SA, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 3/10/2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/10/2024, ha esposto: di aver Parte_1 contratto matrimonio con in Lecce (LE), il 26/03/2010; che dalla CP_1 loro unione è nata la figlia , il 4/08/2010; che i coniugi si sono separati Per_1 con sentenza n. 4822/2015 del 30/09/2015 del Tribunale di Lecce, modificata con decreto n. 343/2018 dell'8/01/2018 relativamente all'assegno di mantenimento disposto in favore della minore;
che i coniugi hanno sempre, da allora, vissuto separati e che non vi è alcuna possibilità di riconciliazione.
1 Tanto premesso, ha chiesto che venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio con le ulteriori statuizioni indicate in atti.
Con memoria depositata il 18/02/2025 si è costituita , non CP_1 opponendosi alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dal ricorrente, diversamente opinando, tuttavia, sulle condizioni della stessa, come specificato in atti.
All'udienza del 3/10/2025 sono comparse le parti con i rispettivi difensori che dopo una breve discussione, hanno chiesto una pronuncia sullo status, rinunciando ai termini per conclusionali;
pertanto, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta. La domanda, tuttavia, deve essere riqualificata quale scioglimento del matrimonio avendo le parti celebrato il medesimo secondo il rito civile e non concordatario.
E' integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l. 898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché, quando il ricorso
è stato proposto, era stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione fra i coniugi ed era decorso il termine di legge dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione;
è rimasta, poi, incontestata la circostanza, espressamente dedotta in ricorso, che i coniugi non si siano mai riconciliati ovvero che abbiano comunque ripreso la convivenza. Inoltre, le concordi richieste dei coniugi in ordine allo scioglimento del matrimonio e il tempo trascorso dal giudizio di separazione consentono di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Deve, pertanto, dichiararsi lo scioglimento del matrimonio.
Il processo viene rimesso sul ruolo, come da separata ordinanza, in vista delle determinazioni in ordine al prosieguo del giudizio.
Il regolamento relativo alle spese di lite verrà adottato con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce,
2 non definitivamente pronunciando nel giudizio proposto da nei Parte_1 confronti di , così provvede: CP_1
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
in Lecce (LE) il 26/03/2010, trascritto nei registri di matrimonio CP_1 di quel Comune al n. 15, parte I, anno 2010, come specificato in parte motiva;
2) dispone come da separata ordinanza in ordine al prosieguo del giudizio;
3) spese al definitivo;
4) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 10/11/2025.
La Presidente Il Relatore
dott.ssa Cinzia Mondatore dott. Gianluca Fiorella
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