CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 04/02/2026, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 161/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
03/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
AMERIO SARA, Presidente e Relatore
MINNITI MASSIMO, Giudice
PETROLO PAOLO, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1448/2025 depositato il 25/11/2025
proposto da
Ricorrente_2 Srl - 02061460792
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vibo Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO DI RECUPER n. TD9CR0100057 REC.CREDITO.IMP 2020
- ATTO DI RECUPER n. TD9CR0100057 REC.CREDITO.IMP 2021
- ATTO DI RECUPER n. TD9CR0100057 REC.CREDITO.IMP 2022
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 120/2026 depositato il 04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Società_1 impugnava in data 21.11.2025 l'atto di recupero n° td9cr0100057 per recupero del credito d'imposta per IRES anni 2020, 2021 e 2022, a lui notificato in data 7.10.2025, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, sulla base dei seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione art. 7 Legge 212/2000 (Statuto dei diritti del Contribuente); art.42 D.P.R.
600/1973; art. 3 Legge 241/1990 - Motivazione degli atti.
2) Parere del MISE.
3) Nel merito.
Sostanzialmente, il ricorrente lamentava che esisterebbe una chiara dissonanza tra l'anno d'imposta cui farebbe riferimento l'atto di recupero (2020) e gli anni analizzati con ripresa a tassazione che risulterebbero essere il 2020, il 2021 ed il 2022.
Vi era istanza di trattazione in pubblica udienza, nonché di sospensione dell'atto impugnato, per la quale la
Corte decideva una trattazione congiunta al merito, con rituale notificazione alle parti costituite.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, che eccepiva l'inesistenza e/o inammissibilità del ricorso in quanto redatto in formato word modificabile in violazione dell'art. 10, comma 1, del dm del 04/08/2015 e dell'art. 25 bis d. lgs 546/92. Nel merito, riteneva correttamente motivato l'atto, sull'assunto che a pag. 1 dell'atto di recupero sarebbe chiaramente indicato che “l'Ufficio, dopo aver controllato la posizione fiscale di Ricorrente_2 S.R.L. relativamente agli anni 2020, 2021, 2022, ha emesso l'atto, ai sensi dell'art. 38-bis del Decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, e provveduto al recupero del credito d'imposta indebitamente utilizzato negli anni 2020, 2021, 2022”. Precisava che nelle motivazioni dell'atto di recupero si legge che il contribuente “Al fine di vedersi riconosciuto il credito d'imposta, per gli investimenti nel mezzogiorno di cui all'art. 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n.208, codesta Spett/le
Società ha presentato le seguenti comunicazioni:
• Identificativo dichiarazione n. 12353038892 - 0000001 del 30.12.2022 presentata nell'anno 2022, con periodo di investimento indicato dal 01.01.2020 al 31.10.2022 per € 40.152,00 quale investimento lordo;
• Identificativo dichiarazione n. 12350338756 - 0000001 del 30.12.2022 presentata nell'anno 2022, con periodo di investimento indicato dal 01.10.2020 al 26.10.2022 per € 90.851,00 quale investimento lordo.
Dai dati disponibili in Anagrafe Tributaria è risultato che la Società ha utilizzato in compensazione il credito di cui all'art. 1, commi da 98 a 108, della Legge 208 del 28 dicembre 2015, nell'anno solare 2023.
L'art. 1 della citata Legge, al comma 98, come modificato dalla Legge del 29/12/2022 n. 197 Articolo 1, in vigore dal 1.1.2023, prevede che: “alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi, indicati nel comma 99 (ossia Impianti, macchinari ed attrezzature), destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite dalle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
e nelle zone assistite delle regioni Molise e Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014)6424 final del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione
C(2016)5938 final del 23 settembre 2016, fino al 31 dicembre 2022 è attribuito un credito d'imposta nella misura massima consentita dalla citata Carta…OMISSIS”. Sempre l'art. 1 della Legge, al comma 106, stabilisce che “Qualora, a seguito dei controlli, sia accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni previsti dalla legge.” I destinatari del beneficio sono tutti i titolari di reddito d'impresa, individuabili in base all'art. 55 del TUIR, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, che effettuano nuovi investimenti destinati a strutture produttive situate nelle aree ammissibili di cui sopra. Deduceva nel merito rispetto alla legittimità e correttezza del recupero effettuato.
All'udienza del 3 febbraio 2026, la Corte – alla presenza di entrambe le parti - riteneva la causa matura per la decisione e quindi di poter definire l'istanza di sospensione dell'atto impugnato unitamente al merito. Le parti discutevano brevemente la causa, riportandosi ai propri motivi. In particolare, l'Agenzia delle Entrate ribadiva l'eccezione di inammissibilità del ricorso, in quanto redatto con word. La difesa della ricorrente controdeduceva anche sul punto, ritenendolo – invece – ammissibile.
Rispetto all'eccezione preliminare avanzata dall'Agenzia delle Entrate, la stessa va rigettata, perché infondata. Infatti, l'avere caricato al portale PTT un atto in formato modificabile (.odt o .doc/.docx) consiste in una violazione di un decreto ministeriale (ossia l'art. 10 “Standard degli atti processuali e dei documenti informatici allegati” del Decreto del 4/08/2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze “Specifiche tecniche previste dall'articolo 3, comma 3, del regolamento recante la disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 39, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111”), come peraltro indicato dallo stesso Ufficio. Sono regole che disciplinano le modalità tecniche ed operative di produzione in giudizio dei documenti, ma la loro violazione non può avere come conseguenza le gravi sanzioni dell'inammissibilità o dell'inesistenza; infatti, le ipotesi di nullità (e a maggior ragione quelle di inammissibilità ed inesistenza, ancor più gravi, non prevedendo possibilità di sanatoria) sono tassativamente individuate. Peraltro, non risulta essere stata eccepita in concreto una discrasia tra il contenuto del ricorso notificato (seppur in formato modificabile) e quello del ricorso depositato, che avrebbe consentito una valutazione nel merito da parte di questa Corte ed eventualmente una pronuncia di inammissibilità, fondata però su altra norma violata (art. 22, c. 3, d. lgs. 546/1992), ossia quella che prescrive la necessaria corrispondenza tra atto notificato ed atto depositato, di cui infatti va attestata l'autenticità all'originale da parte del difensore: “3. In caso di consegna o spedizione a mezzo di servizio postale la conformità dell'atto depositato a quello consegnato o spedito è attestata conforme dallo stesso ricorrente.
Se l'atto depositato nella segreteria della commissione non è conforme a quello consegnato o spedito alla parte nei cui confronti il ricorso è proposto, il ricorso è inammissibile e si applica il comma precedente”.
Superato tale profilo di inammissibilità/inesistenza del ricorso, lo stesso va ora valutato nel merito.
Il primo motivo, ossia quello afferente all'insufficienza/carenza motivazionale dell'atto impugnato è infondato.
Soccorre la mera lettura dell'atto stesso, da cui si evince come l'accertamento attenga a tre annualità (2020,
2021 e 2022). Infatti, già nell'incipit l'atto di recupero reca: “…comunica… di avere controllato la posizione fiscale di Ricorrente_2 s.r.l. relativamente agli anni 2020, 2021, 2022… con il presente atto… si procede al recupero del credito d'imposta indebitamente utilizzato negli anni 2020, 2021, 2022 per il complessivo importo determinato nel prospetto B)”.
Dalla lettura del prospetto B) rinvenibile a pagina 6 in effetti non si evincono le tre distinte annualità, riportandosi solo il totale.
Ma basterà leggere le pagine 2 e 3 per comprendere le motivazioni del recupero, con la distinzione analitica per annualità, nonché il prospetto A), questo sì con la distinzione per ogni singolo anno ed i relativi importi. La motivazione dell'atto di recupero è, quindi, diffusa, analitica e certamente sufficiente.
Peraltro, vi è stato un invito a fornire documentazione (a cui l'impresa ha aderito), con redazione del verbale di contraddittorio (depositato dall'Agenzia delle Entrate agli atti), circostanza, questa, non disconosciuta dalla parte. Quindi, prima dell'emissione dell'atto di recupero, vi è stato un previo momento di contraddittorio anticipato tra le parti.
Vi è poi un secondo motivo di ricorso, ossia quello relativo alla necessità di acquisire il previo parere del MISE.
Nel caso di specie, il recupero del credito d'imposta, come si evince chiaramente dall'atto di recupero a pagina 2, è quello legato agli investimenti per il mezzogiorno di cui all'art. 1, commi da 98 a 108, legge
28.12.2015, n. 208 (legge di bilancio) e non già un credito d'imposta per la ricerca e lo sviluppo, come correttamente controdedotto dall'Agenzia delle Entrate. Infatti, sebbene entrambi siano crediti d'imposta pensati per “aiutare” le imprese, hanno scopi, regole ed oggetti diversi;
il bonus Mezzogiorno consiste in un credito d'imposta concesso sugli investimenti in beni materiali (art. 1, commi 98-108, Legge 208/2015) localizzati presso strutture produttive nelle regioni del Mezzogiorno (quindi, acquisti di macchinari e strutture, per esemplificare al massimo), mentre il secondo attiene agli investimenti in ricerca e sviluppo e non è limitato alle sole Regione del sud Italia (serve, quindi, a finanziare l'innovazione).
Per il credito d'imposta cd. bonus sud non è necessario un parere preventivo del MISE, a differenza del credito d'imposta per ricerca e sviluppo, per il quale evidentemente si ha necessità di un vaglio rispetto al tema dell'innovazione effettiva o del mero miglioramento del prodotto.
Tale necessità non vi è rispetto al bonus sud, che ha presupposti oggettivi: che l'impresa sia in una determinata
Regione e che vi sia stato l'acquisto di un bene nuovo.
Pertanto, anche tale questione è infondata.
Da ultimo, è necessario valutare il merito dell'atto di recupero, ossia verificare la correttezza dei recuperi effettuati.
Dalla motivazione dell'atto appare chiaro che:
- per il 2020, vi è stato un recupero parziale, legato al fatto che le fatture prodotte non riguardassero acquisti di software, ma meri interventi tecnici su software già esistenti ed installati;
- anche per l'anno 2021 vi è stato un recupero parziale, seppur quasi totale, in quanto le fatture riguarderebbero noleggi o interventi manutentivi e non acquisti (sono indicate nel dettaglio le ragioni del disconoscimento e del recupero in relazione ad ogni singola fattura, a cui ci si riporta);
- per il 2022, il recupero è stato totale;
le fatture allegate riguardano opere edili che nulla hanno a che vedere con l'installazione degli impianti di condizionamento e che non sono comunque state svolte presso i locali dell'impresa. Inoltre, i condizionatori non sono beni strumentali all'attività di impresa. Riguardo, poi, alla pompa di calore, vi sarebbe stata una mera sostituzione e comunque non sarebbe strumentale.
Concludendo, le ragioni del recupero, oltre ad essere chiare e dettagliate, sono corrette, in quanto in linea con le previsioni normative di cui al cd. bonus sud, che riguarda esclusivamente beni nuovi strumentali ad un'azienda collocata nel meridione d'Italia (macchinari, impianti, attrezzature ed immobili). Peraltro, la difesa del ricorrente non ha controdedotto sul punto in maniera analitica (rappresentando, ad esempio, che l'impianto di condizionamento è strumentale all'attività d'impresa in relazione allo specifico oggetto sociale – cosa che evidentemente non è per una concessionaria/officina di autoveicoli), limitandosi ad avanzare contestazioni del tutto generiche. Il ricorso, pertanto, è infondato e va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di I grado rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate, che liquida in euro 4.000,00. Vibo Valentia, 3 febbraio 2026 Il Presidente Relatore, dott.ssa Sara Amerio
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
03/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
AMERIO SARA, Presidente e Relatore
MINNITI MASSIMO, Giudice
PETROLO PAOLO, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1448/2025 depositato il 25/11/2025
proposto da
Ricorrente_2 Srl - 02061460792
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vibo Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO DI RECUPER n. TD9CR0100057 REC.CREDITO.IMP 2020
- ATTO DI RECUPER n. TD9CR0100057 REC.CREDITO.IMP 2021
- ATTO DI RECUPER n. TD9CR0100057 REC.CREDITO.IMP 2022
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 120/2026 depositato il 04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Società_1 impugnava in data 21.11.2025 l'atto di recupero n° td9cr0100057 per recupero del credito d'imposta per IRES anni 2020, 2021 e 2022, a lui notificato in data 7.10.2025, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, sulla base dei seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione art. 7 Legge 212/2000 (Statuto dei diritti del Contribuente); art.42 D.P.R.
600/1973; art. 3 Legge 241/1990 - Motivazione degli atti.
2) Parere del MISE.
3) Nel merito.
Sostanzialmente, il ricorrente lamentava che esisterebbe una chiara dissonanza tra l'anno d'imposta cui farebbe riferimento l'atto di recupero (2020) e gli anni analizzati con ripresa a tassazione che risulterebbero essere il 2020, il 2021 ed il 2022.
Vi era istanza di trattazione in pubblica udienza, nonché di sospensione dell'atto impugnato, per la quale la
Corte decideva una trattazione congiunta al merito, con rituale notificazione alle parti costituite.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, che eccepiva l'inesistenza e/o inammissibilità del ricorso in quanto redatto in formato word modificabile in violazione dell'art. 10, comma 1, del dm del 04/08/2015 e dell'art. 25 bis d. lgs 546/92. Nel merito, riteneva correttamente motivato l'atto, sull'assunto che a pag. 1 dell'atto di recupero sarebbe chiaramente indicato che “l'Ufficio, dopo aver controllato la posizione fiscale di Ricorrente_2 S.R.L. relativamente agli anni 2020, 2021, 2022, ha emesso l'atto, ai sensi dell'art. 38-bis del Decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, e provveduto al recupero del credito d'imposta indebitamente utilizzato negli anni 2020, 2021, 2022”. Precisava che nelle motivazioni dell'atto di recupero si legge che il contribuente “Al fine di vedersi riconosciuto il credito d'imposta, per gli investimenti nel mezzogiorno di cui all'art. 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n.208, codesta Spett/le
Società ha presentato le seguenti comunicazioni:
• Identificativo dichiarazione n. 12353038892 - 0000001 del 30.12.2022 presentata nell'anno 2022, con periodo di investimento indicato dal 01.01.2020 al 31.10.2022 per € 40.152,00 quale investimento lordo;
• Identificativo dichiarazione n. 12350338756 - 0000001 del 30.12.2022 presentata nell'anno 2022, con periodo di investimento indicato dal 01.10.2020 al 26.10.2022 per € 90.851,00 quale investimento lordo.
Dai dati disponibili in Anagrafe Tributaria è risultato che la Società ha utilizzato in compensazione il credito di cui all'art. 1, commi da 98 a 108, della Legge 208 del 28 dicembre 2015, nell'anno solare 2023.
L'art. 1 della citata Legge, al comma 98, come modificato dalla Legge del 29/12/2022 n. 197 Articolo 1, in vigore dal 1.1.2023, prevede che: “alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi, indicati nel comma 99 (ossia Impianti, macchinari ed attrezzature), destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite dalle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
e nelle zone assistite delle regioni Molise e Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014)6424 final del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione
C(2016)5938 final del 23 settembre 2016, fino al 31 dicembre 2022 è attribuito un credito d'imposta nella misura massima consentita dalla citata Carta…OMISSIS”. Sempre l'art. 1 della Legge, al comma 106, stabilisce che “Qualora, a seguito dei controlli, sia accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni previsti dalla legge.” I destinatari del beneficio sono tutti i titolari di reddito d'impresa, individuabili in base all'art. 55 del TUIR, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, che effettuano nuovi investimenti destinati a strutture produttive situate nelle aree ammissibili di cui sopra. Deduceva nel merito rispetto alla legittimità e correttezza del recupero effettuato.
All'udienza del 3 febbraio 2026, la Corte – alla presenza di entrambe le parti - riteneva la causa matura per la decisione e quindi di poter definire l'istanza di sospensione dell'atto impugnato unitamente al merito. Le parti discutevano brevemente la causa, riportandosi ai propri motivi. In particolare, l'Agenzia delle Entrate ribadiva l'eccezione di inammissibilità del ricorso, in quanto redatto con word. La difesa della ricorrente controdeduceva anche sul punto, ritenendolo – invece – ammissibile.
Rispetto all'eccezione preliminare avanzata dall'Agenzia delle Entrate, la stessa va rigettata, perché infondata. Infatti, l'avere caricato al portale PTT un atto in formato modificabile (.odt o .doc/.docx) consiste in una violazione di un decreto ministeriale (ossia l'art. 10 “Standard degli atti processuali e dei documenti informatici allegati” del Decreto del 4/08/2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze “Specifiche tecniche previste dall'articolo 3, comma 3, del regolamento recante la disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 39, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111”), come peraltro indicato dallo stesso Ufficio. Sono regole che disciplinano le modalità tecniche ed operative di produzione in giudizio dei documenti, ma la loro violazione non può avere come conseguenza le gravi sanzioni dell'inammissibilità o dell'inesistenza; infatti, le ipotesi di nullità (e a maggior ragione quelle di inammissibilità ed inesistenza, ancor più gravi, non prevedendo possibilità di sanatoria) sono tassativamente individuate. Peraltro, non risulta essere stata eccepita in concreto una discrasia tra il contenuto del ricorso notificato (seppur in formato modificabile) e quello del ricorso depositato, che avrebbe consentito una valutazione nel merito da parte di questa Corte ed eventualmente una pronuncia di inammissibilità, fondata però su altra norma violata (art. 22, c. 3, d. lgs. 546/1992), ossia quella che prescrive la necessaria corrispondenza tra atto notificato ed atto depositato, di cui infatti va attestata l'autenticità all'originale da parte del difensore: “3. In caso di consegna o spedizione a mezzo di servizio postale la conformità dell'atto depositato a quello consegnato o spedito è attestata conforme dallo stesso ricorrente.
Se l'atto depositato nella segreteria della commissione non è conforme a quello consegnato o spedito alla parte nei cui confronti il ricorso è proposto, il ricorso è inammissibile e si applica il comma precedente”.
Superato tale profilo di inammissibilità/inesistenza del ricorso, lo stesso va ora valutato nel merito.
Il primo motivo, ossia quello afferente all'insufficienza/carenza motivazionale dell'atto impugnato è infondato.
Soccorre la mera lettura dell'atto stesso, da cui si evince come l'accertamento attenga a tre annualità (2020,
2021 e 2022). Infatti, già nell'incipit l'atto di recupero reca: “…comunica… di avere controllato la posizione fiscale di Ricorrente_2 s.r.l. relativamente agli anni 2020, 2021, 2022… con il presente atto… si procede al recupero del credito d'imposta indebitamente utilizzato negli anni 2020, 2021, 2022 per il complessivo importo determinato nel prospetto B)”.
Dalla lettura del prospetto B) rinvenibile a pagina 6 in effetti non si evincono le tre distinte annualità, riportandosi solo il totale.
Ma basterà leggere le pagine 2 e 3 per comprendere le motivazioni del recupero, con la distinzione analitica per annualità, nonché il prospetto A), questo sì con la distinzione per ogni singolo anno ed i relativi importi. La motivazione dell'atto di recupero è, quindi, diffusa, analitica e certamente sufficiente.
Peraltro, vi è stato un invito a fornire documentazione (a cui l'impresa ha aderito), con redazione del verbale di contraddittorio (depositato dall'Agenzia delle Entrate agli atti), circostanza, questa, non disconosciuta dalla parte. Quindi, prima dell'emissione dell'atto di recupero, vi è stato un previo momento di contraddittorio anticipato tra le parti.
Vi è poi un secondo motivo di ricorso, ossia quello relativo alla necessità di acquisire il previo parere del MISE.
Nel caso di specie, il recupero del credito d'imposta, come si evince chiaramente dall'atto di recupero a pagina 2, è quello legato agli investimenti per il mezzogiorno di cui all'art. 1, commi da 98 a 108, legge
28.12.2015, n. 208 (legge di bilancio) e non già un credito d'imposta per la ricerca e lo sviluppo, come correttamente controdedotto dall'Agenzia delle Entrate. Infatti, sebbene entrambi siano crediti d'imposta pensati per “aiutare” le imprese, hanno scopi, regole ed oggetti diversi;
il bonus Mezzogiorno consiste in un credito d'imposta concesso sugli investimenti in beni materiali (art. 1, commi 98-108, Legge 208/2015) localizzati presso strutture produttive nelle regioni del Mezzogiorno (quindi, acquisti di macchinari e strutture, per esemplificare al massimo), mentre il secondo attiene agli investimenti in ricerca e sviluppo e non è limitato alle sole Regione del sud Italia (serve, quindi, a finanziare l'innovazione).
Per il credito d'imposta cd. bonus sud non è necessario un parere preventivo del MISE, a differenza del credito d'imposta per ricerca e sviluppo, per il quale evidentemente si ha necessità di un vaglio rispetto al tema dell'innovazione effettiva o del mero miglioramento del prodotto.
Tale necessità non vi è rispetto al bonus sud, che ha presupposti oggettivi: che l'impresa sia in una determinata
Regione e che vi sia stato l'acquisto di un bene nuovo.
Pertanto, anche tale questione è infondata.
Da ultimo, è necessario valutare il merito dell'atto di recupero, ossia verificare la correttezza dei recuperi effettuati.
Dalla motivazione dell'atto appare chiaro che:
- per il 2020, vi è stato un recupero parziale, legato al fatto che le fatture prodotte non riguardassero acquisti di software, ma meri interventi tecnici su software già esistenti ed installati;
- anche per l'anno 2021 vi è stato un recupero parziale, seppur quasi totale, in quanto le fatture riguarderebbero noleggi o interventi manutentivi e non acquisti (sono indicate nel dettaglio le ragioni del disconoscimento e del recupero in relazione ad ogni singola fattura, a cui ci si riporta);
- per il 2022, il recupero è stato totale;
le fatture allegate riguardano opere edili che nulla hanno a che vedere con l'installazione degli impianti di condizionamento e che non sono comunque state svolte presso i locali dell'impresa. Inoltre, i condizionatori non sono beni strumentali all'attività di impresa. Riguardo, poi, alla pompa di calore, vi sarebbe stata una mera sostituzione e comunque non sarebbe strumentale.
Concludendo, le ragioni del recupero, oltre ad essere chiare e dettagliate, sono corrette, in quanto in linea con le previsioni normative di cui al cd. bonus sud, che riguarda esclusivamente beni nuovi strumentali ad un'azienda collocata nel meridione d'Italia (macchinari, impianti, attrezzature ed immobili). Peraltro, la difesa del ricorrente non ha controdedotto sul punto in maniera analitica (rappresentando, ad esempio, che l'impianto di condizionamento è strumentale all'attività d'impresa in relazione allo specifico oggetto sociale – cosa che evidentemente non è per una concessionaria/officina di autoveicoli), limitandosi ad avanzare contestazioni del tutto generiche. Il ricorso, pertanto, è infondato e va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di I grado rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate, che liquida in euro 4.000,00. Vibo Valentia, 3 febbraio 2026 Il Presidente Relatore, dott.ssa Sara Amerio