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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 12/03/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
n. 10/2025 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 10/2025 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
GIANLUCA ROSSI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Via B. Varchi,71 52100 Arezzo ITALIA presso il difensore avv.
GIANLUCA ROSSI
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. STEFANIA RIDENTE e dell'avv. BARI LUCA
( ) VIA FRANCESCO PETRARCA 71 52100 AREZZO;
, giusta C.F._2 mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. STEFANIA RIDENTE
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2
Controparte_3
(C.F. ),
[...] P.IVA_3
(C.F. ), Controparte_4 P.IVA_4
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009) Con ricorso depositato in data 23.4.2024, parte ricorrente (facente parte del personale ATA scolastico, oggi con contratto a tempo indeterminato) agisce nei confronti del resistente esponendo che ha prestato servizio alle CP_1
dipendenze della resistente con plurimi e rinnovati contratti a tempo determinato ai sensi degli artt. 485, 569 e 570 del D. Lgs. n. 297 del 1994; che la reiterazione dei contratti contrasta con la direttiva Europea 1999/70 CE, recante l'accordo quadro sui contratti a tempo determinato, la quale all'art. 4 stabilisce che i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto di lavoro a tempo indeterminato, a meno che non sussistano ragioni oggettive;
che la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito la illegittimità della disapplicazione di tale direttiva per i dipendenti che hanno acquisito lo status di dipendente a tempo indeterminato, in quanto la discriminazione del trattamento può essere denunciata dal dipendente anche quando non si trovi più nella condizione di lavoratore a tempo determinato;
che il ricorso ingiustificato e illegittimo ai contratti a tempo determinato da parte dell'amministrazione resistente ha prodotto un danno ingiusto sin dal superamento del termine in parola, e soprattutto, il diritto alla ricostruzione della carriera con riconoscimento della progressione professionale retributiva per effetto dell'anzianità maturata e il conseguente riconoscimento dei diritti connessi;
che pertanto i decreti di ricostruzione della carriera sarebbero errati, in quanto, in ottemperanza alla normativa interna, non avrebbero riconosciuto integralmente gli anni di servizio pregressi.
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Si costituisce ritualmente l'amministrazione resistente chiedendo la reiezione della pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto, oltre che preliminarmente prescritta.
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa viene trattata in modalità cartolare – e contestualmente decisa – a seguito di scambio di note scritte fra le parti.
Occorre preliminarmente respingere l'eccezione di prescrizione avanzata
2 dal , sul rilievo che – secondo l'ormai consolidato orientamento CP_1
della Cassazione – l'anzianità di servizio in ruolo degli insegnanti configura un mero fatto giuridico, come tale insuscettibile di una prescrizione distinta da quella dei diritti patrimoniali che su di essa si fondano, con la conseguenza che, nel caso in cui il docente, prescrittosi un primo scatto di retribuzione, agisca tempestivamente per ottenere l'attribuzione di scatti successivi, questi debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto, in quanto il datore di lavoro può opporre al lavoratore la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti (Cfr., ex plurimis, Cass. civ. Sez. lavoro Ord.,
30/01/2020, n. 2232).
Passando allo scrutinio del merito, parte ricorrente assumono che la normativa italiana – in particolare: per il personale ATA l'art. 569 del D. Lgs. n.
297/1994 (secondo cui “Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici.
2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà”) - siano in contrasto con la normativa comunitaria ed in particolare con la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno
1999, che stabilisce che i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive;
e che i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi siaper i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive.
3 Detta clausola è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea.
In particolare la Corte di Giustizia ha affermato che: la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia
15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Per_1
; 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); il principio di non
[...]
discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art.137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5),
“non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro
Alonso, cit., punto 42); le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44,
e giurisprudenza ivi richiamata); a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Cortedi Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e
C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi).
4 La pronuncia della Corte di Giustizia Motter, al pari dei principi in essa affermati, non risultano applicabili al personale ATA.
Al di là della diversa normativa di riferimento (art. 569 D.lvo 279/94), non appaiono sussistere quelle obiettive ragioni - relative alla particolare modalità di lavoro e/o alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate – che giustificano la diversità di trattamento.
Non è infatti applicabile al personale ATA la disposizione di favore di cui al combinato disposto dell'art. 489 del D. Lgs. n. 297/1994 e dell'art, 11, co. 14, della L. n. 124/1999 (in forza del quale le prestazioni fornite dai docenti a tempo determinato per un periodo di almeno 180 giorni in un anno sono computate dalla normativa nazionale come annualità complete).
Sotto tale profilo, dunque nessuna discriminazione a contrario potrebbe verificarsi.
Né può sostenersi che la professionalità del personale ATA a termine sia diversa e non comparabile con quella del personale di ruolo, non potendo le argomentazioni addotte dal Governo Italiano con riferimento al personale docente valere anche per il personale Ata che, salvo diverse allegazioni contrarie dell'amministrazione, svolge sempre le stesse mansioni indipendentemente dal termine dell'assunzione.
La professionalità del personale ATA non risulta infatti influenzata in modo altrettanto intenso dalla maggiore o minore continuità con cui le relative mansioni siano state eseguite nel corso degli anni.
Del resto, la circostanza che il processo di acquisizione e consolidamento della professionalità del personale ATA sia qualitativamente diverso e diversamente influenzato dalla continuità di servizio, rispetto al personale docente, è desumibile anche da precisi indici normativi, tra i quali la diversa durata prevista per i rispettivi periodi di prova (due/quattro mesi per il personale
ATA a seconda dei profili (art. 30 CCNL Scuola del 19/4/2018) ed un anno per il personale docente.
Così ritenuta l'inapplicabilità della pronuncia Motter alla fattispecie del personale ATA, si osserva che non risultano quelle ragioni oggettive che
5 giustificano un trattamento differenziato, non potendo tali ragioni consistere nella natura non di ruolo del rapporto di lavoro e/o nella novità di ogni singolo contratto a termine rispetto al precedente né nella particolare modalità di reclutamento del personale, così come statuito dalla giurisprudenza comunitaria.
Da quanto detto consegue pertanto la non conformità al diritto comunitario delle norme di legge e delle clausole dei contratti collettivi nazionali del comparto scuola, succedutesi nel tempo, in forza delle quali per il personale
ATA stabilizzato il riconoscimento del pregresso servizio non di ruolo è solo parziale.
Ciò posto, ricorrono nel caso di specie tutti i presupposti individuati dalla giurisprudenza comunitaria per configurare il potere-dovere del giudice nazionale di disapplicare la normativa interna in contrasto con quella europea.
La presente controversia, infatti, intercorre tra un privato ed un'amministrazione pubblica e, come specificamente statuito nella sentenza appena citata (punti da 68 a 99), e ribadito nella sentenza del 18 ottobre 2012 nelle cause riunite da C 302/11 a C 305/11, e altri, «la clausola 4 Per_2
dell'accordo quadro è incondizionata e sufficientemente precisa per poter essere invocata dai singoli nei confronti dello Stato dinanzi ad un giudice nazionale a partire dalla data di scadenza del termine concesso agli Stati membri per realizzare la trasposizione della direttiva 1999/70» (cfr., altresì, CGUE 15 aprile
2008, Impact, cit., punti da 56 a 68).
Peraltro, in relazione al personale ATA un recente pronunciato della
Cassazione (n. 31150/2019) ha precisato “Il giudice una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio prestato”.
Ne deriva che – per il personale ATA – la ricostruzione della carriera, stabilita dall'art. 596 del DLVO 297/1994, è sostanzialmente in re ipsa.
Ciò in quanto dalla ricostruzione della carriera riceve solo un danno visto che l'anzianità viene calcolata sul servizio effettivamente svolto e subito dopo
6 viene effettuata la decurtazione, riconoscendo solo 4 anni per intero + 2/3.
Pertanto, tutti coloro che, all'atto dell'immissione in ruolo, vantano un'anzianità superiore a 4 anni riceveranno dalla ricostruzione un'evidente decurtazione del servizio, con conseguente illegittimità della normativa.
Alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve dunque essere accolto, con contestuale declaratoria del diritto dei ricorrenti al riconoscimento per intero del servizio effettivo non di ruolo prestato e conseguente condanna di parte resistente al pagamento in favore dei ricorrenti delle differenze retributive dal giorno dell'immissione in ruolo, oltre interessi legali dal dovuto al saldo ed il riconoscimento di tutto il periodo pre-ruolo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con aumento del 30% per l'utilizzo di collegamenti ipertestuali.
L'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo giustifica la liquidazione delle stesse nella misura dei minimi tariffari previsti dallo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. ACCERTA e DICHIARA il diritto di parte ricorrente al riconoscimento per intero del servizio effettivo non di ruolo prestato;
2. ON parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente delle differenze retributive dal giorno dell'immissione in ruolo, oltre interessi legali dal dovuto al saldo ed il riconoscimento di tutto il periodo pre-ruolo;
3. ON parte resistente al pagamento – in favore dei ricorrenti – delle spese di lite, che liquida in € 2.200,00 oltre con aumento del 30% spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ove richiesto.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
7 Arezzo, 12/03/2025
Il giudice
Giorgio Rispoli
8
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 10/2025 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
GIANLUCA ROSSI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Via B. Varchi,71 52100 Arezzo ITALIA presso il difensore avv.
GIANLUCA ROSSI
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. STEFANIA RIDENTE e dell'avv. BARI LUCA
( ) VIA FRANCESCO PETRARCA 71 52100 AREZZO;
, giusta C.F._2 mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. STEFANIA RIDENTE
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2
Controparte_3
(C.F. ),
[...] P.IVA_3
(C.F. ), Controparte_4 P.IVA_4
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009) Con ricorso depositato in data 23.4.2024, parte ricorrente (facente parte del personale ATA scolastico, oggi con contratto a tempo indeterminato) agisce nei confronti del resistente esponendo che ha prestato servizio alle CP_1
dipendenze della resistente con plurimi e rinnovati contratti a tempo determinato ai sensi degli artt. 485, 569 e 570 del D. Lgs. n. 297 del 1994; che la reiterazione dei contratti contrasta con la direttiva Europea 1999/70 CE, recante l'accordo quadro sui contratti a tempo determinato, la quale all'art. 4 stabilisce che i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto di lavoro a tempo indeterminato, a meno che non sussistano ragioni oggettive;
che la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito la illegittimità della disapplicazione di tale direttiva per i dipendenti che hanno acquisito lo status di dipendente a tempo indeterminato, in quanto la discriminazione del trattamento può essere denunciata dal dipendente anche quando non si trovi più nella condizione di lavoratore a tempo determinato;
che il ricorso ingiustificato e illegittimo ai contratti a tempo determinato da parte dell'amministrazione resistente ha prodotto un danno ingiusto sin dal superamento del termine in parola, e soprattutto, il diritto alla ricostruzione della carriera con riconoscimento della progressione professionale retributiva per effetto dell'anzianità maturata e il conseguente riconoscimento dei diritti connessi;
che pertanto i decreti di ricostruzione della carriera sarebbero errati, in quanto, in ottemperanza alla normativa interna, non avrebbero riconosciuto integralmente gli anni di servizio pregressi.
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Si costituisce ritualmente l'amministrazione resistente chiedendo la reiezione della pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto, oltre che preliminarmente prescritta.
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa viene trattata in modalità cartolare – e contestualmente decisa – a seguito di scambio di note scritte fra le parti.
Occorre preliminarmente respingere l'eccezione di prescrizione avanzata
2 dal , sul rilievo che – secondo l'ormai consolidato orientamento CP_1
della Cassazione – l'anzianità di servizio in ruolo degli insegnanti configura un mero fatto giuridico, come tale insuscettibile di una prescrizione distinta da quella dei diritti patrimoniali che su di essa si fondano, con la conseguenza che, nel caso in cui il docente, prescrittosi un primo scatto di retribuzione, agisca tempestivamente per ottenere l'attribuzione di scatti successivi, questi debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto, in quanto il datore di lavoro può opporre al lavoratore la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti (Cfr., ex plurimis, Cass. civ. Sez. lavoro Ord.,
30/01/2020, n. 2232).
Passando allo scrutinio del merito, parte ricorrente assumono che la normativa italiana – in particolare: per il personale ATA l'art. 569 del D. Lgs. n.
297/1994 (secondo cui “Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici.
2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà”) - siano in contrasto con la normativa comunitaria ed in particolare con la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno
1999, che stabilisce che i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive;
e che i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi siaper i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive.
3 Detta clausola è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea.
In particolare la Corte di Giustizia ha affermato che: la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia
15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Per_1
; 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); il principio di non
[...]
discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art.137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5),
“non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro
Alonso, cit., punto 42); le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44,
e giurisprudenza ivi richiamata); a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Cortedi Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e
C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi).
4 La pronuncia della Corte di Giustizia Motter, al pari dei principi in essa affermati, non risultano applicabili al personale ATA.
Al di là della diversa normativa di riferimento (art. 569 D.lvo 279/94), non appaiono sussistere quelle obiettive ragioni - relative alla particolare modalità di lavoro e/o alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate – che giustificano la diversità di trattamento.
Non è infatti applicabile al personale ATA la disposizione di favore di cui al combinato disposto dell'art. 489 del D. Lgs. n. 297/1994 e dell'art, 11, co. 14, della L. n. 124/1999 (in forza del quale le prestazioni fornite dai docenti a tempo determinato per un periodo di almeno 180 giorni in un anno sono computate dalla normativa nazionale come annualità complete).
Sotto tale profilo, dunque nessuna discriminazione a contrario potrebbe verificarsi.
Né può sostenersi che la professionalità del personale ATA a termine sia diversa e non comparabile con quella del personale di ruolo, non potendo le argomentazioni addotte dal Governo Italiano con riferimento al personale docente valere anche per il personale Ata che, salvo diverse allegazioni contrarie dell'amministrazione, svolge sempre le stesse mansioni indipendentemente dal termine dell'assunzione.
La professionalità del personale ATA non risulta infatti influenzata in modo altrettanto intenso dalla maggiore o minore continuità con cui le relative mansioni siano state eseguite nel corso degli anni.
Del resto, la circostanza che il processo di acquisizione e consolidamento della professionalità del personale ATA sia qualitativamente diverso e diversamente influenzato dalla continuità di servizio, rispetto al personale docente, è desumibile anche da precisi indici normativi, tra i quali la diversa durata prevista per i rispettivi periodi di prova (due/quattro mesi per il personale
ATA a seconda dei profili (art. 30 CCNL Scuola del 19/4/2018) ed un anno per il personale docente.
Così ritenuta l'inapplicabilità della pronuncia Motter alla fattispecie del personale ATA, si osserva che non risultano quelle ragioni oggettive che
5 giustificano un trattamento differenziato, non potendo tali ragioni consistere nella natura non di ruolo del rapporto di lavoro e/o nella novità di ogni singolo contratto a termine rispetto al precedente né nella particolare modalità di reclutamento del personale, così come statuito dalla giurisprudenza comunitaria.
Da quanto detto consegue pertanto la non conformità al diritto comunitario delle norme di legge e delle clausole dei contratti collettivi nazionali del comparto scuola, succedutesi nel tempo, in forza delle quali per il personale
ATA stabilizzato il riconoscimento del pregresso servizio non di ruolo è solo parziale.
Ciò posto, ricorrono nel caso di specie tutti i presupposti individuati dalla giurisprudenza comunitaria per configurare il potere-dovere del giudice nazionale di disapplicare la normativa interna in contrasto con quella europea.
La presente controversia, infatti, intercorre tra un privato ed un'amministrazione pubblica e, come specificamente statuito nella sentenza appena citata (punti da 68 a 99), e ribadito nella sentenza del 18 ottobre 2012 nelle cause riunite da C 302/11 a C 305/11, e altri, «la clausola 4 Per_2
dell'accordo quadro è incondizionata e sufficientemente precisa per poter essere invocata dai singoli nei confronti dello Stato dinanzi ad un giudice nazionale a partire dalla data di scadenza del termine concesso agli Stati membri per realizzare la trasposizione della direttiva 1999/70» (cfr., altresì, CGUE 15 aprile
2008, Impact, cit., punti da 56 a 68).
Peraltro, in relazione al personale ATA un recente pronunciato della
Cassazione (n. 31150/2019) ha precisato “Il giudice una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio prestato”.
Ne deriva che – per il personale ATA – la ricostruzione della carriera, stabilita dall'art. 596 del DLVO 297/1994, è sostanzialmente in re ipsa.
Ciò in quanto dalla ricostruzione della carriera riceve solo un danno visto che l'anzianità viene calcolata sul servizio effettivamente svolto e subito dopo
6 viene effettuata la decurtazione, riconoscendo solo 4 anni per intero + 2/3.
Pertanto, tutti coloro che, all'atto dell'immissione in ruolo, vantano un'anzianità superiore a 4 anni riceveranno dalla ricostruzione un'evidente decurtazione del servizio, con conseguente illegittimità della normativa.
Alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve dunque essere accolto, con contestuale declaratoria del diritto dei ricorrenti al riconoscimento per intero del servizio effettivo non di ruolo prestato e conseguente condanna di parte resistente al pagamento in favore dei ricorrenti delle differenze retributive dal giorno dell'immissione in ruolo, oltre interessi legali dal dovuto al saldo ed il riconoscimento di tutto il periodo pre-ruolo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con aumento del 30% per l'utilizzo di collegamenti ipertestuali.
L'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo giustifica la liquidazione delle stesse nella misura dei minimi tariffari previsti dallo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. ACCERTA e DICHIARA il diritto di parte ricorrente al riconoscimento per intero del servizio effettivo non di ruolo prestato;
2. ON parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente delle differenze retributive dal giorno dell'immissione in ruolo, oltre interessi legali dal dovuto al saldo ed il riconoscimento di tutto il periodo pre-ruolo;
3. ON parte resistente al pagamento – in favore dei ricorrenti – delle spese di lite, che liquida in € 2.200,00 oltre con aumento del 30% spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ove richiesto.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
7 Arezzo, 12/03/2025
Il giudice
Giorgio Rispoli
8