Art. 7.
Nella prima applicazione della presente legge il personale insegnante, assistente, di segreteria, di biblioteca ed ausiliario organicamente assegnato ai posti di ruolo previsti dallo statuto dell'Universita' libera, che trovasi in servizio alla data di entrata in vigore della legge stessa, e' inquadrato nei corrispondenti ruoli organici statali delle Universita'.
Il personale insegnante della summenzionata Universita' e' collocato nella corrispondente categoria statale.
Il personale di segreteria, amministrativo, di ragioneria ed esecutivo, il personale delle biblioteche dell'Universita' medesima e' collocato, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione, rispettivamente nelle carriere del personale amministrativo delle Universita' e degli Istituti di istruzione superiore, direttiva, di concetto, esecutiva, nella carriera di concetto di ragioneria e nella carriera direttiva e di concetto delle biblioteche delle Universita' e degli Istituti di istruzione universitaria.
Il personale assistente ed ausiliario e' collocato nelle corrispondenti carriere statali con l'osservanza dei limiti, condizioni e modalita' stabiliti dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172 , ratificato con modificazioni dalla legge 24 giugno 1950, n. 465 , dalla legge 18 marzo 1958, n. 349 , nonche' dalla legge 3 novembre 1961, n. 1255 .
L'assegnazione del personale di cui al presente articolo alla rispettiva categoria o carriera e' effettuata nella classe di stipendio o qualifica corrispondente al grado ricoperto nel ruolo di provenienza, conservando, esso personale, l'anzianita' di servizio maturata nel predetto ruolo che e' ritenuta ai fini della progressione giuridica.
Nella prima applicazione della presente legge il personale insegnante, assistente, di segreteria, di biblioteca ed ausiliario organicamente assegnato ai posti di ruolo previsti dallo statuto dell'Universita' libera, che trovasi in servizio alla data di entrata in vigore della legge stessa, e' inquadrato nei corrispondenti ruoli organici statali delle Universita'.
Il personale insegnante della summenzionata Universita' e' collocato nella corrispondente categoria statale.
Il personale di segreteria, amministrativo, di ragioneria ed esecutivo, il personale delle biblioteche dell'Universita' medesima e' collocato, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione, rispettivamente nelle carriere del personale amministrativo delle Universita' e degli Istituti di istruzione superiore, direttiva, di concetto, esecutiva, nella carriera di concetto di ragioneria e nella carriera direttiva e di concetto delle biblioteche delle Universita' e degli Istituti di istruzione universitaria.
Il personale assistente ed ausiliario e' collocato nelle corrispondenti carriere statali con l'osservanza dei limiti, condizioni e modalita' stabiliti dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172 , ratificato con modificazioni dalla legge 24 giugno 1950, n. 465 , dalla legge 18 marzo 1958, n. 349 , nonche' dalla legge 3 novembre 1961, n. 1255 .
L'assegnazione del personale di cui al presente articolo alla rispettiva categoria o carriera e' effettuata nella classe di stipendio o qualifica corrispondente al grado ricoperto nel ruolo di provenienza, conservando, esso personale, l'anzianita' di servizio maturata nel predetto ruolo che e' ritenuta ai fini della progressione giuridica.