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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 18/12/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 865/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
SEZIONE UNICA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. CI AR Presidente rel. dott. Michele Sirgiovanni Giudice dott. Costanza Comunale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 865/2025 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
ES TR ( ) presso il cui studio ha eletto domicilio CodiceFiscale_2
e
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_2 CodiceFiscale_3 dagli Avv.ti Michelangelo Massaro e Giuseppina Di Domenico presso i quali ha eletto domicilio
RICORRENTI
Pubblico Ministero -sede-.
INTERVENUTO NECESSARIO
AVENTE AD OGGETTO: separazione consensuale e divorzio congiunto pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Le parti private, sulla separazione, hanno concluso congiuntamente affinché l'Ecc.mo
Tribunale di Prato voglia accogliere le seguenti conclusioni: “1.I coniugi vivranno separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2.La casa coniugale, con il mobilio e gli arredi ivi rimasti all'esito della suddivisione già concordata tra i coniugi, sita a Prato via Don Guido Pasquetti 27 e di proprietà del marito sarà assegnata alla moglie la quale continuerà Parte_1 Parte_2 ad abitarvi unitamente alla figlia minore , sostenendone le spese Persona_1 condominiali e di manutenzione ordinaria.
Il relativo garage di pertinenza, sito in via Don Guido Pasquetti n. 25 piano S1, continuerà ad essere utilizzato da entrambi i coniugi, poiché, in accordo tra loro, il marito vi ha lasciato i propri beni mobili che non ha potuto portare con sé nell'appartamento ove si è trasferito ad abitare.
3.Il marito abiterà e trasferirà la residenza, unitamente al figlio Parte_1 maggiore , nell'appartamento sito a Prato in Via Emilio Boni 136, Persona_2 per il quale egli ha già sottoscritto contratto di locazione.
4.Entrambii coniugi dichiarano di essere autosufficienti economicamente e, pertanto, concordano che nessun assegno verrà corrisposto dall'un coniuge all'altro a titolo di contributo per il mantenimento.
5.Il figlio in quanto Persona_2 maggiorenne, potrà decidere ed organizzare da solo le proprie frequentazioni con entrambi i genitori secondo la sua volontà ed i suoi impegni universitari e ricreativi, ferma la piena disponibilità della sig.ra ad accogliere il figlio presso l'abitazione Parte_2 coniugale a seconda della volontà e delle esigenze, anche temporanee, dello stesso.
AFFIDAMENTO DELLA FIGLIA MINORE E PIANO GENITORIALE
6.La figlia minore resta affidata ad entrambi i genitori, che Persona_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendosi l'impegno di educarla, curarla ed istruirla con costanza e continuità, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa. In particolare i genitori si impegnano a collaborare in spirito di armonia ed a improntare il loro comportamento pagina 2 di 9 all'esclusivo interesse della figlia, affinché possa esserle assicurato un sereno sviluppo della personalità, seguendone le naturali inclinazioni.
7.In ordine alla frequentazione della figlia col padre, salvo diversi accordi tra le parti e compatibilmente con gli impegni scolastici di , entrambi i genitori concordano che Per_1 le migliori modalità di frequentazione siano le seguenti: al momento, la frequentazione padre/figlia si svolge secondo le seguenti modalità: il padre vede la figlia il fine settimana,
o il sabato o la domenica, a seconda degli impegni della figlia, scolastici e musicali;
due pomeriggi la settimana, da concordare tra padre e figlia in base agli impegni scolastici della figlia, mentre il pernottamento verrà regolato all'esito del percorso di terapia in corso di svolgimento. Alla conclusione favorevole del percorso di terapia, la frequentazione sarà la seguente: a) il padre terrà con sé la figlia a fine settimana alterni
(orientativamente il primo ed il terzo di ogni mese), prelevandola dall'abitazione della madre alle ore 9:00 (o direttamente da scuola all'orario di uscita) il sabato e riconducendovela la domenica sera dopo cena;
b) durante le settimane in cui la figlia starà con il padre nel fine settimana, egli la terrà con sé il martedì, prelevandola da scuola all'orario di uscita oppure da casa della madre
(fuori dal periodo scolastico) al mattino e riportandola a casa della madre la sera dopo cena;
c) durante le settimane in cui nel fine settimana la minore starà con la madre, il padre la terrà con sé il martedì, prelevandola e riportandola con le stesse modalità di cui al precedente punto b) ed il giovedì, prelevandola da scuola o da casa della madre (fuori dal periodo scolastico) e riconducendola a scuola od a casa della madre (fuori dal periodo scolastico) il mattino seguente.
8.Salvo diverso accordo tra le parti, il padre terrà con sé la figlia:
-per le vacanze estive per un totale di 15 giorni, frazionabili in periodi non inferiori a 7 giorni consecutivi, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno. In caso di mancato accordo, il padre terrà con sé la figlia per 15 giorni consecutivi a partire dal primo di luglio o di agosto, ad anni alterni;
-durante le vacanze natalizie in modo alternato, un anno dal 23 dicembre al 29 dicembre e l'anno successivo dal 30 dicembre al 7 gennaio;
-nel periodo di sospensione scolastica per pagina 3 di 9 le festività pasquali, in modo alternato, un anno dal Venerdì Santo alla Pasqua e l'anno successivo dalla Pasquetta al rientro a scuola.
9.Entrambi i genitori si impegnano vicendevolmente a comunicarsi il luogo in cui si trova la minore nel periodo in cui è affidata alle cure dell'uno o dell'altro e, comunque, si terranno vicendevolmente informati di eventuali cambiamenti di indirizzo o di residenza, anche per brevi periodi di tempo, favorendo i colloqui telefonici tra la figlia ed il genitore assente. Si impegnano, inoltre, a mettersi immediatamente in contatto qualora la figlia dovesse accusare disturbi di salute -quando è affidata alle cure dell'una o dell'altro - convenendo che in tal caso entrambi potranno recarsi a visitare la figlia ovunque si trovi, anche nella casa della madre o del padre. Nel caso si rendessero necessari interventi urgenti per la salute e la cura della minore, i genitori si obbligano reciprocamente a mettersi immediatamente in contatto decidendo di comune accordo a quali specialisti eventualmente rivolgersi.
10.Entrambi i genitori si scambiano il reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio, propri e della figlia, da parte delle competenti autorità Amministrative. Per quanto occorrer possa, si obbligano vicendevolmente a confermare tale consenso nelle forme e con le modalità previste dalla legge. Si scambiano, inoltre, la reciproca autorizzazione all'espatrio della figlia, con la precisazione che per espatrio si intende esclusivamente il varcare i confini dello Stato per soli fini turistici.
MANTENIMENTO ORDINARIO E SPESE STRAORDINARIE DEI FIGLI
11.Entrambi i genitori assolveranno l'obbligo di mantenimento ordinario dei figli in modo diretto, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale e casalingo, nei tempi che essi trascorreranno con ciascun genitore.
12.Data la diversa capacità reddituale dei coniugi, il padre Parte_1 corrisponderà alla madre la somma mensile di € 550,00 (euro Parte_2 cinquecentocinquanta/00) a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore
, da rivalutarsi annualmente in ragione del 100% della variazione ISTAT degli Per_1 indici al consumo delle famiglie.
13.Lespese straordinarie sostenute per i figli saranno a carico del padre nella misura del
70% ed a carico della madre nella misura del 30%.
pagina 4 di 9 A tal fine devono intendersi quali spese straordinarie, secondo quanto previsto anche dal
Protocollo del Tribunale di Prato, le seguenti:
-Spese straordinarie obbligatorie e per le quali non è richiesta la previa concertazione tra i genitori: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.
-Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori:
Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private;
iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private;
ripetizioni; viaggi di istruzione organizzati dalla scuola.
Ludiche o parascolastiche: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura); corsi di informatica;
centri estivi;
viaggi di istruzione;
vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
corso per conseguimento della patente, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, auto, motorino, moto);
Sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessarioper lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
Medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, eventuali cicli di psicoterapia e/o logopedia.
In relazione alle spese da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta (email, sms, whatsapp o simili) dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro
10 giorni, in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Qualora tali spese fossero anticipate senza il previo consenso di entrambi i genitori, rimarranno ad esclusivo carico del genitore che le ha anticipate senza diritto ad alcun rimborso.
Diversamente, per quanto concerne le spese straordinarie voluttuarie di ingente valore si conviene che queste saranno a carico di ciascun genitore nella misura sopra concordata
(70% padre e 30%madre) soltanto se le stesse saranno state preventivamente concordate pagina 5 di 9 per iscritto da entrambi i genitori (non vale in questo caso il silenzio/assenso), altrimenti graveranno per intero sul genitore che le avrà effettuate.
Tutte le suddette spese straordinarie, se non pagate anticipatamente pro quota da entrambi genitori, verranno rimborsate nella quota di spettanza al genitore che le avrà sostenute per intero entro 30 giorni dalla richiesta e previa esibizione del relativo giustificativo di spesa.
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella quota proporzionale di riparto delle spese medesime ed i documenti fiscali di ogni spesa straordinaria sostenuta dovranno, ove possibile, essere intestati ai figli.
14.L'Assegno unico (od ogni altra nomenclatura che gli verrà attribuita per modifica legislativa) sarà percepito per intero dalla madre, mentre l'eventuale deduzione per i figli a carico sarà effettuata al 50% tra i genitori, salvo diverso preventivo accordo scritto.
ULTERIORI PATTUIZIONI PATRIMONIALI
15.Poiché la moglie sino al marzo 2026 sarà gravata dalla trattenuta Inps pari ad € 160,00 mensili sul proprio stipendio, le parti concordano che gli oneri condominiali afferenti all'abitazione coniugale, rimarranno a carico del marito sino alla data del 01/04/2026, ad esclusione della quota parte relativa al consumo dell'acqua che rimarrà sin d'ora integralmente a carico esclusivo della moglie. La sig.ra provvederà, inoltre, alla Parte_2 voltura delle altre utenze (luce, gas, tassa rifiuti, ecc.) a proprio nome entro e non oltre il deposito del presente ricorso.
16.Le spese legali sono integralmente compensate tra le parti”.
Il Pubblico Ministero: visto del 3.07.2025
Ragioni in fatto e in diritto della domanda
I coniugi e hanno proposto domanda congiunta Parte_2 Parte_1 di separazione personale nonché di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dando atto di essersi sposati in data 07.07.2001 a Foggia con rito concordatario, chiedendo che sia omologato l'accordo raggiunto in ordine alle condizioni di tale separazione.
A sostegno della domanda le parti hanno allegato: 1) che dal matrimonio sono nati due figli, oggi maggiorenne ma non economicamente Persona_3 indipendnete e nata il [...] a [...]; 2) che dopo la Persona_4
pagina 6 di 9 nascita della secondogenita , la famiglia si è trasferita a Prato, dove il marito ha Per_1 acquistato l'abitazione coniugale di via Don Guido Pasquetti 27; 3) che negli anni si sono verificati momenti di crisi tra i coniugi fino al punto da rendere la convivenza intollerabile e da determinare le parti ad introdurre il presente giudizio;
4) che i coniugi sono economicamente indipendenti;
5) che il marito, in comune accordo con la moglie, dal luglio
2024 si è trasferito a vivere, insieme al figlio maggiore , presso una nuova Per_2 abitazione condotta in locazione sita in Prato in via Emilio Boni 136.
Il Giudice delegato, letta l'istanza depositata dalla in data 1.09.2025, preso atto Parte_2 delle richieste di parte ricorrente, ha fissato la prima udienza di comparizione personale dei coniugi al 10.09.2025, poi rinviata a quella del 7.10.2025 in modo da consentire la costituzione del nuovo difensore della Parte_2
Alla suddetta udienza le parti hanno dato atto delle difficoltà emerse nel rapporto padre/figlia e del percorso psicologico intrapreso, chiedendo al Giudice un differimento per formalizzare, nell'ambito delle conclusioni congiuntamente rassegnate, l'attuale situazione tra il e . Il Giudice, preso atto, ha rinviato all'udienza del 16.12.2025 per la Pt_1 Per_1 verifica.
Alla suddetta udienza le parti hanno precisato che, al momento, la frequentazione padre/figlia si svolge secondo le seguenti modalità: il padre vede la figlia il fine settimana,
o il sabato o la domenica, a seconda degli impegni della figlia, scolastici e musicali;
due pomeriggi la settimana, da concordare tra padre e figlia in base agli impegni scolastici della figlia, mentre il pernottamento verrà regolato all'esito del percorso di terapia in corso di svolgimento. Il Giudice, preso atto, ha rimesso la causa al Collegio, per la decisione.
***
La domanda di separazione è fondata e può essere accolta.
Dalle concordi allegazioni delle parti risulta, infatti, l'intollerabilità della convivenza, come prescritto dall'art. 151 c.c..
Quanto all'accordo delle parti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale sulla minore al suo collocamento e mantenimento, e all'assegnazione della casa Per_1 coniugale, rileva il Tribunale l'insussistenza di condizioni ostative al recepimento delle condizioni concordate;
queste ultime, in conformità dell'art. 337-ter c.c., appaiono anzi confacenti al superiore interesse della figlia a conservare un rapporto continuativo ed pagina 7 di 9 equilibrato con ciascuno dei genitori e a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi, nonché al soddisfacimento dei bisogni morali e materiali della stessa, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi e del tempo trascorso con ciascun genitore. Tale accordo può essere pertanto omologato, senza necessità di procedere all'ascolto dei bambini, che appare manifestamente superfluo e contrario al suo interesse.
Stesse considerazioni valgono per , ormai maggiorenne, limitatamente agli Per_2 accordi di mantenimento pattuiti tra i coniugi.
Infine, il Collegio si limita a prendere atto dell'accordo dei ricorrenti in relazione alle questioni non strettamente inerenti al procedimento instaurato.
Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
Sulla proposizione cumulativa della domanda di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio in via consensuale – In applicazione del disposto di cui all'art. 473bis.49 c.p.c., le parti hanno, altresì, demandato la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le medesime, formulando in tal senso conclusioni congiunte. Da un punto di vista sistematico, con riferimento ai principi generali, non si rinvengono ostacoli all'ammissibilità del cumulo anche con riferimento alle domande congiunte di separazione e divorzio, sebbene la trattazione della domanda congiunta di divorzio sarà condizionata ex lege all'omologazione (con sentenza passata in giudicato) della separazione consensuale, oltre che al decorso del termine minimo di separazione previsto dalla legge – di sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi innanzi al Giudice
Relatore e, quindi, ai sensi dell'art. 127ter, c. 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte - ed avverrà con il rito “comune” di cui all'art. 473bis.51 c.p.c. (cfr. Cass. n. 28727 del 16/10/2023). Dunque, non essendo la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa dai coniugi ancora procedibile prima che sia decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. B) della legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa dovrà essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore - come da separata ordinanza – e sospesa;
al decorso del termine di legge, sarà fatta istanza di riassunzione e sarà depositata la pagina 8 di 9 dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, secondo quanto previsto dall'art. 2 della Legge 898/1970, e la conferma delle condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, se del caso mediante deposito di note scritte.
A tal proposito, il Collegio ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale delle suddette condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in ipotesi di allegazione di fatti nuovi, ai sensi dell'art. 473bis.19, comma 2, c.p.c. (che condiziona l'ammissibilità della modifica o della introduzione ex novo, nel corso del procedimento avviato, delle domande di contributo economico in favore proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente al verificarsi di
“mutamenti nelle circostanze”). In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il
Tribunale rigetterà la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti ai rapporti economici di cui all'art. 473bis.51, comma 2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_2 Parte_1
sposati in data 07.07.2001 in Foggia con atto trascritto nei Registri di Stato
[...]
Civile del suddetto comune al n. 345 parte 2 serie A -anno 2001;
2) omologa l'accordo di cui ai seguenti punti: 1,2,3,4,6,7,8,9,11,12,13 e 14;
3) prende atto dei seguenti punti: 5,10,15 e 16;
4) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Foggia di provvedere all'annotazione della presente sentenza, trasmessa a cura della Cancelleria;
5) dispone la remissione della causa su ruolo come da separata ordinanza;
6) dichiara le spese integralmente compensate
Così deciso nella camera di consiglio del 17.12.2025 su relazione del Presidente, dott.
CI AR. Il Presidente est.
CI AR
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
SEZIONE UNICA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. CI AR Presidente rel. dott. Michele Sirgiovanni Giudice dott. Costanza Comunale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 865/2025 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
ES TR ( ) presso il cui studio ha eletto domicilio CodiceFiscale_2
e
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_2 CodiceFiscale_3 dagli Avv.ti Michelangelo Massaro e Giuseppina Di Domenico presso i quali ha eletto domicilio
RICORRENTI
Pubblico Ministero -sede-.
INTERVENUTO NECESSARIO
AVENTE AD OGGETTO: separazione consensuale e divorzio congiunto pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Le parti private, sulla separazione, hanno concluso congiuntamente affinché l'Ecc.mo
Tribunale di Prato voglia accogliere le seguenti conclusioni: “1.I coniugi vivranno separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2.La casa coniugale, con il mobilio e gli arredi ivi rimasti all'esito della suddivisione già concordata tra i coniugi, sita a Prato via Don Guido Pasquetti 27 e di proprietà del marito sarà assegnata alla moglie la quale continuerà Parte_1 Parte_2 ad abitarvi unitamente alla figlia minore , sostenendone le spese Persona_1 condominiali e di manutenzione ordinaria.
Il relativo garage di pertinenza, sito in via Don Guido Pasquetti n. 25 piano S1, continuerà ad essere utilizzato da entrambi i coniugi, poiché, in accordo tra loro, il marito vi ha lasciato i propri beni mobili che non ha potuto portare con sé nell'appartamento ove si è trasferito ad abitare.
3.Il marito abiterà e trasferirà la residenza, unitamente al figlio Parte_1 maggiore , nell'appartamento sito a Prato in Via Emilio Boni 136, Persona_2 per il quale egli ha già sottoscritto contratto di locazione.
4.Entrambii coniugi dichiarano di essere autosufficienti economicamente e, pertanto, concordano che nessun assegno verrà corrisposto dall'un coniuge all'altro a titolo di contributo per il mantenimento.
5.Il figlio in quanto Persona_2 maggiorenne, potrà decidere ed organizzare da solo le proprie frequentazioni con entrambi i genitori secondo la sua volontà ed i suoi impegni universitari e ricreativi, ferma la piena disponibilità della sig.ra ad accogliere il figlio presso l'abitazione Parte_2 coniugale a seconda della volontà e delle esigenze, anche temporanee, dello stesso.
AFFIDAMENTO DELLA FIGLIA MINORE E PIANO GENITORIALE
6.La figlia minore resta affidata ad entrambi i genitori, che Persona_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendosi l'impegno di educarla, curarla ed istruirla con costanza e continuità, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa. In particolare i genitori si impegnano a collaborare in spirito di armonia ed a improntare il loro comportamento pagina 2 di 9 all'esclusivo interesse della figlia, affinché possa esserle assicurato un sereno sviluppo della personalità, seguendone le naturali inclinazioni.
7.In ordine alla frequentazione della figlia col padre, salvo diversi accordi tra le parti e compatibilmente con gli impegni scolastici di , entrambi i genitori concordano che Per_1 le migliori modalità di frequentazione siano le seguenti: al momento, la frequentazione padre/figlia si svolge secondo le seguenti modalità: il padre vede la figlia il fine settimana,
o il sabato o la domenica, a seconda degli impegni della figlia, scolastici e musicali;
due pomeriggi la settimana, da concordare tra padre e figlia in base agli impegni scolastici della figlia, mentre il pernottamento verrà regolato all'esito del percorso di terapia in corso di svolgimento. Alla conclusione favorevole del percorso di terapia, la frequentazione sarà la seguente: a) il padre terrà con sé la figlia a fine settimana alterni
(orientativamente il primo ed il terzo di ogni mese), prelevandola dall'abitazione della madre alle ore 9:00 (o direttamente da scuola all'orario di uscita) il sabato e riconducendovela la domenica sera dopo cena;
b) durante le settimane in cui la figlia starà con il padre nel fine settimana, egli la terrà con sé il martedì, prelevandola da scuola all'orario di uscita oppure da casa della madre
(fuori dal periodo scolastico) al mattino e riportandola a casa della madre la sera dopo cena;
c) durante le settimane in cui nel fine settimana la minore starà con la madre, il padre la terrà con sé il martedì, prelevandola e riportandola con le stesse modalità di cui al precedente punto b) ed il giovedì, prelevandola da scuola o da casa della madre (fuori dal periodo scolastico) e riconducendola a scuola od a casa della madre (fuori dal periodo scolastico) il mattino seguente.
8.Salvo diverso accordo tra le parti, il padre terrà con sé la figlia:
-per le vacanze estive per un totale di 15 giorni, frazionabili in periodi non inferiori a 7 giorni consecutivi, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno. In caso di mancato accordo, il padre terrà con sé la figlia per 15 giorni consecutivi a partire dal primo di luglio o di agosto, ad anni alterni;
-durante le vacanze natalizie in modo alternato, un anno dal 23 dicembre al 29 dicembre e l'anno successivo dal 30 dicembre al 7 gennaio;
-nel periodo di sospensione scolastica per pagina 3 di 9 le festività pasquali, in modo alternato, un anno dal Venerdì Santo alla Pasqua e l'anno successivo dalla Pasquetta al rientro a scuola.
9.Entrambi i genitori si impegnano vicendevolmente a comunicarsi il luogo in cui si trova la minore nel periodo in cui è affidata alle cure dell'uno o dell'altro e, comunque, si terranno vicendevolmente informati di eventuali cambiamenti di indirizzo o di residenza, anche per brevi periodi di tempo, favorendo i colloqui telefonici tra la figlia ed il genitore assente. Si impegnano, inoltre, a mettersi immediatamente in contatto qualora la figlia dovesse accusare disturbi di salute -quando è affidata alle cure dell'una o dell'altro - convenendo che in tal caso entrambi potranno recarsi a visitare la figlia ovunque si trovi, anche nella casa della madre o del padre. Nel caso si rendessero necessari interventi urgenti per la salute e la cura della minore, i genitori si obbligano reciprocamente a mettersi immediatamente in contatto decidendo di comune accordo a quali specialisti eventualmente rivolgersi.
10.Entrambi i genitori si scambiano il reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio, propri e della figlia, da parte delle competenti autorità Amministrative. Per quanto occorrer possa, si obbligano vicendevolmente a confermare tale consenso nelle forme e con le modalità previste dalla legge. Si scambiano, inoltre, la reciproca autorizzazione all'espatrio della figlia, con la precisazione che per espatrio si intende esclusivamente il varcare i confini dello Stato per soli fini turistici.
MANTENIMENTO ORDINARIO E SPESE STRAORDINARIE DEI FIGLI
11.Entrambi i genitori assolveranno l'obbligo di mantenimento ordinario dei figli in modo diretto, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale e casalingo, nei tempi che essi trascorreranno con ciascun genitore.
12.Data la diversa capacità reddituale dei coniugi, il padre Parte_1 corrisponderà alla madre la somma mensile di € 550,00 (euro Parte_2 cinquecentocinquanta/00) a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore
, da rivalutarsi annualmente in ragione del 100% della variazione ISTAT degli Per_1 indici al consumo delle famiglie.
13.Lespese straordinarie sostenute per i figli saranno a carico del padre nella misura del
70% ed a carico della madre nella misura del 30%.
pagina 4 di 9 A tal fine devono intendersi quali spese straordinarie, secondo quanto previsto anche dal
Protocollo del Tribunale di Prato, le seguenti:
-Spese straordinarie obbligatorie e per le quali non è richiesta la previa concertazione tra i genitori: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.
-Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori:
Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private;
iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private;
ripetizioni; viaggi di istruzione organizzati dalla scuola.
Ludiche o parascolastiche: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura); corsi di informatica;
centri estivi;
viaggi di istruzione;
vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
corso per conseguimento della patente, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, auto, motorino, moto);
Sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessarioper lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
Medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, eventuali cicli di psicoterapia e/o logopedia.
In relazione alle spese da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta (email, sms, whatsapp o simili) dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro
10 giorni, in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Qualora tali spese fossero anticipate senza il previo consenso di entrambi i genitori, rimarranno ad esclusivo carico del genitore che le ha anticipate senza diritto ad alcun rimborso.
Diversamente, per quanto concerne le spese straordinarie voluttuarie di ingente valore si conviene che queste saranno a carico di ciascun genitore nella misura sopra concordata
(70% padre e 30%madre) soltanto se le stesse saranno state preventivamente concordate pagina 5 di 9 per iscritto da entrambi i genitori (non vale in questo caso il silenzio/assenso), altrimenti graveranno per intero sul genitore che le avrà effettuate.
Tutte le suddette spese straordinarie, se non pagate anticipatamente pro quota da entrambi genitori, verranno rimborsate nella quota di spettanza al genitore che le avrà sostenute per intero entro 30 giorni dalla richiesta e previa esibizione del relativo giustificativo di spesa.
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella quota proporzionale di riparto delle spese medesime ed i documenti fiscali di ogni spesa straordinaria sostenuta dovranno, ove possibile, essere intestati ai figli.
14.L'Assegno unico (od ogni altra nomenclatura che gli verrà attribuita per modifica legislativa) sarà percepito per intero dalla madre, mentre l'eventuale deduzione per i figli a carico sarà effettuata al 50% tra i genitori, salvo diverso preventivo accordo scritto.
ULTERIORI PATTUIZIONI PATRIMONIALI
15.Poiché la moglie sino al marzo 2026 sarà gravata dalla trattenuta Inps pari ad € 160,00 mensili sul proprio stipendio, le parti concordano che gli oneri condominiali afferenti all'abitazione coniugale, rimarranno a carico del marito sino alla data del 01/04/2026, ad esclusione della quota parte relativa al consumo dell'acqua che rimarrà sin d'ora integralmente a carico esclusivo della moglie. La sig.ra provvederà, inoltre, alla Parte_2 voltura delle altre utenze (luce, gas, tassa rifiuti, ecc.) a proprio nome entro e non oltre il deposito del presente ricorso.
16.Le spese legali sono integralmente compensate tra le parti”.
Il Pubblico Ministero: visto del 3.07.2025
Ragioni in fatto e in diritto della domanda
I coniugi e hanno proposto domanda congiunta Parte_2 Parte_1 di separazione personale nonché di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dando atto di essersi sposati in data 07.07.2001 a Foggia con rito concordatario, chiedendo che sia omologato l'accordo raggiunto in ordine alle condizioni di tale separazione.
A sostegno della domanda le parti hanno allegato: 1) che dal matrimonio sono nati due figli, oggi maggiorenne ma non economicamente Persona_3 indipendnete e nata il [...] a [...]; 2) che dopo la Persona_4
pagina 6 di 9 nascita della secondogenita , la famiglia si è trasferita a Prato, dove il marito ha Per_1 acquistato l'abitazione coniugale di via Don Guido Pasquetti 27; 3) che negli anni si sono verificati momenti di crisi tra i coniugi fino al punto da rendere la convivenza intollerabile e da determinare le parti ad introdurre il presente giudizio;
4) che i coniugi sono economicamente indipendenti;
5) che il marito, in comune accordo con la moglie, dal luglio
2024 si è trasferito a vivere, insieme al figlio maggiore , presso una nuova Per_2 abitazione condotta in locazione sita in Prato in via Emilio Boni 136.
Il Giudice delegato, letta l'istanza depositata dalla in data 1.09.2025, preso atto Parte_2 delle richieste di parte ricorrente, ha fissato la prima udienza di comparizione personale dei coniugi al 10.09.2025, poi rinviata a quella del 7.10.2025 in modo da consentire la costituzione del nuovo difensore della Parte_2
Alla suddetta udienza le parti hanno dato atto delle difficoltà emerse nel rapporto padre/figlia e del percorso psicologico intrapreso, chiedendo al Giudice un differimento per formalizzare, nell'ambito delle conclusioni congiuntamente rassegnate, l'attuale situazione tra il e . Il Giudice, preso atto, ha rinviato all'udienza del 16.12.2025 per la Pt_1 Per_1 verifica.
Alla suddetta udienza le parti hanno precisato che, al momento, la frequentazione padre/figlia si svolge secondo le seguenti modalità: il padre vede la figlia il fine settimana,
o il sabato o la domenica, a seconda degli impegni della figlia, scolastici e musicali;
due pomeriggi la settimana, da concordare tra padre e figlia in base agli impegni scolastici della figlia, mentre il pernottamento verrà regolato all'esito del percorso di terapia in corso di svolgimento. Il Giudice, preso atto, ha rimesso la causa al Collegio, per la decisione.
***
La domanda di separazione è fondata e può essere accolta.
Dalle concordi allegazioni delle parti risulta, infatti, l'intollerabilità della convivenza, come prescritto dall'art. 151 c.c..
Quanto all'accordo delle parti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale sulla minore al suo collocamento e mantenimento, e all'assegnazione della casa Per_1 coniugale, rileva il Tribunale l'insussistenza di condizioni ostative al recepimento delle condizioni concordate;
queste ultime, in conformità dell'art. 337-ter c.c., appaiono anzi confacenti al superiore interesse della figlia a conservare un rapporto continuativo ed pagina 7 di 9 equilibrato con ciascuno dei genitori e a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi, nonché al soddisfacimento dei bisogni morali e materiali della stessa, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi e del tempo trascorso con ciascun genitore. Tale accordo può essere pertanto omologato, senza necessità di procedere all'ascolto dei bambini, che appare manifestamente superfluo e contrario al suo interesse.
Stesse considerazioni valgono per , ormai maggiorenne, limitatamente agli Per_2 accordi di mantenimento pattuiti tra i coniugi.
Infine, il Collegio si limita a prendere atto dell'accordo dei ricorrenti in relazione alle questioni non strettamente inerenti al procedimento instaurato.
Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
Sulla proposizione cumulativa della domanda di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio in via consensuale – In applicazione del disposto di cui all'art. 473bis.49 c.p.c., le parti hanno, altresì, demandato la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le medesime, formulando in tal senso conclusioni congiunte. Da un punto di vista sistematico, con riferimento ai principi generali, non si rinvengono ostacoli all'ammissibilità del cumulo anche con riferimento alle domande congiunte di separazione e divorzio, sebbene la trattazione della domanda congiunta di divorzio sarà condizionata ex lege all'omologazione (con sentenza passata in giudicato) della separazione consensuale, oltre che al decorso del termine minimo di separazione previsto dalla legge – di sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi innanzi al Giudice
Relatore e, quindi, ai sensi dell'art. 127ter, c. 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte - ed avverrà con il rito “comune” di cui all'art. 473bis.51 c.p.c. (cfr. Cass. n. 28727 del 16/10/2023). Dunque, non essendo la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa dai coniugi ancora procedibile prima che sia decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. B) della legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa dovrà essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore - come da separata ordinanza – e sospesa;
al decorso del termine di legge, sarà fatta istanza di riassunzione e sarà depositata la pagina 8 di 9 dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, secondo quanto previsto dall'art. 2 della Legge 898/1970, e la conferma delle condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, se del caso mediante deposito di note scritte.
A tal proposito, il Collegio ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale delle suddette condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in ipotesi di allegazione di fatti nuovi, ai sensi dell'art. 473bis.19, comma 2, c.p.c. (che condiziona l'ammissibilità della modifica o della introduzione ex novo, nel corso del procedimento avviato, delle domande di contributo economico in favore proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente al verificarsi di
“mutamenti nelle circostanze”). In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il
Tribunale rigetterà la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti ai rapporti economici di cui all'art. 473bis.51, comma 2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_2 Parte_1
sposati in data 07.07.2001 in Foggia con atto trascritto nei Registri di Stato
[...]
Civile del suddetto comune al n. 345 parte 2 serie A -anno 2001;
2) omologa l'accordo di cui ai seguenti punti: 1,2,3,4,6,7,8,9,11,12,13 e 14;
3) prende atto dei seguenti punti: 5,10,15 e 16;
4) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Foggia di provvedere all'annotazione della presente sentenza, trasmessa a cura della Cancelleria;
5) dispone la remissione della causa su ruolo come da separata ordinanza;
6) dichiara le spese integralmente compensate
Così deciso nella camera di consiglio del 17.12.2025 su relazione del Presidente, dott.
CI AR. Il Presidente est.
CI AR
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