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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 28/03/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.L. n. 404 / 2023
Il Giudice designato Annalisa Gualtieri, in funzione di Giudice del lavoro nel termine di 30 giorni decorrente dall'udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c., ha depositato
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al 404 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
con l'avv.to MASTRANGELI ANTONIO;
Parte_1
ricorrente
E
con l'avv.to CAVALIERE STEFANO;
Controparte_1
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23 febbraio 2023, e ritualmente notificato, parte ricorrente indicata in epigrafe ha adito il Tribunale di Cassino in funzione di Giudice del lavoro, rassegnando le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare l'illegittimità dell'atto deliberativo n. 786 del 12/10/2022 avente ad oggetto
“Modifica ed integrazione Atto deliberativo n. 918 del 30/12/2021 - Progressione Economica
Orizzontale anno 2021, Approvazione graduatoria di merito'' e della graduatoria, in parte qua, approvata segnatamente alla progressione da D2 a D3, oltreché di ogni altro atto presupposto e/o conseguenza di detto atto deliberativo n.918 del 30/12/2021 e la correlata graduatoria provvisoria e per l'effetto
di ordinare all' convenuta di riformulare la graduatoria definitiva de qua, accertando e CP_2
dichiarando il diritto della al riconoscimento dei 42,000 punti da valutazione Parte_1
e, conseguentemente, del suo diritto a complessivi 61,669 punti per l'anno 2020, con inserimento della medesima al 51° posto in graduatoria e/o, comunque all'esito del (ri)conteggio, in altro posto comunque utile al riconoscimento del beneficio da progressione economica orizzontale da D2 a D3, con decorrenza 1° gennaio 2021 e diritto anche ai relativi arretrati per l'intero anno 2021 e
la condanna dell' datrice, anche a titolo risarcitorio e/o costitutivo, dell'incremento CP_2
stipendiale di cui al riconosciuto diritto a progressione in D3 a decorrère dal 1.1.2021 e sino al
31.12.2021, compresi, per complessivi € 69,50 x13 = 903,50 lordi, oltre rivalutazione ed interessi dalle singole scadenze al saldo, o quale altra somma che verrà accertate in corso di causa e ritenuta di giustizia, anche in via equitativa.
Con vittoria di spese e compensi”.
A tale fine premetteva:
- di essere in servizio a tempo indeterminato presso l' presso l'UOC Parte_2
Cardiologia dell'Ospedale Santa Scolastica di Cassino, con qualifica di infermiere – Cat. D2;
- di aver partecipato alla PEO 2021 indetta con deliberazione n. 839/2021, con domanda presentata in data 23.12.2021, al fine dell'utile inserimento in graduatoria per il passaggio al livello D3;
- di essere in possesso di titoli per complessivi 19,669 punti come anche di aver riportato il massimo della valutazione, con riconoscimento del punteggio massimo, pari a 42 punti;
- di essersi avveduta, dopo la pubblicazione della graduatoria, di aver riportato unicamente il minor punteggio relativo alla valutazione dei titoli e di aver proposto reclamo evidenziando l'erroneità della attribuzione, operata senza alcuna valutazione delle competenze oggetto di valutazione specifica, in possesso della P.A. procedente;
- che la Commissione d'esame, dopo averle richiesto nuovamente l'invio della scheda di valutazione delle competenze non provvedeva in conformità, procedendo alla pubblicazione della graduatoria definitiva ove la ricorrente risultava collocata alla posizione 160 su 166, con un punteggio – per i soli titoli – pari a 19,669;
- che, laddove le fossero stati correttamente riconosciuti i punteggi per la valutazione delle competenze, come peraltro accaduto nella successiva PEO 2023, Ella si sarebbe collocata alla posizione 51 in graduatoria, con il punteggio di 61,673 (42,000+19,669), con conseguente diritto al passaggio di fascia, riservato al 50% dei partecipanti aventi diritto, con decorrenza 1° gennaio 2021, con conseguente perdita dell'incremento stipendiale pari ad euro 903,50.
Tanto premesso in fatto, dopo aver diffusamente argomentato in diritto sulla illegittimità del comportamento adottato dalla rassegnava le citate conclusioni. Pt_3 CP_1
Parte Si costituiva in giudizio l' convenuta rilevando che la scheda di valutazione della ricorrente, unico atto con il quale può effettuarsi la selezione e la relativa attribuzione del punteggio, era pervenuta alla UOC Sviluppo e Valorizzazione Risorse Umane, in data 10.1.2022, vale a dire oltre il termine ultimo di scadenza per la presentazione delle domande;
deduceva come fosse specifico onere della ricorrente accertarsi del tempestivo invio della medesima ad opera del proprio responsabile, precisando infine che “la scheda di valutazione della Sig.ra non era Pt_1
presente nel sistema al momento della chiusura del Bando, né la UOC Sviluppo e Valorizzazione
Risorse Umane poteva attendere tale documento oltre la chiusura del bando stesso;
diversamente opinando avrebbe non solo violato la normativa regolamentante i concorsi, ma creato una evidente disparità di trattamento nei confronti dei dipendenti che - alla data di chiusura della selezione - erano in possesso di tutti i requisiti richiesti”.
Chiedeva pertanto il rigetto della domanda, con il favore delle spese di lite.
Istruita con documenti, la causa veniva decisa in esito all'udienza sostituita del 20.02.2025 tenutasi ex art. 127 ter c.p.c.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Con atto deliberativo n. 839 del 10.12 2021 la indivia un avviso di selezione Parte_4
interna con contestuale approvazione del regolamento per gestione delle Progressioni Economiche
Orizzontali del personale di comparti relative all'anno 2021.
In tale deliberazione l' si auto vincolava ad escludere “coloro che non presenteranno la CP_2 domanda di partecipazione e coloro che non la presenteranno nei termini previsti dal bando”.
Il citato regolamento prevedeva che l'attribuzione delle PEO non potesse comunque superare il numero del 50% del personale avente diritto a partecipare alla selezione stessa;
prevedeva poi i requisiti di ammissione - tutti in possesso della ricorrente, come incontestabilmente emerso dagli atti di causa - e disciplinava i criteri di selezione, prevedendo una valutazione dei titoli culturali posseduti, validamente effettuata dalla Commissione esaminatrice in merito alla candidatura della ricorrente, come anche la valutazione della esperienza lavorativa/professionale, l'aggiornamento professionale/attività di docenza/incarichi di insegnamento e, per quel che qui interessa, della valutazione, ovverosia del “giudizio formulato dal Responsabile dell'U.O. presso la quale il lavoratore presta la propria attività di servizio espresso attraverso la scheda di valutazione di cui all'art. 10 CCI/2000, in relazione all'anno 2020”.
Il regolamento prevede quindi che il punteggio finale venga assegnato secondo i criteri indicati per ciascuna “area” di valutazione tra quelle specificate sopra, con ciò dando ad intendere che, al fine di consentire tale valutazione, alla domanda presentata il candidato dovrà allegare documentazione utile per permettere la doverosa valutazione e la conseguente redazione della graduatoria.
Parte Il format della domanda on line, come documentato dalla non permette di inserire la
“valutazione” on line, mentre consente l'inserimento dei dati di anagrafica, di anzianità di fascia, dei titoli culturali e dell'aggiornamento professionale conseguito, di talché se ne deve desumere che la scheda relativa alla valutazione, costituendo uno dei criteri di selezione previsti dal bando, debba in ogni caso essere prodotta dal candidato, costituendo anch'essa, come detto, un elemento di giudizio richiesto dal bando.
Il bando di selezione prevede poi che la domanda debba avere la forma dell'autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, con esclusione dalla graduatoria in caso di dichiarazioni mendaci, con ciò lasciando intendere che il candidato dovrà indicare, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti tutti;
la lettera C del citato regolamento prevede poi che “La procedura sarà aperta dalle ore 10.00 del 10/12/2021 fino alle ore 17:00 del 20/12/2021”.
Il bando prevede altresì che una volta inoltrata la domanda, non è più possibile rettificarla e/o integrarla, rendendosi necessario, per eventuali integrazioni o rettifiche -comunque entro la data di scadenza-, procedere all'annullamento della domanda già inviata e compilare ex novo una nuova domanda, ricorrendo ad una apposita procedura: in tali casi l'Amministrazione tiene conto solo dell'ultima domanda inoltrata dal candidato entro il termine di scadenza.
Il ritardo nella trasmissione della predetta scheda di valutazione è circostanza incontestata: la ha infatti proceduto all'invio della scheda di valutazione ben oltre il termine di scadenza Pt_1
previsto dal bando, fissato nel 23.12.2021; risulta invero che la scheda sia stata trasmessa via pec in data 8.01.2022, protocollata in ingresso in data 10.01.2022 (prot. n. 1241). Non è dato francamente comprendere come potesse la ricorrente anche solo ipotizzare, da una piana lettura della richiamata regolamentazione, che la stessa P.A. procedente – nella persona del
Responsabile del Servizio – avrebbe dovuto farsi carico di far pervenire tempestivamente alla
Commissione esaminatrice la scheda di valutazione, peraltro a fronte di una procedura selettiva su base volontaria, evenienza questa che non è certo occorsa nella successiva procedura selettiva PEO
2023, ove la ricorrente si è diligentemente adoperata, nel suo esclusivo interesse, al reperimento di tale scheda ed alla sua puntuale trasmissione.
Né la stessa ha invocato l'operatività di circostanza a lei non imputabili che le avessero impedito il tempestivo deposito della scheda di valutazione, come è agevole evincere dal tenore messaggio di posta elettronica con il quale la ha tardivamente trasmesso la scheda di valutazione, Pt_1
rendendosi conto della colpevole omissione solamente in esito alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie.
Si ravvisa, pertanto, la mancata diligenza della ricorrente in sede di presentazione dell'istanza, essendo ella nella la condizione di poter e dover verificare se i dati, che aveva assunto di aver inserito, fossero stati correttamente recepiti dal sistema. La stessa, inoltre, con ordinaria diligenza, avrebbe potuto riscontrare le incompletezze e/o discrepanze della domanda presentata e poi avrebbe potuto e dovuto procedere alla corretta compilazione ex novo, formulando apposita richiesta in tal senso.
Una condotta tempestiva e diligente, durante la compilazione della domanda e anche in sede di successivo controllo sulla completezza dei dati ivi inseriti, entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande, avrebbe consentito alla deducente di non incorrere in errore o, comunque, di porvi rimedio prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.
Né sussistono i presupposti per l'attivazione del soccorso istruttorio, dal momento che il ricorso al soccorso istruttorio non si giustifica nei casi in cui, come è nella specie, il relativo rimedio confligge con il principio generale dell'autoresponsabilità del candidato, in forza del quale, allorquando si tratti di procedure comparative, ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della domanda ("Con riferimento alle procedure comparative di massa, caratterizzate dalla presenza di un numero ragguardevole di partecipanti, il soccorso istruttorio non può essere invocato, quale parametro di legittimità dell'azione amministrativa, tutte le volte in cui si configurino in capo al singolo partecipante obblighi di correttezza – specificati attraverso il richiamo alla clausola generale della buona fede, della solidarietà e dell'autoresponsabilità – rinvenienti il fondamento sostanziale negli artt. 2 e 97 Cost., che impongono che quest'ultimo sia chiamato ad assolvere onere minimi di cooperazione, quali il dover di fornire informazioni non reticenti e complete, di compilare moduli, di presentare documenti” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, n.
22.05.2019 n. 3331; 4.01.2019 n. 96).
Il soccorso istruttorio è infatti istituto finalizzato a garantire, da un lato, la massima collaborazione possibile tra privato e P.A. e, dall'altro lato, il raggiungimento dell'obiettivo di una rapida definizione del procedimento: solo gli errori, le omissioni dichiarative e documentali che non intaccano le predette garanzie sostanziali, in quanto non alterano in alcun modo il leale confronto competitivo, non avvantaggiano cioè nessun concorrente a discapito degli altri, possono non avere portata espulsiva (Cons. Stato, sez. VI, 24 febbraio 2022, n. 1308; Cons. Stato, sez. V, 7 giugno
2021, n. 4298; Cons. Stato, sez. III, 9 dicembre 2020, n. 7767; T.a.r. Lazio, Roma, sez. I, 9 dicembre 2020, n. 13197).
Le spese di lite seguono la soccombenza liquidate al valore medio dello scaglione di riferimento
(fino a euro 1.100).
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione disattesa:
- rigetta la domanda
Parte
- condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della di in CP_1
persona del l.r.p.t., che liquida in euro 641,00 oltre spese generali al 15%.
Cassino, data del depisito
Il Giudice
Annalisa Gualtieri
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.L. n. 404 / 2023
Il Giudice designato Annalisa Gualtieri, in funzione di Giudice del lavoro nel termine di 30 giorni decorrente dall'udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c., ha depositato
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al 404 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
con l'avv.to MASTRANGELI ANTONIO;
Parte_1
ricorrente
E
con l'avv.to CAVALIERE STEFANO;
Controparte_1
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23 febbraio 2023, e ritualmente notificato, parte ricorrente indicata in epigrafe ha adito il Tribunale di Cassino in funzione di Giudice del lavoro, rassegnando le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare l'illegittimità dell'atto deliberativo n. 786 del 12/10/2022 avente ad oggetto
“Modifica ed integrazione Atto deliberativo n. 918 del 30/12/2021 - Progressione Economica
Orizzontale anno 2021, Approvazione graduatoria di merito'' e della graduatoria, in parte qua, approvata segnatamente alla progressione da D2 a D3, oltreché di ogni altro atto presupposto e/o conseguenza di detto atto deliberativo n.918 del 30/12/2021 e la correlata graduatoria provvisoria e per l'effetto
di ordinare all' convenuta di riformulare la graduatoria definitiva de qua, accertando e CP_2
dichiarando il diritto della al riconoscimento dei 42,000 punti da valutazione Parte_1
e, conseguentemente, del suo diritto a complessivi 61,669 punti per l'anno 2020, con inserimento della medesima al 51° posto in graduatoria e/o, comunque all'esito del (ri)conteggio, in altro posto comunque utile al riconoscimento del beneficio da progressione economica orizzontale da D2 a D3, con decorrenza 1° gennaio 2021 e diritto anche ai relativi arretrati per l'intero anno 2021 e
la condanna dell' datrice, anche a titolo risarcitorio e/o costitutivo, dell'incremento CP_2
stipendiale di cui al riconosciuto diritto a progressione in D3 a decorrère dal 1.1.2021 e sino al
31.12.2021, compresi, per complessivi € 69,50 x13 = 903,50 lordi, oltre rivalutazione ed interessi dalle singole scadenze al saldo, o quale altra somma che verrà accertate in corso di causa e ritenuta di giustizia, anche in via equitativa.
Con vittoria di spese e compensi”.
A tale fine premetteva:
- di essere in servizio a tempo indeterminato presso l' presso l'UOC Parte_2
Cardiologia dell'Ospedale Santa Scolastica di Cassino, con qualifica di infermiere – Cat. D2;
- di aver partecipato alla PEO 2021 indetta con deliberazione n. 839/2021, con domanda presentata in data 23.12.2021, al fine dell'utile inserimento in graduatoria per il passaggio al livello D3;
- di essere in possesso di titoli per complessivi 19,669 punti come anche di aver riportato il massimo della valutazione, con riconoscimento del punteggio massimo, pari a 42 punti;
- di essersi avveduta, dopo la pubblicazione della graduatoria, di aver riportato unicamente il minor punteggio relativo alla valutazione dei titoli e di aver proposto reclamo evidenziando l'erroneità della attribuzione, operata senza alcuna valutazione delle competenze oggetto di valutazione specifica, in possesso della P.A. procedente;
- che la Commissione d'esame, dopo averle richiesto nuovamente l'invio della scheda di valutazione delle competenze non provvedeva in conformità, procedendo alla pubblicazione della graduatoria definitiva ove la ricorrente risultava collocata alla posizione 160 su 166, con un punteggio – per i soli titoli – pari a 19,669;
- che, laddove le fossero stati correttamente riconosciuti i punteggi per la valutazione delle competenze, come peraltro accaduto nella successiva PEO 2023, Ella si sarebbe collocata alla posizione 51 in graduatoria, con il punteggio di 61,673 (42,000+19,669), con conseguente diritto al passaggio di fascia, riservato al 50% dei partecipanti aventi diritto, con decorrenza 1° gennaio 2021, con conseguente perdita dell'incremento stipendiale pari ad euro 903,50.
Tanto premesso in fatto, dopo aver diffusamente argomentato in diritto sulla illegittimità del comportamento adottato dalla rassegnava le citate conclusioni. Pt_3 CP_1
Parte Si costituiva in giudizio l' convenuta rilevando che la scheda di valutazione della ricorrente, unico atto con il quale può effettuarsi la selezione e la relativa attribuzione del punteggio, era pervenuta alla UOC Sviluppo e Valorizzazione Risorse Umane, in data 10.1.2022, vale a dire oltre il termine ultimo di scadenza per la presentazione delle domande;
deduceva come fosse specifico onere della ricorrente accertarsi del tempestivo invio della medesima ad opera del proprio responsabile, precisando infine che “la scheda di valutazione della Sig.ra non era Pt_1
presente nel sistema al momento della chiusura del Bando, né la UOC Sviluppo e Valorizzazione
Risorse Umane poteva attendere tale documento oltre la chiusura del bando stesso;
diversamente opinando avrebbe non solo violato la normativa regolamentante i concorsi, ma creato una evidente disparità di trattamento nei confronti dei dipendenti che - alla data di chiusura della selezione - erano in possesso di tutti i requisiti richiesti”.
Chiedeva pertanto il rigetto della domanda, con il favore delle spese di lite.
Istruita con documenti, la causa veniva decisa in esito all'udienza sostituita del 20.02.2025 tenutasi ex art. 127 ter c.p.c.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Con atto deliberativo n. 839 del 10.12 2021 la indivia un avviso di selezione Parte_4
interna con contestuale approvazione del regolamento per gestione delle Progressioni Economiche
Orizzontali del personale di comparti relative all'anno 2021.
In tale deliberazione l' si auto vincolava ad escludere “coloro che non presenteranno la CP_2 domanda di partecipazione e coloro che non la presenteranno nei termini previsti dal bando”.
Il citato regolamento prevedeva che l'attribuzione delle PEO non potesse comunque superare il numero del 50% del personale avente diritto a partecipare alla selezione stessa;
prevedeva poi i requisiti di ammissione - tutti in possesso della ricorrente, come incontestabilmente emerso dagli atti di causa - e disciplinava i criteri di selezione, prevedendo una valutazione dei titoli culturali posseduti, validamente effettuata dalla Commissione esaminatrice in merito alla candidatura della ricorrente, come anche la valutazione della esperienza lavorativa/professionale, l'aggiornamento professionale/attività di docenza/incarichi di insegnamento e, per quel che qui interessa, della valutazione, ovverosia del “giudizio formulato dal Responsabile dell'U.O. presso la quale il lavoratore presta la propria attività di servizio espresso attraverso la scheda di valutazione di cui all'art. 10 CCI/2000, in relazione all'anno 2020”.
Il regolamento prevede quindi che il punteggio finale venga assegnato secondo i criteri indicati per ciascuna “area” di valutazione tra quelle specificate sopra, con ciò dando ad intendere che, al fine di consentire tale valutazione, alla domanda presentata il candidato dovrà allegare documentazione utile per permettere la doverosa valutazione e la conseguente redazione della graduatoria.
Parte Il format della domanda on line, come documentato dalla non permette di inserire la
“valutazione” on line, mentre consente l'inserimento dei dati di anagrafica, di anzianità di fascia, dei titoli culturali e dell'aggiornamento professionale conseguito, di talché se ne deve desumere che la scheda relativa alla valutazione, costituendo uno dei criteri di selezione previsti dal bando, debba in ogni caso essere prodotta dal candidato, costituendo anch'essa, come detto, un elemento di giudizio richiesto dal bando.
Il bando di selezione prevede poi che la domanda debba avere la forma dell'autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, con esclusione dalla graduatoria in caso di dichiarazioni mendaci, con ciò lasciando intendere che il candidato dovrà indicare, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti tutti;
la lettera C del citato regolamento prevede poi che “La procedura sarà aperta dalle ore 10.00 del 10/12/2021 fino alle ore 17:00 del 20/12/2021”.
Il bando prevede altresì che una volta inoltrata la domanda, non è più possibile rettificarla e/o integrarla, rendendosi necessario, per eventuali integrazioni o rettifiche -comunque entro la data di scadenza-, procedere all'annullamento della domanda già inviata e compilare ex novo una nuova domanda, ricorrendo ad una apposita procedura: in tali casi l'Amministrazione tiene conto solo dell'ultima domanda inoltrata dal candidato entro il termine di scadenza.
Il ritardo nella trasmissione della predetta scheda di valutazione è circostanza incontestata: la ha infatti proceduto all'invio della scheda di valutazione ben oltre il termine di scadenza Pt_1
previsto dal bando, fissato nel 23.12.2021; risulta invero che la scheda sia stata trasmessa via pec in data 8.01.2022, protocollata in ingresso in data 10.01.2022 (prot. n. 1241). Non è dato francamente comprendere come potesse la ricorrente anche solo ipotizzare, da una piana lettura della richiamata regolamentazione, che la stessa P.A. procedente – nella persona del
Responsabile del Servizio – avrebbe dovuto farsi carico di far pervenire tempestivamente alla
Commissione esaminatrice la scheda di valutazione, peraltro a fronte di una procedura selettiva su base volontaria, evenienza questa che non è certo occorsa nella successiva procedura selettiva PEO
2023, ove la ricorrente si è diligentemente adoperata, nel suo esclusivo interesse, al reperimento di tale scheda ed alla sua puntuale trasmissione.
Né la stessa ha invocato l'operatività di circostanza a lei non imputabili che le avessero impedito il tempestivo deposito della scheda di valutazione, come è agevole evincere dal tenore messaggio di posta elettronica con il quale la ha tardivamente trasmesso la scheda di valutazione, Pt_1
rendendosi conto della colpevole omissione solamente in esito alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie.
Si ravvisa, pertanto, la mancata diligenza della ricorrente in sede di presentazione dell'istanza, essendo ella nella la condizione di poter e dover verificare se i dati, che aveva assunto di aver inserito, fossero stati correttamente recepiti dal sistema. La stessa, inoltre, con ordinaria diligenza, avrebbe potuto riscontrare le incompletezze e/o discrepanze della domanda presentata e poi avrebbe potuto e dovuto procedere alla corretta compilazione ex novo, formulando apposita richiesta in tal senso.
Una condotta tempestiva e diligente, durante la compilazione della domanda e anche in sede di successivo controllo sulla completezza dei dati ivi inseriti, entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande, avrebbe consentito alla deducente di non incorrere in errore o, comunque, di porvi rimedio prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.
Né sussistono i presupposti per l'attivazione del soccorso istruttorio, dal momento che il ricorso al soccorso istruttorio non si giustifica nei casi in cui, come è nella specie, il relativo rimedio confligge con il principio generale dell'autoresponsabilità del candidato, in forza del quale, allorquando si tratti di procedure comparative, ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della domanda ("Con riferimento alle procedure comparative di massa, caratterizzate dalla presenza di un numero ragguardevole di partecipanti, il soccorso istruttorio non può essere invocato, quale parametro di legittimità dell'azione amministrativa, tutte le volte in cui si configurino in capo al singolo partecipante obblighi di correttezza – specificati attraverso il richiamo alla clausola generale della buona fede, della solidarietà e dell'autoresponsabilità – rinvenienti il fondamento sostanziale negli artt. 2 e 97 Cost., che impongono che quest'ultimo sia chiamato ad assolvere onere minimi di cooperazione, quali il dover di fornire informazioni non reticenti e complete, di compilare moduli, di presentare documenti” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, n.
22.05.2019 n. 3331; 4.01.2019 n. 96).
Il soccorso istruttorio è infatti istituto finalizzato a garantire, da un lato, la massima collaborazione possibile tra privato e P.A. e, dall'altro lato, il raggiungimento dell'obiettivo di una rapida definizione del procedimento: solo gli errori, le omissioni dichiarative e documentali che non intaccano le predette garanzie sostanziali, in quanto non alterano in alcun modo il leale confronto competitivo, non avvantaggiano cioè nessun concorrente a discapito degli altri, possono non avere portata espulsiva (Cons. Stato, sez. VI, 24 febbraio 2022, n. 1308; Cons. Stato, sez. V, 7 giugno
2021, n. 4298; Cons. Stato, sez. III, 9 dicembre 2020, n. 7767; T.a.r. Lazio, Roma, sez. I, 9 dicembre 2020, n. 13197).
Le spese di lite seguono la soccombenza liquidate al valore medio dello scaglione di riferimento
(fino a euro 1.100).
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione disattesa:
- rigetta la domanda
Parte
- condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della di in CP_1
persona del l.r.p.t., che liquida in euro 641,00 oltre spese generali al 15%.
Cassino, data del depisito
Il Giudice
Annalisa Gualtieri