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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 22/07/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 362/2025
N. R.G. 1312/2024
REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di MILANO
Sezione Lavoro nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa LV RI ZO Presidente est. dott. Roberto Vignati Consigliere dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 1733/2024 del Tribunale di
Milano- sezione lavoro- est. dr.ssa Chirieleison, pubblicata il 3 giugno 2024, promossa da:
, con l'avv. MAURO SANDRI e l'avv. OLAV GIANMARIA Parte_1
TARALDSEN, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in MILANO via
ED RC 48 contro
, con l'avv. FRANCESCO CHIARELLI, l'avv. GIACINTO FAVALLI, CP_1
l'avv. GIUSEPPE SACCO, elettivamente domiciliata in VIA SAN BARNABA, 32 20122
MILANO NERS AVVOCATI
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI:
Per la parte APPELLANTE:
1) accertare il demansionamento subito dal sig. a partire da settembre Parte_1
2021;
Pagina 1 2)conseguentemente condannare CP_1
a assegnare il lavoratore alle mansioni di collaudatore precedentemente svolte, ovvero a mansioni compatibili con la categoria contrattuale A1 del CCNL per i lavoratori addetti al settore elettrico;
b al pagamento in favore di parte ricorrente dell'importo di € 62.057,03 a titolo di risarcimento del danno alla professionalità, ovvero in quella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia dalla Corte, oltre alle ulteriori mensilità maturate sino alla pronuncia della sentenza e oltre a rivalutazione e interessi ex art. 1284 co. 1 c.c. da settembre
2021 all'introduzione del giudizio di primo grado, nonché ex art. 1284 co. 4 c.c. da quest'ultimo momento al saldo;
3) accertare la condotta di mobbing o, in subordine, di straining, attuata da ai CP_1 danni del sig. , come meglio descritta in narrativa;
Parte_1
4) conseguentemente condannare al pagamento in favore di parte ricorrente CP_1 dell'importo di € 25.945,3 a titolo di danno biologico e di rimborso di spese mediche, ovvero in quella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia dalla Corte, oltre a rivalutazione e interessi ex art. 1284 co. 1 c.c. dall'insorgenza del danno all'introduzione del giudizio di primo grado, nonché ex art. 1284 co. 4 c.c. da quest'ultimo momento al saldo;
5) con condanna di controparte alle spese e ai compensi per il doppio grado di giudizio.
Per la PARTE APPELLATA
Voglia codesto Ecc.ma Corte di Appello di Milano, Sezione Lavoro, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, cosi giudicare:
- in via preliminare, accertare e dichiarare il passaggio in giudicato della sentenza n.
1733/2024 del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – nei capi non impugnati con il ricorso in appello;
- nel merito, accertare e dichiarare l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza del ricorso in appello del signor confermando la sentenza n. 1733/2024 del Tribunale di Parte_1
Milano – Sezione Lavoro – e rigettando integralmente le domande dallo stesso formulate con ricorso ex art. 414 c.p.c.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Pagina 2 Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 1733/2024, compensate integralmente tra le parti le spese di lite, ha rigettato le domande proposte dal sig. , il quale - previo Parte_1 accertamento dell'illegittimità del trasferimento dal comparto elettrico con mansioni di collaudatore al Laboratorio Chimico Meccanico Elettrico, con mansioni di addetto alle calibrazioni interne di una parte della strumentazione elettrica, e del demansionamento conseguente al cambio di posto- per sentire accertare la natura vessatoria e mobbizzante delle condotte della datrice di lavoro a far data dal gennaio 2016 e condannare la società al risarcimento dei danni da condotta di mobbing/straining e da lesione della professionalità oltre che al pagamento di differenze retributive conseguenti all'applicazione unilaterale da parte di del cd orario fiduciario. CP_1
Nel ricorso introduttivo del giudizio aveva esposto: Parte_1
-di essere stato assunto alle dipendenze della convenuta in data 1.8.2012 in qualità di addetto al controllo e verifica dei requisiti tecnologici di apparecchi, macchine, strumenti, in relazione alla normativa vigente, inquadrato nella categoria A1 del Contratto Collettivo Nazionale dei
AT Elettrici;
- che l'orario di lavoro era indicato in 38 ore settimanali;
- che, quale collaudatore, era tenuto a recarsi dai fornitori in caso di collaudo in pesenza, per assicurarsi che tutto ciò che era previsto nel contratto di fornitura venisse eseguito esattamente, e doveva, inoltre, redigere un verbale di omologa, oppure un verbale di collaudo, nel quale veniva espresso un parere negativo/positivo/sospensivo ed emettere 'Rapporti di
Non Conformità', in caso di difformità nella fornitura;
- che dal 27.3.2017 al 7.4.2017, presso il fornitore GR PO Spa, aveva emesso un verbale di collaudo negativo ma aveva poi appreso che GR PO si era aggiudicata la gara per la fornitura del materiale per la cabina di Via ED RC e, che i trasformatori (non a norma e per i quali mancava, altresì, il cablaggio, la scala di salita ecc.) erano stati acquistati e messi in servizio senza che fosse stata effettuata la seconda prova;
- che il 24.12.2019 il ricorrente aveva inviato a un rapporto firmato di non CP_2 conformità e che, anche in questo caso, aveva appreso che e si era CP_1 CP_2 accordate per rifare il rapporto di non conformità (con lo scopo di renderlo conforme);
- che le richieste di chiarimenti inviate all'azienda in relazione a dette scelte erano rimaste senza esito;
- che successivamente al caso 'ED RC', i colleghi ed il diretto superiore, come si evince dal verbale di incontro 31.7.17 avevano assunto nei confronti del ricorrente comportamenti vessatori;
Pagina 3 - che in data 30.10.2012, durante il periodo di prova di sei mesi, il ricorrente aveva ricevuto una comunicazione con la quale lo aveva informato dell'applicazione individuale CP_1 dell'orario fiduciario previsto dagli accordi aziendali relativamente al personale inquadrato nella categoria A1, ossia la sua categoria, con decorrenza dal giorno successivo;
- che a partire dal 2015 il bonus U.T non gli era stato più corrisposto con svariate e non esaustive motivazioni;
- che nel 2019 il premio ra stato, nei fatti, collegato dall'azienda Pt_2 alla valutazione “performance management del dipendente”;
- che primi segni dell'insofferenza dei diretti superiori del ricorrente nei suoi confronti si erano avuti all'inizio del mese di gennaio 2016 a proposito di due questioni sollevate dal dipendente inerenti a: i) l'applicazione dell'orario fiduciario;
ii) il mancato riconoscimento del bonus Extra fiduciario nel 2015;
- che il 14.9.2016, durante una riunione sindacale avente come ordine del giorno il passaggio dal ticket cartaceo all'elettronico per la mensa, si era intrattenuto in modo animato con i rappresentanti territoriali di alcune sigle sindacali, presenti alla riunione di RSU, non dipendenti della e che il successivo 21.9.2016, il dirigente, sig. , assistito CP_1 CP_3 dalla sig.ra era stato convocato e rimproverato per l'atteggiamento assunto in sede Parte_3 sindacale durante la riunione;
- che a far data dal 2016, era stato oggetto di svariate e immotivate contestazioni anche disciplinari;
- che nel 2017, l'azienda, nella figura del sig. aveva affidato ad altri due colleghi di CP_4 reparto, e di seguito (Rsu/Rls della Cisl), la mansione di Persona_1 Persona_2 collaudatore relativamente al fornitore TRAFO MT/BT; - che dal 2020 al 2021 il ricorrente aveva lavorato in regime di smart working senza alcun reale incarico;
- che nel settembre del
2021 il ricorrente aveva appreso della decisione dell'azienda di trasferirlo ad una nuova postazione di lavoro, precisamente, al Laboratorio Chimico Meccanico Elettrico, con la mansione di addetto alle calibrazioni interne di una parte della strumentazione elettrica;
- che il ricorrente, afflitto per la situazione dequalificante e di isolamento, aveva riportato disturbi fisici, determinandosi a rivolgersi per un consulto all'Istituto di Medicina del Lavoro di Milano, per poi intraprendere un percorso psicologico;
- che in data 1.8.2023 era stato destinatario di una ulteriore contestazione disciplinare, immediatamente impugnata;
- che tutto quanto descritto configurava una situazione di mobbing o in subordine di straining, produttiva di danni da risarcire;
- di avere anche diritto a differenze retributive discendenti dalla applicazione dell'orario fiduciario.
Pagina 4 Ciò premesso in fatto, aveva chiesto l'accertamento delle condotte di mobbing/straining di cui era stato vittima, il risarcimento dei danni tutti subiti, così specificati: danno biologico: €
16.970,00; danno morale: € 8.315,30; spese mediche: € 660,00; per la componente patrimoniale- demansionamento: € 37.948,88 oltre interessi e rivalutazione. In via subordinata aveva chiesto di accertare che era stato vittima di straining e condannare la resistente al risarcimento dei danni tutti subiti in ragione dell'inadempimento dedotto, pari ad
€ 37.948,88 oltre alle ulteriori mensilità maturate sino alla pronuncia della sentenza ed oltre agli interessi ed alla rivalutazione.
Infine, aveva chiesto il riconoscimento di differenze retributive derivanti dall'applicazione dell'orario fiduciario quantificate nella somma di € 9.116,49.
Si era costituita in giudizio domandando il rigetto delle domande per CP_1 infondatezza e assenza di prove.
In particolare, la resistente aveva dedotto che l'orario fiduciario, regolato dagli accordi aziendali, prevedeva che il personale inquadrato nella categoria A1 (come il ricorrente) non avesse diritto alla retribuzione degli straordinari.
Aveva, inoltre, rilevato che nessuna condotta persecutoria qualificabile come mobbing o straining era stata posta in essere dalla società, che aveva assunto decisioni aziendali legittime.
Aveva quindi contestato la sussistenza di un demansionamento, rilevando che il trasferimento e il cambio di mansioni rientravano in una riorganizzazione aziendale che aveva coinvolto più dipendenti.
Infine, in via subordinata, domandava la condanna del ricorrente alla restituzione di eventuali somme percepite in eccesso.
Il Tribunale ha respinto la domanda di differenze retributive rilevando che l'orario fiduciario applicato dal 2012 in forza dell'accordo aziendale del 19 giugno 20107 (doc 12 fasc CP_1 non prevedeva il compenso per gli straordinari ma un importo lordo una tantum e ha accertato che aveva percepito detto compenso aggiuntivo, senza contestarne l'importo o la Parte_1 legittimità. Ha osservato, inoltre, che non aveva fornito prove specifiche sulle ore di straordinario non pagate, limitandosi a generiche affermazioni.
Relativamente alle domande risarcitorie, il Giudice di primo grado ha escluso la sussistenza di un'ipotesi di mobbing o di straining difettando allegazioni idonee a consentire di ravvisare pur se dimostrate condotte integranti tali fattispecie.
Premesso che, per essere riconosciuta la sussistenza del mobbing, deve esserci un insieme di atti vessatori sistematici e prolungati nel tempo, con un chiaro intento persecutorio, e che per
Pagina 5 poter ritenere integrato lo straining deve essere dimostrata la creazione di un ambiente di lavoro stressogeno attribuibile all'azienda mentre non sono sufficienti situazioni di generica conflittualità all'interno dell'ufficio, il Tribunale ha ritenuto che gli episodi citati dal ricorrente (segnalazioni di irregolarità, contestazioni disciplinari, cambio di mansione) fossero sporadici e non sistematici, che le decisioni aziendali rientravano nelle prerogative gestionali e non erano da ritenersi persecutorie.
Ha infine escluso il lamentato demansionamento, sottolineando che l'art. 1203 c.c. prevede che il lavoratore possa essere assegnato a mansioni equivalenti, anche se diverse da quelle precedenti, e che il trasferimento del sig. al laboratorio chimico-elettronico era Parte_1 avvenuto nel contesto di una riorganizzazione aziendale e aveva coinvolto più lavoratori.
Inoltre, non era stato dimostrato che le nuove mansioni fossero inferiori o degradanti rispetto a quelle di collaudatore, rigettando dunque anche tale domanda.
Ha, quindi, concluso per il rigetto di tutte le domande.
Avverso la sentenza ha proposto appello affidandosi ai seguenti motivi. Parte_1
Con il primo motivo censura la sentenza per erronea valutazione relativamente alla dichiarata insussistenza del lamentato demansionamento dal 2021 e per il conseguente rigetto della domanda risarcitoria. A sostegno della prospettazione, allega di essere stato sottratto allo svolgimento delle sue mansioni specialistiche di collaudatore con elevata competenza tecnica e funzioni direttive, con responsabilità di verifica tecnica sui materiali forniti e possibilità di bloccare le forniture non conformi, e che, dopo il trasferimento, era stato concretamente privato di qualsivoglia effettiva mansione e il suo compito principale era diventato trascrivere dati da rapporti di taratura su un file Excel e ritirare strumenti presso un fornitore esterno.
Inoltre, evidenzia la riduzione delle responsabilità lavorative poiché, prima del trasferimento, aveva il potere di emettere rapporti di non conformità, con un impatto diretto sulla qualità e sicurezza delle forniture, mentre dopo il trasferimento non aveva più alcuna autonomia decisionale, limitandosi a compiti meramente esecutivi.
Sostiene dunque la non riconducibilità delle mansioni da ultimo a lui assegnate con il proprio livello di inquadramento A1 del CCNL Elettrici al quale appartengono i lavoratori che svolgono “mansioni di concetto con funzioni direttive o mansioni rilevanti per il contenuto specialistico”
L'appellante contesta altresì che il trasferimento e mutamento di mansioni sia stato conseguenza di una riorganizzazione aziendale, come dedotto da L'appellante CP_1 sostiene che la società non aveva fornito alcuna prova concreta della riorganizzazione, non
Pagina 6 avendo dimostrato che il cambiamento delle mansioni fosse necessario per motivi organizzativi, e non avendo fornito alcuna prova che i compiti precedenti di siano Parte_1 stati assegnati ad altri o eliminati.
Rilevava che altri colleghi avevano mantenuto ruoli simili: alcuni hanno continuato a svolgere attività di collaudo, mentre è stato l'unico a essere assegnato a un ruolo di minor Parte_1 prestigio. Pertanto, l'appellante eccepisce che il trasferimento fosse una decisione mirata contro di lui, piuttosto che una scelta aziendale generale.
A fronte di tutto ciò, il lavoratore appellante chiede un risarcimento di € 62.057,03, calcolato sulla base del 50% della retribuzione mensile lorda per ogni mese di assegnazione a mansioni inferiori, rilevando che il danno si estende da settembre 2021 fino alla decisione della Corte
d'Appello.
Con il secondo motivo censura la sentenza per erronea valutazione circa l'insussistenza delle condotte di mobbing e straining. Rileva che il Tribunale ha sottovalutato gli elementi di prova e non ha considerato la continuità delle condotte vessatorie.
Evidenzia, in particolare, che le condotte denunciate erano consistite nel demansionamento subito, nell' isolamento fisico e professionale del lavoratore e nel rilascio di valutazioni negative del dipendente, non adeguatamente giustificate.
Sostiene che:
- il trasferimento e il demansionamento rappresentavano una risposta ad alcuni episodi nei quali si era reso “colpevole” di svolgere il suo lavoro con eccesiva perizia (vedi i rapporti di non conformità emessi e descritti ai punti 9 e 19 del ricorso 414 cpc),
-era stato lasciato dal 2020 in smart working, nonostante la sua mansione di collaudatore richiedesse la presenza presso i fornitori e che, dopo il rientro in ufficio nel 2021, è stato collocato in un ufficio isolato nel comparto gas, mentre tutti i colleghi erano ancora nel settore elettrico;
la postazione di lavoro era in condizioni disagevoli, in un ambiente senza finestra e con temperatura elevata.
- che dal 2016 l'azienda aveva emesso valutazioni negative sulle sue performances, senza motivazioni specifiche, e, quando aveva chiesto spiegazioni, l'azienda non aveva Parte_1 mai fornito risposte;
sottolinea che le valutazioni negative hanno inciso sulla possibilità di ricevere premi di produttività e avanzamenti di carriera.
- in più occasioni, i rapporti di non conformità firmati da sono stati modificati Parte_1 dall'azienda per dichiarare conformi materiali che non lo erano (in particolare evidenzia che, in un caso specifico (Forlì, 2019), la società ha dichiarato conforme una torre di 35 metri solo sulla fiducia, senza effettuare un secondo collaudo, e che il secondo verbale di conformità
Pagina 7 riportava comunque il suo nome, esponendolo a possibili responsabilità per problemi di sicurezza).
Deduce altresì che nel caso di specie deve ritenersi ravvisabile un evento lesivo della salute eziologicamente dipendente dalle condotte denunciare e richiama in proposito la relazione clinica dell'Istituto di Medicina del lavoro (doc 29 30 e 31 del fascicolo di I grado) da cui emerge la diagnosi di disturbo dell'adattamento cronico con invalidità permanente del 10%.
Quantifica il danno conseguente nel danno biologico di € 16.970,00, con richiesta di personalizzazione per un totale di € 25.285,00.
Sulla base dei motivi suesposti l'appellante ha chiesto l'integrale riforma Parte_1 della sentenza di primo grado e l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
Costituendosi ritualmente in giudizio, l'appellata ha in via preliminare CP_1 eccepito l'inammissibilità dell'appello per mancanza dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 342 c.p.c. e dalla giurisprudenza consolidata della Cassazione. In particolare, eccepisce la mancanza di una chiara individuazione delle parti della sentenza impugnata limitandosi a riproporre genericamente argomentazioni già esposte nel primo grado di giudizio.
Nel merito ha concluso per il rigetto del gravame avversario e la conferma della sentenza di primo grado.
Esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, all'udienza del 16 maggio 2025, all'esito della discussione dei difensori, la Corte ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
******
Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione di di inammissibilità CP_1 dell'appello per asserita omessa indicazione delle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice e delle circostanze da cui deriverebbe la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, ai sensi degli artt. 342 c.p.c..
Come chiarito dalla Suprema Corte, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n.
83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la
Pagina 8 redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass. civ., sez. VI, 30 maggio 2018, n. 13535).
Ciò posto in diritto, si rileva in punto di fatto che l'appello proposto da Parte_1 indica in modo non equivoco le doglianze proposte, le parti della sentenza impugnata sono state individuate;
i rilievi critici sono stati esposti per ciascuna censura in modo sufficientemente chiaro e preciso, consentendo di circoscrivere in modo non ambiguo l'ambito del giudizio di gravame.
Sempre in via preliminare occorre dare atto che l'impugnazione non si è estesa a tutte le questioni dedotte in primo grado ed esaminate dal giudice, ma è limitata a due domande: demansionamento e condotte di mobbing e straining e relative domande risarcitorie conseguenti.
Non è invece stata impugnata la pronuncia di rigetto della domanda di condanna al pagamento di somme a titolo di differenze retributive conseguenti all'applicazione del cd orario fiduciario, che è pertanto passata in giudicato.
Venendo all'esame dei motivi di appello, l'impugnazione è fondata limitatamente al primo motivo, emergendo effettivamente dagli atti di causa che a seguito del Parte_1 trasferimento al laboratorio chimico, elettronico, meccanico disposto dal 1 ottobre 2021 (doc
24 email 27.4.21) ha subito un illegittimo demansionamento, mentre va confermata la sentenza di primo grado relativamente al pronuncia di rigetto della domanda accertamento di condotte mobbizzanti e da straining e risarcimento dei danni conseguenti.
1. Sul demansionamento
Meraviglia dall'assunzione è stato inquadrato nel livello A1 al quale appartengono i
“dipendenti che svolgono mansioni di concetto con funzioni direttive o mansioni rilevanti per il contenuto specialistico che implichino responsabilità di identico livello.”.
Il lavoratore ha descritto nel ricorso introduttivo del giudizio le mansioni svolte come collaudatore nel settore elettrico nei termini che di seguito si riportano.
“6. Nella fattispecie, il ricorrente, quale collaudatore, era tenuto a recarsi dai fornitori in caso di collaudo presenziato, in base a quanto deciso dal suo diretto superiore, per assicurarsi che tutto ciò che era previsto nel contratto di fornitura venisse eseguito esattamente, applicando in toto ciò che era richiesto nelle Specifiche tecniche o nelle note tecniche del materiale previsto in fornitura. Il ricorrente doveva, inoltre, redigere un Verbale di Omologa, oppure un Verbale
Pagina 9 di Collaudo, nel quale veniva espresso un parere negativo/positivo/sospensivo; ove al collaudo non conseguiva un esito positivo, era nella facoltà del collaudatore, sospendere il giudizio in attesa di chiarimenti ufficiali del fornitore.
Tra le peculiarità del collaudatore vi è, poi, la possibilità di emettere 'Rapporti di Non
Conformità', in caso di difformità nella fornitura. Infine, in caso di collaudi c.d. cartacei, effettuati, cioè, non in presenza ma sulla base di dichiarazioni di conformità provenienti direttamente dai fornitori, è competenza del collaudatore verificare l'esattezza delle dichiarazioni ed emettere, all'esito, l'Attestato di Collaudo.
In generale, è sempre il collaudatore a partecipare alla redazione delle specifiche tecniche in punto esecuzione delle prove, a prestare consulenza riguardo alle norme pertinenti in vigore, così comprendendo eventuali consigli o spiegazioni, derivanti dalla esperienza maturata sul campo, nonché, a partecipare all'emissione di pareri sulle particolarità delle offerte dei fornitori nelle gare.”
Le mansioni così descritte corrispondono sostanzialmente a quelle descritte da nella CP_1 memoria di costituzione:
- analisi e commento in relazione a specifiche tecniche e a certificati di prova (in sintesi esame di documentazione) relativi a materiali elettrici e meccanici che intende CP_1 acquistare da fornitori terzi per l'impiego sulla rete elettrica di bassa e media tensione, per l'illuminazione pubblica e gli impianti semaforici, e per l'impiego sulle reti di distribuzione del gas e dell'acqua;
- partecipazione presso le sedi dei fornitori ovvero presso i laboratori terzi appositamente incaricati alle operazioni di collaudo ivi effettuate.
4) La pianificazione delle attività dell'ufficio era di regola settimanale in quanto il fornitore comunicava ad la data fissata per il collaudo (preventiva rispetto alla consegna del CP_1 materiale) con un preavviso di 7 giorni.
5) Le richieste di collaudo erano protocollate e inserite nell'agenda di collaudo di norma autonomamente dal personale incaricato quale responsabile documentale del contratto.
L'azienda, tuttavia, precisava:
9) Il ricorrente non aveva alcun titolo/potere per poter porre veti su un fornitore;
trattasi di decisioni che spettavano all'azienda, all'ufficio acquisiti ecc;
non certo a lui;
il ricorrente inoltre, al pari di tutti gli altri collaudatori, non redige le specifiche tecniche, ma può dare supporto nella redazione delle stesse.
10) Il ricorrente doveva limitarsi ad effettuare i singoli collaudi dei singoli prodotti;
un collaudo negativo di un singolo prodotto non significava certo inadeguatezza del fornitore.”
Pagina 10 Quanto alle mansioni svolte nel laboratorio chimico, elettrico meccanico, nel ricorso in appello sono state così descritte: “L'attuale attivazione pratica del signor meraviglia può essere così schematizzata:1) mediamente una volta al mese viene mandato a portare poi a ritirare strumenti presso l'istituto di taratura( nel momento in cui si scrive e si tratta di LO
Instruments di Fizzonasco di Pieve Emanuele) a circa 30 minuti di macchina dalla sede di lavoro del ricorrente in Milano via Ponte Nuovo 2) una volta riportati in azienda il ricorrente deve prendere i due dati (di errore e di incertezza) riportati sui rapporti di taratura della LO ed inserirli nei file di Excel che contiene i valori limite. Se si verifica un superamento ciò doveva essere segnalato sul rapporto di taratura. Nulla di più.”
Il lavoratore a pag. 26 del ricorso in primo grado ha lamentato che a partire da settembre
2021, pur conservando il livello contrattuale A1, “si trova del tutto privo di effettivi incarichi e collocato in un ambito spaziale incoerente rispetto alle proprie mansioni.”
A fronte del lamentato demansionamento era onere della datrice di lavoro provare l'assegnazione di mansioni riconducibili al livello di inquadramento e l'impiego effettivo del lavoratore in tali mansioni.
Va premesso in diritto che “l'obbligazione ex art. 2103 c.c. è un'obbligazione contrattuale, sicché “quando il lavoratore allega un demansionamento riconducibile ad un inesatto adempimento dell'obbligo gravante sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2103 c.c., è su quest'ultimo che incombe l'onere di provare l'esatto adempimento del suo obbligo, o attraverso la prova della mancanza in concreto del demansionamento, ovvero attraverso la prova che fosse giustificato dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali o disciplinari oppure, in base all'art. 1218 c.c., a causa di un'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile” (cfr. ex multis Cass., 3 marzo 2016 n. 4211; Cass., 19 ottobre
2018 n. 26477).
La Corte di Cassazione ha altresì precisato che “il lavoratore […] ha a fortiori il diritto a non essere lasciato in condizioni di forzata inattività e senza assegnazione di compiti, ancorché senza conseguenze sulla retribuzione: e, dunque, non solo il dovere, ma anche il diritto all'esecuzione della propria prestazione lavorativa - cui il datore di lavoro ha il correlato obbligo di adibirlo - costituendo il lavoro non solo un mezzo di guadagno, ma anche un mezzo di estrinsecazione della personalità di ciascun cittadino. La violazione di tale diritto del lavoratore all'esecuzione della propria prestazione è fonte di responsabilità risarcitoria per il datore di lavoro;
responsabilità che, peraltro, derivando dall'inadempimento di un'obbligazione, resta pienamente soggetta alle regole generali in materia di responsabilità contrattuale: sicché, se essa prescinde da uno specifico intento di declassare o svilire il
Pagina 11 lavoratore a mezzo della privazione dei suoi compiti, la responsabilità stessa deve essere nondimeno esclusa - oltre che nei casi in cui possa ravvisarsi una causa giustificativa del comportamento del datore di lavoro connessa all'esercizio di poteri imprenditoriali, garantiti dall'art. 41 Cost., ovvero di poteri disciplinari - anche quando l'inadempimento della prestazione derivi comunque da causa non imputabile all'obbligato, fermo restando che, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., l'onere della prova della sussistenza delle ipotesi ora indicate grava sul datore di lavoro, in quanto avente, per questo verso, la veste di debitore, ipotesi che può verificarsi se il datore di lavoro dimostri che il demansionamento e la privazione delle funzioni patiti nella specie dal dipendente siano dipesi da fattori oggettivi estranei alla volontà datoriale e legati alla generale contrazione delle attività imprenditoriali (Cass. 2 agosto 2006, n. 17564)” (cfr. Cass. 18 maggio 2012 n. 7963).
Nel caso di specie, dunque, incombe sull'odierna appellante l'onere di provare l'esatto adempimento dell'obbligo discendente dall'art. 2103 c.c o, in alternativa, di fornire prova liberatoria nei termini chiariti dalla Suprema Corte, dimostrando cioè che la privazione di mansioni era giustificata dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali o disciplinari oppure, in base all'art. 1218 c.c., dall'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile alla società.
Tale onere probatorio non è stato completamente assolto da CP_1
La società ha evidenziato, infatti, che il ricorrente non ha svolto alcuna attività nel periodo dal
21 ottobre 2021 al maggio 2022, causa mancata esibizione del green pass richiesto dalla normativa emergenziale vigente nel periodo. La circostanza risulta pacifica, in quanto non contestata da , la lamentata inoperosità nel periodo in esame deve conseguente Parte_1 ritenersi non imputabile ad CP_1
Quanto invece al periodo successivo al rientro in servizio, da maggio 2022 fino alla data di deposito del ricorso di primo grado, le allegazioni in fatto di parte appellata appaiono, già sotto il profilo assertivo, inidonee ad escludere la responsabilità della società per violazione degli obblighi discendenti dall'art. 2103 c.c né integrano adempimento degli obblighi di cui all'art. 2103 c.c..
La società ha confermato che gli incarichi svolti da corrispondono a quelli Parte_1 descritti del lavoratore essendo consistiti in:
a) registrazione degli strumenti in arrivo in laboratorio, la successiva consegna e relativo ritiro presso il fornitore del servizio di taratura degli stessi,
b) valutazione e analisi della conformità del certificato di taratura emesso dal fornitore con emissione di un Rapporto di taratura riportante la conformità e la relativa incertezza,
Pagina 12 c) aggiornamento dello stato di taratura strumentale e restituzione al cliente interno dello strumento tarato con invio del rapporto di taratura.
Sotto il profilo quantitativo la società appellata ha dedotto che l'impegno del lavoratore risulta provato dal doc. 10 da cui si evince che ha prodotto 105 rapporti di taratura Parte_1 relativi a 105 strumenti gestiti. Ritiene la Corte, tuttavia che tale documento non costituisca idonea prova dell'impiego del lavoratore in mansioni effettive.
Il documento richiamato contiene infatti l'elenco dei rapporti di taratura affidati a Parte_4 negli anni 2022 e 2023, dall'esame di tale prospetto emerge che si tratta di attività che hanno riguardato nel 2022: 8 giorni nel semestre da giugno a dicembre, e cioè: 1 giornata a giugno, 3 giorni a settembre, 2 giorni a ottobre, 2 giorni a dicembre, nel 2023: 27 giorni nel periodo da gennaio a fine ottobre, nel dettaglio: 5 giorni a gennaio, 2 giorni a febbraio, 3 giorni a marzo, 2 giorni ad aprile, 2 giorni a maggio, 2 giorni a giugno, 3 giorni a luglio, 1 giorno ad agosto, 3 giorni a settembre, 4 giorni a ottobre
Quanto alla durata degli incarichi, emerge dall'elenco che la maggior parte di essi è iniziata e si è conclusa nello stesso giorno, pur essendovi alcuni incarichi di durata di oltre un mese o più.
E'evidente, pertanto, che, in mancanza di ulteriori specifiche allegazioni sulle attività in concreto svolte da , anche ove i testimoni avessero confermato il contenuto del Parte_1 prospetto, la deduzione non è comunque idonea a provare il concreto impiego del lavoratore nell'attività lavorativa a cui era formalmente adibito.
Consegue all'accertato demansionamento la condanna di alla assegnazione a CP_1
di mansioni effettive ed adeguate al livello di inquadramento A1 CCNL Terziario Parte_1 servizi elettrici.
Non può invece essere accolta la domanda di risarcimento del danno alla professionalità in quanto domanda nuova introdotta per la prima volta in appello.
Nel ricorso introduttivo del giudizio, infatti, aveva così delimitato la domanda:” Parte_1
Voglia il tribunale illustrissimo, contrariis reiectis, previa declaratoria di nullità del provvedimento che ha disposto il trasferimento/ cambio di posto e comunque demansionamento del ricorrente nel comparto gas, conseguentemente disporre la riammissione del signor alle mansioni di collaudatore nel comparto elettrico per Parte_1 le quali sussiste il contratto di lavoro subordinato con così giudicare: CP_1
Pagina 13 accertare e dichiarare che il ricorrente è stato vittima di mobbing e condannare la resistente al risarcimento dei danni tutti patrimoniali non patrimoniali subiti dalla ricorrente in ragione dell'inadempimento dedotto come segue…..,,
Il ricorrente ha quindi limitato le domande risarcitorie all'accertamento delle condotte mobbizzanti e non ha svolto un'autonoma domanda di risarcimento del danno da demansionamento, che conseguentemente non può essere inserita in grado di appello
2.Mobbing/Straining
Infondato è, invece, il secondo motivo di appello.
Reputa il Collegio che le censure nei confronti della pronuncia di primo grado, svolte da parte appellante, non colgano nel segno, poiché esse non scalfiscono il nucleo essenziale della ratio decidendi, rappresentato dall'inidoneità delle allegazioni in fatto contenute nel ricorso introduttivo del giudizio a configurare un'ipotesi di mobbing, come pure a delineare condotte vessatorie e mortificanti per il lavoratore, ascrivibili alla responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c.
Premesso che, come affermato da consolidato orientamento giurisprudenziale, “ il mobbing, secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale e recepito dalla giurisprudenza della
Corte di Cassazione, designa (essendo stato mutuato da una branca dell'etologia) un complesso fenomeno consistente in una serie di atti o comportamenti vessatori, protratti nel tempo, posti in essere nei confronti di un lavoratore da parte dei componenti del gruppo di lavoro in cui è inserito o dal suo capo, caratterizzati da un intento di persecuzione ed emarginazione finalizzato all'obiettivo primario di escludere la vittima dal gruppo” (cfr., per tutte, Corte Costituzionale, sentenza 10 dicembre 2003 n. 359), deve ritenersi che “ Ai fini della configurabilità del mobbing lavorativo devono quindi ricorrere molteplici elementi: a) una serie di comportamenti di carattere persecutorio - illeciti o anche leciti se considerati singolarmente - che, con intento vessatorio, siano stati posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi;
b) l'evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente;
c) il nesso eziologico tra la descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psico-fisica e/o nella propria dignità; d) il suindicato elemento soggettivo, cioè
l'intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi (cfr. Cass. 21 maggio 2011 n.
12048; Cass. 26 marzo 2010 n. 7382; Cass. 6 agosto 2014 n. 17698; Cass. 10 novembre 2017
n. 26684).
Pagina 14 Alla base della responsabilità per mobbing si pone l'art. 2087 c.c., che obbliga il datore di lavoro ad adottare le misure necessarie a tutelare l'integrità psico-fisica e la personalità morale del lavoratore, per garantirne la salute, la dignità e i diritti fondamentali di cui agli artt. 2, 3 e 32 Cost..” (Corte d'Appello di Milano sentenza n. 627/21, est. Dossi)
Poste queste brevi premesse di inquadramento generale, con riferimento al caso di cui si controverte, l'appellante, richiamando le proprie deduzioni di cui al ricorso 414 cpc, censura la sentenza impugnata per non avere il primo giudice adeguatamente valutato le seguenti condotte datoriali da ritenersi componenti di una condotta complessivamente mobbizzante:
- il demansionamento, quale risposta ad alcuni episodi in cui si era reso Parte_1 responsabile per aver svolto il suo lavoro con eccessiva perizia (rapporti di non conformità dei collaudi);
-isolamento fisico del lavoratore (collocato in un ufficio del compartimento gas mentre i colleghi errano tutti collocati nel settore elettrico)
-rilascio di valutazioni negative sulle performance.
non censura invece la sentenza di primo grado in relazione alla ritenuta irrilevanza Parte_1 delle sanzioni disciplinari irrogate e al mancato riconoscimento del cd premio extra fiduciario, condotte che non ripropone alla valutazione della Corte.
Il Collegio concorda con il giudice di primo grado nel ritenere che, già sul piano assertivo, la prospettazione dei fatti offerta dall'odierno appellante non sia idonea ad integrare gli estremi del mobbing, alla luce della ricostruzione generale del fenomeno sopra tratteggiata.
Come evidenziato nella sentenza appellata, le circostanze allegate con riferimento allo svolgimento del rapporto di lavoro sono inidonee di per sé - ed insufficienti anche nel complesso - a consentire di ravvisare, pur se dimostrate, un'ipotesi di mobbing o di straining.
Con riferimento al demansionamento, si è già sopra osservato che è effettivamente provato sotto l'aspetto della forzata inattività, seppure limitatamente al periodo da maggio 2022, data di rientro in servizio dopo l'assenza nel periodo emergenziale Covid, a settembre 2023, data di deposito del ricorso. Non emergono, nondimeno, elementi che consentano di correlare tale illegittima condotta alla reazione a precedenti condotte del lavoratore stante il lasso temporale intercorso tre le descritte relazioni di non conformità di alcuni collaudi risalenti al 2017 quanto al trasformatore di via ED RC, e al 2019 con il fornitore PU PI.
Non si può quindi che concordare con il primo giudice nel ritenere che “ Considerata la durata del rapporto di lavoro del ricorrente e dell'adibizione dello stesso alla mansione di collaudatore, gli episodi citati sono, quindi, del tutto sporadici e le decisioni adottate trovano, peraltro, giustificazione nel quadro delle prerogative decisionali dell'ufficio
Pagina 15 acquisti, al quale evidentemente, ed incontestatamente, spetta l'ultima parola in merito alle forniture di materiali”
Con riferimento all'isolamento fisico di cui sarebbe stato vittima , rilevato che lo Parte_1 smart working è stato applicato a tutto il reparto del ricorrente riducendo le trasferte al minimo possibile e che nella prima fase del covi l'azienda ha optato per la cassa integrazione per tutte le persone del reparto occupate sui collaudi (circostanze non contestate), va osservato che deduce di essere stato in situazione di isolamento fino al 7.8.23 quando è stato Parte_1 dislocato presso il piano II della palazzina principale Asset EN IO (solo tre mesi da maggio ad agosto e con periodo feriale) e “ancor ora il sig. si trova in una Parte_1 situazione di evidente isolamento, posto che è stato collocato in un ufficio nel compartimento gas, mentre i colleghi sono tutti applicati, qualmente era il ricorrente, nel settore elettrico”.
La censura appare infondata, il collocamento nel comparto gas anziché elettrico pare al
Collegio diretta conseguenza della assegnazione alle diverse mansioni di cui sopra si è detto e non emergono elementi che consentano di ritenere tale decisione manifestazione della volontà di allontanare il lavoratore dai colleghi e di isolarlo.
Quanto alle lamentele per le intervenute valutazioni (performance management) negative, che a parere di non sarebbero giustificate, l'appellante si è limitato a dedurre di aver Parte_1 presentato osservazioni alle quali l'azienda non ha mai risposto ma nulla ha provato in merito alla illegittimità delle stesse.
Le condotte datoriali censurate non delineano quindi, tanto considerate singolarmente quanto nel loro insieme, condotte vessatorie o persecutorie, da cui possa ricavarsi l'esistenza di una intenzione di espellere il lavoratore dal rapporto di lavoro in essere.
Difettano tanto il carattere vessatorio delle condotte, quanto la continuità, ripetitività, durata e intensificazione progressiva degli attacchi, caratteri invece essenziali perché ricorra una situazione di mobbing.
Anche riguardate sotto il profilo della salvaguardia della dignità e della personalità morale del lavoratore, tali condotte non rivestono contenuto lesivo, sicché esse non configurano neppure un fenomeno di straining, ascrivibile alla responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c..
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “lo straining altro non è se non una forma attenuata di mobbing nella quale non si riscontra il carattere della continuità delle azioni vessatorie, azioni che, peraltro, ove si rivelino produttive di danno all'integrità psico-fisica del lavoratore, giustificano la pretesa risarcitoria fondata sull'art. 2087 cod. civ., norma di cui da tempo è stata fornita un'interpretazione estensiva costituzionalmente orientata al
Pagina 16 rispetto di beni essenziali e primari quali sono il diritto alla salute, la dignità umana e i diritti inviolabili della persona, tutelati dagli artt. 32, 41 e 2 Cost. (v. Cass. 4 novembre 2016, n. 3291 e la recente Cass. 19 febbraio 2018, n. 3977)” (cfr. Cass. 10 luglio
2018 n. 18164).
Alla luce delle osservazioni svolte il secondo motivo di appello deve essere respinto.
In conclusione, la sentenza appellata deve essere riformata in punto di accertamento del demansionamento limitatamente al più breve periodo dal 21 maggio 2022 al 12 settembre
2023, data deposito del ricorso di primo grado;
a ciò consegue l'ordine di ripristino del lavoratore in mansioni adeguate all'inquadramento nel livello impiegati A1.
La pronuncia va invece confermata nel resto.
In considerazione del parziale accoglimento delle domande, le spese del doppio grado vanno compensate tra le parti nella misura di 2/3, con condanna di al rimborso a CP_1 Parte_1 delle spese residue, che si liquidano, applicati i criteri di cui al DM 147/22 e tenuto conto del mancato svolgimento di istruttoria in appello, in euro complessivi € 2.700, 00 oltre oneri accessori di legge e spese generali forfettarie al 15% ( € 3.000,00 per il primo grado, €
5.100,00 per l'appello= € 8.100,00: 3= € 2.700,00 )
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza n 1733/2024 del Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, pubblicata il giorno 3 giugno 2024, accerta e dichiara l'illegittimità della dequalificazione professionale subita dall'appellante dal maggio 2022 al 12 settembre 2023, data di deposito del ricorso di primo grado, per l'effetto ordina alla società convenuta di assegnare alla parte appellante mansioni effettive e adeguate al suo inquadramento nel livello A 1 CCNL Terziario servizi elettrici;
Conferma le restanti statuizioni di merito.
Compensa per le spese di lite del doppio grado nella misura di 2/3 e condanna CP_1
a rimborsare all'appellante le spese residue che liquida in complessivi € 2.700, 00 oltre oneri accessori di legge e spese generali forfettarie al 15%
Milano, 7 maggio 2025
Presidente est.
LV RI ZO
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