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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Crotone, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Crotone |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 125/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 1, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
SE LO TO, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 897/2024 depositato il 26/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione LA - Cittadeviale Europa, Loc. Germaneto 88100 Catanzaro CZ
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. PROT. N. 324096
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato alla Regione LA lRicorrente_1 nata a [...] il Data, ed ivi residente alla Indirizzo_1, cod. fisc. CF_Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio, sito in Luogo, alla I Indirizzo_2, impugnava l'ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa n. 324096 del 13/05/2024, per l'importo di euro 3.444,09.
Allegava la ricorrente l'omessa notifica del prodromico PVC l il difetto di motivazione dell'atto impugnato e la prescrizione delle pretese e concludeva chiedendo l'annullamento di tale atto, con vittoria di spese,
Si costituiva la Regione LA (cod. fisc. P.IVA_1), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, Dott. Nominativo_1 , elettivamente domiciliata presso la sede centrale dell'Avvocatura Regionale, sita in Catanzaro, Località Germaneto, Cittadella Regionale - rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2, dell'Avvocatura Regionale, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione di questa Corte;
proseguiva la resistente contestando tutti i motivi di ricorso e concludeva per il rigetto dello stesso, con vittoria di spese.
Replicava parte ricorrente con memoria illustrativa.
All'esito dell'udienza del 24 febbraio 2026 la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di difetto di giurisdizione è fondata per le ragioni che seguono;
l'impugnata ordinanza ingiunzione contiene l'irrogazione di sanzioni ai sensi dell'art 76 del dpr 445/2000; trattasi dunque di sanzioni amministrative non tributarie e come tali rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario territorialmente competente.
Infine le spese;
queste, anche in considerazione della carente informazione sul punto dell'atto impugnato, si compensano integralmente tra le parti.
P.Q.M.
La Corte declina la giurisdizione in favore del giudice ordinario territorialmente competente.
Compensa le spese.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 1, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
SE LO TO, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 897/2024 depositato il 26/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione LA - Cittadeviale Europa, Loc. Germaneto 88100 Catanzaro CZ
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. PROT. N. 324096
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato alla Regione LA lRicorrente_1 nata a [...] il Data, ed ivi residente alla Indirizzo_1, cod. fisc. CF_Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio, sito in Luogo, alla I Indirizzo_2, impugnava l'ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa n. 324096 del 13/05/2024, per l'importo di euro 3.444,09.
Allegava la ricorrente l'omessa notifica del prodromico PVC l il difetto di motivazione dell'atto impugnato e la prescrizione delle pretese e concludeva chiedendo l'annullamento di tale atto, con vittoria di spese,
Si costituiva la Regione LA (cod. fisc. P.IVA_1), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, Dott. Nominativo_1 , elettivamente domiciliata presso la sede centrale dell'Avvocatura Regionale, sita in Catanzaro, Località Germaneto, Cittadella Regionale - rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2, dell'Avvocatura Regionale, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione di questa Corte;
proseguiva la resistente contestando tutti i motivi di ricorso e concludeva per il rigetto dello stesso, con vittoria di spese.
Replicava parte ricorrente con memoria illustrativa.
All'esito dell'udienza del 24 febbraio 2026 la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di difetto di giurisdizione è fondata per le ragioni che seguono;
l'impugnata ordinanza ingiunzione contiene l'irrogazione di sanzioni ai sensi dell'art 76 del dpr 445/2000; trattasi dunque di sanzioni amministrative non tributarie e come tali rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario territorialmente competente.
Infine le spese;
queste, anche in considerazione della carente informazione sul punto dell'atto impugnato, si compensano integralmente tra le parti.
P.Q.M.
La Corte declina la giurisdizione in favore del giudice ordinario territorialmente competente.
Compensa le spese.