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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/12/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 118/2025
Terza Sezione Civile Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giuseppina Valiante Presidente rel.
Dott.ssa Enza Faracchio Giudice
Dott.ssa Federica Felaco Giudice pronuncia la seguente:
SENTENZA DI APERTURA
DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
Nel procedimento n. 118-1/2025 promosso da:
Procedura di liquidazione giudiziale n. 11/2024 Tribunale di Salerno a carico della società in persona del legale Controparte_1 rappresentante sig. (C.F. ), con sede legale Parte_1 C.F._1 in Salerno alla via Roma n. 57 (P.IVA ), dichiarata con sentenza n. P.IVA_1
14/2024 pubblicata in data 15.02.2024 che ha nominato Curatore l'Avv.
[...]
(C.F. ) (all. A), rappresentata e difesa dall'Avv. Per_1 C.F._2
ST EL (C.F. ), in virtù di provvedimento di ratifica C.F._3 della nomina e di ammissione al patrocinio a spese dello Stato reso dal G.D. Dott.
Jachia in data 22.10.2024 (all. B), con la quale elettivamente domicilia presso lo
Studio legale EL Associati in Salerno alla via Giacinto Vicinanza n. 11, come da mandato in calce al presente atto (fax 089.237900 - PEC
.salerno.it) (all. C); Email_1 CP_2
RICORRENTE
per apertura liquidazione controllata nei confronti di:
in persona del legale rappresentante sig. Controparte_3 Parte_1
(C.F. ), con sede legale in Salerno alla via Antica Corte n. 12 C.F._1
(P.IVA ); P.IVA_2
RESISTENTE – CONTUMACE
RAGIONI DELLA DECISIONE RICORSO AI SENSI DELL'ART. 268 CCII
Con ricorso depositato in data 11.06.2025, ai sensi degli artt. 39 e 40 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (di seguito CCI), l'istante premetteva di essere creditore, a titolo di restituzione prestito infruttifero solo parzialmente onorato, della somma di € 107.680,00 nei confronti di (P.IVA Controparte_3
), in persona del medesimo legale rappresentante sig. P.IVA_2 [...]
(C.F. ), con sede legale in Salerno alla via Antica Pt_1 C.F._1
Corte n. 12; allegava in proposito che, dalla lettura degli estratti del conto corrente intrattenuto con la emergeva che La aveva Controparte_4 Controparte_3 ricevuto dalla società istante circa € 137.680,00 (a titolo di “finanziamento infruttifero”, come riportato nella causale di tutti i bonifici eseguiti) ed aveva restituito solo € 30.000,00.
Sulla scorta di tale premessa e ritenendo che la resistente versasse in stato di insolvenza, la ricorrente procedura chiedeva l'apertura della liquidazione controllata ex art. 268 CCII dello stesso.
Il ricorso risultava ritualmente notificato alla resistente, che, però, non si costituiva in giudizio.
All'udienza di comparizione la procedura ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso ed il procedimento era riservato per la decisione del Collegio.
La ricorrente creditrice evidenziava anche che, con comunicazione a mezzo p.e.c. del 27.03.2024, il Curatore intimava alla la restituzione di Controparte_3 quanto dovuto in favore della Procedura di Liquidazione giudiziale n. 11/2024, avvertendo che – in mancanza – si sarebbe provveduto al recupero giudiziale del credito vantato.
A seguito del deposito del ricorso, veniva fissata avanti al G.D. l'udienza “Mista” del giorno 18.09.2025 e venivano convocati per l'udienza il debitore ed il creditore ricorrente.
All'udienza del 18.09.2025, il creditore si riportava all'istanza e insisteva per le richieste ivi contenute.
Il giudice riservava la decisione al Collegio. COMPETENZA
Preliminarmente, il Tribunale rileva, ai sensi dell'art. 27 C.C.I., la propria competenza atteso che il debitore, ha la propria sede legale in Salerno, dunque nel circondario del Tribunale di Salerno.
INESISTENZA DI PROCEDURE ALTERNATIVE
Sempre preliminarmente va rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV CCII, vale a dire di procedure di composizione negoziale della crisi.
PRESUPPOSTI
In diritto, in sintesi estrema, si deve quindi rammentare che la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata presuppone il riscontro della sussistenza dei presupposti di ammissione di cui dapprima agli articoli 2, lettera c) CCII e poi 268,
269 e 270 CCII.
PRESUPPOSTO SOGGETTIVO
Tanto comporta, sul piano del riscontro della sussistenza del presupposto soggettivo, il rammentare che la procedura di liquidazione controllata è configurabile per il consumatore, il professionista, l'imprenditore agricolo e le start- up innovative oltre che per ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
In particolare, l'impresa minore deve provare, ai sensi della lettera d) dell'art. 2, di avere avuto nei tre esercizi antecedenti, un attivo non superiore ad euro trecentomila, ricavi non superiori ad euro duecentomila e che non risultino debiti superiori a euro cinquecentomila.
Si osserva, ai margini, che l'onere della prova è sempre sulla impresa minore sia quando chiede di accedere alle procedure di sovrandebitamento sia quando si oppone ai sensi dell'art. 121 CCII all'apertura della liquidazione giudiziale.
PRESUPPOSTO OGGETTIVO
Va poi osservato che l'ambito oggettivo di applicazione della procedura fa riferimento tanto allo stato di crisi quanto a quello di insolvenza come disciplinati dalle lettere a) e b) dell'art. 2 del CCII. La domanda, inoltre, ai sensi dell'art. 268, comma 2, CCII, può essere presentata da un creditore, quando il debitore è in stato di insolvenza. In tal caso, non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è inferiore ad euro 50.000,00.
Va rammentato che, ai sensi dell'art. 268, comma 3, quando la domanda è proposta da un creditore nei confronti di un debitore persona fisica non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie.
RINVIO AL PROCEDIMENTO UNITARIO
Va poi, in diritto, ricostruito, che a corredo della domanda di liquidazione controllata debbano essere allegati, ma solo in quanto compatibili, i documenti prescritti dall'art. 65, laddove al I comma CCII, dispone che i sovraindebitati [I debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) possono proporre soluzioni della crisi da sovraindebitamento secondo le norme del presente capo o del titolo V, capo IX, che disciplina appunto la liquidazione controllata] e laddove al secondo comma dispone che “Si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni della presente sezione, le disposizioni del titolo III, in quanto compatibili”.
DOCUMENTI DA DEPOSITARE
Quindi, dal combinato disposto dei richiamati artt. 37 e 39 CCII , che al ricorso vanno allegati, nei limiti appunto della compatibilità, a) le scritture contabili e fiscali obbligatorie;
b) le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell'attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata;
c) le dichiarazioni IRAP;
d) le dichiarazioni annuali IVA relative ai medesimi periodi;
e) i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi;
f) una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata;
g), uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività; h) un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi;
i)
l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
l) l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto;
m) l'indicazione del domicilio digitale dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali che ne sono muniti;
n) una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale. Va rammentato che, ai sensi dell'art. 268, comma 3, quando la domanda è proposta da un creditore nei confronti di un debitore persona fisica non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie.
DEL CASO
Ai sensi dell'art. 268, comma 2, C.C.I., la domanda può essere presentata da un creditore, quando il debitore è in stato di insolvenza e sempre che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria sia uguale o superiore ad euro 50.000,00.
Dall'esame dell'estratto conto prodotto dalla procedura si ricavano effettivamente più di sessanta voci di disposizioni bonifico in favore di a titolo di CP_3 finanziamento infruttifero per somme ben superiori ad € 50.000,00.
La procedura ha, dunque, allegato e comprovato – con prova scritta (estratto conto) non già di formazione unilaterale, ma proveniente dall'istituto di credito terzo;
la resistente non ha apportato elementi idonei a contrastare la pretesa esistenza del credito come quantificato dalla procedura, tal ché può ritenersi sussistente – entro i fini limitati della presente procedura - documenti allegati in giudizio, emerge che il credito vantato dal ricorrente ammonta complessivamente ad € 107.680,00, a titolo di restituzione di somme date per prestito infruttifero.
Il credito supera la soglia di euro 50.000,00 come previsto dal comma 2 dell'art. 268.
Giova rammentare, inoltre, che ai sensi del comma 3 dell'art. 268, “Quando la domanda è proposta da un creditore nei confronti di un debitore persona fisica non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie”.
Nel caso di specie, non essendosi il resistente costituito, deve ritenersi non assolto l'onere probatorio a suo carico, atteso che l'onere della prova ricade sempre sull'impresa minore sia quando si chiede l'accesso alle procedure di sovrandebitamento sia in caso di opposizione ai sensi dell'art. 121 CCII all'apertura della liquidazione giudiziale.
A tal proposito, si precisa che, dalla documentazione integrativa prodotta dal ricorrente emerge l'assenza di patrimonio immobiliare eventualmente liquidabile. Tale circostanza, da un lato, giustificherebbe il mancato tentativo da parte del ricorrente di intraprendere un'azione esecutiva individuale.
Infatti, nessuna norma del nuovo Codice della Crisi di Impresa impone, quale presupposto per l'apertura della liquidazione controllata (o anche della liquidazione giudiziale), l'esistenza di beni utilmente liquidabili che offrano una prospettiva di soddisfazione ai creditori concorsuali. Tra l'altro, l'art. 276, comma 1, in punto di chiusura, richiama, con il limite della compatibilità, l'art. 233 CCII che comprende anche l'ipotesi di chiusura per assenza di attivo (cfr., Corte di Appello Milano, 21 aprile 2023).
Ciò posto, atteso che, come accennato, l'art. 268 CCII stabilisce che non può essere accolta la domanda di apertura della liquidazione controllata nell'ipotesi in cui l'OCC attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, nel caso di specie, non essendo stata depositata dal debitore alcuna relazione del gestore OCC, non risulta possibile stabilire con certezza l'effettiva impossibilità di acquisire attivo utilmente distribuibile.
Infine, si evidenzia che, per il tramite delle informazioni acquisite ai sensi degli artt.
41 co. 6 e 42 CCII, la resistente non ha presenta bilanci dal 2018, mentre le dichiarazioni dei redditi acquisite per gli anni 2020, 2021, 2022, dànno evidenza di perdite di esercizio.
Il mancato deposito di bilanci, le perdite registrate nelle ultime dichiarazioni,
l'entità degli inadempimenti e la loro persistenza, l'inutilità della messa in mora, sono elementi che lasciano intravedere un quadro di impotenza finanziaria strutturale della resistente ed una consolidata impossibilità di adempiere con regolarità alle obbligazioni.
CONCLUSIONI
Tanto premesso, il Collegio, ritenuto, in base alla documentazione agli atti, provata:
1. la sussistenza della competenza territoriale;
2. la sussistenza dello stato di insolvenza del debitore;
3. la sussistenza di debiti scaduti e non pagati superiore ad euro
50.000,00;
4. la non assoggettabilità del debitore a procedure concorsuali diverse da quelle regolate al capo II della l. 3/2012; 5. la sufficienza della documentazione prodotta dal creditore nonché della documentazione contabile acquisita dall'ufficio in sede di apertura della liquidazione giudiziale;
6. l'inesistenza di un'attestazione dell'O.C.C. circa l'eventuale impossibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori,
VISTO L'ART. 270 CCII
P.Q.M.
dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata della CP_3
in persona del legale rappresentante sig. (C.F.
[...] Parte_1
), con sede legale in Salerno alla via Antica Corte C.F._1
n. 12 (P.IVA ); P.IVA_2
nomina, quale giudice delegato alla procedura, la dott.ssa Giuseppina Valiante;
nomina liquidatore della procedura l'avv. Gianpaolo Turco;
dispone che il liquidatore rediga ai sensi del comma 2 dell'articolo 272 del CCII
l'inventario dei beni del debitore;
dispone che il liquidatore rediga ai sensi dell'art. 213 e 272, comma 2, CCII un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione che assicuri la ragionevole durata della procedura;
PRECISA che la procedura di liquidazione controllata (a differenza della liquidazione del patrimonio) si chiude con decreto nei casi previsti dagli artt. 233 e 276 CCII;
PRECISA che ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 65 CCII alla liquidazione controllata “Si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni della presente sezione, le disposizioni del titolo III, in quanto compatibili” ed in particolare, come di seguito richiamate, le disposizioni insite negli articoli da 40 a
49 CCII;
AUTORIZZA, ai sensi dell'art. 49, comma terzo appunto come richiamato dall'art. 65,
CCII, il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
AUTORIZZA, inoltre, il liquidatore ad accedere al cassetto fiscale ed al cassetto previdenziale del sovraindebitato;
DISPONE: a) che tutti gli atti della procedura siano trasmessi attraverso il P.C.T.; b) che il liquidatore a spese della procedura utilizzi per il deposto in PCT il portale www.fallcoweb.it; c) che il liquidatore apra ed utilizzi l'indirizzo di posta elettronica della procedura di tale portale per le comunicazioni tra liquidatore e creditori e terzi;
ORDINA la tempestiva trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ad eventuali beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;
ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
ORDINA, se del caso e se non già effettuato, al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione controllata di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
ORDINA la consegna o il rilascio al Liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
DISPONE ai sensi dell'art. 150 CCII come richiamato dall'art. 270 comma 5, CCII che dal giorno della dichiarazione di apertura della procedura sino al deposito del provvedimento di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII, che “nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura”;
DISPONE IN ATTUAZIONE, che il nominato liquidatore, chieda al G.D. - valutata con assoluta priorità e quindi anticipando questa parte del programma di liquidazione la concreta convenienza per la procedura - di essere autorizzato o ad intervenire nelle procedure esecutive pendenti in fase antecedente all'esecutività del riparto ovvero a richiedere al G.E. che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;
DISPONE, ai sensi del comma 1 dell'art. 272 CCII, che il liquidatore entra trenta giorni aggiorni l'elenco dei creditori ai quali notificare la sentenza;
ASSEGNA, ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica della procedura, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande;
AVVISA i creditori e i terzi che dovranno sempre indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art.10, co. 3, CCI;
DISPONE, ai sensi del comma 2 dell'art. 272 CCII, che il liquidatore entra novanta giorni completi l'inventario dei beni del debitore;
DISPONE, ai sensi del comma 2 dell'art. 272 CCII, che il liquidatore entra novanta giorni rediga (alla luce degli atti acquisiti anche ai sensi degli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.) e depositi in PCT, per l'approvazione da parte del G.D., il programma della liquidazione;
precisa che si applica, per quanto compatibile, l'art. 213 CCI verificando: - la convenienza per le liti attive e le liquidazioni dei beni;
- il reddito effettivamente necessario per parte debitrice e la sua famiglia;
- l'ammissione in privilegio, ai valori minimi della fascia indeterminabile da € 26.001,00 a € 52.000,00, del credito per redazione di ricorso in materia concorsuale dell'eventuale difensore che abbia assistito parte debitrice atteso che ai sensi dell'art. 269 CCII il ricorso può essere presentato personalmente dal debitore, con l'assistenza dell'OCC;
INVITA il liquidatore a proporre modifiche del programma di liquidazione qualora emergano elementi per modificare i sottesi giudizi di convenienza;
in particolare autorizza il G.D. a ricalcolare il reddito necessario per parte debitrice e la famiglia al momento del suo effettivo spossessamento qualora sia stato autorizzato ad utilizzare l'abitazione ovvero qualora emergano elementi non valutati;
ORDINA al liquidatore di riferire al giudice delegato sullo stato della liquidazione con relazioni semestrali;
ORDINA al liquidatore di tenere il libro giornale in forma elettronica allegandone copia ad ogni relazione semestrale;
AUTORIZZA il liquidatore, per il deposito di tutte le somme di pertinenza della procedura, all'apertura di un conto corrente vincolato all'ordine del GD concordandone i costi con l'istituto bancario e prevedendo prelievi previa emissione di mandati del G.D.;
DISPONE che, a cura del liquidatore, la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione;
DISPONE che la sentenza sia notificata al debitore;
DISPONE che, a cura del liquidatore, la sentenza sia pubblicata nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale (procedure in materia di sovraindebitamento);
DISPONE che, a cura del liquidatore, la sentenza, qualora parte debitrice svolga attività d'impresa o sia socio di società di persone, sia trasmessa per l'iscrizione presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI ove richiama l'art. 45 CCII;
DISPONE che il liquidatore, qualora parte debitrice svolga attività d'impresa o sia socio di società di persone, comunichi al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della società debitrice;
DISPONE che, a cura del liquidatore, la sentenza, sia trasmessa all'agente della riscossione, agli uffici fiscali, agli uffici fiscali degli enti locali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata a cura della cancelleria al creditore ricorrente nell'ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 268 CCII;
DISPONE, ai sensi dell'art. 40 comma 3, come richiamato dall'art. 65, CCII che la presente sentenza, come il ricorso, venga a cura della cancelleria comunicata al
Pubblico Ministero;
DISPONE che la presente sentenza venga a cura della cancelleria comunicata al liquidatore nominato, al gestore OCC ed al referente OCC;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115.
Si comunichi.
IN SALERNO 05.11.2025
Il Presidente rel. Dr.ssa Giuseppina Valiante
Terza Sezione Civile Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giuseppina Valiante Presidente rel.
Dott.ssa Enza Faracchio Giudice
Dott.ssa Federica Felaco Giudice pronuncia la seguente:
SENTENZA DI APERTURA
DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
Nel procedimento n. 118-1/2025 promosso da:
Procedura di liquidazione giudiziale n. 11/2024 Tribunale di Salerno a carico della società in persona del legale Controparte_1 rappresentante sig. (C.F. ), con sede legale Parte_1 C.F._1 in Salerno alla via Roma n. 57 (P.IVA ), dichiarata con sentenza n. P.IVA_1
14/2024 pubblicata in data 15.02.2024 che ha nominato Curatore l'Avv.
[...]
(C.F. ) (all. A), rappresentata e difesa dall'Avv. Per_1 C.F._2
ST EL (C.F. ), in virtù di provvedimento di ratifica C.F._3 della nomina e di ammissione al patrocinio a spese dello Stato reso dal G.D. Dott.
Jachia in data 22.10.2024 (all. B), con la quale elettivamente domicilia presso lo
Studio legale EL Associati in Salerno alla via Giacinto Vicinanza n. 11, come da mandato in calce al presente atto (fax 089.237900 - PEC
.salerno.it) (all. C); Email_1 CP_2
RICORRENTE
per apertura liquidazione controllata nei confronti di:
in persona del legale rappresentante sig. Controparte_3 Parte_1
(C.F. ), con sede legale in Salerno alla via Antica Corte n. 12 C.F._1
(P.IVA ); P.IVA_2
RESISTENTE – CONTUMACE
RAGIONI DELLA DECISIONE RICORSO AI SENSI DELL'ART. 268 CCII
Con ricorso depositato in data 11.06.2025, ai sensi degli artt. 39 e 40 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (di seguito CCI), l'istante premetteva di essere creditore, a titolo di restituzione prestito infruttifero solo parzialmente onorato, della somma di € 107.680,00 nei confronti di (P.IVA Controparte_3
), in persona del medesimo legale rappresentante sig. P.IVA_2 [...]
(C.F. ), con sede legale in Salerno alla via Antica Pt_1 C.F._1
Corte n. 12; allegava in proposito che, dalla lettura degli estratti del conto corrente intrattenuto con la emergeva che La aveva Controparte_4 Controparte_3 ricevuto dalla società istante circa € 137.680,00 (a titolo di “finanziamento infruttifero”, come riportato nella causale di tutti i bonifici eseguiti) ed aveva restituito solo € 30.000,00.
Sulla scorta di tale premessa e ritenendo che la resistente versasse in stato di insolvenza, la ricorrente procedura chiedeva l'apertura della liquidazione controllata ex art. 268 CCII dello stesso.
Il ricorso risultava ritualmente notificato alla resistente, che, però, non si costituiva in giudizio.
All'udienza di comparizione la procedura ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso ed il procedimento era riservato per la decisione del Collegio.
La ricorrente creditrice evidenziava anche che, con comunicazione a mezzo p.e.c. del 27.03.2024, il Curatore intimava alla la restituzione di Controparte_3 quanto dovuto in favore della Procedura di Liquidazione giudiziale n. 11/2024, avvertendo che – in mancanza – si sarebbe provveduto al recupero giudiziale del credito vantato.
A seguito del deposito del ricorso, veniva fissata avanti al G.D. l'udienza “Mista” del giorno 18.09.2025 e venivano convocati per l'udienza il debitore ed il creditore ricorrente.
All'udienza del 18.09.2025, il creditore si riportava all'istanza e insisteva per le richieste ivi contenute.
Il giudice riservava la decisione al Collegio. COMPETENZA
Preliminarmente, il Tribunale rileva, ai sensi dell'art. 27 C.C.I., la propria competenza atteso che il debitore, ha la propria sede legale in Salerno, dunque nel circondario del Tribunale di Salerno.
INESISTENZA DI PROCEDURE ALTERNATIVE
Sempre preliminarmente va rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV CCII, vale a dire di procedure di composizione negoziale della crisi.
PRESUPPOSTI
In diritto, in sintesi estrema, si deve quindi rammentare che la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata presuppone il riscontro della sussistenza dei presupposti di ammissione di cui dapprima agli articoli 2, lettera c) CCII e poi 268,
269 e 270 CCII.
PRESUPPOSTO SOGGETTIVO
Tanto comporta, sul piano del riscontro della sussistenza del presupposto soggettivo, il rammentare che la procedura di liquidazione controllata è configurabile per il consumatore, il professionista, l'imprenditore agricolo e le start- up innovative oltre che per ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
In particolare, l'impresa minore deve provare, ai sensi della lettera d) dell'art. 2, di avere avuto nei tre esercizi antecedenti, un attivo non superiore ad euro trecentomila, ricavi non superiori ad euro duecentomila e che non risultino debiti superiori a euro cinquecentomila.
Si osserva, ai margini, che l'onere della prova è sempre sulla impresa minore sia quando chiede di accedere alle procedure di sovrandebitamento sia quando si oppone ai sensi dell'art. 121 CCII all'apertura della liquidazione giudiziale.
PRESUPPOSTO OGGETTIVO
Va poi osservato che l'ambito oggettivo di applicazione della procedura fa riferimento tanto allo stato di crisi quanto a quello di insolvenza come disciplinati dalle lettere a) e b) dell'art. 2 del CCII. La domanda, inoltre, ai sensi dell'art. 268, comma 2, CCII, può essere presentata da un creditore, quando il debitore è in stato di insolvenza. In tal caso, non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è inferiore ad euro 50.000,00.
Va rammentato che, ai sensi dell'art. 268, comma 3, quando la domanda è proposta da un creditore nei confronti di un debitore persona fisica non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie.
RINVIO AL PROCEDIMENTO UNITARIO
Va poi, in diritto, ricostruito, che a corredo della domanda di liquidazione controllata debbano essere allegati, ma solo in quanto compatibili, i documenti prescritti dall'art. 65, laddove al I comma CCII, dispone che i sovraindebitati [I debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) possono proporre soluzioni della crisi da sovraindebitamento secondo le norme del presente capo o del titolo V, capo IX, che disciplina appunto la liquidazione controllata] e laddove al secondo comma dispone che “Si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni della presente sezione, le disposizioni del titolo III, in quanto compatibili”.
DOCUMENTI DA DEPOSITARE
Quindi, dal combinato disposto dei richiamati artt. 37 e 39 CCII , che al ricorso vanno allegati, nei limiti appunto della compatibilità, a) le scritture contabili e fiscali obbligatorie;
b) le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell'attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata;
c) le dichiarazioni IRAP;
d) le dichiarazioni annuali IVA relative ai medesimi periodi;
e) i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi;
f) una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata;
g), uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività; h) un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi;
i)
l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
l) l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto;
m) l'indicazione del domicilio digitale dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali che ne sono muniti;
n) una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale. Va rammentato che, ai sensi dell'art. 268, comma 3, quando la domanda è proposta da un creditore nei confronti di un debitore persona fisica non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie.
DEL CASO
Ai sensi dell'art. 268, comma 2, C.C.I., la domanda può essere presentata da un creditore, quando il debitore è in stato di insolvenza e sempre che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria sia uguale o superiore ad euro 50.000,00.
Dall'esame dell'estratto conto prodotto dalla procedura si ricavano effettivamente più di sessanta voci di disposizioni bonifico in favore di a titolo di CP_3 finanziamento infruttifero per somme ben superiori ad € 50.000,00.
La procedura ha, dunque, allegato e comprovato – con prova scritta (estratto conto) non già di formazione unilaterale, ma proveniente dall'istituto di credito terzo;
la resistente non ha apportato elementi idonei a contrastare la pretesa esistenza del credito come quantificato dalla procedura, tal ché può ritenersi sussistente – entro i fini limitati della presente procedura - documenti allegati in giudizio, emerge che il credito vantato dal ricorrente ammonta complessivamente ad € 107.680,00, a titolo di restituzione di somme date per prestito infruttifero.
Il credito supera la soglia di euro 50.000,00 come previsto dal comma 2 dell'art. 268.
Giova rammentare, inoltre, che ai sensi del comma 3 dell'art. 268, “Quando la domanda è proposta da un creditore nei confronti di un debitore persona fisica non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie”.
Nel caso di specie, non essendosi il resistente costituito, deve ritenersi non assolto l'onere probatorio a suo carico, atteso che l'onere della prova ricade sempre sull'impresa minore sia quando si chiede l'accesso alle procedure di sovrandebitamento sia in caso di opposizione ai sensi dell'art. 121 CCII all'apertura della liquidazione giudiziale.
A tal proposito, si precisa che, dalla documentazione integrativa prodotta dal ricorrente emerge l'assenza di patrimonio immobiliare eventualmente liquidabile. Tale circostanza, da un lato, giustificherebbe il mancato tentativo da parte del ricorrente di intraprendere un'azione esecutiva individuale.
Infatti, nessuna norma del nuovo Codice della Crisi di Impresa impone, quale presupposto per l'apertura della liquidazione controllata (o anche della liquidazione giudiziale), l'esistenza di beni utilmente liquidabili che offrano una prospettiva di soddisfazione ai creditori concorsuali. Tra l'altro, l'art. 276, comma 1, in punto di chiusura, richiama, con il limite della compatibilità, l'art. 233 CCII che comprende anche l'ipotesi di chiusura per assenza di attivo (cfr., Corte di Appello Milano, 21 aprile 2023).
Ciò posto, atteso che, come accennato, l'art. 268 CCII stabilisce che non può essere accolta la domanda di apertura della liquidazione controllata nell'ipotesi in cui l'OCC attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, nel caso di specie, non essendo stata depositata dal debitore alcuna relazione del gestore OCC, non risulta possibile stabilire con certezza l'effettiva impossibilità di acquisire attivo utilmente distribuibile.
Infine, si evidenzia che, per il tramite delle informazioni acquisite ai sensi degli artt.
41 co. 6 e 42 CCII, la resistente non ha presenta bilanci dal 2018, mentre le dichiarazioni dei redditi acquisite per gli anni 2020, 2021, 2022, dànno evidenza di perdite di esercizio.
Il mancato deposito di bilanci, le perdite registrate nelle ultime dichiarazioni,
l'entità degli inadempimenti e la loro persistenza, l'inutilità della messa in mora, sono elementi che lasciano intravedere un quadro di impotenza finanziaria strutturale della resistente ed una consolidata impossibilità di adempiere con regolarità alle obbligazioni.
CONCLUSIONI
Tanto premesso, il Collegio, ritenuto, in base alla documentazione agli atti, provata:
1. la sussistenza della competenza territoriale;
2. la sussistenza dello stato di insolvenza del debitore;
3. la sussistenza di debiti scaduti e non pagati superiore ad euro
50.000,00;
4. la non assoggettabilità del debitore a procedure concorsuali diverse da quelle regolate al capo II della l. 3/2012; 5. la sufficienza della documentazione prodotta dal creditore nonché della documentazione contabile acquisita dall'ufficio in sede di apertura della liquidazione giudiziale;
6. l'inesistenza di un'attestazione dell'O.C.C. circa l'eventuale impossibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori,
VISTO L'ART. 270 CCII
P.Q.M.
dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata della CP_3
in persona del legale rappresentante sig. (C.F.
[...] Parte_1
), con sede legale in Salerno alla via Antica Corte C.F._1
n. 12 (P.IVA ); P.IVA_2
nomina, quale giudice delegato alla procedura, la dott.ssa Giuseppina Valiante;
nomina liquidatore della procedura l'avv. Gianpaolo Turco;
dispone che il liquidatore rediga ai sensi del comma 2 dell'articolo 272 del CCII
l'inventario dei beni del debitore;
dispone che il liquidatore rediga ai sensi dell'art. 213 e 272, comma 2, CCII un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione che assicuri la ragionevole durata della procedura;
PRECISA che la procedura di liquidazione controllata (a differenza della liquidazione del patrimonio) si chiude con decreto nei casi previsti dagli artt. 233 e 276 CCII;
PRECISA che ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 65 CCII alla liquidazione controllata “Si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni della presente sezione, le disposizioni del titolo III, in quanto compatibili” ed in particolare, come di seguito richiamate, le disposizioni insite negli articoli da 40 a
49 CCII;
AUTORIZZA, ai sensi dell'art. 49, comma terzo appunto come richiamato dall'art. 65,
CCII, il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
AUTORIZZA, inoltre, il liquidatore ad accedere al cassetto fiscale ed al cassetto previdenziale del sovraindebitato;
DISPONE: a) che tutti gli atti della procedura siano trasmessi attraverso il P.C.T.; b) che il liquidatore a spese della procedura utilizzi per il deposto in PCT il portale www.fallcoweb.it; c) che il liquidatore apra ed utilizzi l'indirizzo di posta elettronica della procedura di tale portale per le comunicazioni tra liquidatore e creditori e terzi;
ORDINA la tempestiva trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ad eventuali beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;
ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
ORDINA, se del caso e se non già effettuato, al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione controllata di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
ORDINA la consegna o il rilascio al Liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
DISPONE ai sensi dell'art. 150 CCII come richiamato dall'art. 270 comma 5, CCII che dal giorno della dichiarazione di apertura della procedura sino al deposito del provvedimento di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII, che “nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura”;
DISPONE IN ATTUAZIONE, che il nominato liquidatore, chieda al G.D. - valutata con assoluta priorità e quindi anticipando questa parte del programma di liquidazione la concreta convenienza per la procedura - di essere autorizzato o ad intervenire nelle procedure esecutive pendenti in fase antecedente all'esecutività del riparto ovvero a richiedere al G.E. che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;
DISPONE, ai sensi del comma 1 dell'art. 272 CCII, che il liquidatore entra trenta giorni aggiorni l'elenco dei creditori ai quali notificare la sentenza;
ASSEGNA, ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica della procedura, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande;
AVVISA i creditori e i terzi che dovranno sempre indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art.10, co. 3, CCI;
DISPONE, ai sensi del comma 2 dell'art. 272 CCII, che il liquidatore entra novanta giorni completi l'inventario dei beni del debitore;
DISPONE, ai sensi del comma 2 dell'art. 272 CCII, che il liquidatore entra novanta giorni rediga (alla luce degli atti acquisiti anche ai sensi degli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.) e depositi in PCT, per l'approvazione da parte del G.D., il programma della liquidazione;
precisa che si applica, per quanto compatibile, l'art. 213 CCI verificando: - la convenienza per le liti attive e le liquidazioni dei beni;
- il reddito effettivamente necessario per parte debitrice e la sua famiglia;
- l'ammissione in privilegio, ai valori minimi della fascia indeterminabile da € 26.001,00 a € 52.000,00, del credito per redazione di ricorso in materia concorsuale dell'eventuale difensore che abbia assistito parte debitrice atteso che ai sensi dell'art. 269 CCII il ricorso può essere presentato personalmente dal debitore, con l'assistenza dell'OCC;
INVITA il liquidatore a proporre modifiche del programma di liquidazione qualora emergano elementi per modificare i sottesi giudizi di convenienza;
in particolare autorizza il G.D. a ricalcolare il reddito necessario per parte debitrice e la famiglia al momento del suo effettivo spossessamento qualora sia stato autorizzato ad utilizzare l'abitazione ovvero qualora emergano elementi non valutati;
ORDINA al liquidatore di riferire al giudice delegato sullo stato della liquidazione con relazioni semestrali;
ORDINA al liquidatore di tenere il libro giornale in forma elettronica allegandone copia ad ogni relazione semestrale;
AUTORIZZA il liquidatore, per il deposito di tutte le somme di pertinenza della procedura, all'apertura di un conto corrente vincolato all'ordine del GD concordandone i costi con l'istituto bancario e prevedendo prelievi previa emissione di mandati del G.D.;
DISPONE che, a cura del liquidatore, la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione;
DISPONE che la sentenza sia notificata al debitore;
DISPONE che, a cura del liquidatore, la sentenza sia pubblicata nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale (procedure in materia di sovraindebitamento);
DISPONE che, a cura del liquidatore, la sentenza, qualora parte debitrice svolga attività d'impresa o sia socio di società di persone, sia trasmessa per l'iscrizione presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI ove richiama l'art. 45 CCII;
DISPONE che il liquidatore, qualora parte debitrice svolga attività d'impresa o sia socio di società di persone, comunichi al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della società debitrice;
DISPONE che, a cura del liquidatore, la sentenza, sia trasmessa all'agente della riscossione, agli uffici fiscali, agli uffici fiscali degli enti locali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata a cura della cancelleria al creditore ricorrente nell'ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 268 CCII;
DISPONE, ai sensi dell'art. 40 comma 3, come richiamato dall'art. 65, CCII che la presente sentenza, come il ricorso, venga a cura della cancelleria comunicata al
Pubblico Ministero;
DISPONE che la presente sentenza venga a cura della cancelleria comunicata al liquidatore nominato, al gestore OCC ed al referente OCC;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115.
Si comunichi.
IN SALERNO 05.11.2025
Il Presidente rel. Dr.ssa Giuseppina Valiante