TRIB
Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 04/11/2025, n. 1454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1454 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
composto dai sigg.ri Magistrati:
dr. GI NI Presidente
dr. Maria Margiotta Giudice
dr. RA EL Giudice est.
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel proc. civ. n. 524 /2025 vertente tra elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. TICALI Parte_1
NO sito in Bagheria (PA) alla Via Matteotti n. 43, che lo rappresenta e difende giusto mandato in atti
Parte ricorrente
CONTRO
, elettivamente domiciliata in Bagheria, via Carlo Puleo, n. 1, CP_1
presso lo studio legale dell'Avv. Floriana TEMPRA che la rappresenta e difende per mandato in atti
Parte resistente
OGGETTO : MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI DIVORZIO.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI: LE PARTI CONCLUDEVANO COME DA NOTE DI TRATTAZIONE
SCRITTA DEPOSITATE DALLE PARTI ENTRO IL TERMINE ASSEGNATO ALLE QUALI SI RINVIA.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
In ordine alla chiesta modifica delle condizioni di divorzio, deve rilevarsi che all'udienza del 30.9.2025, i procuratori delle parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo ed, a parziale modifica delle domande ed eccezioni rispettivamente proposte, chiedevano un rinvio ad una successiva udienza in modalità cartolare al fine di formalizzarlo.
All'udienza successiva del 28.10.2025, tenutasi in modalità cartolare, le parti depositavano l'intesa scritta, la quale ha visto la soluzione delle questioni economiche pendenti tra le parti, con conseguente dichiarazione di parte ricorrente di rinunciare alle domande svolte nel ricorso e di parte resistente di accettare tale rinuncia: “… le parli raggiungevano un accordo transattivo volto a definire integralmente i reciproci rapporti economici e ogni pretesa oggetto del giudizio e dei loro rapporti personali. che prevede da un lato la rinuncia al risarcimento del danno pari ad €3.000.00 maturato in favore della sig.ra nell'ambito del procedimento penale RGNR 541/2019 a CP_1
carico del sig. pendente innanzi alla Corte di Appello di Parte_1
Palermo e rubricato al numero di RG 3081/2024. e dall'altro lato la rinuncia da parte del sig alle domande spiegate con il presente giudizio: Parte_1
- Che pertanto. in virtù di tale accordo, le Parti intendono porre fine alla causa mediante rinuncia agli atti di causa e accettazione della rinuncia, con compensazione delle spese di lite” (vds. accordo depositato in data
27.10.2025).
Indi, in ragione della rinuncia e della correlativa accettazione, il giudizio va estinto, rimanendo vigenti i provvedimenti di cui alla statuizione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di cui alla Sentenza n. 671/2024
pubbl. il 07/05/2024 di codesto Tribunale.
Alla luce dell'esito del giudizio e dell'accordo delle parti in punto di spese,
- 2 - va altresì disposta l'integrale compensazione, tra le medesime, delle spese processuali rispettivamente sostenute.
Per Questi Motivi
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
− DICHIARA l'estinzione delle domande di parte ricorrente di cui al ricorso stante la rinuncia e la contestuale accettazione della rinuncia da parte del resistente;
− dispone la compensazione delle spese processuali tra le parti.
Così deciso in Termini Imerese, nella camera di consiglio della sezione civile in data 04.11.2025.
Il Presidente
GI NI
Il Giudice Estensore
RA EL
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e dal Giudice estensore, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 3 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
composto dai sigg.ri Magistrati:
dr. GI NI Presidente
dr. Maria Margiotta Giudice
dr. RA EL Giudice est.
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel proc. civ. n. 524 /2025 vertente tra elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. TICALI Parte_1
NO sito in Bagheria (PA) alla Via Matteotti n. 43, che lo rappresenta e difende giusto mandato in atti
Parte ricorrente
CONTRO
, elettivamente domiciliata in Bagheria, via Carlo Puleo, n. 1, CP_1
presso lo studio legale dell'Avv. Floriana TEMPRA che la rappresenta e difende per mandato in atti
Parte resistente
OGGETTO : MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI DIVORZIO.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI: LE PARTI CONCLUDEVANO COME DA NOTE DI TRATTAZIONE
SCRITTA DEPOSITATE DALLE PARTI ENTRO IL TERMINE ASSEGNATO ALLE QUALI SI RINVIA.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
In ordine alla chiesta modifica delle condizioni di divorzio, deve rilevarsi che all'udienza del 30.9.2025, i procuratori delle parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo ed, a parziale modifica delle domande ed eccezioni rispettivamente proposte, chiedevano un rinvio ad una successiva udienza in modalità cartolare al fine di formalizzarlo.
All'udienza successiva del 28.10.2025, tenutasi in modalità cartolare, le parti depositavano l'intesa scritta, la quale ha visto la soluzione delle questioni economiche pendenti tra le parti, con conseguente dichiarazione di parte ricorrente di rinunciare alle domande svolte nel ricorso e di parte resistente di accettare tale rinuncia: “… le parli raggiungevano un accordo transattivo volto a definire integralmente i reciproci rapporti economici e ogni pretesa oggetto del giudizio e dei loro rapporti personali. che prevede da un lato la rinuncia al risarcimento del danno pari ad €3.000.00 maturato in favore della sig.ra nell'ambito del procedimento penale RGNR 541/2019 a CP_1
carico del sig. pendente innanzi alla Corte di Appello di Parte_1
Palermo e rubricato al numero di RG 3081/2024. e dall'altro lato la rinuncia da parte del sig alle domande spiegate con il presente giudizio: Parte_1
- Che pertanto. in virtù di tale accordo, le Parti intendono porre fine alla causa mediante rinuncia agli atti di causa e accettazione della rinuncia, con compensazione delle spese di lite” (vds. accordo depositato in data
27.10.2025).
Indi, in ragione della rinuncia e della correlativa accettazione, il giudizio va estinto, rimanendo vigenti i provvedimenti di cui alla statuizione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di cui alla Sentenza n. 671/2024
pubbl. il 07/05/2024 di codesto Tribunale.
Alla luce dell'esito del giudizio e dell'accordo delle parti in punto di spese,
- 2 - va altresì disposta l'integrale compensazione, tra le medesime, delle spese processuali rispettivamente sostenute.
Per Questi Motivi
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
− DICHIARA l'estinzione delle domande di parte ricorrente di cui al ricorso stante la rinuncia e la contestuale accettazione della rinuncia da parte del resistente;
− dispone la compensazione delle spese processuali tra le parti.
Così deciso in Termini Imerese, nella camera di consiglio della sezione civile in data 04.11.2025.
Il Presidente
GI NI
Il Giudice Estensore
RA EL
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e dal Giudice estensore, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 3 -